CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 07345/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31105/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.2048/2019, depositata il 26/11/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023da1 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. *** La corte d'appello di Bari, confermando sentenza del tribunale della stessa sede, per quel che qui rileva ha rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta all'accertamento verso l'INPS del proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per gli anni dall'82 all'88. In particolare, era avvenuto che il lavoratore aveva incardinato il giudizio contro l'Inps e contro il datore di lavoro (comune di Conversano) ed il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione verso entrambi; quindi, all'esito di appello, la corte d'appello aveva dichiarato la giurisdizione per la domanda verso l'INPS disponendo la prosecuzione solo per essa. Il giudizio era stato quindi assegnato a nuovo giudice con nuova iscrizione al ruolo ed era stato definito come indicato sopra con la sentenza qui impugnata per cassazione. La corte d'appello ha rilevato che nonostante la nuova iscrizione e la diversità di giudice istruttore, il giudizio era proseguito e nessuna compromissione del contraddittorio era avvenuto; il vizio peraltro, ritenuto di mera irregolarità e non di nullità, era comunque stato sanato dal raggiungimento dello scopo; nel merito, la corte territoriale ha osservato che la domanda proposta era di "accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva e condanna dell'INPS alla costituzione della posizione contributiva" e che tale domanda non corrispondeva ad alcuna azione esperibile dal lavoratore che poteva chiedere condanna del datore al pagamento dei contributi ovvero risarcimento ex 2116 comma 2 codice civile ovvero la costituzione della rendita vitalizia, e ciò in disparte ogni considerazione circa la non configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato come accertato dal Consiglio di Stato inter partes. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per quattro motivi articolati in più doglianze, illustrate da memoria, cui resiste l'INPS con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 333, 112 e 156 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato la nullità dell'attività processuale compiuta, in particolare per la mancata prosecuzione del giudizio -con le posizioni delle parti già cristallizzate- innanzi allo stesso giudice. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 112, 324 e 353 c.p.c., per omessa pronuncia su fatti decisivi relativamente a parte estromessa dal giudizio e al rapporto ritenuto non oggetto di giurisdizione. Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., per omessiD esame e pronuncia sulle prove richieste ed in particolare in relazione al riconoscimento formale da parte dell'INPS del diritto vantato dalla parte ricorrente e delle prove proposte concordemente dalle parti su un punto decisivo della controversia. Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 111, 115 e 353 c.p.c., per violazione dell'effettività della tutela giurisdizionale dovutQ, all'aver trascurato l'adesione dell'INPS alla domanda del lavoratore, sicché la decisione impugnata avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva da parte dell'INPS. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Occorre premettere che la sentenza impugnata si basa su una doppia ratio decidendi, da un lato l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato idoneo a produrre effetti sul piano previdenziale e, dall'altro, la non corrispondenza dell'azione esperita alle azioni esperibili dal lavoratore a tutela della propria posizione previdenziale. In particolare, da un lato la Corte territoriale ha negato l'esistenza del rapporto di subordinazione, secondo quanto era emerso anche dalle prove orali chieste dai ricorrenti ed ammesse nel giudizio d'appello. La stessa Corte ha, per altro verso, rilevato che la domanda attorea di condanna, spiegata a solo carico dell'INPS e non anche del Comune di Conversano, era inammissibile, in quanto non riconducibile all'azione di regolarizzazione contributiva, azione tipica ove il datore è il soggetto tenuto a versare i contributi derivanti dal contratto di lavoro, mentre l'Inps riveste soltanto il ruolo di accipiens dell'eventuale pagamento, imposto al datore dalla sentenza di condanna. Ciò posto, i confusi motivi del ricorso non dicono dove la sentenza abbia sbagliato e non si parametrano ad essa; richiamano fatti rilevanti al più per il rapporto di lavoro e non inerenti il rapporto previdenziale, rispetto al quale il primo è un mero presupposto, non decisivo stante l'autonomia dei due rapporti. Questa Corte, in causa in tutto analoga alla presente, recante i medesimi motivi di ricorso, ha già evidenziato (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 14063 del 4 maggio 2022) che i motivi presentano plurimi profili d'inammissibilità. Si è infatti stigmatizzata la proposizione delle censure in modo affastellato e promiscuo, tale da rendere non identificabili i singoli capi della sentenza che s'intendono impugnare, ed inintelligibili le tesi prospettate al fine di corroborare le proposte censure, mentre per altro verso si è ribadito che resta inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. Anche le doglianze relative all'art. 115 cod. proc. civ., sono prive di pregio, dovendosi ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione della detta norma occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.. Da ultimo, va rilevato che lo stesso riconoscimento dell'INPS in ordine alla propria disponibilità ad accettare eventuali contributi dovuti, questione sottesa al primo ed al quarto motivo di ricorso, non esclude che l'azione esercitata nella specie non sia comunque tra quelle esperibili dal lavoratore; invero, nell'ipotesi in questione -ove l'ente previdenziale, non tempestivamente attivatosi nella richiesta dei versamenti contributivi, sia rimasto tuttavia aperto a ricevere gli stessi ove ne venisse dimostrata in concreto la debenza- la pretesa del ricorrente di veder ripreso nel giudizio riassunto l'esame della sua posizione verso l'INPS non può in alcun caso condurre alla condanna dell'INPS a richiedere i contributi nei confronti del datore di lavoro. Restano solo astrattamente possibili eventuali altre azioni del lavoratore volte all'accertamento della consistenza della propria posizione contributiva previdenziale ovvero al danno subito per l'inadempimento; nella specie, tuttavia, tali azioni non sono state per nulla esperite, ed anzi la stessa proponibilità di tali azioni andrebbe comunque esclusa, in considerazione dell'accertamento negativo del rapporto di lavoro subordinato anche da parte del giudice munito di giurisdizione. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13