CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 22553/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
getto: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]’ E DEFINITIVITA’ – [OSCURATO:PERSONA]. 360 CO. 1 N.3 CPC Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25257/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] P. CO.SAS, nonché di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE di BOLZANO n. RG 1911/2017,depositato i l 11/09/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso straordinario pe r c assaz i one , ex art. 111 Cost., a vverso il provvedimento con cui il giudice monocratico del Tribunale di Bolzano, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 06/ 0 7/2017 nella causa civile promossa dagli odierni ricorrenti contro il [OSCURATO:PERSONA] della Finanz u nd Handelsinitiativen d i [OSCURATO:SOCIETA]. nonché di [OSCURATO:PERSONA] o, « con atto di citazione in opposizione/accertamento negativo ex art. 615, 161 comma 2 c.p.c.», ha rigettato l’istanza di revoca della propria ordinanza emessa in data 07/07/2017 e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1. – D al provvedimento impugnato si evince che gli attori avevano chiesto la revoca dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione del l’ordin e ex art. 560 c.p.c. emesso dal giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] l ì convenuto , nonché di sospensione del giudizio a seguito della presentazione di regolamento di giurisdizione e competenza. 1.2. – A quelle istanze il giudice a quo ha replicato: i) che si stava procedendo in base a un'ordinanza di liberazione ex art. 560 c.p.c. emessa all'interno di una procedura fallimentare , per cui « se la procedura non si interrompe prima della vendita, tale vendita non è più opponibile all'acquirente (art. 187bis c.p.c.)»; ii) che gli opponenti non erano entrati nel merito dell’ordinanza del 7 luglio 2017, emessa dal giudice da essi stessi individuato, per cui non si comprendeva come potesse esserne eccepita l'incompetenza, o il difetto di giurisdizione; iii) che si trattava di una decisione presa nella fase cautelare dell'opposizione pre - esecutiva , per cui non vi era una decisione suscettibile di regolamento di competenza; iv) che comunque il mero deposito di una copia cartacea del ricorso, senza altra documentazione a corredo, non era idonea a p rovare la pendenza del regolamento dinanzi alla Corte di Cassazione; v)che il regolamento di giurisdizione aveva scarse probabilità di esito vittorioso, essendo stato impugnato un provvedimento del giudice delegato, appartenente all'autorità giudiziaria ordinaria , essendo difficile concepire come la decisione su tale provvedimento potesse appartenere a un diverso ramo di giurisdizione. 1.3. –[OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Il ricors o è inammissibile , in quanto rivolto contro un’ordinanza priva dei caratteri della decisorietà e definitività. 2.1. –Come noto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. 2953/1953, sino ai nostri giorni) , pur ammettendo il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 , comma 7, Cost. anche avverso provvedimenti adottati in forma diversa dalla sentenza, contemplata dalla norma costituzionale (tra le più recenti Cass. 25445/2020, 7120/2020, 212/2019), richiede tuttavia che si tratti di provvedimenti idonei non solo ad incidere genericamente sui diritti soggettivi delle parti, bensì a decidere sugli stessi con la particolare efficacia del giudicato e in modo definitivo, perché non altrimenti modificabili, revocabili o impugnabili (ex plurimis, Cass. Sez. U, 17636/2003, 2953/2016 ; Cass. 17836/2019, 26567/2020, 15167/2021, 28013/2022). Perché dunqueun provvedimento non avente veste di sentenza (come quello di cui si discute) sia impugnabile in c assazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., occorre che esso abbia simultaneamente carattere decisorio e definitivo , nel senso di non essere revocabile, modificabile né soggetto ad un diverso mezzo d'impugnazione, dovendosi, altrimenti, esperire anzitutto il rimedio previsto (appello, reclamo o quant'altro) dopo di che il ricorso per cassazione potrà investire il successivo provvedimento emesso all'esito(Cass. 16322/2021). 2.2. – In particolare , è stato chiaramente affermato che i provvedimenti provvisori pronunciati dal giudice istruttore nel corso del giudizio, quand’anche incidanosu posizioni di diritto soggettivo, non possono essere impugnati con ricorso per cassazione ex art.111, comma 7, Cost., in quanto pro vvedimenti interinali e provvisori, suscettibili di modifica o revoca in sede di decisione del giudizio di merito (Cass. 7266/2022). Tale è la natura dell’ordinanza impugnata in questa sede, in quanto emessa in corso di causa, a scioglimento di una riserva sull’istanza di revoca di una precedente ordinanza dello stesso giudice monocratico, che ha negato la revoca e rinviato per la precisazione delle conclusioni, in vista della decisione della causa promossa dagli odierni ricorrenti contro l’ordine di liberazione dell’immobile ex art. 560 c.p.c. (cfr. Cass. 25654/2010 e 15623/2010 che escludono i caratteri della decisorietà e definitività dell’ordinanza ex art. 560, comma 3, c.p.c. proprio in quanto sottoponibile al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. o, per i terzi, dell’opposizione all’esecuzione). 3. –Non è nemmeno possibile accedere all’esame della pretesa abnormità del provvedimento impugnato, in quanto la tecnica di confezionamento del ricorso – in cui viene riversato alla rinfusa il complesso contenzioso che da decenni impegna i ricorrenti in sede fallimentare, civile e amministrativa – lo rende pressoché incomprensibile, privo di specifici motivi e contrassegnato da una pletora di richieste e conclusioni (elencate da pag. 27 a pag. 32 del ricorso) non consone al giudizio di legittimità [ come , tra l’altro : sospendere il provvedimento di rilascio dell’immobile ; accogliere il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. o nde « evitare che provvedimenti giurisdizionali viziati da giuridica inesistenza permangano nell'universo delle giurisdizioni, in quanto fonte di azioni esecutive illegittime»; annullare il provvedimento del giudice istruttore impugnato, previa sospensione d'urgenza dell'efficacia del titolo esecutivo illegittimamente azionato, « vista la natura decisoria del provvedimento che pone una reale questione di competenza di giurisdizione»; «rilevare pregiudizialmente il difetto di potestas iudicandi in capo al GI di Bolzano per il mancato rilievo del giudicato del C.S. e di dichiarare che a giudicare sul diritto di proprietà/possesso della p.ed. 2864 c.c. maia (già p.f.523/11) si è formato il giudicato sulla giurisdizione/competenza del giudice amministrativo»; « a ffermata la giurisdizione del giudice amministrativo sul punto (prodromica), come si richiede, valutata la connessa in derivazione nullità del titolo che sta alla base dell’azione esecutiva (nullità della sentenza del t ribunale n r . 184/2008 e inesistenza giuridica della stessa e, quindi, dell’azione ex art. 524 c.c.»; «accertare direttamente la consistenza e la portata del giudicato esterno, dovendosi qui ritenere corrispondente all'interesse pubblico la cancellazione dal libro fondiario di provvedimenti amministrativi illeciti, prima che illegittimi, nulli/inefficaci/invalidi ab origine, ma ivi autoritativamente intavolati, soprattutto mantenuti iscritti dal 1981»; « qualora l’adita Corte regolatrice non dovesse condividere gli orientamenti e le conclusioni tratte in tema di giudicato di merito, di espropriazione usurpativa e sul conseguente effetto ripristinatorio (…) si rivolge ulteriore stanza affinché , ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte, quale organo di ultimo grado, richieda, in riferimento agli artt. 1 del Prot. add. n. 1 della Convenzione e 6 Cedu, parere pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE sull'effettivo diritto al ripristino tavolare del diritto di proprietà dell'unica abitazione (qui pagata esclusivamente con denaro privato)» sulla base di una lunga serie di quesiti, e sul rilievo che «alla luce della giurisprudenza comunitaria deve assolutamente escludersi la possibilità che da una attività illecita della PA possa derivare il blocco di beni immobili quale l'unica abitazione famiglia per decenni, poi impoverito il malcapitato, pervenire alla esecuzione forzata della stessa»]. 4. – Peraltro, l’ esame d elle richieste confusamente avanzate risulta impedito anche dall’assoluta mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, che deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto processuale e del fatto sostanziale che ha originato la controversia, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 11308/2014 , 22674/2022 ; Cass. 6611/2022, 19507/2023). 4.1. – Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente chiarito che , per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, n. 3, c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare in modo chiaro ed esauriente, sebbene non analitico e particolareggiato, i fatti di causa, da i quali devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto,senza che i motivi, deputati a esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass. Sez. U, 11308/2014; tra le più recenti, Cass. 19507/2023, 22135/2022, 16320/2021, 15276/2021, 11540/2021, 24432/2020, 8425/2020). Nel caso in esame, come detto, una simile esposizione manca del tutto, giacché i ricorrenti invest ono la Corte , in modo disorganico,di una profluvie di doglianze che riguardano una serie innumerevole di contestazioni anche pregresse, senza nemmeno formulare specifici motivi, così da non consentire a questa Corte di aver contezza dei fatti essenziali della controversia (cfr. in termini, da ultimo, Cass. 18363/2023, 11750/2022, 8117/2022). 4.2. – Si tratta sicuramente di un requisito essenziale , poiché l’illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018, 7025/2020, 28780/2020); esso non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, 2602/2003, 11653/2006; Cass. 15478/2014, 16103/2016; tra le più recenti, Cass. 5904/2023). 4.3. – Anche secondo la Corte EDU , il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto, e sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi gli Stati me mbri hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr. Corte EDU, 15 /09/2016, Trevisanato c. Italia; 31/03/2021, Oorzhak c. Russia; 29/10/2021, Succi c. Italia , ove silegge « che la ricostruita lettura del “ principe d'autonomie du pourvoi encassation”» , espresso d a ll'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte), come più volte ricordato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., SU. n. 30996 del 2017, § 2.3; Cass. 32965/2022, 8117/2022, 8034/2022). 4.4. – La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può quindi essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950e ratificata — in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 — con legge 4 agosto 1955, n. 848, in vigore dal 10 ottobre 1955 (Cass. 41796/2021), trattandosi di requisito individuato in modo chiaro e sicuramente comprendibile per la dife sa tecnica, in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicché risulta coerentecon la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione (Cass. 16024/2023, 27/2020). 5. –All’inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del [OSCURATO:PERSONA] intimato. 6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002, se dovuto(Cass. Sez. U, 23535/2019 , 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,