CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
naro Guida.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell'amministratore unico p.t., rappresentatadifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 805/2022 della Corte d’appello di Salerno,Depositata il 22/06/2022 e notificata il 22/09/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/6/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 27367/2022Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 22025/2026Data pubblicazione 27/06/20261. Con citazione del 29/04/2012, la società [OSCURATO:SOCIETA]., premesso diessere proprietaria, per atto pubblico del 08/08/2005, dell’immobile conannesso terreno, sito in località S. Cataldo di Scala (SA), via V. Damato,occupato oltre i confini così come indicati e determinati dal confinanteTribunale di Salerno - sezione distaccata di Amalfi, perché venisseaccertata la proprietà esclusiva della predetta particella e venisserotracciati gli esatti confini mediante apposizione di termini lapidei, concondanna dello stesso al rilascio della suddetta porzione di terreno e alrisarcimento dei danni.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delladomanda, assumendo che nessuna incertezza vi fosse con riguardo aiconfini, segnati da un muro di contenimento dell’altezza di circa cm. 5,00che rappresentava il dislivello esistente tra i due fondi.Con sentenza n. 1161/2019, il Tribunale di Salerno accolse la domandadichiarò che il convenuto aveva acquistato per usucapione l’area, di formatriangolare, tratteggiata nell’allegato n. 6 alla relazione del c.t.u. ecompensò per un terzo le spese di lite, condannando per la restante partel’attrice, a cui carico pose anche le spese di c.t.u.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 805/2022, pubblicatail 22/6/2022, con la quale la Corte d’appello di Salerno accolse l’appello erigettò, per l’effetto, la domanda di usucapione avanzata dal Cavaliere,condannandolo al rilascio della porzione triangolare occupata e alpagamento delle spese di lite dell’appellante.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che non fosse stataprovata la dedotta usucapione della porzione di terreno dalla formatriangolare rientrante, sulla base dei documenti prodotti e della c.t.u.,nella proprietà della società e annessa di fatto nella proprietà di FrancescoNumero registro generale 27367/2022Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 22025/2026Data pubblicazione 27/06/2026Cavaliere, come pacifico in causa, non essendo all’uopo sufficientel’attività di coltivazione ivi svolta dal convenuto/appellato, avendo itestimoni sentiti reso dichiarazioni generiche sul punto e non essendoemerso il tempo iniziale del possesso.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste concontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e4, c.p.c., perché i giudici di merito, nel rigettare la domanda di usucapionee ordinare il rilascio della porzione triangolare occupata e ricadente nelperimetro della particella 38 del Fg. 7, non avevano considerato ilgiudicato formatosi con la sentenza di primo grado in ordine al confineesistente tra i due fondi, che era stato individuato nel muro dicontenimento “macera” graficamente rappresentato dalla linea rettacontrassegnata dalle lettere A-B. Ad avviso del ricorrente, la domanda diusucapione era stata assorbita dalla determinazione del confine operatadal Tribunale, ormai passata in giudicato, che, individuata nel muro dicontenimento, includeva, dunque, nel proprio fondo anche il triangolo diterreno rivendicato dalla società.Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 948 e 950 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, c.p.c., per avere i giudici di merito violato i principi posti a basedell’azione di regolamento di confini e per essersi pronunciati ultra petitain quanto, una volta stabilito che il confine era determinato dal muro dicontenimento, la c.d. macera, nessuna delle parti poteva dirsi possederela porzione di fondo dell’altra, non essendo cambiata l’estensione dellerispettive proprietà. Ad avviso del ricorrente, una volta superataNumero registro generale 27367/2022Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 22025/2026Data pubblicazione 27/06/2026l’incertezza soggettiva del confine con sentenza passata in giudicato, igiudici di merito non avrebbero potuto ordinare il rilascio della porzionetriangolare occupata e rientrante nel perimetro della particella n. 38 delfoglio 7, in quanto una siffatta pronuncia avrebbe implicato la proposizionedi una domanda di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. in realtà maiproposta.I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono infondati.Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perdifetto di specificità.Infatti, secondo il più recente orientamento nomofilattico, il requisitodell’autosufficienza, corollario del requisito di specificità dei motivi, deveessere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformitàall'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dalnuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022 – e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile conil principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, inossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivoformalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa(Cass. 12481/2022; Cass. 30917/2023).Nella specie, il ricorso in esame descrive adeguatamente il contenuto delledomande proposte e l’andamento della due fasi di merito del giudizio, conla conseguenza che l’eccezione proposta deve ritenersi priva difondamento.Venendo al merito, le censure, che possono essere trattate unitariamentein quanto strettamente connesse, sono infondate.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’ambito di operativitàdel giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto eil deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tuttoNumero registro generale 27367/2022Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 22025/2026Data pubblicazione 27/06/2026quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vistasostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anchesull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché nondedotti, senza estendersi a fatti a esso successivi e a quelli comportanti unmutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisitodell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, n. 33021), sicchéesso opera soltanto su di un capo autonomo di sentenza che, restando deltutto indipendente, risolva una questione avente una propria individualitàe autonomia (tra le tante Cass., Sez. 1, 30/6/2022, n. 20951; Cass., Sez.3, 05/09/2005, n. 17767).Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili didevoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, lalocuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire lastabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dalfatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermil'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che a esso ricolleghi undato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elementodi detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello,nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essiriapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tante Cass., Sez. 3,19/10/2022, n. 30728; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, nonmassimata).Orbene, si legge nella sentenza impugnata che il giudice di primo grado,dopo avere qualificato la domanda proposta dalla società attrice in terminidi actio finium regundorum, aveva stabilito il confine tra i due fondiindividuandolo nel muro di contenimento – macina - esistente tra gli stessie aveva accolto la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionaledal convenuto in relazione a una porzione immobiliare dalla formatriangolare che apparteneva alla particella 38 del Fg. 7 - di cui l’attrice eratitolare - e che si estendeva al di sotto della macina.Numero registro generale 27367/2022Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 22025/2026Data pubblicazione 27/06/2026Questa situazione di fatto, che i giudici di merito hanno affermato esserepacifica tra le parti, impedisce di ritenere sussistente il dedotto giudicatointerno, perché la porzione immobiliare contesa è stata consideratarientrare nel fondo della società in quanto posta al di qua del confine conla proprietà del ricorrente.Va tra l’altro evidenziato che la valutazione circa lo stato dei luoghi -prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo- è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali ilricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede dilegittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato chenon può avere ingresso nel giudizio di cassazione, non essendo compito diquesta Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione deifatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad unarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al finedi sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta daigiudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv.601665).Venendo al secondo motivo, si osserva che l'azione di regolamento diconfini non pone in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma attienealla contestazione sull'estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflittotra fondi) a causa dell'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro emira, perciò, esclusivamente a eliminare tale incertezza attraversol’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto (Cass., Sez. 2,1/12/1997, n. 12139), in ciò differenziandosi dall’azione di rivendicazione,nella quale il contrasto sussiste tra i titoli di proprietà.La proposizione, da parte del convenuto, dell’eccezione di usucapione nonvale a snaturare l'azione in esame, in quanto con detta eccezione si favalere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sulconfine, senza mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato exadverso, così come la natura ricognitiva dell'azione non può mutare per ilNumero registro generale 27367/2022Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 22025/2026Data pubblicazione 27/06/2026fatto che l'attore chieda il rilascio di una zona determinata del terrenoasseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilasciodi tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esattadeterminazione del confine (Cass., Sez. 2, 20/04/2001, n. 5899).È pertanto correttamente qualificata actio finium regundorum e nonrivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di unconfine apparente, ne deduca l'incertezza per l'intervenuta usurpazione diuna porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto,un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porrein discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante,al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sullaporzione di fondo controversa comporti anche un inevitabile effettorecuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenzadell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella dieliminare l'incertezza e le contestazioni in ordine alla linea divisoria,prescindendo da ogni controversia sui titoli (nei sensi suddetti, tra le tanteCass., 27/5/1997 n. 4703).E’ evidente allora che, una volta accertato il confine e l’inclusione di unaporzione del fondo occupato dal vicino in quello dell’attore, la funzionerecuperatoria derivante da tale accertamento non comporta il mutamentodella qualificazione della domanda originariamente proposta, né, comeovvio, l’onere della prova a carico dell’attore, come sostanzialmenterichiesto dal ricorrente.Da ciò consegue l’infondatezza delle censure e il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del Cavaliere, di unNumero registro generale 27367/2022Numero sezionale 1613/2026Numero di raccolta generale 22025/2026Data pubblicazione 27/06/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/6/2026.Il PresidenteMauro Mocci