CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33721/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tagliamento, n. 76 - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Barberini, n. 36 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4894/2019, pubblicata in data 16 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p_a. e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultirno quale titolare della impresa individuale Autocentro di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni asseritamente provocati al veicolo di sua proprietà, tipo autogru Grove GMK5100, in conseguenza della perdita di parte dell'equipaggiamento (tre zavorre, il bozzello, la fune dell'argano principale e del gancio carrucola) che lo rendeva in parte inservibile e comunque collocabile sul mercato soltanto ad un prezzo notevolmente inferiore al suo effettivo valore commerciale. L'attrice aveva dedotto di avere incaricato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di recuperare il suddetto veicolo e tale società a sua volta, per effettuare il servizio, si era avvalsa della ditta individuale Autocentro di [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo aveva preso in consegna il veicolo industriale in data 10 dicembre 2006 e lo aveva poi trattenuto in custodia sino al 12 marzo 2009, quando gli era stato richiesto di riconsegnarlo ad un centro di rivendita di mezzi commerciali; ricevuto in consegna il mezzo, esso era risultato privo di alcuni importanti pezzi, tanto da divenire parzialmente inidoneo all'uso. L'attrice aveva, quindi, sostenuto una responsabilità solidale e concorrente in capo alle parti convenute e, precisamente, di natura contrattuale a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per non avere la società adempiuto quanto previsto nella convenzione in essere tra le parti e, a titolo extracontrattuale, in capo al Pecora, per avere questi contravvenuto agli obblighi di custodia sullo stesso gravanti. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che spiegò domanda di garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affinché quest'ultimo, in ipotesi di riconosciuta fondatezza della domanda di parte attrice, fosse dichiarato tenuto a manlevarla; si costituì anche [OSCURATO:PERSONA] che contestò la domanda dell'attrice, eccependo anche l'incompetenza per territorio del giudice adito. Il Tribunale di Roma, all'esito dell'istruttoria, respinta l'eccezione C di incompetenza territoriale, accolse la domanda di parte attrice, accertando la responsabilità di entrambi i convenuti, condannandoli a corrispondere, in solido, a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di euro 111.252,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. La sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata riformata dalla Corte d'appello di Roma che ha annullato «la condanna in solido con [OSCURATO:PERSONA] e la sua condanna al pagamento delle spese», nonché il capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, confermandola nel resto. Disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio, i giudici romani hanno ritenuto che la domanda proposta fosse rimasta sfornita di prova, tenuto conto che le foto prodotte in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] erano prive di data e che le contestazioni sollevate dall'appellante erano specifiche e trovavano riscontro nella consulenza di parte, a firma dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], nella quale era stato evidenziato che il mezzo consegnato al Pecora presentava una scritta diversa da quella che appariva sulle foto presenti nella relazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA]-Benz e soprattutto che nelle foto prodotte dall'appellante il mezzo consegnato non era munito di zavorre. Considerato, infine, che il mezzo era stato acquistato dal Pecora al prezzo, ritenuto congruo dalla [OSCURATO:PERSONA], di euro 210.000,00 nello stato in cui si trovava e con le parti mancanti, la Corte territoriale ha concluso che non era dovuto il risarcimento dei danni, in difetto di prova che gli elementi indicati nel preventivo prodotto fossero presenti all'atto della consegna; ha, inoltre, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva nel frattempo pagato l'importo liquidato dal Tribunale e che il capo della sentenza di primo grado che la condannava al risarcimento dei danni era passato in giudicato, per essere la società rimasta contumace in grado di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi. Resistono con autonomi controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente, evidenziando che il giudice di primo grado aveva condannato in solido le parti convenute, accertando, in accoglimento della domanda riconvenzionale, che [OSCURATO:PERSONA] era obbligato a tenere indenne e manlevare Ad i [OSCURATO:SOCIETA]., sostiene che la Corte d'appello, nell'accogliere l'impugnazione del Pecora e nell'affermare che la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava l'odierna ricorrente era passata in giudicato, non avrebbe fatto buon governo della disposizione normativa richiamata in rubrica. In particolare, osserva, sotto un primo profilo, che la responsabilità contrattuale ad essa contestata era sicuramente dipendente, sul piano logico, da quella aquiliana fatta valere nei confronti del Pecora, tanto che quella presupponeva l'accertamento di questa; dal che doveva conseguire che in appello era configurabile una situazione di inscindibilità delle cause, come tali assoggettate non soltanto al regime della conservazione del litisconsorzio necessario, ma anche al principio dell'impossibilità di formazione di giudicati diversi su una medesima fattispecie; avendo il Pecora impugnato la sentenza di primo grado al fine di sostenere che egli non era affatto responsabile del danno, l'accoglimento della sua impugnazione sul punto non poteva non estendere i suoi effetti anche a beneficio di essa ricorrente. Sotto diverso profilo, sottolinea che tra la domanda proposta nei confronti di due soggetti che si assumono corresponsabili e quella di garanzia proposta da uno dei convenuti nei confronti dell'altro sussiste un rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., per cui, essendo inscindibili le posizioni, non è consentita una loro separazione. Nella fattispecie si versa, ad avviso della ricorrente, in una ipotesi di cd. garanzia impropria che rende dipendenti la domanda principale di condanna e quella riconvenzionale orizzontale di garanzia, con la conseguenza che la domanda di garanzia esperita nei confronti del Pecora non poteva non presupporre l'accertamento anche della responsabilità del Pecora; venendo meno l'obbligo risarcitorio in capo al Pecora, non poteva dirsi sussistente neppure la responsabilità solidale, ma sussidiaria, di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), là dove la Corte d'appello ha annullato il capo 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, pur in difetto di specifica impugnazione, riconoscendo al contempo in capo alla [OSCURATO:PERSONA]-Benz il diritto di trattenere comunque le somme già versate da Ad i [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito del suo adempimento al precetto ricevuto in notifica. 3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo. 3.1. La sentenza d'appello, accogliendo l'impugnazione proposta dal solo [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la domanda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non fosse supportata da una adeguata prova, e affermando che il capo della sentenza di primo grado che aveva condannato Ad i [OSCURATO:SOCIETA]., in difetto di impugnazione da parte di quest'ultima, sarebbe passato in giudicato, poggia sull'assunto che si fosse in presenza di cause scindibili. 3.2. L'assunto non è condivisibile. Come questa Corte ha più volte puntualizzato, se è vero che, sulla base di quanto emerge dall'art. 1306 cod. civ., di regola l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass., sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15358; Cass., sez. 3, 08/02/2012, n. 1771, Cass., sez. 3, 21/08/2018, n. 20860). Si configura, in particolare, l'inscindibilità delle cause nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello della responsabilità dell'altro, cioè in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite, poiché, in tal caso, si genera un rapporto di dipendenza di cause che dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, anche alla necessaria integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del coobbligato non appellante (Cass., sez. 1, 19/04/2018, n. 9766). 3.3. Tanto si verifica nella fattispecie in esame, in cui si è venuta a configurare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale a seguito della proposizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell'azione di regresso nei confronti del Pecora. Giova, al riguardo, prendere le mosse dal rilievo che la causa originaria è stata promossa, in primo grado, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di più parti - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] - e che il cumulo processuale originario è riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, come in ogni caso in cui vengono convenuti in giudizio due soggetti assumendo che essi siano coobbligati solidali o in forza del medesimo titolo, comune ad entrambi, o sulla base di due titoli diversi, com'è nella logica della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 cod. civ. (cfr. Cass., sez. U, 27/04/2022, n. 13143 ha ribadito che, ai fini della responsabilità di cui all'art. 2055 cod. civ., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità — contrattuale ed extracontrattuale —, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate). Tuttavia, l'originario litisconsorzio facoltativo si è trasformato in un litisconsorzio necessario processuale, coinvolgente tutte le parti, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituendosi nel giudizio di primo grado, oltre a contestare la propria responsabilità ed anche quella del Pecora, ha svolto, in via subordinata, una domanda di «garanzia» contro quest'ultimo sul rilievo che il danno lamentato dalla parte attrice, ove ritenuto esistente, fosse stato determinato da un inadempimento contrattuale scaturente dal rapporto da essa intrattenuto con il Pecora, di talché quest'ultimo avrebbe dovuto tenerla indenne dalle conseguenze della soccombenza in ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice. Infatti, la proposizione di tale domanda, da qualificarsi, più che di garanzia, di regresso per essere stata evocata una responsabilità comune, sebbene, per diversi titoli, da parte dell'attrice, ha determinato l'insorgenza sul rapporto oggetto di tale azione, siccome coinvolgente l'accertamento della responsabilità verso l'attrice, della necessità di un accertamento comune a tutte le parti, costituendo tale comune responsabilità uno dei fatti costitutivi dell'azione di regresso/garanzia unitamente all'accertamento del modo di essere del rapporto fra la odierna ricorrente ed il Pecora. In altri termini, presupposto della responsabilità del Pecora verso l'odierna ricorrente, invocata con l'azione di regresso/garanzia, è divenuto l'accertamento del fatto dannoso integrante fatto costitutivo dell'azione dell'attrice sia verso la odierna ricorrente che verso il Pecora in modo necessariamente comune ad entrambi. Conclusosi il giudizio di primo grado con il riconoscimento del fatto dannoso e con la conseguente condanna solidale di entrambe le parti convenute in favore dell'attrice e l'accoglimento della domanda di regresso spiegata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Pecora, correttamente anche la fase del gravame, sebbene introdotta solo dal Pecora, si è svolta con la partecipazione necessaria di Ad i [OSCURATO:SOCIETA]., essendovi litisconsorzio necessario processuale in ragione dell'azione di regresso, che imponeva che l'accertamento sull'esistenza o meno della prova del fatto dannoso fosse comune a tutte le parti in causa, in modo tale che il fatto determinante la responsabilità di uno dei due soggetti convenuti dalla originaria parte attrice fosse solamente quello posto in essere dall'altro. Da tanto discende che l'accertamento operato in grado di appello, che ha condotto i giudici del merito a ritenere la mancanza di prova del fatto dannoso, ancorché sollecitato solo dal Pecora, riguardava non solo un fatto che concerneva anche la posizione dell'altro danneggiante, ma che era divenuto da accertare necessariamente - sul piano processuale - in modo unitario, cioè allo stesso modo per entrambi verso la comune parte danneggiata e con effetti riferibili sia alla domanda di quest'ultima contro entrambi i pretesi danneggianti, sia all'azione di regresso. Sicché, al contrario di quanto ha erroneamente ritenuto la Corte romana, l'accertamento della mancanza di prova del fatto dannoso comune non può che estendersi anche alla domanda formulata dalla attrice contro l'odierna ricorrente e travolgere pure la condanna resa dal primo giudice a carico suo, vertendosi in ipotesi di cause inscindibili e tra loro dipendenti e non potendo operare la regola della incomunicabilità propria del litisconsorzio facoltativo. Dal nesso di inscindibilità delle cause legate da una relazione di dipendenza deriva, infatti, la esigenza che, per tutte le parti dei distinti rapporti dedotti in giudizio, tra le quali si instaura una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, l'accertamento della responsabilità sia unitario e che rimanga impedito il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità verso l'attore danneggiato nei confronti del litisconsorte processuale non impugnante, laddove tale capo di sentenza sia stato impugnato, come nel caso di specie, dall'altra parte del giudizio. Non a caso il Pecora, come emerge dalle conclusioni dell'atto di appello, ebbe a richiedere in via principale l'integrale riforma della sentenza impugnata e non avrebbe potuto che chiedere questo e dunque la riforma pure nei riguardi dell'altro preteso danneggiante, là dove adduceva il difetto di prova dell'esistenza del danno in thesi riferito dall'attrice a lui e all'attuale ricorrente. La Corte territoriale avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado anche nei confronti della qui ricorrente e rigettare la domanda dell'attrice sia nei confronti di essa che del Pecora. La sentenza va, dunque, cassata sul punto. I giudici capitolini hanno in sostanza accertato in due modi diversi un rapporto che doveva essere accertato allo stesso modo fra tutte le parti, per esservi litisconsorzio necessario processuale insorto a seguito dell'azione di regresso. La Corte romana, non riformando anche nei confronti della qui ricorrente, ha in sostanza fatto anche un'erronea applicazione dell'art. 366, primo comma, cod. proc. civ., perché la condanna contro l'odierna ricorrente a favore della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultava, esistendo il detto litisconsorzio necessario processuale comportante l'accertamento comune del fatto dannoso, dipendente dall'accertamento comune sul fatto dannoso devoluto dall'impugnazione del Pecora e riguardante anche la qui ricorrente. 4. La statuizione della sentenza impugnata che, in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, ha ritenuto di operare un frazionamento dell'accertamento deve, quindi, essere cassata sul punto in accoglimento del primo motivo e, previo assorbimento del secondo motivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. civ., in riforma della decisione di primo grado, con il rigetto della domanda originaria proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche nei confronti della Ad i [OSCURATO:SOCIETA]. Le spese dei gradi del giudizio di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'alterno esito del giudizio, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione oggetto della censura accolta e, decidendo nel merito, in riforma della decisione di primo grado, rigetta la domanda originaria proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] interamente tra le parti le spese di lite relative ai gradi del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giu