CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20767/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2503 - controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 316/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/01/2025 R.G.N. 423/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. -società integralmente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/2026Roma ed affidataria in house di commesse e progetti -successivamente transitato dal 15.02.2019 alle dipendenze dialtra società a partecipazione regionale, ha agito nei confrontidella originaria datrice di lavoro per il pagamento di somme adegli spettanti a titolo di aumenti contrattuali maturati per ilperiodo dall’aprile 2015 al febbraio 2018 in ragione del rinnovodel CCNL del settore terziario siglato il 31.03.2015, noncorrisposti poiché detta datrice di lavoro aveva affermato diessere vincolata dalla normativa in tema di blocco delleretribuzioni stabilito per i soggetti pubblici, da estendere ancheai propri dipendenti.2. La Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente lasentenza del Tribunale che aveva accolto integralmente ladomanda, ha limitato tale accoglimento al periodo dal1.01.2016 al 28.02.2018.2.1. La Corte territoriale ha argomentato richiamando quantostabilito da Corte Cost. 23.07.2015, n. 178 in ordine al bloccostipendiale e della contrattazione collettiva previsto dall’art. 9(commi 1 e 17) del d.l. n. 78/2010, il primo, esteso fino al31.12.2014 dal d.p.r. n. 122/2013, il secondo prorogato fino al31.12.2015 dalla legge n. 190/2014.A tal proposito, la Corte d’Appello ha richiamato i principi diequilibrio di bilancio, rilevanti ai sensi dell’art. 81 Cost., cheavevano indotto la Corte Costituzionale a ritenere legittime lemisure anzidette, ma non le norme relative all’ulteriore prorogadel blocco della contrattazione, dichiarate incostituzionali a fardata dalla pubblicazione della pronuncia e con effetto a venire.2.2. Da ciò la Corte territoriale ha desunto l’illegittimità delrifiuto di Capitale lavoro s.p.a. di riconoscere gli adeguamentiNumero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/2026dei trattamenti economici previsti dall’anzidetto CCNL di dirittoprivato a decorrere dall’anno 2015, rifiuto che però dovevaritenersi ingiustificato solo dal 1.01.2016, ossia a partire daltermine del blocco delle retribuzioni, e fino al 28.2.2018, datasu cui erano state calibrate le domande giudiziali.2.3. In proposito la Corte d’Appello, pur escludendo chepotessero operare le misure di contenimento dei costi del lavoropreviste per le società a partecipazione pubblica dall’art. 19 deld.lgs. n. 175/2016, in ragione della loro subordinazione aprovvedimenti datoriali da recepire nella contrattazione disecondo livello, nella specie mai intervenuta, ha affermatoinvece che dovessero trovare applicazione le disposizionidell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 nei limiti tracciati dalla richiamatadecisione della [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di cinque motivi.4. Il lavoratore ha depositato controricorso, contenente anchequattro motivi di ricorso incidentale, illustrato da memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è stata dedotta la«violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 5 e 6, deld.lgs. n. 175/2016 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Errata interpretazione del d.lgs. n. 175/2016 in relazione allasentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015».2. Con altro motivo di impugnazione è stata dedotta «Violazionedi legge. Erronea interpretazione dell’art. 19 commi 5 e 6 D.Lgsn. 175/2016 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. allaNumero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/2026luce dei principi normativi e giurisprudenziali in materia dicontrollo analogo».3. Con il terzo motivo di ricorso, è stata dedotta la «Violazionee falsa applicazione dell’art. 19 commi 5 e 6 D.Lgs n. 175/2016in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Erronea interpretazione art.19, comma 6, D.Lgs 175 in ordine alla rilevanza dellacontrattazione di secondo livello.».4. Con un quarto motivo di critica viene dedotta la «Violazionedi legge in relazione all’art. 360 n. 3., Errata interpretazionedell’art. 2697 c.c. - Sussistenza della prova in ordineall’impossibilità di corrispondere gli arretrati contrattuali –Valenza dei PDO».5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso viene dedotta la«Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 commi 5 e 6 D.Lgsn. 175/2016 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - travisazionedelle risultanze istruttorie - La nota del [OSCURATO:PERSONA] sullepartecipate del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».6. Il primo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione efalsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 9, co.1, 2-bise 17 del d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 16, co. 1, lett. b) e c) deld.l. n. 98 del 2011, dell’art. 1, co. 453 della legge n. 147 del2013, dell’art. 1, co. 254, della legge n. 190 del 2014, oltre chedel comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196 del 2009, e con essosi afferma che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenutoapplicabile a [OSCURATO:SOCIETA]., società a partecipazionepubblica, la disciplina sul blocco della contrattazione collettivapubblica, destinata ad operare soltanto rispetto agli enti inseritinel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, quali individuati annualmente dall’Istat aiNumero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/2026sensi dell’art. 1, co. 3 della legge n. 196 del 2009, fra i quali las.p.a. anzidetta non era mai stata inclusa.6.1. Il secondo motivo deduce la violazione delle medesimedisposizioni di cui sopra, rispetto all’art. 14 delle disp. prel. alc.c., nonché all’art. 18, comma 2-bis del d.l. n. 112 del 2008, esuccessive modificazioni ed integrazioni, e all’art. 19, co. 5 e 6del d. lgs. n. 175 del 2016, al fine di sottolineare l’impossibilitàdi un’applicazione analogica o estensiva della normativa sulblocco della contrattazione rispetto ad organismi per i quali essanon era prevista, e tenuto conto dell’esistenza di una disciplinaspecifica sul contenimento dei costi del personale per le societàa partecipazione pubblica (art. 18 co. 2-bis, del d.l., n. 112 cit.e art. 19, co. 5 e 6 del d. lgs. n. 175 del 2016).6.2. Esso, al pari del motivo precedente, è volto a far rilevareche ai dipendenti di Capitale lavoro s.p.a. i trattamenti di cuialla contrattazione collettiva di diritto privato sarebbero stati daapplicare fin dal momento della loro entrata in vigore nell’apriledel 2015, senza possibilità di attribuire effetto al blocco di cuialla normativa riguardante gli enti pubblici non economici, ecomunque i soli enti di cui al conto economico consolidato qualiindividuati dall’Istat.7. Il terzo motivo di ricorso incidentale richiama nuovamente lestesse disposizioni, di cui denuncia la violazione ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., per far rilevare come, anche in ipotesi diapplicabilità del blocco stipendiale e della contrattazionecollettiva pubblica, esso avrebbe dovuto essere attuato tramitei meccanismi descritti nella disciplina specifica per le società apartecipazione pubblica, ossia attraverso un atto di indirizzoNumero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/2026della società controllante ed il suo recepimento in sede dicontrattazione di secondo livello.8. Infine, il quarto motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) delle stesse disposizionirispetto alla sentenza della Corte Cost. n. 178/2015, deducendoche la disciplina sul blocco della contrattazione pubblica non èapplicabile oltre tale ambito, in quanto espressamente laConsulta ne ha limitato la legittimità al solo settore soggetto atale contrattazione, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. applica lacontrattazione del settore terziario privato.9. In data 30.04.2026 la ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso ed alle domande in esso contenute, dichiarando diprendere atto delle decisioni di questa Corte pronunciate ingiudizi analoghi, con la quale essa si era espressa in sensosfavorevole per la Società (sentt. nn. 26341/25, 26666/25,25703/25, 25715/25, 26667/25, 26339/25, 26447/25,),chiedendo quindi l’adozione dei provvedimenti consequenziali inpunto di compensazione delle spese del presente giudizio.9.1. Osserva questa Corte che tale rinuncia, rispettosa deirequisiti di cui all’art. 390 c.p.c., benché ritualmente comunicatadalla cancelleria il 4.5.2026 alla parte controricorrente, nonrisulta essere stata accettata da questa, la quale nella memoriadepositata il 7.05.2026 non ha manifestato alcuna volontà diaccettazione, avendo anzi ivi ribadito l’infondatezza del ricorsoprincipale e la fondatezza di quello incidentale, ed insistito perla condanna della controparte alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità.9.2. Al riguardo è necessario rilevare che, sebbene la rinunciaal ricorso per cassazione non necessiti di accettazione perchéNumero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/2026possa dichiararsi l’estinzione del giudizio (Cass. n.10140/2020), quest’ultima non può essere pronunciata inrelazione all’intero giudizio se, come nella fattispecie, la partecontroricorrente ha proposto ricorso incidentale, il quale vacomunque esaminato, non essendo condizionatoall’accoglimento del principale, e poiché la rinunciaall'impugnazione principale non determina l'inefficacia di quellaincidentale tardiva (Cass. n. 26064/2024).9.3. In base a tali principi, l’estinzione del giudizio può esseredichiarata limitatamente al ricorso principale, dovendo, invece,proseguire il giudizio medesimo quanto all’esame del ricorsoincidentale.10. A tal riguardo va rilevato che sulle stesse questioni poste datale ricorso incidentale, questa Corte si è già pronunciata con lasentenza n. 25703/2025, che ha fornito una serie di utiliindicazioni per il complessivo inquadramento della fattispecie inesame.11. Il quadro normativo di riferimento è stato così ricostruitodalle anzidette decisioni.11.1. L’art. 9, co. 1, del d.l. n. 78/2010, conv. con mod. in leggen. 122/2010, ha stabilito il blocco retributivo per gli anni 2011,2012 e 2013, con riferimento alle «amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge31 dicembre 2009, n. 196».Il comma 17 dello stesso articolo ha disposto inoltre che «Nonsi dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedurecontrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 delNumero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/2026personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».11.2. Il blocco delle retribuzioni è stato, più volte prorogato, finoal 31.12.2015.11.3. In questo periodo di tempo, l’art. 4, co. 11 del d.l. n.95/2012, conv. in legge n. 135/2012, ha introdotto disposizionidi contenimento della spesa per il personale per le «societàcontrollate direttamente o indirettamente dalle pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubblicheamministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato»(art. 4, co. 1, del citato d.l. n. 95), stabilendo che «a decorreredal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamentoeconomico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cuial comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superarequello ordinariamente spettante per l'anno 2011».11.4. Ma già in precedenza, l’art. 18, co. 2-bis del d.l. n.112/2008, nel testo introdotto con d.l. n. 78/2009, conv. conmod. in legge n. 102/2009, aveva previsto che le società apartecipazione locale che «siano titolari di affidamenti diretti diservizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzionivolte a soddisfare esigenze di interesse generale aventicarattere non industriale né commerciale, ovvero che svolganodi funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nelconto economico consolidato della pubblica amministrazione …adeguano ... le proprie politiche di personale alle disposizionivigenti per le amministrazioni controllanti in materia diNumero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/2026contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di naturaretributiva o indennitaria e per consulenze».12. Il quadro normativo appena richiamato, al quale ha fattoriferimento anche il ricorso incidentale, è rilevante ai finidell’esame del primo motivo di esso, al quale sono in certamisura collegati anche gli altri, con i quali si deduce l’esistenzadi specifiche disposizioni sulle società a partecipazione pubblicain materia di contenimento dei costi di gestione.13. [OSCURATO:SOCIETA]. non è inserita nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione dianzi richiamato,sicché – sotto tale profilo - ad essa non potrebbero trovareapplicazione le cennate disposizioni dettate dall’art. 9 del d.l. n.78/2010. V’è però da interrogarsi se, indipendentemente da talecircostanza, alla fattispecie oggetto di giudizio possanoapplicarsi quelle altre disposizioni, specificamente dettate per lesocietà a partecipazione pubblica locale, di cui all’art. 4, co. 11del d.l. n. 95/2012 ed all’art. 18, co. 2-bis del d.l. n. 112/2008citati in precedenza, le quali perseguono obiettivi dicontenimento delle spese per il personale non dissimili da quellicui si riferisce l’art. 9, co. 1, del d.l. n. 78/2010.14. A tal proposito occorre rilevare che, come sottolineato dallasurrichiamata sentenza n. 25703/2025 di questa Corte, laquestione va risolta sul piano della disciplina propria deitrattamenti economici del personale delle società partecipate,quale evolutasi a partire dalla legge n. 147 del 2013.14.1 Prima che entrasse in vigore tale legge, per effetto deltesto allora vigente dell’art. 18, co. 2-bis del d.l. n. 112/2008cit., le dinamiche retributive, ed i vincoli rispetto ad esseimposte dagli enti locali controllanti, erano destinati ad operareNumero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/2026anche per le società controllate, indipendentemente da richiamiformali di altre disposizioni successive.14.2. A partire dalla modifica dell’art. 18, co. 2-bis cit. dispostadall’art. 1, comma 557, della legge n. 147/2013 – non a casocontestualmente abrogativa in modo espresso dell’art. 4,comma 11, del d.l. n. 95/2012 (art. 1 comma 562) – è l’interosistema dell’adeguamento dei trattamenti economici deidipendenti delle partecipate a mutare, secondo tratti destinati aporre al centro la contrattazione collettiva di secondo livellocome mezzo di adeguamento strutturale, rispettoso della naturapuramente civilistica del rapporti e della contrattazionecollettiva applicabile.Nella medesima direzione risultano indirizzate le modifichesuccessivamente apportate dall’art. 4, comma 12 bis, del d.l. n.66/2014, conv., con mod. dalla legge n. 89/2014, dall’art. 3,comma 5-quinquies, del d.l. n. 90/2014, conv., con mod. dallalegge n. 114/2014, e con il d.lgs. n. 175/2016, nel cui art. 19,commi 5 e 6, è confluita la disciplina della materia quanto allesocietà partecipate.14.3. È quindi a detto sistema di adeguamento - tale in sé dasuperare la disciplina precedentemente prevista, basata su attiunilateralmente adottati dall’ente controllante - che deve farsiriferimento da quel momento storico in poi. Ne deriva quindiche, indipendentemente da altri dati formali o legati alla naturasoggettiva, è proprio sul piano sostanziale che la normativa diblocco di cui al citato art. 9 d.l. n. 78/2010 non può dirsi riferibileai dipendenti delle società partecipate, e quindi idonea adimpedire l’erogazione degli incrementi del CCNL di diritto privatomaturati nel 2015 rivendicati dagli odierni controricorrenti.Numero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/202614.4 Ciò in quanto è solo la contrattazione di secondo livello - enon atti unilaterali dell’ente controllante, sia pur attuativi dinorme di contenimento della spesa - a poter disporre in sensoriduttivo di diritti economici precedentemente riconosciuti,contrattazione che nel caso in esame non vi è mai stata.15. In una tale prospettiva, non ha quindi rilievo, ai fini delladecorrenza del diritto agli aumenti contrattuali rivendicati dagliex dipendenti della società ricorrente, il richiamo operato dallasentenza impugnata al fatto che Corte Cost. n. 178 del 2015 hariconosciuto la legittimità del blocco retributivo fino alla data disua proroga finale (31.12.2025), fermo restando, in ogni caso,che tale blocco ha come riferimento i dipendenti delleamministrazioni pubbliche inserite nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione.16. Da quanto detto deriva la fondatezza del primo motivo diricorso incidentale, volto ad ottenere il riconoscimento aborigine dei benefici contrattuali maturati nel 2015 con il rinnovodel CCLN applicabile, e quindi dal 1.04.2015, e non solo – comestabilito dalla Corte territoriale – dal momento del venire menodel menzionato blocco delle retribuzioni.17. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale,comporta l’assorbimento degli altri, in virtù del lorocollegamento con esso.18. Alle anzidette statuizioni consegue la cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello,in diversa composizione, che deciderà sulle spettanzeeconomiche da riconoscere al ricorrente incidentale facendoapplicazione dei principi qui sviluppati, e provvedendo anchealla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 16141/2025Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 20767/2026Data pubblicazione 19/06/202619. In considerazione dell’intervenuta rinuncia al ricorsoprincipale, non sussistono le condizioni per il versamento, acarico della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n.115 del 2002 (Cass. n. 34025/2023). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorsoprincipale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, conassorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata inrelazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma,in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]