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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 11263/2023

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/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33686/2018 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA],domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di LIVORNO n. 10891/ 201 8 depositata il16/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal ConsiglierePAOLA VELLA. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In data 0 7 /06/ 2013 il Ministero dell' A mbiente e della Tutela del Territorio e del M are (di seguito MATTM) e l'[OSCURATO:PERSONA] di Trieste (di seguito APT) propo sero domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. , aperta con sentenza del Tribunale di Livorno del 0 9 /01/ 2013 , in quanto responsabile dell'inquinamento ambientale riscontrato nei siti di interesse nazionale di Piombino e di Trieste nonché proprietaria delle aree contaminate, chiedendo i l riconoscimento d i una serie di crediti , pretesi a titolo di rifusione delle spese per la caratterizzazione e per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di ripristino e di bonifica delle aree medesime (segnatamente: in via principale, in prededuzione, quanto a MATTM, Euro 439.374.363, oltre interessi, per le spese da sostenereed Euro 4.250.951,04, oltre interessi, per le spese sostenute prima della dichiarazione dello stato di insolvenza; quanto ad APT, Euro 1.000.000,00 oltre interessi, per le spese da sostenereed Euro 3.200.000, oltre interessi, per spese da sostenere; i n subordin e , in caso d i diniego del la prededuzione, l'ammissione degli stessi crediti con privilegio, speciale sull'intero compendio immobiliare della società, e generale su tutti i beni mobili della società medesima, ex art. 253 , d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e art. 17, d.lgs.5 febbraio 1997 , n. 22). 1.1.–[OSCURATO:PERSONA] respinse integralmente la domanda di MATTM ed ammise al passivo, in via chirografaria, una parte del credito di APT(per Euro 1.049.990,07). 1.2.- Avvers o tale decisione MATTM e APT propos er o opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall. , che il Tribunale di Livorno respinse, ritenendola inammissibile nella parte in cui era stata chiesta l'ammissione al passivo di una somma di denaro maggiore di quella indicata nella originaria domanda di insinuazione al passivo, e, per il resto, infondata , in quanto: i) non sussisteva la responsabilità solidale di tutti gli operatori pacifi camente avvicendatisi nella proprietà dei siti industriali di Piombino e di Trieste e nell'esercizio di attività industriali su i siti inquinati ; ii) [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere ritenuta responsabile dell'inquinamento verificatosi prima dell'acquisto delle aree dalle società che le detenevano e/o gestivano in precedenza; iii) per il periodo successivo all'acquisto delle aree, non era stata fornita la prova di ulteriori attività inquinanti compiute dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei siti di Piombino e Trieste, né degli eventuali danni derivati dalle stesse all'ambiente; iv) in particolare , non era indicata quale fosse la situazione dell'inquinamento al tempo dell'acquisto delle aree e all’attualità; v) non erano state compiute indagini per individuare i responsabili dell'inquinamento;vi) la [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva, in base al mero criterio dominicale, essere chiamata a rispondere in via preventiva dei costi da sostenere, necessari al ripristino delle aree inquinate, atteso che il proprietario incolpevole di tali aree non ha l'obbligo, ma solo la facoltà, di procedere alle attività di messa in sicurezza e di bonifica (ex art. 245 d.lgs. 152/2006); vii) non essendo stata dimostrata la colpa della [OSCURATO:SOCIETA]. nella causazione della gravissima contaminazione dei siti, la procedura avrebbe potuto essere chiamata a rimborsare le spese per il ripristino ambientale solo dopo che questo fosse stato effettivamente eseguito e solo nei limiti del valore di mercato di detti siti; viii) in base alla legislazione vigente, come modificata da ultimo con la l. n. 97 del 2013, il danno ambientale non p oteva in nessun caso essere risarcito per equivalente pecuniario; ix) la domanda di APT relativa alle spese da sostenere inerenti il progetto già approvato di bonifica delle aree a mareera altresì inammissibile per difetto di legittimazione attiva, in quanto , ai sensi d e gli artt. 299 e 311 d.lgs. 152/ 20 06 , l a legittimazione a proporre domanda di risarcimento del danno ambientale spettava esclusivamente al MATTM. 1.3.- MATTM e APT impugna rono il decreto con ricorso per cassazione affidato a otto motivi. 1.4.– Con sentenza n. 14935 del 2016, q uesta Corte : ha dichiarato inammissibile il primo motivo per non aver colto la ratio decidendi(il tribunale aveva distinto la posizione del proprietario da quella del responsabile dell'inquinamento dei siti nonché afferma to che MATTM non aveva provato che fosse stata [OSCURATO:SOCIETA]. a inquinare); ha rigettato il secondo motivo, perché , pacificamente , il debito da inquinamento non risultava dai libri contabili ed era la legge a prevedere la distinzione tra autore dell'inquinamento e proprietario incolpevole, in quanto il principio ex art. 311, comma 3, penultimo periodo, d.lgs. 152/2006 ( nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25, l. 97/2013)– per cui « nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale» – mira ad evitare la responsab ilità anche per fatti altrui, sicché opera nei casi di plurime condotte indipendenti(cfr. Cass. 9012 / 2015) ; ha accolto il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo, poiché i giudici del merito avevano affermato che MATTM non aveva chiesto di provare quale fosse la situazione al momento dell'acquisto dei siti da parte di [OSCURATO:SOCIETA], senza però menzionare la relazione tecnica ISPRA prodotta dalle amministrazioni e senza ammettere una CTU , che avrebbe potuto accertare anche a quando risaliva l'inquinamento e in che misura; ha però rigettato il sesto motivo, limitando la cassazione del decreto al credito di rimborso delle spese già erogate per messa in sicurezza e ripristino, ricordando che il d.lgs. 152/2006 , nel regolare nuovamente l'intera m ateria ambientale , ha statuito la priorità delle misure di "riparazione" rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, quale conseguenza dell'assoluta peculiarità del danno al bene o risorsa "ambiente", mentre l’art. 5-bis della l. 166/2009, di conversione con modifiche del d.l. 135 /2009, per neutralizzare la prima contestazione della Commissione europea del 2008ha precisato (con normativa applicabile anche ai giudizi in corso, in luogo del previgente art. 18, l . 3 49 / 1986, salva la sola formazione del giudicato) che il danno all'ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione "primaria", "complementare" e "compensativa" previste dalla Direttiva 2004/35/CE ( prevedendo un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all'ambiente sianostate in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o siano state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte) e che l'art. 25 della c.d.

Legge Europ ea 2013 (l. 97/2013), per neutralizzare l'ulteriore contestazione della Commissione europea del 2012, ha ulteriormente risistemato la materia, definitivamente eliminando ogni riferimento al risarcimento "per equivalente patrimoniale" e stabilendo che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le "misure di riparazione" previste dall’Allegato 3 al d.lgs. 152 / 2006 (identico all'Allegato 2 della Direttiva 2004/35/CE), sicché ad oggi – e con disposizione applicabile anche ai processi in corso – il dan no ambientale non può in nessun caso essere risarcito "per equivalente" pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al d.lgs. 152/2006, sebbene l’art. 311, comma 3, d.lgs. cit. preveda– sia pure solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti– che il M ATTM determin a i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti (Cass. 9012/2015, Cass.6551/2011, 18352/2014, 5705/2013), con la conseguenza che in sede di rinvio si sarebbe dovuta fare applicazione del principio per cui «il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97, essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311 come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009, art. 5-bis, coma l, lett. b), cit. e poi dalla L. n. 97 del 2013, art. 25 cit., individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati»; con riguardo all'ottavo motivo ha rilevato d’ufficio il giudicato interno endofallimentare formatosi sulla legittimazione di APT, per mancata impugnazione da parte dell'amministrazione straordinaria della sua ammissione al passivo in via chirografaria, pur trattandosi di giudizio iniziato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e perciò non soggetto al principio per cui i giudizi iniziati in epoca anteriore da soggetti diversi da quello ora legittimato in via esclusiva proseguono, anche se le loro domande vanno dec ise in modo che costoro non conseguano risultati ormai vietati dal mutato assetto ordinamentale (Cass. 9012/2015, 5705/2013). 1.5.– I l Tribunale di Livorno adito in sede di rinvio , tenuto conto del principio di diritto formulato da questa Corte, ha innanzitutto dato atto che «l’oggetto del rinvio deve ritenersi limitato alla verifica della prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra le attività direttamente poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] e le spese già sostenute per la rimessione in prestino dei siti inquinati, da effettuare attraverso l'analisi dei documenti prodotti ed in particolare la relazione ISPRA ed una consulenza tecnica», ed ha quindi disposto CTU per: I) accertare se dalla relazione ISPRA o da altri atti e documenti di causa sia possibile accertare il nesso di causalità tra le attività di [OSCURATO:SOCIETA] e l’inquinamento riscontrato, nonché il momento dell’attività inquinante e la misura della stessa, e in caso positivo precisandone la riferibilità; II) individuare e quantificare le spese già sostenute per la messa i n sicurezza e il ripristino ambientale in relazione ai danni effettivamente riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6.– I CTU nominati hanno ritenuto che la tipologia della contaminazione riscontrata sia con ogni probabilità ascrivibile alle intense attività industriali di tipo siderurgico che si sono succedute nelle aree in questione, rappresentando però che la relazione ISPRA non presenta elementi dai quali si possa evincere la responsabilità e soprattutto le tempistiche della contaminazione e che parte delle sostanze inquinanti sono riconducibili anche ad attività siderurgiche precedenti a quelle di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.7.– Tale conclusione è stata sottoposta a critica nelle osservazioni dei CTP, i quali hanno evidenzia to la possibilità di accertare il nesso di causalità in funzione della vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato, della corrispondenza tra sostanze inquinanti ritrovate e componenti impiegati da [OSCURATO:SOCIETA] nel l'esercizio della sua attività, e dall'individuazione di elementi utilizzabili come traccianti di contaminazione recente.

Di conseguenza, hanno propo sto di valutare in via equitativa la responsabilità dell'inquinamento attraverso il criterio temporale dell'attività svolta, per cui, avendo [OSCURATO:SOCIETA] gestito l'impianto per un periodo di 20 anni su 120 di attività siderurgica nei due siti, la sua responsabilità si sarebbe potuta individuare nella misura di 1/6. 1.8.– A queste osservazioni i CTU ha nno replica t o evidenziando, tra l’altro: che nei siti non insistono esclusivamente gli impianti della ex [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di aree fortemente industrializzate dove insistono più stabilimenti; che il solo dato oggettivo della vicinanza degli impianti non è decisivo; che pur essendo certo che le attività siderurgiche abbiano contribuito alla contaminazione ambientale, è altrettanto vero che le principali classi di sostanze rinvenute (idrocarburi alifatici, IPA, metalli, BTEX, PCB, solventi ed altri organo-clorurati) non possono essere associate in modo esclusivo alle attività siderurgiche (come da specifici rilievi tecnici riportati a pag. 11-13), perciò concludendo : che n on si può escludere che parte dell'inquinamento rilevato sia stato effettivamente prodotto da attività della [OSCURATO:SOCIETA]; chetuttavia nella relazione ISPRA non sono presenti elementi che permettano di stabilire le variazioni degli impatti ambientali nel tempo, di attribuire alle diverse gestioni i differenti effetti, e quindi discernere in quale misura i numerosi soggetti che hanno svolto attività siderurgica nei siti in questione, dalla metà dell'Ottocento in poi, abbiano contribuito all'attuale stato di inquinamento; che pertanto, il nesso di causalità tra le attività svolte da [OSCURATO:SOCIETA] e l'inquinamento riscontrato può essere limitato al fatto che le sostanze messe in evidenza nella relazioneISPRA sono identificabili in quelle tipicamente emesse in un processo siderurgico simile a quello messo in atto anche da [OSCURATO:SOCIETA]; che, viceversa , n ess una conclusione può essere dedotta sulla base dei dati riportati nella relazione per quanto riguarda la tempistica e l'andamento quantitativo delle dispersioni delle sostanze inquinanti, e quindi su elementi probatori che possano identificare con certezza l'esatto responsabile di ciascuna sostanza inquinante individuata nelle varie aree, o in quale misura questi abbia contribuito ; i n altre parole hanno affermato che dalla relazione ISPRA non emergono elementi che permettono di identificare, nell'ambito dell'inquinamento complessivo, la quota parte prodotta dall'attività industriale svolta nel periodo nel quale lo stabilimento era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.9.– Il tribunale ha condiviso le argomentazioni dei consulentid’ufficio, ritenend ole basate su argomentazioni logiche e coerenti e su correttebasi scientifiche.

