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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 11362/2024

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5317/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti, controricorrenti al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3335/2018depositata il 03/07/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Nel 2010 il curatore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Fallimento) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli l'amministratore unico ( [OSCURATO:PERSONA] ) e i sindaci succedutisi nel tempo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per l’accertamento della loro responsabilità e la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società, quantificati in circa 3 milioni di euro.

1.1. – Secondo la prospettazione dell a curatela fallimentare attrice, ifatti addebitati erano i seguenti: - A) l'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], nominato nel 2004, aveva sostenuto spese e costi relativi a forniture di merci e servizi per complessivi € 217.207,79 riguardanti l'esercizio commerciale presso i locali di Riviera di Chiaia n. 181 nel periodo in cui nell’attività era già subentrata altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]., che ne aveva beneficiato senza alcuna giustificazione; -B) nel periodo in cui era stato amministratore il padre, [OSCURATO:PERSONA], erano stati prelevati dalle casse sociali € 1.505.000,00 in contanti (come da bilancio al 31.12.2003) , contabilizzati per € 1.380.000,00 come immobilizzazioni immateriali ed € 125.000,00 come attivo circolante; dette voci erano state poi fittiziamente appostate in bilancio come “avviamento” e , dopo la nomina ad amministratore di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quella posta contabile era addirittura aumentata ad€ 1.840.000,00; - C) l'esercizio commerciale del “bar Daniele” era stato negligente, poiché l'amministratore si era ostinat amente oppo sto allo sfratto per morosità invece di liquidare sollecitamente l’attività, tanto che le attrezzature pignorate dal locatore erano state vendute all'asta per € 50.000,00 a fronte di un valore contabile di € 200.000,00; - D) fin dal 2003 si erano lasciati accumulare debiti per contributi Inps e ritenute Irpef in complessivi€ 657.664,00 oltre accessori .

1.2. – Su queste basi fattuali, la curatella ascriveva all'amministratore la responsabilità di aver omesso di rilevare lo stato di dissesto della società (posto che già dal bilancio del 2004 emergevano i presupposti di cui all’art. 2 447 c.c. ) e di averlo addirittura aggravato con ulteriori condotte, oltre che col tardivo deposito(solo nel 2007) dei bilanci relativi agli anni 2002 - 2004.

Ai componenti del collegio sindacale veniva invece attribuita la responsabilità di aver omesso di svolgere le funzioni di controllo e vigilanza sull’operato dell'organo amministrativo, concorrendo perciò agli illeciti dallo stesso realizzati.

1.3. –Il Tribunale di Napoli, all'esito di prove testimoniali e di CTU sui presupposti di cui all'art. 2447 c.c., ha ritenuto accertati gli illeciti del Nunziata di cui alle lett.

A) e B), ha escluso quelli di cui alle lett.

C) e D), ha ritenuto che i sindaci – con l’ eccezione della [OSCURATO:PERSONA], in carica dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20.12.2006 – fossero concorrenti in detti illeciti (l’[OSCURATO:PERSONA] per un ammontare inferiore, avendo assunto la carica dal 2006) ed ha quindi condannato al risarcimento del danno, in solido, il Nunziata e i [OSCURATO:PERSONA] per € 552.107,79 e l’[OSCURATO:PERSONA] limitatamente ad €217.107,79.

1.4. –La sentenza è stata appellata dal Nunziata , dai sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal Fallimento.

1.5. –La Corte d’appello di Napoli ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando in € 577.215,67 la condanna in solido di amministratore e sindaci ([OSCURATO:PERSONA] limitatamente ad € 92.215,67), ma ha dichiarato inammissibile l’appello del Fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edha rigettato, nel resto , le impugnazioni .

In particolare: - I) con riguardo al l’addebito sub A) ha accolto parzialmente il primo motivo di appello di Nunziata e dei [OSCURATO:PERSONA] , nonché il motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA], detraendo alcune somme dagli importi delle fatture pagate per la gestione del locale di Riviera di Chiaia; -II) con riguardo all’addebito sub B) ha rigettato il secondo motivo di appello di Nunziata, e il primo dei [OSCURATO:PERSONA] , in ordine alla posta “avviamento”, ritenendo che né dalla prova testimoniale né dalla documentazione prodotta fosse emerso il benché minimo riscontro dellatitolare del “bar Daniele” alla lettera del 12.01.2004 inviata da [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la riduzione de l corrispettivo asseritamente dovuto per assicurare l’acquisizione della clientela; -III) sempre con riguardo all’addebito sub B), ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello incidentale del Fallimento, per mancanza di specifica censura, ex art. 342 c.p.c., alla ratio decidendi per cui «sarebbe stato onere della curatela attrice allegare e dimostrare il nesso causale tra la condotta omissiva del convenuto Nunziata e il danno arrecato dalle distrazioni compiute dal padre prima della sua nomina»; -IV) con riguardo all’addebito sub C), ha accolto il secondo motivo di appello incidentale del Fallimento , stante il contegno dilatorio dell'amministratore, che utilizz ò l’ingente liquidità per illecite distrazioni piuttosto che per pagare i canoni di locazione,e omise di dismettere in tempo utile l’attività del ramo d’azienda “[OSCURATO:PERSONA]”,in modo da realizzare un congruo prezzo di cessione; -V) con riguardo all’addebito sub D), ha rigettato il terzo motivo di appello incidentale del Fallimento per difetto di contestazione specifica, ex art. 342 c.p.c., della ratio decidendi per cui l'inadempimento delle obbligazioni previdenziali aveva costituito per l'amministratore “ un'alternativa ” alla illecita distrazione di liquidità, sicché l’addebito delle suddette obbligazioni avrebbe comportato una duplicazione di voce risarcitoria, ferma restando la carenza probatoria riscontrata,sul punto, dallo stesso tribunale; - VI) sempre in riferimento all’addebito sub B) , ha accolto parzialmente il quarto motivo di appello incidentale del Fallimento, relativo all’erronea esclusione della responsabilità dei sindaci Gerolmini per l'intero importo oggetto della fittizia voce “avviamento”, essendo stati essi in carica sin dalla costituzione della società fallita, e dunque anche nel corso dell'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo però estese ai sindaci le ( non censurate) considerazioni del t ribunale sulla carenza di prova in ordine alla ricorrenza del nesso causale tra condotta omissiva e danno avuto riguardo all'intero importo oggetto della voce fittizia “avviamento”, per la parte anteriore all'assunzione dell'incarico di amministratore da parte di [OSCURATO:PERSONA], risalendo la formazione di tale voce di bilancio ad epoca anteriore al maturare delle condizioni di cui all'art. 2447c.c.; Infine, con riguardo agli addebiti sub A), B) e C), ha rigettato il terzo motivo di appello incidentale dei [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo configurabile l'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2 , c . c . ogni qual volta gli stessi non rilevino una macroscopica violazione o comunque non reagiscano in alcun modo di fronte ad atti di dubbia legittimità e irregolarità.

2. – Avverso detta decisione i sindaci [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, notificato in data 04.02.2019 al Fallimento, che ha replicato con controricorso e proposto ricorso incidentale in quattro motivi , cui a loro volta i predettisindaci hanno resistito con controricorso.

Il sindaco [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in quattro motivi , di tenore identico a quello degli altri sindaci, notificato il 04.02.2019 al Fallimento, cheha resistito con controricorso, riportandosi a quello già svolto contro i primi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in t re motivi , parimenti notificato il 04.02.2019 al Fallimento, cheha resistito con controricorso.

I sindaci Gerolmini e il Fallimento hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

3. –Come visto, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli sono stati diacronicamente proposti quattro ricorsi, uno dei quali sotto forma di ricorso incidentale formulato in controricorso.

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo– e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso – fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (Cass. 21497/2020, 25662/2014, 3004/2004).

Ragioni logiche impongono comunque di esaminare per primo il ricorso dell’amministratore Nunziata, dal momento che il titolo di responsabilità ascritto ai sindaci si àncora all’omessa vigilanza sul comportamento di mala gestioattribuito all’organo amministrativo.

3.1. – Con il primo motivo il Nunziata denuncia , ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2393 e 2394 c.c., nonché per inesistenza della motivazione, avuto riguardo al pagamento delle fatture di pertinenza della [OSCURATO:SOCIETA] (addebito sub A) , poiché la corte d’appello avrebbeimmotivatamente ritenuto provato da parte della curatela il pagamento della fattura di €58.573,53.

