CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 14820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17433-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - BANCA di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona del vice presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A/4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 17433/2020 Numero sezionale 1181/2022 Numero di raccolta generale 14820/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 622/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 15/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. BCC del Garda - Banca di [OSCURATO:PERSONA] del Garda soc. coop. (di seguito BCC) ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in Liquidazione (di seguito Fallimento) per il riconoscimento del privilegio pignoratizio di complessivi Euro 500.000,00 in forza di pegni concessi il 14/11/2008 sul saldo di due “conti correnti a garanzia”, dei quali il Fallimento aveva eccepito l’inefficacia ex art. 64 l.fall., o in subordine la revocabilità ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c.; 1.1. il Tribunale di Brescia, all'esito di CTU, ha rigettato l’opposizione, osservando che si trattava di pegni regolari (in quanto la banca aveva acquisito il diritto di disporre del saldo del conto corrente non già al momento della conclusione del contratto, bensì solo al momento dell'inadempimento contrattuale) e che non sussistevano i presupposti dell'art. 64 l.fall. (poiché i pegni rappresentavano garanzie prestate a titolo oneroso), mentre era fondata l'eccezione di revocatoria ordinaria in via breve, poiché, a fronte di un passivo fallimentare di oltre quattro milioni e mezzo di euro, era emerso che al momento della costituzione dei pegni esistevano pregressi crediti di terzi nei confronti della società, segnalazioni dei revisori di ritardi e mancati pagamenti per oltre due milioni e mezzo di euro e uno stato di crisi diffusa tale da compromettere la stessa continuità dell'attività produttiva; Ric. 2020 n. 17433 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 17433/2020 Numero sezionale 1181/2022 Numero di raccolta generale 14820/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 1.2. di qui la conclusione della sussistenza dell’eventus damni (poiché il mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore per effetto degli atti di costituzione di pegno - in un momento in cui la società si trovava già in stato di dissesto - aveva pregiudicato la realizzazione dei diritti dei creditori) e della scientia damni, a tal fine essendo sufficiente la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori e la consapevolezza del terzo, senza necessità del dolo; 2. BCC ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Considerato che: 3. il motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. per erroneo accertamento della sussistenza del cd. eventus damni, essendo mancata l’allegazione della composizione e della consistenza del patrimonio della società (poi fallita) prima e dopo l’atto di costituzione di pegno sui saldi dei due conti correnti in questione; 3.1. la censura è infondata; 3.2. dagli atti di causa risulta che il tribunale ha accertato, iuxta alligata et probata, il passivo fallimentare, l’esistenza di ingenti debiti pregressi, la preesistenza di uno stato di dissesto e il mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio per effetto degli atti di costituzione di pegno, facendo così corretta applicazione del principio per cui, in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare (Cass. 26331/2018): i) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; iii) la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società Ric. 2020 n. 17433 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 17433/2020 Numero sezionale 1181/2022 Numero di raccolta generale 14820/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali (Cass.1902/2015), ivi compresa una situazione di insolvenza (Cass.4728/2018); iv) il mutamento quantitativo, o anche solo qualitativo (Cass. 1896/2012), della garanzia patrimoniale generica rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo (Cass.19515/2019, 26331/2008), con la precisazione che a tal fine è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, senza necessità della totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore (Cass. 4728/2018, 1902/2015); ogni ulteriore argomentazione sviluppata nel motivo ridonda nel merito, e come tale è incensurabile in questa sede; 4. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, che si liquidano come da dispositivo. 5. ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 17433 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s