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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 22139/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2538 [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4481/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/12/2024 R.G.N. 511/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11298/2025Numero sezionale 2538/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 22139/2026Data pubblicazione 28/06/2026MARIO FRESA, che ha concluso per l'estinzione del giudizio.1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diRoma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del1/2/2022, rigettava il ricorso ex art. 28 della legge n. 300/70proposto dalla CISL [OSCURATO:PERSONA] e Rieti neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA].2.

Il sindacato aveva denunciato come antisindacale il fattoche l’Azienda avesse unilateralmente modificato i critericoncordati con le OO.SS. in materia di progressioni economicheorizzontali nel CCNI del 7/10/2019, dapprima limitandole al50% del personale avente diritto, e poi attribuendo le stessecon criteri di categoria suddivisi per profili professionali anzichéin base al punteggio conseguito.3.

Per la cassazione della sentenza ha notificato ricorso laCISL [OSCURATO:PERSONA] E RIETI con attoaffidato a dieci motivi.4.

Ha resistito l’Azienda con controricorso.5.

La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.6.

Il 15/5/2026 la ricorrente ha presentato atto di rinuncia alricorso.7.

Il 18/5/2026 è pervenuta accettazione dellacontroricorrente.8.

La Procura Generale ha quindi concluso per l’estinzione delgiudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Giuste le intervenute rituali rinuncia ed accettazione, vistol’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio, e nondeve provvedersi sulle spese (comma 4).Numero registro generale 11298/20252.

Alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilitàN umero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 22139/2026dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nelData pubblicazione 28/06/2026testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n.34025/2023).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della udienzapubblica del 20 maggio 2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario ConteLA PRESIDENTEAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 11298/2025Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 22139/2026Data pubblicazione 28/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2538 [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4481/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/12/2024 R.G.N. 511/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11298/2025Numero sezionale 2538/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 22139/2026Data pubblicazione 28/06/2026MARIO FRESA, che ha concluso per l'estinzione del giudizio.1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diRoma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del1/2/2022, rigettava il ricorso ex art. 28 della legge n. 300/70proposto dalla CISL [OSCURATO:PERSONA] e Rieti neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA].2. Il sindacato aveva denunciato come antisindacale il fattoche l’Azienda avesse unilateralmente modificato i critericoncordati con le OO.SS. in materia di progressioni economicheorizzontali nel CCNI del 7/10/2019, dapprima limitandole al50% del personale avente diritto, e poi attribuendo le stessecon criteri di categoria suddivisi per profili professionali anzichéin base al punteggio conseguito.3. Per la cassazione della sentenza ha notificato ricorso laCISL [OSCURATO:PERSONA] E RIETI con attoaffidato a dieci motivi.4. Ha resistito l’Azienda con controricorso.5. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.6. Il 15/5/2026 la ricorrente ha presentato atto di rinuncia alricorso.7. Il 18/5/2026 è pervenuta accettazione dellacontroricorrente.8. La Procura Generale ha quindi concluso per l’estinzione delgiudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Giuste le intervenute rituali rinuncia ed accettazione, vistol’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio, e nondeve provvedersi sulle spese (comma 4).Numero registro generale 11298/20252. Alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilitàN umero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 22139/2026dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nelData pubblicazione 28/06/2026testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n.34025/2023). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della udienzapubblica del 20 maggio 2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario ConteLA PRESIDENTEAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 11298/2025Numero sezionale 2538/2026Numero di raccolta generale 22139/2026Data pubblicazione 28/06/2026
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