3.2. – Con i l secondo mezzo svolge le stesse censure, aggiungendovi quella di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., con riguardo all’addebito sub B), osservando che non vi sarebbe alcuna disposizione che viet i l’iscrizione in bilancio della voce “avviamento” – o un accordo commerciale per il pagamento di una somma a titolo di avviamento –e che l’onere della prova gravava sulla curatela, mentre la corte d’appello avrebbe contrapposto al contenuto d ella lettera d el precedente amministratore le risultanze di una prova testimoniale ritenuta generica, omettendo di esaminare il fatto che la società Itaca aveva acquistato il bar Daniele, e ciò giustificava l’iscrizione in bilanciodella voce “avviamento”.

3.3. – Il terzo denuncia , testualmente , “ violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 5 dell’a rt. 2394 e nullità della sentenza ex art. 360 n. 4”, sul rilievo, quanto all’addebito sub C), della mancanza di prova che il valore reale dei beni venduti all’asta corrispondesse a quello effettivo – da comparare semmai ad una vendita negoziale – e che la corte d’appello non avrebbe spiegato quale sia stato il fatto illecito e quale il nesso di causalità.

4. – Il ricorso del Nunziata è inammissibile, per difetto de i requisitidi autosufficienza e di specificità dei motivi .

Èpur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, il primo requisito, corollario del secondo, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c.

Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. 12481/2022).

Èaltresì vero che il requisito di autosufficienza non deve tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, purché, però, nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez.

U, 8950/2022).

Tuttavia,nel caso in esame, il s olo contenuto dei motivi , anche alla luce della breve esposizione sommaria dei fatti di causa che li precede – ulteriore requisito di contenuto - forma prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c. proprio per consentire al giudice di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto processuale e del fatto sostanziale che ha originato la controversia, nel rispetto del principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez.

U, 11308/2014, 22674/2022; Cass.6611/2022, 19507/2023) – non sarebbe stato sufficiente a llo scopo, senza attingere al più dettagliato corredo informativo offerto dalla sentenza impugnata e dagli u lteriori atti difensivi, che hanno così consentito al C ollegio di apprendere funditus i fatti essenziali, sostanziali e/o processuali, sottesi alle singole censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez.

U, 2602/2003, 11653/2006; conf., tra le più recenti, Cass. 5904/2023).

Del resto, anche singolarmente considerati , i motivi presentano ulteriori profili di inammissibilità.

4.1. – Tutti sono manifestamente infondati, ex art. 360 - bis c.p.c., quanto alla censura di nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, la quale, invero , registra un livello sicuramente superiore al cd. minimo costituzionale”cui è ora circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 4784/2023), tenuto conto che, secondo l’inveterato indirizzo di questa Corte, ai fini della conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, per condividerle o confutarle, ma è sufficiente che il giudice indichi – come è avvenuto – le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (Cass. 7483/2023, 33961/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).

4.2. –Il secondo poi , in particolare, non rispetta nemmeno il principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione (Cass. Sez.

U, 32415/2021; Cass. 7345/2023, 17470/2018), poiché veicola confusamente denunce di vizi eterogenei, in contrasto con il principio per cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c.; sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa.

Al contrario, nel motivo in esame vengono esposti in modo promiscuo errores in iudicando , errores in procedendo e vizi motivazionali, con una tecnica espositiva che riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 23995/2022, 6581/2022, 16756/2019, 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016; cfr. Cass. nn. 7340, 6951, 6935, 5291, 4652, 3650, 2804, 1305, 1093del 2023).

4.3. – In tutti e tre i motivi, le censure sono per lo più versate nel merito ; ed è noto che l a denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, in funzione delle risultanze istruttorie, non integra né violazione né falsa applicazione di norme di diritto, poiché si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge (Cass. 4784/2023).

4.4. – I nfine, il secondo ed i l terzo motivo non rispettano il paradigma del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., che onera il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il "fatto storico" – e non già questioni, argomentazioni o prospettazioni delle parti (Cass. 2268/2022) – il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez.

U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass.27415/2018, 3110/2022).

In particolare, ove si tratti di documenti, la denuncia di tale vizio è ammissibile solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento, sicché «la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (Cass. 19150/2016, 16812/2018; cfr. Cass. 15733/2022).

A ciò si aggiunga che non è ammissibile prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali( che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e del vizio di motivazione ( che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione), sicché, ov e la violazione di legge sia mediata dalla denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, si versa nell’ipotesi di denuncia della erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, che attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez.

U, 10313/2006; Cass. 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010).

5. –Anche il ricorso dei sindaci Gerolmini è inammissibile.

Esso risente in gran parte d e i profili di inammissibilità r ilevati ne l ricorso del Nunziata, poiché, in ciascuno dei quattro motivi in cui si articola – relativi i primi tre agli addebiti sub A ) , B ) e C ), il quarto alla responsabilità dei sindaci – prospetta congiuntamente plurimi errores in iudicando e in procedendo ( ne l secondo anche vizi motivazionali), che tradiscono l’intento di una riv alutazione del materiale istruttorio, con una inaccettabile trasformazione de l giudizio di legittimità̀ in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez.

U, 34476/2019; Cass. 7119/2020, 40495/2021, 6866/2022).

5.1. – In particolare, le censure di nullità della motivazione contenute in tutti e quattro i motivi sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., per le stesse ragioni indicate al punto 4.1.

5.2. –Le censure di violazione dell’art. 112 c.p.c. per pretesa omessa pronuncia su alcune questioni , allegate nei motivi primo, secondo e quarto, sono in parte inammissibili , per difetto di autosufficienza, in parte manifestamente infondate , laddove la lettura della sentenza impugnata ne rivela l’avvenuto esame.

5.3. –Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestate nel secondo e nel terzo motivo,non sono dedotte in modo adeguato .

Difatti, il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fermi il principio di non contestazione e il notorio), mentre non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019, 21098/2016, 27197/2011).

La violazione dell'art. 116 c.p.c. è invece riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di altraindicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un diverso valore o il valore attribuito dal legislatore a una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove invece si deduca , sostanzialmente , che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati da Cass. Sez.

U, 8053/2014 ( cfr. Cass. Sez.

U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 2001/2023) che,come detto , non ricorrono nella sentenza impugnata.

5.4. – Le censure di violazion e dell’art. 2697 c.c. , veicolate con i primi due motivi, sono inammissibili poiché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l' onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – e non anche laddove si contesti , come avvenuto, il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass.1634/2020, 17313/2020, 26769/2018, 13395/2018, 26366/2017).

5.5. – Nel resto, le denunce degli ulteriori vizi , se non addirittura nuove (come la questione del pagamento delle fatture da parte di [OSCURATO:SOCIETA] a seguito di messa in mora del 08.07.2009, di cui al primo motivo, eil difetto di interesse del curatore ex art. 100 c.p.c. di cui al terzo), o difettano di specificità e autosufficienza (come la violazione dell’art. 1227 c.c. per pretesa negligenza del curatore, di cui al primo mezzo, e de ll’art. 2729 c.c. sul carattere fittizio della posta contabile “avviamento”, di cui a l secondo , nonché dell’art. 342 c.p.c. di cui al terzo), ovvero n on colgono l’effettiva ratio decidendi (come la violazione dell’art. 2702 con riguardo alla lettera di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , sempre nel secondo), oppure vertono in sostanz a su q uestioni di merito (come la violazione dell’art. 2407 c.c. denunziata nel quarto).

Più in generale, a fronte di una sentenza che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, i motivi del ricorso tendono, come detto , a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, che è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale la esercita secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), anche selezionando, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse, né confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti (ex plurimis, Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017).

Di conseguenza, la parte ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre a quella del giudicante la propria diversa valutazione o interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti, o comunque una diversa lettura delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass.3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022).

Non è infatti compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né tantomeno procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, e ciò quand’anche il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008).

6. – Tutte le esposte considerazioni valgono anche per il ricorso proposto dal sindaco [OSCURATO:PERSONA], che consta di identici motivi e va perciò parimenti dichiarato inammissibile.

7. – L ’inammissibilità del ricorso proposto dai sindaci Gerolmini rende inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale del Fallimento,in quanto tardivamente proposto in data 13.03.2019, a fronte di una sentenza d’appello pacificamente pubblicata in data 03.07.2018 e non notificata.

Non si deve quindi procedere all’esame di detto ricorso incidentale.

8. – Segue la declaratoria di inammissibilità dei tre ricorsi proposti dall’amministratore e dai sindaci nonché di inefficacia del ricorso incidentale proposto dal Fallimento, con compensazione delle spese tra tutte le parti.

9. – Sussistono, per i tre ricorsi qualificabili sostanzialmente come “principali” , i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del co mma 1 - bis del detto art. 13 (Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020).

9.1. – Diversamente, il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002(Cass. 18348/2017, 1343/2019).

P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile i tre ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e GerolamoGelormini, [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA] inefficace il ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5317/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti, controricorrenti al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3335/2018depositata il 03/07/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel 2010 il curatore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Fallimento) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli l'amministratore unico ( [OSCURATO:PERSONA] ) e i sindaci succedutisi nel tempo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per l’accertamento della loro responsabilità e la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società, quantificati in circa 3 milioni di euro. 1.1. – Secondo la prospettazione dell a curatela fallimentare attrice, ifatti addebitati erano i seguenti: - A) l'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], nominato nel 2004, aveva sostenuto spese e costi relativi a forniture di merci e servizi per complessivi € 217.207,79 riguardanti l'esercizio commerciale presso i locali di Riviera di Chiaia n. 181 nel periodo in cui nell’attività era già subentrata altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]., che ne aveva beneficiato senza alcuna giustificazione; -B) nel periodo in cui era stato amministratore il padre, [OSCURATO:PERSONA], erano stati prelevati dalle casse sociali € 1.505.000,00 in contanti (come da bilancio al 31.12.2003) , contabilizzati per € 1.380.000,00 come immobilizzazioni immateriali ed € 125.000,00 come attivo circolante; dette voci erano state poi fittiziamente appostate in bilancio come “avviamento” e , dopo la nomina ad amministratore di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quella posta contabile era addirittura aumentata ad€ 1.840.000,00; - C) l'esercizio commerciale del “bar Daniele” era stato negligente, poiché l'amministratore si era ostinat amente oppo sto allo sfratto per morosità invece di liquidare sollecitamente l’attività, tanto che le attrezzature pignorate dal locatore erano state vendute all'asta per € 50.000,00 a fronte di un valore contabile di € 200.000,00; - D) fin dal 2003 si erano lasciati accumulare debiti per contributi Inps e ritenute Irpef in complessivi€ 657.664,00 oltre accessori . 1.2. – Su queste basi fattuali, la curatella ascriveva all'amministratore la responsabilità di aver omesso di rilevare lo stato di dissesto della società (posto che già dal bilancio del 2004 emergevano i presupposti di cui all’art. 2 447 c.c. ) e di averlo addirittura aggravato con ulteriori condotte, oltre che col tardivo deposito(solo nel 2007) dei bilanci relativi agli anni 2002 - 2004. Ai componenti del collegio sindacale veniva invece attribuita la responsabilità di aver omesso di svolgere le funzioni di controllo e vigilanza sull’operato dell'organo amministrativo, concorrendo perciò agli illeciti dallo stesso realizzati. 1.3. –Il Tribunale di Napoli, all'esito di prove testimoniali e di CTU sui presupposti di cui all'art. 2447 c.c., ha ritenuto accertati gli illeciti del Nunziata di cui alle lett. A) e B), ha escluso quelli di cui alle lett. C) e D), ha ritenuto che i sindaci – con l’ eccezione della [OSCURATO:PERSONA], in carica dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20.12.2006 – fossero concorrenti in detti illeciti (l’[OSCURATO:PERSONA] per un ammontare inferiore, avendo assunto la carica dal 2006) ed ha quindi condannato al risarcimento del danno, in solido, il Nunziata e i [OSCURATO:PERSONA] per € 552.107,79 e l’[OSCURATO:PERSONA] limitatamente ad €217.107,79. 1.4. –La sentenza è stata appellata dal Nunziata , dai sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal Fallimento. 1.5. –La Corte d’appello di Napoli ha accolto parzialmente gli appelli, rideterminando in € 577.215,67 la condanna in solido di amministratore e sindaci ([OSCURATO:PERSONA] limitatamente ad € 92.215,67), ma ha dichiarato inammissibile l’appello del Fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edha rigettato, nel resto , le impugnazioni . In particolare: - I) con riguardo al l’addebito sub A) ha accolto parzialmente il primo motivo di appello di Nunziata e dei [OSCURATO:PERSONA] , nonché il motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA], detraendo alcune somme dagli importi delle fatture pagate per la gestione del locale di Riviera di Chiaia; -II) con riguardo all’addebito sub B) ha rigettato il secondo motivo di appello di Nunziata, e il primo dei [OSCURATO:PERSONA] , in ordine alla posta “avviamento”, ritenendo che né dalla prova testimoniale né dalla documentazione prodotta fosse emerso il benché minimo riscontro dellatitolare del “bar Daniele” alla lettera del 12.01.2004 inviata da [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la riduzione de l corrispettivo asseritamente dovuto per assicurare l’acquisizione della clientela; -III) sempre con riguardo all’addebito sub B), ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello incidentale del Fallimento, per mancanza di specifica censura, ex art. 342 c.p.c., alla ratio decidendi per cui «sarebbe stato onere della curatela attrice allegare e dimostrare il nesso causale tra la condotta omissiva del convenuto Nunziata e il danno arrecato dalle distrazioni compiute dal padre prima della sua nomina»; -IV) con riguardo all’addebito sub C), ha accolto il secondo motivo di appello incidentale del Fallimento , stante il contegno dilatorio dell'amministratore, che utilizz ò l’ingente liquidità per illecite distrazioni piuttosto che per pagare i canoni di locazione,e omise di dismettere in tempo utile l’attività del ramo d’azienda “[OSCURATO:PERSONA]”,in modo da realizzare un congruo prezzo di cessione; -V) con riguardo all’addebito sub D), ha rigettato il terzo motivo di appello incidentale del Fallimento per difetto di contestazione specifica, ex art. 342 c.p.c., della ratio decidendi per cui l'inadempimento delle obbligazioni previdenziali aveva costituito per l'amministratore “ un'alternativa ” alla illecita distrazione di liquidità, sicché l’addebito delle suddette obbligazioni avrebbe comportato una duplicazione di voce risarcitoria, ferma restando la carenza probatoria riscontrata,sul punto, dallo stesso tribunale; - VI) sempre in riferimento all’addebito sub B) , ha accolto parzialmente il quarto motivo di appello incidentale del Fallimento, relativo all’erronea esclusione della responsabilità dei sindaci Gerolmini per l'intero importo oggetto della fittizia voce “avviamento”, essendo stati essi in carica sin dalla costituzione della società fallita, e dunque anche nel corso dell'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo però estese ai sindaci le ( non censurate) considerazioni del t ribunale sulla carenza di prova in ordine alla ricorrenza del nesso causale tra condotta omissiva e danno avuto riguardo all'intero importo oggetto della voce fittizia “avviamento”, per la parte anteriore all'assunzione dell'incarico di amministratore da parte di [OSCURATO:PERSONA], risalendo la formazione di tale voce di bilancio ad epoca anteriore al maturare delle condizioni di cui all'art. 2447c.c.; Infine, con riguardo agli addebiti sub A), B) e C), ha rigettato il terzo motivo di appello incidentale dei [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo configurabile l'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2 , c . c . ogni qual volta gli stessi non rilevino una macroscopica violazione o comunque non reagiscano in alcun modo di fronte ad atti di dubbia legittimità e irregolarità. 2. – Avverso detta decisione i sindaci [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, notificato in data 04.02.2019 al Fallimento, che ha replicato con controricorso e proposto ricorso incidentale in quattro motivi , cui a loro volta i predettisindaci hanno resistito con controricorso. Il sindaco [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in quattro motivi , di tenore identico a quello degli altri sindaci, notificato il 04.02.2019 al Fallimento, cheha resistito con controricorso, riportandosi a quello già svolto contro i primi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in t re motivi , parimenti notificato il 04.02.2019 al Fallimento, cheha resistito con controricorso. I sindaci Gerolmini e il Fallimento hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3. –Come visto, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli sono stati diacronicamente proposti quattro ricorsi, uno dei quali sotto forma di ricorso incidentale formulato in controricorso. Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo– e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso – fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (Cass. 21497/2020, 25662/2014, 3004/2004). Ragioni logiche impongono comunque di esaminare per primo il ricorso dell’amministratore Nunziata, dal momento che il titolo di responsabilità ascritto ai sindaci si àncora all’omessa vigilanza sul comportamento di mala gestioattribuito all’organo amministrativo. 3.1. – Con il primo motivo il Nunziata denuncia , ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2393 e 2394 c.c., nonché per inesistenza della motivazione, avuto riguardo al pagamento delle fatture di pertinenza della [OSCURATO:SOCIETA] (addebito sub A) , poiché la corte d’appello avrebbeimmotivatamente ritenuto provato da parte della curatela il pagamento della fattura di €58.573,53. 3.2. – Con i l secondo mezzo svolge le stesse censure, aggiungendovi quella di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., con riguardo all’addebito sub B), osservando che non vi sarebbe alcuna disposizione che viet i l’iscrizione in bilancio della voce “avviamento” – o un accordo commerciale per il pagamento di una somma a titolo di avviamento –e che l’onere della prova gravava sulla curatela, mentre la corte d’appello avrebbe contrapposto al contenuto d ella lettera d el precedente amministratore le risultanze di una prova testimoniale ritenuta generica, omettendo di esaminare il fatto che la società Itaca aveva acquistato il bar Daniele, e ciò giustificava l’iscrizione in bilanciodella voce “avviamento”. 3.3. – Il terzo denuncia , testualmente , “ violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 5 dell’a rt. 2394 e nullità della sentenza ex art. 360 n. 4”, sul rilievo, quanto all’addebito sub C), della mancanza di prova che il valore reale dei beni venduti all’asta corrispondesse a quello effettivo – da comparare semmai ad una vendita negoziale – e che la corte d’appello non avrebbe spiegato quale sia stato il fatto illecito e quale il nesso di causalità. 4. – Il ricorso del Nunziata è inammissibile, per difetto de i requisitidi autosufficienza e di specificità dei motivi . Èpur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, il primo requisito, corollario del secondo, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. 12481/2022). Èaltresì vero che il requisito di autosufficienza non deve tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, purché, però, nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U, 8950/2022). Tuttavia,nel caso in esame, il s olo contenuto dei motivi , anche alla luce della breve esposizione sommaria dei fatti di causa che li precede – ulteriore requisito di contenuto - forma prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c. proprio per consentire al giudice di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto processuale e del fatto sostanziale che ha originato la controversia, nel rispetto del principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 11308/2014, 22674/2022; Cass.6611/2022, 19507/2023) – non sarebbe stato sufficiente a llo scopo, senza attingere al più dettagliato corredo informativo offerto dalla sentenza impugnata e dagli u lteriori atti difensivi, che hanno così consentito al C ollegio di apprendere funditus i fatti essenziali, sostanziali e/o processuali, sottesi alle singole censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, 2602/2003, 11653/2006; conf., tra le più recenti, Cass. 5904/2023). Del resto, anche singolarmente considerati , i motivi presentano ulteriori profili di inammissibilità. 4.1. – Tutti sono manifestamente infondati, ex art. 360 - bis c.p.c., quanto alla censura di nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, la quale, invero , registra un livello sicuramente superiore al cd. minimo costituzionale”cui è ora circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 4784/2023), tenuto conto che, secondo l’inveterato indirizzo di questa Corte, ai fini della conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, per condividerle o confutarle, ma è sufficiente che il giudice indichi – come è avvenuto – le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (Cass. 7483/2023, 33961/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999). 4.2. –Il secondo poi , in particolare, non rispetta nemmeno il principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione (Cass. Sez. U, 32415/2021; Cass. 7345/2023, 17470/2018), poiché veicola confusamente denunce di vizi eterogenei, in contrasto con il principio per cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c.; sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. Al contrario, nel motivo in esame vengono esposti in modo promiscuo errores in iudicando , errores in procedendo e vizi motivazionali, con una tecnica espositiva che riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 23995/2022, 6581/2022, 16756/2019, 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016; cfr. Cass. nn. 7340, 6951, 6935, 5291, 4652, 3650, 2804, 1305, 1093del 2023). 4.3. – In tutti e tre i motivi, le censure sono per lo più versate nel merito ; ed è noto che l a denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, in funzione delle risultanze istruttorie, non integra né violazione né falsa applicazione di norme di diritto, poiché si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge (Cass. 4784/2023). 4.4. – I nfine, il secondo ed i l terzo motivo non rispettano il paradigma del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., che onera il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il "fatto storico" – e non già questioni, argomentazioni o prospettazioni delle parti (Cass. 2268/2022) – il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass.27415/2018, 3110/2022). In particolare, ove si tratti di documenti, la denuncia di tale vizio è ammissibile solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento, sicché «la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (Cass. 19150/2016, 16812/2018; cfr. Cass. 15733/2022). A ciò si aggiunga che non è ammissibile prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali( che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e del vizio di motivazione ( che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione), sicché, ov e la violazione di legge sia mediata dalla denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, si versa nell’ipotesi di denuncia della erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, che attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 10313/2006; Cass. 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010). 5. –Anche il ricorso dei sindaci Gerolmini è inammissibile. Esso risente in gran parte d e i profili di inammissibilità r ilevati ne l ricorso del Nunziata, poiché, in ciascuno dei quattro motivi in cui si articola – relativi i primi tre agli addebiti sub A ) , B ) e C ), il quarto alla responsabilità dei sindaci – prospetta congiuntamente plurimi errores in iudicando e in procedendo ( ne l secondo anche vizi motivazionali), che tradiscono l’intento di una riv alutazione del materiale istruttorio, con una inaccettabile trasformazione de l giudizio di legittimità̀ in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 7119/2020, 40495/2021, 6866/2022). 5.1. – In particolare, le censure di nullità della motivazione contenute in tutti e quattro i motivi sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., per le stesse ragioni indicate al punto 4.1. 5.2. –Le censure di violazione dell’art. 112 c.p.c. per pretesa omessa pronuncia su alcune questioni , allegate nei motivi primo, secondo e quarto, sono in parte inammissibili , per difetto di autosufficienza, in parte manifestamente infondate , laddove la lettura della sentenza impugnata ne rivela l’avvenuto esame. 5.3. –Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestate nel secondo e nel terzo motivo,non sono dedotte in modo adeguato . Difatti, il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fermi il principio di non contestazione e il notorio), mentre non è ammesso dolersi che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass. 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019, 21098/2016, 27197/2011). La violazione dell'art. 116 c.p.c. è invece riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di altraindicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un diverso valore o il valore attribuito dal legislatore a una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove invece si deduca , sostanzialmente , che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014 ( cfr. Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass. 2001/2023) che,come detto , non ricorrono nella sentenza impugnata. 5.4. – Le censure di violazion e dell’art. 2697 c.c. , veicolate con i primi due motivi, sono inammissibili poiché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l' onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – e non anche laddove si contesti , come avvenuto, il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass.1634/2020, 17313/2020, 26769/2018, 13395/2018, 26366/2017). 5.5. – Nel resto, le denunce degli ulteriori vizi , se non addirittura nuove (come la questione del pagamento delle fatture da parte di [OSCURATO:SOCIETA] a seguito di messa in mora del 08.07.2009, di cui al primo motivo, eil difetto di interesse del curatore ex art. 100 c.p.c. di cui al terzo), o difettano di specificità e autosufficienza (come la violazione dell’art. 1227 c.c. per pretesa negligenza del curatore, di cui al primo mezzo, e de ll’art. 2729 c.c. sul carattere fittizio della posta contabile “avviamento”, di cui a l secondo , nonché dell’art. 342 c.p.c. di cui al terzo), ovvero n on colgono l’effettiva ratio decidendi (come la violazione dell’art. 2702 con riguardo alla lettera di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , sempre nel secondo), oppure vertono in sostanz a su q uestioni di merito (come la violazione dell’art. 2407 c.c. denunziata nel quarto). Più in generale, a fronte di una sentenza che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, i motivi del ricorso tendono, come detto , a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, che è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale la esercita secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), anche selezionando, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse, né confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti (ex plurimis, Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017). Di conseguenza, la parte ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre a quella del giudicante la propria diversa valutazione o interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti, o comunque una diversa lettura delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass.3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022). Non è infatti compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né tantomeno procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, e ciò quand’anche il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008). 6. – Tutte le esposte considerazioni valgono anche per il ricorso proposto dal sindaco [OSCURATO:PERSONA], che consta di identici motivi e va perciò parimenti dichiarato inammissibile. 7. – L ’inammissibilità del ricorso proposto dai sindaci Gerolmini rende inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale del Fallimento,in quanto tardivamente proposto in data 13.03.2019, a fronte di una sentenza d’appello pacificamente pubblicata in data 03.07.2018 e non notificata. Non si deve quindi procedere all’esame di detto ricorso incidentale. 8. – Segue la declaratoria di inammissibilità dei tre ricorsi proposti dall’amministratore e dai sindaci nonché di inefficacia del ricorso incidentale proposto dal Fallimento, con compensazione delle spese tra tutte le parti. 9. – Sussistono, per i tre ricorsi qualificabili sostanzialmente come “principali” , i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del co mma 1 - bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). 9.1. – Diversamente, il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002(Cass. 18348/2017, 1343/2019). P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile i tre ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e GerolamoGelormini, [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA] inefficace il ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n. 11