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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 03035/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4874/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti incidentali – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1118/2020, depositata il 30/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato in fatto che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di far dichiarare la simulazione o l’inefficacia ex art. 2901 cod.civ. dell’accordo concluso in sede di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Siracusa con decreto n. 491/2009, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito ad [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della metà dell’immobile sito in Carlentini, contrada Falconello, a tacitazione dei diritti di mantenimento alla stessa spettanti; adduceva, a tal fine, che detto atto era stato dolosamente preordinato allo scopo di pregiudicare le sue pretese derivanti dall’attività lavorativa prestata alle dipendenze dell’associazione Casa di Riposo dell’Immacolata di cui il disponente era presidente e rappresentante legale; il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 2160/2018, rigettava la domanda, perché non era stato prodotto il provvedimento di separazione personale dei coniugi contenente l’accordo traslativo né altra documentazione atta a dimostrare la sua trascrizione e perché non era stato provato che detto atto dispositivo avesse inciso sulla capienza del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’Appello di Catania, investita dell’impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1118/2020, pubblicata in data 30 giugno 2020, ha accolto l’appello, ritenendo che la originaria convenuta, [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, aveva ammesso in primo grado l’avvenuto trasferimento a suo favore del 50% della proprietà dell’immobile sito in Carlentini e che, comunque, detto trasferimento era comprovato dalla visura storica catastale, da cui risultava che [OSCURATO:PERSONA], già comproprietaria al 50% di detto immobile, aveva acquistato la proprietà del restante 50% per effetto dell’accordo di separazione consensuale; ha poi ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria; [OSCURATO:PERSONA] (erede della [OSCURATO:PERSONA]) ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi; Massimo e [OSCURATO:PERSONA] (anch’essi eredi della [OSCURATO:PERSONA]) propongono ricorso incidentale adesivo, basato su quattro motivi; sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico ministero non ha formulato conclusioni.

Considerato in diritto che: 1) il ricorso principale e quello incidentale hanno lo stesso contenuto, perché sono basati sugli stessi motivi, supportati con le stesse argomentazioni; essi saranno pertanto oggetto di un esame congiunto; 2) con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 345 cod.proc.civ. in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 cod.proc.civ., perché il giudice del merito si sarebbe pronunciato su una domanda diversa rispetto a quella che era stata formulata dalla parte appellante in primo grado, decidendo extrapetita; in particolare, i ricorrenti sostengono che nell’atto di citazione di primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che l’atto dispositivo era stato posto in essere prima del sorgere del suo credito, avendo la stessa assunto che detto atto era stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle sue ragioni creditore e che a detta preordinazione aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, sia quest’ultima che [OSCURATO:PERSONA] avevano contestato, nel giudizio di primo grado e in quello d’appello - ove si erano costituiti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la quale nelle more era deceduta - la sussistenza della specifica ipotesi di revocatoria prospettata da controparte; invece, la Corte d’appello, avendo accolto la domanda ex art. 2901 cod.civ., ritenendo l’atto dispositivo successivo al sorgere del credito avrebbe deciso ultra petita, atteso che la prospettazione dell’anteriorità o della posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo è tale da mutare radicalmente il thema decidendum e quello probandum(Cass. n. 25658/2014; Cass. n. 13446/2013); aggiungono che se la Corte d’Appello fosse stata sollecitata a considerare l’atto dispositivo successivo al credito da alcune deduzioni difensive formulate dall’appellante nel corso del giudizio di secondo grado, la sentenza dovrebbe essere cassata per violazione dell’art. 345 cod.proc.civ.; va innanzitutto rilevato che la tesi secondo cui la prospettazionedell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente ilthema decidendum e il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico e, cioè la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore, è in contraddizione con un recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito è sufficiente ad integrare l'animus nocendi il dolo generico, id est la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio per i creditori, onde non occorre un dolo specifico, cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (Cass. 7/10/2008, n. 24757, cui adde Cass. 15/10/2010 n. 21338; Cass. 27/02/2023 n. 5812; Cass. 4/09/2023 n. 25687); registrato il contrasto di detto orientamento con l’altro filone giurisprudenziale, ancora maggioritario, la cui applicazione è invocata dai ricorrenti, con ordinanza n. 32969 del 27/11/2033, è stata rimessa alla Prima Presidente la valutazione del se debba trovare applicazionel'art. 374, 2°comma, cod.proc.civ. sulla questione se il dolo del debitore debba essere generico o specifico nel caso appuntodell'art. 2901 , comma 1, n. 1 cod.civ .; . nondimeno, non essendo in discussione, nella fattispecie per cui è causa, se sia sufficiente il dolo generico ovvero se sia richiesto quello specifico per la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, ma solo se il giudice a quo sia incorso nel vizio di ultrapetizione, il Collegio ritiene che non sia necessario attendere l’eventuale decisione delle Sezioni unite volta a superare il contrasto tra gli indirizzi giurisprudenziali richiamati e che, pertanto, il motivo siccome prospettato possa essere scrutinato; a tal fine, va evidenziato, in primo luogo, e con rilievo assorbente, che la riproposizione dell’atto di citazione nel giudizio di primo grado contenuta nei ricorsi principale e incidentale, rispettivamente, alle pp.7-8 e alle pp. 8-9, non è tale da dimostrare che l’attrice avesse dedotto l’anteriorità dell’atto dispositivo rispetto al sorgere del credito; risulta, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] avevaindicato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria, invocando la conoscenza del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore e comunque la dolosa preordinazione dell’atto dispositivo, posto in essere nel 2009, allo scopo di arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie, per quanto riguardava [OSCURATO:PERSONA] e quanto alla terza acquirente aveva dedotto che era indubbio che la stessa fosse consapevole del pregiudizio “sia perché si trattava di un assetto patrimoniale di interessi che riguardava lo stesso nucleo familiare, sia perché … era evidentemente riconosciuta come contitolare dell’attività che era esercitata tramite l’ente associativo presieduto dal marito.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], acquisendo la proprietà della quota residua del bene, già del marito, ha compartecipato a tale dolosa preordinazione”; deve peraltro, aggiungersi, che al giudice di appello è precluso esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi. nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass.13/04/2018, n. 9202; Cass. 10/02/2006, n. 2973); del resto, anche ad ammettere esservi stata solo in appello l'affermazione dellaanteriorità del credito rispetto al revocando atto dispositivo, ciò non avrebbe pregiudicato affatto il diritto di difesa dei convenuti, i quali non hanno risentito degli effetti dell’asserito radicale mutamento del "themadecidendum" e, di riflesso, del "themaprobandum", conseguente a tale "retrodatazione" delle ragioni di credito; là dove l’atto dispositivo fosse stato posto in essere anteriormente alle ragioni di credito ad esserne aggravato, infatti, sarebbe stato l’onere probatorio a carico dell’attrice, tenuta a provare la "calliditas" degli autori dell'atto dispositivo "in luogo della semplice scientia damni " (come affermato daCass. 27/02/2023, n.5812); per tali ragioni non ha pregio neppure l’ulteriore censura di violazione dell’art. 345 cod.proc.civ. mossa alla sentenza impugnata, peraltro, formulata in maniera assertiva e irrispettosa delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. 3) con il secondo motivo, rubricato “ Nullità della sentenza e del procedimento –Violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 cod.proc.civ. e dell’art. 2909 cod.civ. in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 cod.proc.civ.”, si deduce che la Corte d’Appello di Catania avrebbe violato il giudicato interno che si era formato relativamente alla statuizione assunta dal giudice di primo grado in merito al riparto dell’onere della prova fra le parti e al contenuto dell’onere di cui era gravato l’attore in revocatoria; il Tribunale aveva affermato che parte attrice non aveva dimostrato che l’atto dispositivo avesse determinato o aggravato il pericolo di incapienza dei beni del debitore ed aveva posto a carico dell’attrice l’onere di dimostrare che i beni del debitore, a seguito dell’atto dispositivo, non erano sufficienti per soddisfare il suo credito; detta statuizione non sarebbe stata impugnata, come era stato evidenziato nella comparsa di costituzione in appello del 12 ottobre 2019 da [OSCURATO:PERSONA] e nella comparsa di costituzione in appello dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] e nelle rispettive comparse conclusionali; detta censura è infondata; a p. 13 del ricorso principale e a p. 12 di quello incidentale, ove viene riprodotto il contenuto dell’atto di appello, si legge che l’appellante aveva sottolineato che l’atto di disposizione tra i coniugi aveva arrecato pregiudizio alle sue ragioni in quanto il bene alienato era l’unico immobile di proprietà del debitore e pertanto l’alienazione aveva reso non solo più gravoso, ma addirittura impossibile il soddisfacimento del credito, tanto da configurarsi l’integrale azzeramento della garanzia patrimoniale; da p. 4 del ricorso principale e da p. 3 di quello incidentale si evince, inoltre, che l’appellante aveva chiesto la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che non era stato provato che con il trasferimento immobiliare a favore di [OSCURATO:PERSONA] era stata causata l’incapienza del patrimonio del debitore; tanto basta per escludere che si fosse formato il giudicato sulla statuizione del Tribunale secondo cui l’attrice non aveva dimostrato che i beni residui non erano sufficienti per soddisfare il credito; e ciò anche in considerazione del fatto che il giudicato interno si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo anche solo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. ex plurimisCass. 7/10/2021, n. 27287); con un altro ordine di censure i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod.proc.civ. e del principio tantum devolutum quantum appellatum in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., perché la Corte d’Appello si sarebbe pronunciata su una questione che non le era state devoluta dall’appellante: la ripartizione dell’onere della prova; anche la censura mossa alla sentenza impugnata sotto questo profilo è infondata; come si è detto, l’appellante aveva impugnato la sentenza del Tribunale, anche nella parte in cui aveva rigettato la domanda dell’attrice, ritenendo non provato che l’atto dispositivo avesse determinato o aggravato il pericolo di incapienza dei beni al debitore; la Corte d’Appello non ha diversamente distribuito l’onere della prova, rispetto a quanto aveva statuito il giudice di prime cure, ma, contrariamente al Tribunale ha ritenuto che vi fossero i requisiti per dichiarare inefficace l’atto dispositivo; 4) con il terzo motivo i ricorrenti imputano al giudice a quo di aver violato e falsamente applicato gli artt. 2727 e 2729 cod.civ., in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., 1° comma, n. 3, avendo desunto la prova della scientia damni, in capo ad entrambe le parti dell’atto dispositivo, dal semplice fatto che era stato venduto un immobile nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., 1° comma, n. 3, per avere posto a carico del debitore e del terzo acquirente un onere probatorio di cui non erano gravati; la Corte d’Appello avrebbe fatto discendere dal fatto noto, rappresentato dal trasferimento del bene immobile, la conoscenza in capo alla terza acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, facendo ricorso alla massima d’esperienza secondo cui in caso di alienazione di immobili la scientia damni è in re ipsa , e può essere vinta dalla dimostrazione della capienza del patrimonio residuo del debitore; inoltre, dal solo vincolo di coniugio avrebbe tratto la prova del fatto ignoto costituito dalla conoscenza da parte della terza acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice; detto ragionamento presuntivo non si sarebbe basato su circostanze provviste dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza; in aggiunta la Corte territoriale avrebbe posto l’onere di provare l’insussistenza della scientia damni non già a carico dell’agente, ma a carico del debitore, pur essendo un fatto costitutivo della fattispecie; 5) con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, 2° comma, cod.proc.civ., avendo reso una motivazione meramente apparente sul fatto che dal rapporto di coniugio intercorrente tra il debitore alienante ([OSCURATO:PERSONA]) e l’acquirente ([OSCURATO:PERSONA]) potesse trarsi la consapevolezza (ad opera delle parti dell’impugnato atto negoziale) del pregiudizio derivante, dallo stesso negozio, per le ragioni creditorie dell’appellante; la scientia damni a carico della terza acquirente sarebbe stata fatta discendere da un solo indizio, il rapporto di coniugio, e, pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di motivazione apparente, non avendo dato conto delle ragioni per le quali dal rapporto di coniugioè possibile affermare la conoscenza in capo al terzo acquirente del pregiudizio; sempre con lo stesso motivo i ricorrenti lamentano, i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’art. 366 n. 4 cod.proc.civ.; la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano separati e che il loro rapporto di coniugio era già di fatto cessato ben prima della firma dell’accordo di separazione consensuale, avvenuta nel novembre 2009, e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di lavorare alle dipendenze dell’associazione della quale il marito era presidente già nel maggio 2004, prima dell’assunzione della odierna resistente; ii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., 1° comma, n. 3., perché la Corte d’Appello ha ritenuto provata, per presunzioni, la scientia damni, deducendola dalla esistenza del rapporto di coniugio intercorso fra le parti del negozio dispositivo, senza considerare che si erano separati di fatto da anni, e che la terza acquirente aveva cessato di lavorare dal 2004 per l’associazione debitrice; 6) i motivi terzo e quarto presentano dei profili di censura comune e perciò possono essere esaminati congiuntamente; essi sono meritevoli di accoglimento nei termini che ci si appresta a illustrare; la prova presuntiva è un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quello ignoto; più specificamente, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l'art.2729 cod.civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso; in assenza di tali requisiti deve escludersi la correttezza del ragionamento logico che dal fatto noto risale a quello ignoto; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata la definizione dei suddetti requisiti: la gravità è indice di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice, che non deve tradursi in certezza ma nella probabilità che l’esistenza del fatto ignoto sia maggiore di quella della sua inesistenza; la precisione evoca la non equivocità, implica, cioè, l’erroneità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare; la concordanza esprime la convergenza di più indizi; il che non significa, però, che il ragionamento inferenziale non possa farsi se non quando esso si basi su una pluralità di indizi – con la conseguenza che un solo elemento indiziario renda illegittimo il ragionamento logico- deduttivo condotto dal giudicante – ma che il ragionamento presuntivo basato su un solo indizio richiede che quest’ultimo si configuri come grave e preciso (cfr., ex aliis, Cass. 15/02/2023,n. 4784;Cass. 21/03/2022 , n. 9054 ; Cass. 29/01/2019, n. 2482 del 2019) e che la motivazione che il giudice adduce per spiegare perché da detto unico indizio sia risalito al fatto noto sia adeguata (cfr.Cass. n. 4784/2023, cit.; Cass. 28/10/2019, n. 27457 del 2019); ora, nel caso di specie, i motivi di ricorso non si concretizzano nella prospettazione di inferenze probabilistiche semplicemente diverse da quelle applicate dal giudice di merito e quindi non sollecitano un controllo sulla motivazione relativa alla ricostruzione della quaestio facti, ma nella denuncia, a parere del Collegio meritevole di accoglimento, della sussistenza dei requisiti di gravità e di precisione degli unici elementi indizianti assunti dal giudicante a fondamento del suo ragionamento inferenziale; da p. 11 della sentenza si ricava che la Corte territoriale i requisiti soggettivi necessari per accogliere l’actio pauliana: a) dal (mero) fatto che oggetto di disposizione era stato un bene immobile, tant’è che ha sostenuto che “nel caso di alienazione immobiliare, l’esistenza e la consapevolezza … del pregiudizio patrimoniale che l’atto arreca alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio dell’azione pauliana, sono in re ipsa; b) dal rapporto di coniugiointercorrente tra il debitore e l’acquirente senza alcuna altra connotazione di tale rapporto, vieppiù necessaria in ragione del fatto che nel patrimonio della terza acquirente l’immobile era pervenuto per effetto di un accordo di separazione; la sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte accoglie il t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4874/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti incidentali – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1118/2020, depositata il 30/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di far dichiarare la simulazione o l’inefficacia ex art. 2901 cod.civ. dell’accordo concluso in sede di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Siracusa con decreto n. 491/2009, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito ad [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della metà dell’immobile sito in Carlentini, contrada Falconello, a tacitazione dei diritti di mantenimento alla stessa spettanti; adduceva, a tal fine, che detto atto era stato dolosamente preordinato allo scopo di pregiudicare le sue pretese derivanti dall’attività lavorativa prestata alle dipendenze dell’associazione Casa di Riposo dell’Immacolata di cui il disponente era presidente e rappresentante legale; il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 2160/2018, rigettava la domanda, perché non era stato prodotto il provvedimento di separazione personale dei coniugi contenente l’accordo traslativo né altra documentazione atta a dimostrare la sua trascrizione e perché non era stato provato che detto atto dispositivo avesse inciso sulla capienza del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’Appello di Catania, investita dell’impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1118/2020, pubblicata in data 30 giugno 2020, ha accolto l’appello, ritenendo che la originaria convenuta, [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, aveva ammesso in primo grado l’avvenuto trasferimento a suo favore del 50% della proprietà dell’immobile sito in Carlentini e che, comunque, detto trasferimento era comprovato dalla visura storica catastale, da cui risultava che [OSCURATO:PERSONA], già comproprietaria al 50% di detto immobile, aveva acquistato la proprietà del restante 50% per effetto dell’accordo di separazione consensuale; ha poi ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria; [OSCURATO:PERSONA] (erede della [OSCURATO:PERSONA]) ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi; Massimo e [OSCURATO:PERSONA] (anch’essi eredi della [OSCURATO:PERSONA]) propongono ricorso incidentale adesivo, basato su quattro motivi; sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico ministero non ha formulato conclusioni. Considerato in diritto che: 1) il ricorso principale e quello incidentale hanno lo stesso contenuto, perché sono basati sugli stessi motivi, supportati con le stesse argomentazioni; essi saranno pertanto oggetto di un esame congiunto; 2) con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 345 cod.proc.civ. in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 cod.proc.civ., perché il giudice del merito si sarebbe pronunciato su una domanda diversa rispetto a quella che era stata formulata dalla parte appellante in primo grado, decidendo extrapetita; in particolare, i ricorrenti sostengono che nell’atto di citazione di primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che l’atto dispositivo era stato posto in essere prima del sorgere del suo credito, avendo la stessa assunto che detto atto era stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle sue ragioni creditore e che a detta preordinazione aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, sia quest’ultima che [OSCURATO:PERSONA] avevano contestato, nel giudizio di primo grado e in quello d’appello - ove si erano costituiti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], la quale nelle more era deceduta - la sussistenza della specifica ipotesi di revocatoria prospettata da controparte; invece, la Corte d’appello, avendo accolto la domanda ex art. 2901 cod.civ., ritenendo l’atto dispositivo successivo al sorgere del credito avrebbe deciso ultra petita, atteso che la prospettazione dell’anteriorità o della posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo è tale da mutare radicalmente il thema decidendum e quello probandum(Cass. n. 25658/2014; Cass. n. 13446/2013); aggiungono che se la Corte d’Appello fosse stata sollecitata a considerare l’atto dispositivo successivo al credito da alcune deduzioni difensive formulate dall’appellante nel corso del giudizio di secondo grado, la sentenza dovrebbe essere cassata per violazione dell’art. 345 cod.proc.civ.; va innanzitutto rilevato che la tesi secondo cui la prospettazionedell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente ilthema decidendum e il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico e, cioè la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore, è in contraddizione con un recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito è sufficiente ad integrare l'animus nocendi il dolo generico, id est la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio per i creditori, onde non occorre un dolo specifico, cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (Cass. 7/10/2008, n. 24757, cui adde Cass. 15/10/2010 n. 21338; Cass. 27/02/2023 n. 5812; Cass. 4/09/2023 n. 25687); registrato il contrasto di detto orientamento con l’altro filone giurisprudenziale, ancora maggioritario, la cui applicazione è invocata dai ricorrenti, con ordinanza n. 32969 del 27/11/2033, è stata rimessa alla Prima Presidente la valutazione del se debba trovare applicazionel'art. 374, 2°comma, cod.proc.civ. sulla questione se il dolo del debitore debba essere generico o specifico nel caso appuntodell'art. 2901 , comma 1, n. 1 cod.civ .; . nondimeno, non essendo in discussione, nella fattispecie per cui è causa, se sia sufficiente il dolo generico ovvero se sia richiesto quello specifico per la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, ma solo se il giudice a quo sia incorso nel vizio di ultrapetizione, il Collegio ritiene che non sia necessario attendere l’eventuale decisione delle Sezioni unite volta a superare il contrasto tra gli indirizzi giurisprudenziali richiamati e che, pertanto, il motivo siccome prospettato possa essere scrutinato; a tal fine, va evidenziato, in primo luogo, e con rilievo assorbente, che la riproposizione dell’atto di citazione nel giudizio di primo grado contenuta nei ricorsi principale e incidentale, rispettivamente, alle pp.7-8 e alle pp. 8-9, non è tale da dimostrare che l’attrice avesse dedotto l’anteriorità dell’atto dispositivo rispetto al sorgere del credito; risulta, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] avevaindicato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria, invocando la conoscenza del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore e comunque la dolosa preordinazione dell’atto dispositivo, posto in essere nel 2009, allo scopo di arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie, per quanto riguardava [OSCURATO:PERSONA] e quanto alla terza acquirente aveva dedotto che era indubbio che la stessa fosse consapevole del pregiudizio “sia perché si trattava di un assetto patrimoniale di interessi che riguardava lo stesso nucleo familiare, sia perché … era evidentemente riconosciuta come contitolare dell’attività che era esercitata tramite l’ente associativo presieduto dal marito. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], acquisendo la proprietà della quota residua del bene, già del marito, ha compartecipato a tale dolosa preordinazione”; deve peraltro, aggiungersi, che al giudice di appello è precluso esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi. nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass.13/04/2018, n. 9202; Cass. 10/02/2006, n. 2973); del resto, anche ad ammettere esservi stata solo in appello l'affermazione dellaanteriorità del credito rispetto al revocando atto dispositivo, ciò non avrebbe pregiudicato affatto il diritto di difesa dei convenuti, i quali non hanno risentito degli effetti dell’asserito radicale mutamento del "themadecidendum" e, di riflesso, del "themaprobandum", conseguente a tale "retrodatazione" delle ragioni di credito; là dove l’atto dispositivo fosse stato posto in essere anteriormente alle ragioni di credito ad esserne aggravato, infatti, sarebbe stato l’onere probatorio a carico dell’attrice, tenuta a provare la "calliditas" degli autori dell'atto dispositivo "in luogo della semplice scientia damni " (come affermato daCass. 27/02/2023, n.5812); per tali ragioni non ha pregio neppure l’ulteriore censura di violazione dell’art. 345 cod.proc.civ. mossa alla sentenza impugnata, peraltro, formulata in maniera assertiva e irrispettosa delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. 3) con il secondo motivo, rubricato “ Nullità della sentenza e del procedimento –Violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 cod.proc.civ. e dell’art. 2909 cod.civ. in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4 cod.proc.civ.”, si deduce che la Corte d’Appello di Catania avrebbe violato il giudicato interno che si era formato relativamente alla statuizione assunta dal giudice di primo grado in merito al riparto dell’onere della prova fra le parti e al contenuto dell’onere di cui era gravato l’attore in revocatoria; il Tribunale aveva affermato che parte attrice non aveva dimostrato che l’atto dispositivo avesse determinato o aggravato il pericolo di incapienza dei beni del debitore ed aveva posto a carico dell’attrice l’onere di dimostrare che i beni del debitore, a seguito dell’atto dispositivo, non erano sufficienti per soddisfare il suo credito; detta statuizione non sarebbe stata impugnata, come era stato evidenziato nella comparsa di costituzione in appello del 12 ottobre 2019 da [OSCURATO:PERSONA] e nella comparsa di costituzione in appello dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] e nelle rispettive comparse conclusionali; detta censura è infondata; a p. 13 del ricorso principale e a p. 12 di quello incidentale, ove viene riprodotto il contenuto dell’atto di appello, si legge che l’appellante aveva sottolineato che l’atto di disposizione tra i coniugi aveva arrecato pregiudizio alle sue ragioni in quanto il bene alienato era l’unico immobile di proprietà del debitore e pertanto l’alienazione aveva reso non solo più gravoso, ma addirittura impossibile il soddisfacimento del credito, tanto da configurarsi l’integrale azzeramento della garanzia patrimoniale; da p. 4 del ricorso principale e da p. 3 di quello incidentale si evince, inoltre, che l’appellante aveva chiesto la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che non era stato provato che con il trasferimento immobiliare a favore di [OSCURATO:PERSONA] era stata causata l’incapienza del patrimonio del debitore; tanto basta per escludere che si fosse formato il giudicato sulla statuizione del Tribunale secondo cui l’attrice non aveva dimostrato che i beni residui non erano sufficienti per soddisfare il credito; e ciò anche in considerazione del fatto che il giudicato interno si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo anche solo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. ex plurimisCass. 7/10/2021, n. 27287); con un altro ordine di censure i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod.proc.civ. e del principio tantum devolutum quantum appellatum in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., perché la Corte d’Appello si sarebbe pronunciata su una questione che non le era state devoluta dall’appellante: la ripartizione dell’onere della prova; anche la censura mossa alla sentenza impugnata sotto questo profilo è infondata; come si è detto, l’appellante aveva impugnato la sentenza del Tribunale, anche nella parte in cui aveva rigettato la domanda dell’attrice, ritenendo non provato che l’atto dispositivo avesse determinato o aggravato il pericolo di incapienza dei beni al debitore; la Corte d’Appello non ha diversamente distribuito l’onere della prova, rispetto a quanto aveva statuito il giudice di prime cure, ma, contrariamente al Tribunale ha ritenuto che vi fossero i requisiti per dichiarare inefficace l’atto dispositivo; 4) con il terzo motivo i ricorrenti imputano al giudice a quo di aver violato e falsamente applicato gli artt. 2727 e 2729 cod.civ., in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., 1° comma, n. 3, avendo desunto la prova della scientia damni, in capo ad entrambe le parti dell’atto dispositivo, dal semplice fatto che era stato venduto un immobile nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., 1° comma, n. 3, per avere posto a carico del debitore e del terzo acquirente un onere probatorio di cui non erano gravati; la Corte d’Appello avrebbe fatto discendere dal fatto noto, rappresentato dal trasferimento del bene immobile, la conoscenza in capo alla terza acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, facendo ricorso alla massima d’esperienza secondo cui in caso di alienazione di immobili la scientia damni è in re ipsa , e può essere vinta dalla dimostrazione della capienza del patrimonio residuo del debitore; inoltre, dal solo vincolo di coniugio avrebbe tratto la prova del fatto ignoto costituito dalla conoscenza da parte della terza acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice; detto ragionamento presuntivo non si sarebbe basato su circostanze provviste dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza; in aggiunta la Corte territoriale avrebbe posto l’onere di provare l’insussistenza della scientia damni non già a carico dell’agente, ma a carico del debitore, pur essendo un fatto costitutivo della fattispecie; 5) con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, 2° comma, cod.proc.civ., avendo reso una motivazione meramente apparente sul fatto che dal rapporto di coniugio intercorrente tra il debitore alienante ([OSCURATO:PERSONA]) e l’acquirente ([OSCURATO:PERSONA]) potesse trarsi la consapevolezza (ad opera delle parti dell’impugnato atto negoziale) del pregiudizio derivante, dallo stesso negozio, per le ragioni creditorie dell’appellante; la scientia damni a carico della terza acquirente sarebbe stata fatta discendere da un solo indizio, il rapporto di coniugio, e, pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di motivazione apparente, non avendo dato conto delle ragioni per le quali dal rapporto di coniugioè possibile affermare la conoscenza in capo al terzo acquirente del pregiudizio; sempre con lo stesso motivo i ricorrenti lamentano, i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’art. 366 n. 4 cod.proc.civ.; la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano separati e che il loro rapporto di coniugio era già di fatto cessato ben prima della firma dell’accordo di separazione consensuale, avvenuta nel novembre 2009, e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di lavorare alle dipendenze dell’associazione della quale il marito era presidente già nel maggio 2004, prima dell’assunzione della odierna resistente; ii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., 1° comma, n. 3., perché la Corte d’Appello ha ritenuto provata, per presunzioni, la scientia damni, deducendola dalla esistenza del rapporto di coniugio intercorso fra le parti del negozio dispositivo, senza considerare che si erano separati di fatto da anni, e che la terza acquirente aveva cessato di lavorare dal 2004 per l’associazione debitrice; 6) i motivi terzo e quarto presentano dei profili di censura comune e perciò possono essere esaminati congiuntamente; essi sono meritevoli di accoglimento nei termini che ci si appresta a illustrare; la prova presuntiva è un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quello ignoto; più specificamente, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l'art.2729 cod.civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso; in assenza di tali requisiti deve escludersi la correttezza del ragionamento logico che dal fatto noto risale a quello ignoto; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata la definizione dei suddetti requisiti: la gravità è indice di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice, che non deve tradursi in certezza ma nella probabilità che l’esistenza del fatto ignoto sia maggiore di quella della sua inesistenza; la precisione evoca la non equivocità, implica, cioè, l’erroneità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare; la concordanza esprime la convergenza di più indizi; il che non significa, però, che il ragionamento inferenziale non possa farsi se non quando esso si basi su una pluralità di indizi – con la conseguenza che un solo elemento indiziario renda illegittimo il ragionamento logico- deduttivo condotto dal giudicante – ma che il ragionamento presuntivo basato su un solo indizio richiede che quest’ultimo si configuri come grave e preciso (cfr., ex aliis, Cass. 15/02/2023,n. 4784;Cass. 21/03/2022 , n. 9054 ; Cass. 29/01/2019, n. 2482 del 2019) e che la motivazione che il giudice adduce per spiegare perché da detto unico indizio sia risalito al fatto noto sia adeguata (cfr.Cass. n. 4784/2023, cit.; Cass. 28/10/2019, n. 27457 del 2019); ora, nel caso di specie, i motivi di ricorso non si concretizzano nella prospettazione di inferenze probabilistiche semplicemente diverse da quelle applicate dal giudice di merito e quindi non sollecitano un controllo sulla motivazione relativa alla ricostruzione della quaestio facti, ma nella denuncia, a parere del Collegio meritevole di accoglimento, della sussistenza dei requisiti di gravità e di precisione degli unici elementi indizianti assunti dal giudicante a fondamento del suo ragionamento inferenziale; da p. 11 della sentenza si ricava che la Corte territoriale i requisiti soggettivi necessari per accogliere l’actio pauliana: a) dal (mero) fatto che oggetto di disposizione era stato un bene immobile, tant’è che ha sostenuto che “nel caso di alienazione immobiliare, l’esistenza e la consapevolezza … del pregiudizio patrimoniale che l’atto arreca alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio dell’azione pauliana, sono in re ipsa; b) dal rapporto di coniugiointercorrente tra il debitore e l’acquirente senza alcuna altra connotazione di tale rapporto, vieppiù necessaria in ragione del fatto che nel patrimonio della terza acquirente l’immobile era pervenuto per effetto di un accordo di separazione; la sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il t