CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 36275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29316/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di LECCE n. 355/2020 , depositata il 04/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal ConsigliereENZO VINCENTI; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte e chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce, resa pubblica il 4 febbraio 2020, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Giudice di pace della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale assicuratrice dell’autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo a seguito di un tamponamento a catena, asseritamente verificatosi per responsabilità dell’Ettaqy. 2. –Il Tribunale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) erano da condividersi le conclusioni del perito dell’appellata compagnia di assicurazioni circa “l’incompatibilità dei punti d’urto presenti sull’autovettura [OSCURATO:PERSONA] … [di proprietà del Montinari] e la Mercedes classe B …, che a sua volta era stata attinta dalla [OSCURATO:PERSONA] … di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]”; a.1) a tal riguardo, dalla “visione delle foto in atti” si traeva il convincimento della “impossibilità che il cofano posteriore della prima, rientrante rispetto all’adiacente paraurti posteriore sporgente, possa essere stato attinto dal cofano anteriore della Mercedes, a sua volta rientrante rispetto al proprio paraurti, senza che l’urto abbia minimamente coinvolto il paraurti della prima”; a.2 ) pertanto, sussistendo “incertezza sull’effettivo accadimento del tamponamento”, la domanda attorea era da rigettare; b ) l’appellante Montinari soccombente andava condannato al pagamento delle spese del grado, nonché “al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l’iscrizione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 13 co. 1 bisD.P.R. 115/02”. 3. – Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:PERSONA]. 4. – La causa è stata avviata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi del combinato disposto degli artt. 375 e 380-bis c.p.c. Con ordinanza interlocutoria n. 10056 del 29 marzo 2022, questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 380-bis c.p.c. in ragione della proposizione, “nell’ultima parte del motivo proposto”, della questione relativa all’impugnabilità in questa sede della statuizione resa dal giudice di appello exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002. 5. – In prossimità dell ’ udienza ha depositato memoria il pubblico ministero, il quale, pur ritenendo ammissibile l’impugnazione in ordine alla anzidetta statuizione ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con un unico, articolato, motivo è denunciata “violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione”, per non aver il Tribunale tenuto conto della c.t.u. espletata in corso di giudizio e della dichiarazione testimoniale raccolta dal primo giudice, dalle quali fonti di prova si evinceva del tamponamento a catena che aveva interessato l’autovettura ([OSCURATO:PERSONA]) di esso attore, avendo il teste assistito al sinistro e il c.t.u. ricostruitolo nei suddetti termini in base “alle foto in atti” (dalle quali emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] era “interessata verosimilmente da un urto centrato a tergo, di media entità, con compromissione del portello, del paraurti, della traversa e del rivestimento”). Né il giudice di appello aveva considerato l’avvenuto risarcimento del danno, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., in favore del proprietario della [OSCURATO:PERSONA] B, autovettura che, tamponata da quella di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], collideva con la parte posteriore della [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. - Il ricorrente si duole, inoltre, della condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato disposta dal Tribunale ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, essendo il rigetto della domanda frutto di lettura “personalizzata” delle risultanze di causa e “comunque senza alcun riferimento alla inammissibilità e/o improcedibilità dei motivi di gravame”. 2. – Il motivo è, in tutta la sua articolazione, in parte inammissibile e in parte infondato. 2.1. – Quanto alla doglianza che investe la statuizione sul rigetto della domanda risarcitoria, occorre osservare, anzitutto, che l’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente (Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 8584/2022). Nella specie, il “fatto storico”, oggetto di discussione tra le parti, è rappresentato dal tamponamento a catena, che l’attore ha assunto essersi verificato per la responsabilità dell’auto Hyundai di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che andava a collidere con l’auto [OSCURATO:PERSONA] B che la precedeva, così che quest’ultima autovettura tamponava quella dello stesso Montinari. Tale fatto è stato oggetto di esame da parte del giudice di appello, che ha ritenuto, in base a quanto rappresentato dalle foto in atti (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa” e p. 2 della sentenza impugnata), che vi fosse “incertezza” proprio sull’“effettivo accadimento del tamponamento”, non risultando “che l’urto [della Mercedes] abbia minimamente coinvolto il paraurti della prima” auto, ossia la [OSCURATO:PERSONA] del Montinari. La censura di parte ricorrente è, dunque, inammissibile, poiché essa, non proiettandosi nel perimetro del vizio di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., assume che il giudice di appello abbia mancato di valutare – non già il “fatto storico” - ma le fonti di prova, così da prospettare una diversa lettura delle stesse, alternativa a quella dello stesso giudice di merito. Del resto, al paradigma del vizio motivazionale (omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione), di cui alla precedente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (non applicabile ratione temporis al presente giudizio), si riferiscono i precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso a sostegno della censura. Né è concludente la doglianza di “travisamento della prova” che, seppur genericamente, è veicolata con la memoria depositata per l’adunanza del 30 novembre 2021 (la quale, peraltro, può avere ha solo funzione illustrativa delle originarie censure e non già integrativa e/o emendativa delle stesse: tra le molte, Cass. n. 17893/2020), giacché un tale vizio (a prescindere dal profilo della sua ammissibilità o meno in sede di legittimità, oggetto di rimessione ai sensi dell’art. 374 c.p.c.: Cass. n. 8895/2023; Cass.n. 11111/2023) può, in ogni caso, essere prospettato soltanto là dove si venga ad escludere qualsiasi profilo di valutazione della prova da parte del giudice, mentre nella specie – come detto – il Tribunale ha operato un apprezzamento delle informazioni probatorie a sua disposizione. 2.2. – Quanto alla censura che investe l ’ applicazione dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, la stessa, pur ammissibile (come condivisibilmente argomentato anche dal pubblico ministero con la memoria exart. 378 c.p.c.), è infondata. La debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria, essendo poi la questione circa la sua debenza estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., S.U., n. 4315/2020). Ne consegue che l’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione integra il presupposto processuale perché possa operare il raddoppio del contributo unificato e tale presupposto è sindacabile, in quanto tale, in sede di cognizione ordinaria (così anche Cass. n. 4731/2021) e, dunque, da questa Corte di legittimità, essendo la verifica circoscritta, per l’appunto, alle condizioni stabilite dalla legge e cioè alla sussistenza di una “… impugnazione, anche incidentale, … respinta integralmente o … dichiarata inammissibile o improcedibile”. Nel solco del principio enunciato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite civili e delle puntualizzazioni che precedono è la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26981/2023), che - rigettando un motivo di ricorso sull ’ attestazione dell ’ obbligo di versamento ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 – ha ribadito che il presupposto di insorgenza di detto obbligo, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è collegato soltanto al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame. Sicché, la censura è manifestamente infondata, poiché l’appello del Montinari è stato respinto integralmente. 3. –Il ricorso va, dunque, rigettato. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte degli intimati. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-b