CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015, Rv. 634182 - 01; Sez. 1, n. 8355 del 3.4.2007, Rv. 595700 - 01; Sez. 3, n. 10688 del 24.4.2008, Rv. 603249 - 01). In tal caso, le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod.proc.civ., n. 5 (Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009, Rv. 606211 - 01). 4.4. La ricorrente invoca però un ulteriore indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, formatosi peraltro con riferimento al previgente testo dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, anteriore alla modifica apportata dal d.l. 22.6.2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella legge 7.8.2012, n. 134, che consentiva l'impugnazione per vizio motivazionale «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio». F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Secondo tale indirizzo, nell'ipotesi in cui alle risultanze della Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 consulenza tecnica d'ufficio fossero state mosse critiche specifiche Data pubblicazione 16/03/2022 e circostanziate, sia dai consulenti di parte, sia dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio motivazionale dovrebbe spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Sez. 1, n. 15147 del 11.6.2018, Rv. 649560 - 01; Sez. 1, n. 23637 del 21.11.2016, Rv. 642660 - 01; Sez. 1, n. 26694 del 13.12.2006, Rv. 596094 - 01; Sez. 3, n. 12703 del 19.6.2015, Rv. 635773 - 01). In ogni caso, beninteso, il ricorrente per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e al carattere limitato del mezzo di impugnazione, è tenuto ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 11482 del 3.6.2016, Rv. 639844 - 01; Sez. 1, n. 16368 del 17.7.2014, Rv. 632050 - 01; Sez. 3, n. 7078 del 28.3.2006, Rv. 587897 - 01). 4.5. La più recente giurisprudenza di questa Corte ritiene tuttavia che questi assunti non siano conciliabili con il nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5 e con lo specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto dio discussione inter partes nel quale non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Sez. 1, n. 26305 del 18.10.2018, Rv. 651305 01); in particolare è stato ritenuto che non sia carente di motivazione la sentenza che F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 relazione di consulenza tecnica d'ufficio della quale dichiara di Data pubblicazione 16/03/2022 condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Sez. 6 - 3, n. 4352 del 14.2.2019, Rv. 653010 - 01; vedasi anche Sez. 5, n. 30364 del 21.11.2019, Rv. 655931 - 01). 4.6. Non contrasta con il richiamato orientamento restrittivo la pronuncia n. 2061 del 29.1.2018 della Sez. 3, pur resa già con riferimento al nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5; in quel caso, infatti, il fatto decisivo il cui omesso esame è stata ritenuto rilevante per la configurazione del vizio motivazionale circoscritto al «minimo costituzionale» la censura del vizio motivazionale, atteneva, a ben vedere, a una precisa circostanza fattuale (la mancata dotazione di una struttura sanitaria di apposite strumentazioni, rilevante ai fini dell'accertamento di responsabilità per la morte di una partoriente per embolia gassosa) e non già alle censure tecniche alla relazione peritale a cui il giudice del merito aveva aderito, che assumevano viceversa rilievo ai meri fini della dimostrazione della sottoposizione della circostanza di fatto decisiva al contraddittorio delle parti. 4.7. In conclusione il ricorrente, non può limitarsi a dolersi del vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all'elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 In altri e più chiari termini, non è la critica, in s Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022é e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della Data pubblicazione 16/03/2022 deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo ut supra, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (in questo senso, cfr, in motivazione, Sez.1 n.22056 del 13.10.2020). Non ragiona diversamente quella giurisprudenza di questa Corte con riferimento all'omesso esame della stessa consulenza tecnica d'ufficio; l'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il fatto storico, rilevato e/o accertato dal consulente (Sez. 6 - 3, n. 12387 del 24.6.2020, Rv. 658062 - 01; nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non aveva evidenziato quale fatto storico decisivo fosse stato omesso nell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della c.t.u.). 4.8. Nella fattispecie le critiche rivolte con il mezzo in esame non si adeguano allo schema concettuale sopra illustrato poiché la ricorrente lamenta semplicemente la mancata considerazione specifica di argomentazioni difensive e non già quella di fatti storici oggettivi ben individuati. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 Soprattutto la ricorrente non considera che la Corte di Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 appello, lungi dall’aderire acriticamente alle conclusioni peritali, già fatte proprie dal Tribunale di primo grado, ha preso in esame tutte le censure che erano state rivolte dalla Cerantola all’elaborato del tecnico d’ufficio (pag.11-13: mancata considerazione del rapporto di ricerca EPO; carattere non scontato del ricorso alla tecnica nota della saldatura a proiezione per l’abbattimento dei costi; parametro di riferimento del tecnico di settore; necessitò di modifica degli elementi ad “U” e a “L”; anteriorità Baggio; successo e commerciale enorme delle sede ISO che sfruttavano il modello Cerantola; considerazione come rilevante e specifica dell’anteriorità del manuale Ravedati). 5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.48 c.p.i. e 56 CBE, quanto alla ritenuta insussistenza del requisito dell’altezza inventiva del brevetto Cerantola nonché omesso esame di fatti decisivi quanto all’esistenza di un pregiudizio tecnico e alla inopponibilità delle anteriorità ritenute rilevanti. 5.1. La ricorrente assume che dal fatto che la tecnica applicata (saldatura a proiezione) fosse in generale nota non poteva essere ricavata anche l’ovvietà della sua applicazione nella realizzazione di un prodotto noto (telaio delle sedie ISO), senza verificare anche la sussistenza dei c.d. pointers, ossia suggerimenti univoci che potessero orientare il tecnico del ramo a tale applicazione. Inoltre sarebbero stati ignorati: a) il pregiudizio tecnico della ritenuta difficile gestione della saldatura a proiezione che il tecnico del settore avrebbe dovuto superare; b) le contestazioni della Cerantola circa l’incertezza della collocazione temporale e il difetto di prova di divulgazione e F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 provenienza dei documenti di anteriorità prodotti da Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] c) il successo commerciale del prodotto della Cerantola; d) le risultanze del rapporto di ricerca dell’[OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Giova premettere che il mezzo di ricorso di cui all’art.360 n.5, cod.proc.civ., contestualmente proposto dalla ricorrente, è inammissibile ai sensi dell’art.348 ter, comma 5, cod.proc.civ., secondo il quale il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360. Nella specie le divergenze fra la sentenza di primo grado e quella di appello riguardano solo il tema e le questioni di fatto inerenti la domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale e non investono invece il tema della validità del brevetto Cerantola, al quale si riferisce il presente motivo. 5.4. In ogni caso, la Corte di appello non ha affatto mancato di esaminare i fatti indicati dalla ricorrente che esprime semplicemente il proprio dissenso dalla loro valutazione, senza neppure dimostrare, come pure sarebbe stato necessario, la loro decisività. 5.5. Va ricordato, peraltro, che: a) non costituiscono «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Sez. U, n. 8053 del 7.4.2014); b) il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che se esaminato avrebbe F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice Data pubblicazione 16/03/2022 innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice a una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l’attributo si riferisce al «fatto» in sé, la «decisività» attiene, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: Sez. 3, n. 22979 del 7.12.2004, Rv. 578849 - 01; Sez. L, n. 3668 del 14.2.2013, Rv. 625092 - 01); c) lo stesso deve essere stato «oggetto di discussione tra le parti»: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto controverso, contestato, non dato per pacifico tra le parti; d) la parte ricorrente deve indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. U, n. 8053 del 7.4.2014, cit.). 5.6. La ricorrente lamenta inoltre la violazione di legge con riferimento all’art.48 c.p.i. e all’art. 56 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 e riveduta il 29 novembre 2000 (CBE 2000). Il primo articolo reca: «Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 per l'apprezzamento dell'attività inventiva.» Il secondo dispone, pressoché analogamente: «Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all’articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.» 5.7. In realtà la ricorrente non deduce direttamente - e comunque non dimostra - la violazione delle citate norme, ma lamenta la non corretta applicazione delle Guidelines dell’Ufficio europeo dei brevetti ([OSCURATO:PERSONA]: EPO) e in particolare della tecnica utilizzata dall’EPO per la valutazione del requisito dell’altezza inventiva (il c.d. inventive step), efficacemente a riassunta nella formula del «problem-solving approach» (metodo della soluzione del problema tecnico). Si è detto che un'invenzione è considerata come implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica; poiché la verifica della sussistenza di questo requisito viene necessariamente compiuta ex post (ossia dopo l'invenzione) è necessario condurre questa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere evidente quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione. A questo scopo l’Ufficio europeo dei brevetti ha fissato delle linee guida che vengono comunemente riassunte con la denominazione sintetica «problem-solution approach». Tale approccio, appunto, consta di tre gradi di valutazione e precisamente: a) la determinazione della prior art (stato della tecnica) del settore di riferimento; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 b) l'individuazione del problema tecnico oggettivo che l'invenzione Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 si propone di risolvere; c) la verifica se la soluzione adottata per il problema tecnico oggettivo, a partire dalla prior art, risultasse «ovvia» (ossia evidente) per la figura del tecnico del ramo. Quest'ultimo livello di valutazione viene comunemente definito come «would - could approach» ed è finalizzato a verificare, con giudizio ex ante, se l'esperto del ramo sarebbe stato spinto a risolvere il problema tecnico oggettivo partendo dalla prior art nella speranza di risolverlo o quantomeno nell'aspettativa di ottenere qualche miglioramento o vantaggio. Occorre, cioè, valutare se, alla luce della tecnica nota, un esperto del ramo non solo «avrebbe potuto» (could) individuare la soluzione poi brevettata, ma (specificamente) «sarebbe stato spinto» verso quel trovato, ossia avrebbe individuato la soluzione brevettata (would), applicando la tecnica nota al problema tecnico. Nella conduzione del problem solving approach riveste cruciale importanza l'individuazione delle caratteristiche del «tecnico del ramo» o «esperto del settore», figura di riferimento di tutto il processo logico e valutativo, posto che è ad essa che devono essere attribuite le conoscenze della tecnica nota e le abilità nella ricerca delle possibili soluzioni al problema tecnico. 5.8. Questa Corte non ha mai affermato, come sembra sostenere la ricorrente, che la mancata applicazione del problem solution approach, e tantomeno una non corretta applicazione dei passaggi logici e delle scansioni di tale metodo di valutazione, comporti violazione dell’art.48 c.p.i. e dell’art.56 CBE. Non lo ha fatto con la sentenza citata dalla ricorrente n.3805 del 26.2.2016, che si è semplicemente confrontata con l’avvenuta applicazione di tale metodo da parte dei giudici di merito. Né diversamente ha opinato la sentenza n.30501 del 23.11.2018 che ha disatteso censure apparentemente conformate F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 come vizi di violazione di legge, ma attinenti in realtà alla Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 ricostruzione del fatto e alla relativa valutazione tecnica, non sindacabile in sede di legittimità. La censura deve essere riferita a norme di legge, violate o mal applicate, come, in tema di altezza inventiva del trovato industriale, l'art.48 c.p.i. o l'art.56 della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei firmata a Monaco di Baviera il 5.10.1973, nella versione risultante dall'Atto di revisione firmato sempre a Monaco di Baviera il 29.11.2000, oggetto di ratifica ed esecuzione ad opera della legge 29.11.2007 n. 224. La violazione o la non corretta applicazione delle linee guida (Guidelines) elaborate dall’Ufficio europeo dei brevetti per disciplinare la propria attività, in particolare quelle inerenti il metodo del problem solution approach, può venire in rilievo solo se e in quanto comporti la violazione o la falsa applicazione delle norme primarie sopra citate e in esse si risolva. 5.9. In realtà e a ben vedere, la ricorrente critica il giudizio di fatto, formulato dal consulente e uniformemente fatto proprio da entrambi i giudici del merito, su quale sarebbe stato il comportamento del tecnico del settore nella risoluzione del problema tecnico, con riferimento ad un certo stato della tecnica. Così facendo, anziché prospettare la violazione di legge asseritamente rappresentata, la ricorrente invade la sfera riservata del merito, laddove si duole che i giudici non abbiano considerato l’esistenza di un pregiudizio tecnico (la difficoltà di gestione del controllo di corrente richiesto dal metodo di saldatura a proiezione) che avrebbe dissuaso dalla soluzione il tecnico del ramo, che quindi senza salto inventivo non avrebbe (would) optato per essa. 5.10. Pur a fronte dell’inammissibilità di questo profilo del motivo, la Corte ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto ai sensi dell’art.363, comma 3, cod.proc.civ., per la particolare importanza della questione: «In tema di nullità di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 brevetto per invenzione industriale per mancanza di altezza Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 inventiva, il ricorso per cassazione ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. – per essere ammissibile e consentire l’esame del merito della violazione - deve prospettare la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto paradigmatiche quali l'art.48 c.p.i. o l'art.56 della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei firmata a Monaco di Baviera il 5.10.1973, nella versione risultante dall'Atto di revisione firmato sempre a Monaco il 29.11.2000, oggetto di ratifica ed esecuzione ad opera della legge 29.11.2007 n. 224, e non la violazione o la non corretta applicazione delle linee guida elaborate dall’Ufficio europeo dei brevetti, e in particolare quelle inerenti il metodo del “problem solution approach”, che possono venire utilmente in rilievo solo se e in quanto la loro lesione comporti la violazione o la falsa applicazione delle norme primarie sopra menzionate». 5.11. Con riferimento alle ulteriori doglianze proposte con il secondo motivo, formulate dalla ricorrente anche in termini di violazione di legge, la Corte osserva quanto segue. 5.11.1. Quanto alla lamentata mancanza di pointers, ossia di suggerimenti univoci sospingenti il tecnico del ramo all’utilizzo della tecnica a saldatura a proiezione nella fabbricazione di telai ISO e alla connessa doglianza della mancata considerazione del pregiudizio tecnico rappresentato dalle difficoltà di gestione di tale metodica, le censure della ricorrente si riversano ampiamente nel merito per contestare l’apprezzamento del consulente e dei giudici del fatto, chiedendo financo a questa Corte di legittimità di esaminare direttamente specifiche risultanze istruttorie piuttosto che altre valorizzate dalla Corte territoriale, nonché dal Tribunale di prima cura. I giudici del merito, infatti (sentenza impugnata, pag.11 e 14) hanno condiviso una valutazione di ovvietà basate, fra l’altro, sull’evidenza, costituita da una deposizione testimoniale (Carolo) F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 richiamata a pagina 11 della sentenza impugnata, e su di una Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 consulenza tecnica che aveva confutato adeguatamente alle pagine 34-35 dell’elaborato le osservazioni critiche della difesa tecnica Cerantola. Inoltre le censure della ricorrente sono del tutto generiche e non autosufficienti nel riferire le affermazioni del C.t.u., riportate invece più analiticamente dalla controricorrente (controricorso, pag.21-22) anche con riferimento all’opinione del perito (pag.47 dell’elaborato) secondo cui l’elevato consumo di energia elettrica non rappresentava un pregiudizio tecnico e comunque l’oggetto del brevetto Cerantola non era un metodo di saldatura, ma un telaio di sedia. 5.11.2. Quanto alla contestazione inerente l’opponibilità delle anteriorità considerate (telaio sgabello ISEA Baggio e Manuale tecnico Ravedati), la ricorrente non riporta completamente il testo dell’elaborato tecnico avallato dalla Corte di appello, che ha giudicato verosimile la dichiarazione della ISEA Baggio (cfr controricorso pagg.25), non considera la ritenuta irrilevanza dell’anteriorità del [OSCURATO:PERSONA] (pag.13 della sentenza impugnata) e soprattutto ignora la proclamata non decisività delle due anteriorità secondo il C.t.u. (pag.44 della relazione peritale). 5.11.3. Cerantola critica la sentenza per non aver considerato l’enorme successo commerciale del modello Cerantola, in contrasto con le Guidelines EPO, ma dimentica che la Corte lagunare ha escluso espressamente la rilevanza di tale elemento ai fini della dimostrazione dell’altezza inventiva (sentenza impugnata, pag.13). In ogni caso, si è detto che la violazione delle Guidelines non comporta, neppure astrattamente, violazione di legge: il che esimerebbe dal ricordare che secondo le stesse Guidelines il successo commerciale non è elemento da solo rilevante e non può sostituire l’ineliminabile giudizio tecnico, potendo semmai essere valorizzato solo come elemento sussidiario. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 Recitano infatti le predette linee guida «commercial success Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 alone is not to be regarded as indicative of inventive step», ossia «il successo commerciale da solo non può essere considerato indice di altezza inventiva». Il che equivale a dire che non si tratta pacificamente di elemento decisivo. 5.11.4. L’ultimo profilo di censura attiene alla pretermissione delle risultanze del rapporto di ricerca EPO. La censura è del tutto generica, specie perché non evidenzia quali elementi la Corte di appello avrebbe potuto ritrarre da tale documento, che, di per sé, è stato giustamente ritenuto non vincolante con affermazione ineccepibile e neppure contestata dalla ricorrente. 6. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.82 c.p.i. quanto al rigetto della domanda di conversione in modello di utilità, che era stata disattesa senza tener conto della diversità dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento di tale diritto. 6.1. A tal riguardo la Corte veneziana, a pagina 13 dell’impugnata sentenza, ha dichiarato di condividere la valutazione del consulente d’ufficio e del Tribunale e ha ribadito che il prodotto non risultava nuovo e di particolare efficacia e comodità, non rilevando a tal fine il miglioramento delle tempistiche di produzione. 6.2. L’art.82, comma 1, del c.p.i. dispone «Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.» F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 6.3. La ricorrente anche in questo caso prospetta una Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 insussistente violazione di legge per censurare una valutazione in Data pubblicazione 16/03/2022 fatto e nel merito formulata dalla Corte di appello. Questa infatti non ha affatto applicato indebitamente i presupposti dell’art.48 c.p.i. alla richiesta di conversione in modello industriale ma si è riferita, implicitamente ma inequivocabilmente, all’art.82 del c.p.i., escludendo appunto la «particolare efficacia e comodità» del trovato. 6.4. Per completezza, si ricorda che questa Corte ha affermato che l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, che la rende idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti, mentre il modello di utilità, che pure richiede un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore. L'accertamento della sussistenza, in concreto, dell'una o dell'altra figura spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione (Sez. 1, n. 16949 del 10.8.2016 Rv.640906 – 01; Sez. 1, n. 21565 del 27.7.2021, Rv. 661924 – 01; Sez. 1, n. 19715 del 13.11.2012, Rv. 624427 - 01). 7. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2598 cod.civ. 7.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello aveva fatto riferimento ai principi giurisprudenziali in tema di vendita sottocosto concorrenziale, senza considerare che la sentenza di primo grado aveva ritenuto illecita la condotta di [OSCURATO:PERSONA] per l’ingannevole accostamento dei suoi prodotti, predicati uguali a quelli di Cerantola, amplificando il vantaggio indebito con l’indicazione del minor prezzo praticato. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato come Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 equivalenti ai prodotti Cerantola anche i telai realizzati senza il Data pubblicazione 16/03/2022 ricorso alla tecnica della saldatura a proiezione. 7.2. La Corte di appello, quanto alla ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art.2598 n.2, cod.civ., ha fatto riferimento alla giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, secondo cui la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (Sez. 6 - 1, n. 100 del 7.1.2016, Rv. 638572 – 01; Sez. 1, n. 9387 del 10.11. 1994, Rv. 488507 - 01). Recentemente (Sez.1, n.19954 del 13.7.2021) è stato ribadito che «l'imprenditore concorrente «si appropria di pregi» di un'altra impresa, secondo la fattispecie dell'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. auto-attribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all'altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a sé, mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell'impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o 6 caratteri già facenti parte della propria attività d'impresa, così appropriandosi dell'attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all'effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento». F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Per altro verso, e con riferimento alla vendita sottocosto Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 quale ipotesi tipica di illecito concorrenziale professionalmente Data pubblicazione 16/03/2022 scorretto ex art.2598 n.3 cod.civ., la Corte di appello si è rifatta alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la scelta di un imprenditore in ordine alla politica dei prezzi praticati sul mercato deve essere considerata normalmente lecita costituendo esplicazione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata dall’art.41 Cost., mentre l’eventuale scorrettezza di una specifica condotta deve essere valutata alla stregua dell’interesse genale e non può dipendere dal solo fatto che metta in difficoltà i concorrenti perché in ciò risiede l’essenza stessa della concorrenza, in cui è connaturato l’elemento competitivo che si rivolve in obbiettivo vantaggio per il mercato e i consumatori. In particolare questa Corte ha affermato che la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, numero 3, cod. civ., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare. (Sez. 1, n. 1636 del 26.1.2006, Rv. 585933 – 01; Sez.1 n.2980 del 7.2.2020, Riv. 656684-01). A tal proposito è stato osservato che «a parte l'ovvia necessità di rispettare le regole dettate a proposito della vendita sottocosto dalla normativa speciale in materia di commercio (di cui però non è questione nel presente caso), occorre anzitutto osservare come la scelta di un imprenditore in ordine alla politica dei prezzi che egli intenda attuare sul mercato non possa, in via di principio, non esser considerata lecita, trattandosi di uno dei modi F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 in coi si esplica la libertà d'iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 Cost., comma 1.Questa libertà, naturalmente, non è assoluta, ed incontra i limiti indicati nei due commi successivi del medesimo art. 41; ma resta il fatto che, per poter affermare la scorrettezza di un comportamento così strettamente legato alle valutazioni di rischio ed ai calcoli di costo e rendimento tipici dell'attività d'impresa, bisogna che esso risulti incompatibile con regole o principi chiaramente posti dall'ordinamento. E bisogna che siffatte regole o principi siano, per parte loro, riconducibili a quell'esigenza di utilità sociale solo con riferimento alla quale il menzionato art. 41 Cost., comma 2, consente di limitare la libertà d'impresa. In quest'ottica, appare chiaro come la valutazione di eventuale scorrettezza di un dato comportamento - in specie, ma non solo, per quel che riguarda la determinazione del prezzo al quale un bene o un servizio venga offerto sul mercato - debba essere compiuta non nell'interesse dei mercanti, ma in quello del mercato. Occorre cioè aver riguardo a quel che nuoce o a quel che giova al buon funzionamento del mercato medesimo (in tal senso si veda anche Cass. 11 agosto 2000, n. 10684), e quindi alla generalità dei consumatori, perché in questo risiede l'interesse generale, a prescindere dalla convenienza di una determinata categoria professionale. Se così è, necessariamente ne discende che la scorrettezza nella fissazione di un determinato prezzo non può dipendere dal solo fatto che i concorrenti ne siano messi in difficoltà: in ciò sta l'essenza stessa della concorrenza, cui è connaturato l'elemento competitivo per il quale ciascuno dei concorrenti si sforza di prevalere sull'altro. Né certo sarebbe sostenibile che la competizione sia lecita soltanto a patto di esplicarsi sul piano strettamente produttivo, ossia attraverso la riduzione dei costi di produzione a parità di qualità del prodotto, essendo invece fuor di dubbio che siano del pari lecite tecniche di concorrenza che operano sul piano finanziario e, in generale, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 attraverso varie possibili forme di "marketing". I limiti entro i quali Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 un tal comportamento è legittimo finiscono per identificarsi, perciò, Data pubblicazione 16/03/2022 unicamente con quelli che il legislatore europeo, prima, e quello nazionale, poi, hanno posto alla libertà d'impresa al fine di garantire appunto la funzionalità del mercato e di tutelare l'interesse dei consumatori. In tanto, allora, si potrà sostenere che la fissazione di prezzi più o meno bassi è atto di concorrenza sleale, in un determinato mercato o in un settore rilevante di esso, in quanto essa contrasti con le regole cui s'è appena fatto cenno, e segnatamente con il divieto di abuso di posizione dominante desumibile dall'art. 82 (ex 86) del Trattato istitutivo dell'Unione europea e dalla L. n. 287 del 1990, art. 3. In altre parole, la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) appare contraria ai doveri di correttezza evocati dall'art. 2598 c.c., n. 3, solo se a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non, appunto, quello di eliminare i propri concorrenti per poter poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare (si veda, in tal senso, Corte di Giustizia 3 luglio 1991, n. 62, in causa C 62-86).» 7.3. In realtà e a ben vedere, la ricorrente non sostiene di aver dedotto una vendita sottocosto (il che comporta l’allegazione che il concorrente venda il proprio prodotto a un prezzo inferiore ai costi di produzione, maggiorati dei carichi fiscali, allo scopo di danneggiare l’altrui impresa), ma semplicemente di aver accusato [OSCURATO:PERSONA] di vendere telai per sedie ISO realizzati con la diversa tecnica della «saldatura con materiale» (cioè con una tecnica diversa dalla «saldatura a proiezione» adottata da Cerantola) affermando falsamente che essi erano uguali a quelli di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 Cerantola e al tempo stesso offrendoli a un prezzNumero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022o significativamente inferiore. Chiarisce ancora Cerantola che l’accusa non riguardava il prezzo praticato, che valeva a solo ad amplificare l’effetto dell’illecito, ma la falsa affermazione di equivalenza fra i prodotti realizzati con tecniche di saldatura diversa. 7.4. Il motivo così spiegato dalla ricorrente e sostanzialmente ricondotto all’assunto di una pubblicità comparativa scorretta e illecita, per un verso, appare generico e non autosufficiente, laddove pretende di riferirsi a dichiarazioni commerciali di equivalenza fra i prodotti delle due imprese, asseritamente divulgate da [OSCURATO:PERSONA], senza dar conto del loro tenore e tantomeno delle evidenze probatorie che le dimostrerebbero e della loro localizzazione in atti. D’altro canto, la ricorrente dà per provata la non equivalenza dei due prodotti in comparazione sol perché realizzati con tecnica diversa, elemento questo tutt’altro che scontato, visto che la stessa ricorrente sostiene che i vantaggi del suo procedimento erano costituiti da risparmi di lunghi tempi di esecuzione e di elevati consumi di materiali e non dalla qualità del risultato. Inoltre la sentenza impugnata ha dato conto della irrilevanza delle produzioni di Cerantola che dimostravano solamente che la convenuta pratica un prezzo leggermente inferiore a quello dell’attrice, mentre le prove testimoniali sono state specificamente analizzate dalla Corte territoriale ed espressamente ritenute non conducenti (pag.18). 8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2598 cod.civ. e 96 cod.proc.civ. 8.1. Per un verso, la ricorrente incidentale, pur ammettendo che il ricorso ad azioni giudiziarie, cautelari e di merito, a tutela di privative industriali inesistenti non configuri automaticamente un F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 illecito concorrenziale, come puntualizzato dalla Corte di appello, Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 sottolinea di aver dedotto una serie di comportamenti, leciti solo isolatamente, ma illeciti nel loro complesso, se debitamente contestualizzati, e unificati dall’unico fine di nuocerle (accordo 8.1.2001 con Erregi di Roncon; riconoscimento della veste di ideatore e realizzatore del prodotto in capo a Erregi che si era riservata la brevettazione; presentazione di domanda di brevetto attraverso soggetti collegati e ricorso cautelare relativo alle curve all’americana). Per altro verso, la ricorrente invoca il principio dell’abuso dello strumento processuale addebitato alla controparte in aperta violazione delle regole generali di correttezza e buona fede. 8.2. Quanto al primo profilo, la ricorrente incidentale non denuncia alcuna violazione o falsa interpretazione della norma invocata ma lamenta in realtà che non sia stato correttamente valutato il complesso delle condotte poste in essere da Cerantola. Così facendo, la censura tracima nel merito, chiedendo a questa Corte la rivisitazione delle risultanze istruttorie. In secondo luogo, la ricorrente incidentale si riferisce al contenuto delle sue allegazioni relative al complessivo disegno nel quale pretende di inserire le iniziative giudiziarie delle controparte per ottenerne una valutazione globale di illiceità concorrenziale, ma non trascrive, né sintetizza il contenuto dello specifico motivo di appello che avrebbe imposto alla Corte lagunare di considerare tale prospettiva: adempimento questo imprescindibile, tenuto conto che pag. 8 la sentenza impugnata registra la censura mossa con il gravame nella sola deduzione dell’avvio delle azioni cautelari e di merito al fine di paralizzare la produzione e la vendita delle sedie ISO da parte di [OSCURATO:PERSONA], e non altro. 8.3. Quanto all’esclusione della sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in materia di responsabilità aggravata ex F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 art. 96 cod.proc.civ., ai fini della condanna al risarcimento dei Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo - per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - il controllo di sufficienza della motivazione (Sez. 2, n.37713 del 1.12.2021; Sez.6-3, n.32822 del 9.11.2021; Sez. 3, n. 19298 del 29.9.2016, Rv. 642582 – 01; Sez. 1, n. 13827 del 23.6.2011, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 327 del 12.1.2010, Rv. 610816 – 01; Sez. 1, n. 13071 del 8.9.2003, Rv. 566624 - 01). 8.4. Pertanto il primo motivo va ritenuto nel complesso inammissibile. 9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli art.76 lettera d), e 118, comma 4, del d.lgs.30/2005, nonché all’art.81, cod.proc.civ. con riferimento alla ritenuta inammissibilità della sua domanda di nullità del brevetto europeo, giacché, vertendosi in tema di condizione dell’azione, la decorrenza doveva essere valutata al momento della decisione della causa e non a quello della domanda. 9.1. La Corte di appello sul punto ha condiviso l’opinione del Tribunale, confermando la statuizione circa l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di nullità perché proposta il 30.10.2005, in anticipo rispetto al termine dilatorio biennale di cui all’art.118 c.p.i., dal momento che il brevetto europeo di Cerantola era stato concesso il 18.8.2004, a nulla rilevando che il termine fosse maturato in corso di giudizio. 9.2. Giova ricordare che la Corte di appello ha rigettato l’appello di Cerantola avverso la sentenza di primo grado che ha dichiarato la nullità della frazione italiana del brevetto EP 1.259.140 per assenza del requisito dell’altezza inventiva, rigettando altresì la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 domanda di conversione in modello di utilità – statuizioni queste Numero di raccolta generale 8584/2022Data pubblicazione 16/03/2022 entrambe confermate in questa sede di legittimità - ma non ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale di nullità per violazione dell’art.76, comma 1, lett.d), c.p.i., già ritenuta appunto inammissibile perché «prematura». È il caso inoltre di evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto in via riconvenzionale principale (punto 3 delle sue conclusioni di primo grado) di dichiarare la nullità del brevetto Cerantola per violazione dell’art.76, comma 1, lett.d), c.p.i., ossia perché registrato dal non avente diritto; la disposizione citata recita infatti «se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118». In subordine (punto 4 delle sue conclusioni di primo grado) [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di dichiarare la nullità del brevetto per mancanza delle condizioni di brevettabilità del trovato e tale domanda è stata accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte distrettuale. 9.3. Al proposito il Procuratore generale ha condiviso la critica e le argomentazioni svolte dalla ricorrente incidentale e ha proposto l’accoglimento del motivo con enunciazione di un apposito principio di diritto. 9.4. L’art.118, comma 3, c.p.i. prevede che se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto. Il quarto comma dello stesso articolo consente a «chiunque ne abbia interesse» di far valere la nullità, decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022 qualora l'avente diritto non si sia valso di una delleNumero di raccolta generale 8584/2022 Data pubblicazione 16/03/2022predette facoltà. 9.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene il motivo inammissibile a causa del difetto di interesse della ricorrente a conseguire la dichiarazione di nullità del brevetto per altra ragione rispetto a quella ravvisata dai giudici di merito e in particolare perché registrato dal non avente diritto e non per carenza di altezza inventiva; ciò, tanto più che la ricorrente non si pretende titolare del diritto alla registrazione, che ascrive alla Erregi e a [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda di rivendica è stata rigettata con statuizione ormai passata in cosa giudicata in ragione della tardiva proposizione del gravame. 9.6. Non esiste e comunque non è stato rappresentato alcun interesse giuridicamente apprezzabile di [OSCURATO:PERSONA] a conseguire la dichiarazione di nullità del brevetto per una diversa ragione da quella pronunciata dai Giudici veneziani. Anzi, per contro, appare evidente che una statuizione di non brevettabilità oggettiva del trovato cala la scure dell’inammissibilità per difetto di interesse su qualsiasi controversia concernente la titolarità del diritto alla registrazione, a prescindere dall’ordine logico invertito assegnato da [OSCURATO:PERSONA] alla scansione progressiva delle sue conclusioni. 9.7. Il che esimerebbe dall’aggiungere ancora che il termine biennale deve essere trascorso senza la proposizione della rivendica da parte dei titolari del diritto mentre la stessa ricorrente incidentale riferisce che i terzi chiamati avevano proposto le loro domande ex art.118 c.p.i. (ormai definitivamente rigettate) il 4.1.2006 mentre il termine biennale scadeva ad agosto del 2006. Diversamente da quanto osservato dalla ricorrente incidentale alle pagine 14 e 15 della sua memoria ex art.378 cod.proc.civ., il definitivo rigetto della domanda dell’avente diritto alla registrazione avvalsosi delle sue facoltà esclude la legittimazione sostitutiva all’azione di nullità dell’avente interesse. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 9.8. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale deve Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 essere dichiarato inammissibile. Data pubblicazione 16/03/2022 Ai sensi dell’art.363, comma 3, cod.proc.civ. poiché la questione di diritto proposta dal motivo presenta rilievo nomofilattico, il Collegio ritiene comunque di dover enunciare il principio di diritto proposto dal Procuratore generale. Infatti, come osservato dal Procuratore generale, la ratio dell’art.118, comma 4, c.p.i. è quella di consentire, nell’inerzia dell’avente diritto, a chiunque vi abbia interesse di far valere la nullità del trovato; pertanto, quando è ormai decorso, sia pure nel corso della causa, il periodo considerato dal legislatore per colorare l’inerzia in termini di difetto di interesse, la legittimazione deve ritenersi sussistente, alla stregua del principio generale che governa la verifica delle condizioni dell’azione (da ultimo, Sez. 6 - 2, n. 32792 del 9.11.2021, Rv. 662975 – 02), secondo cui esse debbono essere debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda. La Corte enuncia pertanto ex art.363, comma 3, cod.proc.civ., il seguente principio di diritto: «In tema di nullità del brevetto per invenzione industriale, la legittimazione ad agire di chiunque abbia interesse a far valere detta nullità ex art.118, comma 4, c.p.i., deve sussistere ed essere verificata al momento della decisione della causa piuttosto che a quello della proposizione della domanda, trattandosi di condizione dell’azione che può sopravvenire anche in corso di giudizio». 10. In sintesi: il ricorso principale, proposto sulla base di motivi inammissibili o infondati, deve essere complessivamente rigettato, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29687/2017 Numero sezionale 732/2022Numero di raccolta generale 8584/2022 P.Q.M. Data pubblicazione 16/03/2022 La Corte rigetta il ricorso principale e in relazione a un profilo inammissibile del secondo motivo enuncia il principio di diritto ai sensi dell’art. 363 cod.proc.civ., nei sensi di cui in motivazione (§ 5.10.); dichiara inammissibile il ricorso incidentale, in relazione al quale enuncia il principio di diritto ai sensi dell’art 363 cod.proc.civ., nei sensi di cui in motivazione (§ 9.8.); compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di co