In particolare, ha ritenuto decisivo l'argomento per cui,dati i lunghi tempi di persistenza ambientale, per la gran parte degli inquinanti è impossibile affermare (in base al solo dato del loro rinvenimento) il momento in cui sono stati depositati, e quindi chi sia responsabile dell'attività dannosa.

Ha poi osservato: che l 'unico dato oggettivo che avrebbe potuto consentire di individuare la quota di responsabilità imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato un esame comparato della situazione in due diversi momenti temporali, ma tale accertamento non è stato mai fatto (la relazione ISPRA si occupa solo di fotografare lo stato di fatto al momento della sua redazione), né può essere eseguito a posteriori ; che appare convincente l'assunto che per gli inquinanti più volatili, certamente accumulati negli ultimi anni ma che non sono esclusivamente prodotti dell'attività siderurgica , non è possibile attribuire univocamente la responsabilità alla [OSCURATO:SOCIETA]; che, q uanto ai policlorobifenili, risulta discutibile che l'inquinamento si sia verificato in un'epoca – quella in cui ha operato la [OSCURATO:SOCIETA] – nella quale il loro utilizzo era pressoché bandito; che anche dagli ulteriori documenti utilizzati dai CTU non è stato possibile trarre elementi di giudizio oggettivi circa l'epoca storica in cui si è verificato l'inquinamento; che quindi i dati della relazione ISPRAe gli ulteriori documenti di causa non consentono di acquisire elementi oggettivi per affermare che l'inquinamento sia riferibile all'attività imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA], secondo il criterio del “ più probabile che non”; che non è perseguibile il criterio del riparto proporzionale in base al periodo di esercizio dell'attività, in quanto presuppone che gli inquinanti si siano accumulati in maniera costante nel tempo, circostanza indimostrata; che va respinta la richiesta di integrazione della consulenza, poiché gli argomenti posti a sostegno della richiesta sono stati già ampiamente confutati dai CTU sulla base di argomentazioni condivise dal tribunale.

Il tribunale ha quindi concluso che, in assenza di prova della quota di responsabilità imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA] rispetto al grave stato di inquinamento, non è possibile ritenere dimostrato il nesso di causalità tra le spese sostenute e la condotta posta in essere. 2.– Avverso detta decisione MATTM e APT hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.– Con il primo motivo si denuncia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’ art. 111 , comma 6 , Cost. e dell’art. 99, comma 11 , l.f all ., richiamato dall’art. 53, d.lgs . n. 270 del 2009, cui rinvia l’art. 4-ter, comma 1, d.l. n. 347 del 2003, aggiunto dalla legge di conversione n. 39 del 2004 e sostituito dall’art. 4, d.l. n. 119 del 2004, come modificato dalla relativa legge di conversione, per «intima ed insanabile contraddittorietà e, dunque, mera apparenza della motivazione».

Iricorrenti deducono che la decisione si po rrebbe in insanabile contrasto con l’accertamento del concorso della [OSCURATO:SOCIETA] nell’inquinamento, avendo il giudice fatte proprie le conclusioni dei CTU sia in ordine all’esistenza in entrambi i siti di un grave stato di contaminazione dei suoli, delle acque sotterranee e dei sedimenti dei fondali marini prospicienti le aree degli stabilimenti, sia alla riconducibilità della contaminazione riscontrata alle intense attività industriali di tipo siderurgico che si sono succedute nelle aree, sia in ordine al fatto che non si può escludere che parte dell’inquinamento sia stato causato da attività condotte sotto il diretto controllo dellaLucchini, avendo la società messo in atto processi che hanno rilasciato, seppure in quantità non note, sostanze inquinanti. 2.2.– In subordine, i l secondo mezzo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 298 - bis, 300 e 311 penultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 2056 e 1226 c.c., poiché l’affermazione del tribunale, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva concorso all’inquinamento, sarebbe stata sufficiente a ritenere fondata la domanda nell’an, mentre il fatto che non fossero stati individuati gli elementi di prova necessari a discernere la misura del concorso non precludeva al giudice di determinarla in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. (segnatamente in misura pari a 1/6 del totale, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] gestito lo stabilimento per 20 anni su un periodo complessivo di 120 anni, oppure 1/3, tenuto conto della massiccia presenza di sostanze inquinanti prodotte dall’impianto di raffreddamento dello stabilimento [OSCURATO:SOCIETA]).

2.3. – I n ulteriore subordine, il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 384 , comma 2 , c.p.c. per non essersi il tribunale attenuto al dictum contenuto nella sentenza rescindente, che aveva accolto il quinto motivo del ricorso, nel quale si era sostenuta la sussistenza del nesso eziologico fra l’attività della [OSCURATO:SOCIETA] e l’inquinamentoriscontrato, in ragione della vicinanza del sito e della corrispondenza fra le sostanze inquinanti rilevate e quelle prodotte, ciò che avrebbe imposto al giudice del rinvio di annettere rilevanza decisiva a questi dati. 2.4.– Il quarto mezzo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., 115 e 116 c.p.c., 298-bis, 300 e 311 penultimo periodo,d.lgs. n. 152 del 2006, sul rilievo che la prova della responsabilità da inquinamento d el sito poteva essere tratta anche in base a circostanze indiziarie o a presunzioni, secondo il criterio del “più probabile che non”, e che in tal senso deponevano le conclusioni del CTPdel MATTM. 2.5.–In via ulteriormente gradata, il quinto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 298 - bis, 300 e 311 penultimo periodo, d.lgs. n. 152 del 2006 nonché degli art. 40 e 41 c.p., 2051 c.c., per non avere il tribunale accertato che la [OSCURATO:SOCIETA], anche quale proprietario incolpevole di aree contaminate da terzi prima del suo subentro, avrebbe c omunque avuto l’ob bligo giuridico di contenere o ridurre l’inquinamento delle aree nella sua disponibilità, mentre essa non aveva mai adottato spontaneamente misure di messa in sicurezza e/o di prevenzione, dovendo per ciò soloritenersi civilmente responsabile dell’intero danno ambientale. 3.– Il ricorso, a prescindere dalla contestata tecnica redazionale per “assemblaggio” ( con inserimento di scansioni o pedissequa trascrizione degli atti di causa , co llegati da più o meno lunghi periodi esplicativi) – sicuramente non ortodossa , ma che non preclude la ricostruzione dei fatti di causa – consta di censure infondate o ancor più radicalmente inammissibili, in quanto volte, nella sostanza, a confutare il ragionamento probatorio svolto dal giudice del merito in sede di rinvio. 3.1.–Il primo motivo è infondato .

Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del cd.

"minimo costituzionale", nel senso che «l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza" – nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"» (Cass. Sez.

U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez.

U, 22232/2016, Cass. 13977/2019).

Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134del 2012), non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), essendo evidente che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez.

U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).

In ogni caso, nessuno dei gravi vizi sopra indicati inficia , al punto da renderla null a, la motivazione dell ’ordinanza impugnata, la quale reca un’ampia e chiara esposizione ( sopra riportata in sintesi,sub 1.8 e 1.9) delle ragioni che hanno indotto il tribunale a condividere e far proprie le conclusioni de i consulenti tecnici d’ufficio, attraverso argomentazioni che, a giudizio del Collegio , appaiono intelligibili e prive di insanabili contraddizioni intrinseche , tanto da non superare la soglia oltre la quale può incidere il sindacato di legittimità (cfr. ex multis, da ultimo, Cass. 8584/2022, 6322/2023). 3.2.– Il secondo motivo è inammissibile , poiché le censure che veicola, sebbene proposte come vizio di violazione di legge, ripropongono sostanzialmente le osservazioni svolte dal CTP , già esaminate e valutatedai CTU, così incidendo sul l’apprezzamento in tema di valutazione delle prove, riservato in via esclusiva al giudice del merito,una volta debitamente assolto l’obbligo motivazionale.

In linea generale, compete al giudice del merito, secondo il principio del libero convincimento, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenzanonché di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, sulla base di un giudizio insindacabile in sede di legittimità ( ex multis , Cass.

S ez.

U , 13045 /1997; tra le più recenti, Cass. 37382/2022, 3552/2023).

In particolare, risponde ad un consolidato orientamento di questa Corte che l’adesione del giudice del merito alle conclu sioni del consulente tecnico d'ufficio può essere contestata in sede di legittimità solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza del settore – la cui fonte va indicata in ricorso – o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, poiché al di fuori di tale ambito la censura costituisceun'inammissibile critica del convincimento del giudice , e cioè un mero dissenso volto a contestare nel merito la decisione impugnata, chiedendosi un nuovo esame dei dati fattuali già implicitamente o esplicitamente valutati nella consulenza tecnica (Cass.14372/2020, 12722/2017, 4124/2017, 27378/2014).

E’ stato altresì precisato che, qualora il giudice d el merito abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico, e questi nella sua relazione abbia tenuto conto – replicandovi – dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi un vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 8584/2022, 1815/2015, 282/2009, 10688/2008, 8355/2007). 3.3.– Analoghe conclusioni valgono per il terzo motivo, che ripropone gli stessi elementi valutativi tratti dalla CTP sotto il profilo dellaviolazione delle regole del giusto processo, in relazione all’accoglimento del quinto motivo del primo ricorso per cassazione.

Inrealtà, con la sentenza n. 14935 del 2016 questa Corte , accogliendo unitariamente i motivi secondo, quarto, quinto e settimo, ha cassato l’originario provvedimento del tribunale per non aver valutatola relazione ISPRA e non aver dispost o apposita CTU , sicché in sede di rinvio il giudice non era vincolato a specifiche conclusioni, ma solo asvolgere, come ha fatto, tali accertamenti.

Ad abundantiam la controricorrente segnala che , stante i l rigetto del sesto motivo del primo ricorso per cassazione, dall’eventuale accoglimento del l’odierno ricorso non deriverebbe comunque un beneficio economico per le amministrazioni ricorrenti, avendo la CTU accertato la mancanza di prova dell’esistenza di spese da esse effettivamente « già sostenute per la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale (...) di danni effettivamente riferibili alla condotta della [OSCURATO:SOCIETA].», a fronte di spese solo «generiche»e «non specificatamente rivolte alle aree del SIN (sito di interesse nazionale) di esclusiva competenza dello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA].»(v. p. 74 e s.

CTU). 3.4.– Anche il quarto motivo veicola censu re di merito , trascurando che il tribunale ha espressamente escluso la sussistenza del dedotto nesso causale proprio sulla base del criterio del “più probabile che non”.

A ciò si aggiunga che il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. Sez.

U, 16598/2016 ; Cass.26769/2018, 17313/2020, 1634/2020, 15256/2022, 7341/2022).

Analogamente, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art . 2727 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 3562/2021, 3541 /2020, 19485 /2017 ) ; in ogni caso non è ravvisabile la violazione dell’art. 2727 c.c. se le doglianze sollevate tendono, in realtà, ad una rivalutazione del merito, censurando l’accertamento in fatto operato sulla base delle risultanze istruttorie(Cass. Sez.

U, 1785/2018; Cass. 3541 /2020 ) .

Non ricorre nemmeno la violazione dell’art. 115 c.p.c., vizio che resta integrato solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fermi la non contestazione e il notorio), mentre è inammissibile la doglianza per cui il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U, 20867/2020; Cass. 2001/2023).

La violazione dell'art. 116 c.p.c. è invece riscontrabile solo ove si alleghi (come non hanno fatto i ricorrent i ) che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca solamente che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass. Sez.

U, 8053 /2014 cit. ( Cass. Sez.U, 34474/2019, 16598/2016; Cass. 2001/2023, 13960/2014). 3.5.– Il quinto mezzo è infine inammissibile poiché , come eccepito dal controricorrente, l’ accertamento ad esso sotteso era precluso dal giudicato interno formatosi sul capo D) dell’originario decretodel tribunale (v. p.to 2.6 trascritto a pag. 7 del ricorso: « né la [OSCURATO:SOCIETA], in base al mero criterio dominicale, potrebbe essere chiamata a rispondere in via preventiva dei costi da sostenere, necessari al ripristino delle aree inquinate, atteso che il proprietario incolpevole delle aree inquinate, quale sarebbe la [OSCURATO:SOCIETA], non ha l'obbligo ma solo la facoltà di procedere alle attività di messa in sicurezza e di bonifica (ex art. 245 d.lgs. 152/2006)»), non impugnato , tanto che nulla si rinviene con riferimento ad esso nella sentenza dicassazione con rinvio. 4.–In conclusione, il ricorso va rigettato, ma la complessità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.

U, 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso .

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33686/2018 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA],domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di LIVORNO n. 10891/ 201 8 depositata il16/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal ConsiglierePAOLA VELLA. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In data 0 7 /06/ 2013 il Ministero dell' A mbiente e della Tutela del Territorio e del M are (di seguito MATTM) e l'[OSCURATO:PERSONA] di Trieste (di seguito APT) propo sero domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. , aperta con sentenza del Tribunale di Livorno del 0 9 /01/ 2013 , in quanto responsabile dell'inquinamento ambientale riscontrato nei siti di interesse nazionale di Piombino e di Trieste nonché proprietaria delle aree contaminate, chiedendo i l riconoscimento d i una serie di crediti , pretesi a titolo di rifusione delle spese per la caratterizzazione e per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di ripristino e di bonifica delle aree medesime (segnatamente: in via principale, in prededuzione, quanto a MATTM, Euro 439.374.363, oltre interessi, per le spese da sostenereed Euro 4.250.951,04, oltre interessi, per le spese sostenute prima della dichiarazione dello stato di insolvenza; quanto ad APT, Euro 1.000.000,00 oltre interessi, per le spese da sostenereed Euro 3.200.000, oltre interessi, per spese da sostenere; i n subordin e , in caso d i diniego del la prededuzione, l'ammissione degli stessi crediti con privilegio, speciale sull'intero compendio immobiliare della società, e generale su tutti i beni mobili della società medesima, ex art. 253 , d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e art. 17, d.lgs.5 febbraio 1997 , n. 22). 1.1.–[OSCURATO:PERSONA] respinse integralmente la domanda di MATTM ed ammise al passivo, in via chirografaria, una parte del credito di APT(per Euro 1.049.990,07). 1.2.- Avvers o tale decisione MATTM e APT propos er o opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall. , che il Tribunale di Livorno respinse, ritenendola inammissibile nella parte in cui era stata chiesta l'ammissione al passivo di una somma di denaro maggiore di quella indicata nella originaria domanda di insinuazione al passivo, e, per il resto, infondata , in quanto: i) non sussisteva la responsabilità solidale di tutti gli operatori pacifi camente avvicendatisi nella proprietà dei siti industriali di Piombino e di Trieste e nell'esercizio di attività industriali su i siti inquinati ; ii) [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere ritenuta responsabile dell'inquinamento verificatosi prima dell'acquisto delle aree dalle società che le detenevano e/o gestivano in precedenza; iii) per il periodo successivo all'acquisto delle aree, non era stata fornita la prova di ulteriori attività inquinanti compiute dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei siti di Piombino e Trieste, né degli eventuali danni derivati dalle stesse all'ambiente; iv) in particolare , non era indicata quale fosse la situazione dell'inquinamento al tempo dell'acquisto delle aree e all’attualità; v) non erano state compiute indagini per individuare i responsabili dell'inquinamento;vi) la [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva, in base al mero criterio dominicale, essere chiamata a rispondere in via preventiva dei costi da sostenere, necessari al ripristino delle aree inquinate, atteso che il proprietario incolpevole di tali aree non ha l'obbligo, ma solo la facoltà, di procedere alle attività di messa in sicurezza e di bonifica (ex art. 245 d.lgs. 152/2006); vii) non essendo stata dimostrata la colpa della [OSCURATO:SOCIETA]. nella causazione della gravissima contaminazione dei siti, la procedura avrebbe potuto essere chiamata a rimborsare le spese per il ripristino ambientale solo dopo che questo fosse stato effettivamente eseguito e solo nei limiti del valore di mercato di detti siti; viii) in base alla legislazione vigente, come modificata da ultimo con la l. n. 97 del 2013, il danno ambientale non p oteva in nessun caso essere risarcito per equivalente pecuniario; ix) la domanda di APT relativa alle spese da sostenere inerenti il progetto già approvato di bonifica delle aree a mareera altresì inammissibile per difetto di legittimazione attiva, in quanto , ai sensi d e gli artt. 299 e 311 d.lgs. 152/ 20 06 , l a legittimazione a proporre domanda di risarcimento del danno ambientale spettava esclusivamente al MATTM. 1.3.- MATTM e APT impugna rono il decreto con ricorso per cassazione affidato a otto motivi. 1.4.– Con sentenza n. 14935 del 2016, q uesta Corte : ha dichiarato inammissibile il primo motivo per non aver colto la ratio decidendi(il tribunale aveva distinto la posizione del proprietario da quella del responsabile dell'inquinamento dei siti nonché afferma to che MATTM non aveva provato che fosse stata [OSCURATO:SOCIETA]. a inquinare); ha rigettato il secondo motivo, perché , pacificamente , il debito da inquinamento non risultava dai libri contabili ed era la legge a prevedere la distinzione tra autore dell'inquinamento e proprietario incolpevole, in quanto il principio ex art. 311, comma 3, penultimo periodo, d.lgs. 152/2006 ( nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25, l. 97/2013)– per cui « nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale» – mira ad evitare la responsab ilità anche per fatti altrui, sicché opera nei casi di plurime condotte indipendenti(cfr. Cass. 9012 / 2015) ; ha accolto il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo, poiché i giudici del merito avevano affermato che MATTM non aveva chiesto di provare quale fosse la situazione al momento dell'acquisto dei siti da parte di [OSCURATO:SOCIETA], senza però menzionare la relazione tecnica ISPRA prodotta dalle amministrazioni e senza ammettere una CTU , che avrebbe potuto accertare anche a quando risaliva l'inquinamento e in che misura; ha però rigettato il sesto motivo, limitando la cassazione del decreto al credito di rimborso delle spese già erogate per messa in sicurezza e ripristino, ricordando che il d.lgs. 152/2006 , nel regolare nuovamente l'intera m ateria ambientale , ha statuito la priorità delle misure di "riparazione" rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, quale conseguenza dell'assoluta peculiarità del danno al bene o risorsa "ambiente", mentre l’art. 5-bis della l. 166/2009, di conversione con modifiche del d.l. 135 /2009, per neutralizzare la prima contestazione della Commissione europea del 2008ha precisato (con normativa applicabile anche ai giudizi in corso, in luogo del previgente art. 18, l . 3 49 / 1986, salva la sola formazione del giudicato) che il danno all'ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione "primaria", "complementare" e "compensativa" previste dalla Direttiva 2004/35/CE ( prevedendo un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all'ambiente sianostate in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o siano state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte) e che l'art. 25 della c.d. Legge Europ ea 2013 (l. 97/2013), per neutralizzare l'ulteriore contestazione della Commissione europea del 2012, ha ulteriormente risistemato la materia, definitivamente eliminando ogni riferimento al risarcimento "per equivalente patrimoniale" e stabilendo che il danno all'ambiente deve essere risarcito solo con le "misure di riparazione" previste dall’Allegato 3 al d.lgs. 152 / 2006 (identico all'Allegato 2 della Direttiva 2004/35/CE), sicché ad oggi – e con disposizione applicabile anche ai processi in corso – il dan no ambientale non può in nessun caso essere risarcito "per equivalente" pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al d.lgs. 152/2006, sebbene l’art. 311, comma 3, d.lgs. cit. preveda– sia pure solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti– che il M ATTM determin a i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti (Cass. 9012/2015, Cass.6551/2011, 18352/2014, 5705/2013), con la conseguenza che in sede di rinvio si sarebbe dovuta fare applicazione del principio per cui «il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97, essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311 come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009, art. 5-bis, coma l, lett. b), cit. e poi dalla L. n. 97 del 2013, art. 25 cit., individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati»; con riguardo all'ottavo motivo ha rilevato d’ufficio il giudicato interno endofallimentare formatosi sulla legittimazione di APT, per mancata impugnazione da parte dell'amministrazione straordinaria della sua ammissione al passivo in via chirografaria, pur trattandosi di giudizio iniziato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e perciò non soggetto al principio per cui i giudizi iniziati in epoca anteriore da soggetti diversi da quello ora legittimato in via esclusiva proseguono, anche se le loro domande vanno dec ise in modo che costoro non conseguano risultati ormai vietati dal mutato assetto ordinamentale (Cass. 9012/2015, 5705/2013). 1.5.– I l Tribunale di Livorno adito in sede di rinvio , tenuto conto del principio di diritto formulato da questa Corte, ha innanzitutto dato atto che «l’oggetto del rinvio deve ritenersi limitato alla verifica della prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra le attività direttamente poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] e le spese già sostenute per la rimessione in prestino dei siti inquinati, da effettuare attraverso l'analisi dei documenti prodotti ed in particolare la relazione ISPRA ed una consulenza tecnica», ed ha quindi disposto CTU per: I) accertare se dalla relazione ISPRA o da altri atti e documenti di causa sia possibile accertare il nesso di causalità tra le attività di [OSCURATO:SOCIETA] e l’inquinamento riscontrato, nonché il momento dell’attività inquinante e la misura della stessa, e in caso positivo precisandone la riferibilità; II) individuare e quantificare le spese già sostenute per la messa i n sicurezza e il ripristino ambientale in relazione ai danni effettivamente riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6.– I CTU nominati hanno ritenuto che la tipologia della contaminazione riscontrata sia con ogni probabilità ascrivibile alle intense attività industriali di tipo siderurgico che si sono succedute nelle aree in questione, rappresentando però che la relazione ISPRA non presenta elementi dai quali si possa evincere la responsabilità e soprattutto le tempistiche della contaminazione e che parte delle sostanze inquinanti sono riconducibili anche ad attività siderurgiche precedenti a quelle di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.7.– Tale conclusione è stata sottoposta a critica nelle osservazioni dei CTP, i quali hanno evidenzia to la possibilità di accertare il nesso di causalità in funzione della vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato, della corrispondenza tra sostanze inquinanti ritrovate e componenti impiegati da [OSCURATO:SOCIETA] nel l'esercizio della sua attività, e dall'individuazione di elementi utilizzabili come traccianti di contaminazione recente. Di conseguenza, hanno propo sto di valutare in via equitativa la responsabilità dell'inquinamento attraverso il criterio temporale dell'attività svolta, per cui, avendo [OSCURATO:SOCIETA] gestito l'impianto per un periodo di 20 anni su 120 di attività siderurgica nei due siti, la sua responsabilità si sarebbe potuta individuare nella misura di 1/6. 1.8.– A queste osservazioni i CTU ha nno replica t o evidenziando, tra l’altro: che nei siti non insistono esclusivamente gli impianti della ex [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi di aree fortemente industrializzate dove insistono più stabilimenti; che il solo dato oggettivo della vicinanza degli impianti non è decisivo; che pur essendo certo che le attività siderurgiche abbiano contribuito alla contaminazione ambientale, è altrettanto vero che le principali classi di sostanze rinvenute (idrocarburi alifatici, IPA, metalli, BTEX, PCB, solventi ed altri organo-clorurati) non possono essere associate in modo esclusivo alle attività siderurgiche (come da specifici rilievi tecnici riportati a pag. 11-13), perciò concludendo : che n on si può escludere che parte dell'inquinamento rilevato sia stato effettivamente prodotto da attività della [OSCURATO:SOCIETA]; chetuttavia nella relazione ISPRA non sono presenti elementi che permettano di stabilire le variazioni degli impatti ambientali nel tempo, di attribuire alle diverse gestioni i differenti effetti, e quindi discernere in quale misura i numerosi soggetti che hanno svolto attività siderurgica nei siti in questione, dalla metà dell'Ottocento in poi, abbiano contribuito all'attuale stato di inquinamento; che pertanto, il nesso di causalità tra le attività svolte da [OSCURATO:SOCIETA] e l'inquinamento riscontrato può essere limitato al fatto che le sostanze messe in evidenza nella relazioneISPRA sono identificabili in quelle tipicamente emesse in un processo siderurgico simile a quello messo in atto anche da [OSCURATO:SOCIETA]; che, viceversa , n ess una conclusione può essere dedotta sulla base dei dati riportati nella relazione per quanto riguarda la tempistica e l'andamento quantitativo delle dispersioni delle sostanze inquinanti, e quindi su elementi probatori che possano identificare con certezza l'esatto responsabile di ciascuna sostanza inquinante individuata nelle varie aree, o in quale misura questi abbia contribuito ; i n altre parole hanno affermato che dalla relazione ISPRA non emergono elementi che permettono di identificare, nell'ambito dell'inquinamento complessivo, la quota parte prodotta dall'attività industriale svolta nel periodo nel quale lo stabilimento era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.9.– Il tribunale ha condiviso le argomentazioni dei consulentid’ufficio, ritenend ole basate su argomentazioni logiche e coerenti e su correttebasi scientifiche. In particolare, ha ritenuto decisivo l'argomento per cui,dati i lunghi tempi di persistenza ambientale, per la gran parte degli inquinanti è impossibile affermare (in base al solo dato del loro rinvenimento) il momento in cui sono stati depositati, e quindi chi sia responsabile dell'attività dannosa. Ha poi osservato: che l 'unico dato oggettivo che avrebbe potuto consentire di individuare la quota di responsabilità imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato un esame comparato della situazione in due diversi momenti temporali, ma tale accertamento non è stato mai fatto (la relazione ISPRA si occupa solo di fotografare lo stato di fatto al momento della sua redazione), né può essere eseguito a posteriori ; che appare convincente l'assunto che per gli inquinanti più volatili, certamente accumulati negli ultimi anni ma che non sono esclusivamente prodotti dell'attività siderurgica , non è possibile attribuire univocamente la responsabilità alla [OSCURATO:SOCIETA]; che, q uanto ai policlorobifenili, risulta discutibile che l'inquinamento si sia verificato in un'epoca – quella in cui ha operato la [OSCURATO:SOCIETA] – nella quale il loro utilizzo era pressoché bandito; che anche dagli ulteriori documenti utilizzati dai CTU non è stato possibile trarre elementi di giudizio oggettivi circa l'epoca storica in cui si è verificato l'inquinamento; che quindi i dati della relazione ISPRAe gli ulteriori documenti di causa non consentono di acquisire elementi oggettivi per affermare che l'inquinamento sia riferibile all'attività imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA], secondo il criterio del “ più probabile che non”; che non è perseguibile il criterio del riparto proporzionale in base al periodo di esercizio dell'attività, in quanto presuppone che gli inquinanti si siano accumulati in maniera costante nel tempo, circostanza indimostrata; che va respinta la richiesta di integrazione della consulenza, poiché gli argomenti posti a sostegno della richiesta sono stati già ampiamente confutati dai CTU sulla base di argomentazioni condivise dal tribunale. Il tribunale ha quindi concluso che, in assenza di prova della quota di responsabilità imputabile alla [OSCURATO:SOCIETA] rispetto al grave stato di inquinamento, non è possibile ritenere dimostrato il nesso di causalità tra le spese sostenute e la condotta posta in essere. 2.– Avverso detta decisione MATTM e APT hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.– Con il primo motivo si denuncia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’ art. 111 , comma 6 , Cost. e dell’art. 99, comma 11 , l.f all ., richiamato dall’art. 53, d.lgs . n. 270 del 2009, cui rinvia l’art. 4-ter, comma 1, d.l. n. 347 del 2003, aggiunto dalla legge di conversione n. 39 del 2004 e sostituito dall’art. 4, d.l. n. 119 del 2004, come modificato dalla relativa legge di conversione, per «intima ed insanabile contraddittorietà e, dunque, mera apparenza della motivazione». Iricorrenti deducono che la decisione si po rrebbe in insanabile contrasto con l’accertamento del concorso della [OSCURATO:SOCIETA] nell’inquinamento, avendo il giudice fatte proprie le conclusioni dei CTU sia in ordine all’esistenza in entrambi i siti di un grave stato di contaminazione dei suoli, delle acque sotterranee e dei sedimenti dei fondali marini prospicienti le aree degli stabilimenti, sia alla riconducibilità della contaminazione riscontrata alle intense attività industriali di tipo siderurgico che si sono succedute nelle aree, sia in ordine al fatto che non si può escludere che parte dell’inquinamento sia stato causato da attività condotte sotto il diretto controllo dellaLucchini, avendo la società messo in atto processi che hanno rilasciato, seppure in quantità non note, sostanze inquinanti. 2.2.– In subordine, i l secondo mezzo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 298 - bis, 300 e 311 penultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché degli artt. 2056 e 1226 c.c., poiché l’affermazione del tribunale, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva concorso all’inquinamento, sarebbe stata sufficiente a ritenere fondata la domanda nell’an, mentre il fatto che non fossero stati individuati gli elementi di prova necessari a discernere la misura del concorso non precludeva al giudice di determinarla in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. (segnatamente in misura pari a 1/6 del totale, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] gestito lo stabilimento per 20 anni su un periodo complessivo di 120 anni, oppure 1/3, tenuto conto della massiccia presenza di sostanze inquinanti prodotte dall’impianto di raffreddamento dello stabilimento [OSCURATO:SOCIETA]). 2.3. – I n ulteriore subordine, il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 384 , comma 2 , c.p.c. per non essersi il tribunale attenuto al dictum contenuto nella sentenza rescindente, che aveva accolto il quinto motivo del ricorso, nel quale si era sostenuta la sussistenza del nesso eziologico fra l’attività della [OSCURATO:SOCIETA] e l’inquinamentoriscontrato, in ragione della vicinanza del sito e della corrispondenza fra le sostanze inquinanti rilevate e quelle prodotte, ciò che avrebbe imposto al giudice del rinvio di annettere rilevanza decisiva a questi dati. 2.4.– Il quarto mezzo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., 115 e 116 c.p.c., 298-bis, 300 e 311 penultimo periodo,d.lgs. n. 152 del 2006, sul rilievo che la prova della responsabilità da inquinamento d el sito poteva essere tratta anche in base a circostanze indiziarie o a presunzioni, secondo il criterio del “più probabile che non”, e che in tal senso deponevano le conclusioni del CTPdel MATTM. 2.5.–In via ulteriormente gradata, il quinto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 298 - bis, 300 e 311 penultimo periodo, d.lgs. n. 152 del 2006 nonché degli art. 40 e 41 c.p., 2051 c.c., per non avere il tribunale accertato che la [OSCURATO:SOCIETA], anche quale proprietario incolpevole di aree contaminate da terzi prima del suo subentro, avrebbe c omunque avuto l’ob bligo giuridico di contenere o ridurre l’inquinamento delle aree nella sua disponibilità, mentre essa non aveva mai adottato spontaneamente misure di messa in sicurezza e/o di prevenzione, dovendo per ciò soloritenersi civilmente responsabile dell’intero danno ambientale. 3.– Il ricorso, a prescindere dalla contestata tecnica redazionale per “assemblaggio” ( con inserimento di scansioni o pedissequa trascrizione degli atti di causa , co llegati da più o meno lunghi periodi esplicativi) – sicuramente non ortodossa , ma che non preclude la ricostruzione dei fatti di causa – consta di censure infondate o ancor più radicalmente inammissibili, in quanto volte, nella sostanza, a confutare il ragionamento probatorio svolto dal giudice del merito in sede di rinvio. 3.1.–Il primo motivo è infondato . Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del cd. "minimo costituzionale", nel senso che «l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza" – nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"» (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016, Cass. 13977/2019). Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134del 2012), non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), essendo evidente che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). In ogni caso, nessuno dei gravi vizi sopra indicati inficia , al punto da renderla null a, la motivazione dell ’ordinanza impugnata, la quale reca un’ampia e chiara esposizione ( sopra riportata in sintesi,sub 1.8 e 1.9) delle ragioni che hanno indotto il tribunale a condividere e far proprie le conclusioni de i consulenti tecnici d’ufficio, attraverso argomentazioni che, a giudizio del Collegio , appaiono intelligibili e prive di insanabili contraddizioni intrinseche , tanto da non superare la soglia oltre la quale può incidere il sindacato di legittimità (cfr. ex multis, da ultimo, Cass. 8584/2022, 6322/2023). 3.2.– Il secondo motivo è inammissibile , poiché le censure che veicola, sebbene proposte come vizio di violazione di legge, ripropongono sostanzialmente le osservazioni svolte dal CTP , già esaminate e valutatedai CTU, così incidendo sul l’apprezzamento in tema di valutazione delle prove, riservato in via esclusiva al giudice del merito,una volta debitamente assolto l’obbligo motivazionale. In linea generale, compete al giudice del merito, secondo il principio del libero convincimento, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenzanonché di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, sulla base di un giudizio insindacabile in sede di legittimità ( ex multis , Cass. S ez. U , 13045 /1997; tra le più recenti, Cass. 37382/2022, 3552/2023). In particolare, risponde ad un consolidato orientamento di questa Corte che l’adesione del giudice del merito alle conclu sioni del consulente tecnico d'ufficio può essere contestata in sede di legittimità solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza del settore – la cui fonte va indicata in ricorso – o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, poiché al di fuori di tale ambito la censura costituisceun'inammissibile critica del convincimento del giudice , e cioè un mero dissenso volto a contestare nel merito la decisione impugnata, chiedendosi un nuovo esame dei dati fattuali già implicitamente o esplicitamente valutati nella consulenza tecnica (Cass.14372/2020, 12722/2017, 4124/2017, 27378/2014). E’ stato altresì precisato che, qualora il giudice d el merito abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico, e questi nella sua relazione abbia tenuto conto – replicandovi – dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi un vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 8584/2022, 1815/2015, 282/2009, 10688/2008, 8355/2007). 3.3.– Analoghe conclusioni valgono per il terzo motivo, che ripropone gli stessi elementi valutativi tratti dalla CTP sotto il profilo dellaviolazione delle regole del giusto processo, in relazione all’accoglimento del quinto motivo del primo ricorso per cassazione. Inrealtà, con la sentenza n. 14935 del 2016 questa Corte , accogliendo unitariamente i motivi secondo, quarto, quinto e settimo, ha cassato l’originario provvedimento del tribunale per non aver valutatola relazione ISPRA e non aver dispost o apposita CTU , sicché in sede di rinvio il giudice non era vincolato a specifiche conclusioni, ma solo asvolgere, come ha fatto, tali accertamenti. Ad abundantiam la controricorrente segnala che , stante i l rigetto del sesto motivo del primo ricorso per cassazione, dall’eventuale accoglimento del l’odierno ricorso non deriverebbe comunque un beneficio economico per le amministrazioni ricorrenti, avendo la CTU accertato la mancanza di prova dell’esistenza di spese da esse effettivamente « già sostenute per la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale (...) di danni effettivamente riferibili alla condotta della [OSCURATO:SOCIETA].», a fronte di spese solo «generiche»e «non specificatamente rivolte alle aree del SIN (sito di interesse nazionale) di esclusiva competenza dello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA].»(v. p. 74 e s. CTU). 3.4.– Anche il quarto motivo veicola censu re di merito , trascurando che il tribunale ha espressamente escluso la sussistenza del dedotto nesso causale proprio sulla base del criterio del “più probabile che non”. A ciò si aggiunga che il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 16598/2016 ; Cass.26769/2018, 17313/2020, 1634/2020, 15256/2022, 7341/2022). Analogamente, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art . 2727 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 3562/2021, 3541 /2020, 19485 /2017 ) ; in ogni caso non è ravvisabile la violazione dell’art. 2727 c.c. se le doglianze sollevate tendono, in realtà, ad una rivalutazione del merito, censurando l’accertamento in fatto operato sulla base delle risultanze istruttorie(Cass. Sez. U, 1785/2018; Cass. 3541 /2020 ) . Non ricorre nemmeno la violazione dell’art. 115 c.p.c., vizio che resta integrato solo qualora il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (fermi la non contestazione e il notorio), mentre è inammissibile la doglianza per cui il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, 20867/2020; Cass. 2001/2023). La violazione dell'art. 116 c.p.c. è invece riscontrabile solo ove si alleghi (come non hanno fatto i ricorrent i ) che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca solamente che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass. Sez. U, 8053 /2014 cit. ( Cass. Sez.U, 34474/2019, 16598/2016; Cass. 2001/2023, 13960/2014). 3.5.– Il quinto mezzo è infine inammissibile poiché , come eccepito dal controricorrente, l’ accertamento ad esso sotteso era precluso dal giudicato interno formatosi sul capo D) dell’originario decretodel tribunale (v. p.to 2.6 trascritto a pag. 7 del ricorso: « né la [OSCURATO:SOCIETA], in base al mero criterio dominicale, potrebbe essere chiamata a rispondere in via preventiva dei costi da sostenere, necessari al ripristino delle aree inquinate, atteso che il proprietario incolpevole delle aree inquinate, quale sarebbe la [OSCURATO:SOCIETA], non ha l'obbligo ma solo la facoltà di procedere alle attività di messa in sicurezza e di bonifica (ex art. 245 d.lgs. 152/2006)»), non impugnato , tanto che nulla si rinviene con riferimento ad esso nella sentenza dicassazione con rinvio. 4.–In conclusione, il ricorso va rigettato, ma la complessità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 23535/2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P
Sentenza Cassazione n. 11263/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris