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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09496/2026

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l’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -controS.I.T.I. – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]Ara, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitalecome in atti- controricorrente –e controN. 26661/22 R.G.

Numero registro generale 26661/2022Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026ALLIANZ s.p.a., in persona dei legali rappresentanti prDoat a putbebmlicapzioonree 1,4 /04/2026rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alcontroricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente –avverso la sentenza n. 395/2022 della Corte d’appello di Genova, depositata il12.4.2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’imbarcazione denominata “[OSCURATO:PERSONA] II”, concessa adAleman [OSCURATO:SOCIETA]. in locazione finanziaria da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ed ormeggiata nel [OSCURATO:PERSONA] 3B in Sarzana, venne distrutta a causadi un incendio sviluppatosi sull’imbarcazione “Mister P”, di proprietà di A-Leasings.p.a., ormeggiata in spazio adiacente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne dunquein giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del Porto, chiedendo al Tribunale dellaSpezia di dichiarare la sussistenza tra le parti di un contratto diormeggio/deposito avente ad oggetto l’imbarcazione suddetta, con condannadella convenuta, quale sua custode, al risarcimento dei danni subiti, in misurapari ad € 2.650.000,00 o altra somma di giustizia, a titolo di responsabilitàcontrattuale e/o extracontrattuale.[OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazionepassiva, giacché l’incendio non le era imputabile, sia perché propagatosi da altraimbarcazione e non dal porto, sia perché appiccato da due soggetti ospiti abitualidell’utilizzatore di tale imbarcazione.

La convenuta dedusse poi che non sitrattava di un contratto di deposito, essendo previsto esclusivamente l’ormeggio,Numero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G.

Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026compresa la fornitura di acqua a forfait e il noleggio di materiale elettrico, senzaalcun obbligo di vigilanza e/o di custodia a suo carico.

Avanzò comunque istanzaper la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. (giàLloyd [OSCURATO:SOCIETA].), pure formulando domanda riconvenzionale nei confrontidell’attrice, onde ottenere il rimborso delle spese sostenute (€ 50.952,00) perrimuovere il relitto e bonificare l’area interessata dall’incendio.[OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in giudizio, sostenendo che le polizze assicurative inessere con [OSCURATO:SOCIETA]. non coprivano gli atti dolosi a danno delle imbarcazioniormeggiate presso il porto turistico; in ogni caso, eccepì la mancanza di uncontratto di ormeggio-deposito tale da configurare in capo all’assicurato l’obbligodi custodia del natante.Il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 246/2017, rigettò tutte le domande.Osservò il primo giudice – per quanto ancora qui interessa - che la strutturaminima essenziale del contratto di ormeggio consiste nella semplice messa adisposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, con conseguenteassegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo; pertanto, spettava acolui che faceva valere un determinato diritto o la responsabilità dell’altrocontraente in relazione ad uno specifico obbligo provare che nel caso concreto ilcontenuto contrattuale si estendeva a prestazioni ulteriori, e tale prova non erastata fornita da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose gravame e la Corte d’appello di Genova, nellaresistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]., lo rigettò integralmente, regolandole spese secondo soccombenza.

Osservò in particolare il giudice d’appello che,come anche correttamente ritenuto dal Tribunale, il contratto di ormeggio èNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G.

Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026contratto atipico, caratterizzato da una struttura minima essenziale (messa adisposizione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di undelimitato e protetto spazio acqueo), che può anche estendersi ad altreprestazioni, quali la custodia dell’imbarcazione, in tal caso spettando a chi neinvoca l’operatività darne compiuta dimostrazione; che, del pari, correttamenteera stato ritenuto dal primo giudice che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornitodetta prova, non essendo a tal fine sufficienti né la raccomandata del 3.5.2011o le risultanze del sito internet della società gerente del Porto turistico, né ilcontenuto della concessione demaniale per la gestione del Porto stesso.

Né,tanto meno, v’era ragione di discostarsi dalla valutazione di genericità delleprove offerte dalla società attrice, come pure ritenuto dal Tribunale, potendoanzi ritenersi che i servizi diversi dall’ormeggio erano resi su richiesta e conpagamento a parte del corrispettivo, stante anche il contenuto importo annualepattuito nella specie (€ 7.000,00), troppo basso per ricomprendervi anche lacustodia di un’imbarcazione come quella per cui è processo.

Infine, neppurerilevava in senso favorevole all’appellante la produzione del contratto, da partedi [OSCURATO:SOCIETA]., benché priva della sottoscrizione della [OSCURATO:PERSONA].

Diconseguenza, chiosò la Corte ligure, neppure occorreva esaminare le censureproposte dall’appellante, perché fondate sulla tesi di un preteso obbligo dicustodia in capo al gestore del Porto, tuttavia insussistente.

Quanto infine allapretesa responsabilità extracontrattuale, in alternativa a quella contrattuale, laCorte territoriale evidenziò che l’atto introduttivo del giudizio non contenevaalcuna esplicazione della domanda, esternata in tal senso solo nelle conclusioni,sicché difettavano gli stessi fatti materiali rilevanti a tal fine, non risultandoNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G.

Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026provato né che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse un obbligo di custodia, né che essa avesse agito(od omesso di agire) con dolo o colpa, tanto più che la responsabilità ex art.2051 c.c. concerne i danni cagionati dalla cosa in custodia, non già alla cosa incustodia.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liq., in forza di formali quattro motivi cui resistono con distinti controricorsiS.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

Le controricorrenti hanno depositato memoria.

IlCollegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con il primo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione di norme didiritti e dei contratti ex ar.t 360 n. 3 cpc.

In merito all’obbligazione di custodiadell’imbarcazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]: violazione e/o falsa applicazione degli artt.1173 – 1177 – 1218 – 1768 – 2051 - 1362 c.c. e ss c.c.”.

La ricorrente descrive,anzitutto, gli elementi caratterizzanti il contratto di ormeggio secondo le diverseposizioni assunte in dottrina e in giurisprudenza, propugnando la tesi –erroneamente non seguita, in thesi, dalla Corte territoriale – secondo cuil’ormeggio deve essere ricondotto al contratto di deposito, con conseguenteobbligo di custodia dell’imbarcazione a carico del gestore del porto; non avrebbedunque “alcun senso addossare all’attrice l’onere di dimostrare l’obbligazione dicustodia, in quanto detta obbligazione è insita nel contratto stesso di ormeggio”.La Corte territoriale, poi, non avrebbe tenuto in alcun conto alcuni dati valorizzatidalla giurisprudenza di legittimità (presenza di una guardiania sulla banchina,carattere delle imbarcazioni ormeggiate nel Porto come di piccolo cabotaggio eprive di equipaggio, tentativi del personale del gestore di evitare la propagazioneNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G.

Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’incendio ad altre imbarcazioni, tutti dati – a dire della ricorrente – pacifici),onde inferirne il carattere necessitato della custodia.

La ricorrente, poi, si duoledella erronea interpretazione del contratto, da parte della Corte genovese, cheravrebbe omesso di indagare la effettiva volontà delle parti, fermo restando chela sua prova può essere data con ogni mezzo, non trattandosi di un contrattoformale.

Inoltre, la pubblicità sul proprio sito internet dei plurimi servizi offertida [OSCURATO:SOCIETA]. (compresa la sorveglianza h24) consisterebbe in vera e propria offertaal pubblico ex art. 1336 c.c., ovvero promessa al pubblico, ugualmentevincolante.

Elementi nel senso prospettato, infine, sono evincibili sia dallaconcessione demaniale emessa in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., sia dal contratto diassicurazione che lega la predetta alla Compagnia chiamata in causa, oltre chedalle stesse deduzioni del gestore in primo grado, aventi valore confessorio.1.2 – Con il secondo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360 n. 4 e 5 cpc. errata ed omessa valutazione delleprove documentali acquisite - violazione degli artt. 116 cpc e 115 cpc –violazione degli artt. 2721 e ss. e 2729 c.c - rigetto infondato ed erroneo delleistanze istruttorie”.

La ricorrente si duole della mancata ammissione delle proveidonee a comprovare i fatti che avrebbero condotto al certo accoglimento delledomande, specie con riferimento alla chiesta prova per testi, di portata decisiva.1.3 – Con il terzo motivo si lamenta ai sensi dello “art. 360 co. 3 cpc: violazioneart. 163 n. 4 cpc”, per aver la Corte ligure erroneamente evidenziato che essaricorrente non avrebbe indicato, nell’atto di citazione, i fatti materiali a sostegnodella pure invocata responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., che a suoNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G.

Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026dire sono sostanzialmente i medesimi rispetto a quelli della responsabilitàcontrattuale.1.4 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta ai sensi dello “art. 360 co. 3 cpc:errata interpretazione della responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]- violazione degli art. 1218– 1768 – 2043 - 2051 c.c.”, per aver la Corte ligure ritenuto non provata alcunacondotta od omissione di [OSCURATO:SOCIETA]. caratterizzata da dolo o colpa, giacché il fattodel terzo (appiccamento dell’incendio da parte di ospiti dell’imbarcazione “MisterP”) non costituisce caso fortuito, trattandosi di fatto prevedibile e prevenibile,con l’apprestamento di un sistema di sorveglianza più adeguato.2.1 – Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4,c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, anche al lume della più recentegiurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c.Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez.

Un., n.8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022).Infatti, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a criticavincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o piùspecifici vizi di legittimità - che, in tesi, affliggono la decisione impugnata -scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto,tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.

Tantonon può riscontrarsi nella specie.2.2 – Anzitutto, occorre rilevare che “Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a penadi inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde adun'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscereNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G.

Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisacognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento delprocesso e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisitooccorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico,l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersidella vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioniessenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado,delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenzaimpugnata” (così, ex plurimis, Cass. n. 1352/2024; ma v. anche, per lacorrelazione tra esposizione dei fatti e intellegibilità dei motivi proposti col ricorsoper cassazione, la recente Cass. n. 16618/2025).Ebbene, il ricorso in esame non risponde ai suddetti requisiti; infatti la ricorrenteha omesso di descrivere il contenuto della sentenza di primo grado, dei motivid’appello contro la stessa proposti, nonché la stessa motivazione della sentenzaimpugnata (fatto salvo qualche sporadico e generico riferimento, passim, nelcorpo di ciascun motivo), così impropriamente demandando a questa Corte laricerca dei presupposti elementi narrativi indispensabili per la correttacomprensione delle censure qui svolte, neppure essendole stato consentito, intal guisa, di poter valutare officiosamente l’eventuale giudicato interno formatosisu una o più questioni: tanto rende, infatti, particolarmente “indaginosa”l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamenteNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G.

Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026investita della ricerca e della selezione dei fatti (pure processuali) rilevanti ai finidel decidere (Cass., Sez.

Un., n. 16628/2009).2.3 - Il ricorso è poi inammissibile anche per difetto di specificità, ai sensidell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.In proposito, vale la pena qui ribadire che "In tema di ricorso per cassazione, ilprincipio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ognimotivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui èproposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenzaimpugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione almotivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazionedella pronunzia" (così, ex multis, Cass. n. 17224/2020).

E ancora, con specificoriferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto,non può che richiamarsi il principio, di recente affermato da Cass., Sez.

Un., n.23745/2020, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilitàdella censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violatao i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa".Numero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G.

Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ora, tutte le censure qui proposte si risolvono in una astratta dissertazione suquestioni giuridiche, senza minimamente confrontarsi (fatto salvo qualchesporadico ed insufficiente riferimento alla decisione della Corte d’appello, nelcorpo dei singoli mezzi) con la motivazione adottata dai giudici di merito.In tal guisa, la ricorrente non s’è curata di spiegare perché la Corte liguresarebbe incorsa nei plurimi errores in iudicando et in procedendo puredenunciati, anche in tal caso demandando impropriamente a questa Corte diselezionare i possibili profili rilevanti onde far collimare le censure stesse – concui sono state sviluppate tesi che, a dire della ricorrente, sarebbero in linea conla corretta interpretazione delle norme che si assumono violate o falsamenteapplicate - con le relative statuizioni; ma ciò, appunto, inammissibilmente.Ciò è tanto vero che, per poter comprendere il senso delle censure, non puòprescindersi dalla autonoma lettura della sentenza impugnata, solo in tal guisapotendosi finalmente collegare le tesi in iure esposte nei singoli motivi allecontrarie statuizioni della Corte ligure: il che dimostra, appunto, come difettinonel ricorso, al fondo, specifiche critiche alla ripetuta sentenza, ad essa solocontrapponendosi una congerie di argomenti giuridici che, per come esposti, benpotrebbero trovare spazio più in un articolo di dottrina, che in un ricorso percassazione.3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G.

Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026 P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna dellecontroricorrenti in € 18.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte di cassazione, il giorno 15.1.2026.Il PresidenteMarco Rossetti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -controS.I.T.I. – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]Ara, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitalecome in atti- controricorrente –e controN. 26661/22 R.G. Numero registro generale 26661/2022Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026ALLIANZ s.p.a., in persona dei legali rappresentanti prDoat a putbebmlicapzioonree 1,4 /04/2026rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alcontroricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente –avverso la sentenza n. 395/2022 della Corte d’appello di Genova, depositata il12.4.2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’imbarcazione denominata “[OSCURATO:PERSONA] II”, concessa adAleman [OSCURATO:SOCIETA]. in locazione finanziaria da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ed ormeggiata nel [OSCURATO:PERSONA] 3B in Sarzana, venne distrutta a causadi un incendio sviluppatosi sull’imbarcazione “Mister P”, di proprietà di A-Leasings.p.a., ormeggiata in spazio adiacente. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne dunquein giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del Porto, chiedendo al Tribunale dellaSpezia di dichiarare la sussistenza tra le parti di un contratto diormeggio/deposito avente ad oggetto l’imbarcazione suddetta, con condannadella convenuta, quale sua custode, al risarcimento dei danni subiti, in misurapari ad € 2.650.000,00 o altra somma di giustizia, a titolo di responsabilitàcontrattuale e/o extracontrattuale.[OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazionepassiva, giacché l’incendio non le era imputabile, sia perché propagatosi da altraimbarcazione e non dal porto, sia perché appiccato da due soggetti ospiti abitualidell’utilizzatore di tale imbarcazione. La convenuta dedusse poi che non sitrattava di un contratto di deposito, essendo previsto esclusivamente l’ormeggio,Numero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G. Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026compresa la fornitura di acqua a forfait e il noleggio di materiale elettrico, senzaalcun obbligo di vigilanza e/o di custodia a suo carico. Avanzò comunque istanzaper la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. (giàLloyd [OSCURATO:SOCIETA].), pure formulando domanda riconvenzionale nei confrontidell’attrice, onde ottenere il rimborso delle spese sostenute (€ 50.952,00) perrimuovere il relitto e bonificare l’area interessata dall’incendio.[OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in giudizio, sostenendo che le polizze assicurative inessere con [OSCURATO:SOCIETA]. non coprivano gli atti dolosi a danno delle imbarcazioniormeggiate presso il porto turistico; in ogni caso, eccepì la mancanza di uncontratto di ormeggio-deposito tale da configurare in capo all’assicurato l’obbligodi custodia del natante.Il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 246/2017, rigettò tutte le domande.Osservò il primo giudice – per quanto ancora qui interessa - che la strutturaminima essenziale del contratto di ormeggio consiste nella semplice messa adisposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, con conseguenteassegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo; pertanto, spettava acolui che faceva valere un determinato diritto o la responsabilità dell’altrocontraente in relazione ad uno specifico obbligo provare che nel caso concreto ilcontenuto contrattuale si estendeva a prestazioni ulteriori, e tale prova non erastata fornita da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose gravame e la Corte d’appello di Genova, nellaresistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]., lo rigettò integralmente, regolandole spese secondo soccombenza. Osservò in particolare il giudice d’appello che,come anche correttamente ritenuto dal Tribunale, il contratto di ormeggio èNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G. Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026contratto atipico, caratterizzato da una struttura minima essenziale (messa adisposizione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di undelimitato e protetto spazio acqueo), che può anche estendersi ad altreprestazioni, quali la custodia dell’imbarcazione, in tal caso spettando a chi neinvoca l’operatività darne compiuta dimostrazione; che, del pari, correttamenteera stato ritenuto dal primo giudice che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornitodetta prova, non essendo a tal fine sufficienti né la raccomandata del 3.5.2011o le risultanze del sito internet della società gerente del Porto turistico, né ilcontenuto della concessione demaniale per la gestione del Porto stesso. Né,tanto meno, v’era ragione di discostarsi dalla valutazione di genericità delleprove offerte dalla società attrice, come pure ritenuto dal Tribunale, potendoanzi ritenersi che i servizi diversi dall’ormeggio erano resi su richiesta e conpagamento a parte del corrispettivo, stante anche il contenuto importo annualepattuito nella specie (€ 7.000,00), troppo basso per ricomprendervi anche lacustodia di un’imbarcazione come quella per cui è processo. Infine, neppurerilevava in senso favorevole all’appellante la produzione del contratto, da partedi [OSCURATO:SOCIETA]., benché priva della sottoscrizione della [OSCURATO:PERSONA]. Diconseguenza, chiosò la Corte ligure, neppure occorreva esaminare le censureproposte dall’appellante, perché fondate sulla tesi di un preteso obbligo dicustodia in capo al gestore del Porto, tuttavia insussistente. Quanto infine allapretesa responsabilità extracontrattuale, in alternativa a quella contrattuale, laCorte territoriale evidenziò che l’atto introduttivo del giudizio non contenevaalcuna esplicazione della domanda, esternata in tal senso solo nelle conclusioni,sicché difettavano gli stessi fatti materiali rilevanti a tal fine, non risultandoNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G. Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026provato né che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse un obbligo di custodia, né che essa avesse agito(od omesso di agire) con dolo o colpa, tanto più che la responsabilità ex art.2051 c.c. concerne i danni cagionati dalla cosa in custodia, non già alla cosa incustodia.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liq., in forza di formali quattro motivi cui resistono con distinti controricorsiS.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Le controricorrenti hanno depositato memoria. IlCollegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con il primo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione di norme didiritti e dei contratti ex ar.t 360 n. 3 cpc. In merito all’obbligazione di custodiadell’imbarcazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]: violazione e/o falsa applicazione degli artt.1173 – 1177 – 1218 – 1768 – 2051 - 1362 c.c. e ss c.c.”. La ricorrente descrive,anzitutto, gli elementi caratterizzanti il contratto di ormeggio secondo le diverseposizioni assunte in dottrina e in giurisprudenza, propugnando la tesi –erroneamente non seguita, in thesi, dalla Corte territoriale – secondo cuil’ormeggio deve essere ricondotto al contratto di deposito, con conseguenteobbligo di custodia dell’imbarcazione a carico del gestore del porto; non avrebbedunque “alcun senso addossare all’attrice l’onere di dimostrare l’obbligazione dicustodia, in quanto detta obbligazione è insita nel contratto stesso di ormeggio”.La Corte territoriale, poi, non avrebbe tenuto in alcun conto alcuni dati valorizzatidalla giurisprudenza di legittimità (presenza di una guardiania sulla banchina,carattere delle imbarcazioni ormeggiate nel Porto come di piccolo cabotaggio eprive di equipaggio, tentativi del personale del gestore di evitare la propagazioneNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G. Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’incendio ad altre imbarcazioni, tutti dati – a dire della ricorrente – pacifici),onde inferirne il carattere necessitato della custodia. La ricorrente, poi, si duoledella erronea interpretazione del contratto, da parte della Corte genovese, cheravrebbe omesso di indagare la effettiva volontà delle parti, fermo restando chela sua prova può essere data con ogni mezzo, non trattandosi di un contrattoformale. Inoltre, la pubblicità sul proprio sito internet dei plurimi servizi offertida [OSCURATO:SOCIETA]. (compresa la sorveglianza h24) consisterebbe in vera e propria offertaal pubblico ex art. 1336 c.c., ovvero promessa al pubblico, ugualmentevincolante. Elementi nel senso prospettato, infine, sono evincibili sia dallaconcessione demaniale emessa in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., sia dal contratto diassicurazione che lega la predetta alla Compagnia chiamata in causa, oltre chedalle stesse deduzioni del gestore in primo grado, aventi valore confessorio.1.2 – Con il secondo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360 n. 4 e 5 cpc. errata ed omessa valutazione delleprove documentali acquisite - violazione degli artt. 116 cpc e 115 cpc –violazione degli artt. 2721 e ss. e 2729 c.c - rigetto infondato ed erroneo delleistanze istruttorie”. La ricorrente si duole della mancata ammissione delle proveidonee a comprovare i fatti che avrebbero condotto al certo accoglimento delledomande, specie con riferimento alla chiesta prova per testi, di portata decisiva.1.3 – Con il terzo motivo si lamenta ai sensi dello “art. 360 co. 3 cpc: violazioneart. 163 n. 4 cpc”, per aver la Corte ligure erroneamente evidenziato che essaricorrente non avrebbe indicato, nell’atto di citazione, i fatti materiali a sostegnodella pure invocata responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., che a suoNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G. Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026dire sono sostanzialmente i medesimi rispetto a quelli della responsabilitàcontrattuale.1.4 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta ai sensi dello “art. 360 co. 3 cpc:errata interpretazione della responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]- violazione degli art. 1218– 1768 – 2043 - 2051 c.c.”, per aver la Corte ligure ritenuto non provata alcunacondotta od omissione di [OSCURATO:SOCIETA]. caratterizzata da dolo o colpa, giacché il fattodel terzo (appiccamento dell’incendio da parte di ospiti dell’imbarcazione “MisterP”) non costituisce caso fortuito, trattandosi di fatto prevedibile e prevenibile,con l’apprestamento di un sistema di sorveglianza più adeguato.2.1 – Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4,c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, anche al lume della più recentegiurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c.Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n.8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022).Infatti, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a criticavincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o piùspecifici vizi di legittimità - che, in tesi, affliggono la decisione impugnata -scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto,tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. Tantonon può riscontrarsi nella specie.2.2 – Anzitutto, occorre rilevare che “Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a penadi inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde adun'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscereNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G. Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisacognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento delprocesso e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisitooccorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico,l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersidella vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioniessenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado,delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenzaimpugnata” (così, ex plurimis, Cass. n. 1352/2024; ma v. anche, per lacorrelazione tra esposizione dei fatti e intellegibilità dei motivi proposti col ricorsoper cassazione, la recente Cass. n. 16618/2025).Ebbene, il ricorso in esame non risponde ai suddetti requisiti; infatti la ricorrenteha omesso di descrivere il contenuto della sentenza di primo grado, dei motivid’appello contro la stessa proposti, nonché la stessa motivazione della sentenzaimpugnata (fatto salvo qualche sporadico e generico riferimento, passim, nelcorpo di ciascun motivo), così impropriamente demandando a questa Corte laricerca dei presupposti elementi narrativi indispensabili per la correttacomprensione delle censure qui svolte, neppure essendole stato consentito, intal guisa, di poter valutare officiosamente l’eventuale giudicato interno formatosisu una o più questioni: tanto rende, infatti, particolarmente “indaginosa”l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamenteNumero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G. Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026investita della ricerca e della selezione dei fatti (pure processuali) rilevanti ai finidel decidere (Cass., Sez. Un., n. 16628/2009).2.3 - Il ricorso è poi inammissibile anche per difetto di specificità, ai sensidell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.In proposito, vale la pena qui ribadire che "In tema di ricorso per cassazione, ilprincipio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ognimotivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui èproposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenzaimpugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione almotivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazionedella pronunzia" (così, ex multis, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specificoriferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto,non può che richiamarsi il principio, di recente affermato da Cass., Sez. Un., n.23745/2020, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilitàdella censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violatao i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa".Numero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G. Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ora, tutte le censure qui proposte si risolvono in una astratta dissertazione suquestioni giuridiche, senza minimamente confrontarsi (fatto salvo qualchesporadico ed insufficiente riferimento alla decisione della Corte d’appello, nelcorpo dei singoli mezzi) con la motivazione adottata dai giudici di merito.In tal guisa, la ricorrente non s’è curata di spiegare perché la Corte liguresarebbe incorsa nei plurimi errores in iudicando et in procedendo puredenunciati, anche in tal caso demandando impropriamente a questa Corte diselezionare i possibili profili rilevanti onde far collimare le censure stesse – concui sono state sviluppate tesi che, a dire della ricorrente, sarebbero in linea conla corretta interpretazione delle norme che si assumono violate o falsamenteapplicate - con le relative statuizioni; ma ciò, appunto, inammissibilmente.Ciò è tanto vero che, per poter comprendere il senso delle censure, non puòprescindersi dalla autonoma lettura della sentenza impugnata, solo in tal guisapotendosi finalmente collegare le tesi in iure esposte nei singoli motivi allecontrarie statuizioni della Corte ligure: il che dimostra, appunto, come difettinonel ricorso, al fondo, specifiche critiche alla ripetuta sentenza, ad essa solocontrapponendosi una congerie di argomenti giuridici che, per come esposti, benpotrebbero trovare spazio più in un articolo di dottrina, che in un ricorso percassazione.3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 26661/2022N. 26661/22 R.G. Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 9496/2026Data pubblicazione 14/04/2026 P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna dellecontroricorrenti in € 18.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte di cassazione, il giorno 15.1.2026.Il PresidenteMarco Rossetti