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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 04784/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26191/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporeSalvatore [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura specialeallegata al ricorso, d a gli Avv ocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , unitamente a i qual i elettivamente domiciliano presso lo studio del primo in Catania, alla via G. Carnazza n. 51. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi curatori, tutti rappresentati e difes i , in virtù di procur e special i allegat e al controricorso, d all’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domiciliano in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent i - e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - intimat i - avverso la sentenza, n. reg. 492 /201 9 , d el la [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTApubblicata il giorno 25 / 0 7 /20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno 09/02/2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Gela, pronunciando sulle riunite istanze di fallimento in estensione proposte dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sentenza n. 12/2018 dichiarò il fallimento della supersocietà di fatto che ritenne sussistente tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già fallita con sentenza del 3 aprile 2015), [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima pure già fallita con sentenza del 9 gennaio 2018), e, per estensione, il fallimento dello stesso Greco, della [OSCURATO:SOCIETA]., e della [OSCURATO:SOCIETA]., quali suoi soci illimitatamente responsabili, exart. 147, comma 5, l.fall..

1.1. In particolare, per accertare «una gestione imprenditoriale sostanzialmente unitaria, avente ad oggetto l'esercizio di attività edilizia, con una evidente commistione patrimoniale tra i suddetti soggetti […] tipica di una gestione imprenditoriale unitaria nell’ambito di una cd. supersocietà di fatto», quel tribunale valorizzò: i) l'identità delle compagini sociali e delle sedi delle società; ii) la presenza del Greco con funzione di gestione delle medesime società; iii) il rilascio di garanzie fideiussorie da parte dello stesso Greco e tra loro dei componenti della cd. supersocietà; iv ) l'identità dell'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA].); v) le cessioni di ramo aziendale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, successivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA].; vi) la mancata giustificazione contabile di una parte di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appena menzionate ed il Greco. 1.1.1.

Inoltre, considerò esistente l'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., riguardante tutti e quattro i soci della supersocietà di fatto, atteso che la stessa era già stata accertata con sentenza dichiarativa di fallimento per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e anche «perché è una insolvenza correlata ad obbligazioni inerenti all'attività edilizia esercitata dalla supersocietà», altresì giustificandola, quanto al Greco, con la sua impossidenza, e, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]., con la cessione del ramo d'azienda, la conseguente incapacità di produrre reddito e la situazione contabile complessiva.

2. I reclami autonomamente promossi dal Greco e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro quella decisione furono riuniti e respinti dall’adita Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 25 luglio 2019, n. 492, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e con i Fallimenti della indicata società di fatto, dei suoi soci illimitatamente responsabili e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte giustificò la configurabilità della menzionata società di fatto sostenendo: i) quanto alla contestazione sulla valenza indiziaria delle circostanze poste a fondamento della decisione del tribunale, che la corrispondente eccezione era stata formulata nei reclami con «una costruzione atomistica che, talora non scevra da pur legittime verticalizzazioni dialettiche, tende ad isolarle l'una dall'altra e a separarle dal loro contesto in modo da banalizzarne il senso, la consistenza e la funzione».

Rilevò, inoltre, che «Alcuni passaggi argomentativi dei due reclami, del resto, provano troppo, accreditando la tesi, posta a base della sentenza impugnata, di un interesse comune al Greco e alle sue società, costituito dalla prosecuzione della medesima, comune, attività aziendale, che si era inteso porre al riparo dalle conseguenze delta paralisi dei cantieri e di una prevedibile insolvenza».

Precisò, altresì, «che le ragioni addotte a discolpa del [OSCURATO:SOCIETA]. (la condotta vessatoria di [OSCURATO:SOCIETA]., le pressioni estorsive di [OSCURATO:PERSONA] e Stidda, l'inadempimento della società Hopaf del gruppo Burgio, il blocco dei lavori pubblici e il ritardo dei relativi pagamenti, la pretesa condotta usuraria degli Avv.ti Fontanella) non incidono sulla sussistenza degli indicatori della supersocietà di fatto, né sull'insolvenza della stessa e dei soggetti attinti dalla dichiarazione di fallimento, ma riguardano, semmai, le cause e le responsabilità del dissesto»; ii) con riferimento alla cessione dei rami d'azienda -intervenuti il 4 luglio 2008 ed il 21 dicembre 2010 - che, « Dalle stesse difese dei reclamanti, traspare come oggetto delle due cessioni fosse l'apparato produttivo (e, quindi, sostanzialmente, l'azienda) delle cedenti, e che la finalità dei trasferimenti fosse quella di dare continuità all'attività di impresa originariamente in testa alla [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso una divisione dei compiti tra cedenti e cessionarie; restando, le prime, onerate della riscossione dei crediti e del pagamento dei debiti pregressi».

Conferma di tanto sarebbe stata desumibile anche da quanto previsto nell'atto di cessione del 4 luglio 2008, oltre che dai rapporti di finanziamento intervenuti tra il Greco e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, infine, tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].; iii) con riguardo alla contestazione sulla necessaria contestualità dei soci ai fini della configurazione di una supersocietà di fatto, che «L'assunto non coglie nel segno.

Ed invero, da una parte, la sentenza impugnata pone il suo accento logico sulla sottolineatura dell'esigenza di tutti i soggetti dichiara falliti di dare continuità all'attività aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]; non già, quindi, su condotte distrattive del Greco o pagamenti preferenziali in suo favore.

Dall'altra, è la stessa società reclamante […] ad affermare che le cessioni non avevano integralmente svuotato la società cedenti, tanto che "la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta in vita per la riscossione dei crediti derivanti dalla partecipazione alla società consortile Butera (credito iscritto in bilancio) e per riscuotere crediti verso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].., ed anche in ragione della richiesta di corresponsione dell'indennizzo per l'estorsione subita dalla società [...].

Lo stesso dicasi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che è rimasta attiva per il recupero dei crediti vantati fino alla dichiarazione di fallimento.

In concreto, il mezzo tecnico delle cessioni non è valso ad impedire che i creditori facessero valere l’operatività dell’accollo ex lege dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori dell’azienda ceduta, previsto dall’art. 2560 c.c.»; iv) quanto alle censure alla sentenza del Tribunale di Gela in ordine all'acquisizione acritica della relazione di c.t.u., che, anche accedendo all'impostazione dei consulenti tecnici di parte, «si perverrebbe bensì a un ridimensionamento dei flussi privi di giustificazione tra i due soggetti, valorizzato dal tribunale come indizio della supersocietà dì fatto, ma si aprirebbe uno scenario di segno diverso e ugualmente pregnante [...]: emerge una molteplicità e sistematicità di finanziamenti che esula dalla fisiologia del finanziamento del socio trasmodando in una costante opera di sostegno dell'attività di impresa, qualificabile come collaborazione del socio stesso al raggiungimento degli scopi sociali e tradizionalmente considerata come uno dei possibili indici rivelatori del rapporto sociale anche alfine della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a noma dell'art. 147 della legge fall.».

Considerazioni analoghe dovevano estendersi ai rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tra quest’ultima e la [OSCURATO:SOCIETA].; v) con riferimento alla contestazione dell'elemento indiziario ravvisato nella sottoscrizione di una scrittura di pattuizione del compenso, in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (recante una prestazione di fideiussione reciproca tra il Greco e le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), che «Il Tribunale diGela ha correttamente attribuito valenza indiziaria non solo e non tanto all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 28 febbraio 2011 e già socio al 99%dì entrambe, ma alla reciproca prestazione di garanzie personali tra tutti i debitori per le somme da ciascuno dovute agli [OSCURATO:PERSONA].

D'altra parte, la circostanza che la scrittura privata fosse stata predisposta dai due professionisti non vale ad escludere il dato della paternità dell'atto, assunta con la sua sottoscrizione, se non altro tenuto conto dello spessore imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA]»; vi) in ordine alla circostanza che il tribunale aveva basato la propria decisione sulla scorta della rilevanza di prova pubblica delle affermazioni sostenute nella relazione integrativa exart.33 l.fall. del primo curatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dott. [OSCURATO:PERSONA], che «Ciò non inficia, tuttavia, la motivazione della sentenza, se non altro perché i dati che esulano dall'opinabile, rappresentati alle lettere a), b), c), e), f), g), j), k), l), m), n), o), sona stati apprezzati autonomamente dal Tribunale, mentre i reclamanti si sono limitati a contestarne la valenza sintomatica.

Si è già anticipato, del resto, che i proposti reclami hanno inteso, in modo non persuasivo, isolare tali dati l'uno dall'altro in modo da banalizzarne il senso, la consistenza e la funzione»; vii ) erano infondati, infine, quanto all'accertamento dello stato di insolvenza nei confronti delle società asseritamente facenti parte della supersocietà di fatto e, in particolare, della [OSCURATO:SOCIETA]., i rilievi dell’appena menzionata reclamante, posto che l'attivo indicato era costituito da crediti vantati nei confronti di soggetti che notoriamente si trovavano in condizione da non poter garantito il recupero degli stessi.

3. Per la cassazione dell’appena descritta decisione hanno proposto un unico ricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., affidato ad undici motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. .

I Fallimenti della suddetta società di fatto e di ciascuno dei fallimenti dei suoi soci illimitatamente responsabili hannoresistito con controricorso.

Non hanno svolto difese, invece, [OSCURATO:PERSONA] e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta, anch’essi destinatari della notificazione del ricorso predetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve rilevarsi, pregiudizialmente , che , nelle “ Note ex art. 380 - bis. 1 c.p.c.” depositate dai ricorrenti,si legge, tra l’altro, che ( cfr . pag. 11 - 12) , « In via ulteriormente subordinata, si rappresenta a codesta Ill.ma Corte di Cassazione un elemento che, a parere di codes ta difesa, incide sulla legittimità dell’intero procedimentogiudiziario che ha condotto all’emissione della sentenza di estensione del fallimento resa dalTribunale di Gela n. 674/ 2018 e nella successiva sentenza oggi impugnata n. 492/2019della Corte di appello di Caltanissetta.

Come è possibile trarre dal d oc. n. 6 allegato al ricorso per estensione del fallimentocontenuta nel fascicolo di primo grado della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA].r.l., la società - [OSCURATO:SOCIETA] costruzioni S.r.l. - ricorrente in primo grado è stata dichiarata fallita , con sentenza del 3 aprile 2015 del Tribunale di Gela, su ricorso della Procura della Repubblica [presso il Tribunale] di Gela.

Tuttavia, non vi è prova in primo grado, né in sede di gravame , della notifica del ricorso per estensione di fallimento allaoriginaria i stante il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] C ostruzioni s.r.l. che costituiva litisconsorte necessari a del procedimento di estensione del fallimento, potendoavere anc he interesse a non rallentare le procedure di liquidazione dell’attivo della società fallita e di soddisfacimento anche del creditore pubblico tutelato.

Tale difetto di contraddittorio è certamente rilevabile d’ufficio da codesta Ill.ma Corte dicassazione anche per la prima volta in sede di legittimità.

Ne discende che l’intero procedimento che ha condotto all’estensione del fallimento ègravemente viziato».

1.1. Tale argomentazione, ad avviso del Collegio, non può condurre all’invocato esito di cassazione del la impugnata sentenza « per difetto di contraddittorio».

1.1.1. Invero: i)nel procedimento prefallimentare disciplinato dal l’art. 15 l.fall. (nel testo, qui applicabile ratione temporis , modificato dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, e successivamente, dal d.l. n. 179 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), “interviene il Pubblico Ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento”; ii) giusta il combinato disposto degli artt. 70, comma 1, n. 1, e 71 cod. proc. civ., “il Pubblico Ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile di ufficio, nelle cause che egli stesso potrebbe proporre”, sicché “il giudice, davanti al quale è proposta una delle causa indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero affinché possa intervenire”; iii) al menzionato art. 15 l.fall. fa espresso rinvio l’art. 147, comma 3, l.fall. per l’ipotesi di dichiarazione di fallimento di un socio illimitatamente responsabile, dovendosi, peraltro, ragionevolmente opinare che analogo procedimento trovi applicazioneper le ipotesi ricomprese nei commi 4 e 5, della medesima disposizione;iv ) nella specie, quindi, onde consentire al Pubblico Ministero di intervenire (quale parte che aveva richiesto il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) nel procedimento prefallimentare ex artt. 15 e 147 l.fall. , intrapreso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,avente ad oggetto l’estensione del predetto fallimento alla supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., e, per ripercussione, il fallimento dello stesso Greco, della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., quali suoi soci illimitatamente responsabili, ex art. 147, comma 5, l.fall. , era sufficiente la semplice comunicazione exart. 71 cod. proc. civ., da effettuarsi d a lla Cancelleria del tribunale fallimentare all’uopo adito(cfr. Cass. n. 40377 del 2021, a tenore della quale, «Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art. 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni».

In senso sostanzialmente conforme si vedano, tra le altre, pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 12254del 2020, la quale, ribadendo quanto già sancito da Cass. n. 1390 del 1986, ha anche precisato che spetta soltanto al Pubblico Ministero dieccepire, o meno , l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa ; Cass. n. 22567 del 2013; Cass. n. 4236 del 1990), non necessitando, invece,alcuna notifica, ad opera delle parti istanti, delle rispettive iniziative exart. 147 l.fall..N é i ricorrenti hanno puntualmente dedotto, nella loro memoria, l’essere mancata, nella specie, anche la comunicazione suddetta; v) secondo la qui condivisa giurisprudenza di legittimità, “Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M., la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, cod. proc. civ.), dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti” (cfr.Cass. n. 16361 del 2014). 2.Tanto premesso, i primi tre motivi di ricorso, « relativi alla sussistenza dei presupposti per la configurazione di una supersocietà di fatto», denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Violazione e falsa applicazione dell’art. 147, comma 5, l.fall. e degli artt. 2247 e 2249 c.c..

Insussistenza del presupposto del comune intento dei soci della supersocietà di fatto».

Si contesta la sentenza impugnata per aver esteso il fallimento alla società di fatto configurata tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo integrato un presupposto essenziale per la fattispecie della supersocietà di fatto (ossia il comune intento perseguito da tutti i soci) ed applicando, in realtà, indici presuntivi della diversa fattispecie della holdingpersonale, non oggetto di causa; II) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Violazione e falsa applicazione dell'art. 147, comma 5, l.fall. e degli artt. 2247 e 2249 c.c..

Insussistenza del presupposto dell’economicità aggiuntiva ai fini della configurabilità della supersocietà di fatto».

Si censura l'estensione del fallimento e la configurazione di una supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Greco, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., per non avere la corte di appello verificato e riscontrato rigorosamente l'esistenza di un elemento imprescindibile per la configurazione della fattispecie, come richiesto dalla giurisprudenza, ossia il presupposto dell'economicità aggiuntiva derivante dalla società di fatto; III) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c..

Violazione o falsa applicazione dell’art. 147, comma 5, l.fall. e degli artt. 2247 e 2249 c.c. in ordine al requisito della contestualità dei soci della supersocietà di fatto e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

Motivazione assente, ovvero apparente».

Si ascrive alla corte distrettuale di aver ritenuto sussistente una supersocietà di fatto in mancanza del presupposto della contestualità dei soci della stessa.

Si assume, inoltre, la mancanza o la mera apparenza di motivazione della decisione impugnata nella parte ha respinto l'eccezione di carenza di contestualità dei soci della supersocietà di fatto ivi formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Greco, rivelandosi le corrispondenti argomentazioni incomprensibili, né descrivendo il ragionamento volto a giustificare il rigetto dell'eccezione medesima.

2.1. Gli ulteriori motivi di ricorso, dal quarto all’undicesimo, «relativi alla prova per la configurazione di una supersocietà di fatto», prospettano, rispettivamente, in sintesi: IV) «Nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 2729 c.c., 115, comma 2, e 116 c.p.c., 147, comma 5, l.fall..

Erroneo utilizzo del metodo di formazione della prova presuntiva», per avere la corte territoriale ritenuto errato quanto dedotto dai reclamanti circa la necessità di una preliminare verifica atomistica dei singoli elementi indiziari su cui era stata fondata la prova presuntiva per accertarne la gravità, per poi passare -unicamente per gli elementi indiziari ritenuti precisi e gravi -ad una valutazione sulla loro concordanza; V) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c..

Violazione o falsa applicazione dell’articolo 147, comma 5, della legge fallimentare e degli artt. 2247 e 2249 c.c. in relazione agli artt. 2729 c.c., 116 e 115 c.p.c..

Inesistente motivazione, ovvero motivazione apparente, in violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in ordine al metodo di accertamento della prova presuntiva per l’esistenza della supersocietà di fatto».

Si imputa alla corte distrettuale di non aver preso in considerazione un'alternativa ricostruzione delle vicende che ha ritenuto rilevanti per la formazione della supersocietà di fatto, così violando la disciplina della formazione e valutazione della prova presuntiva, fornendo, altresì, una motivazione inesistente nell’opinare che tali alternative ricostruzioni non potessero essere considerate ai fini della costruzione della supersocietà di fatto, dovendosi trarre da questi un unico significato non centrale per l'estensione del fallimento; VI) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

Motivazione insussistente o apparente in ordine all’asserita prova circa lo scopo comune della cd. supersocietà di fatto», lamentandosi l'inesistenza della motivazione, ovvero l'apparenza della stessa, nella parte in cui la corte nissena ha ricostruito il presupposto dello scopo comune della supersocietà di fatto riportando stralci di difese dei reclamanti e parti di un atto di cessione di ramo aziendale aventi un significato del tutto diverso da quello attribuito, nemmeno illustrando le ragioni che confermerebbero la conclusione cui era pervenuta; VII) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 147 l.fall..

Erronea ricostruzione della prova presuntiva relativamente ai finanziamenti intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].r.l., tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la GS immobiliares.r.l. ».

Si prospetta la violazione delle regole di accertamento della prova presuntiva in ordine alla valenza indiziaria - per l'accertamento dell’esistenza di una supersocietà di fatto -riconosciuta dalla corte territoriale ad operazioni di finanziamento eseguite dal socio effettivo delle società, ovvero tra le società di capitali coinvolte nel giudizio.

Si sostiene che l'accertamento compiuto da detta corte è viziato, perché non è volto ad accertare l’esistenza del requisito della gravità di tale indice presuntivo.

Quel giudice, infatti, ha compiuto la propria valutazione non esaminando (anche alla stregua dei fatti dedotti e provati dai reclamanti) se la conseguenza del fatto noto fosse univocamente e ragionevolmente riconducibile al fatto ignoto accertato, violando, così regole di massime di esperienza; VIII) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

Motivazione apparente e inesistente in relazione al rigetto dei rilievi dei consulenti tecnici di parte sugli esiti della c.t.u. come utilizzata dal Tribunale di Gela nella sentenza reclamata».

Si contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato le censure mosse alla sentenza di primo grado laddove aveva individuato nelle risultanze della c.t.u. uno degli indici presuntivi della supersocietà di fatto.

Le argomentazioni utilizzate, a tal fine, dalla corte distrettuale vengono giudicate come non pertinenti al caso di specie, richiamando, peraltro, una pronuncia di legittimità che nulla ha a che fare con il finanziamento del socio di una società di capitali.

Conseguentemente si è al cospetto, in parte qua, di una motivazione inesistente o meramente apparente; IX) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..

Violazione delle regole di formazione della prova presuntiva in violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 147 l.fall..

Motivazione inesistente o apparente in relazione alla valenza dell’elemento indiziario della supersocietà di fatto relativa alla sottoscrizione di una scrittura di pattuizione del compenso con garanzie reciproche concesse tra le parti».

Si contesta l'utilizzo, quale elemento indiziario della supersocietà di fatto, di una scrittura di pattuizione di compensi professionali del 3 marzo 2011, non predisposta dal Greco ma da lui sottoscritta, così assumendone la paternità.

Si ascrive alla corte territoriale di aver elaborato una prova presuntiva contraria alla massima d'esperienza per cui chi sottoscrive una scrittura predisposta da altri, in relazione alla qualeè contestata l'usurarietà concreta (con l'approfittamento dello stato di bisogno da parte dell'usuraio),non può assumere la paternità del contenuto della stessa; X) «Nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti.

Integrale pagamento dei prezzi di cessione dei rami aziendali».

Si lamenta l’omesso esame di un fatto, ritenuto decisivo, relativo alla circostanza - considerata rilevante ai f ini della configurazione della supersocietà di fatto da parte del Tribunale di Gela - dell'asserito mancato pagamento del prezzo di cessione di rami aziendali intervenuti con atti del 4 luglio 2008 e del 21 dicembre 2010.

Si imputa alla corte territoriale di non aver verificato se, come dedotto dai reclamanti, la prova del pagamento del prezzo fosse stata pienamente fornita, circostanza che avrebbe portato ad escludere un elemento presuntivo a conferma della supersocietà di fatto e che avrebbe supportato ladiversa rappresentazione dei rapporti tra le società e le persone fisiche, come ricostruite dagli odierni ricorrenti; XI) «Nullità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..

Violazione del principio disponibilità della prova, ex art. 115 c.p.c., in ordine alla estraneità tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e all'assenza di finanziamenti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]».

Si rappresenta che malgrado, pacificamente, non fossero stati affermati e dimostrati operazioni di finanziamento tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e fra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Greco, la corte d'appello aveva confermato l'estensione del fallimento per l’esistenza di una supersocietà di fatto che coinvolgeva anche i soggetti per cui mancava il presupposto dei reciproci finanziamenti (utilizzato invece come uno degli elementi centrali della prova presuntiva per l'accertamento di una tale supersocietà).

3. Ritiene il Collegio di dovere anteporre allo scrutinio delle descritte doglianze alcune considerazioni generali riguardanti: i) le tipologie di vizi (motivazione omessa o apparente o illogica o perplessa o contraddittoria; omesso esame di fatti controversi e decisivi; violazione e/o falsa applicazione di legge) ivi concretamente prospettati; ii) le caratteristiche della prova presuntiva; iii) il tema del fallimento della supersocietà di fatto.

Tanto al fine di poter procedere, successivamente, ad una più celere decisione della lite.

3.1. Giova premettere, allora, quanto ai vizi motivazionali di cui ai motivi descritti sub III), sub V), sub VI), sub VIII), e sub IX), che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 25 luglio 2019), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022).

3.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Ne deriva che è possibile ravvisareuna “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del2017).3.1.2.

È noto, poi, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tuttele argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).

3.1.3. Infine, con riguardo alla censura motivazione di cui al motivo descritto subX), è opportuno rimarcare che il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al già richiamato, attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello pretesodalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015).

A tanto deve solo aggiungersi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 9253 del 2017), così come il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi viene a trovarsi priva di fondamento ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 20188 del 2017).

3.2. Quanto, poi, al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dei ricorrenti in relazione ai motivi primo, secondo, terzo e quinto), esso può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata,riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.

Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass.n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).

È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

3.3. Con riguardo, invece, alle caratteristiche della prova presuntiva, è utile ricordare che essa si configura come mezzo per la cognizione mediata ed indiretta di fatti controversi, costituendo, pertanto, un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quello ignoto.

Più specificamente, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l'art.2729 cod. civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso.

Tali requisiti rappresentano i presupposti per il valido impiego del ragionamento inferenziale, dovendosi escludere che, in loro assenza, le presunzioni stesse possano fornire al giudice la piena prova del fatto ignoto.

La loro definizione esatta, peraltro, non è agevole, né univoca in dottrina.

È sufficiente rimarcare, in questa sede (in sostanziale conformità a quanto recentemente sancito da Cass. n. 9054 del 2022), che: i) il requisito della gravità implica la necessità di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice; ciò non significa comunque che l'affermazione dell'esistenza del fatto ignorato debba desumersi dal fatto noto con assoluta certezza, essendo sufficiente un grado di probabilità superiore a quello che spetta all'opposta tesi della sua inesistenza.

Tanto, del resto, è coerente con la struttura del ragionamento presuntivo e con la natura delle massime d'esperienza su cui esso si fonda: salvo i casi eccezionali in cui esse corrispondano a leggi naturali o scientifiche, le massime di esperienza non sono, infatti, di regola idonee a conferire certezza assoluta alla conoscenza del fatto ignorato, esprimendo, per lo più, una connessione meramente probabile fra questo ed il fatto noto; ii) il requisito della precisione evoca, a sua volta, un concetto di non equivocità, valendo ad escludere la validità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare.

In altri termini, la precisione va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica.

In linea con quanto detto circa il requisito della gravità, la conseguenza circa l'esistenza del factum probandum non deve necessariamente configurarsi come l'unica possibile, essendo sufficiente che essa sia la più probabile tra quelle che possono derivare dal fatto noto; iii) più complessa e problematica è, infine, la definizione del concetto di concordanza: col richiedere la sussistenza di tale requisito, infatti, la norma sembra riferirsi alla necessaria convergenza sulla medesima conclusione di una pluralità di presunzioni semplici.

Tuttavia, in dottrina e soprattutto nella giurisprudenza, è invece prevalsa una interpretazione "debole" della norma che conduce ad ammettere la validità dell'inferenza deduttiva anche quando essa si fondi su una sola presunzione, purché essa si configuri come grave e precisa (cfr., ex aliis, Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 2482 del 2019; Cass.n. 19088 del 2007; Cass. n. 16993 del 2007; Cass. n. 4472 del 2003).

3.3.1. In quest’ottica, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 9054 del 2022, «la deduzione del vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, q uindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta, invece, o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudicedi merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria».3.3.2.

In definitiva, come si legge in Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. pag. 29 e ss.), «Le presunzioni semplici consistono, […], nel ragionamento del giudice il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) conoscenza di un fatto secondario, deduce da esso l'esistenza del fatto principale ignoto.

L'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. n. 2431/2004).

Allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra, infatti, nei compiti di quest'ultimo il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’id quod prelumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono esserericavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi (Cass. n. 12002/2017).

Si aggiunga, poi, che, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, per unverso, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (Cass. n. 26022/2011), e che, per altro verso, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. n. 22656/2011)».

In altri termini, dunque, in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito non solo la valutazione dell'opportunità di fare ricorso alla stessa, ma anche l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l'accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza: il relativo apprezzamento costituisce ungiudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n. 27070 del 2022;Cass.n. 20421 del 2022, la quale ha confermato che «gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell'univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui»; Cass. n. 5279 del 2020; Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1715 del 2007).

Inoltre, come già riferitosi (si vedano, tra l’altro, sul punto, anche Cass. n. 7380 del 2018 e Cass. n. 27457 del 2019), gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi -benché l'art. 2729, comma 1, cod. civ. si esprima al plurale - potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 27457 del 2019; Cass. 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. 29 luglio 2009, n. 17574), e dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di piùelementi presuntivi (cfr. l'appena citata Cass. 17574 del 2009, nonché, la più recente Cass. n. 27457 del 2019).

3.4. Con riferimento, da ultimo, alla tematica del fallimento della cd. supersocietà di fatto (così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali), che ha ripetutamente coinvolto anche la Consulta (cfr.

Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 255; Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 15; Corte cost. 12 dicembre 2014, n. 276) e che può considerarsi, ormai, parte del diritto fallimentare vivente, non è necessario qui ripercorrerne il dibattito pluridecennale.

È sufficiente rammentare, in questa sede, che i leading case in materia (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 1095del 2016) hanno superato le obiezioni - fondate sul disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - al riconoscimento della configurabilità di una società di persone non registrata partecipata (per fatti concludenti) da società di capitali, disinnescando altresì gli effetti potenzialmente sovversivi insiti nella possibilità teorica di considerare nulla tale società (riconoscendo, cioè, che anche a voler ammettere la nullità della supersocietà di fatto, la stessa, ai sensi dell'art.2332 cod. civ., opererebbecome causa di scioglimento, così non elidendo il rapporto sociale con effetto retroattivo).

La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha dato ingresso ad un'interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentiasul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva - in via “ discendente ” - dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi dell'art.147 l.fall. (cfr. Cass. n. 31999 del 2022).

3.4.1. Tuttavia è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 10507 del 2016, cui adde, in motivazione, Cass. n. 12120 del 2016, entrambe richiamate dalla più recente Cass. n. 7903 del 2020.

Si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20552 del 2022; Cass. n. 31999 del 2022) che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto.

Simile circostanza - si dice - può semmai costituire ind ice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art.2497 cod. civ.); la quale "holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017).

4. Fermi i princìpi tutti finora riportati, deve procedersi all’esame delle varie doglianze formulate dai ricorrenti, mantenendo la loro distinzione nei due gruppi (i primi tre motivi «relativi alla sussistenza dei presupposti per la configurazione di una supersocietà di fatto»; quelli residui dal quarto all’undicesimo, «relativi alla prova per la configurazione di una supersocietà di fatto») da essi prospettata.

4.1. Con riguardo alle censure ricomprese nel primo di tali gruppi, può immediatamente respingersi quella, specificamente rinvenibile nel terzo motivo di ricorso, afferente un’asserita motivazione “assente” o “apparente”, adottata dalla corte distrettuale nel rigettare l'eccezione di mancanza di contestualità dei soci della supersocietà di fatto avanzata in sede di reclamo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA].4.1.1.

Invero, la corte nissena ha illustrato (cfr. § 2.1., punto iii], dei “Fatti di causa”, nonché pag. 19-20 della sentenza in esame), peraltro in modo affatto lineare, le ragioni poste a base della soluzione adottata per la corrispondente statuizione.

Ha spiegato, infatti, che, «da una parte, la sentenza impugnata pone il suo accento logico sulla sottolineatura dell'esigenza di tutti i soggetti dichiara falliti di dare continuità all'attività aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]; non già, quindi, su condotte distrattive del Greco o pagamenti preferenziali in suo favore.

Dall'altra, è la stessa società reclamante […] ad affermare che le cessioni non avevano integralmente svuotato la società cedenti, tanto che "la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta in vita per la riscossione dei crediti derivanti dalla partecipazione alla società consortile Butera (credito iscritto in bilancio) e per riscuotere crediti verso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].., ed anche in ragione della richiesta di corresponsione dell'indennizzo per l'estorsione subita dalla società [...].

Lo stesso dicasi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l , che è rimasta attiva per il recupero dei crediti vantati fino alla dichiarazione di fallimento.

In concreto, il mezzo tecnico delle cessioni non è valso ad impedire che i creditori facessero valere l’operatività dell’accollo ex lege dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori dell’azienda ceduta, previsto dall’art. 2560 c.c.».

Deve, quindi, considerarsi ampiamente soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è già detto, senza che rilevi, qui, come pure si è anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni; né, ragionevolmente, si è in presenza di argomentazioni realmente “incomprensibili” o che “non descrivono il ragionamento volto a giustificare il rigetto dell’eccezione”, come infondatamente preteso, invece, dai ricorrenti.

5. Tanto premesso, le residue doglianze di violazione di legge prospettate nei primi tre motivi di ricorso possono essere scrutinate congiuntamente perché caratterizzate dalla medesima ragione di inammissibilità.

5.1. La corte distrettuale, infatti, ha ricordato, innanzitutto (cfr., amplius, pag. 14-16 della sentenza impugnata), -peraltro condividendola -la puntuale ricostruzione fattuale posta dal Tribunale di Gela a sostegno dell'accertata configurabilità di una supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già fallita), [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima pure già fallita), evidenziando una fitta rete di dati, legami e rapporti anche contrattuali nei fatti intercorsi tra questi ultimi e rimarcando, in proposito, che, «…il Tribunale, pur avendo richiamato in modo promiscuo arresti giurisprudenziali in tema diholding e di supersocietà di fatto,[…], ha, in concreto, coerentemente impostato la motivazione della sentenza oggi impugnata sulla ricorrenza degli indicatori di quest’ultima fattispecie».

Elementi tutti (identità delle compagini sociali e delle sedi delle società; presenza del Greco con funzione di gestione delle medesime società; rilascio di garanzie fideiussorie da parte dello stesso Greco e tra loro dei componenti della cd. supersocietà; identità dell'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA].; cessioni di ramo aziendale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, successivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA].; mancata giustificazione contabile di una parte di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appena menzionate ed il Greco) da cui il tribunale e, successivamente, i giudici del reclamo hanno ritenuto agevole inferire l'esistenza di una cooperazione tra il Greco e le menzionate società finalizzata alla prosecuzione della stessa comune attività aziendale che si era inteso porre al riparo dalle conseguenzedella paralisi dei cantieri e di una prevedibile insolvenza.

5.1.1. La stessa corte, inoltre, ha valutato i rilievi critici dei reclamanti (cfr. amplius, pag. 16 e ss. della menzionata sentenza), sostanzialmente giudicandoli inidonei a mutare la suddetta conclusione cui era pervenuto il giudice di prime cure.

Le relative argomentazioni si fondano, evidentemente, su accertamenti di natura fattuali.

5.1.2. La corte di appello, in altri termini, si è sostanzialmente attenuta ai princìpi richiamati nei precedenti §§

2.4. e

2.4.1. (è insussistente, quindi, la denunciata violazione dell’art. 147 l.fall.), avendo opinato - sulla base di una valutazione complessiva di una pluralità di elementi di prova e documenti -giustappunto, che potesse reputarsi esistente, nel caso concreto, il comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati, concretamente individuato, come si è già detto, nella prosecuzione della stessa comune attività aziendale che si era inteso porre al riparo dalle conseguenze della paralisi dei cantieri e di una prevedibile insolvenza.

Essa, cioè, ha ritenuto configurabile l'affectio societatis tra l'imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., dando pure compiutamente atto, come si è già riferito, della perdurante operatività (sebbene nei limiti indicati) di ciascuna di dette società: tutti questi soggetti, posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazione, avevano agito nel comune, predetto interesse sociale.

In tal guisa, dunque, la medesima corte ha confermato il fallimento della supersocietà di fatto accertata tra questi ultimi, previa analisi dei singoli elementi di prova desumibili dagli atti di causa ed altresì esponendo le ragioni del proprio convincimento quanto alla ritenuta sussistenza di una situazione di insolvenza della stessa.

Si tratta, in una simile prospettiva, di valutazioni in fatto, non contrastanti coi principi affermati dalla già indicata giurisprudenza di legittimità a proposito della fattispecie (alla quale ci si riferisce) della supersocietà, rilevante ai fini dell'art. 147 legge fall..

