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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 03046/2024

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19150/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendecome da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati – N. 19150/22R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2255 /202 2 , depositata i l 11.2.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24.1.2024 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., in relazione all’intimazione di pagamento notificatogli da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, AdER), per il recupero di sanzioni da violazioni del c.d.s. irrogate da [OSCURATO:PERSONA] e dall’Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, Unione), per non essere mai stati notificati i VAV sottostanti alle cartelle ivi indicate ed essendo intervenuta la prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, nel contraddittorio con AdER e [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell’Unione, con sentenza n. 15054/2018 dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione, giacché essa non era stata proposta entro i 30 giorni dalla notifica dell’intimazione.

Il Tribunale di Roma –costituitasi soltanto AdER e [OSCURATO:PERSONA] –rigettò l’appello dell’Ambrosini, con sentenza pubblicata il 11.2.2022.

Osservò il Tribunale che – a parte la mancanza di specificità dei motivi d’appello –l’eccezione di prescrizione era stata sollevata genericamente e confusamente, con rinvio a molteplici documenti senza adeguata indicazione e,dunque, inammissibilmente rimessi alla ricerca da parte del giudice.

Sotto altro profilo, il Tribunale rilevò che l’appellante non aveva concretamente argomentato circa la tempestività della spiegata opposizione; infine,condannò l’appellante alla rifusione delle spese in favore di ciascuna appellata costituitasi.

N. 19150/22R.G.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso AdER; [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione non hanno svolto difese.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 28 della legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale non ha accertato e dichiarato l’intervenuta prescrizione dei crediti intimati.

Osserva il ricorrente che, in relazione a 6 cartelle, gli enti non avevano depositato i VAV, né l’AdER aveva depositato le relate di notifica delle cartelle, sicché alla data di emissione dell’intimazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) i crediti erano da considerare in ogni caso prescritti, il più recente risalendo al 2009.

Per quanto riguarda invece altre 3 cartelle, per le quali erano state depositate le relate di notifica, questaera da considerare in ogni caso nulla, dunque improduttiva di effetti.

In ogni caso, il Tribunale non s’è pronunciato sulla eccezione di prescrizione. 1.2 -Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. e del DM n. 55/2014, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese violando i massimi tariffari, atteso che il valore complessivo della pretesa era pari ad € 6.277,97. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art.

N. 19150/22R.G. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la genericità del motivo d’appello sulla prescrizione, invece specificamente individuata nei suoi presupposti. 2.1 – Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.

Infatti, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità –che, in tesi, affliggono la decisione impugnata –scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.2.1- Tanto non può riscontrarsi nella specie, atteso che l’esposizione dei fatti processuali e sostanziali è assolutamente lacunosa, neppure essendovi adeguata certezza– a fronte di puntuale eccezione sollevata dalla controricorrente – circa l’esatto perimetro delle doglianze mosse dall’Ambrosini con l’atto introduttivo del giudizio: mentre nel ricorso la descrizione di questo è sommaria e non puntuale, dallo stralcio del medesimo, come riportato nel controricorso(significativamente a giustificazione del contenimento della decisione del primo giudice appunto alle sole cartelle effettivamente rese oggetto di tempestiva denuncia), risulta infatti che l’Ambrosini avrebbe limitato le proprie doglianze a sole 3 cartelle, mentre il ricorso proposto a questa Corte e qui in esame ne indica ben 9, a fronte di 16 complessive riportate nell’avviso di intimazione impugnato. 2.2.2 –Ebbene, nel rinviare, sul punto, alla ampia motivazione della recente Cass. n. 15445/2023, che il Collegio interamente condivide, può qui ribadirsi la funzione cui assolve il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è ben N. 19150/22R.G. riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”.

Inoltre, occorre anche rimarcare che, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co.1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.2.3 –Ora, così inquadrato il tema in discorso –anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c.

Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez.

Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) –ritiene la Corte che il ricorrente sia incorsoin una insufficiente esposizione, tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) del tutto inadeguata, che rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti N. 19150/22R.G. (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v.

Cass., Sez.

Un., n. 16628/2009). 3.1– In definitiva, i l ricorso è nel complesso inammissibile .

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con AdER; nulla va disposto nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19150/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendecome da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati – N. 19150/22R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2255 /202 2 , depositata i l 11.2.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24.1.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., in relazione all’intimazione di pagamento notificatogli da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, AdER), per il recupero di sanzioni da violazioni del c.d.s. irrogate da [OSCURATO:PERSONA] e dall’Unione dei Comuni della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, Unione), per non essere mai stati notificati i VAV sottostanti alle cartelle ivi indicate ed essendo intervenuta la prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, nel contraddittorio con AdER e [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell’Unione, con sentenza n. 15054/2018 dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione, giacché essa non era stata proposta entro i 30 giorni dalla notifica dell’intimazione. Il Tribunale di Roma –costituitasi soltanto AdER e [OSCURATO:PERSONA] –rigettò l’appello dell’Ambrosini, con sentenza pubblicata il 11.2.2022. Osservò il Tribunale che – a parte la mancanza di specificità dei motivi d’appello –l’eccezione di prescrizione era stata sollevata genericamente e confusamente, con rinvio a molteplici documenti senza adeguata indicazione e,dunque, inammissibilmente rimessi alla ricerca da parte del giudice. Sotto altro profilo, il Tribunale rilevò che l’appellante non aveva concretamente argomentato circa la tempestività della spiegata opposizione; infine,condannò l’appellante alla rifusione delle spese in favore di ciascuna appellata costituitasi. N. 19150/22R.G. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso AdER; [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione non hanno svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 28 della legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale non ha accertato e dichiarato l’intervenuta prescrizione dei crediti intimati. Osserva il ricorrente che, in relazione a 6 cartelle, gli enti non avevano depositato i VAV, né l’AdER aveva depositato le relate di notifica delle cartelle, sicché alla data di emissione dell’intimazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) i crediti erano da considerare in ogni caso prescritti, il più recente risalendo al 2009. Per quanto riguarda invece altre 3 cartelle, per le quali erano state depositate le relate di notifica, questaera da considerare in ogni caso nulla, dunque improduttiva di effetti. In ogni caso, il Tribunale non s’è pronunciato sulla eccezione di prescrizione. 1.2 -Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. e del DM n. 55/2014, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese violando i massimi tariffari, atteso che il valore complessivo della pretesa era pari ad € 6.277,97. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. N. 19150/22R.G. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la genericità del motivo d’appello sulla prescrizione, invece specificamente individuata nei suoi presupposti. 2.1 – Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. Infatti, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità –che, in tesi, affliggono la decisione impugnata –scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.2.1- Tanto non può riscontrarsi nella specie, atteso che l’esposizione dei fatti processuali e sostanziali è assolutamente lacunosa, neppure essendovi adeguata certezza– a fronte di puntuale eccezione sollevata dalla controricorrente – circa l’esatto perimetro delle doglianze mosse dall’Ambrosini con l’atto introduttivo del giudizio: mentre nel ricorso la descrizione di questo è sommaria e non puntuale, dallo stralcio del medesimo, come riportato nel controricorso(significativamente a giustificazione del contenimento della decisione del primo giudice appunto alle sole cartelle effettivamente rese oggetto di tempestiva denuncia), risulta infatti che l’Ambrosini avrebbe limitato le proprie doglianze a sole 3 cartelle, mentre il ricorso proposto a questa Corte e qui in esame ne indica ben 9, a fronte di 16 complessive riportate nell’avviso di intimazione impugnato. 2.2.2 –Ebbene, nel rinviare, sul punto, alla ampia motivazione della recente Cass. n. 15445/2023, che il Collegio interamente condivide, può qui ribadirsi la funzione cui assolve il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è ben N. 19150/22R.G. riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Inoltre, occorre anche rimarcare che, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co.1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.2.3 –Ora, così inquadrato il tema in discorso –anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) –ritiene la Corte che il ricorrente sia incorsoin una insufficiente esposizione, tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) del tutto inadeguata, che rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti N. 19150/22R.G. (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. Cass., Sez. Un., n. 16628/2009). 3.1– In definitiva, i l ricorso è nel complesso inammissibile . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con AdER; nulla va disposto nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-
Sentenza Cassazione n. 03046/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris