CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21221/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],entrambe in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.102/2023 depositata i l 24/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2018, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo dichiararsi l’inefficacia, nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dei contratti di compravendita stipulati in data 9 e 17 aprile 2014, aventi a oggetto la cessione della proprietà superficiaria, per venticinque anni, di due impianti fotovoltaici siti nei Comuni di Piombesi (CN) e Termeno (BZ). Assumeva l’attrice che detti atti dispositivi avevano pregiudicato la propria garanzia patrimoniale, poiché la [OSCURATO:SOCIETA]. era priva di ulteriori beni aggredibili e la [OSCURATO:SOCIETA]. era a conoscenza di tale pregiudizio, in ragione dei rapporti personali e societari tra le due società, della mancata integrale corresponsione del prezzo e della rilevata sproporzione tra il valore reale dei beni ceduti e il corrispettivo pattuito. Con sentenza n. 437/2021, il Tribunale di Bolzano accoglieva la domanda attorea, dichiarando l’inefficacia degli atti dispositivi ex art. 2901 c.c. 2. Con sentenza n. 102/2023, pubblicata il 24 luglio 2023, la Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano – respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. confermando integralmente la pronuncia di primo grado. 3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorsol’ Ader . [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nonché degli artt. 2901 e 2697 c.c., lamentando che la Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, abbia erroneamente ritenuto superflua la contestazione specifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, delle articolate difese svolte dalle convenute sin dalla comparsa di costituzione. Le ricorrenti evidenziano che la pronuncia impugnata ha fondato l’accertamento della scientia damnisu presunzioni non contestate e ritenute incompatibili con la difesa delle società, senza tuttavia considerare che quest’ultima conteneva una compiuta e documentata ricostruzione dei fatti –tra cui la malversazione posta in essere dal dirigente [OSCURATO:PERSONA], l’apparente solidità economica della società al momento delle cessioni, la natura non immobiliare dei beni alienati e la congruità del prezzo – elementi che avrebbero imposto, ex art. 115 c.p.c., una specifica contestazione da parte dell’Agenzia nella prima difesa utile. Assumono, pertanto, che sia stato erroneamente applicato il principio di non contestazione, con conseguente relevatio ab onere probandi a loro danno, nonché che il giudice di secondo grado, omettendo di esaminare in concreto tali fatti rilevanti, abbia commesso un error in procedendo per violazione delle regole sul contraddittorio e sul riparto degli oneri assertivi e probatori. Il motivo è infondato. La corte d’appello ha correttamente ritenuto che non ricorresse, nel caso di specie, una violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., avuto riguardo alla natura e al contenuto delle allegazioni difensive delle parti. Come già osservato dal giudice di primo grado, le circostanze dedotte dalle convenute nella comparsa di costituzione – relative, tra l’altro, alla pretesa buona fede delle parti, alla congruità del prezzo, alla finalità industriale delle cessioni e alla malversazione posta in essere da un dirigente –rientravano nell’ambito delle mere difese, volte a contestare i presupposti dell’azione revocatoria, senza costituire fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea tali da richiedere, in quanto tali, una specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. Sulla base di consolidato orientamento giurisprudenziale, non può pretendersi un obbligo in capo all’attore di replicare alle contestazioni del convenuto, né si configura un dovere di contestazione “a catena” rispetto ad affermazioni difensive incompatibili con i fatti costitutivi già allegati nell’atto introduttivo. Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass.n. 4747/2022; Cass. N. 9439/2022; Cass. 40756/2021). In tale prospettiva, la Corte territoriale ha logicamente escluso la necessità, in capo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di formulare un’ulteriore e autonoma contestazione dei fatti dedotti dalle convenute, trattandosi di affermazioni già oggetto di contrapposizione logica e materiale nella dialettica processuale, con piena attuazione del contraddittorio. Va inoltre ricordato che, anche nell’ambito del principio di non contestazione, il giudice mantiene il potere-dovere di valutare autonomamente l’attendibilità delle circostanze dedotte, potendo disattenderle anche se non specificamente contestate, qualora l’inesistenza emerga aliunde dagli atti o dal materiale probatorio (Cass. S.U. n. 2951/2016; Cass. S.U. n. 11377/2015;Cass.30545/2017; Cass. N. 3765/2021;). Né risulta decisivo, ai fini della fondatezza della doglianza, il rilievo circa l’omesso accertamento in merito a singoli documenti prodotti, in assenza di un’indicazione puntuale del momento processuale in cui tali documenti sarebbero stati depositati e della loro concreta rilevanza in rapporto alle circostanze decisive. Infine, trattandosi di profili attinenti alla valutazione del materiale istruttorio e alla configurabilità del fenomeno della “non contestazione”, la dedotta violazione delle norme processuali non è scrutinabile in sede di legittimità come violazione di legge, ma, semmai, nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella specie non dedotto in modo autonomo né emergente dalla motivazione della sentenza impugnata. 4.2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente in ordine alla sussistenza dell’eventus damni, quale presupposto dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Lamentano che la Corte d’Appello abbia rigettato il motivo di gravame sul punto limitandosi a ribadire in via astratta il principio per cui l’eventus damni può consistere anche in un mutamento qualitativo del patrimonio del debitore, senza però confrontarsi con le puntuali deduzioni delle appellanti circa l’effettiva natura e il limitato valore economico dei diritti ceduti (diritti superficiari temporanei su impianti fotovoltaici, onerosi nella gestione e soggetti a rapido deprezzamento), né con la documentata solidità patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA]. all’epoca delle alienazioni. Assumono che la motivazione resa dalla Corte territoriale si esaurisca in enunciazioni astratte e apodittiche, prive di qualunque riscontro in concreto, e che non consentono di verificare se la decisione sia stata assunta iuxta alligata et probata, avendo la Corte omesso di esaminare sia le osservazioni tecniche allegate dalle appellanti, sia le istanze istruttorie articolate sin dal primo grado (in particolare, la richiesta di CTU contabile e estimativa). Sostengono, pertanto, che la sentenza è viziata da nullità per difetto assoluto di motivazione su un elemento costitutivo dell’azione, in violazione dei canoni minimi di completezza e logicità richiesti all’apparato argomentativo del provvedimento giurisdizionale. Il motivo è infondato. Le ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per asserita motivazione apparente in ordine alla sussistenza dell’eventus damni , assumendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare le peculiarità dei diritti ceduti (diritti superficiari temporanei su impianti fotovoltaici) e la presunta solidità patrimoniale del debitore, nonché di valutare le istanze istruttorie formulate al fine di accertare la reale consistenza del patrimonio residuo. Ma la censura non coglie nel segno. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è integrato anche dal solo mutamento qualitativo del patrimonio del debitore, quando questo comporti una maggiore difficoltà o incertezza nel soddisfacimento del credito, pur in assenza di una compromissione integrale della garanzia patrimoniale (Cass. N. 20232/2023; Cass. civ., 10.05.2022, n. 14820; Cass. 12901/2020; Cass. civ., 18.06.2019, n. 16221; Cass. civ., 09.04.2019, n. 9798). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che l’atto dispositivo ha avuto ad oggetto diritti reali su beni immobili – nella specie, diritti superficiari su impianti fotovoltaici – a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro. In tal senso, la sentenza impugnata si è conformata al principio per cui la sostituzione di beni agevolmente aggredibili (come i diritti reali su beni immobili) con beni facilmente dissipabili o occultabili (quali le somme di denaro) integra di per sé l’eventus damni, atteso che rende più difficile o incerta l’esecuzione del credito. La doglianza circa la pretesa irrilevanza economica dei beni alienati – fondata su considerazioni tecnico - contabili e fiscali – non incide sul fondamento giuridico della decisione, né risulta sostenuta da idonea prova in ordine alla effettiva consistenza del patrimonio residuo del debitore. Sul punto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, una volta allegato dal creditore il compimento di un atto dispositivo idoneo ad alterare negativamente la garanzia patrimoniale, incombe sul debitore l’onere di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie (Cass. civ., 27.10.2015, n. 21808; Cass. civ., Sez. VI-3, 18.06.2019, n. 16221; Cass. N. 20232/2023), onere nella specie rimasto privo di assolvimento. Infondata è altresì la censura di apparente motivazione. La corte d’appello ha esplicitato le ragioni giuridiche del proprio convincimento, fondando la decisione su principi consolidati e confrontandosi con gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della verifica del requisito dell’eventus damni. La motivazione, sebbene sintetica, non può dirsi né inesistente né meramente apparente, integrando un apparato argomentativo conforme ai requisiti minimi di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 07.04.2014, n. 8053; Cass., 28.12.2022, n. 37894). 4.3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché, in subordine, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al difetto della scientia damni,presupposto soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria. Si dolgono che la Corte d’appello, nel ritenere sussistente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, abbia apoditticamente escluso la rilevanza delle gravi irregolarità contabili compiute dal dott. [OSCURATO:PERSONA] — soggetto che, sin dal 2011, aveva gestito in modo fraudolento la contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]., occultando i debiti erariali e inducendo l’amministratore Schenk a confidare nella solidità patrimoniale della società. La motivazione della sentenza risulta, secondo parte ricorrente, meramente apparente, in quanto si limita a enunciare, senza effettivo confronto con le deduzioni difensive, che i debiti tributari risalgono agli anni 2010–2013 e che Schenk, essendo amministratore fino al 2015, avrebbe dovuto conoscerli. Siffatta affermazione trascura le allegazioni documentate dalle appellanti, secondo cui solo nel 2015 —a seguito del suicidio di [OSCURATO:PERSONA] e delle successive indagini penali — emerse l’effettiva esposizione debitoria, fino ad allora artificiosamente celata. Assumono che la Corte territoriale ha omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, ossia la sistematica attività di alterazione contabile posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2011, che impedì all’organo amministrativo di percepire l’effettiva situazione finanziaria della società, tanto che i bilanci 2012 e 2013 si chiudevano con utili e non recavano traccia dei debiti verso l’erario. Pertanto, con tale motivo, si censura la sentenza per difetto di motivazione in punto di scientia damni e per l’omesso esame di fatti decisivi, ritualmente allegati e documentati, idonei ad escludere la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori con gli atti dispositivi oggetto di revocatoria. 4.4. Con il quarto motivole ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norma di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2729 cod. civ. Si dolgono che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto integrato il requisito soggettivo dell’azione revocatoria (scientia damni) in capo al debitore e al terzo acquirente, sulla base di presunzioni ritenute prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. Lamentano che la corte di merito ha indebitamente sovrapposto il concetto di mera conoscibilità dell’atto dispositivo a quello, ben distinto, di effettiva consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore», trascurando il principio, affermato da Cass. n. 23326/2018, secondo cui la scientia damni richiede la concreta conoscenza dello stato di esposizione debitoria e della idoneità dell’atto a ridurre la garanzia patrimoniale, non essendo sufficiente la semplice percezione dell’effetto dispositivo. Sostengono che, nel caso di specie, né l’amministratore della società alienante né il terzo acquirente –legati da vincolo coniugale – erano a conoscenza del debito fiscale, emerso solo nel 2015 a seguito della notifica di accertamenti tributari, essendo la contabilità societaria alterata da un dirigente infedele che aveva celato l’effettiva esposizione erariale. Inoltre, si deduce che i beni oggetto di alienazione erano stati acquisiti in epoca successiva al sorgere del credito, sicché l’atto dispositivo non avrebbe potuto arrecare un concreto pregiudizio alle ragioni dell’Erario. Le ricorrenti censurano pertanto la sentenza per avere fondato il riconoscimento della scientia damni su un sillogismo inferenziale non conforme al paradigma legale, facendo discendere la consapevolezza del pregiudizio da meri indizi quali il rapporto coniugale tra gli amministratori delle società coinvolte, la comunanza della sede e la pregressa partecipazione societaria, in assenza di elementi fattuali certi e verificabili. Da ciò deriverebbe, a loro avviso, una violazione del criterio normativo di imputazione soggettiva dell’azione revocatoria. 4.5. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto integrato il requisito soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria, rappresentato dalla consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (scientia damni) da parte del debitore e del terzo acquirente. Assumono che la Corte territoriale abbia disatteso il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 20 settembre 2018, n. 23326), secondo cui la scientia damni non può ridursi alla mera consapevolezza dell’effetto dispositivo dell’atto, ma richiede la concreta conoscenza della situazione debitoria del disponente e dell’idoneità dell’atto a compromettere le ragioni del creditore. In tale prospettiva, censurano l’utilizzo da parte della Corte di presunzioni asseritamente prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., deducendo che la sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio sulla consapevolezza del pregiudizio su meri elementi indiziari quali la relazione coniugale tra i legali rappresentanti delle società coinvolte, la sede coincidente e pregresse partecipazioni societarie, senza alcun accertamento puntuale in ordine all’effettiva conoscenza, da parte dell’alienante e dell’acquirente, della situazione debitoria della società disponente. Le ricorrenti affermano che, all’epoca degli atti dispositivi oggetto di revocatoria, il debito erariale non era conosciuto né conoscibile da parte degli interessati, poiché derivante da una condotta fraudolenta posta in essere da un dirigente infedele che, a partire dal 2011, aveva dolosamente occultato l’effettiva esposizione tributaria della società. Rilevano, inoltre, che i beni oggetto di cessione erano stati acquistati in epoca successiva al sorgere del credito fiscale, sicché l’atto non avrebbe inciso negativamente sulla garanzia patrimoniale del creditore, con conseguente insussistenza del presupposto oggettivo dell’eventus damni. Da ciò deducono l’erroneità della sentenza impugnata, che avrebbe applicato in modo distorto l’art. 2901 c.c., confondendo la semplice conoscibilità del pregiudizio con la richiesta consapevolezza effettiva, e trascurando il carattere rigoroso della prova presuntiva richiesta per fondare la scientia damni in capo al debitore e al terzo. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorsi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati. Le ricorrenti denunciano, sotto plurimi profili, l’erronea valutazione della scientia damniin capo sia al debitore che al terzo acquirente, assumendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare circostanze decisive (le alterazioni contabili poste in essere da un dipendente infedele, dott. [OSCURATO:PERSONA]) e avrebbe fondato la decisione su presunzioni ritenute inidonee. Tali censure, in primo luogo, si risolvono in una richiesta di riesame del merito inammissibile in sede di legittimità, atteso che il giudizio sulla sussistenza della consapevolezza del pregiudizio, e sulla validità degli indizi presuntivi utilizzati, rientra tra le valutazioni riservate al giudice del merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il quale, per giurisprudenza costante (Cass. S.U. 8053/2014), ricorre soltanto in caso di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio e ritualmente allegato. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente esaminato le difese delle parti in ordine alla scientia damni , ritenendo, in linea con i principi consolidati di questa Corte, che: a) in tema di crediti tributari, il credito sorge ex lege con il verificarsi del presupposto impositivo, a prescindere dall’adozione o notifica di atti di accertamento (Cass. S.U. 4779/1987; Cass. N.8602/2021; Cass. 13275/2020; Cass. 30737/2019); b) la conoscenza del debito da parte del contribuente si presume, ai sensi dell’art. 2729 c.c., in presenza di imposte dichiarate e non versate, o in caso di iscrizione a ruolo su base dichiarativa (Cass. 14236/2017; Cass.15564/2016; Cass. 26671/2009), essendo irrilevante che il formale accertamento sia successivo all’atto dispositivo, se i presupposti del credito sono già noti o facilmente conoscibili; c) l’esistenza di un mutamento qualitativo del patrimonio –nella specie, la cessione di diritti reali su beni immobili in favore di somme di denaro – costituisce elemento idoneo a configurare l’eventus damni, anche in assenza di un depauperamento quantitativo (Cass. 9798/2019; Cass. 14820/2022; Cass. 16221/2019), con onere del debitore di dimostrare l’ampiezza del patrimonio residuo (Cass.1902/2015Cass. 21808/2015; Cass. 20232/2023). Quanto all’elemento soggettivo in capo al terzo acquirente, la Corte d’appello ha logicamente argomentato la sussistenza della participatio fraudisvalorizzando plurime circostanze gravi, precise e concordanti – quali il rapporto coniugale con l’amministratore della società alienante (circostanza che, pur non essendo di per sé dirimente, assume rilievo nel complessivo contesto valutativo Cass.n. 16842/2025; Cass. 3035/2024), la comunanza della sede sociale, la pregressa partecipazione della terza società alla compagine della disponente – pienamente idonee a fondare una presunzione legale ai sensi dell’art. 2729 c.c. (Cass. 1286/2019; Cass. 10928/2020; Cass. 161/2021). La ricorrente, pur contestando genericamente tale iter logico, non ha indicato alcun fatto decisivo non esaminato, limitandosi a contrapporre una propria ricostruzione alternativa, non rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso. La motivazione resa dalla Corte territoriale, pur sinteticamente espressa, risulta congrua, logica e coerente con i dati processuali, ed è pertanto immune dai vizi di nullità dedotti. Ne consegue il rigetto dei motivi. 5. Le spese del giudizio di cassazione,liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 15.000,00, oltre a spese eventualmenteprenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’ar