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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05904/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23592 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23592del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non dichiarato ) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H6l H501E)e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n. 20 -ricorrente- nei confronti di I.N.P.S. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4141/2021, pubblicatain data 9 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in via esecutiva nei confronti dell’INPS, nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi.

L’istituto debitore ha proposto opposizione, ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c..

Disattesa l’istanza di sospensione dell’esecuzione, il giudizio di merito relativo all’opposizione agli atti esecutivi è stato Ric. n. 23592/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 instaurato dalla creditrice davanti al Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile la relativa domanda, per difetto di in- teresse. [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica erede della Grzancic , sulla base di un unicomotivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’istituto inti- mato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo della radicale inammissibilità del ricorso. 1.1 In primo luogo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si qualifica erede della parte del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA], ma non chiarisce nel ricorso i fatti che avrebbero determinato l’acquisto di tale qualità e, tanto meno, ne fornisce adeguata documentazione; neanche precisa se vi siano eventualmente altri eredi.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte «in tema di le- gittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassa- zione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle pro- duzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assu- mendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass.,Sez.

L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 – 01 ; in senso conforme: Sez. 1 , Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 22244 del Ric. n. 23592/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 17/10/2006, Rv. 592968 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 -01). 1.2Inoltre, il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommariadei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito inquestione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue Ric. n. 23592/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Benché sia pacifico che l’opposizione sia stata proposta nel corso di un processo esecutivo di espropriazione presso terzi, non è in effetti neanche indicato chi fosse il terzo pignorato (che è sempre litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01 ; conformi : Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Or- dinanzan. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01), il che impedisce di verificare l’eventuale integrità del contraddittorio.

D’altra parte, non èadeguatamente richiamato il contenuto del ricorso introduttivo dell’opposizione davanti al giudice dell’ese- cuzione, il contenuto dei provvedimenti di quest’ultimo (anche relativamente alla riferita qualificazione della stessa come op- posizione sia all’esecuzione che agli atti esecutivi), nonché quello dell’atto introduttivo del giudizio di merito a cognizione piena, dal quale possa evincersi eventualmente la sussistenza del dedotto concreto interesse all’instaurazione di tale fase del giudizio, con riguardo al conseguimento di un provvedimento definitivo a cognizione piena sul merito dell’opposizione o, quanto meno, sulle spese della fase sommaria già svoltasi (in- dicazioni queste ultime particolarmente necessarie, tenuto conto che nello stesso ricorso si afferma che sarebbe stata chie- sta la mera dichiarazione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi e che dalla sentenza impugnata pare emergere che le spese della fase erano state già liquidate dal giudice Ric. n. 23592/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 dell’esecuzione, senza che vi fossero contestazioni sulla corret- tezza di tale liquidazione). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ul teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23592 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23592del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: non dichiarato ) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H6l H501E)e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n. 20 -ricorrente- nei confronti di I.N.P.S. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4141/2021, pubblicatain data 9 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in via esecutiva nei confronti dell’INPS, nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi. L’istituto debitore ha proposto opposizione, ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c.. Disattesa l’istanza di sospensione dell’esecuzione, il giudizio di merito relativo all’opposizione agli atti esecutivi è stato Ric. n. 23592/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 instaurato dalla creditrice davanti al Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile la relativa domanda, per difetto di in- teresse. [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica erede della Grzancic , sulla base di un unicomotivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’istituto inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo della radicale inammissibilità del ricorso. 1.1 In primo luogo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si qualifica erede della parte del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA], ma non chiarisce nel ricorso i fatti che avrebbero determinato l’acquisto di tale qualità e, tanto meno, ne fornisce adeguata documentazione; neanche precisa se vi siano eventualmente altri eredi. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte «in tema di le- gittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassa- zione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle pro- duzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assu- mendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass.,Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 – 01 ; in senso conforme: Sez. 1 , Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 22244 del Ric. n. 23592/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 17/10/2006, Rv. 592968 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 -01). 1.2Inoltre, il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommariadei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito inquestione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue Ric. n. 23592/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Benché sia pacifico che l’opposizione sia stata proposta nel corso di un processo esecutivo di espropriazione presso terzi, non è in effetti neanche indicato chi fosse il terzo pignorato (che è sempre litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01 ; conformi : Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Or- dinanzan. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01), il che impedisce di verificare l’eventuale integrità del contraddittorio. D’altra parte, non èadeguatamente richiamato il contenuto del ricorso introduttivo dell’opposizione davanti al giudice dell’ese- cuzione, il contenuto dei provvedimenti di quest’ultimo (anche relativamente alla riferita qualificazione della stessa come op- posizione sia all’esecuzione che agli atti esecutivi), nonché quello dell’atto introduttivo del giudizio di merito a cognizione piena, dal quale possa evincersi eventualmente la sussistenza del dedotto concreto interesse all’instaurazione di tale fase del giudizio, con riguardo al conseguimento di un provvedimento definitivo a cognizione piena sul merito dell’opposizione o, quanto meno, sulle spese della fase sommaria già svoltasi (in- dicazioni queste ultime particolarmente necessarie, tenuto conto che nello stesso ricorso si afferma che sarebbe stata chie- sta la mera dichiarazione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi e che dalla sentenza impugnata pare emergere che le spese della fase erano state già liquidate dal giudice Ric. n. 23592/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 dell’esecuzione, senza che vi fossero contestazioni sulla corret- tezza di tale liquidazione). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ul teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma