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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 10747/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25389/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BEATRICEGABERT, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] O'FARREL, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], nonché PATRIZIA Oggetto: Lettori lingua straniera – Collaboratori esperti linguistici – Trattamento economico e ricostruzione carriera R.G.N. 25389/2021 Ud. 07/03/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 25389/2021 – CC 07/03/2024 - Pagina nr. 2 di 4 CARIELLO, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro temporeed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Salerno n. 125/2021 depositata il 01/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − i ricorrenti in epigrafe ha nno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello Salerno n. 125/2021 depositata in data 1° aprile 2021; − l’[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c.

Sez.

S4/L- R.G. 25389/2021 – CC 07/03/2024 - Pagina nr. 3 di 4 − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i procuratori delle parti ricorrente e controricorrente hanno congiuntamente dato dell’intervenuta conciliazione della controversia, con rinuncia al ricorso ed hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; Ritenuto che: − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, è stato depositato atto congiuntamente sottoscritto da tutti i procuratori delle parti in causa, contenente rinuncia al ricorso e adesione della parte controricorrente; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − s tante il tenore della pronuncia, non si deve dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023 ; Cass. n. 23175/2015 ), Sez.

S4/L- R.G. 25389/2021 – CC 07/03/2024 - Pagina nr. 4 di 4 senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenzain dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez.

U, n. 4315/2020).

P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25389/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BEATRICEGABERT, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] O'FARREL, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], nonché PATRIZIA Oggetto: Lettori lingua straniera – Collaboratori esperti linguistici – Trattamento economico e ricostruzione carriera R.G.N. 25389/2021 Ud. 07/03/2024CC Sez. S4/L- R.G. 25389/2021 – CC 07/03/2024 - Pagina nr. 2 di 4 CARIELLO, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro temporeed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Salerno n. 125/2021 depositata il 01/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − i ricorrenti in epigrafe ha nno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello Salerno n. 125/2021 depositata in data 1° aprile 2021; − l’[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S4/L- R.G. 25389/2021 – CC 07/03/2024 - Pagina nr. 3 di 4 − in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i procuratori delle parti ricorrente e controricorrente hanno congiuntamente dato dell’intervenuta conciliazione della controversia, con rinuncia al ricorso ed hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; Ritenuto che: − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, è stato depositato atto congiuntamente sottoscritto da tutti i procuratori delle parti in causa, contenente rinuncia al ricorso e adesione della parte controricorrente; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − s tante il tenore della pronuncia, non si deve dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023 ; Cass. n. 23175/2015 ), Sez. S4/L- R.G. 25389/2021 – CC 07/03/2024 - Pagina nr. 4 di 4 senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenzain dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legit