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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 04109/2026

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art. 86 c.p.c. e anche rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro 3S SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con socio unico , e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Roma R.G. 2000/2020 depositata il 27.7.2020, cron. 2667/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011 de positato avanti la Corte d’appello di Roma l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] domandava la Compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili R.G. 26497/2020 C.C. 5-2-2026 liquidazione degli onorari professionali maturati per l’attività difensiva svolta in favore della 3S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . e del legale rappresentante della stessa [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della predetta società; attività difensiva svolta nell’ambito di una causadinanzi al Tribunale civile di Frosinone, in cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era costituito in sostituzione di un precedente difensore basandosi sulle risultanze di una relazione tecnica contabile econometrica di parte diBlue [OSCURATO:PERSONA], e della successiva fase di gravame, limitata alla richiesta di sospensiva,dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.

In tali cause l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto l'asserita illecita applicazione su un conto corrente e su un conto anticipi -intestati alla società cliente e garantiti da fideiussione dell’amministratore Nobili - dell'anatocismo e di interessi usurari, contrastando l'avversa richiesta riconvenzionale di pagamento delle relative esposizioni.

I procedimenti si concludevano con il rigetto delle eccezioni relative all'anatocismo e all'usurarietà degli interessi applicati, con la condanna dei clienti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle esposizioni per oltre €300.000,00 e delle spese processuali.

Per le attività difensive svolte l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presentava una nota spese che prevedeva compensi per il giudizio di primo grado per complessivi €54.524,15 e per il giudizio di secondo grado per complessivi € 53.233,96, determinati applicando nella misura massima lo scaglione tariffario per le cause da € 260.000,01 a € 520.000,00 del D.M. n.55/2014 nel testo all'epoca vigente, con un aumento del 30% ex art. 4 comma 2 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione, e incluso il rimborso spese generali del 15%. 3S [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] c hiedeva il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la liquidazione del dovuto, ridotto entro la misura dei compensi previsti per la tipologia di attività effettivamente svolta.

Con l'ordinanza n. 2667/2020 del 27.7.2020, la Corte d'Appello di Roma in composizione collegiale, in parziale accoglimento del ricorso, liquidava gli onorari professionali per l’importo complessivo di € 21.893,30 oltre accessori, applicando lo scaglione tariffario del D.M. n. 55/2014 nel testo vigente ratione temporis per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, come chiesto dal ricorrente, con la maggiorazione del 10% per la difesa di due clienti con la stessa posizione processuale; nei minimi tariffari, per la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché esclu dendo la prova di pagamenti imputabili a tali prestazioni.

Poneva, inoltre, un terzo delle spese processuali a carico della resistente e disponeva la compensazione tra le parti della rimanente porzione. 2.Avverso tale ordinanzaPiero Lorusso ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque doglianze.

La 3S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del suo amministratore pro tempore e socio unico [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidandosi a un’unica censura.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e all’esito della camera di consiglio del 5-2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper carente esposizione dei fatti ex art. 366 n. 3) c.p.c. , sollevata dai controricorrenti.

Osserva il C ollegio che il requisito dell'autosufficienza, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c.

Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. n. 11325/2023, Cass. n. 12481/2022); tra l'altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.,Sez.

Un., n. 8950/2022).

Occorre quindi valutare, motivo per motivo, se la carente esposizione sommaria dei fatti di cui all'art. 366 n. 3) c.p.c. pregiudichi la stessa intellegibilità delle censure, e cioè incida sulla possibilità di valutare i motivi nel loro concreto contenuto (Cass. n. 16618 /2025 ; Cass. n. 13128/2025 in motivazione; Cass.n. 1352/ 2024; Cass. n.29353 /2023 in motivazione; Cass. n. 8271/ 2023 in motivazione; Cass.

S ez.

U n. n. 37552/2021, per tutte). 2.Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione dell’art. 2233 c.p.c. (rectius 2233 c.c.), giacché la Corte territoriale avrebbe applicato i parametri minimi senza motivare adeguatamente sul punto e non avrebbe considerato che la domanda di liquidazione degli onorari era supportata da una parcella redatta dal legale e non contestata dalla cliente. 2.1.Ilmotivo è infondato .

La Corte distrettuale ha liquidato a favore del professionista i minimi tariffari previsti dal vigente D.M. n. 55/2014, sulla base dello scaglione indicato dal professionista, esplicitando a pagina 5 penultimo capoverso dell’ordinanza le ragioni di tale scelta, con le parole " tenuto conto della non particolare difficoltà delle questione giuridiche affrontate"; ha disposto aumento del 10% per l'assistenza di un'ulteriore parte (vedi pagina 6 dell'ordinanza impugnata) e ha riconosciuto i compensi per le attività difensive elencate dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella sua nota spese .

Quindi, in ordine allo scaglione applicato e alle attività svolte, la Corte d’appello ha in sostanza pronunciato in conformità alle richieste del ricorrente; in ordine all’applicazione dei compensi nei minimi, ha esplicitato l’apprezzamento di fatto svolto, esprimendo il concetto che i minimi erano giustificati dalla modesta e semplice attività difensiva concretamente svolta, sul punto accogliendo la tesi della società controricorrente. 3.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 4 e 19 del D.M. n. 55/2014, per non avere la Corte capitolina tenuto conto, nella liquidazione degli onorari professionali, dell’urgenza, del pregio, della difficoltà, nonché della quantità e qualità delle attività svolte dal ricorrente, omettendo di motivare in ordine all'aumento, o alla diminuzione del 50% dei compensi. 3.1.Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato .

E' inammissibile, in primo luogo,per difetto di specificità nella parte in cui sostiene genericamente che la Corte capitolina, nella liquidazione degli onorari professionali, non avrebbe tenuto conto dell’urgenza, del pregio, della difficoltà, nonché della quantità e qualità delle attività svolte dal ricorrente, senza precisare a quali particolari attività e urgenze ci si vorrebbe riferire; infatti, l'ordinanza impugnata si è attenuta nella liquidazione alle voci delle attività difensive riportate dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella nota spese.

I dati oggettivi , riferiti al fatto che l'esito dei giudizi patrocinati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato totalmente sfavorevole per i clientie al fatto che i clienti avevano revocato l'incarico al difensore , a loro volta imponevanole precisazioni finalizzate ad apprezzare l’attività effettivamente svolta;invece, tali precisazioni sono del tutto mancanti nel motivo.

Il motivo è in fondato laddove si duole della mancata motivazione dell'aumento, o della riduzione del 50% dell'importo tabellare medio, in quanto, come già esposto , l'ordinanza impugnata, discostandosi dai parametri medi, ha motivato l'applicazione dei minimi tabellari in relazione alla non particolare difficoltà delle questione giuridiche affrontate.Q uindi, all’evidenza, l’esposizione del concetto che l’attività svolta giustificava l’applicazione dei compensi nei valori minimi dello scaglione di riferimento non richiedeva ulteriori esplicazioni. 4.Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2237 c.c., per non avere il Giudice adito riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, corrispondente ai compensi non percepiti fino al termine del rapporto; sostiene di averepatito il danno in conseguenza del recesso unilaterale della resistente dal contratto di prestazione d’opera intellettuale, in assenza di un diritto convenzionalmente previsto. 4.1.Il motivo èinammissibile.

In via prioritaria rispetto a ogni ulteriore rilievo, la tematica del risarcimento dei danni del professionistaper immotivato recesso dei clienti dal rapporto professionale non ètrattata dall'ordinanza impugnata, per cui il ricorrente principale, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della questione, avrebbe dovuto indicare con quale atto e quando avrebbe formulato tale domanda (ex multis Cass.n. 18018/2024, Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 15430/2018); invece, il ricorrente si è limitato ad indicare, a pagina 5 del ricorso , di avere richiesto il pagamento del compenso per i due gradi di giudizio secondo la nota spese presentata. 5.Con il quarto motivo è dedotta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello violato il principio di soccombenza, condannando la società resistente alla sola parziale rifusione delle spese di lite, malgrado l’accoglimento del ricorso e il rigetto delle eccezioni della resistente. 5.1.Il motivo èinammissibile.

Nel lamentare la compensazione per la quota di due terzi del le spese processuali e la condanna degli attuali controricorrenti al pagamento del solo terzo residuo in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non riesce a intercettare nella sentenza la violazione de l principi o di soccombenza.

Infatti, la Corte territorialenon ha condannato la parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuale, disponendone solo la parziale compensazione.

La pronuncia rimane estranea al sindacato di legittimità, perché è acquisito il principio secondo il quale, in tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (il che nella fattispecie non si è verificato); esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri motivi che giustifichino la compensazione (Cass.n. 24502/2017, Cass. n. 8421/2017, Cass. n. 15317/2013).

Deve anche escludersi che il motivo, così come proposto, sia idoneo a fare emergere la violazione del principio enunciato da Cass., Sez.

U n., n. 32061/2022, secondo il quale l’accoglimento in misura ridotta anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza; ciò perché manca nel motivo e nell’intero ricorso una deduzione ammissibile nel senso che l’avvocato avesse proposto unica domanda articolata in unico capo e, piuttosto , le deduzioni de l ricorrente sono nel senso che l a su a domand a di risarcimento del danno per l’illegittima revoca dell’incaricoera stata rigettat a . 6.Con il quinto motivo, il ricorrente censura la violazione degli articoli 96 e 88 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulle domande di risarcimento dei danni per lite temeraria e per abuso del processo. 6.1.Ilmotivo è inammissibile.

L’ordinanza impugnata non contiene riferimento alle domande di risarcimento dei danni per lite temeraria e per abuso del processo che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avanzato.

N e deriva che, anche in questo caso, come già esposto al punto

4.1. e per i precedenti ivi richiamati, il ricorrente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della questione, avrebbe dovuto indicare con quale atto e quando avrebbe formulato tali domande; invece, egli si èlimitato a indicare, a pagina 5 del ricorso, di avere richiesto il pagamento del compenso per i due gradi di giudizio secondo la nota spese presentata, senza fare riferimento alle domande risarcitorie in questione. 7.Con unico motivo i ricorrenti incidentali denunziano la violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale valorizzato il principio di non contestazione, estendendolo erroneamente anche a DomenincantonioNobili, parte non costituita nel giudizio, senza esaminare concretamente l’attività asseritamente espletata dall’avvocato. 7.1.Il motivoè infondato , in primo luogo, per la parte relativa all'asserita violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto non si assume che la Corte distrettuale abbia erroneamente attribuito a una parte anziché all'altra l'onere probatorio, come necessario per dedurre la violazione dell’art.2697 c.c. (Cass. n. 13395/2018, Cass. n. 15107/2013).

Il motivo èinfondato anche quanto alla lamentata violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c .

La 3S [OSCURATO:PERSONA] SRL con unico socio si è costituita nel procedimento per la liquidazione del compenso professionale in persona del legale rappresentante, socio unico e fideiussore [OSCURATO:PERSONA] ; la società, secondo l’apprezzamento spettante al giudice di merito (Cass. n. 27490/2019, Cass. n.3680/2019) e legittimamente svolto sul punto dalla Corte d’appello, non ha in alcun modo contestato la nota spese prodotta dal professionista, recante l'analitica indicazione delle attività difensive svolte,sia a beneficio della debitrice principale, che del fideiussore .

Però, l'ordinanza impugnata si èbasata non solo su tale mancata contestazione, ma anchesulla documentazione dell'attività svolta dal professionista che, in quanto attività giudiziale, all’evidenza trovava riscontrogià nel dato di fatto che l’avvocato aveva difeso la società nei due gradi di giudizio. 8.In conclusione, sono integralmente rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali in solido, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
art. 86 c.p.c. e anche rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro 3S SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con socio unico , e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Roma R.G. 2000/2020 depositata il 27.7.2020, cron. 2667/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011 de positato avanti la Corte d’appello di Roma l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] domandava la Compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili R.G. 26497/2020 C.C. 5-2-2026 liquidazione degli onorari professionali maturati per l’attività difensiva svolta in favore della 3S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . e del legale rappresentante della stessa [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della predetta società; attività difensiva svolta nell’ambito di una causadinanzi al Tribunale civile di Frosinone, in cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si era costituito in sostituzione di un precedente difensore basandosi sulle risultanze di una relazione tecnica contabile econometrica di parte diBlue [OSCURATO:PERSONA], e della successiva fase di gravame, limitata alla richiesta di sospensiva,dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. In tali cause l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto l'asserita illecita applicazione su un conto corrente e su un conto anticipi -intestati alla società cliente e garantiti da fideiussione dell’amministratore Nobili - dell'anatocismo e di interessi usurari, contrastando l'avversa richiesta riconvenzionale di pagamento delle relative esposizioni. I procedimenti si concludevano con il rigetto delle eccezioni relative all'anatocismo e all'usurarietà degli interessi applicati, con la condanna dei clienti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle esposizioni per oltre €300.000,00 e delle spese processuali. Per le attività difensive svolte l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presentava una nota spese che prevedeva compensi per il giudizio di primo grado per complessivi €54.524,15 e per il giudizio di secondo grado per complessivi € 53.233,96, determinati applicando nella misura massima lo scaglione tariffario per le cause da € 260.000,01 a € 520.000,00 del D.M. n.55/2014 nel testo all'epoca vigente, con un aumento del 30% ex art. 4 comma 2 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione, e incluso il rimborso spese generali del 15%. 3S [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] c hiedeva il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la liquidazione del dovuto, ridotto entro la misura dei compensi previsti per la tipologia di attività effettivamente svolta. Con l'ordinanza n. 2667/2020 del 27.7.2020, la Corte d'Appello di Roma in composizione collegiale, in parziale accoglimento del ricorso, liquidava gli onorari professionali per l’importo complessivo di € 21.893,30 oltre accessori, applicando lo scaglione tariffario del D.M. n. 55/2014 nel testo vigente ratione temporis per le cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, come chiesto dal ricorrente, con la maggiorazione del 10% per la difesa di due clienti con la stessa posizione processuale; nei minimi tariffari, per la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché esclu dendo la prova di pagamenti imputabili a tali prestazioni. Poneva, inoltre, un terzo delle spese processuali a carico della resistente e disponeva la compensazione tra le parti della rimanente porzione. 2.Avverso tale ordinanzaPiero Lorusso ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque doglianze. La 3S [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del suo amministratore pro tempore e socio unico [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidandosi a un’unica censura. Nell’imminenza dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e all’esito della camera di consiglio del 5-2-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper carente esposizione dei fatti ex art. 366 n. 3) c.p.c. , sollevata dai controricorrenti. Osserva il C ollegio che il requisito dell'autosufficienza, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. n. 11325/2023, Cass. n. 12481/2022); tra l'altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.,Sez. Un., n. 8950/2022). Occorre quindi valutare, motivo per motivo, se la carente esposizione sommaria dei fatti di cui all'art. 366 n. 3) c.p.c. pregiudichi la stessa intellegibilità delle censure, e cioè incida sulla possibilità di valutare i motivi nel loro concreto contenuto (Cass. n. 16618 /2025 ; Cass. n. 13128/2025 in motivazione; Cass.n. 1352/ 2024; Cass. n.29353 /2023 in motivazione; Cass. n. 8271/ 2023 in motivazione; Cass. S ez. U n. n. 37552/2021, per tutte). 2.Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione dell’art. 2233 c.p.c. (rectius 2233 c.c.), giacché la Corte territoriale avrebbe applicato i parametri minimi senza motivare adeguatamente sul punto e non avrebbe considerato che la domanda di liquidazione degli onorari era supportata da una parcella redatta dal legale e non contestata dalla cliente. 2.1.Ilmotivo è infondato . La Corte distrettuale ha liquidato a favore del professionista i minimi tariffari previsti dal vigente D.M. n. 55/2014, sulla base dello scaglione indicato dal professionista, esplicitando a pagina 5 penultimo capoverso dell’ordinanza le ragioni di tale scelta, con le parole " tenuto conto della non particolare difficoltà delle questione giuridiche affrontate"; ha disposto aumento del 10% per l'assistenza di un'ulteriore parte (vedi pagina 6 dell'ordinanza impugnata) e ha riconosciuto i compensi per le attività difensive elencate dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella sua nota spese . Quindi, in ordine allo scaglione applicato e alle attività svolte, la Corte d’appello ha in sostanza pronunciato in conformità alle richieste del ricorrente; in ordine all’applicazione dei compensi nei minimi, ha esplicitato l’apprezzamento di fatto svolto, esprimendo il concetto che i minimi erano giustificati dalla modesta e semplice attività difensiva concretamente svolta, sul punto accogliendo la tesi della società controricorrente. 3.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 4 e 19 del D.M. n. 55/2014, per non avere la Corte capitolina tenuto conto, nella liquidazione degli onorari professionali, dell’urgenza, del pregio, della difficoltà, nonché della quantità e qualità delle attività svolte dal ricorrente, omettendo di motivare in ordine all'aumento, o alla diminuzione del 50% dei compensi. 3.1.Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato . E' inammissibile, in primo luogo,per difetto di specificità nella parte in cui sostiene genericamente che la Corte capitolina, nella liquidazione degli onorari professionali, non avrebbe tenuto conto dell’urgenza, del pregio, della difficoltà, nonché della quantità e qualità delle attività svolte dal ricorrente, senza precisare a quali particolari attività e urgenze ci si vorrebbe riferire; infatti, l'ordinanza impugnata si è attenuta nella liquidazione alle voci delle attività difensive riportate dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella nota spese. I dati oggettivi , riferiti al fatto che l'esito dei giudizi patrocinati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato totalmente sfavorevole per i clientie al fatto che i clienti avevano revocato l'incarico al difensore , a loro volta imponevanole precisazioni finalizzate ad apprezzare l’attività effettivamente svolta;invece, tali precisazioni sono del tutto mancanti nel motivo. Il motivo è in fondato laddove si duole della mancata motivazione dell'aumento, o della riduzione del 50% dell'importo tabellare medio, in quanto, come già esposto , l'ordinanza impugnata, discostandosi dai parametri medi, ha motivato l'applicazione dei minimi tabellari in relazione alla non particolare difficoltà delle questione giuridiche affrontate.Q uindi, all’evidenza, l’esposizione del concetto che l’attività svolta giustificava l’applicazione dei compensi nei valori minimi dello scaglione di riferimento non richiedeva ulteriori esplicazioni. 4.Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2237 c.c., per non avere il Giudice adito riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, corrispondente ai compensi non percepiti fino al termine del rapporto; sostiene di averepatito il danno in conseguenza del recesso unilaterale della resistente dal contratto di prestazione d’opera intellettuale, in assenza di un diritto convenzionalmente previsto. 4.1.Il motivo èinammissibile. In via prioritaria rispetto a ogni ulteriore rilievo, la tematica del risarcimento dei danni del professionistaper immotivato recesso dei clienti dal rapporto professionale non ètrattata dall'ordinanza impugnata, per cui il ricorrente principale, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della questione, avrebbe dovuto indicare con quale atto e quando avrebbe formulato tale domanda (ex multis Cass.n. 18018/2024, Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 15430/2018); invece, il ricorrente si è limitato ad indicare, a pagina 5 del ricorso , di avere richiesto il pagamento del compenso per i due gradi di giudizio secondo la nota spese presentata. 5.Con il quarto motivo è dedotta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello violato il principio di soccombenza, condannando la società resistente alla sola parziale rifusione delle spese di lite, malgrado l’accoglimento del ricorso e il rigetto delle eccezioni della resistente. 5.1.Il motivo èinammissibile. Nel lamentare la compensazione per la quota di due terzi del le spese processuali e la condanna degli attuali controricorrenti al pagamento del solo terzo residuo in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non riesce a intercettare nella sentenza la violazione de l principi o di soccombenza. Infatti, la Corte territorialenon ha condannato la parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuale, disponendone solo la parziale compensazione. La pronuncia rimane estranea al sindacato di legittimità, perché è acquisito il principio secondo il quale, in tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (il che nella fattispecie non si è verificato); esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri motivi che giustifichino la compensazione (Cass.n. 24502/2017, Cass. n. 8421/2017, Cass. n. 15317/2013). Deve anche escludersi che il motivo, così come proposto, sia idoneo a fare emergere la violazione del principio enunciato da Cass., Sez. U n., n. 32061/2022, secondo il quale l’accoglimento in misura ridotta anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza; ciò perché manca nel motivo e nell’intero ricorso una deduzione ammissibile nel senso che l’avvocato avesse proposto unica domanda articolata in unico capo e, piuttosto , le deduzioni de l ricorrente sono nel senso che l a su a domand a di risarcimento del danno per l’illegittima revoca dell’incaricoera stata rigettat a . 6.Con il quinto motivo, il ricorrente censura la violazione degli articoli 96 e 88 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulle domande di risarcimento dei danni per lite temeraria e per abuso del processo. 6.1.Ilmotivo è inammissibile. L’ordinanza impugnata non contiene riferimento alle domande di risarcimento dei danni per lite temeraria e per abuso del processo che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avanzato. N e deriva che, anche in questo caso, come già esposto al punto 4.1. e per i precedenti ivi richiamati, il ricorrente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della questione, avrebbe dovuto indicare con quale atto e quando avrebbe formulato tali domande; invece, egli si èlimitato a indicare, a pagina 5 del ricorso, di avere richiesto il pagamento del compenso per i due gradi di giudizio secondo la nota spese presentata, senza fare riferimento alle domande risarcitorie in questione. 7.Con unico motivo i ricorrenti incidentali denunziano la violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale valorizzato il principio di non contestazione, estendendolo erroneamente anche a DomenincantonioNobili, parte non costituita nel giudizio, senza esaminare concretamente l’attività asseritamente espletata dall’avvocato. 7.1.Il motivoè infondato , in primo luogo, per la parte relativa all'asserita violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto non si assume che la Corte distrettuale abbia erroneamente attribuito a una parte anziché all'altra l'onere probatorio, come necessario per dedurre la violazione dell’art.2697 c.c. (Cass. n. 13395/2018, Cass. n. 15107/2013). Il motivo èinfondato anche quanto alla lamentata violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c . La 3S [OSCURATO:PERSONA] SRL con unico socio si è costituita nel procedimento per la liquidazione del compenso professionale in persona del legale rappresentante, socio unico e fideiussore [OSCURATO:PERSONA] ; la società, secondo l’apprezzamento spettante al giudice di merito (Cass. n. 27490/2019, Cass. n.3680/2019) e legittimamente svolto sul punto dalla Corte d’appello, non ha in alcun modo contestato la nota spese prodotta dal professionista, recante l'analitica indicazione delle attività difensive svolte,sia a beneficio della debitrice principale, che del fideiussore . Però, l'ordinanza impugnata si èbasata non solo su tale mancata contestazione, ma anchesulla documentazione dell'attività svolta dal professionista che, in quanto attività giudiziale, all’evidenza trovava riscontrogià nel dato di fatto che l’avvocato aveva difeso la società nei due gradi di giudizio. 8.In conclusione, sono integralmente rigettati il ricorso principale e il ricorso incidentale. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali in solido, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se