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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2019

Cassazione n. 12481/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 34764/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di COMO, depositato il 11/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dalla Cons. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 lette le conclusioni scritte del P.M. ex art. 23, comma 8 bis l. n.176/2020, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La signora [OSCURATO:PERSONA] chiese l'ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il credito di circa cinquantamila euro, vantato a vario titolo in relazione all'attività lavorativa svolta a favore della predetta società quale promoter, tutor e team leader presso diversi centri commerciali, chiedendone la riqualificazione come rapporto di lavoro subordinato.

1.1. – La curatela fallimentare oppose il difetto dei «c.d. indici della subordinazione, avuto riguardo alla flessibilità organizzativa della lavoratrice, all'autonomia del suo incarico nonché alla natura provvigionale del compenso percepito dalla stessa e al potere di vigilanza e disciplinare del datore di lavoro, mai esercitato nel caso di specie».

1.2. – Il giudice delegato escluse il credito insinuato al passivo per insufficienza di prova sulla natura del rapporto «e in ogni caso in ordine alla quantificazione della prestazione effettivamente resa ed in particolare all'inizio e alla fine del rapporto nonché agli orari lavorativi in concreto osservati».

1.3. – Con decreto dell'11/10/2019, il Tribunale di Como ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposto dalla Bonilauri ai sensi dell’art. 98 l.fall., per difetto di allegazione, prima ancora che di prova, della ricorrenza degli indici rivelatori del vincolo della subordinazione, osservando: i) che la ricorrente si era limitata a descrivere nel ricorso introduttivo l’attività lavorativa svolta, omettendo in particolare di dedurre in che modo fosse stato esercitato dal datore di lavoro il potere di vigilanza, il potere direttivo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 ed il potere disciplinare; ii) che dalla stessa descrizione fornita emergeva anzi «un quadro di autonomia nella gestione dell'attività lavorativa dell’opponente»; iii) che risultava del tutto irrilevante, ai fini della prova dei suddetti indici di subordinazione, il verbale redatto dall'ispettore del lavoro il 27 aprile 2018, in quanto «limitato alla mera descrizione della tipologia dell’attività svolta e delle sue modalità di svolgimento, sulla scorta non di un'attività di accertamento posta in essere dall'ente pubblico, che si è limitato a recepire le dichiarazioni dei lavoratori interessati»; iv) che lo stesso ispettore, sentito quale teste, aveva dichiarato che il verbale era frutto di visite occasionali presso i centri commerciali dove erano state «unicamente raccolte le dichiarazioni delle promoter, senza mai prendere contatti» con la società poi fallita.

1.4. – Avverso detta decisione la Bonilauri ha proposto un motivo di ricorso per cassazione.

1.5. – [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese.

1.6. – Fissata l’adunanza innanzi alla Sezione VI-1, con ordinanza interlocutoria n. 27992 del 14 ottobre 2021 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

2. – Il ricorso denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere il tribunale risolto la questione decisiva della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società poi fallita sulla base del verbale redatto dall'ispettore del lavoro e dell'audizione di un unico teste (lo stesso ispettore), con «rigetto, senza alcuna specifica motivazione, di tutte le prove testimoniali richieste dalla sig.ra Bonilauri (v. verbale dell’udienza del 25.9.2019)» sui n. 18 capitoli trascritti da pag. 5 a pag. 8 del ricorso, e con asserita «indicazione di (altrettanto) numerosi testimoni».F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022

3. – La Procura generale ha evidenziato due ragioni di inammissibilità del ricorso.

3.1. – Un primo profilo di inammissibilità risiederebbe nel cd. difetto di autosufficienza del ricorso, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto il decreto impugnato non reca traccia del “rigetto immotivato” delle prove testimoniali richieste dalla ricorrente, la quale aveva l’onere di «suffragare i propri assunti, sia trascrivendo il contenuto del provvedimento a cui ha fatto riferimento (vale a dire il contenuto del verbale di udienza del 25/9/2019), oppure facendo un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, sia spiegando dove tali atti ora si rinverrebbero» (Cass.5478/2018, 16900/2015, 14784/2015, 4980/2014, 8569/2013).

3.2. – Il secondo profilo di inammissibilità indicato dal pubblico ministero deriva dal consolidato orientamento di legittimità per cui «l'omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o degli atti processuali e che abbia carattere decisivo» (Cass. Sez.

U, 8053/2014; Cass. 27325/2017, 9749/2016), con la conseguenza che «non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 1482/2017, 21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass.21439/2015), risultando perciò «inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie».

4. – [OSCURATO:PERSONA] condivide i suddetti rilievi, osservando in primo luogo che effettivamente il ricorso non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale contestata, non essendo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 tra l’altro indicato né quanti e quali fossero gli ulteriori testimoni che sarebbero stati immotivatamente espunti dalla lista testimoniale asseritamente depositata dalla ricorrente, né quali istanze siano state formulate dalla stessa all’udienza del 25/09/2019, in cui sarebbe stato assunto il provvedimento immotivato di riduzione della predetta lista testimoniale, provvedimento del quale parimenti non si conosce lo specifico contenuto, né la ubicazione nel fascicolo.

4.1. – Manca dunque la cd.

“autosufficienza” del ricorso, il cui sostrato normativo risiede nell’esposizione sommaria dei fatti di causa e nella specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, che l’art. 366, comma 1 c.p.c. richiede «a pena di inammissibilità», rispettivamente, ai nn. 3 e 6 (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4) e il cui rispetto comporta che dalla sola lettura dell’atto, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza.

4.2. – Il formante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è “autosufficiente”, e quindi ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo indica, se del caso, l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso.

4.3. – Nel caso di specie il ricorso, come detto, non rispetta i suddetti requisiti.

Peraltro, le peculiarità della vicenda processuale F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 rendono opportune alcune precisazioni sulla portata del primo profilo di inammissibilità rilevato.

5. – La perimetrazione del concetto di “autosufficienza” risale alla sentenza di questa Corte n. 5656 del 1986, ove si affermò che il controllo di legittimità dovesse essere effettuato esclusivamente sulla base degli argomenti contenuti nel ricorso e che il giudice di legittimità non potesse ritenersi obbligato a ricercare nei fascicoli di merito gli atti e i documenti rilevanti.

Successivamente la nozione venne affinata, individuandosene la ratio nel consentire alla Suprema Corte di comprendere la portata delle censure con il ricorso, senza esaminare altri atti e documenti (Cass. 9712/2003, 6225/2005) e, specularmente, di investirla del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti correttamente indicati (Cass. Sez.

U., 8077/2012).

5.1. – Il principio dell’autosufficienza, sorto con riguardo ai vizi motivazionali, fu esteso agli errores in iudicando e in procedendo (Cass. 8013/1998, 4717/2000, 6502/2001, 3158/2002, 9734/2004, 6225/2005, 2560/2007) e venne mantenuto anche dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, specificandosi che “l’indicazione” dei documenti pertinenti potesse alternativamente avvenire riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, o, se necessario, trascrivendoli integralmente (Cass. 4823/2009, 16628/2009, 1716/2012); con particolare riguardo all’onere di deposito ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., si ritenne sufficiente che il documento citato nel ricorso fosse accompagnato da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui esso era stato prodotto, ferma, in ogni caso, l'esigenza della specifica indicazione richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c. (ex multis, Cass. Sez.

U, 22726/2011).

5.2. – Preme rilevare che di recente la Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la compatibilità del requisito della cd. autosufficienza del ricorso con il principio di cui all’art. 6, § 1, della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 CEDU, a norma del quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...)» – purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un “formalismo eccessivo” – anche alla luce della sua pregressa giurisprudenza in tema di «limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore», e in particolare alla Corte di cassazione, in ragione delle peculiarità del relativo procedimento (v. sentenze 5 aprile 2018, Zubac c.

Croazia; 27 giugno 2017, Sturm c.

Lussemburgo; 18 ottobre 2016, Miessen c.

Belgio; 15 settembre 2016, Trevisanato c.

Italia; 2 giugno 2016, Papaioannou c.

Grecia).

5.3. – Invero, con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c.

Italia) la Corte di Strasburgo ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione – e in particolare l’applicazione del principio di autosufficienza – perseguono uno scopo legittimo, segnatamente quello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (par. 73-75).

I giudici europei hanno così fornito una giustificazione “sistematica” del principio di autosufficienza, in quanto funzionale al ruolo che deve assolvere una corte suprema, avendo del resto più volte affermato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere anche più rigorose di quelle di un appello (par. 79).

5.4. – Quanto alla “proporzionalità” delle conseguenze delle restrizioni dell’accesso al giudice di legittimità, la Corte Edu, dopo aver ribadito che «il principio di autosufficienza permette alla Corte di cassazione di circoscrivere il contenuto delle doglianze formulate e la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In particolare, per quanto rileva in questa sede, analizzando il ricorso n. 37781/13 (in cui, similmente alla fattispecie in esame, si era osservato «che il ricorrente si era limitato a menzionare, nei suoi motivi di ricorso, i documenti del procedimento sul merito senza presentarne le parti pertinenti e senza indicare i riferimenti necessari per ritrovarli nel fascicolo allegato al ricorso per cassazione»), i Giudici europei hanno evidenziato che «il ricorso per cassazione del ricorrente ometteva anche, in varie parti, di indicare i riferimenti delle fonti scritte invocate o dei passaggi della sentenza della corte d’appello citati» (par. 102), osservando che, secondo la propria giurisprudenza, «i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto, salvaguardando le risorse disponibili» (par. 103).

5.5. – Pertanto, «tenuto conto della particolarità del procedimento per cassazione, del processo complessivamente condotto e del ruolo che ha svolto la Corte di cassazione nell’ambito di quest’ultimo (sent. 5 aprile 2018, Zubac c.

Croazia), nonché del contenuto dell’obbligo specifico che il difensore del ricorrente era tenuto a rispettare nel caso di specie (in particolare indicare, per ciascuna citazione di un’altra fonte scritta, il riferimento al documento depositato con il ricorso per cassazione)», la Corte Edu ha concluso che, la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione «non possa essere F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. – Analoga conclusione è autorizzata anche nel ricorso in esame, in cui, per un verso, dal decreto impugnato emerge solo che «la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e attraverso l’espletamento di prova orale» (pag. 2) e che la testimonianza dell’ispettore del lavoro è risultata «del tutto inidonea a provare la ricorrenza degli ulteriori indici rivelatori ella subordinazione» (pag. 4); per altro verso, nel ricorso si afferma genericamente che la fase istruttoria «si è esaurita con l'assunzione della testimonianza del dottor Barreca e con il rigetto, senza alcuna specifica motivazione, di tutte le prove testimoniali richieste dalla signora Bonilauri (cfr. verbale dell'udienza del 25.9.2019)» (pag. 8), senza però che sia stato trascritto il contenuto di quel verbale, né allegato un estratto, né indicato i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo; né infine si indica specificamente se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso (pag. 5 ss.).

7. – A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha specificamente censurato l’affermazione del giudice a quo per cui non era stato nemmeno assolto l’onere di allegare – prima ancora che provare – «in che modo sia stato esercitato dal datore di lavoro il potere di vigilanza, il potere direttivo ed il potere disciplinare, vale a dire quelle fondamentali prerogative del datore di lavoro, esercitate costantemente de die in diem, e che caratterizzano il rapporto di lavoro come subordinato» (pag. 2 s.).

8. – Infine, l’unico motivo di ricorso è stato proposto come vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma tale norma (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l'omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico (Cass. Sez.

U, 8053/2014, Cass. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" (Cass.2268/2022, 22397/2019, 14802/2017).

Affinché una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Con la conseguenza, tra l’altro, che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, tale vizio, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018, 7472/2017); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si sia formato in esito all'esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021).

8.1. – Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non ha indicato specificamente indicato alcun fatto storico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame da parte del giudice di merito.

9. – Segue la declaratoria di inammissibilità senza pronuncia sulle spese, in assenza di difese del Fallimento intimato.

10. – Ricorrono i presupposti per il raddoppio del cd. contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto Data pubblicazione 19/04/2022 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 34764/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di COMO, depositato il 11/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dalla Cons. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 lette le conclusioni scritte del P.M. ex art. 23, comma 8 bis l. n.176/2020, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La signora [OSCURATO:PERSONA] chiese l'ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il credito di circa cinquantamila euro, vantato a vario titolo in relazione all'attività lavorativa svolta a favore della predetta società quale promoter, tutor e team leader presso diversi centri commerciali, chiedendone la riqualificazione come rapporto di lavoro subordinato. 1.1. – La curatela fallimentare oppose il difetto dei «c.d. indici della subordinazione, avuto riguardo alla flessibilità organizzativa della lavoratrice, all'autonomia del suo incarico nonché alla natura provvigionale del compenso percepito dalla stessa e al potere di vigilanza e disciplinare del datore di lavoro, mai esercitato nel caso di specie». 1.2. – Il giudice delegato escluse il credito insinuato al passivo per insufficienza di prova sulla natura del rapporto «e in ogni caso in ordine alla quantificazione della prestazione effettivamente resa ed in particolare all'inizio e alla fine del rapporto nonché agli orari lavorativi in concreto osservati». 1.3. – Con decreto dell'11/10/2019, il Tribunale di Como ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposto dalla Bonilauri ai sensi dell’art. 98 l.fall., per difetto di allegazione, prima ancora che di prova, della ricorrenza degli indici rivelatori del vincolo della subordinazione, osservando: i) che la ricorrente si era limitata a descrivere nel ricorso introduttivo l’attività lavorativa svolta, omettendo in particolare di dedurre in che modo fosse stato esercitato dal datore di lavoro il potere di vigilanza, il potere direttivo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 ed il potere disciplinare; ii) che dalla stessa descrizione fornita emergeva anzi «un quadro di autonomia nella gestione dell'attività lavorativa dell’opponente»; iii) che risultava del tutto irrilevante, ai fini della prova dei suddetti indici di subordinazione, il verbale redatto dall'ispettore del lavoro il 27 aprile 2018, in quanto «limitato alla mera descrizione della tipologia dell’attività svolta e delle sue modalità di svolgimento, sulla scorta non di un'attività di accertamento posta in essere dall'ente pubblico, che si è limitato a recepire le dichiarazioni dei lavoratori interessati»; iv) che lo stesso ispettore, sentito quale teste, aveva dichiarato che il verbale era frutto di visite occasionali presso i centri commerciali dove erano state «unicamente raccolte le dichiarazioni delle promoter, senza mai prendere contatti» con la società poi fallita. 1.4. – Avverso detta decisione la Bonilauri ha proposto un motivo di ricorso per cassazione. 1.5. – [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. 1.6. – Fissata l’adunanza innanzi alla Sezione VI-1, con ordinanza interlocutoria n. 27992 del 14 ottobre 2021 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Il ricorso denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere il tribunale risolto la questione decisiva della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società poi fallita sulla base del verbale redatto dall'ispettore del lavoro e dell'audizione di un unico teste (lo stesso ispettore), con «rigetto, senza alcuna specifica motivazione, di tutte le prove testimoniali richieste dalla sig.ra Bonilauri (v. verbale dell’udienza del 25.9.2019)» sui n. 18 capitoli trascritti da pag. 5 a pag. 8 del ricorso, e con asserita «indicazione di (altrettanto) numerosi testimoni».F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 3. – La Procura generale ha evidenziato due ragioni di inammissibilità del ricorso. 3.1. – Un primo profilo di inammissibilità risiederebbe nel cd. difetto di autosufficienza del ricorso, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto il decreto impugnato non reca traccia del “rigetto immotivato” delle prove testimoniali richieste dalla ricorrente, la quale aveva l’onere di «suffragare i propri assunti, sia trascrivendo il contenuto del provvedimento a cui ha fatto riferimento (vale a dire il contenuto del verbale di udienza del 25/9/2019), oppure facendo un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, sia spiegando dove tali atti ora si rinverrebbero» (Cass.5478/2018, 16900/2015, 14784/2015, 4980/2014, 8569/2013). 3.2. – Il secondo profilo di inammissibilità indicato dal pubblico ministero deriva dal consolidato orientamento di legittimità per cui «l'omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o degli atti processuali e che abbia carattere decisivo» (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 27325/2017, 9749/2016), con la conseguenza che «non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 1482/2017, 21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass.21439/2015), risultando perciò «inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie». 4. – [OSCURATO:PERSONA] condivide i suddetti rilievi, osservando in primo luogo che effettivamente il ricorso non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale contestata, non essendo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 tra l’altro indicato né quanti e quali fossero gli ulteriori testimoni che sarebbero stati immotivatamente espunti dalla lista testimoniale asseritamente depositata dalla ricorrente, né quali istanze siano state formulate dalla stessa all’udienza del 25/09/2019, in cui sarebbe stato assunto il provvedimento immotivato di riduzione della predetta lista testimoniale, provvedimento del quale parimenti non si conosce lo specifico contenuto, né la ubicazione nel fascicolo. 4.1. – Manca dunque la cd. “autosufficienza” del ricorso, il cui sostrato normativo risiede nell’esposizione sommaria dei fatti di causa e nella specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, che l’art. 366, comma 1 c.p.c. richiede «a pena di inammissibilità», rispettivamente, ai nn. 3 e 6 (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4) e il cui rispetto comporta che dalla sola lettura dell’atto, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza. 4.2. – Il formante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è “autosufficiente”, e quindi ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo indica, se del caso, l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso. 4.3. – Nel caso di specie il ricorso, come detto, non rispetta i suddetti requisiti. Peraltro, le peculiarità della vicenda processuale F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 rendono opportune alcune precisazioni sulla portata del primo profilo di inammissibilità rilevato. 5. – La perimetrazione del concetto di “autosufficienza” risale alla sentenza di questa Corte n. 5656 del 1986, ove si affermò che il controllo di legittimità dovesse essere effettuato esclusivamente sulla base degli argomenti contenuti nel ricorso e che il giudice di legittimità non potesse ritenersi obbligato a ricercare nei fascicoli di merito gli atti e i documenti rilevanti. Successivamente la nozione venne affinata, individuandosene la ratio nel consentire alla Suprema Corte di comprendere la portata delle censure con il ricorso, senza esaminare altri atti e documenti (Cass. 9712/2003, 6225/2005) e, specularmente, di investirla del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti correttamente indicati (Cass. Sez. U., 8077/2012). 5.1. – Il principio dell’autosufficienza, sorto con riguardo ai vizi motivazionali, fu esteso agli errores in iudicando e in procedendo (Cass. 8013/1998, 4717/2000, 6502/2001, 3158/2002, 9734/2004, 6225/2005, 2560/2007) e venne mantenuto anche dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, specificandosi che “l’indicazione” dei documenti pertinenti potesse alternativamente avvenire riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, o, se necessario, trascrivendoli integralmente (Cass. 4823/2009, 16628/2009, 1716/2012); con particolare riguardo all’onere di deposito ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., si ritenne sufficiente che il documento citato nel ricorso fosse accompagnato da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui esso era stato prodotto, ferma, in ogni caso, l'esigenza della specifica indicazione richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 6, c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. U, 22726/2011). 5.2. – Preme rilevare che di recente la Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la compatibilità del requisito della cd. autosufficienza del ricorso con il principio di cui all’art. 6, § 1, della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 CEDU, a norma del quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...)» – purché, secondo il criterio di proporzionalità, non si trasmodi in un “formalismo eccessivo” – anche alla luce della sua pregressa giurisprudenza in tema di «limitazioni del diritto di accesso a una giurisdizione superiore», e in particolare alla Corte di cassazione, in ragione delle peculiarità del relativo procedimento (v. sentenze 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia; 27 giugno 2017, Sturm c. Lussemburgo; 18 ottobre 2016, Miessen c. Belgio; 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia; 2 giugno 2016, Papaioannou c. Grecia). 5.3. – Invero, con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia) la Corte di Strasburgo ha concluso che le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione – e in particolare l’applicazione del principio di autosufficienza – perseguono uno scopo legittimo, segnatamente quello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversi basare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suo ruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo grado l'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia» (par. 73-75). I giudici europei hanno così fornito una giustificazione “sistematica” del principio di autosufficienza, in quanto funzionale al ruolo che deve assolvere una corte suprema, avendo del resto più volte affermato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere anche più rigorose di quelle di un appello (par. 79). 