Come tale, dette valutazioni restano insindacabili in Cassazione.

5.2. Neppure convince l’assunto per cui (cfr. in particolare, il secondo motivo), nel ritenere configurabile una supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Greco, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., la corte di appello non avrebbe verificato e riscontrato rigorosamente l'esistenza di un elemento imprescindibile per la configurazione della fattispecie, come richiesto dalla giurisprudenza, ossia il presupposto dell'economicità aggiuntiva derivante dalla società di fatto.

5.2.1. Di economia aggiuntiva, invero, può discutersi - in thesi - in presenza di una holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento in quanto fonte di responsabilità diretta dell’imprenditore, quando questa agisca in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso l’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi relativi al proprio gruppo d’imprese.

Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio): il che, appunto, ne consente la configurabilità come un’autonoma impresa assoggettabile a fallimento sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo, sia quando abbia di natura ausiliaria o finanziaria (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 23334 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003, Cass. n. 12113 del 2002).

In quest’ottica, allora, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime.

Peraltro, se è pacifico che, in caso di attività di direzione e coordinamento abusiva, l’holder miri a realizzare un fine di lucro tendenzialmente distinto da quello perseguito dalle singole società eterodirette, esso può, tuttavia, anche coincidere con quest’ultimo, allorquando il profitto conseguito rifluisce nel patrimonio dell’imprenditore capogruppo.

Non occorre, per converso, che l’attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell'opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall’holderdisvelino un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate.

5.2.2. La cortedi appello, tuttavia, condividendo gli assunti del giudice di prime cure, ha chiaramente inteso escludere che, nella specie, si fosse al cospetto di una holding di tipo personale che abbia assunto la veste della società di fatto, sicché nemmeno è utile indugiare ulteriormente sul punto.

5.3. Le censure in esame, invece, mirano ad ottenere una rivisitazione ad opera di questo Collegio, delle valutazioni effettuate dalla corte territoriale laddove ha confermato l’esistenza della supersocietà di fatto come accertata dal tribunale, invocandone una nuova, sebbene rapportata, essenzialmente, ai medesimi elementi istruttori utilizzati dalla corte territoriale, volta all’accertamento dell’assenza del collegamento funzionale all’esercizio, in via di fatto, dell’impresa comune e/o comunque dei presupposti che la suddetta giurisprudenza di legittimità richiede per la concreta configurabilità di una supersocietà di fatto.

5.3.1. Insistere su di un tale aspetto, tuttavia, è qui poco proficuo, perché si dimentica totalmente che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - come si è già spiegato - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022); ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

Alteris verbis, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n.32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023).

6. Il quarto motivo di ricorso -che, come si ricorderà, contesta alla corte territoriale di avere ritenuto errato quanto dedotto dai reclamanti circa la necessità di una preliminare verifica atomistica dei singoli elementi indiziari su cui era stata fondata la prova presuntiva per accertarne la gravità, per poi passare, unicamente per gli elementi indiziari ritenuti precisi e gravi, ad una valutazione sulla loro concordanza -è infondato.

6.1. Invero, il modus procedendi della menzionata corte quanto ( a ) all’opportunità di avvalersi della prova presuntiva, (b) alla individuazione dei fatti da porre a fondamento e (c) all'accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, si rivela assolutamente coerente con i principi giurisprudenziali tutti - pienamente condivisi dal Collegio - già riportati nei precedenti §§ 2.3.,

2.3.1. e 2.3.2., dovendosi qui solo rimarcare che: i ) i corri spondenti apprezzamenti costituiscono giudizi fattuali, la cui censura, in sede di legittimità, non può risolversi nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando escluso, peraltro, che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n. 27070 del 2022); ii) gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell'univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui (cfr. Cass. n. 20421 del 2022).

7. I motivi di ricorso quinto, sesto, settimo, ottavo, nono ed undicesimo possono scrutinarsi congiuntamente perché insuscettibili di accoglimento tutti, sostanzialmente, per le medesime ragioni.7.1.

In particolare, per i vizi motivazionali (motivazione “insussistente” o “apparente” su quanto in ciascuno di essi descritto) lamentati nei motivi quinto, sesto, ottavo e nono, è sufficiente, per giustificarne il rigetto, richiamare i princìpi già espressi nei precedenti §§ da

2.1. a 2.1.2., tenendo conto che: i) la corte distrettuale ha fornito una motivazione in linea con il minimum costituzionale (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) quanto alla configurabilità, nella specie, di una supersocietà di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., analizzando gli elementi indiziari (in relazione ai quali correttamente ha proceduta ad una loro valutazione complessiva) circa i suoi elementi costitutivi all’uopo desumibili dagli atti di causa ed altresì esponendo le ragioni delproprio convincimento quanto alla ritenuta sussistenza di una situazione di sua insolvenza; ii ) la medesima corte ha esaminato gli aspetti (finanziamenti intervenuti tra il Greco e le menzionate società, nonché tra queste ultime; rilievi dei consulenti diparte alla relazione del c.t.u. depositata in primo grado; scrittura di pattuizione di compensi professionali, in favore degli Avv.ti Luigi e [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2011) la cui erronea valutazione è lamentata in quelle doglianze; iii) simili vizi, inoltre, devono apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017); iv) per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).

8. Le residue doglianze di violazione di legge prospettate nei motivi di ricorso in esame, invece, sono caratterizzate tutte dalla medesima ragione di inammissibilità.

8.1. La corte distrettuale, infatti, come si è appena ricordato, è giunta alla conclusione (conforme a quella del giudice di prime cure) della configurabilità, nella specie, della supersocietà di fatto suddetta complessivamente analizzando gli elementi indiziari circa i suoi elementi costitutivi desunti dagli atti di causa ed altresì esponendo le ragioni del proprio convincimento quanto alla ritenuta sussistenza di una situazione di sua insolvenza, altresì ponderando quelle circostanze (finanziamenti intervenuti tra il Greco e le menzionate società, nonché tra queste ultime; rilievi dei consulenti di parte alla relazione del c.t.u. depositata in primo grado; scrittura di pattuizione di compensi professionali, in favore degli Avv.ti Luigi e [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2011) la cui erronea valutazione è lamentata in quelle doglianze.

8.1.1. La stessa corte, inoltre, ha valutato i rilievi critici dei reclamanti (cfr. amplius, pag. 16 e ss. sentenza impugnata), sostanzialmente giudicandoli inidonei a mutare la suddetta conclusione cui era pervenuto il giudice di prime cure.

Le relative argomentazioni sono fondate su accertamenti di natura evidentemente fattuali.

8.1.2. La corte di appello, in altri termini (come si è già detto scrutinandosi le censure di violazione di legge di cui ai primi tre motivi di ricorso) si è sostanzialmente attenuta ai princìpi richiamati nei precedenti §§

2.4. e

2.4.1. (è insussistente, quindi, la denunciata violazione dell’art. 147 l.fall.), avendo opinato,- sulla base di una valutazione complessiva di una pluralità di elementi di prova e documenti (sulla quale neppure potrebbe incidere, in modo decisivo, l’eventuale valutazione diversa di uno soltanto di essi, come tentano di fare i ricorrenti, nellaloro memoria ex art. 380 - bis .1, cod. proc. civ., soprattutto in relazione alla menzionata scrittura di pattuizione di compensi professionali dell’1 marzo 2011) -giustappunto, che potesse reputarsi esistente, nel caso concreto, il comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati, concretamente individuato, come si è già detto, nella prosecuzione della stessa comune attività aziendale che si era inteso porre al riparo dalle conseguenze della paralisi dei cantieri e di una prevedibile insolvenza.

Essa, cioè, ha ritenuto configurabile l'affectio societatistra l'imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., dando pure compiutamente atto, come si è già riferito, della perdurante operatività (sebbene nei limiti indicati) di ciascuna di dette società: tutti questi soggetti, posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazione, avevano agito nel comune, predetto interesse sociale.

In tal guisa, dunque, la medesima corte ha confermato il fallimento della supersocietà di fatto accertata tra questi ultimi, previa analisi dei singoli elementi di prova desumibili dagli atti di causa ed altresì esponendo le ragioni del proprio convincimento quanto alla ritenuta sussistenza di una situazione di insolvenza della stessa.

Si tratta, in una simile prospettiva, di valutazioni in fatto, non contrastanti coi principi affermati dalla già indicata giurisprudenza di legittimità a proposito della fattispecie (alla quale ci si riferisce) della supersocietà, rilevante ai fini dell'art. 147 legge fall..

Come tali, dette valutazioni restano insindacabili in Cassazione.

8.2. Le censure in esame, invece, mirano ad ottenerne una rivisitazione ad opera di questo Collegio, invocandone una nuova, sebbene rapportata, essenzialmente, ai medesimi elementi istruttori utilizzati dalla corte territoriale, volta all’accertamento dell’assenza del collegamento funzionale all’esercizio, in via di fatto, dell’impresa comune e/o comunque dei presupposti che la suddetta giurisprudenza di legittimità richiede per la concreta configurabilità di una supersocietà di fatto.

8.2.1. Anche in questo caso (come si è già detto in relazione alle doglianze ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., esposte nei primi tre motivi di ricorso), tuttavia, è qui poco proficuo insistere su di un tale aspetto, atteso che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. -come si è già spiegato - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione dellestesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022); ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014); iii ) nella specie, l’illustrazione dei motivi non è idonea a prospettare a ben vedere la violazione/falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., nei termini come precedentemente indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones factiripercorse in relazione agli oggetti delle varie circostanze emerse, così che non presentano le caratteristiche della denuncia del vizio predetto.

8.3. In altri termini, gli odierni ricorrenti incorrono nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) -un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha purepuntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016).

Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016).

8.3.1. In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).

Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017).

Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023).

9. Il decimo motivo di ricorso, infine (volto, come si ricorderà, a censurare l’omesso esame di un fatto, ritenuto decisivo, relativo alla circostanza - considerata rilevante ai fini della configurazione della supersocietà di fatto da parte del Tribunale di Gela - dell'asserito mancato pagamento del prezzo di cessione di rami aziendali intervenuti con atti del 4 luglio 2008 e del 21 dicembre 2010.

Si imputa alla corte territoriale di non aver verificato se, come dedotto dai reclamanti, la prova del pagamento del prezzo fosse stata pienamente fornita, circostanza che avrebbe portato ad escludere un elemento presuntivo a conferma della supersocietà di fatto e che avrebbe supportato la diversa rappresentazionedei rapporti tra le società e le persone fisiche, come ricostruite dagli odierni ricorrenti), si rivela inammissibile.

9.1. Invero, la corte territoriale ha tratto il proprio convincimento circa la configurabilità della supersocietà di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., da una valutazione complessiva di una pluralità anche di altri elementi di prova e documenti.9.1.1.

Non sussiste, dunque, - né comunque, le argomentazioni de lla doglianza forniscono convincenti ragioni in proposito - in relazione alla circostanza fattuale il cui esame si assume essere stato omesso dalla corte predetta, il necessario requisito (cfr. la già riportata formulazione dell’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della sua decisività, vale a dire che, se esaminata, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito.

Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015).

9.2. Osserva, peraltro, il Collegio che il fatto di cui oggi i ricorrenti lamentano l’omesso esame, lungi dall’essere, di per sé, “decisivo”, nei sensi in precedenza ricordati, al più potrebbe rappresentare un elemento indiziario da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte nissena, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

10. In conclusione, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, a carico di questi ultimi ed in solido tra loro, giusta il principio di soccombenza, rimarcandosi, peraltro, che, come evidenziato nella intestazione dell’unico controricorso dei Fallimenti controricorrenti, il giudice delegato ha attestato che gli stessi sono privi di fondi ai fini di cui all’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002.10.1.

Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia ad ottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26191/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporeSalvatore [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura specialeallegata al ricorso, d a gli Avv ocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , unitamente a i qual i elettivamente domiciliano presso lo studio del primo in Catania, alla via G. Carnazza n. 51. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi curatori, tutti rappresentati e difes i , in virtù di procur e special i allegat e al controricorso, d all’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domiciliano in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent i - e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - intimat i - avverso la sentenza, n. reg. 492 /201 9 , d el la [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTApubblicata il giorno 25 / 0 7 /20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno 09/02/2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Gela, pronunciando sulle riunite istanze di fallimento in estensione proposte dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sentenza n. 12/2018 dichiarò il fallimento della supersocietà di fatto che ritenne sussistente tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già fallita con sentenza del 3 aprile 2015), [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima pure già fallita con sentenza del 9 gennaio 2018), e, per estensione, il fallimento dello stesso Greco, della [OSCURATO:SOCIETA]., e della [OSCURATO:SOCIETA]., quali suoi soci illimitatamente responsabili, exart. 147, comma 5, l.fall.. 1.1. In particolare, per accertare «una gestione imprenditoriale sostanzialmente unitaria, avente ad oggetto l'esercizio di attività edilizia, con una evidente commistione patrimoniale tra i suddetti soggetti […] tipica di una gestione imprenditoriale unitaria nell’ambito di una cd. supersocietà di fatto», quel tribunale valorizzò: i) l'identità delle compagini sociali e delle sedi delle società; ii) la presenza del Greco con funzione di gestione delle medesime società; iii) il rilascio di garanzie fideiussorie da parte dello stesso Greco e tra loro dei componenti della cd. supersocietà; iv ) l'identità dell'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA].); v) le cessioni di ramo aziendale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, successivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA].; vi) la mancata giustificazione contabile di una parte di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appena menzionate ed il Greco. 1.1.1. Inoltre, considerò esistente l'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., riguardante tutti e quattro i soci della supersocietà di fatto, atteso che la stessa era già stata accertata con sentenza dichiarativa di fallimento per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e anche «perché è una insolvenza correlata ad obbligazioni inerenti all'attività edilizia esercitata dalla supersocietà», altresì giustificandola, quanto al Greco, con la sua impossidenza, e, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]., con la cessione del ramo d'azienda, la conseguente incapacità di produrre reddito e la situazione contabile complessiva. 2. I reclami autonomamente promossi dal Greco e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro quella decisione furono riuniti e respinti dall’adita Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 25 luglio 2019, n. 492, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e con i Fallimenti della indicata società di fatto, dei suoi soci illimitatamente responsabili e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte giustificò la configurabilità della menzionata società di fatto sostenendo: i) quanto alla contestazione sulla valenza indiziaria delle circostanze poste a fondamento della decisione del tribunale, che la corrispondente eccezione era stata formulata nei reclami con «una costruzione atomistica che, talora non scevra da pur legittime verticalizzazioni dialettiche, tende ad isolarle l'una dall'altra e a separarle dal loro contesto in modo da banalizzarne il senso, la consistenza e la funzione». Rilevò, inoltre, che «Alcuni passaggi argomentativi dei due reclami, del resto, provano troppo, accreditando la tesi, posta a base della sentenza impugnata, di un interesse comune al Greco e alle sue società, costituito dalla prosecuzione della medesima, comune, attività aziendale, che si era inteso porre al riparo dalle conseguenze delta paralisi dei cantieri e di una prevedibile insolvenza». Precisò, altresì, «che le ragioni addotte a discolpa del [OSCURATO:SOCIETA]. (la condotta vessatoria di [OSCURATO:SOCIETA]., le pressioni estorsive di [OSCURATO:PERSONA] e Stidda, l'inadempimento della società Hopaf del gruppo Burgio, il blocco dei lavori pubblici e il ritardo dei relativi pagamenti, la pretesa condotta usuraria degli Avv.ti Fontanella) non incidono sulla sussistenza degli indicatori della supersocietà di fatto, né sull'insolvenza della stessa e dei soggetti attinti dalla dichiarazione di fallimento, ma riguardano, semmai, le cause e le responsabilità del dissesto»; ii) con riferimento alla cessione dei rami d'azienda -intervenuti il 4 luglio 2008 ed il 21 dicembre 2010 - che, « Dalle stesse difese dei reclamanti, traspare come oggetto delle due cessioni fosse l'apparato produttivo (e, quindi, sostanzialmente, l'azienda) delle cedenti, e che la finalità dei trasferimenti fosse quella di dare continuità all'attività di impresa originariamente in testa alla [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso una divisione dei compiti tra cedenti e cessionarie; restando, le prime, onerate della riscossione dei crediti e del pagamento dei debiti pregressi». Conferma di tanto sarebbe stata desumibile anche da quanto previsto nell'atto di cessione del 4 luglio 2008, oltre che dai rapporti di finanziamento intervenuti tra il Greco e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, infine, tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].; iii) con riguardo alla contestazione sulla necessaria contestualità dei soci ai fini della configurazione di una supersocietà di fatto, che «L'assunto non coglie nel segno. Ed invero, da una parte, la sentenza impugnata pone il suo accento logico sulla sottolineatura dell'esigenza di tutti i soggetti dichiara falliti di dare continuità all'attività aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]; non già, quindi, su condotte distrattive del Greco o pagamenti preferenziali in suo favore. Dall'altra, è la stessa società reclamante […] ad affermare che le cessioni non avevano integralmente svuotato la società cedenti, tanto che "la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta in vita per la riscossione dei crediti derivanti dalla partecipazione alla società consortile Butera (credito iscritto in bilancio) e per riscuotere crediti verso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].., ed anche in ragione della richiesta di corresponsione dell'indennizzo per l'estorsione subita dalla società [...]. Lo stesso dicasi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che è rimasta attiva per il recupero dei crediti vantati fino alla dichiarazione di fallimento. In concreto, il mezzo tecnico delle cessioni non è valso ad impedire che i creditori facessero valere l’operatività dell’accollo ex lege dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori dell’azienda ceduta, previsto dall’art. 2560 c.c.»; iv) quanto alle censure alla sentenza del Tribunale di Gela in ordine all'acquisizione acritica della relazione di c.t.u., che, anche accedendo all'impostazione dei consulenti tecnici di parte, «si perverrebbe bensì a un ridimensionamento dei flussi privi di giustificazione tra i due soggetti, valorizzato dal tribunale come indizio della supersocietà dì fatto, ma si aprirebbe uno scenario di segno diverso e ugualmente pregnante [...]: emerge una molteplicità e sistematicità di finanziamenti che esula dalla fisiologia del finanziamento del socio trasmodando in una costante opera di sostegno dell'attività di impresa, qualificabile come collaborazione del socio stesso al raggiungimento degli scopi sociali e tradizionalmente considerata come uno dei possibili indici rivelatori del rapporto sociale anche alfine della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a noma dell'art. 147 della legge fall.». Considerazioni analoghe dovevano estendersi ai rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tra quest’ultima e la [OSCURATO:SOCIETA].; v) con riferimento alla contestazione dell'elemento indiziario ravvisato nella sottoscrizione di una scrittura di pattuizione del compenso, in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (recante una prestazione di fideiussione reciproca tra il Greco e le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), che «Il Tribunale diGela ha correttamente attribuito valenza indiziaria non solo e non tanto all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 28 febbraio 2011 e già socio al 99%dì entrambe, ma alla reciproca prestazione di garanzie personali tra tutti i debitori per le somme da ciascuno dovute agli [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte, la circostanza che la scrittura privata fosse stata predisposta dai due professionisti non vale ad escludere il dato della paternità dell'atto, assunta con la sua sottoscrizione, se non altro tenuto conto dello spessore imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA]»; vi) in ordine alla circostanza che il tribunale aveva basato la propria decisione sulla scorta della rilevanza di prova pubblica delle affermazioni sostenute nella relazione integrativa exart.33 l.fall. del primo curatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dott. [OSCURATO:PERSONA], che «Ciò non inficia, tuttavia, la motivazione della sentenza, se non altro perché i dati che esulano dall'opinabile, rappresentati alle lettere a), b), c), e), f), g), j), k), l), m), n), o), sona stati apprezzati autonomamente dal Tribunale, mentre i reclamanti si sono limitati a contestarne la valenza sintomatica. Si è già anticipato, del resto, che i proposti reclami hanno inteso, in modo non persuasivo, isolare tali dati l'uno dall'altro in modo da banalizzarne il senso, la consistenza e la funzione»; vii ) erano infondati, infine, quanto all'accertamento dello stato di insolvenza nei confronti delle società asseritamente facenti parte della supersocietà di fatto e, in particolare, della [OSCURATO:SOCIETA]., i rilievi dell’appena menzionata reclamante, posto che l'attivo indicato era costituito da crediti vantati nei confronti di soggetti che notoriamente si trovavano in condizione da non poter garantito il recupero degli stessi. 3. Per la cassazione dell’appena descritta decisione hanno proposto un unico ricorso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., affidato ad undici motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. . I Fallimenti della suddetta società di fatto e di ciascuno dei fallimenti dei suoi soci illimitatamente responsabili hannoresistito con controricorso. Non hanno svolto difese, invece, [OSCURATO:PERSONA] e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta, anch’essi destinatari della notificazione del ricorso predetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve rilevarsi, pregiudizialmente , che , nelle “ Note ex art. 380 - bis. 1 c.p.c.” depositate dai ricorrenti,si legge, tra l’altro, che ( cfr . pag. 11 - 12) , « In via ulteriormente subordinata, si rappresenta a codesta Ill.ma Corte di Cassazione un elemento che, a parere di codes ta difesa, incide sulla legittimità dell’intero procedimentogiudiziario che ha condotto all’emissione della sentenza di estensione del fallimento resa dalTribunale di Gela n. 674/ 2018 e nella successiva sentenza oggi impugnata n. 492/2019della Corte di appello di Caltanissetta. Come è possibile trarre dal d oc. n. 6 allegato al ricorso per estensione del fallimentocontenuta nel fascicolo di primo grado della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA].r.l., la società - [OSCURATO:SOCIETA] costruzioni S.r.l. - ricorrente in primo grado è stata dichiarata fallita , con sentenza del 3 aprile 2015 del Tribunale di Gela, su ricorso della Procura della Repubblica [presso il Tribunale] di Gela. Tuttavia, non vi è prova in primo grado, né in sede di gravame , della notifica del ricorso per estensione di fallimento allaoriginaria i stante il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] C ostruzioni s.r.l. che costituiva litisconsorte necessari a del procedimento di estensione del fallimento, potendoavere anc he interesse a non rallentare le procedure di liquidazione dell’attivo della società fallita e di soddisfacimento anche del creditore pubblico tutelato. Tale difetto di contraddittorio è certamente rilevabile d’ufficio da codesta Ill.ma Corte dicassazione anche per la prima volta in sede di legittimità. Ne discende che l’intero procedimento che ha condotto all’estensione del fallimento ègravemente viziato». 1.1. Tale argomentazione, ad avviso del Collegio, non può condurre all’invocato esito di cassazione del la impugnata sentenza « per difetto di contraddittorio». 1.1.1. Invero: i)nel procedimento prefallimentare disciplinato dal l’art. 15 l.fall. (nel testo, qui applicabile ratione temporis , modificato dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, e successivamente, dal d.l. n. 179 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), “interviene il Pubblico Ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento”; ii) giusta il combinato disposto degli artt. 70, comma 1, n. 1, e 71 cod. proc. civ., “il Pubblico Ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile di ufficio, nelle cause che egli stesso potrebbe proporre”, sicché “il giudice, davanti al quale è proposta una delle causa indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero affinché possa intervenire”; iii) al menzionato art. 15 l.fall. fa espresso rinvio l’art. 147, comma 3, l.fall. per l’ipotesi di dichiarazione di fallimento di un socio illimitatamente responsabile, dovendosi, peraltro, ragionevolmente opinare che analogo procedimento trovi applicazioneper le ipotesi ricomprese nei commi 4 e 5, della medesima disposizione;iv ) nella specie, quindi, onde consentire al Pubblico Ministero di intervenire (quale parte che aveva richiesto il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) nel procedimento prefallimentare ex artt. 15 e 147 l.fall. , intrapreso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,avente ad oggetto l’estensione del predetto fallimento alla supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., e, per ripercussione, il fallimento dello stesso Greco, della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., quali suoi soci illimitatamente responsabili, ex art. 147, comma 5, l.fall. , era sufficiente la semplice comunicazione exart. 71 cod. proc. civ., da effettuarsi d a lla Cancelleria del tribunale fallimentare all’uopo adito(cfr. Cass. n. 40377 del 2021, a tenore della quale, «Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art. 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni». In senso sostanzialmente conforme si vedano, tra le altre, pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 12254del 2020, la quale, ribadendo quanto già sancito da Cass. n. 1390 del 1986, ha anche precisato che spetta soltanto al Pubblico Ministero dieccepire, o meno , l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa ; Cass. n. 22567 del 2013; Cass. n. 4236 del 1990), non necessitando, invece,alcuna notifica, ad opera delle parti istanti, delle rispettive iniziative exart. 147 l.fall..N é i ricorrenti hanno puntualmente dedotto, nella loro memoria, l’essere mancata, nella specie, anche la comunicazione suddetta; v) secondo la qui condivisa giurisprudenza di legittimità, “Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M., la nullità derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, cod. proc. civ.), dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti” (cfr.Cass. n. 16361 del 2014). 2.Tanto premesso, i primi tre motivi di ricorso, « relativi alla sussistenza dei presupposti per la configurazione di una supersocietà di fatto», denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 147, comma 5, l.fall. e degli artt. 2247 e 2249 c.c.. Insussistenza del presupposto del comune intento dei soci della supersocietà di fatto». Si contesta la sentenza impugnata per aver esteso il fallimento alla società di fatto configurata tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo integrato un presupposto essenziale per la fattispecie della supersocietà di fatto (ossia il comune intento perseguito da tutti i soci) ed applicando, in realtà, indici presuntivi della diversa fattispecie della holdingpersonale, non oggetto di causa; II) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 147, comma 5, l.fall. e degli artt. 2247 e 2249 c.c.. Insussistenza del presupposto dell’economicità aggiuntiva ai fini della configurabilità della supersocietà di fatto». Si censura l'estensione del fallimento e la configurazione di una supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Greco, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., per non avere la corte di appello verificato e riscontrato rigorosamente l'esistenza di un elemento imprescindibile per la configurazione della fattispecie, come richiesto dalla giurisprudenza, ossia il presupposto dell'economicità aggiuntiva derivante dalla società di fatto; III) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 147, comma 5, l.fall. e degli artt. 2247 e 2249 c.c. in ordine al requisito della contestualità dei soci della supersocietà di fatto e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Motivazione assente, ovvero apparente». Si ascrive alla corte distrettuale di aver ritenuto sussistente una supersocietà di fatto in mancanza del presupposto della contestualità dei soci della stessa. Si assume, inoltre, la mancanza o la mera apparenza di motivazione della decisione impugnata nella parte ha respinto l'eccezione di carenza di contestualità dei soci della supersocietà di fatto ivi formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Greco, rivelandosi le corrispondenti argomentazioni incomprensibili, né descrivendo il ragionamento volto a giustificare il rigetto dell'eccezione medesima. 2.1. Gli ulteriori motivi di ricorso, dal quarto all’undicesimo, «relativi alla prova per la configurazione di una supersocietà di fatto», prospettano, rispettivamente, in sintesi: IV) «Nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 2729 c.c., 115, comma 2, e 116 c.p.c., 147, comma 5, l.fall.. Erroneo utilizzo del metodo di formazione della prova presuntiva», per avere la corte territoriale ritenuto errato quanto dedotto dai reclamanti circa la necessità di una preliminare verifica atomistica dei singoli elementi indiziari su cui era stata fondata la prova presuntiva per accertarne la gravità, per poi passare -unicamente per gli elementi indiziari ritenuti precisi e gravi -ad una valutazione sulla loro concordanza; V) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.. Violazione o falsa applicazione dell’articolo 147, comma 5, della legge fallimentare e degli artt. 2247 e 2249 c.c. in relazione agli artt. 2729 c.c., 116 e 115 c.p.c.. Inesistente motivazione, ovvero motivazione apparente, in violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in ordine al metodo di accertamento della prova presuntiva per l’esistenza della supersocietà di fatto». Si imputa alla corte distrettuale di non aver preso in considerazione un'alternativa ricostruzione delle vicende che ha ritenuto rilevanti per la formazione della supersocietà di fatto, così violando la disciplina della formazione e valutazione della prova presuntiva, fornendo, altresì, una motivazione inesistente nell’opinare che tali alternative ricostruzioni non potessero essere considerate ai fini della costruzione della supersocietà di fatto, dovendosi trarre da questi un unico significato non centrale per l'estensione del fallimento; VI) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Motivazione insussistente o apparente in ordine all’asserita prova circa lo scopo comune della cd. supersocietà di fatto», lamentandosi l'inesistenza della motivazione, ovvero l'apparenza della stessa, nella parte in cui la corte nissena ha ricostruito il presupposto dello scopo comune della supersocietà di fatto riportando stralci di difese dei reclamanti e parti di un atto di cessione di ramo aziendale aventi un significato del tutto diverso da quello attribuito, nemmeno illustrando le ragioni che confermerebbero la conclusione cui era pervenuta; VII) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 147 l.fall.. Erronea ricostruzione della prova presuntiva relativamente ai finanziamenti intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].r.l., tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la GS immobiliares.r.l. ». Si prospetta la violazione delle regole di accertamento della prova presuntiva in ordine alla valenza indiziaria - per l'accertamento dell’esistenza di una supersocietà di fatto -riconosciuta dalla corte territoriale ad operazioni di finanziamento eseguite dal socio effettivo delle società, ovvero tra le società di capitali coinvolte nel giudizio. Si sostiene che l'accertamento compiuto da detta corte è viziato, perché non è volto ad accertare l’esistenza del requisito della gravità di tale indice presuntivo. Quel giudice, infatti, ha compiuto la propria valutazione non esaminando (anche alla stregua dei fatti dedotti e provati dai reclamanti) se la conseguenza del fatto noto fosse univocamente e ragionevolmente riconducibile al fatto ignoto accertato, violando, così regole di massime di esperienza; VIII) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Motivazione apparente e inesistente in relazione al rigetto dei rilievi dei consulenti tecnici di parte sugli esiti della c.t.u. come utilizzata dal Tribunale di Gela nella sentenza reclamata». Si contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato le censure mosse alla sentenza di primo grado laddove aveva individuato nelle risultanze della c.t.u. uno degli indici presuntivi della supersocietà di fatto. Le argomentazioni utilizzate, a tal fine, dalla corte distrettuale vengono giudicate come non pertinenti al caso di specie, richiamando, peraltro, una pronuncia di legittimità che nulla ha a che fare con il finanziamento del socio di una società di capitali. Conseguentemente si è al cospetto, in parte qua, di una motivazione inesistente o meramente apparente; IX) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Violazione delle regole di formazione della prova presuntiva in violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 147 l.fall.. Motivazione inesistente o apparente in relazione alla valenza dell’elemento indiziario della supersocietà di fatto relativa alla sottoscrizione di una scrittura di pattuizione del compenso con garanzie reciproche concesse tra le parti». Si contesta l'utilizzo, quale elemento indiziario della supersocietà di fatto, di una scrittura di pattuizione di compensi professionali del 3 marzo 2011, non predisposta dal Greco ma da lui sottoscritta, così assumendone la paternità. Si ascrive alla corte territoriale di aver elaborato una prova presuntiva contraria alla massima d'esperienza per cui chi sottoscrive una scrittura predisposta da altri, in relazione alla qualeè contestata l'usurarietà concreta (con l'approfittamento dello stato di bisogno da parte dell'usuraio),non può assumere la paternità del contenuto della stessa; X) «Nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti. Integrale pagamento dei prezzi di cessione dei rami aziendali». Si lamenta l’omesso esame di un fatto, ritenuto decisivo, relativo alla circostanza - considerata rilevante ai f ini della configurazione della supersocietà di fatto da parte del Tribunale di Gela - dell'asserito mancato pagamento del prezzo di cessione di rami aziendali intervenuti con atti del 4 luglio 2008 e del 21 dicembre 2010. Si imputa alla corte territoriale di non aver verificato se, come dedotto dai reclamanti, la prova del pagamento del prezzo fosse stata pienamente fornita, circostanza che avrebbe portato ad escludere un elemento presuntivo a conferma della supersocietà di fatto e che avrebbe supportato ladiversa rappresentazione dei rapporti tra le società e le persone fisiche, come ricostruite dagli odierni ricorrenti; XI) «Nullità della sentenzaex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Violazione del principio disponibilità della prova, ex art. 115 c.p.c., in ordine alla estraneità tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e all'assenza di finanziamenti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]». Si rappresenta che malgrado, pacificamente, non fossero stati affermati e dimostrati operazioni di finanziamento tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e fra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Greco, la corte d'appello aveva confermato l'estensione del fallimento per l’esistenza di una supersocietà di fatto che coinvolgeva anche i soggetti per cui mancava il presupposto dei reciproci finanziamenti (utilizzato invece come uno degli elementi centrali della prova presuntiva per l'accertamento di una tale supersocietà). 3. Ritiene il Collegio di dovere anteporre allo scrutinio delle descritte doglianze alcune considerazioni generali riguardanti: i) le tipologie di vizi (motivazione omessa o apparente o illogica o perplessa o contraddittoria; omesso esame di fatti controversi e decisivi; violazione e/o falsa applicazione di legge) ivi concretamente prospettati; ii) le caratteristiche della prova presuntiva; iii) il tema del fallimento della supersocietà di fatto. Tanto al fine di poter procedere, successivamente, ad una più celere decisione della lite. 3.1. Giova premettere, allora, quanto ai vizi motivazionali di cui ai motivi descritti sub III), sub V), sub VI), sub VIII), e sub IX), che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 25 luglio 2019), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022). 3.1.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisareuna “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del2017).3.1.2. È noto, poi, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tuttele argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). 3.1.3. Infine, con riguardo alla censura motivazione di cui al motivo descritto subX), è opportuno rimarcare che il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al già richiamato, attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello pretesodalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). A tanto deve solo aggiungersi che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 9253 del 2017), così come il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi viene a trovarsi priva di fondamento ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 20188 del 2017). 3.2. Quanto, poi, al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dei ricorrenti in relazione ai motivi primo, secondo, terzo e quinto), esso può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata,riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass.n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3. Con riguardo, invece, alle caratteristiche della prova presuntiva, è utile ricordare che essa si configura come mezzo per la cognizione mediata ed indiretta di fatti controversi, costituendo, pertanto, un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quello ignoto. Più specificamente, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l'art.2729 cod. civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso. Tali requisiti rappresentano i presupposti per il valido impiego del ragionamento inferenziale, dovendosi escludere che, in loro assenza, le presunzioni stesse possano fornire al giudice la piena prova del fatto ignoto. La loro definizione esatta, peraltro, non è agevole, né univoca in dottrina. È sufficiente rimarcare, in questa sede (in sostanziale conformità a quanto recentemente sancito da Cass. n. 9054 del 2022), che: i) il requisito della gravità implica la necessità di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice; ciò non significa comunque che l'affermazione dell'esistenza del fatto ignorato debba desumersi dal fatto noto con assoluta certezza, essendo sufficiente un grado di probabilità superiore a quello che spetta all'opposta tesi della sua inesistenza. Tanto, del resto, è coerente con la struttura del ragionamento presuntivo e con la natura delle massime d'esperienza su cui esso si fonda: salvo i casi eccezionali in cui esse corrispondano a leggi naturali o scientifiche, le massime di esperienza non sono, infatti, di regola idonee a conferire certezza assoluta alla conoscenza del fatto ignorato, esprimendo, per lo più, una connessione meramente probabile fra questo ed il fatto noto; ii) il requisito della precisione evoca, a sua volta, un concetto di non equivocità, valendo ad escludere la validità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare. In altri termini, la precisione va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica. In linea con quanto detto circa il requisito della gravità, la conseguenza circa l'esistenza del factum probandum non deve necessariamente configurarsi come l'unica possibile, essendo sufficiente che essa sia la più probabile tra quelle che possono derivare dal fatto noto; iii) più complessa e problematica è, infine, la definizione del concetto di concordanza: col richiedere la sussistenza di tale requisito, infatti, la norma sembra riferirsi alla necessaria convergenza sulla medesima conclusione di una pluralità di presunzioni semplici. Tuttavia, in dottrina e soprattutto nella giurisprudenza, è invece prevalsa una interpretazione "debole" della norma che conduce ad ammettere la validità dell'inferenza deduttiva anche quando essa si fondi su una sola presunzione, purché essa si configuri come grave e precisa (cfr., ex aliis, Cass. n. 9054 del 2022; Cass. n. 2482 del 2019; Cass.n. 19088 del 2007; Cass. n. 16993 del 2007; Cass. n. 4472 del 2003). 3.3.1. In quest’ottica, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 9054 del 2022, «la deduzione del vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, q uindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta, invece, o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudicedi merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria».3.3.2. In definitiva, come si legge in Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. pag. 29 e ss.), «Le presunzioni semplici consistono, […], nel ragionamento del giudice il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) conoscenza di un fatto secondario, deduce da esso l'esistenza del fatto principale ignoto. L'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. n. 2431/2004). Allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra, infatti, nei compiti di quest'ultimo il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’id quod prelumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono esserericavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi (Cass. n. 12002/2017). Si aggiunga, poi, che, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, per unverso, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (Cass. n. 26022/2011), e che, per altro verso, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. n. 22656/2011)». In altri termini, dunque, in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito non solo la valutazione dell'opportunità di fare ricorso alla stessa, ma anche l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l'accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza: il relativo apprezzamento costituisce ungiudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n. 27070 del 2022;Cass.n. 20421 del 2022, la quale ha confermato che «gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell'univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui»; Cass. n. 5279 del 2020; Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1715 del 2007). Inoltre, come già riferitosi (si vedano, tra l’altro, sul punto, anche Cass. n. 7380 del 2018 e Cass. n. 27457 del 2019), gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi -benché l'art. 2729, comma 1, cod. civ. si esprima al plurale - potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 27457 del 2019; Cass. 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. 29 luglio 2009, n. 17574), e dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di piùelementi presuntivi (cfr. l'appena citata Cass. 17574 del 2009, nonché, la più recente Cass. n. 27457 del 2019). 3.4. Con riferimento, da ultimo, alla tematica del fallimento della cd. supersocietà di fatto (così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali), che ha ripetutamente coinvolto anche la Consulta (cfr. Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 255; Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 15; Corte cost. 12 dicembre 2014, n. 276) e che può considerarsi, ormai, parte del diritto fallimentare vivente, non è necessario qui ripercorrerne il dibattito pluridecennale. È sufficiente rammentare, in questa sede, che i leading case in materia (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 1095del 2016) hanno superato le obiezioni - fondate sul disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - al riconoscimento della configurabilità di una società di persone non registrata partecipata (per fatti concludenti) da società di capitali, disinnescando altresì gli effetti potenzialmente sovversivi insiti nella possibilità teorica di considerare nulla tale società (riconoscendo, cioè, che anche a voler ammettere la nullità della supersocietà di fatto, la stessa, ai sensi dell'art.2332 cod. civ., opererebbecome causa di scioglimento, così non elidendo il rapporto sociale con effetto retroattivo). La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha dato ingresso ad un'interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentiasul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva - in via “ discendente ” - dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi dell'art.147 l.fall. (cfr. Cass. n. 31999 del 2022). 3.4.1. Tuttavia è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 10507 del 2016, cui adde, in motivazione, Cass. n. 12120 del 2016, entrambe richiamate dalla più recente Cass. n. 7903 del 2020. Si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20552 del 2022; Cass. n. 31999 del 2022) che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. Simile circostanza - si dice - può semmai costituire ind ice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art.2497 cod. civ.); la quale "holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017). 4. Fermi i princìpi tutti finora riportati, deve procedersi all’esame delle varie doglianze formulate dai ricorrenti, mantenendo la loro distinzione nei due gruppi (i primi tre motivi «relativi alla sussistenza dei presupposti per la configurazione di una supersocietà di fatto»; quelli residui dal quarto all’undicesimo, «relativi alla prova per la configurazione di una supersocietà di fatto») da essi prospettata. 4.1. Con riguardo alle censure ricomprese nel primo di tali gruppi, può immediatamente respingersi quella, specificamente rinvenibile nel terzo motivo di ricorso, afferente un’asserita motivazione “assente” o “apparente”, adottata dalla corte distrettuale nel rigettare l'eccezione di mancanza di contestualità dei soci della supersocietà di fatto avanzata in sede di reclamo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA].4.1.1. Invero, la corte nissena ha illustrato (cfr. § 2.1., punto iii], dei “Fatti di causa”, nonché pag. 19-20 della sentenza in esame), peraltro in modo affatto lineare, le ragioni poste a base della soluzione adottata per la corrispondente statuizione. Ha spiegato, infatti, che, «da una parte, la sentenza impugnata pone il suo accento logico sulla sottolineatura dell'esigenza di tutti i soggetti dichiara falliti di dare continuità all'attività aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]; non già, quindi, su condotte distrattive del Greco o pagamenti preferenziali in suo favore. Dall'altra, è la stessa società reclamante […] ad affermare che le cessioni non avevano integralmente svuotato la società cedenti, tanto che "la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta in vita per la riscossione dei crediti derivanti dalla partecipazione alla società consortile Butera (credito iscritto in bilancio) e per riscuotere crediti verso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].., ed anche in ragione della richiesta di corresponsione dell'indennizzo per l'estorsione subita dalla società [...]. Lo stesso dicasi per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l , che è rimasta attiva per il recupero dei crediti vantati fino alla dichiarazione di fallimento. In concreto, il mezzo tecnico delle cessioni non è valso ad impedire che i creditori facessero valere l’operatività dell’accollo ex lege dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori dell’azienda ceduta, previsto dall’art. 2560 c.c.». Deve, quindi, considerarsi ampiamente soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è già detto, senza che rilevi, qui, come pure si è anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni; né, ragionevolmente, si è in presenza di argomentazioni realmente “incomprensibili” o che “non descrivono il ragionamento volto a giustificare il rigetto dell’eccezione”, come infondatamente preteso, invece, dai ricorrenti. 5. Tanto premesso, le residue doglianze di violazione di legge prospettate nei primi tre motivi di ricorso possono essere scrutinate congiuntamente perché caratterizzate dalla medesima ragione di inammissibilità. 5.1. La corte distrettuale, infatti, ha ricordato, innanzitutto (cfr., amplius, pag. 14-16 della sentenza impugnata), -peraltro condividendola -la puntuale ricostruzione fattuale posta dal Tribunale di Gela a sostegno dell'accertata configurabilità di una supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già fallita), [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima pure già fallita), evidenziando una fitta rete di dati, legami e rapporti anche contrattuali nei fatti intercorsi tra questi ultimi e rimarcando, in proposito, che, «…il Tribunale, pur avendo richiamato in modo promiscuo arresti giurisprudenziali in tema diholding e di supersocietà di fatto,[…], ha, in concreto, coerentemente impostato la motivazione della sentenza oggi impugnata sulla ricorrenza degli indicatori di quest’ultima fattispecie». Elementi tutti (identità delle compagini sociali e delle sedi delle società; presenza del Greco con funzione di gestione delle medesime società; rilascio di garanzie fideiussorie da parte dello stesso Greco e tra loro dei componenti della cd. supersocietà; identità dell'oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA].; cessioni di ramo aziendale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, successivamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA].; mancata giustificazione contabile di una parte di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appena menzionate ed il Greco) da cui il tribunale e, successivamente, i giudici del reclamo hanno ritenuto agevole inferire l'esistenza di una cooperazione tra il Greco e le menzionate società finalizzata alla prosecuzione della stessa comune attività aziendale che si era inteso porre al riparo dalle conseguenzedella paralisi dei cantieri e di una prevedibile insolvenza. 5.1.1. La stessa corte, inoltre, ha valutato i rilievi critici dei reclamanti (cfr. amplius, pag. 16 e ss. della menzionata sentenza), sostanzialmente giudicandoli inidonei a mutare la suddetta conclusione cui era pervenuto il giudice di prime cure. Le relative argomentazioni si fondano, evidentemente, su accertamenti di natura fattuali. 5.1.2. La corte di appello, in altri termini, si è sostanzialmente attenuta ai princìpi richiamati nei precedenti §§ 2.4. e 2.4.1. (è insussistente, quindi, la denunciata violazione dell’art. 147 l.fall.), avendo opinato - sulla base di una valutazione complessiva di una pluralità di elementi di prova e documenti -giustappunto, che potesse reputarsi esistente, nel caso concreto, il comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati, concretamente individuato, come si è già detto, nella prosecuzione della stessa comune attività aziendale che si era inteso porre al riparo dalle conseguenze della paralisi dei cantieri e di una prevedibile insolvenza. Essa, cioè, ha ritenuto configurabile l'affectio societatis tra l'imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., dando pure compiutamente atto, come si è già riferito, della perdurante operatività (sebbene nei limiti indicati) di ciascuna di dette società: tutti questi soggetti, posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazione, avevano agito nel comune, predetto interesse sociale. In tal guisa, dunque, la medesima corte ha confermato il fallimento della supersocietà di fatto accertata tra questi ultimi, previa analisi dei singoli elementi di prova desumibili dagli atti di causa ed altresì esponendo le ragioni del proprio convincimento quanto alla ritenuta sussistenza di una situazione di insolvenza della stessa. Si tratta, in una simile prospettiva, di valutazioni in fatto, non contrastanti coi principi affermati dalla già indicata giurisprudenza di legittimità a proposito della fattispecie (alla quale ci si riferisce) della supersocietà, rilevante ai fini dell'art. 147 legge fall.. Come tale, dette valutazioni restano insindacabili in Cassazione. 5.2. Neppure convince l’assunto per cui (cfr. in particolare, il secondo motivo), nel ritenere configurabile una supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Greco, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., la corte di appello non avrebbe verificato e riscontrato rigorosamente l'esistenza di un elemento imprescindibile per la configurazione della fattispecie, come richiesto dalla giurisprudenza, ossia il presupposto dell'economicità aggiuntiva derivante dalla società di fatto. 5.2.1. Di economia aggiuntiva, invero, può discutersi - in thesi - in presenza di una holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento in quanto fonte di responsabilità diretta dell’imprenditore, quando questa agisca in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso l’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi relativi al proprio gruppo d’imprese. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio): il che, appunto, ne consente la configurabilità come un’autonoma impresa assoggettabile a fallimento sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo, sia quando abbia di natura ausiliaria o finanziaria (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 23334 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003, Cass. n. 12113 del 2002). In quest’ottica, allora, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime. Peraltro, se è pacifico che, in caso di attività di direzione e coordinamento abusiva, l’holder miri a realizzare un fine di lucro tendenzialmente distinto da quello perseguito dalle singole società eterodirette, esso può, tuttavia, anche coincidere con quest’ultimo, allorquando il profitto conseguito rifluisce nel patrimonio dell’imprenditore capogruppo. Non occorre, per converso, che l’attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell'opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall’holderdisvelino un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate. 5.2.2. La cortedi appello, tuttavia, condividendo gli assunti del giudice di prime cure, ha chiaramente inteso escludere che, nella specie, si fosse al cospetto di una holding di tipo personale che abbia assunto la veste della società di fatto, sicché nemmeno è utile indugiare ulteriormente sul punto. 5.3. Le censure in esame, invece, mirano ad ottenere una rivisitazione ad opera di questo Collegio, delle valutazioni effettuate dalla corte territoriale laddove ha confermato l’esistenza della supersocietà di fatto come accertata dal tribunale, invocandone una nuova, sebbene rapportata, essenzialmente, ai medesimi elementi istruttori utilizzati dalla corte territoriale, volta all’accertamento dell’assenza del collegamento funzionale all’esercizio, in via di fatto, dell’impresa comune e/o comunque dei presupposti che la suddetta giurisprudenza di legittimità richiede per la concreta configurabilità di una supersocietà di fatto. 5.3.1. Insistere su di un tale aspetto, tuttavia, è qui poco proficuo, perché si dimentica totalmente che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - come si è già spiegato - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022); ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Alteris verbis, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n.32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023). 6. Il quarto motivo di ricorso -che, come si ricorderà, contesta alla corte territoriale di avere ritenuto errato quanto dedotto dai reclamanti circa la necessità di una preliminare verifica atomistica dei singoli elementi indiziari su cui era stata fondata la prova presuntiva per accertarne la gravità, per poi passare, unicamente per gli elementi indiziari ritenuti precisi e gravi, ad una valutazione sulla loro concordanza -è infondato. 6.1. Invero, il modus procedendi della menzionata corte quanto ( a ) all’opportunità di avvalersi della prova presuntiva, (b) alla individuazione dei fatti da porre a fondamento e (c) all'accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, si rivela assolutamente coerente con i principi giurisprudenziali tutti - pienamente condivisi dal Collegio - già riportati nei precedenti §§ 2.3., 2.3.1. e 2.3.2., dovendosi qui solo rimarcare che: i ) i corri spondenti apprezzamenti costituiscono giudizi fattuali, la cui censura, in sede di legittimità, non può risolversi nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando escluso, peraltro, che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. n. 27070 del 2022); ii) gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell'univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui (cfr. Cass. n. 20421 del 2022). 7. I motivi di ricorso quinto, sesto, settimo, ottavo, nono ed undicesimo possono scrutinarsi congiuntamente perché insuscettibili di accoglimento tutti, sostanzialmente, per le medesime ragioni.7.1. In particolare, per i vizi motivazionali (motivazione “insussistente” o “apparente” su quanto in ciascuno di essi descritto) lamentati nei motivi quinto, sesto, ottavo e nono, è sufficiente, per giustificarne il rigetto, richiamare i princìpi già espressi nei precedenti §§ da 2.1. a 2.1.2., tenendo conto che: i) la corte distrettuale ha fornito una motivazione in linea con il minimum costituzionale (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) quanto alla configurabilità, nella specie, di una supersocietà di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., analizzando gli elementi indiziari (in relazione ai quali correttamente ha proceduta ad una loro valutazione complessiva) circa i suoi elementi costitutivi all’uopo desumibili dagli atti di causa ed altresì esponendo le ragioni delproprio convincimento quanto alla ritenuta sussistenza di una situazione di sua insolvenza; ii ) la medesima corte ha esaminato gli aspetti (finanziamenti intervenuti tra il Greco e le menzionate società, nonché tra queste ultime; rilievi dei consulenti diparte alla relazione del c.t.u. depositata in primo grado; scrittura di pattuizione di compensi professionali, in favore degli Avv.ti Luigi e [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2011) la cui erronea valutazione è lamentata in quelle doglianze; iii) simili vizi, inoltre, devono apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017); iv) per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). 8. Le residue doglianze di violazione di legge prospettate nei motivi di ricorso in esame, invece, sono caratterizzate tutte dalla medesima ragione di inammissibilità. 8.1. La corte distrettuale, infatti, come si è appena ricordato, è giunta alla conclusione (conforme a quella del giudice di prime cure) della configurabilità, nella specie, della supersocietà di fatto suddetta complessivamente analizzando gli elementi indiziari circa i suoi elementi costitutivi desunti dagli atti di causa ed altresì esponendo le ragioni del proprio convincimento quanto alla ritenuta sussistenza di una situazione di sua insolvenza, altresì ponderando quelle circostanze (finanziamenti intervenuti tra il Greco e le menzionate società, nonché tra queste ultime; rilievi dei consulenti di parte alla relazione del c.t.u. depositata in primo grado; scrittura di pattuizione di compensi professionali, in favore degli Avv.ti Luigi e [OSCURATO:PERSONA], del 3 marzo 2011) la cui erronea valutazione è lamentata in quelle doglianze. 8.1.1. La stessa corte, inoltre, ha valutato i rilievi critici dei reclamanti (cfr. amplius, pag. 16 e ss. sentenza impugnata), sostanzialmente giudicandoli inidonei a mutare la suddetta conclusione cui era pervenuto il giudice di prime cure. Le relative argomentazioni sono fondate su accertamenti di natura evidentemente fattuali. 8.1.2. La corte di appello, in altri termini (come si è già detto scrutinandosi le censure di violazione di legge di cui ai primi tre motivi di ricorso) si è sostanzialmente attenuta ai princìpi richiamati nei precedenti §§ 2.4. e 2.4.1. (è insussistente, quindi, la denunciata violazione dell’art. 147 l.fall.), avendo opinato,- sulla base di una valutazione complessiva di una pluralità di elementi di prova e documenti (sulla quale neppure potrebbe incidere, in modo decisivo, l’eventuale valutazione diversa di uno soltanto di essi, come tentano di fare i ricorrenti, nellaloro memoria ex art. 380 - bis .1, cod. proc. civ., soprattutto in relazione alla menzionata scrittura di pattuizione di compensi professionali dell’1 marzo 2011) -giustappunto, che potesse reputarsi esistente, nel caso concreto, il comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati, concretamente individuato, come si è già detto, nella prosecuzione della stessa comune attività aziendale che si era inteso porre al riparo dalle conseguenze della paralisi dei cantieri e di una prevedibile insolvenza. Essa, cioè, ha ritenuto configurabile l'affectio societatistra l'imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., dando pure compiutamente atto, come si è già riferito, della perdurante operatività (sebbene nei limiti indicati) di ciascuna di dette società: tutti questi soggetti, posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazione, avevano agito nel comune, predetto interesse sociale. In tal guisa, dunque, la medesima corte ha confermato il fallimento della supersocietà di fatto accertata tra questi ultimi, previa analisi dei singoli elementi di prova desumibili dagli atti di causa ed altresì esponendo le ragioni del proprio convincimento quanto alla ritenuta sussistenza di una situazione di insolvenza della stessa. Si tratta, in una simile prospettiva, di valutazioni in fatto, non contrastanti coi principi affermati dalla già indicata giurisprudenza di legittimità a proposito della fattispecie (alla quale ci si riferisce) della supersocietà, rilevante ai fini dell'art. 147 legge fall.. Come tali, dette valutazioni restano insindacabili in Cassazione. 8.2. Le censure in esame, invece, mirano ad ottenerne una rivisitazione ad opera di questo Collegio, invocandone una nuova, sebbene rapportata, essenzialmente, ai medesimi elementi istruttori utilizzati dalla corte territoriale, volta all’accertamento dell’assenza del collegamento funzionale all’esercizio, in via di fatto, dell’impresa comune e/o comunque dei presupposti che la suddetta giurisprudenza di legittimità richiede per la concreta configurabilità di una supersocietà di fatto. 8.2.1. Anche in questo caso (come si è già detto in relazione alle doglianze ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., esposte nei primi tre motivi di ricorso), tuttavia, è qui poco proficuo insistere su di un tale aspetto, atteso che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. -come si è già spiegato - non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione dellestesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022); ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014); iii ) nella specie, l’illustrazione dei motivi non è idonea a prospettare a ben vedere la violazione/falsa applicazione dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., nei termini come precedentemente indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones factiripercorse in relazione agli oggetti delle varie circostanze emerse, così che non presentano le caratteristiche della denuncia del vizio predetto. 8.3. In altri termini, gli odierni ricorrenti incorrono nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35041 del 2022 (cfr. in motivazione) -un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha purepuntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). 8.3.1. In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass.n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023). 9. Il decimo motivo di ricorso, infine (volto, come si ricorderà, a censurare l’omesso esame di un fatto, ritenuto decisivo, relativo alla circostanza - considerata rilevante ai fini della configurazione della supersocietà di fatto da parte del Tribunale di Gela - dell'asserito mancato pagamento del prezzo di cessione di rami aziendali intervenuti con atti del 4 luglio 2008 e del 21 dicembre 2010. Si imputa alla corte territoriale di non aver verificato se, come dedotto dai reclamanti, la prova del pagamento del prezzo fosse stata pienamente fornita, circostanza che avrebbe portato ad escludere un elemento presuntivo a conferma della supersocietà di fatto e che avrebbe supportato la diversa rappresentazionedei rapporti tra le società e le persone fisiche, come ricostruite dagli odierni ricorrenti), si rivela inammissibile. 9.1. Invero, la corte territoriale ha tratto il proprio convincimento circa la configurabilità della supersocietà di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., da una valutazione complessiva di una pluralità anche di altri elementi di prova e documenti.9.1.1. Non sussiste, dunque, - né comunque, le argomentazioni de lla doglianza forniscono convincenti ragioni in proposito - in relazione alla circostanza fattuale il cui esame si assume essere stato omesso dalla corte predetta, il necessario requisito (cfr. la già riportata formulazione dell’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della sua decisività, vale a dire che, se esaminata, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015). 9.2. Osserva, peraltro, il Collegio che il fatto di cui oggi i ricorrenti lamentano l’omesso esame, lungi dall’essere, di per sé, “decisivo”, nei sensi in precedenza ricordati, al più potrebbe rappresentare un elemento indiziario da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte nissena, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità. 10. In conclusione, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, a carico di questi ultimi ed in solido tra loro, giusta il principio di soccombenza, rimarcandosi, peraltro, che, come evidenziato nella intestazione dell’unico controricorso dei Fallimenti controricorrenti, il giudice delegato ha attestato che gli stessi sono privi di fondi ai fini di cui all’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002.10.1. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia ad ottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza