CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 32140/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. n. 29448/2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 24 SRL. - i ntimato - avverso la sentenza n. 2437/2022 emessa da CORTE D'APPELLO FIRENZE il 02/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze - decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 24 s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 4.4.2022, con cui era stato dichiarato il suo fallimento - ha acc olto l’impugnazione e per l’effetto ha revoca to la dichiarazione di fallimento, rigettando tuttavia la domanda di risarcimento danni avanzata dallareclamante. 2. Il Tribunale di Firenze, con la predetta sentenza, su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. -che aveva agito sulla base di un credito portato da decreto ingiuntivo esecutivo fino all’importo di € 67.360,60 -aveva infatti dichiarato ilfallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., una volta accertato lo stato di insolvenza della fallita, il superamento della soglia dell’indebitamento minimo di cui all’art. 15 ult. c. L.F., l’assenza di prova circa il possesso congiunto dei requisiti quantitativi per la non fallibilità, non essendosi la debitrice costituita per l’udienza prefallimentare e non avendo perciò reso la relativa prova su di essa incombente. 3. Avverso la sentenzadi primo grado propo neva pertanto reclamo ex art. 18 [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di appello ha osservato e rilevato, perquanto qui ancora di interesse, che: (i) dalla documentazione prodotta si evinceva cheCapornia 24 S.r.l. non versa va affatto in uno stato di decozione e non poteva essere dichiara fallita solo sulla base dell’ingiusta concessione della provvisoria esecuzione da parte del giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo opposto, peraltro per una somma limitata rispetto alla pretesa ingiunzione di ME; (ii) [OSCURATO:SOCIETA]. - seppur non fosse esentata dalla fallibilità, avuto riguardo ai limiti quantitativi di cui all’art. 1 c.2 L.F. (soprattutto per il valore lordo della produzione) - aveva infatti sempre adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni verso le banche, verso i fornitori e ogni altro creditore, compreso [OSCURATO:SOCIETA]; (iii) la regolarità finanziaria di [OSCURATO:SOCIETA]. si rilevavadal fatto che essa aveva solo un piccolo debito verso la [OSCURATO:PERSONA] del Valdarno per € 55.824,18, debito interamente già estinto prima della sua scadenza e che era sempre stato adempiuto esattamente alle scadenze mensili ; (iv) a riprova della solvibilità e dell’insussistenza dello stato di decozione, vi era anche il fatto che tale debito era stato contratto da [OSCURATO:SOCIETA]. prima dell’estinzione del precedente mutuo, cioè nell’agosto 2020 e il fatto che la Banca avesseconcesso tale secondo finanziamento rappresentava u n chiaro indice di stabilità della società, trattandosi la concedente del finanziamento di un soggetto particolarmente qualificato a valutare il merito creditizio; (v) l’unica pretesa inadempiuta sarebbe stata pertanto quella vantata da [OSCURATO:SOCIETA].,che non poteva certo essere considerat a un debito scaduto al fine di poter determinare il fallimento della reclamante, proprio perché contestato; (vi) la sentenza impugnata dov eva dunque essere annullata difettando il presupposto dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F. e la mancanza del presupposto ex art. 15 ult.c. L.F., non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. debiti scaduti in misura superiore ad € 30.000,00, o meglio non avendoalcun debito scaduto. 4. La sentenza, pubblicata il 02/11/2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] SRLcon ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o, cui [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Il [OSCURATO:PERSONA] 24 SRL, intimato, non ha svolto difese. 5. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso. Laricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primoed unico motivo la ricorrente lamenta “ violazione e/o falsa applicazione dinorme di legge e/o … omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’ art. 5 l.f. inrelazione all’ art. 360 comma 1 n. 3 e n.5 cpc”. Va premesso che l’esame delle doglianze proposte dalla ricorrente deve essere limitato a quelle dedotte nel ricorso originario, non potendosi estendere a quelle diversamente contenute nell’istanza di decisione ex art.380 bis c.p.c. Sul punto va infatti ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l'istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto (Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 8303 del 27/03/2024; Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 17130 del 25/06/2025). Il motivo è inammissibil e , esattamente per le ragioni già eviden - ziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. Non è qui in rilievo infatti l’erronea indicazione della sentenza impugnata nella procura speciale del ricorrente, poiché un simile difetto non incide sull'ammissibilità del ricorso per il principio di conservazione degli atti (art.159 c.p.c.), in quanto la materiale inerenza del mandato all'atto d'impugnazione osta a che detto errore (al pari dell’omissione) determini alcuna incertezza sulla identificazione di quella decisione alla stregua del contesto del ricorso (Cass. 18781/2011), tenuto conto della collocazione topografica della procura (Cass. Sez. U, 36057/2022), riferibile anche alla copia digitalizzata della procura rilasciata in modalità analogica, allegataal ricorso per cassazione redatto in formato nativo digitale, depositato telematicamente (Cass. Sez. U, 2077/2024). Rileva piuttosto l’inammissibilità delle censure veicolate con l’unico motivo, proposto (“per violazione e/o falsa applicazione di norme dilegge e/o per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio inrelazione all’ art. 5 lf. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e n.5cpc”) contro l’accertamento della corte d’appello che, alla luce della relazione del curatore fallimentare, ha evidenziato che i debiti scaduti ammontavano a soli euro 2.720,80 al momento della proposizione dell’istanza di fallimento e ad euro 2.920,98 all’attualità -aspetto decisivo e dirimente, ai sensi dell’art. 15, ult.co., l.f. - e che il credito vantatodall’odierno ricorrente, contestato anche dalla curatela, non è statoinsinuato allo stato passivo, con conseguente negazione anche dello stato di insolvenza argomentato dallo stesso creditore sulla base dei bilanci depositati ex art. 15, comma 4, l.f., ma smentito dal fatto che la società debitrice “ha sempre adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni verso le banche, verso ifornitori e ogni altro creditore, compreso [OSCURATO:SOCIETA]”. Detta inammissibilità deriva non solo dal difetto di tassatività especificità del mezzo (cfr. Cass. Sez. U, 32415/2021, per cui “ilricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno deicinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza ivizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglianormativa”; conf., ex plurimis, Cass.7345/2023, 17470/2018 e, con particolare riguardo all’interferenza tra la censura di violazionedi legge e la censura di omessa considerazione di un fatto decisivoe controverso, Cass. Sez. U, 10313/2006 e Cass. 195/2016), ma anche e soprattutto dalla sua natura prettamente “meritale”, pretendendosi in questa sede una nuova e diversa valutazione dei dati di bilancio (peraltro risalenti al 31.12.2020 e 31.12.2021). E’ allora appena il caso di ricordare che: i) non integra violazione,né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronearicognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze dicausa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo edapplicativo della norma di legge (Cass.4784/2023); ii) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010); iii) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (Cass.13238/2017, 26110/2015); iv) il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento, sicché la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio datoluogo a una decisione diversa (Cass.19150/2016, 16812/2018; cfr. Cass. 15733/2022). Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore deidifensori dichiarat i si antistatari . Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricor - rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giu- dizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 q uella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il ca- rattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 7.000 , oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge,nonchè a pagare l’importo di € 7.000 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., somme tutte da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso