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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 aprile 2020

Cassazione n. 01729/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15532/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] unipersonale , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 6262 /20 20 depositat o il 22/04/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma , ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ammettendola al passivo del F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in prededuzione, per il credito di € 404.539,75a titolo di corrispettivo dei lavori edili eseguiti in subappalto durante la procedura di concordato preventivo della società poi fallita , ammessa su domanda del 31.3.2014 ma poi revocata con decreto dell’1.7.2015.

1.1. – In particolare, mentre il giudice delegato aveva rigettato la pretesa per l’assenza di un titolo contrattuale idoneo, a causa di ulteriori rapporti connessi, il tribunale ha ri levato come il curatore non avesse contestato an e quantum dei lavori, limitandosi a dedurre che il vero committente-subappaltante era un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA] UK Limited), risultando invece determinante, alla luce della prova testimoniale espletata, che «i lavori del cantiere sono stati affidati alla [OSCURATO:PERSONA] (oggi fallita) che li ha affidati alla Astim s.r.l.», la quale li ha regolarmente eseguiti, tanto che il committente principale (Governatorato dello Stato della Città del Vaticano) ne ha pagato il corrispettivo «prima alla [OSCURATO:PERSONA] spa in bonis e successivamente alla curatela» , sicché «nessun rilievo assume l’esistenza del contratto con la [OSCURATO:PERSONA], che di fatto non risulta aver avuto esecuzione».

Di qui l’ulteriore conseguenza della prededucibilità del credito ex art.111, comma 2, l.fall., per avere il subappaltatore operato dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del subcommittente e per avere la massa dei creditori beneficiato del pagamento del corrispettivo da parte del committente.

2. –Avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, illustrato da memoria, cui Astim s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 93 e 99 l.fall., 2697 e 2722 c.c. , 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale «errato nell’attribuire valore probatorio decisivo a lle deposizioni dei testi escussi» sull’ esistenza di un rapporto contrattuale “di fatto” tra Astim e [OSCURATO:PERSONA] ( con erroneo vaglio del doc. n. 10, unico documento contrattuale relativo al subappalto tra [OSCURATO:PERSONA] e Astim quanto al rifacimento dei terrazzi), tanto più trattandosi di prova testimoniale non ammissibile ai sensi dell’art. 2722 c.c.,in quanto volta ad accertare patti contrari al contenuto di due contratti di subappalto stipulati tra Astim e [OSCURATO:PERSONA]; e per avere altresì errato a reputare sufficiente l’effettiva esecuzione dei lavori, inidonea a comportarne ex sé l’imputabilità a [OSCURATO:PERSONA], per quanto «unica titolare dell’appalto».

2.2. – Con i l secondo mezzo , rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. n. 4, dell’art.2697 c.c., assenza di motivazione ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo (art. 360 co. 1 n. 5)», si lamenta che il tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare l’effettivo ammontare del credito vantato da Astim e di pronunciarsi sull’eccepito difetto di prova del quantum del credito , per mancanza del certificato fine lavori e collaudo ( attestante l’esecuzione “a regola d’arte”)e per contestazione dei SAL e relativi certificati di pagamento ( non accettati in contraddittorio né vistati dal Direttore dei lavori), senza che dalla prova testimoniale potesse desumersi la corrispondenza tra il credito vantato (asseritamente superiore al complessivo importo dell’appalto principale) e l’entità dei lavori in concreto eseguiti.

2.3. – Il terzo motiv o deduce la v iol azione e falsa applicazione dell’art. 111 l.fall. in relazione all’art. 2741 c.c., per avere il tribunale d isatteso il principio in base al quale la prededuzione teleologica va correlata all’interesse dei creditori, limitandosi invece a rilevare che le prestazioni erano state eseguite nel corso del concordato preventivo e che il Fallimento ne a veva beneficiato,ricevendo il corrispettivo d ell ’appalto senza appurare il necessario collegamento con l’attività degli organi della procedura, posto che «i lavori di subappalto eseguiti da Astim erano stati tutti contrattualizzati nel novembre 2013, come comprovato dai SAL esibiti (…) mentre il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva era del 31.03.3014» e , nella proposta di concordato depositata il 15.10.2014, il credito di Astim era collocato al chirografo.

Collocazione, questa, corretta anc he in ragione della inapplicabilità in sede fallimentare dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 (Codice appalti pubblici) , come sancito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 5685 del 2020.

3. – I primi due motivi sono inammissibili, mentre il terzo è fondato e va accolto.

4. –L’inammissibilità del primo discende dal fatto che, al di là della formale denunzia di violazioni di legge, la censura , oltre a difettare di autosufficienza (con riguardo ai contratti in essere con terze parti), mira ad una rivalutazione del materiale probatorio in punto di titolarità del rapporto sostanziale – che , afferendo la posizione soggettiva dedotta in giudizio , integra un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (Cass. Sez.

U, 2961/2016) –che non può avere ingresso in sede di legittimità, poiché ammettere un sindacato in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze istruttorie scrutinate dal giudice di merito (ex plurimis, Cass. Sez.

U, 28220/2018, 34476/2019 ; Cass. 28643/2020, 5987/2021, 205/2022, 37382/2022, 2001/2023,30290/2023).

4.1. –Viene qui in rilievo il consolidato orientamento in base al quale: i) la valutazione del materiale probatorio ̀ attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 27197/2011, 24679/2013, 25188/2017, 28916/2020); ii) il giudice di merito che attinga il proprio convincimento da quelle prove ritenute più attendibili non è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 9662/2001, 42/2009, 11511/2014, 16467/2017, 32505/2023), ń a confutare ogni singola deduzione delle parti medesime (Cass. 16467/2017, 33091/2018, 41101/2021, 30290/2023), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass.13359/1999, 1374/2002, 12121/2004, 17145/2006, 5586/2011, 25509/2014, 3126/2021, 29860/2022, 956/2023); iii) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione del materiale istruttorio a quella del giudicante, per ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass.3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022).

4.2. – A ciò si aggiunga che non sussiste la denunziata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre, rispettivamente: - la prima, quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il principio di non contestazione e il notorio), e non anche quando ci si dolga che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass.2001/2023, 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019); - la seconda, quando il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altrovalore, o il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es., valore di prova legale), oppure, ove la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, ma non anche quando si deduca, come nel la specie, che il giudice abbia mal esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, poiché la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo ̀ ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati da Cass. Sez.

U, 8053/2014 (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 34474/2019; Cass.14703/2024, 2001/2023, 34459/2022, 20553/2021), che non ricorrononel caso in esame.

5. – Analoghi i profili di inammissibilità del secondo motivo , che soffre anche di una confusa allegazione di vizi riconducibili a tre paradigmi dell’art. 360, comma 1, c.p.c. – segnatamente ai nn. 3, 4 e 5 – in contrasto con il principio di tassatività e specificità dei mezzi di ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass. Sez.

U, 32415/2021, 10313/2006; Cass. 7345/2023, 17470/2018).

5.1. – In primo luogo il motivo difetta di autosufficienza in ordine alla effettiva contestazione del quantum da parte della curatela fallimentare (a pag. 13 del ricorso si e strapola un periodo contenuto apag. 4 del decreto , però riferito piuttosto alla esistenza del contratto di subappalto, e dunque all’ an della pretesa ) , a fronte dell’inequivocabile rilievo del tribunale per cui essa non aveva contestato ń l’esecuzione dei lavori , né la qualità delle opere eseguite, ma solo «l’esistenza della forma scritta del contratto di subappalto con la società, nonch́ l’esistenza di altro committente, diverso dalla fallita» (cfr. Cass. 17731/2022 , circa l’onere sia di «indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi»).

5.2. – Inoltre, non sono rispetta ti i canoni del novellato art.360, comma1, n. 5 c.p.c., per cui sono denunziabil i per cassazione solo i vizi motivazionali relativi all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondariola cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con conseguente onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c., di «indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez.

U, 8503/2014; Cass. 4784/2023, 33961/2022, 27501/2022, 395/2021, 26893/2020, 27415/2018, 22598/2018, 23940/2017).

E’ noto che n on rientrano nel paradigma normativo del “fatto storico” ń le questioni e argomentazioni difensive non esaminate o disattese dal giudice (Cass. Sez.

U, 8053/2014; Cass. 8584/2022, 26305/2018), né i documenti non esaminati.

6. – Ai fini dell’accoglimento del terzo motivo ̀ invece sufficiente richiamare l’ormai consolidato orientamento di legittimità che nega la p rededucibilità del credito del subappaltatore fondata sul vantaggio che ne derivi alla massa dei creditori per effetto dei pagament i effettuat i dal committente all’appaltatorepoi fallito, o direttamente al curatore fallimentare .

6.1. – Il punto di partenza è l’approdo nomofilattico per cui, in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie.

La conseguenza è infatti che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto, e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.(Cass. Sez.

U, 5685/2020; conf.

Cass. 24472/2021).

6.2. –Il tribunale, in vece , ha fondato il riconoscimento della prededuzione solo sul beneficio derivato alla curatela fallimentare dal pagamento del corrispettivo d’appalto ( nemmeno indicato nel suo ammontare) da parte del committente principale.

Ma è ormai assodato che il riconoscimento della prededuzione in favore del credito sorto “in occasione” o “in funzione” della procedura concorsuale, ex art. 111, comma 2, l.fall., debba passare attraverso le strette maglie di verifica tracciate d alle Sezioni unite di questa Corte, che affermano la necessità di un “nesso funzionale forte”, sia pure da valutare “ex ante”(Cass. Sez.

U, 42093/2021), chiarendo tra l’altro , proprio con riferimento al concordato con riserva ex art. 161 comma 6 l.fall., che il riconoscimento della prededuzione « implica che il credito dev'essere accertato non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i benefici arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura» (Cass. Sez.

U, 42093/2021, p.to 54, c he evoca Cass. 25589/2015).

7. –Segue la cassazione del decreto impugnato per le ragioni sopra indicate, con rinvio al tribunale che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa il decreto in relazione al motivo accolto e rinvia al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15532/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] unipersonale , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 6262 /20 20 depositat o il 22/04/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma , ha accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ammettendola al passivo del F allimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in prededuzione, per il credito di € 404.539,75a titolo di corrispettivo dei lavori edili eseguiti in subappalto durante la procedura di concordato preventivo della società poi fallita , ammessa su domanda del 31.3.2014 ma poi revocata con decreto dell’1.7.2015. 1.1. – In particolare, mentre il giudice delegato aveva rigettato la pretesa per l’assenza di un titolo contrattuale idoneo, a causa di ulteriori rapporti connessi, il tribunale ha ri levato come il curatore non avesse contestato an e quantum dei lavori, limitandosi a dedurre che il vero committente-subappaltante era un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA] UK Limited), risultando invece determinante, alla luce della prova testimoniale espletata, che «i lavori del cantiere sono stati affidati alla [OSCURATO:PERSONA] (oggi fallita) che li ha affidati alla Astim s.r.l.», la quale li ha regolarmente eseguiti, tanto che il committente principale (Governatorato dello Stato della Città del Vaticano) ne ha pagato il corrispettivo «prima alla [OSCURATO:PERSONA] spa in bonis e successivamente alla curatela» , sicché «nessun rilievo assume l’esistenza del contratto con la [OSCURATO:PERSONA], che di fatto non risulta aver avuto esecuzione». Di qui l’ulteriore conseguenza della prededucibilità del credito ex art.111, comma 2, l.fall., per avere il subappaltatore operato dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del subcommittente e per avere la massa dei creditori beneficiato del pagamento del corrispettivo da parte del committente. 2. –Avverso detta decisione il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, illustrato da memoria, cui Astim s.r.l. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 93 e 99 l.fall., 2697 e 2722 c.c. , 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale «errato nell’attribuire valore probatorio decisivo a lle deposizioni dei testi escussi» sull’ esistenza di un rapporto contrattuale “di fatto” tra Astim e [OSCURATO:PERSONA] ( con erroneo vaglio del doc. n. 10, unico documento contrattuale relativo al subappalto tra [OSCURATO:PERSONA] e Astim quanto al rifacimento dei terrazzi), tanto più trattandosi di prova testimoniale non ammissibile ai sensi dell’art. 2722 c.c.,in quanto volta ad accertare patti contrari al contenuto di due contratti di subappalto stipulati tra Astim e [OSCURATO:PERSONA]; e per avere altresì errato a reputare sufficiente l’effettiva esecuzione dei lavori, inidonea a comportarne ex sé l’imputabilità a [OSCURATO:PERSONA], per quanto «unica titolare dell’appalto». 2.2. – Con i l secondo mezzo , rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. n. 4, dell’art.2697 c.c., assenza di motivazione ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo (art. 360 co. 1 n. 5)», si lamenta che il tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare l’effettivo ammontare del credito vantato da Astim e di pronunciarsi sull’eccepito difetto di prova del quantum del credito , per mancanza del certificato fine lavori e collaudo ( attestante l’esecuzione “a regola d’arte”)e per contestazione dei SAL e relativi certificati di pagamento ( non accettati in contraddittorio né vistati dal Direttore dei lavori), senza che dalla prova testimoniale potesse desumersi la corrispondenza tra il credito vantato (asseritamente superiore al complessivo importo dell’appalto principale) e l’entità dei lavori in concreto eseguiti. 2.3. – Il terzo motiv o deduce la v iol azione e falsa applicazione dell’art. 111 l.fall. in relazione all’art. 2741 c.c., per avere il tribunale d isatteso il principio in base al quale la prededuzione teleologica va correlata all’interesse dei creditori, limitandosi invece a rilevare che le prestazioni erano state eseguite nel corso del concordato preventivo e che il Fallimento ne a veva beneficiato,ricevendo il corrispettivo d ell ’appalto senza appurare il necessario collegamento con l’attività degli organi della procedura, posto che «i lavori di subappalto eseguiti da Astim erano stati tutti contrattualizzati nel novembre 2013, come comprovato dai SAL esibiti (…) mentre il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva era del 31.03.3014» e , nella proposta di concordato depositata il 15.10.2014, il credito di Astim era collocato al chirografo. Collocazione, questa, corretta anc he in ragione della inapplicabilità in sede fallimentare dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 (Codice appalti pubblici) , come sancito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 5685 del 2020. 3. – I primi due motivi sono inammissibili, mentre il terzo è fondato e va accolto. 4. –L’inammissibilità del primo discende dal fatto che, al di là della formale denunzia di violazioni di legge, la censura , oltre a difettare di autosufficienza (con riguardo ai contratti in essere con terze parti), mira ad una rivalutazione del materiale probatorio in punto di titolarità del rapporto sostanziale – che , afferendo la posizione soggettiva dedotta in giudizio , integra un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (Cass. Sez. U, 2961/2016) –che non può avere ingresso in sede di legittimità, poiché ammettere un sindacato in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze istruttorie scrutinate dal giudice di merito (ex plurimis, Cass. Sez. U, 28220/2018, 34476/2019 ; Cass. 28643/2020, 5987/2021, 205/2022, 37382/2022, 2001/2023,30290/2023). 4.1. –Viene qui in rilievo il consolidato orientamento in base al quale: i) la valutazione del materiale probatorio ̀ attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 27197/2011, 24679/2013, 25188/2017, 28916/2020); ii) il giudice di merito che attinga il proprio convincimento da quelle prove ritenute più attendibili non è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 9662/2001, 42/2009, 11511/2014, 16467/2017, 32505/2023), ń a confutare ogni singola deduzione delle parti medesime (Cass. 16467/2017, 33091/2018, 41101/2021, 30290/2023), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass.13359/1999, 1374/2002, 12121/2004, 17145/2006, 5586/2011, 25509/2014, 3126/2021, 29860/2022, 956/2023); iii) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione del materiale istruttorio a quella del giudicante, per ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass.3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022). 4.2. – A ciò si aggiunga che non sussiste la denunziata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre, rispettivamente: - la prima, quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il principio di non contestazione e il notorio), e non anche quando ci si dolga che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 16303/2018, 20867/2020, 23650/2022; Cass.2001/2023, 4599/2023, 9351/2022, 20553/2021, 22397/2019); - la seconda, quando il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altrovalore, o il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es., valore di prova legale), oppure, ove la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, ma non anche quando si deduca, come nel la specie, che il giudice abbia mal esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura, poiché la censura, un tempo ammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., lo ̀ ora solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014 (Cass. Sez. U, 20867/2020, 34474/2019; Cass.14703/2024, 2001/2023, 34459/2022, 20553/2021), che non ricorrononel caso in esame. 5. – Analoghi i profili di inammissibilità del secondo motivo , che soffre anche di una confusa allegazione di vizi riconducibili a tre paradigmi dell’art. 360, comma 1, c.p.c. – segnatamente ai nn. 3, 4 e 5 – in contrasto con il principio di tassatività e specificità dei mezzi di ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass. Sez. U, 32415/2021, 10313/2006; Cass. 7345/2023, 17470/2018). 5.1. – In primo luogo il motivo difetta di autosufficienza in ordine alla effettiva contestazione del quantum da parte della curatela fallimentare (a pag. 13 del ricorso si e strapola un periodo contenuto apag. 4 del decreto , però riferito piuttosto alla esistenza del contratto di subappalto, e dunque all’ an della pretesa ) , a fronte dell’inequivocabile rilievo del tribunale per cui essa non aveva contestato ń l’esecuzione dei lavori , né la qualità delle opere eseguite, ma solo «l’esistenza della forma scritta del contratto di subappalto con la società, nonch́ l’esistenza di altro committente, diverso dalla fallita» (cfr. Cass. 17731/2022 , circa l’onere sia di «indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi»). 5.2. – Inoltre, non sono rispetta ti i canoni del novellato art.360, comma1, n. 5 c.p.c., per cui sono denunziabil i per cassazione solo i vizi motivazionali relativi all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondariola cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con conseguente onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c., di «indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8503/2014; Cass. 4784/2023, 33961/2022, 27501/2022, 395/2021, 26893/2020, 27415/2018, 22598/2018, 23940/2017). E’ noto che n on rientrano nel paradigma normativo del “fatto storico” ń le questioni e argomentazioni difensive non esaminate o disattese dal giudice (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 8584/2022, 26305/2018), né i documenti non esaminati. 6. – Ai fini dell’accoglimento del terzo motivo ̀ invece sufficiente richiamare l’ormai consolidato orientamento di legittimità che nega la p rededucibilità del credito del subappaltatore fondata sul vantaggio che ne derivi alla massa dei creditori per effetto dei pagament i effettuat i dal committente all’appaltatorepoi fallito, o direttamente al curatore fallimentare . 6.1. – Il punto di partenza è l’approdo nomofilattico per cui, in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie. La conseguenza è infatti che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto, e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.(Cass. Sez. U, 5685/2020; conf. Cass. 24472/2021). 6.2. –Il tribunale, in vece , ha fondato il riconoscimento della prededuzione solo sul beneficio derivato alla curatela fallimentare dal pagamento del corrispettivo d’appalto ( nemmeno indicato nel suo ammontare) da parte del committente principale. Ma è ormai assodato che il riconoscimento della prededuzione in favore del credito sorto “in occasione” o “in funzione” della procedura concorsuale, ex art. 111, comma 2, l.fall., debba passare attraverso le strette maglie di verifica tracciate d alle Sezioni unite di questa Corte, che affermano la necessità di un “nesso funzionale forte”, sia pure da valutare “ex ante”(Cass. Sez. U, 42093/2021), chiarendo tra l’altro , proprio con riferimento al concordato con riserva ex art. 161 comma 6 l.fall., che il riconoscimento della prededuzione « implica che il credito dev'essere accertato non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i benefici arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura» (Cass. Sez. U, 42093/2021, p.to 54, c he evoca Cass. 25589/2015). 7. –Segue la cassazione del decreto impugnato per le ragioni sopra indicate, con rinvio al tribunale che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa il decreto in relazione al motivo accolto e rinvia al T