Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29353/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 12729-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]LAUDADIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Libertà 20, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ANELLI, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]OLIVIERO; -controricorrente - Oggetto PROPRIETÀ Revocazione ex art. 391-bisc.p.c. - Inammissibilità del ricorso R.G.N.12729/2022 Cron.

Rep.

Ud.04/05/2023 Udienza Pubblica “Cameralizzata” Avverso l ’ordinanza n. 32019 /20 21 del la C orte di Cassazione , depositata il 05/11/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. Pasquale, Filomena, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 32019/21, del 5 novembre 2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto avverso la sentenza n. 1322/19, del 26 settembre 2019, della Corte d’appello di Salerno.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che la Corte salernitana, rigettata l’eccezione di inammissibilità ex art.342 cod. proc. civ., sollevata dall’appellata [OSCURATO:PERSONA] in relazione al gravame da essi proposto, ha ritenuto lo stesso ammissibile anche in relazione all’ulteriore eccezione sollevata, relativa alla natura –ordinanza – del provvedimento impugnato, reputandone decisivo il contenuto sostanziale e l’effetto giuridico che esso era destinato a produrre.

Si trattava, infatti, come emerge dagli atti di causa, di ordinanza ex art. 186-tercod. proc. civ., resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1° marzo 2016, con laquale l’adito giudicante aveva ritenuto che l’az ione relativa a talunibeni immobili (fabbricato e terreni), proposta dai suddetti Sollo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fosse un’azione di rivendicazione e non di rilascio degli stessi.

Ciò nondimeno, la Corte territoriale avrebbe trasformato in reale la domanda, da essi proposta in primo grado e mantenuta ferma in appello, avente ad oggetto la restituzione del bene volontariamente trasmesso al convenuto con contratto di locazione.

Avverso tale decisione, dunque, essi Sollo avevano esperito ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, riprodotti integralmente e testualmente nel presente ricorso per revocazione.

Essi, in particolare, denunciavano: “violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.” e “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 232 e 233 cod. proc. civ.”, quale “error in procedendo”.

Entrambi tali motivi, però, venivano dichiarati inammissibili da questa Corte con l’ordinanza n. 32019/21, il primo sul rilievo che lo stesso risultava fondato su documenti e (o) atti processuali, senza però osservare nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., il secondo per mancata trascrizione della formula del giuramento decisorio deferito alla Della Rocca.

3. Avverso la suddetta ordinanza di questa Corte hanno proposto ricorso per revocazione i Sollo, sulla base – come già detto –di due motivi. 3.1.Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 391- biscod. proc. civ. in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

Si censura l’impugnata ordinanza nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità del proposto ricorso per cassazione in quando fondato su documenti di cui non sarebbe stato né illustrato il contenuto, né indicata la sede della produzione in giudizio.

Evidente, tuttavia, risulterebbe l’errore di fatto compiuto da questa Corte, giacché gli atti traslativi della proprietà dei beni per cui è giudizio risultavano indicati nella parte in fatto del ricorso, come del resto emergerebbe anche dalla pagina 3 dell’ordinanza qui impugnata, nella quale si fa riferimento all’atto pubblico notarile del 20 maggio 2004, in forza del quale il dante causa degli odierni (ed allora) ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], ebbe ad acquistare i cespiti in oggetto.

3.2. Il secondo motivo denuncia anch’esso violazione dell’art. 391-bis cod. pr oc. civ. in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.

Si censura l’impugnata ordinanza nella parte in cui afferma che il giuramento decisorio, deferito alla Della Corte e concernente l’assenza di prova della legittimazione all’occupazione degli immobili, sarebbe privo di portata probatoria.

Si rileva, al riguardo, come la pronuncia impugnata ometta l’esame della peculiarità concreta della vicenda giudiziale, donde l’errore di fatto idoneo a integrare il vizio revocatorio.

Sarebbe, infatti, sfuggito a questa Corte il dato decisivo della mancata prestazione del giuramento decisorio deferito alla Della Rocca.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Della Rocca, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

6. Iricorrenti e la controricorrente hanno depositato memori a .[OSCURATO:PERSONA]

7. Il ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili.

7.1. A tale esito conduce, innanzitutto, il rilievo che i ricorrenti non hanno ricostruito quali siano stati i fatti oggetto del giudizio, e in particolare le pretese da essi fatte valere contro la Della Rocca.

Invero, la “domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398, comma 2, cod. proc. civ., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.,al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2022, n. 30720, Rv. 666067-02; nello stesso senso, tra le altre, già Cass. Sez. 6-1, ord. 1° giugno 2018, n. 14126, Rv. 649692-01; Cass. Sez.

Un., sent. 6 luglio 2015, n. 13863, Rv. 635785-01).

7.2. In ogni caso, i due motivi di revocazione, pretendendo di contestare la statuizione di inammissibilità dei motivi del ricorso per cassazione, affermata da questa Corte a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc., sono inammissibili, perché non prospettano un errore revocatorio.

Al riguardo, infatti, deve ribadirsi che è “inammissibi le il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell’allegazione di un errore di fatto rilevabile «ictu oculi» e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4), cod. proc. civ., l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6), delcodice di rito” (così Cass. Sez.

Lav., ord. 12 ottobre 2022, n. 29750, Rv. 665931-01).

7.3. Infine, è appena il caso di rilevare chei ricorrenti neppure risultanoaver compreso l’esatta “ratio decidendi” che ha condotto l’ordinanza di questa Corte, oggi impugnata per revocazione, a dichiarare inammissibile la loro impugnazione.

Per un verso, invero, deve evidenziarsi che gli atti dei quali questa Corte ha rilevato la mancata riproduzione sono quelli defensionali, necessari per ricostruire l’esatta portata della domanda proposta dai Solo, sicché del tutto inconferente è la loro doglianza (oggetto, in particolare, del primo motivo del presente ricorso per revocazione) secondo cui essi, invece, avrebbero provveduto a trascrivere,nel ricorso per cassazione, il contenuto degli atti traslativi della proprietà dei beni per cui è giudizio.

Dal testo dell’ordinanza emerge che questa Corte ha riferito la violazione dell’art. 366, comma 1), n. 6, c od . p roc . c iv . alla mancata riproduzione, nemmeno per sommi capi, d egli atti di citazione in appello e in primo grado, nonché alla loro localizzazione nel giudizio di legittimità.

Orbene, di fronte a tale “decisum”, un ipotetico errore di fatto avrebbe dovuto essere individuato (ciò che non è, invece, avvenuto) nell’esist enza , nel ricorso,di una riproduzione diretta od indiretta di quegli atti, oltre che dell ’ indicazione della loro localizzazione nel giudizio di legittimità.

Per altro verso,deve evidenziarsi che il secondo motivo del presente ricorso per revocazione non si confronta con l’affermazione, contenuta nell’ordinanza qui impugnata, secondo cui gli allora ricorrenti per cassazione non ebbero a riprodurre nel proprio atto di impugnazione la formula del giuramento decisorio deferito alla Della Corte.

Anche questa censura, dunque, non si confronta con l’effettivo “decisum” del provvedimento impugnato.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico deiricorrenti e liquidate come da dispositivo.

9. Ricorrono le condizioni per applicare l’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., condannando i ricorrenti a pagare alla controricorrente una somma che si reputa equo fissare in € 2.000,00.

Deve, invero,ribadirsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez.

Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez.

Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01).

Tale ipotesi, in particolare, è stata ravvisata, quanto al giudizio di legittimità, in casi o di vera e propria “giuridica insostenibilità” del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 642925-01), “non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” con lo stesso (così, Cass. Sez.

Un., sent. n. 9912 del 2018, cit.), ovvero in presenza di altre condotte processuali al pari indicative dello “sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali”, e suscettibili, come tali, di determinare “un ingiustificato aumento del contenzioso”, così ostacolando “la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” ( Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01).

Rilevano, in tale prospettiva,“la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza”, (evenienze entrambe ricorrenti nel caso di specie ), “ oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ove sia applicabile, «ratione temporis», l’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., che ne esclude l’invocabilità” (Cass. Sez. 3, ord. n. 10327del 2018, cit. ).

10. A carico dei ricorrent i , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando Pasquale, Filomena, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, ad [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Condanna, altresì, i ricorrenti a pagare ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., l’ulteriore somma di € 2.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi– in forma camerale, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 12729-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]LAUDADIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Libertà 20, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ANELLI, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]OLIVIERO; -controricorrente - Oggetto PROPRIETÀ Revocazione ex art. 391-bisc.p.c. - Inammissibilità del ricorso R.G.N.12729/2022 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 Udienza Pubblica “Cameralizzata” Avverso l ’ordinanza n. 32019 /20 21 del la C orte di Cassazione , depositata il 05/11/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. Pasquale, Filomena, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 32019/21, del 5 novembre 2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto avverso la sentenza n. 1322/19, del 26 settembre 2019, della Corte d’appello di Salerno. 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che la Corte salernitana, rigettata l’eccezione di inammissibilità ex art.342 cod. proc. civ., sollevata dall’appellata [OSCURATO:PERSONA] in relazione al gravame da essi proposto, ha ritenuto lo stesso ammissibile anche in relazione all’ulteriore eccezione sollevata, relativa alla natura –ordinanza – del provvedimento impugnato, reputandone decisivo il contenuto sostanziale e l’effetto giuridico che esso era destinato a produrre. Si trattava, infatti, come emerge dagli atti di causa, di ordinanza ex art. 186-tercod. proc. civ., resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1° marzo 2016, con laquale l’adito giudicante aveva ritenuto che l’az ione relativa a talunibeni immobili (fabbricato e terreni), proposta dai suddetti Sollo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fosse un’azione di rivendicazione e non di rilascio degli stessi. Ciò nondimeno, la Corte territoriale avrebbe trasformato in reale la domanda, da essi proposta in primo grado e mantenuta ferma in appello, avente ad oggetto la restituzione del bene volontariamente trasmesso al convenuto con contratto di locazione. Avverso tale decisione, dunque, essi Sollo avevano esperito ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, riprodotti integralmente e testualmente nel presente ricorso per revocazione. Essi, in particolare, denunciavano: “violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.” e “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 232 e 233 cod. proc. civ.”, quale “error in procedendo”. Entrambi tali motivi, però, venivano dichiarati inammissibili da questa Corte con l’ordinanza n. 32019/21, il primo sul rilievo che lo stesso risultava fondato su documenti e (o) atti processuali, senza però osservare nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., il secondo per mancata trascrizione della formula del giuramento decisorio deferito alla Della Rocca. 3. Avverso la suddetta ordinanza di questa Corte hanno proposto ricorso per revocazione i Sollo, sulla base – come già detto –di due motivi. 3.1.Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 391- biscod. proc. civ. in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Si censura l’impugnata ordinanza nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità del proposto ricorso per cassazione in quando fondato su documenti di cui non sarebbe stato né illustrato il contenuto, né indicata la sede della produzione in giudizio. Evidente, tuttavia, risulterebbe l’errore di fatto compiuto da questa Corte, giacché gli atti traslativi della proprietà dei beni per cui è giudizio risultavano indicati nella parte in fatto del ricorso, come del resto emergerebbe anche dalla pagina 3 dell’ordinanza qui impugnata, nella quale si fa riferimento all’atto pubblico notarile del 20 maggio 2004, in forza del quale il dante causa degli odierni (ed allora) ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], ebbe ad acquistare i cespiti in oggetto. 3.2. Il secondo motivo denuncia anch’esso violazione dell’art. 391-bis cod. pr oc. civ. in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Si censura l’impugnata ordinanza nella parte in cui afferma che il giuramento decisorio, deferito alla Della Corte e concernente l’assenza di prova della legittimazione all’occupazione degli immobili, sarebbe privo di portata probatoria. Si rileva, al riguardo, come la pronuncia impugnata ometta l’esame della peculiarità concreta della vicenda giudiziale, donde l’errore di fatto idoneo a integrare il vizio revocatorio. Sarebbe, infatti, sfuggito a questa Corte il dato decisivo della mancata prestazione del giuramento decisorio deferito alla Della Rocca. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Della Rocca, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso dell’inammissibilità del ricorso. 6. Iricorrenti e la controricorrente hanno depositato memori a .[OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso è inammissibile, sotto plurimi profili. 7.1. A tale esito conduce, innanzitutto, il rilievo che i ricorrenti non hanno ricostruito quali siano stati i fatti oggetto del giudizio, e in particolare le pretese da essi fatte valere contro la Della Rocca. Invero, la “domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398, comma 2, cod. proc. civ., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.,al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2022, n. 30720, Rv. 666067-02; nello stesso senso, tra le altre, già Cass. Sez. 6-1, ord. 1° giugno 2018, n. 14126, Rv. 649692-01; Cass. Sez. Un., sent. 6 luglio 2015, n. 13863, Rv. 635785-01). 7.2. In ogni caso, i due motivi di revocazione, pretendendo di contestare la statuizione di inammissibilità dei motivi del ricorso per cassazione, affermata da questa Corte a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc., sono inammissibili, perché non prospettano un errore revocatorio. Al riguardo, infatti, deve ribadirsi che è “inammissibi le il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell’allegazione di un errore di fatto rilevabile «ictu oculi» e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4), cod. proc. civ., l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6), delcodice di rito” (così Cass. Sez. Lav., ord. 12 ottobre 2022, n. 29750, Rv. 665931-01). 7.3. Infine, è appena il caso di rilevare chei ricorrenti neppure risultanoaver compreso l’esatta “ratio decidendi” che ha condotto l’ordinanza di questa Corte, oggi impugnata per revocazione, a dichiarare inammissibile la loro impugnazione. Per un verso, invero, deve evidenziarsi che gli atti dei quali questa Corte ha rilevato la mancata riproduzione sono quelli defensionali, necessari per ricostruire l’esatta portata della domanda proposta dai Solo, sicché del tutto inconferente è la loro doglianza (oggetto, in particolare, del primo motivo del presente ricorso per revocazione) secondo cui essi, invece, avrebbero provveduto a trascrivere,nel ricorso per cassazione, il contenuto degli atti traslativi della proprietà dei beni per cui è giudizio. Dal testo dell’ordinanza emerge che questa Corte ha riferito la violazione dell’art. 366, comma 1), n. 6, c od . p roc . c iv . alla mancata riproduzione, nemmeno per sommi capi, d egli atti di citazione in appello e in primo grado, nonché alla loro localizzazione nel giudizio di legittimità. Orbene, di fronte a tale “decisum”, un ipotetico errore di fatto avrebbe dovuto essere individuato (ciò che non è, invece, avvenuto) nell’esist enza , nel ricorso,di una riproduzione diretta od indiretta di quegli atti, oltre che dell ’ indicazione della loro localizzazione nel giudizio di legittimità. Per altro verso,deve evidenziarsi che il secondo motivo del presente ricorso per revocazione non si confronta con l’affermazione, contenuta nell’ordinanza qui impugnata, secondo cui gli allora ricorrenti per cassazione non ebbero a riprodurre nel proprio atto di impugnazione la formula del giuramento decisorio deferito alla Della Corte. Anche questa censura, dunque, non si confronta con l’effettivo “decisum” del provvedimento impugnato. 8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico deiricorrenti e liquidate come da dispositivo. 9. Ricorrono le condizioni per applicare l’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., condannando i ricorrenti a pagare alla controricorrente una somma che si reputa equo fissare in € 2.000,00. Deve, invero,ribadirsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01). Tale ipotesi, in particolare, è stata ravvisata, quanto al giudizio di legittimità, in casi o di vera e propria “giuridica insostenibilità” del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 642925-01), “non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” con lo stesso (così, Cass. Sez. Un., sent. n. 9912 del 2018, cit.), ovvero in presenza di altre condotte processuali al pari indicative dello “sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali”, e suscettibili, come tali, di determinare “un ingiustificato aumento del contenzioso”, così ostacolando “la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” ( Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01). Rilevano, in tale prospettiva,“la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza”, (evenienze entrambe ricorrenti nel caso di specie ), “ oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ove sia applicabile, «ratione temporis», l’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., che ne esclude l’invocabilità” (Cass. Sez. 3, ord. n. 10327del 2018, cit. ). 10. A carico dei ricorrent i , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando Pasquale, Filomena, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, ad [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Condanna, altresì, i ricorrenti a pagare ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., l’ulteriore somma di € 2.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi– in forma camerale, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28
Sentenza Cassazione n. 29353/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris