CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03413/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 490/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2282/2020 depositata il 05/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA], titolare della agenzia di viaggi Voglia di Libertà avanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], esponendo: che aveva stipulato con l'agenzia convenuta contratto di pacchetto turistico con destinazione Praga; che in data 17 ottobre 2013, giunti lei ed il marito a Praga per il viaggio di nozze, avevano trovato chiuso l'albergo prenotato ed erano stati trasferiti dal proprietario presso un appartamento distante 500 m dall'hotel ma privo di comfort, di servizi di pulizia e di ricambio biancheria; che dopo essere rimasti due notti presso il suddetto appartamento, a seguito delle rimostranze dei genitori presso l'agenzia di viaggi, ottenevano una nuova destinazione presso albergo a quattro stelle, parallelo a quello prenotato, ma sito in periferia e lontano dal centro storico di Praga, che erano quindi stati costretti a raggiungere in taxi; chiedeva pertanto il risarcimento sia del danno patrimoniale, costituito dal rimborso di parte del costo del pacchetto e dei costi di viaggio, sia del danno non patrimoniale, avendo la vicenda rovinato il loro viaggio di nozze, da considerarsi quale evento irripetibile. Si costituiva resistendo [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con sentenza n. 1294/2014 dell’8 luglio 2014 il giudice di pace accoglieva la domanda risarcitoria, per l'effetto condannando la Langiano al pagamento in favore della Esposito del risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva resistendo [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con sentenza n. 2282/2020 del 5 ottobre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace, rigettava la domanda risarcitoria proposta in primo grado. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; motivazione contraddittoria e incoerente; in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ. . Lamenta che il giudice di appello ha omesso di esaminare alcuni fatti decisivi, e cioè che i ricorrenti si sono trovati l’albergo prenotato chiuso per tutto il periodo del loro viaggio di nozze, con conseguente necessità di trovare una sistemazione di fortuna per le prime due notti e di trascorrere le restanti cinque in un altro albergo; ne deriva il grave inadempimento dell'agenzia di viaggi e nullo in parte qua il pacchetto turistico ( che prevedeva l’Hotel U Kochu quale struttura alberghiera che avrebbe dovuto ospitare gli sposi per sette notti ed otto giorni : p. 11, punto b, terzo periodo del ricorso). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 37, 42 e 43 d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (Codice del Turismo); violazione e falsa applicazione dell'art 47 d.lgs. 79/2011 e art. 1455 cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Cost. - doveri di solidarietà; il tutto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che l'inadempimento allegato doveva ritenersi di scarsa importanza, senza tenere conto che la vacanza era stata rovinata e che il giudizio sul superamento della soglia minima di lesione è implicito in considerazione del fatto che essa ricorrente era in viaggio di nozze. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione falsa applicazione dell'art. 46 d.lgs. 79/2011; violazione falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; violazione falsa applicazione nell'art 2697 cod. civ.; il tutto in relazione all'art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . Lamenta che erroneamente il giudice d'appello non ha preso in adeguata considerazione la circostanza della necessitata permanenza per due notti in un appartamento che non rispettava gli standard pattuiti, e pertanto ha erroneamente addossato al consumatore un inadempimento contrattuale, mentre il mancato adempimento doveva essere attribuito esclusivamente all'agenzia di viaggi, alla quale spettava l'onere di dimostrare di non essere responsabile della chiusura dell'albergo che era stato prenotato. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, cod. civ.; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . Lamenta che il giudice d'appello ha omesso completamente di tener conto del disagio e dello stress causato agli sposi sia dalla chiusura della prima struttura alberghiera che avevano prenotato, sia del pernottamento per ben due giorni e due notti presso un appartamentino spartano e senza alcun servizio; in tal modo il giudice di appello ha omesso di considerare l'inadempimento totale da parte dell'agenzia di viaggi al contratto sottoscritto, determinando così una vacanza rovinata per l'assoluta indisponibilità del bene oggetto del pacchetto turistico. Il giudice di appello erroneamente ha dato atto che il comportamento dell'agenzia di viaggi sia stato conforme ai canoni di diligenza professionale, posto che l'agenzia era invece tenuta alle dovute informative di cui all'art. 37 del codice del turismo, ad accertarsi della disponibilità dei posti presso l'albergo e ad accertarsi se l'albergo fosse in attività; niente di tutto ciò è stato svolto dall'agenzia, la quale soltanto dopo due giorni dall'arrivo degli sposi a Praga vi riuscì a trovare una nuova sistemazione, dunque solo dopo che il viaggio di nozze doveva considerarsi ormai rovinato. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione dell'art. 47 codice del turismo; mancato riconoscimento del danno non patrimoniale; violazione dell'art.2059 cod. civ.; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . Lamenta che erroneamente il giudice di appello, nel considerare l'inadempimento di scarsa importanza, ha negato il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata , nonostante la irrepetibilità del viaggio di nozze oggetto di causa. 6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione, falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione art. 47 d.lgs. 79/2011 e art. 2043 cod. civ.; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . Lamenta che il giudice d'appello ha statuito ultra petita perché la richiesta di ripetizione delle somme riconosciute in via equitativa dal giudice di pace a titolo di risarcimento del danno patrimoniale non risulta essere stata formulata dall'appellante. 7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione degli artt. 91 e 93 cod. proc. civ.; violazione, falsa applicazione del decreto 10 Marzo 2014 n. 55; in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . Lamenta in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di rigetto del presente ricorso (p. 27) l'iniquità e la erroneità della condanna di essa appellata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di primo e secondo grado. Evidenzia che il giudice di appello è incorso in errore nel considerare il valore della vertenza, conseguentemente errando nella individuazione del relativo scaglione di cui alla tariffa del d.m. 55/2014; inoltre il giudice di appello erroneamente ha posto a carico di essa esponente anche il pagamento delle spese di primo grado riscosse dal procuratore distrattario, egli solo pertanto tenuto alla restituzione, anche se non evocato un giudizio. Lamenta infine che il giudice d'appello non ha correttamente valutato la reciproca soccombenza delle parti nei due gradi di merito e dunque erroneamente ha provveduto in ordine al regolamento delle spese di lite. 8. Va preliminarmente rilevato che , prima dell’ adunanza camerale,il difensore della ricorrente, giusta procura speciale che gli conferisce anche il potere di rinunciare, ha comunicato a mezzo PEC inviata alla cancelleria della Terza Sezione civile atto di rinuncia al ricorso n. RG 490/2021 , in cui riferisce che tra le parti ed i loro difensori è intervenuto atto transattivo a definizione di ogni controversia intercorsa ed intercorrente e dichiara pertanto di rinunciare al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., a spese compensate. 9. Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, purin difetto di accettazione della controparte, dato che la rinuncia non ha carattere “accettizio”. 10. L’esito alterno dei giudizi di merito integra circostanza meritevole di apprezzamento al fine di derogare alla regola generale della condanna del rinunciante al pagamento delle spese sostenute dalle altre parti (cfr. Cass. n. 9474/2020). 11. Non sussistono le condizioni per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. n. 34025/2023). P.Q.M. L