5.4. – Quanto alla “proporzionalità” delle conseguenze delle restrizioni dell’accesso al giudice di legittimità, la Corte Edu, dopo aver ribadito che «il principio di autosufficienza permette alla Corte di cassazione di circoscrivere il contenuto delle doglianze formulate e la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 portata della valutazione che le viene richiesta alla sola lettura del ricorso, e garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» (par. 78), ha proceduto allo scrutinio dei tre ricorsi (riuniti), che erano stati dichiarati inammissibili da questa Corte, portati al suo vaglio. In particolare, per quanto rileva in questa sede, analizzando il ricorso n. 37781/13 (in cui, similmente alla fattispecie in esame, si era osservato «che il ricorrente si era limitato a menzionare, nei suoi motivi di ricorso, i documenti del procedimento sul merito senza presentarne le parti pertinenti e senza indicare i riferimenti necessari per ritrovarli nel fascicolo allegato al ricorso per cassazione»), i Giudici europei hanno evidenziato che «il ricorso per cassazione del ricorrente ometteva anche, in varie parti, di indicare i riferimenti delle fonti scritte invocate o dei passaggi della sentenza della corte d’appello citati» (par. 102), osservando che, secondo la propria giurisprudenza, «i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto, salvaguardando le risorse disponibili» (par. 103). 5.5. – Pertanto, «tenuto conto della particolarità del procedimento per cassazione, del processo complessivamente condotto e del ruolo che ha svolto la Corte di cassazione nell’ambito di quest’ultimo (sent. 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia), nonché del contenuto dell’obbligo specifico che il difensore del ricorrente era tenuto a rispettare nel caso di specie (in particolare indicare, per ciascuna citazione di un’altra fonte scritta, il riferimento al documento depositato con il ricorso per cassazione)», la Corte Edu ha concluso che, la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione «non possa essere F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 considerata un’interpretazione troppo formalistica che avrebbe impedito l’esame del ricorso per cassazione dell’interessato» (par. 105), con conseguente assenza di una violazione dell’art. 6, § 1, CEDU (par. 106). 6. – Analoga conclusione è autorizzata anche nel ricorso in esame, in cui, per un verso, dal decreto impugnato emerge solo che «la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e attraverso l’espletamento di prova orale» (pag. 2) e che la testimonianza dell’ispettore del lavoro è risultata «del tutto inidonea a provare la ricorrenza degli ulteriori indici rivelatori ella subordinazione» (pag. 4); per altro verso, nel ricorso si afferma genericamente che la fase istruttoria «si è esaurita con l'assunzione della testimonianza del dottor Barreca e con il rigetto, senza alcuna specifica motivazione, di tutte le prove testimoniali richieste dalla signora Bonilauri (cfr. verbale dell'udienza del 25.9.2019)» (pag. 8), senza però che sia stato trascritto il contenuto di quel verbale, né allegato un estratto, né indicato i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo; né infine si indica specificamente se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso (pag. 5 ss.). 7. – A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha specificamente censurato l’affermazione del giudice a quo per cui non era stato nemmeno assolto l’onere di allegare – prima ancora che provare – «in che modo sia stato esercitato dal datore di lavoro il potere di vigilanza, il potere direttivo ed il potere disciplinare, vale a dire quelle fondamentali prerogative del datore di lavoro, esercitate costantemente de die in diem, e che caratterizzano il rapporto di lavoro come subordinato» (pag. 2 s.). 8. – Infine, l’unico motivo di ricorso è stato proposto come vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma tale norma (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l'omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico (Cass. Sez. U, 8053/2014, Cass. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" (Cass.2268/2022, 22397/2019, 14802/2017). Affinché una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Con la conseguenza, tra l’altro, che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, tale vizio, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018, 7472/2017); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si sia formato in esito all'esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021). 8.1. – Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non ha indicato specificamente indicato alcun fatto storico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame da parte del giudice di merito. 9. – Segue la declaratoria di inammissibilità senza pronuncia sulle spese, in assenza di difese del Fallimento intimato. 10. – Ricorrono i presupposti per il raddoppio del cd. contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 34764/2019 Numero sezionale 617/2022 Numero di raccolta generale 12481/2022 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto Data pubblicazione 19/04/2022 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E
Decreto Cassazione n. 12481/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris