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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 35683/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5373/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DELL'ORBA; –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 1163/2019 depositata il 25/07/2019.

Oggetto: Sanzioni amministrative - A rt. 8, comma 3, lett. c), L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n.R.G.N. 5373/2020 Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 2 di 19 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 25 luglio 2019 la Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza del Tribunale di Ivrea del 31 ottobre 2018, respinse l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 170/2017, con la quale era stato allo stesso ingiunto il pagamento dell’importo di € 548.750,00, a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 8, comma 3, lett. c), della L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009.

Nell’esaminare i singoli motivi di gravame proposti dall’appellante la Corte territoriale, stabilì che: - erano infondate le deduzioni circa l’estinzione della sanzione per tardiva contestazione dell’illecito, in quanto l’accertamento di quest’ultimo non poteva ritenersi esaurito in data 16 febbraio 2012 -come affermato dal ricorrente- essendosi reso necessario un lasso temporale per la valutazione dei dati acquisiti, e risultando quindi tempestiva la notifica del verbale di contestazione avvenuta in data 23 maggio 2012; - l’esito finale di assoluzione dell’opponente nel parallelo procedimento penale (per i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 e 181, D. Lgs. 42/2004) non valeva ad escludere -con valenza di giudicato penale- l’accertamento della materialità del fatto, avendo il giudice penale escluso la sussistenza del reato contestato in virtù dell’assenza di prova del fatto che le operazioni poste in essere dall’opponente avessero interessato il sottosuolo del piano di R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 3 di 19 campagna, con conseguente applicazione delle scriminanti di cui agli artt. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001 e 149, comma 1, D. Lgs. 42/2004; per contro, l’illecito amministrativo contestato a [OSCURATO:PERSONA] prescindeva dal presupposto dello svolgimento di attività di scavo e non contemplava le scriminati applicate nel giudizio penale, risultando quindi provate sia l’attività di asportazione non autorizzata di materiale ghiaioso sia la successiva commercializzazione del medesimo (peraltro non contestate dallo stesso opponente) e risultando parimenti integrato l’elemento soggettivo in quanto le richieste di autorizzazione dell’opponente erano state respinte da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - infondato era il motivo di appello con il quale l’appellante si doleva della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di prime cure in relazione a documenti prodotti successivamente al ricorso introduttivo non avendo l’appellante neppure dedotto né che si trattava di documenti che non avrebbero potuto essere prodotti unitamente al ricorso né che fossero indispensabili ai fini del decidere ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.; - non ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 9, L. 689/1981, in relazione alle previsioni di reato oggetto di contestazione nel distinto procedimento penale, giacché: • quanto al rapporto con l’art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, proprio quest’ultima previsione faceva comunque salva l’applicazione delle sanzioni amministrative “in deroga al disposto dettato a livello generale dall’art. 9, secondo comma” L. 689/1981; R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 4 di 19 • quanto al rapporto con l’art. 181, D. Lgs. 42/2004, tra quest’ultimo e l’art. 8, comma 3, lett. c), della L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009 andava ravvisata una relazione di specialità, dal momento che, se le due previsioni contemplavano una medesima componente attiva, le stesse si diversificavano, invece , per la componente omissiva (mancato ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica nel caso del D. Lgs. 42/2004; assenza di un progetto di ripristino ambientale nel caso della L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009), dovendosi ulteriormente considerare che, mentre la fattispecie di rilevanza penale era stata ritenuta scriminata(e, quindi , esclusa ), la fattispecie amministrativa non contemplava similare scriminante, da ciò derivando che quest’ultima, in realtà, veniva a reprimere condotte (come nel caso di specie, prive di rilevanza penale), facendo venire radicalmente meno il presupposto applicativo dell’art. 9, L. 689/1981; - dette considerazioni valevano a far escludere anche l’applicazione dei principi enunciati dalla Corte EDU con la decisione 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, dovendosi ulteriormente osservare che l’ illecito amministrativo in questione contemplato dalla L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] – per il carattere locale degli interessi perseguiti e la natura meramente pecuniaria della sanzione applicata- non poteva essere ritenuto avente valenza sostanzialmente pen ale, secondo i criteri individuati dalla Corte EDU.

2. Per la cassazione della citata sentenza della Corte d’appello di Torino ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 5 di 19 Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E DELL’ORBA.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a nove motivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, R.D. 1443/1927; 9, secondo comma, L. 689/1981; 8, comma 3, lett. c), della L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009; 113, 115, 116 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; in quanto la Corte d’Appello di Torino avrebbe omesso di valutare il fatto che in sede penale l’odierno ricorrente era stato assolto dall’imputazione per insussistenza del fatto, da ciò discendendo che “risulta accertato che la condotta posta in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non rientra né nella fattispecie astratta prevista come reato, né nella fattispecie astratta prevista come illecito amministrativo”.

1.2. Con il secondo motivo si deduce: a)in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonché “travisamento della prova”; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; in quanto la Corte d’Appello di Torino avrebbe omesso di valutare il fatto che in sede penale era stata radicalmente esclusa l’intenzione del ricorrente di avviare un’attività commerciale di estrazione e R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 6 di 19 commercializzazione di materiale, da ciò derivando il “travisamento dell’informazione probatoria” e la violazione dell’art. 116 c.p.c.

1.3. Con il terzo motivo si deduce: a)in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonché “travisamento della prova”; b) in re lazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; in quanto la Corte d’Appello di Torino avrebbe attribuito alle valutazioni espresse nella sentenza penale un significato del tutto erroneo, giungendo ad una altrettanto erronea ricostruzione dei fatti ed omettendo di valutare -ancora una volta- il fatto che in sede penale era stata radicalmente esclusa l’intenzione del ricorrente di avviare un’attività commerciale di estrazione e commercializzazione di materiale.

1.4. Con il quarto motivo si deduce: a)in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonché “travisamento della prova”; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; in quanto la Corte d’Appello di Torino avrebbe erroneamente espresso un giudizio di non rilevanza ed indispensabilità ai fini del decidere dei documenti prodotti dal ricorrente con l’atto di appello, in tal modo omettendo di valutare i fatti -decisivi per il giudizio- da tali documenti desumibili.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, letteralmente, “denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5 per motivazione perplessa e obiettivamente in relazione a fatto discusso e decisivo in R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 7 di 19 relazione all’art. 132 comma 2 n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. c.p.c. –error in iudicando – nullità della sentenza” .

Con questa censura si lamenta la contraddittorietà della decisione impugnata, la quale avrebbe espresso una motivazione perplessa in ordine al profilo decisivo delle modalità con cui il ricorrente aveva proceduto all’asportazione del materiale, di fatto traducendosi in una motivazione illogica e apparente.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, letteralmente, “denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5 per motivazione insufficiente e contraddittoria per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. c.p.c. –error in iudicando – nullità della sentenza” .

Il ricorso denuncia, ulteriormente , la contraddittorietà della sentenza per non aver valutato il profilo dell’assoluzione del ricorrente, in sede penale, con la formula “p erché il fatto non sussiste”.

1.7. Con il settimo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, R.D. 1443/1927; 9, secondo comma, L. 689/1981; 8, comma 3, lett. c), della L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009 e della Circolare del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2012, n. 9/AMD; 113, 115, 116 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’insufficiente o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

In sintesi, con tale motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur correttamente ricostruendo la fattispecie di illecito R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 8 di 19 amministrativo, ne abbia fatto erronea applicazione, omettendo di considerare che il ricorrente aveva in concreto operato la rimozione del materiale alluvionale che il fiume Po -esondando nel 2008- aveva depositato sul suo terreno e la cui rimozione era stata reiteratamente ma vanamente sollecitata dal ricorrente alle autorità amministrative.

Deduce, quindi, il motivo che, anche alla luce della Circolare del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2012, n. 9/AMD, la condotta di esso ricorrente , in quanto non sorretta da finalità industriali, non avrebbe potuto qualificarsi in termini di realizzazione di una cava.

1.8. Con l’ottavo motivo si deduce: a)in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 L. Reg. 32/1982; 191, D. Lgs. 152/2006; 2, R.D. 523/1904; 30, L. Reg. 44/2000; 6, comma 1, d.

P.R. 380/2001; 149, comma 1, L. 132/2019; 113, 115, 116c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’insufficiente o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce il ricorrente che l’intervento oggetto della sanzione amministrativa costituiva in realtà mera attività di bonifica, rientrante nell’attività agricola, e non apertura di una cava.

1.9. Con il nono motivo si deduce: a)in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35, 36 Cost., della L. 300/1970; 5, comma 4-ter, D. Lgs. 102/2004; del D. Lgs. 228/2001; degli artt. 113, 115, 116 c.p.c.; R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 9 di 19 b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’insufficiente o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo critica - non la decisione della Corte territ oriale in sé bensì- l’atteggiamento dell’autorità amministrativa, la quale, sanzionandolo, avrebbe arrecato un nocumento alla tutela dei diritti spettanti al ricorrente medesimo quale lavoratore agricolo.

2. Il primo motivo di ricorso è, in parte , inammiss ibile e , in parte , infondato.

Quanto alle deduzioni ancorate al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., le stesse risultano inammissibili, in quanto non rispettano il canone per cui il vizio della sentenza previsto da detta norma, dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di cui denuncia la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 10 di 19 tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Nel caso in esame, il ricorso, nel dedurre l’applicazione alla vicenda di “una normativa che non le si addice perché la fattispecie astratta da esse prevista (…), pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla”, si mantiene su un livello di marcata genericità , senza neppure indicare quali affermazioni in diritto della Corte torinese verrebbero a contrastare con le norme regolatrici della fattispecie, e viene di fatto a sfocia re quasi immediatamente in deduzioni che non concernono la corretta applicazione delle previsioni di legge, ma toccano evidenti profili di merito, peraltro tutti incentrati sui riflessi che sul giudizio in esame dovrebbe avere la sentenza di assoluzione della Corte d’appello penale di Torino del 19 ottobre 2018, quanto alla valutazione della sussistenza dei fatti contestati al ricorrente.

Con riferimento alle deduzioni ancorate al disposto di cui all’art. 360, n. 5 - e riferibili, appunto, a tale ultimo profilo - le stesse sono palesemente infondate, in quanto in realtà la Corte d’appello di Torino ha direttamente, esplicitamente e diffusamente affrontato i profili sollevati dalla decisione penale di assoluzione, valorizzando sia la concreta formula assolutoria sia il contenuto ed i riflessi che dalla decisione medesima discendevano, escludendo l’applicabilità dell’art.654 c.p.p., in virtù della diversità delle condotte contestate in sede penale da quelle contestate in sede amministrativa, sulla scorta della R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 11 di 19 differenza dei beni giuridici tutelati e della non piena sovrapponibilità delle due fattispecie.

Ne discende la palese infondatezza del motivo, in quanto, a tacer d’altro- il “fatto decisivo” che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare è stato in realtà pienamente valutato, dovendosi solo puntualizzare che la deduzione del vizio di “insufficiente esame” dedotto dal ricorrente, occulta in realtà, la deduzione di un vizio di insufficiente motivazione, non più ammissibile, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

3. Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

L’esame congiunto, invero, si impone dal momento che i due motivi appaiono sostanzialmente ridondanti, venendo a svolgere deduzioni in gran parte sovrapponibili sul piano sia della qualificazione giuridica sia delle argomentazioni.

Ciò premesso, si os serva, quanto alle deduzioni ricondotte al disposto di cui all’art. 360, n. 3, che il motivo - al di là del R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 12 di 19 sovrabbondante richiamo a numerose previsioni la cui violazione non viene poi nel concreto argomentata, valendo al riguardo ancora una volta i principi già richiamati in sede di esame del primo motivo di ricorso- si sofferma unicamente sulla violazione del disposto di cui all’art. 116 c.p.c., con argomentazioni che tuttavia - al di là della diffusa ricostruzione dei principi operanti in materia– risulta no inammissibili.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

È allora evidente, alla luce di tale principio che i due motivi, al di là della formale qualificazione, sfociano congiuntamente unicamente nella deduzione di un vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma risultano conseguentemente inammissibili in quanto si traducono in un sindacato sulla valutazione dei fatti operata dalla Corte d’appello, collidendo con il principio, enunciato da questa C orte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 13 di 19 l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando - conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).

4. Inammissibile è, altresì, il quarto motivo.

Nel dolersi del fatto che la Corte d’appello di Torino abbia escluso la rilevanza ed indispensabilità dei documenti prodotti in grado di appello, il ricorrente evidenzia di non aver correttamente inquadrato la ratio della decisione.

Ratio che, come emerge dalla semplice lettura della motivazione, risulta ancorata, non ad una valutazione nel merito dei documenti in questione (cui la Corte territoriale non ha neanche proceduto ) , ma alla duplice considerazione per cui, da un lato, l’applicazione dell’art.437 c.p.c. risultava preclusa dal fatto che il ricorrente (allora appellante) neppure aveva dedotto l’impossibilità di produrre i documenti in questione unitamente al ricorso o l’indispensabilità dei documenti medesimi ai fini del decidere -omettendo quindi persino di argomentaresulla sussistenza dei presupposti di cui al medesimo art.437 c.p.c.- e, dall’altro lato, l’accertamento della situazione di fatto del terreno risultava comunque già cristallizzatonella sentenza penale dal medesimo ricorrente invocata.

Si evidenzia, in tal modo,l’inammissibilità del motivo, in quanto lo stesso -oltre a prodursi ancora una volta in un superfluo e non R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 14 di 19 argomentato richiamo a plurime previsioni di legge - non viene neppure ad investire la vera ratio della motivazione.

5. Il quinto motivo di ricorso è, anch’esso,inammissibile.

Va, ancora una volta, richiamato il principio per cui, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Tanto basta per evidenziare l’inammissibilità di un motivo che - con argomentazioni a tratti non perspicue - v iene a lamentare che la motivazione della Corte territoriale sia “apparente messa [sic], insufficiente e contraddittoria”, deducendo una serie di profili che non possono più essere oggetto di ricorso ex art. 360, n. 5), c.p.c., non senza osservare, ulteriormente, che il carattere “apparente” della R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 15 di 19 motivazione non viene in realtà neppure concretamente argomentato, venendo in sostanza ad essere - ancora una volta - denunciato puramente e semplicemente un ipotetico contrasto della decisione impugnata con la precedente decisione in sede penale.

6. Inammissibile è, ulteriormente, il sesto motivo.

Ancora una volta, infatti, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione “insufficiente e contraddittoria”, essendo a questo punto bastevole richiamare i principi già evocati nell’esame dei precedenti motivi di ricorso.

Deve, peraltro, escludersi la possibilità di ravvisare nella motivazione della Corte torinese i vizi di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" che, invece , permetterebbero di ricondurre il motivo di ricorso all’attuale dettato dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che le circostanze di fatto da essa valorizzate (asportazione , seppur senza scavo, del materiale e sua successiva vendita) fossero , da un lato , non contestate e, dall’altro lato , ormai accertate in sede penale , dovendosi anzi evidenziare che la valutazione in ordine all’applicabilità dell’art. 115 c.p.c. non è stata dal ricorrente investita con adeguato motivo di ricorso.

Rispetto a tale conclusione il profilo che il ricorrente vorrebbe evidenziare come elemento di contraddittorietà della decisione - la statuizione di assoluzione assunta in sede penale - in realtà non comporta alcun elemento di contrasto logico, essendosi la decisione penale basata -come in modo attento ed argomentato evidenziato dalla Corte d’appello- sull’applicazione di scriminanti previste per la fattispecie penale, ma non operanti invece per l’illecito amministrativo.

R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 16 di 19 Non è ravvisabile, quindi, alcuna contraddittorietà della decisione, e si deve invece ritenere che è il ricorrente a confondere o sovrapporre due profili ben distinti: da un lato la individuazione dei fatti naturalisticamente intesi (rispetto alla quale non si ravvisa alcuna divergenza tra decisione in sede penale e decisione oggetto del presente ricorso) e dall’altro lato la qualificazione giuridica dei fatti medesimi ( rispetto alla quale la constatata divergenza deriv a pianamente ed evidentemente dall’applicazione di previsioni sanzionatorie di diversa natura e struttura).

7. Il settimo e l’ottavo motivo, da esaminare congiuntamente in virtù della deduzione di aspetti in parte coincidenti ed in parte interferenti,sono infondati .

Il fulcro dei due motivi, infatti, consiste nel contestare che esso ricorrente, nell’operare la rimozione del materiale presente sul proprio fondo, intendesse svolgere attività riconducibile alla coltivazione di una cava, deducendo di essersi limitato a procedere alla rimozione di materiale alluvionale, nella persistente inerzia delle autorità amministrative.

Al di là della circostanza della parziale deduzione di questioni e di asserite violazioni di diritto che non risultano essere state precedentemente argomentate in sede di appello, deve ritenersi che la Corte d’appello di Torino abbia fatto corretto governo delle previsioni in rilievo, avendo ritenuto che in tutti i casi - diversi dall’estrazione di materiale per uso squisitamente agricolo- in cui venga effettuata estrazione e successiva commercializzazione di materiale compreso tra quelli elencati dall’art. 2, R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1443, venga a configurarsi attività di coltivazione di cava, come tale soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa, nella specie R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 17 di 19 pacificamente mancante, almeno da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Nell’operare tale valutazione, la Corte territoriale si è, quindi, conformata al principio, enunciato da questa Corte, per cui ai sensi del citato R.D.19 luglio 1927, n. 1443, l'attività estrattiva di sostanze minerali è soggetta ad autorizzazione quando gli interventi di escavazione, essendo diretti all'utilizzo dei materiali estratti a scopi industriali, realizzino un'attività professionale di sfruttamento delle risorse del sottosuolo e non anche quando gli stessi siano strettamente connessi e funzionali ad altra attività al cui esercizio siano necessari; ne consegue che non sono assoggettati alle disposizioni in materia di cave, salva l'applicabilità della disciplina sulle concessioni edilizie, i movimenti di terra e gli sbancamenti che siano finalizzati non a selezionare, spostare e commercializzare il materiale estratto, ma all'esercizio di un'attività agricola o edilizia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5756 del 12/03/2007).

Principio cui si affianca quello per cui , per la configurabilità dell'attività di cava - a differenza di quella di miniera, in cui è necessaria l' estrazione dei materiali dalle viscere della terra- non è necessaria una stabile organizzazione di impianti fissi sul fondo o infissi nel terreno, perché solitamente il materiale o i minerali, trovandosi poco al di sotto del suolo o essendo addirittura emergenti, sono estratti con tagli o escavazioni, con l'impiego di mezzi di sbancamento semoventi, da poca profondità, e poi depositati sulla superficie, a cielo aperto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10113 del 02/08/2000), non avendo, del resto, alcun rilievo neppure l'entità dello scavo al momento dell'accertamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4224 del 20/02/2009).

R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 18 di 19 Si deve, pertanto , concludere che il carattere professionale dell’attività di sfruttamento del materiale non necessiti di una stabile organizzazione di impianti e strutture e ben possa essere invece dedotto -come è avvenuto nel caso di specie- dall’entità del materiale rimosso e dalla sua successiva massiccia commercializzazione, la quale di per sé risulta,invece, non compatibile con un’attività di mera rimozione e ripristino accompagnata da u na cessione occasionale e limitata.

Altrettanto legittimamente e coerentemente, quindi, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità del la scriminante operante in sede penale, in quanto tale scriminate -riconducibile all’esercizio di attività agro - silvo - pastorale , la quale non comporti alterazione permanente dei luoghi ma abbia finalità solamente ripristinatoria-non poteva in ogni caso essere riferita a quella che, per le caratteristiche appena evidenziate, risultava costituire appieno attivit à di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione, con la relativa applicabilità della disciplina sanzionatoria amministrativa.

8. Il nono motivo, infine, è inammissibile.

Esso, al di là dell’ennesimo richiamo ad una frammista serie di fonti normative, non deduce nel concreto alcun cattivo governo delle norme da parte della Corte torinese, ma si traduce in una serie di doglianze che investono l’operato delle competenti autorità amministrative, lamentandone l’inerzia.

Èevidente, tuttavia, che detti pro fili non possano essere veicolati come motivo di ricorso in sede di legittimità, neppure deducendo - come sembra fare il ricorso- un profilo di vizio della decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima avrebbe “ confermato quell’ostruzionismo burocratico posto in essere dalle P.A.” (pag. 30).

9. Il ricorso deve,quindi, essere respinto .

R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 19 di 19 Nulla sulle spese, essendo rimasti intimati gli Enti evocati col ricorso.

10. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5373/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DELL'ORBA; –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 1163/2019 depositata il 25/07/2019. Oggetto: Sanzioni amministrative - A rt. 8, comma 3, lett. c), L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n.R.G.N. 5373/2020 Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 2 di 19 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 luglio 2019 la Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza del Tribunale di Ivrea del 31 ottobre 2018, respinse l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 170/2017, con la quale era stato allo stesso ingiunto il pagamento dell’importo di € 548.750,00, a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 8, comma 3, lett. c), della L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009. Nell’esaminare i singoli motivi di gravame proposti dall’appellante la Corte territoriale, stabilì che: - erano infondate le deduzioni circa l’estinzione della sanzione per tardiva contestazione dell’illecito, in quanto l’accertamento di quest’ultimo non poteva ritenersi esaurito in data 16 febbraio 2012 -come affermato dal ricorrente- essendosi reso necessario un lasso temporale per la valutazione dei dati acquisiti, e risultando quindi tempestiva la notifica del verbale di contestazione avvenuta in data 23 maggio 2012; - l’esito finale di assoluzione dell’opponente nel parallelo procedimento penale (per i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 e 181, D. Lgs. 42/2004) non valeva ad escludere -con valenza di giudicato penale- l’accertamento della materialità del fatto, avendo il giudice penale escluso la sussistenza del reato contestato in virtù dell’assenza di prova del fatto che le operazioni poste in essere dall’opponente avessero interessato il sottosuolo del piano di R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 3 di 19 campagna, con conseguente applicazione delle scriminanti di cui agli artt. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001 e 149, comma 1, D. Lgs. 42/2004; per contro, l’illecito amministrativo contestato a [OSCURATO:PERSONA] prescindeva dal presupposto dello svolgimento di attività di scavo e non contemplava le scriminati applicate nel giudizio penale, risultando quindi provate sia l’attività di asportazione non autorizzata di materiale ghiaioso sia la successiva commercializzazione del medesimo (peraltro non contestate dallo stesso opponente) e risultando parimenti integrato l’elemento soggettivo in quanto le richieste di autorizzazione dell’opponente erano state respinte da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - infondato era il motivo di appello con il quale l’appellante si doleva della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di prime cure in relazione a documenti prodotti successivamente al ricorso introduttivo non avendo l’appellante neppure dedotto né che si trattava di documenti che non avrebbero potuto essere prodotti unitamente al ricorso né che fossero indispensabili ai fini del decidere ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.; - non ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 9, L. 689/1981, in relazione alle previsioni di reato oggetto di contestazione nel distinto procedimento penale, giacché: • quanto al rapporto con l’art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, proprio quest’ultima previsione faceva comunque salva l’applicazione delle sanzioni amministrative “in deroga al disposto dettato a livello generale dall’art. 9, secondo comma” L. 689/1981; R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 4 di 19 • quanto al rapporto con l’art. 181, D. Lgs. 42/2004, tra quest’ultimo e l’art. 8, comma 3, lett. c), della L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009 andava ravvisata una relazione di specialità, dal momento che, se le due previsioni contemplavano una medesima componente attiva, le stesse si diversificavano, invece , per la componente omissiva (mancato ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica nel caso del D. Lgs. 42/2004; assenza di un progetto di ripristino ambientale nel caso della L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009), dovendosi ulteriormente considerare che, mentre la fattispecie di rilevanza penale era stata ritenuta scriminata(e, quindi , esclusa ), la fattispecie amministrativa non contemplava similare scriminante, da ciò derivando che quest’ultima, in realtà, veniva a reprimere condotte (come nel caso di specie, prive di rilevanza penale), facendo venire radicalmente meno il presupposto applicativo dell’art. 9, L. 689/1981; - dette considerazioni valevano a far escludere anche l’applicazione dei principi enunciati dalla Corte EDU con la decisione 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, dovendosi ulteriormente osservare che l’ illecito amministrativo in questione contemplato dalla L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] – per il carattere locale degli interessi perseguiti e la natura meramente pecuniaria della sanzione applicata- non poteva essere ritenuto avente valenza sostanzialmente pen ale, secondo i criteri individuati dalla Corte EDU. 2. Per la cassazione della citata sentenza della Corte d’appello di Torino ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 5 di 19 Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E DELL’ORBA. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a nove motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, R.D. 1443/1927; 9, secondo comma, L. 689/1981; 8, comma 3, lett. c), della L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009; 113, 115, 116 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; in quanto la Corte d’Appello di Torino avrebbe omesso di valutare il fatto che in sede penale l’odierno ricorrente era stato assolto dall’imputazione per insussistenza del fatto, da ciò discendendo che “risulta accertato che la condotta posta in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] non rientra né nella fattispecie astratta prevista come reato, né nella fattispecie astratta prevista come illecito amministrativo”. 1.2. Con il secondo motivo si deduce: a)in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonché “travisamento della prova”; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; in quanto la Corte d’Appello di Torino avrebbe omesso di valutare il fatto che in sede penale era stata radicalmente esclusa l’intenzione del ricorrente di avviare un’attività commerciale di estrazione e R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 6 di 19 commercializzazione di materiale, da ciò derivando il “travisamento dell’informazione probatoria” e la violazione dell’art. 116 c.p.c. 1.3. Con il terzo motivo si deduce: a)in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonché “travisamento della prova”; b) in re lazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; in quanto la Corte d’Appello di Torino avrebbe attribuito alle valutazioni espresse nella sentenza penale un significato del tutto erroneo, giungendo ad una altrettanto erronea ricostruzione dei fatti ed omettendo di valutare -ancora una volta- il fatto che in sede penale era stata radicalmente esclusa l’intenzione del ricorrente di avviare un’attività commerciale di estrazione e commercializzazione di materiale. 1.4. Con il quarto motivo si deduce: a)in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., nonché “travisamento della prova”; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; in quanto la Corte d’Appello di Torino avrebbe erroneamente espresso un giudizio di non rilevanza ed indispensabilità ai fini del decidere dei documenti prodotti dal ricorrente con l’atto di appello, in tal modo omettendo di valutare i fatti -decisivi per il giudizio- da tali documenti desumibili. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, letteralmente, “denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5 per motivazione perplessa e obiettivamente in relazione a fatto discusso e decisivo in R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 7 di 19 relazione all’art. 132 comma 2 n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. c.p.c. –error in iudicando – nullità della sentenza” . Con questa censura si lamenta la contraddittorietà della decisione impugnata, la quale avrebbe espresso una motivazione perplessa in ordine al profilo decisivo delle modalità con cui il ricorrente aveva proceduto all’asportazione del materiale, di fatto traducendosi in una motivazione illogica e apparente. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, letteralmente, “denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5 per motivazione insufficiente e contraddittoria per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. c.p.c. –error in iudicando – nullità della sentenza” . Il ricorso denuncia, ulteriormente , la contraddittorietà della sentenza per non aver valutato il profilo dell’assoluzione del ricorrente, in sede penale, con la formula “p erché il fatto non sussiste”. 1.7. Con il settimo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, nn. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, R.D. 1443/1927; 9, secondo comma, L. 689/1981; 8, comma 3, lett. c), della L. Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2009 e della Circolare del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2012, n. 9/AMD; 113, 115, 116 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’insufficiente o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. In sintesi, con tale motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur correttamente ricostruendo la fattispecie di illecito R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 8 di 19 amministrativo, ne abbia fatto erronea applicazione, omettendo di considerare che il ricorrente aveva in concreto operato la rimozione del materiale alluvionale che il fiume Po -esondando nel 2008- aveva depositato sul suo terreno e la cui rimozione era stata reiteratamente ma vanamente sollecitata dal ricorrente alle autorità amministrative. Deduce, quindi, il motivo che, anche alla luce della Circolare del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 2012, n. 9/AMD, la condotta di esso ricorrente , in quanto non sorretta da finalità industriali, non avrebbe potuto qualificarsi in termini di realizzazione di una cava. 1.8. Con l’ottavo motivo si deduce: a)in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 L. Reg. 32/1982; 191, D. Lgs. 152/2006; 2, R.D. 523/1904; 30, L. Reg. 44/2000; 6, comma 1, d. P.R. 380/2001; 149, comma 1, L. 132/2019; 113, 115, 116c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’insufficiente o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Deduce il ricorrente che l’intervento oggetto della sanzione amministrativa costituiva in realtà mera attività di bonifica, rientrante nell’attività agricola, e non apertura di una cava. 1.9. Con il nono motivo si deduce: a)in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35, 36 Cost., della L. 300/1970; 5, comma 4-ter, D. Lgs. 102/2004; del D. Lgs. 228/2001; degli artt. 113, 115, 116 c.p.c.; R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 9 di 19 b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’insufficiente o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il motivo critica - non la decisione della Corte territ oriale in sé bensì- l’atteggiamento dell’autorità amministrativa, la quale, sanzionandolo, avrebbe arrecato un nocumento alla tutela dei diritti spettanti al ricorrente medesimo quale lavoratore agricolo. 2. Il primo motivo di ricorso è, in parte , inammiss ibile e , in parte , infondato. Quanto alle deduzioni ancorate al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., le stesse risultano inammissibili, in quanto non rispettano il canone per cui il vizio della sentenza previsto da detta norma, dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di cui denuncia la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 10 di 19 tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Nel caso in esame, il ricorso, nel dedurre l’applicazione alla vicenda di “una normativa che non le si addice perché la fattispecie astratta da esse prevista (…), pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla”, si mantiene su un livello di marcata genericità , senza neppure indicare quali affermazioni in diritto della Corte torinese verrebbero a contrastare con le norme regolatrici della fattispecie, e viene di fatto a sfocia re quasi immediatamente in deduzioni che non concernono la corretta applicazione delle previsioni di legge, ma toccano evidenti profili di merito, peraltro tutti incentrati sui riflessi che sul giudizio in esame dovrebbe avere la sentenza di assoluzione della Corte d’appello penale di Torino del 19 ottobre 2018, quanto alla valutazione della sussistenza dei fatti contestati al ricorrente. Con riferimento alle deduzioni ancorate al disposto di cui all’art. 360, n. 5 - e riferibili, appunto, a tale ultimo profilo - le stesse sono palesemente infondate, in quanto in realtà la Corte d’appello di Torino ha direttamente, esplicitamente e diffusamente affrontato i profili sollevati dalla decisione penale di assoluzione, valorizzando sia la concreta formula assolutoria sia il contenuto ed i riflessi che dalla decisione medesima discendevano, escludendo l’applicabilità dell’art.654 c.p.p., in virtù della diversità delle condotte contestate in sede penale da quelle contestate in sede amministrativa, sulla scorta della R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 11 di 19 differenza dei beni giuridici tutelati e della non piena sovrapponibilità delle due fattispecie. Ne discende la palese infondatezza del motivo, in quanto, a tacer d’altro- il “fatto decisivo” che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare è stato in realtà pienamente valutato, dovendosi solo puntualizzare che la deduzione del vizio di “insufficiente esame” dedotto dal ricorrente, occulta in realtà, la deduzione di un vizio di insufficiente motivazione, non più ammissibile, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). 3. Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. L’esame congiunto, invero, si impone dal momento che i due motivi appaiono sostanzialmente ridondanti, venendo a svolgere deduzioni in gran parte sovrapponibili sul piano sia della qualificazione giuridica sia delle argomentazioni. Ciò premesso, si os serva, quanto alle deduzioni ricondotte al disposto di cui all’art. 360, n. 3, che il motivo - al di là del R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 12 di 19 sovrabbondante richiamo a numerose previsioni la cui violazione non viene poi nel concreto argomentata, valendo al riguardo ancora una volta i principi già richiamati in sede di esame del primo motivo di ricorso- si sofferma unicamente sulla violazione del disposto di cui all’art. 116 c.p.c., con argomentazioni che tuttavia - al di là della diffusa ricostruzione dei principi operanti in materia– risulta no inammissibili. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. È allora evidente, alla luce di tale principio che i due motivi, al di là della formale qualificazione, sfociano congiuntamente unicamente nella deduzione di un vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma risultano conseguentemente inammissibili in quanto si traducono in un sindacato sulla valutazione dei fatti operata dalla Corte d’appello, collidendo con il principio, enunciato da questa C orte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 13 di 19 l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando - conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). 4. Inammissibile è, altresì, il quarto motivo. Nel dolersi del fatto che la Corte d’appello di Torino abbia escluso la rilevanza ed indispensabilità dei documenti prodotti in grado di appello, il ricorrente evidenzia di non aver correttamente inquadrato la ratio della decisione. Ratio che, come emerge dalla semplice lettura della motivazione, risulta ancorata, non ad una valutazione nel merito dei documenti in questione (cui la Corte territoriale non ha neanche proceduto ) , ma alla duplice considerazione per cui, da un lato, l’applicazione dell’art.437 c.p.c. risultava preclusa dal fatto che il ricorrente (allora appellante) neppure aveva dedotto l’impossibilità di produrre i documenti in questione unitamente al ricorso o l’indispensabilità dei documenti medesimi ai fini del decidere -omettendo quindi persino di argomentaresulla sussistenza dei presupposti di cui al medesimo art.437 c.p.c.- e, dall’altro lato, l’accertamento della situazione di fatto del terreno risultava comunque già cristallizzatonella sentenza penale dal medesimo ricorrente invocata. Si evidenzia, in tal modo,l’inammissibilità del motivo, in quanto lo stesso -oltre a prodursi ancora una volta in un superfluo e non R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 14 di 19 argomentato richiamo a plurime previsioni di legge - non viene neppure ad investire la vera ratio della motivazione. 5. Il quinto motivo di ricorso è, anch’esso,inammissibile. Va, ancora una volta, richiamato il principio per cui, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Tanto basta per evidenziare l’inammissibilità di un motivo che - con argomentazioni a tratti non perspicue - v iene a lamentare che la motivazione della Corte territoriale sia “apparente messa [sic], insufficiente e contraddittoria”, deducendo una serie di profili che non possono più essere oggetto di ricorso ex art. 360, n. 5), c.p.c., non senza osservare, ulteriormente, che il carattere “apparente” della R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 15 di 19 motivazione non viene in realtà neppure concretamente argomentato, venendo in sostanza ad essere - ancora una volta - denunciato puramente e semplicemente un ipotetico contrasto della decisione impugnata con la precedente decisione in sede penale. 6. Inammissibile è, ulteriormente, il sesto motivo. Ancora una volta, infatti, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione “insufficiente e contraddittoria”, essendo a questo punto bastevole richiamare i principi già evocati nell’esame dei precedenti motivi di ricorso. Deve, peraltro, escludersi la possibilità di ravvisare nella motivazione della Corte torinese i vizi di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" che, invece , permetterebbero di ricondurre il motivo di ricorso all’attuale dettato dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che le circostanze di fatto da essa valorizzate (asportazione , seppur senza scavo, del materiale e sua successiva vendita) fossero , da un lato , non contestate e, dall’altro lato , ormai accertate in sede penale , dovendosi anzi evidenziare che la valutazione in ordine all’applicabilità dell’art. 115 c.p.c. non è stata dal ricorrente investita con adeguato motivo di ricorso. Rispetto a tale conclusione il profilo che il ricorrente vorrebbe evidenziare come elemento di contraddittorietà della decisione - la statuizione di assoluzione assunta in sede penale - in realtà non comporta alcun elemento di contrasto logico, essendosi la decisione penale basata -come in modo attento ed argomentato evidenziato dalla Corte d’appello- sull’applicazione di scriminanti previste per la fattispecie penale, ma non operanti invece per l’illecito amministrativo. R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 16 di 19 Non è ravvisabile, quindi, alcuna contraddittorietà della decisione, e si deve invece ritenere che è il ricorrente a confondere o sovrapporre due profili ben distinti: da un lato la individuazione dei fatti naturalisticamente intesi (rispetto alla quale non si ravvisa alcuna divergenza tra decisione in sede penale e decisione oggetto del presente ricorso) e dall’altro lato la qualificazione giuridica dei fatti medesimi ( rispetto alla quale la constatata divergenza deriv a pianamente ed evidentemente dall’applicazione di previsioni sanzionatorie di diversa natura e struttura). 7. Il settimo e l’ottavo motivo, da esaminare congiuntamente in virtù della deduzione di aspetti in parte coincidenti ed in parte interferenti,sono infondati . Il fulcro dei due motivi, infatti, consiste nel contestare che esso ricorrente, nell’operare la rimozione del materiale presente sul proprio fondo, intendesse svolgere attività riconducibile alla coltivazione di una cava, deducendo di essersi limitato a procedere alla rimozione di materiale alluvionale, nella persistente inerzia delle autorità amministrative. Al di là della circostanza della parziale deduzione di questioni e di asserite violazioni di diritto che non risultano essere state precedentemente argomentate in sede di appello, deve ritenersi che la Corte d’appello di Torino abbia fatto corretto governo delle previsioni in rilievo, avendo ritenuto che in tutti i casi - diversi dall’estrazione di materiale per uso squisitamente agricolo- in cui venga effettuata estrazione e successiva commercializzazione di materiale compreso tra quelli elencati dall’art. 2, R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1443, venga a configurarsi attività di coltivazione di cava, come tale soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa, nella specie R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 17 di 19 pacificamente mancante, almeno da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Nell’operare tale valutazione, la Corte territoriale si è, quindi, conformata al principio, enunciato da questa Corte, per cui ai sensi del citato R.D.19 luglio 1927, n. 1443, l'attività estrattiva di sostanze minerali è soggetta ad autorizzazione quando gli interventi di escavazione, essendo diretti all'utilizzo dei materiali estratti a scopi industriali, realizzino un'attività professionale di sfruttamento delle risorse del sottosuolo e non anche quando gli stessi siano strettamente connessi e funzionali ad altra attività al cui esercizio siano necessari; ne consegue che non sono assoggettati alle disposizioni in materia di cave, salva l'applicabilità della disciplina sulle concessioni edilizie, i movimenti di terra e gli sbancamenti che siano finalizzati non a selezionare, spostare e commercializzare il materiale estratto, ma all'esercizio di un'attività agricola o edilizia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5756 del 12/03/2007). Principio cui si affianca quello per cui , per la configurabilità dell'attività di cava - a differenza di quella di miniera, in cui è necessaria l' estrazione dei materiali dalle viscere della terra- non è necessaria una stabile organizzazione di impianti fissi sul fondo o infissi nel terreno, perché solitamente il materiale o i minerali, trovandosi poco al di sotto del suolo o essendo addirittura emergenti, sono estratti con tagli o escavazioni, con l'impiego di mezzi di sbancamento semoventi, da poca profondità, e poi depositati sulla superficie, a cielo aperto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10113 del 02/08/2000), non avendo, del resto, alcun rilievo neppure l'entità dello scavo al momento dell'accertamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4224 del 20/02/2009). R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 18 di 19 Si deve, pertanto , concludere che il carattere professionale dell’attività di sfruttamento del materiale non necessiti di una stabile organizzazione di impianti e strutture e ben possa essere invece dedotto -come è avvenuto nel caso di specie- dall’entità del materiale rimosso e dalla sua successiva massiccia commercializzazione, la quale di per sé risulta,invece, non compatibile con un’attività di mera rimozione e ripristino accompagnata da u na cessione occasionale e limitata. Altrettanto legittimamente e coerentemente, quindi, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità del la scriminante operante in sede penale, in quanto tale scriminate -riconducibile all’esercizio di attività agro - silvo - pastorale , la quale non comporti alterazione permanente dei luoghi ma abbia finalità solamente ripristinatoria-non poteva in ogni caso essere riferita a quella che, per le caratteristiche appena evidenziate, risultava costituire appieno attivit à di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione, con la relativa applicabilità della disciplina sanzionatoria amministrativa. 8. Il nono motivo, infine, è inammissibile. Esso, al di là dell’ennesimo richiamo ad una frammista serie di fonti normative, non deduce nel concreto alcun cattivo governo delle norme da parte della Corte torinese, ma si traduce in una serie di doglianze che investono l’operato delle competenti autorità amministrative, lamentandone l’inerzia. Èevidente, tuttavia, che detti pro fili non possano essere veicolati come motivo di ricorso in sede di legittimità, neppure deducendo - come sembra fare il ricorso- un profilo di vizio della decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima avrebbe “ confermato quell’ostruzionismo burocratico posto in essere dalle P.A.” (pag. 30). 9. Il ricorso deve,quindi, essere respinto . R.G. 5373/2020 - Pagina nr. 19 di 19 Nulla sulle spese, essendo rimasti intimati gli Enti evocati col ricorso. 10. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).
Sentenza Cassazione n. 35683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris