CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DI Giuliano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].MAR. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Baglioni, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato- controricorrente -- contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fiorino e MAIORANO Antonio, quali soci diTema [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione estinta e cancellata dal registro delleimprese, DENTI Umberta, RACITI Biagino, RACITI Michele,Pag. 1 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026PIEROZZI Donella e PIEROZZI Stefania, queste ultime quali eredi diPIEROZZI Ezio e ROSSI Sestilia- intimati -per la cassazione della sentenza n. 857/2024 della CORTE d'APPELLO diudita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. Il Tribunale di Siena, con sentenza pubblicata il 26.7.2019, accoglievaparzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PaoloMencacci proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EzioPierozzi, dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., del solo atto dicompravendita del 4.4.2011 tra la società venditrice e [OSCURATO:PERSONA],rigettando, per il resto, le domande relative ad altri quattro atti di venditaa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EzioPierozzi.Gli attori avevano addotto di essere titolari, a vario titolo, di creditigarantiti da effetti cambiari scaduti e protestati nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e che tale società, già più volte protestata ed esecutata,aveva alienato, nell’arco di poco più di un mese, il suo intero patrimonioimmobiliare, costituito da sei appartamenti con annessi garage e “resedi”esclusivi siti in Montepulciano, via Luteraia, mediante cinque rogiti ricevutidal medesimo notaio tra il 22.3.2011 e il 29.4.2011, così diminuendo lagaranzia patrimoniale generica dei creditori.Nel corso del giudizio erano altresì intervenuti, con finalitàconservative dei rispettivi crediti verso la medesima debitrice, GiancarloBatignani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Mar. di Foianesie avevano chiesto la declaratoria d’inefficacia degli stessi atti dispositivi.Pag. 2 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026Rimasta contumace [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gli acquirenti convenuti,nel costituirsi, avevano resistito alle domande, contestando la sussistenzadella consapevolezza, in capo a ciascuno di essi, del pregiudizio arrecatoalle ragioni creditorie.Il Tribunale di Siena, dinanzi al quale il procedimento era migrato aseguito della soppressione del Tribunale di Montepulciano, ritenutadocumentalmente provata la qualità di creditori in capo agli attori e agliintervenuti e reputato integrato l’eventus damni sul rilievo che la societàdebitrice, rimasta contumace, non aveva dimostrato la residua capienza delproprio patrimonio, ravvisava la scientia damni in capo alla venditrice sullabase della sequenza ravvicinata di atti di dismissione del patrimonioimmobiliare. Quanto agli acquirenti, riteneva provato il requisito soggettivolimitatamente al solo [OSCURATO:PERSONA], valorizzandone il rapporto di affinitàcon [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società venditrice,l’attività svolta nel medesimo settore edile e il pagamento di euro 7.000 alBaldolunghi, mentre lo escludeva rispetto agli altri acquirenti. Il Tribunale,rigettata anche la domanda di risarcimento del danno per responsabilitàaggravata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite aicreditori e condannava invece questi ultimi e gli intervenuti, in solido traloro, a rifondere le spese di lite in favore dei restanti convenuti, tra i qualiDonella Pierozzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di PierozziEzio Pierozzi -.2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 857/2024, pronunciandosui tre gravami riuniti iscritti ai nn. 1708/2019, 1761/2019 e 2135/2019,rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], accoglieva in parte gliappelli proposti dai creditori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. Mar. diLombardini aderendo alle ragioni degli appellanti) e, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, dichiarava l’inefficacia di tutti gli atti dispositivioggetto di revocatoria, fatta eccezione per l’atto in favore di MaurizioPag. 3 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026Bidognetti. La Corte d’appello, inoltre, provvedeva a un nuovo regolamentodelle spese di lite del doppio grado che compensava per un terzo,condannando [OSCURATO:PERSONA], Daniela e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di EzioPierozzi e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allarifusione dei residui due terzi a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., FoianesiCos. Mar. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ultimi, infine, erano condannatialla rifusione delle spese di lite dei due gradi al [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ravvisava, per tutti gli altri acquirenti, una serie diindici di una “vendita sospetta”, consistenti, tra l’altro, nella rapidità econcentrazione temporale delle alienazioni dei beni al grezzo e nellasituazione di insolvenza della venditrice, nell’assenza di mediatori o dipubblicità, nel pagamento del prezzo mediante l’accollo del mutuo,nell’anticipazione dei pagamenti rispetto ai rogiti e nell’assenza di contrattipreliminari. La corte territoriale, tuttavia, escludeva la scientia damni incapo a [OSCURATO:PERSONA], osservando che l’avere egli eseguito in proprioe in economia i lavori di rifinitura non consentiva di assimilarlo agli operatoridel campo edile e che la giovane età non valeva, di per sé, a escludere ladisponibilità dell’acconto di euro 15.000, per acquistare l’immobile dove eraandato a vivere con la madre, dato il carattere non inverosimiledell’interesse di quest’ultima a contribuire all’acconto.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassimoBaldolunghi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e FoianesiCos. Mar. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in base a cinque motivi. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione estinta e cancellata dal registro delleimprese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefania Pierozzi sono rimasti intimati.Pag. 4 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c., per il giorno 20.3.2026, in occasione dellaquale entrambe le parti depositavano memorie.L’adunanza, per impedimento del consigliere relatore, è stata differitaalla data odierna.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.2901 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1. La Corte d’appello, laddove ha rigettato la domanda nei confronti diMaurizio [OSCURATO:PERSONA] per assenza del requisito soggettivo, non avrebbecorrettamente applicato i principi che governano l’azione revocatoriaordinaria nel caso di alienazione contestuale di una pluralità di beni deldebitore. Assumono i ricorrenti, in particolare, che, per essere l’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] il quarto di una serie di rogiti mediante i quali, in meno di trentagiorni, la società debitrice aveva dismesso l’intero patrimonio immobiliare,l’eventus damni e la scientia damni, tanto della venditrice quanto dei terziacquirenti, dovevano ritenersi in re ipsa, con conseguente inversionedell’onere probatorio. In tale situazione, non spettava ai creditori fornireulteriore prova positiva della consapevolezza del pregiudizio in capo alBidognetti, ma quest’ultimo avrebbe dovuto dimostrare l’inesistenza di talepresupposto.1.2. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti, pur enunciando una doglianza all’apparenza dal caratteremarcatamente normativo, poiché censurano il modo in cui la corteterritoriale ha ripartito l’onere della prova ai sensi degli artt. 2901 e 2697c.c., argomentano sulla base della pregnanza della vicenda fattuale – ladismissione complessiva del patrimonio da parte della venditrice nell’arco diun mese – come fatto sufficiente, di per sé, a far presumere la scientiadamni in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, laddove postulano che l’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] si sarebbe dovuto leggere quale segmento di una dismissioneunitaria e di per sé sufficiente a fondare la presunzione soggettiva, iPag. 5 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026ricorrenti cadono a prospettare una configurazione della fattispecieconcreta, in dissenso con quella operata dalla corte fiorentina.Stabilire se quella attuata dalla debitrice sia stata una disposizione delsuo patrimonio mediante una «vendita contestuale», onde potere applicarel’indirizzo giurisprudenziale invocato (Cass., sez. I, 18 maggio 2005 n.10430; Cass., sez. III, 25 luglio 2013 n. 18034), costituisce una tipicavalutazione riservata al giudice del merito, chiamato per l’appunto averificare l’esistenza di un atto con cui il debitore disponga del suopatrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, anchemediante la verifica che, in caso di vendite distinte e attuate in un ristrettoarco di tempo, ciascun acquirente fosse a conoscenza degli atti dispositiviposti in essere in favore di tutti gli acquirenti.Va ribadito, altresì, in ordine alla prospettata violazione, il principiofatto proprio dalle Sezioni Unite ai sensi del quale la violazione dell'articolo2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudiziofondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onusprobandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regoledi scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivied eccezioni (v. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016 n. 16598, in motivazioneespressa, sebbene non massimata sul punto; e v. poi Cass., 6-III, 23ottobre 2018 n. 26769; Cass. sez. lav., 19 agosto 2020 n. 17313; Cass.,sez. V, 15 ottobre 2024 n. 26739; inoltre adde: Cass., sez. III, 29 maggio2018 n. 13395 e successive conformi, declinanti un principio di dirittoanalogo).Seguendo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, intema d’azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione siasuccessivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è laconoscenza che il debitore abbia del pregiudizio alle ragioni creditorie,nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezzain capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunataa quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramitePag. 6 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed èincensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v., exmultis, Cass. Sez. 6-III, 18 giugno 2019, n. 16221; più di recente ribaditoda Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2025 n. 1898, seguita da Cass. sez. III, ord.15 luglio 2025 n. 19594).Deve essere ricordato che costituisce principio di diritto ormaiconsolidato quello per cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porrea fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dallaanalisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservateal giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materialeprobatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, lascelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee allaformazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede dilegittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base al quale il giudicedi secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (v. Cass.civ., Sez. Un., 27 dicembre 2019 n. 34476; Cass. 4 luglio 2017 n. 16467;Cass. 23 gennaio 2014 n. 1359; Cass. 23 maggio 2014 n. 11511; Cass. 13giugno 2014 n. 13485; Cass. 15 luglio 2009 n. 16499).Nella specie, la Corte d’appello, con valutazione non censurabile inquesta sede se non nei limiti del consentito controllo della motivazione, haescluso l’esistenza del requisito soggettivo in capo al [OSCURATO:PERSONA], senzaincorrere nella lamentata violazione dell’onere della prova, poiché, una voltaraggiunta la prova dell’effetto pregiudizievole, è onere del debitore chevoglia sottrarsi agli effetti di tale azione provare che il suo patrimonioresiduo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Profilo,quest’ultimo, affatto diverso da quello sollevato dai ricorrenti con il motivoin esame.Pag. 7 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/20262. Il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2901, 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.2.1. La Corte d’appello, dopo avere correttamente enunciato in astratto iprincipi in tema di presunzioni semplici e di prova della scientia damni, liavrebbe poi contraddetti nell’applicazione, fondando l’esclusione dellaconsapevolezza del pregiudizio in capo a [OSCURATO:PERSONA] su circostanzeprive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art.2729 c.c.Si contesta, in particolare, che la Corte ha valorizzato, in chiaveesimente, il fatto che il convenuto non fosse un operatore in campo edile insenso proprio e la mera ipotesi di un possibile contributo della madre alpagamento dell’acconto, senza confrontarsi complessivamente con i plurimiindizi, già ritenuti significativi per gli altri acquirenti, e che riguardavanoanche l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA]: il versamento anticipato di euro15.000 prima del rogito e in assenza di preliminare; l’assenza dimediazione, la territorialità e la personalità del canale di conclusionedell’affare; lo stato grezzo del bene; il nesso dell’operazione con la piùampia sequenza di vendite effettuate dalla società in crisi.2.2. Il motivo è inammissibile.La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è denunciabile quando ilgiudice, pur qualificando gli indizi come gravi, precisi e concordanti, neghiloro valore probatorio, o viceversa, quando attribuisca valore a indizi cheegli stesso definisce carenti (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2018 n. 1785, nonmassimata, ma espressamente in motivazione, v. § 4 e ss.; v., più direcente, Cass., sez. I, 17 marzo 2025 n. 7126; Cass., sez. III, 7 marzo2025 n. 6125; Cass., sez. I, 19 febbraio 2025 n. 4318; Cass., sez. I, 16febbraio 2025 n. 3953).Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata ladefinizione dei suddetti requisiti: la gravità è indice di un elevato grado diPag. 8 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026grado di produrre in capo al giudice, che non deve tradursi in certezza,bastando la probabilità che l’esistenza del fatto ignoto sia maggiore di quelladella sua inesistenza (v., in motivazione espressamente, Cass., sez. lav.,11 agosto 2022 n. 24719; Cass., sez. 6-III, 26 luglio 2021 n. 21403; Cass.sez. II, 6 febbraio 2019, n. 3513); la precisione evoca la non equivocità,cioè esclude l’erroneità del ragionamento presuntivo qualora ne derivinoconclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare;la concordanza esprime la convergenza di più indizi; il che non significa,però, che il ragionamento inferenziale non possa svolgersi se non quandosi basi su una pluralità di indizi, bensì che il ragionamento presuntivo basatosu un solo indizio richiede che quest’ultimo si configuri come grave e preciso(cfr., ex aliis, Cass., sez. I, 15 febbraio 2023 n. 4784; Cass., sez. II, 21marzo 2022 n. 9054; Cass., sez. II, 29 gennaio 2019 n. 2482) e che lamotivazione che il giudice offre per spiegare perché da detto unico indiziosia risalito al fatto noto sia adeguata (v. Cass. n. 4784/2023, cit.; Cass.,sez. I, 28 ottobre 2019 n. 27457).Il giudice di merito gode di autonomia nel risalire dal fatto noto aquello ignoto, dovendo rispettare il solo canone della "ragionevoleprobabilità" secondo l'id quod plerumque accidit, senza che sia necessariauna certezza assoluta (Cass., sez. II, n. 3513/2019, Cass., sez. 6-III, n.21403/2021 e Cass., sez. lav., n. 24719/2022, citate).È dunque inammissibile il motivo che si limiti a proporre una diversaricostruzione dei fatti o una differente inferenza probabilistica, poiché talecritica attiene al merito e non alla legittimità. Un controllo sulla ricostruzionedella quaestio facti è ammesso solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., nel caso in cui risulti dimostrato che il giudice ha omesso l'esamedi un fatto storico decisivo e chiaramente individuato (Cass., Sez. Un., 7aprile 2014 nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, cit.).2.3. L’illustrazione del motivo in esame non prospetta correttamente laviolazione dell'articolo 2729, comma primo, c.c. nei termini su indicati, maassume come non corretta la base dell’inferenza per la possibilità che nePag. 9 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026possa essere fatta una diversa, laddove evidenzia che la Corte d’appello hascisso, con analisi atomistica, gli elementi indiziari e ne ha omesso unavalutazione sintetica e convergente, così falsando il corretto procedimentoinferenziale e giungendo a escludere il requisito soggettivo sulla base dielementi inconferenti (non essere il [OSCURATO:PERSONA] un operatore del settoreedile, ma un idraulico con competenze di muratore; il contributo alpagamento dell’acconto da parte della madre). I ricorrenti, dunque, non silimitano a criticare l’esito, ma ricostruiscono un ordinato itinerariopresuntivo che, a loro avviso, avrebbe imposto di reputare noto – e nonignoto – il fatto della consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA].Così illustrate, le critiche degradano nella prospettazione di un diversoapprezzamento o ricostruzione della quaestio facti, collocandosi ben oltre ilperimetro dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., giungendo a sollecitareun controllo di questa Corte sulla motivazione resa dal giudice di meritorispetto alla ricostruzione della suddetta quaestio facti, come detto, nonconsentita in questa sede (v. Cass. civ., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014,citate).Conclusivamente, i ricorrenti sollecitano, nuovamente, un riesame delfatto, poiché mirano a sostituire alla valutazione complessiva degli elementidi prova, diretti e indiretti, compiuta dal giudice di merito una diversa letturadella convergenza indiziaria, postulando un nuovo apprezzamento dellerisultanze e della loro inferenza probatoria, estraneo al giudizio dilegittimità.3. Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., in violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.3.1. La Corte d’appello, pur avendo confermato il rigetto della domanda neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riliquidato in suo favore le spese del primogrado in termini per loro più gravosi, senza però spiegare le ragioni di talenuova statuizione. Il Tribunale aveva già condannato gli attori e gliintervenuti al pagamento solidale di euro 7.795, oltre accessori, a favorePag. 10 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026del convenuto vittorioso, onde la corte territoriale, nel rimodulare per gruppidi creditori la regolazione delle spese del primo grado in modo peggiorativo,avrebbe dovuto esplicitare l’iter logico-giuridico seguito, mentre lamotivazione offerta non consente di comprendere su quali principi si siafondata la nuova liquidazione.3.2. Il motivo è infondato.I ricorrenti espongono un preteso vizio motivazionale ex artt. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., che, però,evidentemente non sussiste.La Corte d’appello ha affermato che “i motivi di appello sulla condannaalle spese di lite sono fondati”, dando atto che “i creditori appellanti e ilcreditore intervenuto Lombardini hanno chiesto, con l’accoglimento delgravame, la condanna degli acquirenti convenuti e dell’appellante autonomoGiovanni [OSCURATO:PERSONA], alle spese del doppio grado. La riforma parziale dellasentenza impone un nuovo regolamento delle spese del precedente gradodel giudizio”, ed ha aggiunto che “il valore va determinato in base al creditoazionato da ciascuno e non al valore dell’immobile sottoposto a revocatoriacome correttamente argomentato dal primo giudice” (sentenza, pagina 24,da riga 5 a riga 12).Con il che è palese come il preteso vizio motivazionale non ricorra,considerata la riduzione del controllo della motivazione entro il limite delc.d. «minimo costituzionale», per cui è denunciabile al giudice dilegittimità solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione» (v. Cass., Sez. Un.,Pag. 11 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026nn. 8053 e 8054 del 2014, citt.; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016 n.22232; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017 n. 23940; Cass., Sez. VI-3, 25settembre 2018 n. 22598; Cass., sez. I, 3 marzo 2022 n. 7090).La motivazione a proposito della riliquidazione delle spese del primogrado sussiste, in ragione della richiesta da parte degli appellanti e delcreditore intervenuto di condanna degli acquirenti convenuti alle spese deldoppio grado. Né, tantomeno, ricorre la pretesa contraddittorietà interna,dai ricorrenti ravvisata nell’aver la corte territoriale, da un lato, dichiaratodi condividere il criterio di determinazione del valore della causa adottato inprimo grado e, dall’altro, per aver mutato la regolazione pregressa solo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], senza una ragione esplicita e senza untrattamento analogo rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], anch’egli,per un differente verso, interessato da una conferma nel merito delladecisione di primo grado.Infatti, l’aver preso a base di calcolo delle spese il valore dei crediti enon quello dell’immobile oggetto della domanda revocatoria, come giàaffermato dal primo giudice, non è in contrasto irriducibile con la modalitàdi computo delle spese di lite in ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art.103 c.p.c., come si dirà più avanti. In secondo luogo, il termine dicomparazione prescelto, ossia la liquidazione delle spese di lite rispetto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], non è conferente, per essere quest’ultimorimasto soccombente sia in primo sia in appello.4. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 91, 112, 329,333, 343 e 346 c.p.c., per ultrapetizione e violazione del divieto direformatio in peius.4.1. I ricorrenti contestano che la Corte d’appello li ha condannati allarifusione delle spese del primo grado a [OSCURATO:PERSONA], il quale si eralimitato, sia nella comparsa di costituzione sia in sede di precisazione delleconclusioni, a chiedere il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza diprimo grado con vittoria delle spese del grado, senza impugnare in viaPag. 12 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026incidentale il capo con cui in primo grado erano state liquidate a suo favorele spese di lite in misura unitaria e a carico solidale di tutti i creditori.Ne consegue che la Corte, riformando a vantaggio dell’appellato, e inassenza di domanda, la precedente regolazione delle spese del primo grado,avrebbe travalicato i limiti devolutivi del gravame e vulnerato il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre ad avere aggravato laposizione degli appellanti in violazione del divieto di reformatio in peius.4.2. Anche questo motivo è infondato.La Corte d’Appello ha rigettato gli appelli proposti dai creditoriE.[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. Mar. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e GiancarloBatignani (procedimento nel quale era intervenuto [OSCURATO:PERSONA] alle ragioni degli appellanti), e da [OSCURATO:PERSONA], GiulianoMonaldi e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ed ha provveduto auna nuova regolamentazione delle spese del primo grado, tenuto conto cheMaurizio [OSCURATO:PERSONA] era vittorioso in entrambi i gradi.Assumono i ricorrenti che il [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto appelloincidentale per chiedere la riforma riguardo alla condanna dei ricorrenti acorrispondergli le spese del primo grado, ma il giudice d’appelloerroneamente avrebbe riformato la sentenza di primo grado pure sullacondanna alle spese del primo grado.La prospettazione è infondata, in quanto il giudice d’appello, dopoaver ricordato che “i creditori appellanti e il creditore intervenutoLombardini hanno chiesto, con l’accoglimento del gravame, la condannadegli acquirenti convenuti e dell’appellante autonomo [OSCURATO:PERSONA], allespese del doppio grado”, ha riformato parzialmente la sentenza di primogrado, il che ha messo in gioco la decisione accessoria sulle spese.Ha affermato questa Suprema Corte: «La decisione dell'impugnazionesulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù delcosiddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente(nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonomae non investita da specifica censura; tale "modificabilità" dei capi diPag. 13 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezioneal principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, vaapplicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere chel'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ognicaso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendoperciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderlanuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere soloove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazioneprincipale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto conquella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limitidell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizionedipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dallenecessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale edai motivi posti a sostegno della medesima.» (v. Cass., sez. III, 26settembre 2019 n. 23985).Nella specie, la Corte d’appello ha evidenziato che “i creditoriappellanti e il creditore intervenuto Lombardini hanno chiesto, conl’accoglimento del gravame, la condanna degli acquirenti convenuti edell’appellante autonomo [OSCURATO:PERSONA], alle spese del doppio grado”.Avendo riformato parzialmente la sentenza di primo grado, la cortefiorentina ha provveduto a un nuovo regolamento delle spese delprecedente grado del giudizio. In altri termini, l’impugnazione effettuatadagli appellanti sia sulla questione principale, sia su quella accessoria sullespese, ha escluso la formazione del giudicato sul punto, investendo la Corted’appello anche della decisione accessoria sulle spese, tanto più che essa sigiustificava proprio per la necessità di procedere al computo delle spese dilite non in ragione della mera sommatoria dei crediti cautelati, maconformemente a quanto imposto nelle situazioni di litisconsorzio facoltativoex art. 103 c.p.c., di cui al motivo seguente.5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 91, 92, 97, 112, 115,Pag. 14 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026329, 342, 343 e 346 c.p.c. e degli artt. 4, comma secondo, e 5, commaprimo, D.M. 55/2014 nonché omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c.5.1. I ricorrenti ancora ribadiscono, in primis, che la Corte d’appello, pur inassenza di appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha aggravato lacondanna alle spese del primo grado, reiterando sotto altra veste ladoglianza per la violazione del divieto di reformatio in peius e del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In secondo luogo, asserisconoche la liquidazione delle spese, tanto del primo quanto del secondo grado,è avvenuta in violazione delle norme per la determinazione del valore dellacausa, poiché, nei giudizi di revocatoria, questa deve essere fatta sulla basedell’entità economica complessiva delle ragioni di credito alla cui tutelal’azione è diretta, e quindi, sommando gli importi vantati da tutti i creditori(attori/appellanti e intervenuto) verso la debitrice, con conseguentecollocazione nella specie nello scaglione da euro 56.001 a euro 260.000 eapplicazione di un unico compenso in favore della parte vittoriosa damaggiorarsi eventualmente, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, D.M.55/2014.La Corte d’appello, invece, avrebbe illegittimamente liquidato infavore di [OSCURATO:PERSONA] una pluralità di compensi, uno per ciascungruppo o creditore soccombente, benché questi avessero la medesimaposizione processuale, comunanza di interessi e avessero svolto, inentrambi i gradi, difese sostanzialmente identiche, come dimostratodall’identità degli atti introduttivi d’appello, dalla riunione dei giudizi,dall’intervento adesivo di [OSCURATO:PERSONA] e, sul versante difensivoopposto, dal deposito, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un unico atto dicostituzione in appello e di un’unica comparsa conclusionale.I ricorrenti lamentano, ancora, che la Corte d’appello avrebbe omessol’esame di fatti processuali, ritenuti pacifici e decisivi, quali, appunto,l’identità delle difese, l’unicità sostanziale della parte appellante dopo lariunione, la comunanza di interessi tra tutti i creditori e la conseguentePag. 15 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026necessità di una condanna unitaria, eventualmente solidale, ai sensi dell’art.97 c.p.c., ovvero quanto meno di un compenso unico maggiorabile ex art.4 del D.M. 55/2014.5.2. Il motivo è infondato.Al fondo della questione vi è, sulla base di quanto espresso da questaSuprema Corte, il rilievo che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.ha natura strettamente personale e mira a tutelare il singolo credito. Diconseguenza, il cumulo soggettivo di domande proposte da diversi creditoricontro lo stesso debitore/terzo dà luogo a un litisconsorzio facoltativo,determinando una pluralità di cause che rimangono autonome anche seriunite.Infatti, più azioni revocatorie proposte da creditori diversi per ilpregiudizio arrecato ai loro rispettivi crediti, ancorché dirette alladichiarazione di inefficacia dello stesso atto, non danno luogo a una causainscindibile ma a tante cause distinte, riunite soltanto per ragioni diconnessione, dato che l'azione revocatoria ha natura personale e giovasoltanto al creditore che la esercita (v. Cass., sez. III, 20 novembre 2009n. 24546; Cass., sez. II, 4 dicembre 2000 n. 15439).Trattandosi di cause scindibili e autonome, connesse solo per l'oggetto(l'atto da revocare), il giudice deve liquidare le spese applicando il principiodella pluralità di posizioni, oggi regolamentato dall'art. 4, comma 2, del D.M.55/2014 (e successive modifiche), rimanendo esclusa la possibilità diprocedere alla mera somma dei crediti.Infatti, è stato ribadito da questa da questa Suprema Corte che “incaso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa nonsi determina sommando il valore delle singole domande proposte da un soloche queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenutefra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criteriodella domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai finidella liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito piùPag. 16 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni inaumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazionealla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (v. Cass., sez. III,17 aprile 2024 n. 10367).Dovendo considerare la comunanza di difesa e di posizioneprocessuale, esclusa la mera sommatoria di tutti i crediti oggetto di tutela,il giudice dell’appello, in presenza di autonome impugnazioni svolte dadistinti gruppi di creditori, deve prendere a riferimento lo scaglione relativoal credito di maggior importo, provvedendo all’aumento percentuale per lapluralità di parti (il 30% in più per la prima parte oltre la prima, e il 10%per le successive, fino a un massimo di trenta parti, come previsto dal D.M.55/2014).Conclusivamente, i singoli crediti non devono essere sommati poiché,se i diversi gruppi di creditori, come nel caso di specie, hanno introdottoimpugnazioni autonome, il giudice liquiderà distinte somme per ogni gruppoparametrando ciascuna liquidazione allo scaglione di riferimento dei creditidi quello specifico gruppo, applicando l'aumento per la pluralità di partiall'interno dello stesso gruppo se assistito dal medesimo difensore.Deve essere altresì precisato che l’aumento previsto dall’art. 4,comma secondo, D.M. 55/2014 trova applicazione anche “nel caso in cuil’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” (art. 4, commasecondo, ultimo inciso), fermo restando che non deve procedersi alla merasommatoria dei crediti oggetto di tutela, ma anche in questo caso dovendosiprendere a riferimento il credito di maggior importo, determinato però perciascun gruppo di creditori appellanti.5.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello in favore del [OSCURATO:PERSONA] haliquidato per competenze professionali euro 17.106,00 per il primo gradoed euro 9.427,00 per il secondo grado, oltre a spese generali e accessori dilegge.Pag. 17 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026Esclusa, per quanto già detto, la possibilità di procedere alla merasomma dei crediti cautelati in presenza di un cumulo soggettivo di domandeautonome - pur dovendo rilevarsi come la posizione del [OSCURATO:PERSONA] sia stataconsiderata autonomamente -, i ricorrenti hanno omesso di precisare se ein quale misura la disposta liquidazione li abbia in concreto pregiudicati.La Corte d’appello, quanto al primo grado, sulla base del maggiorcredito di euro 74.880 del [OSCURATO:PERSONA], applicata la riduzione ex art. 4,comma 4, D.M. 55/2014, sull’importo di euro 14.103 (secondo i parametrimedi), avrebbe potuto liquidare euro 27.644,88, operato l’incremento exart. 4, comma 2, D.M. 55/2014 (per il numero di sei parti oltre la prima).Quanto al secondo grado, la Corte d’appello, esclusa la faseistruttoria/trattazione, sulla base dei parametri minimi, ha liquidato nelcomplesso per competenze professionali euro 9.427, oltre a spese generali,iva e c.p.a. come dovuti, ma sulla base dei parametri medi, esclusa la fasedi trattazione/istruttoria (v., al riguardo, Cass., sez. III, 2 settembre 2025n. 24349; Cass., sez. III, 19 settembre 2025 n. 25664). Ed è evidentel’infondatezza del motivo in quanto basato sulla prospettazione di un rilievoinconferente, non potendo procedersi alla mera sommatoria di crediti,avendo la Corte d’appello proceduto a una liquidazione conforme aiparametri di legge. D’altronde, in tema di liquidazionedelle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55/2014, l'esercizio del poterediscrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non èsoggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametrifissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudicedecida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere,essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni chegiustificano il discostamento e la misura di questo (v. Cass., 20 dicembre2024 n. 33642; Cass. 13 luglio 2021 n. 19989; Cass. 7 gennaio 2021 n. 89;Cass. 10 maggio 2019 n. 12537).Da ultimo, va rilevata l’inammissibilità di quanto denunciato ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., ponendosi la censura palesementePag. 18 di 19Numero registro generale 15691/2024Numero sezionale 2182/2026Numero di raccolta generale 23975/2026Data pubblicazione 23/07/2026fuori dal paradigma normativo, che presuppone la sussistenza di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non consideratodal giudice del gravame.I ricorrenti non indicano quale sarebbe il fatto omesso, dovendointendersi per tale un preciso accadimento o una precisa circostanza insenso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni»o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v. Cass., sez. I, 29febbraio 2024 n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024 n. 4942; Cass., sez.III, 15 febbraio 2024 n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024 n. 2226;Cass., sez. III, 14 dicembre 2023 n. 35106), ma si limitano a prospettareuna serie di argomentazioni che avrebbe dovuto portare, in tesi, a unadiversa liquidazione delle spese della fase di appello.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudiziodi cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza,solidalmente ex art.97, primo comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere alcontroricorrente le spese, che liquida in euro 11.000 per compensi ed euro200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 19 di 19