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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 23688/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8504/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.tedomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' FIORI 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso in proprio -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], già elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (FGLCRD25D21I 183A) , rappresentato in proprio e assistito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20-C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di intervento volontario -interveniente- nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione del 29 marzo 2023 -interveniente- e sul ricorso successivoproposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrenteincidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], come sopra elettivamente domiciliata rappresentata e difesa -controricorrente e ricorrente incidentalecondizionato- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; B [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredidi [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 4299/2016 depositata il06/07/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Nel 1998 i l [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . in L.C.A. propose azione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ex presidente, a.d. e direttore generale), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ex componenti del c.d.a.) e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ex com ponenti del collegio sindacale),per avere, gli amministratori , tenuto comportamenti tali da cagionare il dissesto della società e la conseguente dichiarazione di insolvenza (nel 1994) nonché, i sindaci, omesso di vigilare sul comportamento dell’organo amministrativo.

1.1. –Il Tribunale di Roma acco lse l’eccezione di prescrizione e rigettò la domanda (anche nei confronti del sindaco Figliuzzi , che non l’aveva sollevata, essendo comunque venuto meno il presupposto della responsabilità degli amministratori).

1.2. –La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva del 2003 (passata in giudicato nel 2008, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalMedugno cui avevano aderito [OSCURATO:PERSONA], Brunelli e Polidori) rigettò l’eccezione di prescrizione e sospese il giudizio, in attesa della definizione del processopenale pendente, conclusosi nel 2013 con la condanna definitiva degli amministratori per bancarotta fraudolenta, e con assoluzione dei sindaci per non aver commesso il fatto.

1.3. –Riassunto il giudizio – ne l quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituirono quali eredi diPacifico Lanari – la stessa Corte d’appello dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti del sindaco Medugno (per intervenuto accordo transattivo) e acco lse parzialmente l’appello della procedura attrice, per una piccola parte delle condotte contestate, condannando gli amministratori in solido al risarcimento dei danni (liquidati in circa 3 miliardi e mezzo di lire, a fronte dei 70 richiesti).

1.4. – La Corte capitolina r espin s e invece la domanda nei confronti dei sindaci, osservando che la loro responsabilità si sarebbe potuta ravvisare solo qualora fosse stato dimostrato che essi erano consapevoli ( o dove vano esser lo, alla luce di doverosi standard di diligenza e professionalità) della sopravvalutazione delle partecipazioni cedute alla Sanremo da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (agente della Sanremo) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – entrambe facenti capo allo stesso amministratore della Sanremo, [OSCURATO:PERSONA] – a ripianamento di loro debiti verso la cessionaria; prova però non raggiunta, «tenuto conto che, non essendo stata neanche dedotta una loro diretta compartecipazione al progetto posto in esecuzione dai socidelle società cedute e dagli amministratori della cessionaria, i [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgevano alcun incarico nelle società cedute, la cui valutazione era conforme alle due perizie di stima in precedenza richiamate, della affidabilità delle quali essi non avevano avuto motivo di dubitare».

1.5. – La decisione è stata impugnata dalla Sanremo in LCA, con ricorso per cassazione ( illustrato da memoria ) notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e CristianPellegrini –i quali tutti hanno resistito con controricorso – e successivamente da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato alla Sanremo in LCA –che ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato – nonché a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] uzzi , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , nonché a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diMaddalena Polidori, tutti rimasti intimati.

1.6. – Sopravvenuto il decesso di [OSCURATO:PERSONA], sono intervenute in causa le eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti di costituzione,illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma indicata in epigrafe sono stati diacronicamente proposti due ricorsi: dapprima quello di [OSCURATO:PERSONA] eRiassicurazioni s.p.a. in L.C.A.(che ha agito ai sensi dell’art. 146 l.fall. nei confronti di ex amministratori e sindaci della società in bonis), c on cui si impugna il rigetto della domanda nei confronti dei sindaci, notificato esclusivamente ad essi; poi quello dell’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], che impugna il parziale accoglimento della domanda nei propri confronti, notificato invece a tutte le parti in causa.

2.1. – Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale , indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante ( Cass. 21497/2020, 25662/2014 , 3004/2004 ), come inevitabilmente avvenuto nel caso in esame, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto la notifica del ricorso principale.

2.2. –Ragioni logiche impongono però di esaminare per primo il ricorso incidentale, dal momento che il titolo di responsabilità ascritto dalla procedura attrice ai sindaci convenuti si fondasull’aver essi omessodi vigilare sul comportamento di mala gestio attribuito all’organo amministrativo, oggetto, appunto, del ricorso incidentale.

3. –Il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA], sebbene tempestivo (in quanto avviato alla notifica il 04/09/2017, a fronte di una sentenza d’appello depositata il 0 6 /0 7 / 2016 e della mancata notifica del ricorso principale) è inammissibile.

3.1. –Il vizio denunciato è la violazione dell’art. 116 c.p.c., per l’attribuzione di valore di prova a una presunta perizia d’ufficio mai ufficialmente formalizzata in alcun giudizio,con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 n. 4c.p.c. (error in procedendo).

In effetti la corte d’appello fa riferimento ad una «CTU disposta in primo grado» sulla valutazione delle partecipazioni cedute , che risulterebbe essere in realtà la “relazione Rocchi” consegnata dal CTU ai CTP di un altro giudizio (revocatoria ex art. 67 l.fall.) in cui il CTU era stato ricusato e si era dimesso,senza depositare l’elaborato.

Il ricorrente incidentale deduce che quel documento «è stat o irritualmente introdotto dalla difesa della Sanremo all’udienza di precisazionedelle conclusioni innanzi al Tribunale e tutti i convenuti dichiararono di non accettare il contraddittorio né sulla produzione documentale, né sulle nuove domande che su di essa si fondavano».

Nel controricorso al ricorso incidentale la Sanremo in LCA, pur ammettendo che in quella sede il difensore degli amministratori chiese lo stralcio della produzione ritenuta irrituale – senza che lo stralcio venisse disposto dal tribunale – controde duce che nessuna eccezione di irritualità della produzione è stata sollevata in sede di appello, nonostante l’appellante avesse espressamente rassegnato le conclusioni chiedendo, all’occorrenza, apposita consulenza tecnica al fine di confermare le irregolarità e gli addebiti emergenti da una serie di documenti ivi elencati, tra cui proprio la “relazione Rocchi”.

3.2. –La censura è inammissibile.

3.3. –In primo luogo, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass. Sez.

U, 20867/2020).

3.4. – In secondo luogo, in mancanz a di una specifica contestazione del contenuto della relazione de qua , e in assenza di specifiche censure ex art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass.27847/2021, 24434/2016), su lle innegabili imprecisioni descrittive della corte d’appello prevalgono sicuramen te il principio del libero convincimento del giudice (Cass. 25162/2020) e il principio di acquisizione della prova (Cass. Sez.

U, 4835/2023; Cass.6732/2023, punto 6.2, con riguardo all’utilizzabilità come argomenti di prova financo di prove illecite; Cass. 5409/2019), tenuto conto che le controparti sono state comunque messe in grado di farne oggetto di valutazione critica (Cass. Sez.

U, 9040/2008).

3.5. – Può dunque ben dirsi che anche una prova formata irritualmente in altro giudizio civile (come nel caso di specie) , o addirittura in un procedimento penale,senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraversole modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (Cass.5947/2023 con riguardo alla fattispecie analoga di produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).

3.6. – Con riguardo , in particolare, a quest’ultimo profilo, a fronte della riproduzione, nella sentenza impugnata, delle conclusioni rese dalle parti (e, dunque, al riferimento,espresso, alla relazione Rocchi da parte dell’appellante e alla richiesta, generica,di «dichiarare inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- per la genericità, indeterminatezza e/o mancanza di interesse e legittimazione attiva, ovvero rigettare nel merito l’appello e la domanda svolte in primo grado e reiterate nel presente giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] S,p.A., in quanto totalmente infondate per il fatto e diritto e comunque non provate» da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), nessuna deduzione v’è in ricorso in ordine alla riproposizione in sede di appello di qualsivoglia eccezione di irritualità concernente la presenza della “relazione Rocchi” agli atti del giudizio.

3.7. – [OSCURATO:PERSONA], difatti, si è limitato a far leva sulla contestazione di tardività della produzione in primo grado del documento, il quale, dunque, in sede d’appello era conoscibile

3.8. –Deve allora richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui la parte pienamente vittoriosa in primo grado, che si sia vista rigettare, anche implicitamenteo per assorbimento , un’eccezione da parte del giudice (nel caso di specie quella d’irritualità della produzione della relazione Rocchi, posta a fondamento della richiesta di stralcio), pur non essendo tenuta alla proposizione di appello incidentale, difettando di interesse al riguardo, è onerata di riproporre espressamente l ’e ccezione nel giudizio di appello, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamentoomissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c . (Cass. 25840/2021; Cass. 2658/2023 , con ri guardo al disconoscimento di scrittura privata proposto ritualmente nel giudizio di primo grado, ma ignorato dal giudice che, utilizzando il documento, tuttavia accolga le domande proposte dalla parte che ha operato il disconoscimento).

3.9. – L’inammissib ilità del ricorso incidentale comporta la definitività del capo della sentenza impugnata con cui è stata disposta la condanna al risarcimento dei danni di [OSCURATO:PERSONA]; laddove gli altri amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – e per essa gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – non hanno impugnato la sentenza d’appello , né proposto ricorso incidentale“adesivo”.

4. –Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] in LCA, con il quale si deduce –appunto solo in caso di accoglimento del ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] – la v iolazione dell’art. 115 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo risultante dalle restanti prove non esaminate, nonché per mancata o erronea valutazione delle ulteriori acquisizioni documentali.

5. – Prima di passare all’esame dei motivi del ricorso principale, che attengono esclusivamente alla responsabilità dei sindaci, vanno esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso principalesollevate dai controricorrenti.

In particolare, il Pellegrini assume che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto: i) viola potenzialmente il principio del contraddittorio, non essendo stato indirizzato a tutte le parti die precedenti gradi di giudizio; ii) difetta di autosufficienza, non essendo possibile evincere dalla sua lettura con la necessaria compiutezza la posizione sostanziale e processuale dei sindaci; iii) tenta surrettiziamente di introdurre questioni di fatto e mira così ad ottenere una rivisitazione del merito.

Quest’ultima eccezione viene sollevata anche dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] assume invece l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, ex art. 360-bis,n. 1 c.p.c.

Infine il Figliuzzi ha eccepitoil difetto di legittimazionepassiva, per non aver mai rivestito la carica di sindaco della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., contestazione fatta propria dalle due eredi intervenute nel presente giudizio.

Le suddette eccezioni non meritano accoglimento, con le precisazioni che seguono.

5.1. – In primo luogo il Collegio ritiene che non ricorra la violazione del contraddittorio, prospettata (invero flebilmente e solo nei suoi risvolti “potenziali”), per non essere stato il ricorso notificato a tutte le parti dei precedentigradi di giudizio, bensì solo ai sindaci.

Occorre premettere che, in tema di obbligazioni solidali, la solidarietà passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e non determina perc iò – di regola – una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, nédà luogo, quindi , all'applicazione dell'art. 331 c.p.c., in quanto è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (Cass. 21567/2017, 21497/2020, Cass. 4303/2023).

Tale regola trova deroga, però, quando le cause siano tra loro dipendenti (come in ipotesi di azione di regresso di uno dei condebitori nei confronti dell'altr o) , ovvero le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione,alla stregua della loro strutturale subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro; in tal caso si viene infatti aconfigurar e una situazione di inscindibilità (non originaria bensì “derivata”) di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario (Cass. 34899/2022, 10803/2020, 10596/2020,20860/2018).

Lo stesso principio vale in tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c.: si versa,infatti, in un'ipotesi di obbligazione solidale passiva , per cui il creditore, come è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori, così è libero di proseguirlo (ad esempio riassumendo il processo interrotto) solo contro alcuni di essi ( pur dopo averlo intrapreso nei confronti di tutti),senza che – di regola – si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., configurandosi perciò il paradigma del litisconsorzio facoltativo(Cass. 20476/2008, proprio in tema di azione esercitata dal commissario di società in liquidazione coatta amministrativa; Cass. 24362/2013, con riguardo alla scindibilità in caso di transazione con uno dei convenuti; Cass.21567/2017 e 21497/2020, con riguardo alla solidarietà tra gli amministratori).

Ed anche in tal caso , appunto, quella regola trova deroga quando l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso, ricorrente nella fattispecie in esame, di imputazione della responsabilità ai sindaci per omessa vigilanza sull’operato di mala gestiodegli amministratori (Cass. 7907/2012, 24362/2013).

Infatti, qualora, unitamente all'azione di responsabilità contro l’amministratore di una società , venga proposta a zione di responsabilità contro i componenti del collegio sindacale, per non aver vigilato sul suo operato, le cause contro detti sindaci, fra di loro scindibili ed indipendenti, assumono carattere di dipendenza nel rapporto con la causa contro l'amministratore, l'accertamento della cui responsabilità è presupposto necessario per l’affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi(Cass. 2355/1988).

In simili evenienze si verifica dunque quel nesso di "dipendenza" preso in considerazione , accanto all’ipotesi di "inscindibilità", dall’art. 331 c.p.c. , come fonte del litisconsorzio necessario, in questo caso processuale , con conseguente infrazionabilità dellaformazione del giudicato (Cass. 29038/2018). [OSCURATO:PERSONA] non ignora che la questione della configurabilità del cd. litisconsorzio processuale in relazione ai parametri di inscindibilità o dipendenza tra le cause è stata di recente rimessa dalla sezione tributaria di questa Corte alla valutazione delle sezioni unite, segnatamente per chiarire «se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992»(ord. interloc. n. 6205 del 2023).

Tuttavia reputa che, nel caso di specie , il problema in realtà non si ponga, in quanto superato dalla vicenda processuale, e che non sia perciò necessarioattendere la pronuncia del massimo organo nomofilattico, in considerazione del fatto che–stant i la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA],e la definitività del capo della sentenza d’appello di parziale accoglimento della domanda nei confronti degli amministratori – è venuto meno quel vincolo di dipendenza rispetto alla domanda spiegata contro i sindaci, essendo ormai incontrovertibile l’accertamento degli atti di mala gestio in ordine ai quali è stata loro imputata l’omessa vigilanza.

Ed invero, il vincolo di dipendenza continua a sussisterefino a quando sia ancora in discussione il presupposto della domanda dipendente, venendo meno, invece, quando l'impugnazione non investa la domanda principale, o comunque la pronuncia su quest’ultima diventi incontrovertibile con formazione del giudicato (cfr. Cass. 12174/2020 , in tema di domanda di manleva ) : il litisconsorzio necessario processuale è difatti configurabile quando la presenza di più parti deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati; di modo che tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole in caso d’integrazione, proprio perché nei confronti dei litisconsorti pretermessi si è formato il giudicato a sé sfavorevole (cfr. Cass. 4303/2023).

Deve allora concludersi che un eventuale rinvio per disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante la notifica del ricorso principale agli amministratori che sono stati parte del giudizio di merito, sarebbe espressione di inutile formalismo, una volta che l’accertamento della loro responsabilità – da cui dipende la responsabilità dei sindaci per culpa in vigilando – non possa essere più messa in discussione in questa sede, per intervenuta formazione del giudicato.

5.2. –Passando all’esame della seconda eccezione preliminare del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], si esclude che sussista un difetto di autosufficienza taleda rendere radicalmente inammissibile il ricorso.

Invero, secondo il più recente orientamento nomofilattico, tale requisito, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023) , in conformit à all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – e a lla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(Succi e altri c.

Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa(Cass. 12481/2022); tra l’altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. Sez.

U, 8950/2022).

Nel caso in esame, il contenuto dei motivi, anche grazie ad un’adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa – ulterior e requisito di contenuto-forma prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c., al fine di consentire al giudice di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto processuale e del fatto sostanziale che ha originato la controversia, nel rispetto del principiodi autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez.

U, 11308/2014, 22674/2022; Cass. 6611/2022, 19507/2023) – consente al Collegio di apprezzare i fatti essenziali, sostanziali e/o processuali, sottesi alle singole censure rivolte al provvedimento impugnato(Cass. Sez.

U, 2602/2003, 11653/2006; conf., tra le più recenti, Cass. 5904/2023).

5.3. – Quanto all’eccezione comune ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Berghinz, le questioni di diritto poste con i motivi del ricorsoche si andranno ad esaminare consentono di escludere che lo stesso abbia quella pretesa natura “meritale” idonea a farne dichiarare radicalmente l’inammissibilità, che ricorre solo quando i motivi proposti, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, aspirino chiaramente ad una rivalutazione dei fatti storici,diversa da quella operata dai giudici di merito, perseguendosurrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez.

U, 34476/2019; Cass. 5987/2021).Circostanza questa che, ad avviso del Collegio,non ricorre.

5.4. – Per analoghe ragioni va disattesa l’eccezione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

5.5. – Diverso discorso va fatto per l ’ eccezione d i difetto di legittimazione passiva sollevata dall’originario contro ri corrente [OSCURATO:PERSONA]( e ripresa nelle memorie delle eredi interven ute) , per non avere egli mai accettato la carica di sindaco, «limitandosi a non accettare la carica e comunicandolo per iscritto alla successiva assemblea societaria del 20.6.1989, eccezione formulata in ogni scritto difensivo dei giudizi di merito».

L’eccezione, pur essendo ammissibile – poiché, in difetto di soccombenza dei sindaci, non vi era l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato, trattandosi di questione rimasta assorbita in appello (v.

Cass. Sez.

U, 11799/2017, 13195/2018 ; conf. ex multis Cass. 19503/2018, 11899/ 20 22 ) – e pur risul tando verosimilmente fondata, merita un più completo approfondim ento istruttorio in sede di rinvio , posto che, per quanto si va a dire, la decisione impugnata va cassata con rinvio.

6. –Il ricorso principale è fondato e va accolto.

6.1. – Con il primo motivo si denuncia violazione degli art t . 2407, 1218, 1176, 2697 c.c. , per aver e la corte d’appello disconosciuto il vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci in relazione ai danni arrecati alla società, in mancanza di prova di ragioni a discarico della loro responsabilità, e per aver ritenutoche i sindaci potessero rispondere solo se compartecipi dell’atto di mala gestio attribuito agli amministratori, dunque a titolo di dolo , in violazione dell’art. 1218 c.c. (stante la natura contrattuale della responsabilità di sindaci e amministratori) e del principi o di prossimità della prova (essendo onere dei sindaci dimostrare l’assenza di colpa, fornendo la dimostrazione che erano stati tenuti all’oscuro dell’operazione, o di aver fatto quanto in loro potere per evitare che la società patisse un danno).

In particolare,Sanremo in LCA deduce che, se non fosse stata approvata l’operazione di cessione delle partecipazioni tra parti correlate – peraltro finalizzata a rimediar e ai rilievi svolti nella relazione ispettiva dell’I.S.V.A.P. (che aveva evidenziato l’anomalia dei finanziamenti ad altra società di famiglia e la necessità di ricapitalizzazione della società partecipata), e perciò configurabile come operazione sospetta, con conseguente onere di attivarsi per verificare se i valori delle partecipazioni indicati in perizia fossero attendibili, tanto più per il loro notevole discostamento dal valore di mercato – la società sarebbe stata tempestivamente sottoposta a d amministrazione straordinaria e poi, eventualmente, a liquidazione coatta amministrativa, senza spazio alle pretestuose contestazioni, cheavevano ritardato gli interventi sanzionatori.

6.2. –Il secondo mezzo lamenta la violazione degli artt. 2407 e 1176 c.c.,per non aver e la corte territoriale applicato ai sindaci lo standard di diligenza professionale legato alla natura dell’incarico , trascurando che in settori economici sottoposti a vigilanza prudenziale, come quello assicurativ o , la diligenza professionale deve essere misurata tenendo conto anche della più complessa normativa alla quale viene sottoposta l’impresa.

In particolare, si sottolinea che Sanremo era una società di assicurazioni sottoposta al controllo dell’I.S.V.A.P., la quale aveva avviato un procedimento ispettivo da cui erano emerse una serie di irregolarità, con la conseguenza che amministratori e sindaci, essendo stati “allertati” per tempo e coinvolti nel tentativo di risanamento, «non avrebbero dovuto consentire ai soci di continuare nei loro giochi cartacei, per far finta d’aver ottemperato alle disposizioni dell’Istituto di Vigilanza».

7. – I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati. 7.1.– In primo luogo, l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società di capitali ha indubbiamente carattere contrattuale,per cui, ai sensi dell’art. 1218 c.c., una volta che l’attore abbia provato la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, grava sul convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto di mandato (Cass. 24045/2021; conf.

Cass. 17441/2016, 13517/2014, 22911/2010, 25977/2008, 2772/1999), prova che per i sindaci si sostanzia nell’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, ovvero da una situazione che non possa essere superata con la diligenza richiesta per lo svolgimento dell’incarico (Cass. 5718/2004).

7.2. – La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, i n tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione, o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate,o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (Cass.32397/2019, in fattispecie "ratione temporis" anteriore alla novella ex d.lgs. n. 6 del 2003; conf.

Cass. 20651/2019, 16314/2017, 13517/2014, quest’ultima con riguardo all’ingiustificata l'inerzia dei sindaci di fronte all'esecuzione, da parte degli amministratori, di bonifici di rilevante importo in favore di una società dello stesso gruppo, per un'operazione fittizia e con destinazione della fattura al conseguimento di un contributo pubblico).

7.3. –Con particolareriguardo al nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei  sindaci  e l'illecito perpetrato dagli  amministratori, questa Corte ha già evidenziato che – ai fini del ragionamento controfattuale ipotetico volto a verificare se l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito – occorre tener conto di tutte le possibili iniziative che il  sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali, segnatamente: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile.Di conseguenza, non è sufficiente ad esonerare da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro, o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci  abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveridella carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori(Cass. 18770/2019).

7.4. – Inoltre, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci  sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli  amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per la preventiva eliminazione, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria (Ca ss. 24045/2021) , fermo restando che l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio(Cass. 28357/2020).

7.5. –Orbene, nel caso in esame la corte d’appello ha escluso la responsabilità dei sindaci in quanto: i) « non è stata neanche dedotta una loro diretta compartecipazione al progetto posto in esecuzione dai soci delle società cedute e dagli amministratori della cessionaria»; ii) essi «non svolgevano alcun incarico nelle società cedute»; iii) la valutazione delle relative partecipazioni « era conforme a due perizie di stima»; iv) i sindaci «non avevano avuto motivo di dubitare»della affidabilità delle perizie.

7.6. –I giudici di secondo grado trascurano invece che tutta l’operazione incriminata si era svolta nella cornice di gravi rilievi mossi dall’ISVAP, che avrebbero suggerito un più scrupoloso controllo da parte dei sindaci, tenuti ad attivarsi,secondo lo spettro dei vari poteri di iniziativa loro attribuiti, in conformità ai canoni della diligenza professionale che deve contrassegnarne l’operato, a norma degli artt. 2407 e 1276 cod. civ.

Trascurano altresì che le partecipazioni per cui è causa erano state cedute a compensazione degli ingenti debiti maturati verso la Sanremo per i premi incassati e non versati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., parte correlata, che , come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. faceva capo all’amministratore della [OSCURATO:PERSONA].

Ma soprattutto trascurano chele perizie di stima , specie perché inserite nel delicato contesto sopra tratteggiato, non potevano certamente essere considerate tout courtaffidabili, alla luce dell’art. 2343, comma 3, c.c. che , in tema di conferimenti, pone a carico dell’amministratore della società – e di conseguenza sottopone al la vigilanza del collegio sindacale sull’osservanza di tale norma di legge – il dovere di controllare , nel termine indicato, l e valutazion i contenute nella relazione giurata dell’esperto , designato dal tribunale,e, in presenza di fondati motivi , di procedere alla revisione della stima.

A conferma dell’importanza di tale disposizione, di natura inderogabile, è stato ritenuto nullo, per contrarietàall’ordine pubblico economico, l’atto di compravendita di partecipazioni in società di capitali concluso in violazione dell’art. 2343, comma 3, c.c., prima che si a concluso l’ accertamento demandato agli amministratori(Cass. 30020/2011).

7.7. – Del resto, il controllo sindacale con riguardo a parti correlate deve essere particolarmente rigoroso, in modo da intercettare ogni eventuale carenza di "correttezza sostanziale", o di “modalità opache”, ovvero il ricorso ad “ esperti privi di sicura indipendenza”, pena la vanificazione dell'interesse superiore che l'assetto normativo è diretto a preservare (Cass. 14708/2020, in tema di intermediazione finanziaria).

Occorre quindi che il giudice del merito rivaluti la condotta dei sindaci al cospetto dei fatti indicati e dell’eclatante sopravvalutazione delle partecipazioni cedute riscontrata dal giudice d’appello, nonché a fronte delle considerazioni che precedono sulla rilevanza della stima compiuta ex art. 2343, comma 2, c.c., e verifichi se, qualora i sindaci si fossero diligentemente attivati secondo l’esigibile sforzo di verificare la situazione, avrebbero potuto intercettare le condotte illecite poste in essere e porvi rimedio, in modo da prevenire danni ulteriori (Cass. 18770/2019,24045/2021 ).

8. –La decisione impugnata va quindi cassat a con rinvio al la Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, con l’affermazione dei seguenti principi di diritto: “In tema di prova documentale, qualora la parte vittoriosa in primo grado su una questione preliminare di merito non reiteri in appello l’eccezione concernente l’irritualità di una produzione documentale il giudice d’appello può trarre da quel documento argomenti di prova afondamento del proprio convincimento”.

“In tema di litisconsorzio processuale, benché l’accertamento della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato di mala gestio degli amministratori presupponga necessariamente l’accertamento della mala gestio, di modo che i giudizi concernenti i sindaci risultano dipendenti da quelli riguardanti gli amministratori, tale nesso di d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8504/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.tedomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' FIORI 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso in proprio -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], già elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (FGLCRD25D21I 183A) , rappresentato in proprio e assistito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20-C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di intervento volontario -interveniente- nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione del 29 marzo 2023 -interveniente- e sul ricorso successivoproposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrenteincidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], come sopra elettivamente domiciliata rappresentata e difesa -controricorrente e ricorrente incidentalecondizionato- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; B [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredidi [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ROMA n. 4299/2016 depositata il06/07/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel 1998 i l [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . in L.C.A. propose azione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ex presidente, a.d. e direttore generale), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ex componenti del c.d.a.) e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ex com ponenti del collegio sindacale),per avere, gli amministratori , tenuto comportamenti tali da cagionare il dissesto della società e la conseguente dichiarazione di insolvenza (nel 1994) nonché, i sindaci, omesso di vigilare sul comportamento dell’organo amministrativo. 1.1. –Il Tribunale di Roma acco lse l’eccezione di prescrizione e rigettò la domanda (anche nei confronti del sindaco Figliuzzi , che non l’aveva sollevata, essendo comunque venuto meno il presupposto della responsabilità degli amministratori). 1.2. –La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva del 2003 (passata in giudicato nel 2008, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalMedugno cui avevano aderito [OSCURATO:PERSONA], Brunelli e Polidori) rigettò l’eccezione di prescrizione e sospese il giudizio, in attesa della definizione del processopenale pendente, conclusosi nel 2013 con la condanna definitiva degli amministratori per bancarotta fraudolenta, e con assoluzione dei sindaci per non aver commesso il fatto. 1.3. –Riassunto il giudizio – ne l quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituirono quali eredi diPacifico Lanari – la stessa Corte d’appello dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti del sindaco Medugno (per intervenuto accordo transattivo) e acco lse parzialmente l’appello della procedura attrice, per una piccola parte delle condotte contestate, condannando gli amministratori in solido al risarcimento dei danni (liquidati in circa 3 miliardi e mezzo di lire, a fronte dei 70 richiesti). 1.4. – La Corte capitolina r espin s e invece la domanda nei confronti dei sindaci, osservando che la loro responsabilità si sarebbe potuta ravvisare solo qualora fosse stato dimostrato che essi erano consapevoli ( o dove vano esser lo, alla luce di doverosi standard di diligenza e professionalità) della sopravvalutazione delle partecipazioni cedute alla Sanremo da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (agente della Sanremo) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – entrambe facenti capo allo stesso amministratore della Sanremo, [OSCURATO:PERSONA] – a ripianamento di loro debiti verso la cessionaria; prova però non raggiunta, «tenuto conto che, non essendo stata neanche dedotta una loro diretta compartecipazione al progetto posto in esecuzione dai socidelle società cedute e dagli amministratori della cessionaria, i [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgevano alcun incarico nelle società cedute, la cui valutazione era conforme alle due perizie di stima in precedenza richiamate, della affidabilità delle quali essi non avevano avuto motivo di dubitare». 1.5. – La decisione è stata impugnata dalla Sanremo in LCA, con ricorso per cassazione ( illustrato da memoria ) notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e CristianPellegrini –i quali tutti hanno resistito con controricorso – e successivamente da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato alla Sanremo in LCA –che ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato – nonché a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] uzzi , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , nonché a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diMaddalena Polidori, tutti rimasti intimati. 1.6. – Sopravvenuto il decesso di [OSCURATO:PERSONA], sono intervenute in causa le eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti di costituzione,illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma indicata in epigrafe sono stati diacronicamente proposti due ricorsi: dapprima quello di [OSCURATO:PERSONA] eRiassicurazioni s.p.a. in L.C.A.(che ha agito ai sensi dell’art. 146 l.fall. nei confronti di ex amministratori e sindaci della società in bonis), c on cui si impugna il rigetto della domanda nei confronti dei sindaci, notificato esclusivamente ad essi; poi quello dell’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], che impugna il parziale accoglimento della domanda nei propri confronti, notificato invece a tutte le parti in causa. 2.1. – Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale , indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante ( Cass. 21497/2020, 25662/2014 , 3004/2004 ), come inevitabilmente avvenuto nel caso in esame, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto la notifica del ricorso principale. 2.2. –Ragioni logiche impongono però di esaminare per primo il ricorso incidentale, dal momento che il titolo di responsabilità ascritto dalla procedura attrice ai sindaci convenuti si fondasull’aver essi omessodi vigilare sul comportamento di mala gestio attribuito all’organo amministrativo, oggetto, appunto, del ricorso incidentale. 3. –Il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA], sebbene tempestivo (in quanto avviato alla notifica il 04/09/2017, a fronte di una sentenza d’appello depositata il 0 6 /0 7 / 2016 e della mancata notifica del ricorso principale) è inammissibile. 3.1. –Il vizio denunciato è la violazione dell’art. 116 c.p.c., per l’attribuzione di valore di prova a una presunta perizia d’ufficio mai ufficialmente formalizzata in alcun giudizio,con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 n. 4c.p.c. (error in procedendo). In effetti la corte d’appello fa riferimento ad una «CTU disposta in primo grado» sulla valutazione delle partecipazioni cedute , che risulterebbe essere in realtà la “relazione Rocchi” consegnata dal CTU ai CTP di un altro giudizio (revocatoria ex art. 67 l.fall.) in cui il CTU era stato ricusato e si era dimesso,senza depositare l’elaborato. Il ricorrente incidentale deduce che quel documento «è stat o irritualmente introdotto dalla difesa della Sanremo all’udienza di precisazionedelle conclusioni innanzi al Tribunale e tutti i convenuti dichiararono di non accettare il contraddittorio né sulla produzione documentale, né sulle nuove domande che su di essa si fondavano». Nel controricorso al ricorso incidentale la Sanremo in LCA, pur ammettendo che in quella sede il difensore degli amministratori chiese lo stralcio della produzione ritenuta irrituale – senza che lo stralcio venisse disposto dal tribunale – controde duce che nessuna eccezione di irritualità della produzione è stata sollevata in sede di appello, nonostante l’appellante avesse espressamente rassegnato le conclusioni chiedendo, all’occorrenza, apposita consulenza tecnica al fine di confermare le irregolarità e gli addebiti emergenti da una serie di documenti ivi elencati, tra cui proprio la “relazione Rocchi”. 3.2. –La censura è inammissibile. 3.3. –In primo luogo, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass. Sez. U, 20867/2020). 3.4. – In secondo luogo, in mancanz a di una specifica contestazione del contenuto della relazione de qua , e in assenza di specifiche censure ex art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass.27847/2021, 24434/2016), su lle innegabili imprecisioni descrittive della corte d’appello prevalgono sicuramen te il principio del libero convincimento del giudice (Cass. 25162/2020) e il principio di acquisizione della prova (Cass. Sez. U, 4835/2023; Cass.6732/2023, punto 6.2, con riguardo all’utilizzabilità come argomenti di prova financo di prove illecite; Cass. 5409/2019), tenuto conto che le controparti sono state comunque messe in grado di farne oggetto di valutazione critica (Cass. Sez. U, 9040/2008). 3.5. – Può dunque ben dirsi che anche una prova formata irritualmente in altro giudizio civile (come nel caso di specie) , o addirittura in un procedimento penale,senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraversole modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (Cass.5947/2023 con riguardo alla fattispecie analoga di produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale). 3.6. – Con riguardo , in particolare, a quest’ultimo profilo, a fronte della riproduzione, nella sentenza impugnata, delle conclusioni rese dalle parti (e, dunque, al riferimento,espresso, alla relazione Rocchi da parte dell’appellante e alla richiesta, generica,di «dichiarare inammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- per la genericità, indeterminatezza e/o mancanza di interesse e legittimazione attiva, ovvero rigettare nel merito l’appello e la domanda svolte in primo grado e reiterate nel presente giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] S,p.A., in quanto totalmente infondate per il fatto e diritto e comunque non provate» da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), nessuna deduzione v’è in ricorso in ordine alla riproposizione in sede di appello di qualsivoglia eccezione di irritualità concernente la presenza della “relazione Rocchi” agli atti del giudizio. 3.7. – [OSCURATO:PERSONA], difatti, si è limitato a far leva sulla contestazione di tardività della produzione in primo grado del documento, il quale, dunque, in sede d’appello era conoscibile 3.8. –Deve allora richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui la parte pienamente vittoriosa in primo grado, che si sia vista rigettare, anche implicitamenteo per assorbimento , un’eccezione da parte del giudice (nel caso di specie quella d’irritualità della produzione della relazione Rocchi, posta a fondamento della richiesta di stralcio), pur non essendo tenuta alla proposizione di appello incidentale, difettando di interesse al riguardo, è onerata di riproporre espressamente l ’e ccezione nel giudizio di appello, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamentoomissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c . (Cass. 25840/2021; Cass. 2658/2023 , con ri guardo al disconoscimento di scrittura privata proposto ritualmente nel giudizio di primo grado, ma ignorato dal giudice che, utilizzando il documento, tuttavia accolga le domande proposte dalla parte che ha operato il disconoscimento). 3.9. – L’inammissib ilità del ricorso incidentale comporta la definitività del capo della sentenza impugnata con cui è stata disposta la condanna al risarcimento dei danni di [OSCURATO:PERSONA]; laddove gli altri amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – e per essa gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – non hanno impugnato la sentenza d’appello , né proposto ricorso incidentale“adesivo”. 4. –Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] in LCA, con il quale si deduce –appunto solo in caso di accoglimento del ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA] – la v iolazione dell’art. 115 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo risultante dalle restanti prove non esaminate, nonché per mancata o erronea valutazione delle ulteriori acquisizioni documentali. 5. – Prima di passare all’esame dei motivi del ricorso principale, che attengono esclusivamente alla responsabilità dei sindaci, vanno esaminate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso principalesollevate dai controricorrenti. In particolare, il Pellegrini assume che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto: i) viola potenzialmente il principio del contraddittorio, non essendo stato indirizzato a tutte le parti die precedenti gradi di giudizio; ii) difetta di autosufficienza, non essendo possibile evincere dalla sua lettura con la necessaria compiutezza la posizione sostanziale e processuale dei sindaci; iii) tenta surrettiziamente di introdurre questioni di fatto e mira così ad ottenere una rivisitazione del merito. Quest’ultima eccezione viene sollevata anche dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] assume invece l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, ex art. 360-bis,n. 1 c.p.c. Infine il Figliuzzi ha eccepitoil difetto di legittimazionepassiva, per non aver mai rivestito la carica di sindaco della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., contestazione fatta propria dalle due eredi intervenute nel presente giudizio. Le suddette eccezioni non meritano accoglimento, con le precisazioni che seguono. 5.1. – In primo luogo il Collegio ritiene che non ricorra la violazione del contraddittorio, prospettata (invero flebilmente e solo nei suoi risvolti “potenziali”), per non essere stato il ricorso notificato a tutte le parti dei precedentigradi di giudizio, bensì solo ai sindaci. Occorre premettere che, in tema di obbligazioni solidali, la solidarietà passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e non determina perc iò – di regola – una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, nédà luogo, quindi , all'applicazione dell'art. 331 c.p.c., in quanto è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (Cass. 21567/2017, 21497/2020, Cass. 4303/2023). Tale regola trova deroga, però, quando le cause siano tra loro dipendenti (come in ipotesi di azione di regresso di uno dei condebitori nei confronti dell'altr o) , ovvero le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione,alla stregua della loro strutturale subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro; in tal caso si viene infatti aconfigurar e una situazione di inscindibilità (non originaria bensì “derivata”) di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario (Cass. 34899/2022, 10803/2020, 10596/2020,20860/2018). Lo stesso principio vale in tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c.: si versa,infatti, in un'ipotesi di obbligazione solidale passiva , per cui il creditore, come è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori, così è libero di proseguirlo (ad esempio riassumendo il processo interrotto) solo contro alcuni di essi ( pur dopo averlo intrapreso nei confronti di tutti),senza che – di regola – si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., configurandosi perciò il paradigma del litisconsorzio facoltativo(Cass. 20476/2008, proprio in tema di azione esercitata dal commissario di società in liquidazione coatta amministrativa; Cass. 24362/2013, con riguardo alla scindibilità in caso di transazione con uno dei convenuti; Cass.21567/2017 e 21497/2020, con riguardo alla solidarietà tra gli amministratori). Ed anche in tal caso , appunto, quella regola trova deroga quando l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso, ricorrente nella fattispecie in esame, di imputazione della responsabilità ai sindaci per omessa vigilanza sull’operato di mala gestiodegli amministratori (Cass. 7907/2012, 24362/2013). Infatti, qualora, unitamente all'azione di responsabilità contro l’amministratore di una società , venga proposta a zione di responsabilità contro i componenti del collegio sindacale, per non aver vigilato sul suo operato, le cause contro detti sindaci, fra di loro scindibili ed indipendenti, assumono carattere di dipendenza nel rapporto con la causa contro l'amministratore, l'accertamento della cui responsabilità è presupposto necessario per l’affermazione della responsabilità dei sindaci medesimi(Cass. 2355/1988). In simili evenienze si verifica dunque quel nesso di "dipendenza" preso in considerazione , accanto all’ipotesi di "inscindibilità", dall’art. 331 c.p.c. , come fonte del litisconsorzio necessario, in questo caso processuale , con conseguente infrazionabilità dellaformazione del giudicato (Cass. 29038/2018). [OSCURATO:PERSONA] non ignora che la questione della configurabilità del cd. litisconsorzio processuale in relazione ai parametri di inscindibilità o dipendenza tra le cause è stata di recente rimessa dalla sezione tributaria di questa Corte alla valutazione delle sezioni unite, segnatamente per chiarire «se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992»(ord. interloc. n. 6205 del 2023). Tuttavia reputa che, nel caso di specie , il problema in realtà non si ponga, in quanto superato dalla vicenda processuale, e che non sia perciò necessarioattendere la pronuncia del massimo organo nomofilattico, in considerazione del fatto che–stant i la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA],e la definitività del capo della sentenza d’appello di parziale accoglimento della domanda nei confronti degli amministratori – è venuto meno quel vincolo di dipendenza rispetto alla domanda spiegata contro i sindaci, essendo ormai incontrovertibile l’accertamento degli atti di mala gestio in ordine ai quali è stata loro imputata l’omessa vigilanza. Ed invero, il vincolo di dipendenza continua a sussisterefino a quando sia ancora in discussione il presupposto della domanda dipendente, venendo meno, invece, quando l'impugnazione non investa la domanda principale, o comunque la pronuncia su quest’ultima diventi incontrovertibile con formazione del giudicato (cfr. Cass. 12174/2020 , in tema di domanda di manleva ) : il litisconsorzio necessario processuale è difatti configurabile quando la presenza di più parti deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati; di modo che tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole in caso d’integrazione, proprio perché nei confronti dei litisconsorti pretermessi si è formato il giudicato a sé sfavorevole (cfr. Cass. 4303/2023). Deve allora concludersi che un eventuale rinvio per disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante la notifica del ricorso principale agli amministratori che sono stati parte del giudizio di merito, sarebbe espressione di inutile formalismo, una volta che l’accertamento della loro responsabilità – da cui dipende la responsabilità dei sindaci per culpa in vigilando – non possa essere più messa in discussione in questa sede, per intervenuta formazione del giudicato. 5.2. –Passando all’esame della seconda eccezione preliminare del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], si esclude che sussista un difetto di autosufficienza taleda rendere radicalmente inammissibile il ricorso. Invero, secondo il più recente orientamento nomofilattico, tale requisito, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023) , in conformit à all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – e a lla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa(Cass. 12481/2022); tra l’altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. Sez. U, 8950/2022). Nel caso in esame, il contenuto dei motivi, anche grazie ad un’adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa – ulterior e requisito di contenuto-forma prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c., al fine di consentire al giudice di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto processuale e del fatto sostanziale che ha originato la controversia, nel rispetto del principiodi autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 11308/2014, 22674/2022; Cass. 6611/2022, 19507/2023) – consente al Collegio di apprezzare i fatti essenziali, sostanziali e/o processuali, sottesi alle singole censure rivolte al provvedimento impugnato(Cass. Sez. U, 2602/2003, 11653/2006; conf., tra le più recenti, Cass. 5904/2023). 5.3. – Quanto all’eccezione comune ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Berghinz, le questioni di diritto poste con i motivi del ricorsoche si andranno ad esaminare consentono di escludere che lo stesso abbia quella pretesa natura “meritale” idonea a farne dichiarare radicalmente l’inammissibilità, che ricorre solo quando i motivi proposti, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, aspirino chiaramente ad una rivalutazione dei fatti storici,diversa da quella operata dai giudici di merito, perseguendosurrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021).Circostanza questa che, ad avviso del Collegio,non ricorre. 5.4. – Per analoghe ragioni va disattesa l’eccezione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c. 5.5. – Diverso discorso va fatto per l ’ eccezione d i difetto di legittimazione passiva sollevata dall’originario contro ri corrente [OSCURATO:PERSONA]( e ripresa nelle memorie delle eredi interven ute) , per non avere egli mai accettato la carica di sindaco, «limitandosi a non accettare la carica e comunicandolo per iscritto alla successiva assemblea societaria del 20.6.1989, eccezione formulata in ogni scritto difensivo dei giudizi di merito». L’eccezione, pur essendo ammissibile – poiché, in difetto di soccombenza dei sindaci, non vi era l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato, trattandosi di questione rimasta assorbita in appello (v. Cass. Sez. U, 11799/2017, 13195/2018 ; conf. ex multis Cass. 19503/2018, 11899/ 20 22 ) – e pur risul tando verosimilmente fondata, merita un più completo approfondim ento istruttorio in sede di rinvio , posto che, per quanto si va a dire, la decisione impugnata va cassata con rinvio. 6. –Il ricorso principale è fondato e va accolto. 6.1. – Con il primo motivo si denuncia violazione degli art t . 2407, 1218, 1176, 2697 c.c. , per aver e la corte d’appello disconosciuto il vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci in relazione ai danni arrecati alla società, in mancanza di prova di ragioni a discarico della loro responsabilità, e per aver ritenutoche i sindaci potessero rispondere solo se compartecipi dell’atto di mala gestio attribuito agli amministratori, dunque a titolo di dolo , in violazione dell’art. 1218 c.c. (stante la natura contrattuale della responsabilità di sindaci e amministratori) e del principi o di prossimità della prova (essendo onere dei sindaci dimostrare l’assenza di colpa, fornendo la dimostrazione che erano stati tenuti all’oscuro dell’operazione, o di aver fatto quanto in loro potere per evitare che la società patisse un danno). In particolare,Sanremo in LCA deduce che, se non fosse stata approvata l’operazione di cessione delle partecipazioni tra parti correlate – peraltro finalizzata a rimediar e ai rilievi svolti nella relazione ispettiva dell’I.S.V.A.P. (che aveva evidenziato l’anomalia dei finanziamenti ad altra società di famiglia e la necessità di ricapitalizzazione della società partecipata), e perciò configurabile come operazione sospetta, con conseguente onere di attivarsi per verificare se i valori delle partecipazioni indicati in perizia fossero attendibili, tanto più per il loro notevole discostamento dal valore di mercato – la società sarebbe stata tempestivamente sottoposta a d amministrazione straordinaria e poi, eventualmente, a liquidazione coatta amministrativa, senza spazio alle pretestuose contestazioni, cheavevano ritardato gli interventi sanzionatori. 6.2. –Il secondo mezzo lamenta la violazione degli artt. 2407 e 1176 c.c.,per non aver e la corte territoriale applicato ai sindaci lo standard di diligenza professionale legato alla natura dell’incarico , trascurando che in settori economici sottoposti a vigilanza prudenziale, come quello assicurativ o , la diligenza professionale deve essere misurata tenendo conto anche della più complessa normativa alla quale viene sottoposta l’impresa. In particolare, si sottolinea che Sanremo era una società di assicurazioni sottoposta al controllo dell’I.S.V.A.P., la quale aveva avviato un procedimento ispettivo da cui erano emerse una serie di irregolarità, con la conseguenza che amministratori e sindaci, essendo stati “allertati” per tempo e coinvolti nel tentativo di risanamento, «non avrebbero dovuto consentire ai soci di continuare nei loro giochi cartacei, per far finta d’aver ottemperato alle disposizioni dell’Istituto di Vigilanza». 7. – I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati. 7.1.– In primo luogo, l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società di capitali ha indubbiamente carattere contrattuale,per cui, ai sensi dell’art. 1218 c.c., una volta che l’attore abbia provato la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, grava sul convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto di mandato (Cass. 24045/2021; conf. Cass. 17441/2016, 13517/2014, 22911/2010, 25977/2008, 2772/1999), prova che per i sindaci si sostanzia nell’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, ovvero da una situazione che non possa essere superata con la diligenza richiesta per lo svolgimento dell’incarico (Cass. 5718/2004). 7.2. – La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, i n tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione, o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate,o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (Cass.32397/2019, in fattispecie "ratione temporis" anteriore alla novella ex d.lgs. n. 6 del 2003; conf. Cass. 20651/2019, 16314/2017, 13517/2014, quest’ultima con riguardo all’ingiustificata l'inerzia dei sindaci di fronte all'esecuzione, da parte degli amministratori, di bonifici di rilevante importo in favore di una società dello stesso gruppo, per un'operazione fittizia e con destinazione della fattura al conseguimento di un contributo pubblico). 7.3. –Con particolareriguardo al nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei  sindaci  e l'illecito perpetrato dagli  amministratori, questa Corte ha già evidenziato che – ai fini del ragionamento controfattuale ipotetico volto a verificare se l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito – occorre tener conto di tutte le possibili iniziative che il  sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali, segnatamente: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile.Di conseguenza, non è sufficiente ad esonerare da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro, o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci  abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveridella carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori(Cass. 18770/2019). 7.4. – Inoltre, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci  sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli  amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per la preventiva eliminazione, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria (Ca ss. 24045/2021) , fermo restando che l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio(Cass. 28357/2020). 7.5. –Orbene, nel caso in esame la corte d’appello ha escluso la responsabilità dei sindaci in quanto: i) « non è stata neanche dedotta una loro diretta compartecipazione al progetto posto in esecuzione dai soci delle società cedute e dagli amministratori della cessionaria»; ii) essi «non svolgevano alcun incarico nelle società cedute»; iii) la valutazione delle relative partecipazioni « era conforme a due perizie di stima»; iv) i sindaci «non avevano avuto motivo di dubitare»della affidabilità delle perizie. 7.6. –I giudici di secondo grado trascurano invece che tutta l’operazione incriminata si era svolta nella cornice di gravi rilievi mossi dall’ISVAP, che avrebbero suggerito un più scrupoloso controllo da parte dei sindaci, tenuti ad attivarsi,secondo lo spettro dei vari poteri di iniziativa loro attribuiti, in conformità ai canoni della diligenza professionale che deve contrassegnarne l’operato, a norma degli artt. 2407 e 1276 cod. civ. Trascurano altresì che le partecipazioni per cui è causa erano state cedute a compensazione degli ingenti debiti maturati verso la Sanremo per i premi incassati e non versati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., parte correlata, che , come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. faceva capo all’amministratore della [OSCURATO:PERSONA]. Ma soprattutto trascurano chele perizie di stima , specie perché inserite nel delicato contesto sopra tratteggiato, non potevano certamente essere considerate tout courtaffidabili, alla luce dell’art. 2343, comma 3, c.c. che , in tema di conferimenti, pone a carico dell’amministratore della società – e di conseguenza sottopone al la vigilanza del collegio sindacale sull’osservanza di tale norma di legge – il dovere di controllare , nel termine indicato, l e valutazion i contenute nella relazione giurata dell’esperto , designato dal tribunale,e, in presenza di fondati motivi , di procedere alla revisione della stima. A conferma dell’importanza di tale disposizione, di natura inderogabile, è stato ritenuto nullo, per contrarietàall’ordine pubblico economico, l’atto di compravendita di partecipazioni in società di capitali concluso in violazione dell’art. 2343, comma 3, c.c., prima che si a concluso l’ accertamento demandato agli amministratori(Cass. 30020/2011). 7.7. – Del resto, il controllo sindacale con riguardo a parti correlate deve essere particolarmente rigoroso, in modo da intercettare ogni eventuale carenza di "correttezza sostanziale", o di “modalità opache”, ovvero il ricorso ad “ esperti privi di sicura indipendenza”, pena la vanificazione dell'interesse superiore che l'assetto normativo è diretto a preservare (Cass. 14708/2020, in tema di intermediazione finanziaria). Occorre quindi che il giudice del merito rivaluti la condotta dei sindaci al cospetto dei fatti indicati e dell’eclatante sopravvalutazione delle partecipazioni cedute riscontrata dal giudice d’appello, nonché a fronte delle considerazioni che precedono sulla rilevanza della stima compiuta ex art. 2343, comma 2, c.c., e verifichi se, qualora i sindaci si fossero diligentemente attivati secondo l’esigibile sforzo di verificare la situazione, avrebbero potuto intercettare le condotte illecite poste in essere e porvi rimedio, in modo da prevenire danni ulteriori (Cass. 18770/2019,24045/2021 ). 8. –La decisione impugnata va quindi cassat a con rinvio al la Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, con l’affermazione dei seguenti principi di diritto: “In tema di prova documentale, qualora la parte vittoriosa in primo grado su una questione preliminare di merito non reiteri in appello l’eccezione concernente l’irritualità di una produzione documentale il giudice d’appello può trarre da quel documento argomenti di prova afondamento del proprio convincimento”. “In tema di litisconsorzio processuale, benché l’accertamento della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato di mala gestio degli amministratori presupponga necessariamente l’accertamento della mala gestio, di modo che i giudizi concernenti i sindaci risultano dipendenti da quelli riguardanti gli amministratori, tale nesso di d