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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21962/2026

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e legale pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina postein calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale GRDMSM 63P26 F158 M).- RICORRENTE –CONTROla REGIONE LAZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delPresidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa, in ragioneNumero registro generale 12451/2021Numero sezionale 5050/2026Numero di raccolta generale 21962/2026Data pubblicazione 26/06/2026di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69S55 F839 D).- CONTRORICORSO –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore.- INTIMATA –per la cassazione della sentenza n. 3173/8/2020 della Commissionetributaria regionale del Lazio, depositata in data 23 ottobre 2020,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionaledel Lazio respingeva l’appello proposto dalla suindicata ricorrenteavverso la pronuncia di primo grado che aveva, a sua volta, respintoil ricorso originario diretto a conseguire l'annullamento delle letteredi addebito con le quali [OSCURATO:SOCIETA]., in nome per contodella Regione Lazio, aveva chiesto alla ricorrente il pagamento, atitolo di IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonore degliaeromobili) prevista dall'art. 5 della legge regionale del Lazio n.2/2013, degli importi relativi al periodo gennaio-maggio 2014,dovuti per tutti gli atterraggi e decolli effettuati dalla Compagniaaerea nel periodo interessato;Numero registro generale 12451/2021Numero sezionale 5050/2026Numero di raccolta generale 21962/2026Data pubblicazione 26/06/20262. avverso tale pronuncia la predetta Compagnia aereaproponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 23 aprile2021, formulando sette motivi di impugnazione;3. la Regione Lazio ha controdedotto con atto notificato il 1°giugno 2021;4. con nota depositata il 24 aprile 2026 la ricorrente ha chiesto didichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese legali;[OSCURATO:PERSONA]:1. con la citata nota, la Compagnia aerea in epigrafe indicata,prendendo atto dell’orientamento della Corte di cassazione sul temagiuridico oggetto di controversia, sancito da plurime pronunce nellemore intervenute, ha ritenuto di «non proseguire nel presentegiudizio», chiedendo che «sia dichiarato estinto, con compensazionedelle spese legali, come per i giudizi in cui si è espressa»;2. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto,sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;3. le spese del presente grado di giudizio vanno compensate,tenuto conto che la giurisprudenza della Corte (v.

Cass. n.37146/2022; Cass. n. 36479/2022; Cass. n. 35988/2022; Cass. n.34000/2022; Cass. n. 34001/2022; Cass. n. 34002/2022; Cass. n.36439/2022; Cass. n.36235/2022; Cass. n. 34730/2022; Cass. n.34729/2022; Cass. n. 34259/2022; Cass. n. 34253/2022; Cass.n.34249/2022; Cass. n. 34228//2022; Cass. n. 32774/2022; Cass.n. 32763/2022; Cass. n. 32760/2020; Cass. n. 32775/2022; Cass.n. 33230/2022), espressasi in senso sfavorevole alle tesi dellaricorrente, è sopravvenuta alla proposizione del ricorso su di untema all’epoca nuovo nell’elaborazione del giudice di legittimità;Numero registro generale 12451/2021Numero sezionale 5050/2026Numero di raccolta generale 21962/2026Data pubblicazione 26/06/20264. non ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimastosoccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, trattandosi di conseguenza prevista per i casitipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, caratterizzandosi come dimisura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di strettainterpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica (v. tra le tante, Cass. n. 2921/2024; Cass. n.34025/2023).

P.Q.Mla Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spesedel presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e legale pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina postein calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale GRDMSM 63P26 F158 M).- RICORRENTE –CONTROla REGIONE LAZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delPresidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa, in ragioneNumero registro generale 12451/2021Numero sezionale 5050/2026Numero di raccolta generale 21962/2026Data pubblicazione 26/06/2026di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69S55 F839 D).- CONTRORICORSO –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore.- INTIMATA –per la cassazione della sentenza n. 3173/8/2020 della Commissionetributaria regionale del Lazio, depositata in data 23 ottobre 2020,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionaledel Lazio respingeva l’appello proposto dalla suindicata ricorrenteavverso la pronuncia di primo grado che aveva, a sua volta, respintoil ricorso originario diretto a conseguire l'annullamento delle letteredi addebito con le quali [OSCURATO:SOCIETA]., in nome per contodella Regione Lazio, aveva chiesto alla ricorrente il pagamento, atitolo di IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonore degliaeromobili) prevista dall'art. 5 della legge regionale del Lazio n.2/2013, degli importi relativi al periodo gennaio-maggio 2014,dovuti per tutti gli atterraggi e decolli effettuati dalla Compagniaaerea nel periodo interessato;Numero registro generale 12451/2021Numero sezionale 5050/2026Numero di raccolta generale 21962/2026Data pubblicazione 26/06/20262. avverso tale pronuncia la predetta Compagnia aereaproponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 23 aprile2021, formulando sette motivi di impugnazione;3. la Regione Lazio ha controdedotto con atto notificato il 1°giugno 2021;4. con nota depositata il 24 aprile 2026 la ricorrente ha chiesto didichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese legali;[OSCURATO:PERSONA]:1. con la citata nota, la Compagnia aerea in epigrafe indicata,prendendo atto dell’orientamento della Corte di cassazione sul temagiuridico oggetto di controversia, sancito da plurime pronunce nellemore intervenute, ha ritenuto di «non proseguire nel presentegiudizio», chiedendo che «sia dichiarato estinto, con compensazionedelle spese legali, come per i giudizi in cui si è espressa»;2. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto,sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.;3. le spese del presente grado di giudizio vanno compensate,tenuto conto che la giurisprudenza della Corte (v. Cass. n.37146/2022; Cass. n. 36479/2022; Cass. n. 35988/2022; Cass. n.34000/2022; Cass. n. 34001/2022; Cass. n. 34002/2022; Cass. n.36439/2022; Cass. n.36235/2022; Cass. n. 34730/2022; Cass. n.34729/2022; Cass. n. 34259/2022; Cass. n. 34253/2022; Cass.n.34249/2022; Cass. n. 34228//2022; Cass. n. 32774/2022; Cass.n. 32763/2022; Cass. n. 32760/2020; Cass. n. 32775/2022; Cass.n. 33230/2022), espressasi in senso sfavorevole alle tesi dellaricorrente, è sopravvenuta alla proposizione del ricorso su di untema all’epoca nuovo nell’elaborazione del giudice di legittimità;Numero registro generale 12451/2021Numero sezionale 5050/2026Numero di raccolta generale 21962/2026Data pubblicazione 26/06/20264. non ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimastosoccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, trattandosi di conseguenza prevista per i casitipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, caratterizzandosi come dimisura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di strettainterpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazioneestensiva o analogica (v. tra le tante, Cass. n. 2921/2024; Cass. n.34025/2023). P.Q.Mla Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spesedel presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]