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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 ottobre 1961

Cassazione n. 12969/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

9.10.1961, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 4 Catania, ROSALIAINGRASCÌ, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALERIA(NGRGNN61R19C3511D);- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona delcuratore pro tempore, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., sedente in [OSCURATO:PERSONA], in persona della procuratricemandataria [OSCURATO:SOCIETA]., sedente a Milano, con avv.- controricorrente -Numero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026IFIS NPL, sedente a Venezia, MPS [OSCURATO:PERSONA] banca s.p.a.,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., Agenzia delle Entrate sede di Catania, tutte in persona deirispettivi legali rappresentanti; [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 1201/2024 resa dalla Corte d’appello di Catania,depositata il 12 luglio 2024, notificata il 15 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 18 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto del 29.5.1998 [OSCURATO:PERSONA] donava ad [OSCURATO:PERSONA] lanuda proprietà di alcuni beni.

Nel 2011 prima e nel 2012 poi, detti benierano oggetto di due differenti atti di pignoramento immobiliare,rispettivamente, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diCREDITO [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], sempre sui medesimi beni, venivatrascritto un sequestro conservativo da parte della [OSCURATO:PERSONA] deld’accoglimento delle domande e la conversione del sequestro nelpignoramento immobiliare.

Le procedure esecutive, pendenti presso ilTribunale di Catania, venivano poi riunite.2.

Il 18 aprile 2017 veniva annotata la sentenza di annullamento delladonazione di cui sopra, senza che tale annotazione fosse stata precedutadalla trascrizione della domanda di annullamento.

La decisione venivaconfermata dalla Corte d’appello.

A seguito di ciò, nel 2017, RosaliaIngrascì (successivamente deceduta, dante causa degli odierni opponenti),ritenendosi proprietaria dei beni quale erede della donante, proposeopposizione di terzo alla procedura esecutiva.

Con ordinanza del17.2.2021 il G.E dichiarava la nullità assoluta e insanabile, rilevataNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026d’ufficio, e ordinava la cancellazione dei pignoramenti.

La curatela delprecedente ordinanza nella parte relativa al pignoramento n. 263/2015con specifico riferimento alle unità negoziali di cui alle lettere c) e d) dellacertificazione notarile.

Seguivano altre iniziative degli eredi Ingrascì e, daultimo, l’opposizione proposta «ex artt. 615, 618, 619 e 700 cod. proc.civ.».Con ordinanza datata 29.6.2022, fatta oggetto di infruttuoso reclamo, ilG.E. concludeva la fase cautelare dell’opposizione.Con apposita citazione gli odierni ricorrenti introducevano il giudizio dimerito dell’opposizione da essi introdotta, di cui il Tribunale dichiaraval’inammissibilità “per quanto specificamente attiene al quomodo dellaprocedura esecutiva”, rigettando le ulteriori domande.Avverso tale sentenza le parti ricorrenti proponevano appello, ma la Corteterritoriale, con la sentenza qui impugnata, respingeva il gravame.Gli appellanti propongono ricorso in cassazione fondato su tredici gruppi dimotivi, mentre resistono a mezzo di controricorso il Fallimento e Revaleas.p.a.; le altre parti sono rimaste intimate.Con proposta di definizione accelerata del 28 gennaio 2025 era ipotizzatal’improcedibilità del ricorso per non essere stata depositata la copianotificata della sentenza e, comunque, la sua inammissibilità perviolazione dell’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ.La parte ricorrente ha però depositato tempestiva istanza di decisionedella controversia.Da ultimo, i ricorrenti e tutte le parti costituite hanno depositato memorieillustrative.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Pregiudizialmente va dato atto che la copia notificata della sentenzaimpugnata è presente in atti, resa visibile solo dopo la proposta diNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026definizione accelerata per evidenti anomalie del sistema, ricavabili siadalla data di inserimento sia dalla corrispondenza con la cancelleria e dagliaccertamenti eseguiti proprio a seguito della notifica della richiamataproposta di definizione accelerata.2.

Il ricorso - articolato su una congerie di gruppi di motivi, dai qualipossono a fatica evincersi diverse decine di doglianze (verosimilmente,fino a trentanove) apparentemente autonome, disperse su centosei paginee precedute da una sintesi di non meno di dodici pagine - viola in modoconclamato ed evidente la disposizione di cui all’art. 366, primo comma,nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., come rilevato nella proposta di definizioneaccelerata della controversia.La disposizione richiamata, nel testo oggi vigente ed applicabile rationetemporis, prevede che, a pena di inammissibilità, il ricorso devecontenere: “… 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenzialiall’illustrazione dei motivi di ricorso; 4) la chiara e sintetica esposizione deimotivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delledisposizioni su cui si fondano; … 6) la specifica indicazione, per ciascunodei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordicollettivi sui quali il motivo si fonda, e l’illustrazione del contenutorilevante degli stessi”.Va in proposito ricordato che, in tema di requisiti-forma del ricorso, esisteintanto un rapporto di complementarità tra il requisito della “esposizionesommaria dei fatti della causa”, di cui al n. 3, e quello della “esposizionedei motivi per i quali si chiede la cassazione”, di cui al n. 4 del citato art.366 c.p.c., essendo l’esposizione sommaria della vicenda sostanziale eprocessuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione deidati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendereintelligibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati cosìconsentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenzeNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti (Cass. n.16618/25).Già sotto questo profilo (n. 3 dell’indicata disposizione) il ricorso contrastainesorabilmente con le disposizioni dell’art. 366 cod. proc. civ. richiamate,laddove dissemina le proposizioni della sentenza impugnata fra i singolimotivi, dopo aver riportato invece le conclusioni (integrali) nella partedello svolgimento del processo, di guisa che non è già per tal via possibilecomprendere nel suo significato compiuto la decisione impugnata, neppurea prezzo di una ricostruzione della stessa attraverso l’isolamento dicommenti, motivi, e brani di giurisprudenza dalle parti della pronunciastessa, appunto sparpagliate per tutte le centosei pagine in cui il ricorsoconsiste.Sotto il profilo della sinteticità dei motivi poi (n. 4 dell’art. 366 cit.), varicordato che la disposizione è prevista al fine di evitare che - come nellaspecie - un’eccessiva e sovrabbondante esposizione implichi la lettura diuna imponente massa d’informazioni su fatti processuali e sostanzialiripetutamente illustrati ma irrilevanti ai fini della decisione, che rende indefinitiva impossibile un’idonea focalizzazione dei fatti davvero dirimenti,la quale era invece dovere della parte di puntualizzare adeguatamente.In altri termini, la tecnica utilizzata rende inesigibile - ed anche inattuabile- l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte,inaccettabilmente investita della ricerca e della selezione di ciò che haeffettiva potenzialità incidente ai fini del decidere nel perimetro vasto einammissibilmente indifferenziato delle censure ipotizzate.Allorché dunque siffatte caratteristiche ricorrono, conformemente allagiurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3385/16; 12641/17; 13312/18;4300/23; 33933/25) il difetto di sinteticità assume un livello patologico,che rende appunto l’atto non più conforme al requisito-forma previstodalla norma, tradendo lo stesso lo scopo di veicolare adeguatamente laNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026questione al giudice della legittimità e connotando l’atto, per tal via, diinammissibilità.Il difetto di chiarezza (necessaria invece anch’essa di cui al n. 4 dell’art.366 cod. proc. civ.) risulta altrettanto presente nella specie a livello anchequi patologico, pretendendosi dalla Corte di ricostruire e completare laconnessione logica tra motivi e difese in essi contenute, rispetto a quantocaoticamente e ripetutamente affastellato, in inestricabile coacervo, con leallegazioni assertive.Il ricorso, in effetti, si risolve nella specie in una contorta esposizione dellevicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprievalutazioni, intersecate da stralci degli atti processuali, e ancorariportando stralci della motivazione della sentenza impugnata, taloraanche parafrasata con parole proprie.A rendere ancor più inestricabile il groviglio di stralci, parafrasi,osservazioni, commenti, notazioni e simili si aggiunge anche la graficacaratterizzata da sottolineato, grassetto, puntato che caratterizza quasitutte le parole del ricorso, in modo da rendere vieppiù improduttivamentegravosa la lettura (su tale ultimo specifico punto, v. pure già Cass. Sez.

U.30754/18, in motivazione).I ricorrenti, dunque, si dilungano oltre misura ritenendo di doverinformare la Corte di ogni minimo dettaglio, ma così finendo per rendereincomprensibile la vicenda processuale nelle sue distinte componenti delleragioni decisorie della pronuncia di merito gravata e delle singole especifiche censure contrapposte a ciascuna di quelle piuttostoche sovrapposte e mescolate tra loro e al riferimento della sequenzaprocessuale.Altrettanto, e a rendere definitivamente incomprensibile il ricorso in ognisua parte, vale considerare come i ricorrenti disseminano le censurespezzettandole tra i vari motivi, ognuno dei quali ne contiene di disparate,come plasticamente emerge dalla stessa indicazione effettuata daiNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026ricorrenti nel capitolo “sintesi dei motivi”, ognuno dei quali richiama a suavolta censure relative a quasi tutti gli altri, determinando così un’altra,fondamentale e irrimediabile violazione del precetto già richiamato di cuiall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.A titolo esemplificativo se ne riporta uno stralcio:«B - l’individuazione delle azioni esperibili dai ricorrenti: da p. 48 a p.

67. 1 - Con il Imotivo, a p. 49, - rubricato “estensione delle censure svolte con i primi tre motivi del presentericorso alle statuizioni concernenti la individuazione delle azioni esperibili dai ricorrenti e allastatuizione di cui al punto 5 della sentenza” si è dedotto che la Corte statuendo che “gliodierni appellanti non hanno titolo per opporsi ad atti della procedura esecutiva ex art. 617cpc. né per far valere, col rimedio di cui all’art. 630 cpc, l’omessa declaratoria di estinzioneex art. 567 cpc” ha accomunato tali domande ex art. 530 ed ex 617 c.p.c. e le ha deciso conun’unica motivazione: quella sopra criticata con i tre motivi di ricorso sin qui svolti. (…) -Con il II motivo, (…) si è lagnata la mancata pronuncia sui motivi di appello svolti alle pp da26 a 30 e il vizio di mancata corrispondenza tra ‘chiesto e pronunciato’.

In assolvimento dellaregola di autosufficienza del ricorso, si sono riprodotti tali motivi di appello; (…) 3 - Con ilIII motivo, da p. 55 a p. 67 (…) si sono riprodotte e ribadite le censure formulate con ilmenzionato ricorso connesso iscritto al n. 3124/2024 r.g. di Codesta Suprema Corte.

Laragione di tale riproduzione risiede nella circostanza che la Corte d’appello non ha formulatoproprie osservazioni e autonomi rilievi: sicché ai ricorrenti non resta che ritenere e ipotizzareche la Corte etnea abbia inteso fare proprie - senza, peraltro, dirlo - le argomentazioni svoltedal G. U. Ciò spiega anche il motivo per cui si sono lasciati fermi i riferimenti allamotivazione offerta dal G. U. nella sentenza di I grado, intendendo i ricorrenti criticare sullabase delle medesime considerazioni la statuizione finale della Corte d’appello in totoacriticamente recettiva della decisione di I grado. (…) Ivi si è dedotto: a) con il 1 motivo laviolazione degli artt. 112 e 183 c.p. c., censurando la statuizione con cui il G. U. ha dichiaratoche la allegazione della qualità di creditori titolati intervenuti nel proc.

Es. effettuata dairicorrenti con la I^ memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c. sia irrilevante ai fini delladeterminazione della causa petendi e della legittimazione, stante che nel ricorso introduttivonon risultava indicata tale qualità di ‘parte dell’esecuzione’’; si è dedotto che il contenutodelle domande - petitum e causa petendi - va determinato tenendo conto dell’emendatio libelliprevista dall’art. 183 coma VI, n. 1 c.p.c. e che il Giudice deve pronunciarsi sulle domandeNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026quali risultanti anche dall’emendatio. b) con il II motivo, la violazione degli artt. 100 c.p.c. e24 e 111 cost.: si è osservato, sempre con riferimento all’assunzione della qualità di creditorititolati intervenuti e alla correlata legittimazione, che “la legittimazione deve essere accertatacon riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello delladomanda” (così, Cass. 8584/2022); c) con il III motivo, la violazione degli artt. 102, 615, 617e 619 c.p.c. e 24 e 111 cost.: si è censurata la statuizione con cui il G. U. ha dichiaratoinammissibili in quanto concernenti il quomodo “le contestazioni in merito alle ordinanze del10.3.2021, 17.2.2021 e del 28.2.2022…e le contestazioni in merito al potere di revoca ex art.487 c.p.c.”; si è dedotto - con richiamo a Cass. 23338/2022, 14282/2022 e 24550/2014 - chela ‘lesività dell’atto’ o la qualità di ‘interessato’ o di “destinatario degli effetti dell’atto” ol’avere “compiuto un atto presupposto, ad efficacia processuale” o un atto “di impulsoprocessuale” legittimano il terzo a opporsi agli atti esecutivi; d) con il IV motivo, la“violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 115, co. 1 c. p. c. 24 e 111 cost.: si è lagnatamotivazione inferiore al “minimo costituzionale” per illogicità e contraddittorietà per avere ilG.U., dapprima affermato che nel caso in cui venga meno la procedura esecutiva lalegittimazione a proporre dette contestazioni delle ordinanze si ‘riespande’ e subito doponegato tale legittimazione pur avendo dato atto che l’ordinanza del 17.2.2021 aveva fattovenir meno la procedura; si è lagnata altresì illogicità e irrilevanza della motivazione con cuiil G. U. ha giudicato irrilevante la lesione subita con l’ordinanza del 10.3.21 dirisottoposizone dei beni all’esecuzione; e) con il V motivo la violazione degli artt. 101, 102,110, 298, 300, 302, 303 e 304 c.p.c e 24 e 111 cost.: si è osservato che la legittimazione a‘contestare le ordinanze” suddette si fonda anche nella qualità di ‘parte processuale’subentrata nel giudizio oppositivo dell’8.5.2017 introdotto dalla de cuius: giudizio nel qualeera stata emessa l’ordinanza del 17.2.2021 dichiarativa della nullità dei pignoramenti sui benidi interesse dei ricorrenti e che risultava sospeso per interruzione a partire dal 23.2.21, sicchénessun atto poteva essere compiuto e l’ordinanza del 10.3.2021 violava tale precetto e ledevala posizione processuale dei ricorrenti; f) con il VI motivo, la violazione degli artt. 102, 615,617 e 619 c.p.c. e 24 e 111 cost.: si è dedotto che la legittimazione a contestare l’ordinanzadel 12.1-22 (di ‘prosecuzione delle operazioni di vendita’) e a eccepire la carenza di notifichee di previa fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. si fonda - in conformità agli insegnamentidi Cass. 23338/2022, 14282/2022 e 24550/2014 - sulla ‘lesività’ di tali atti e sulla qualità diloro ‘destinatarÌ rivestita dai ricorrenti. 4 - Con il IV motivo, a p. 67 - rubricato “violazioneNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’art. 618 comma 2, ultima parte, c.p.c.: in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” si sono dedottiil difetto di potestas iudicandi e l’incompetenza della Corte etnea a pronunciarsi - negandola -sul merito della legittimazione degli appellanti ad “opporsi ad atti della procedura esecutivaex art. 617 cpc, essendo tale cognizione sottratta ad Essa dall’art. 618, comma 2, c.p.c. alla cuistregua tali opposizioni sono “decise con sentenza non impugnabile”…», e così per inumerosi altri punti audacemente definiti “riassuntivi”.Tecnica questa, che unitamente al già censurato difetto di sinteticità,finisce per rendere incomprensibili le critiche mosse alla sentenza,disseminate qua e là senza criterio, tra i vari “motivi” a loro voltaulteriormente disseminati addirittura di brani e financo di singole paroleestrapolate dalla decisione e commentate dai ricorrenti con altre, proprie.Insomma, le osservazioni che precedono rendono evidente un chiaropregiudizio all’adeguata intelligibilità delle questioni, tramite un’oscura eframmentata esposizione dei fatti di causa e ancor più confuse e oscurecensure mosse alla sentenza gravata, il tutto caratterizzato daun’esposizione irragionevolmente estesa, determinando allora la violazionedelle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ., assistitedalla sanzione di inammissibilità (Cass., 21/03/2019, n. 8009; Cass., Sez.U., 30/11/2021, n. 37552; a contrario, Cass. 23/12/2025, n. 33933)Come già in precedenza osservato da questa Corte, inoltre, lo stessoprincipio di specificità del ricorso per cassazione, stabilito, anch’esso apena di inammissibilità in caso di suo difetto, dall’art. 366, primo comma,n. 6, cod. proc. civ., è fissato al fine di porre il giudice di legittimità nellecondizioni di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto dellecensure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, ed allorarisulta, in un ricorso come quello descritto, anch’esso violato, proprio allaluce delle indicazioni della sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causaSucci ed altri c/Italia), che impone il richiamo essenziale, nell’osservanzadei criteri di sinteticità e chiarezza, degli atti e dei documenti nella parted’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarepiuttosto che pregiudicare lo scrutinio del giudice di legittimità e garantireNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte in uno aldiritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da noninciderne la sostanza (Cass. n. 8117/22).Infatti, nel ricorso di cui si tratta si cercherebbe invano il richiamopuntuale e soprattutto la descrizione chiara e sintetica, oltreché ordinata,dei documenti e degli atti necessari, i quali neppure sono individuabili inuna simile confusione.Può dunque concludersi, facendo riferimento anche all’ancora attualeprecetto stabilito dalla sentenza a Sez.

U. n. 37552/21, che il ricorso incassazione, indubbiamente caratterizzato da un elevato grado ditecnicalità giuridica essendo indirizzato ad una critica vincolata in terminidi legittimità della pronuncia impugnata (solitamente resa in secondogrado), per rispondere ai precetti - ancor più stringenti nella loroindicazione testuale a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs n.149/22, ratione temporis applicabili alla fattispecie - indicati dall’art. 366cod. proc. civ., e la cui redazione non a caso è riservata solo ad avvocatiche abbiano superato un apposito esame di secondo grado od abbianomaturato un’ampia esperienza, costituisce un autentico modello legale incui si devono selezionare i profili di fatto e di diritto della vicendasottoposta a giudizio, ponendo in luce le questioni giuridiche prospettate enon risolte o risolte in maniera non condivisa, offrendo unarappresentazione concisa dell’intera vicenda giudiziaria e a quel puntodelle questioni giuridiche prospettate, caratterizzate da sinteticità echiarezza e ordinate per motivi rispondenti alle caratteristiche di criticavincolata e distinti in base alle tipologie di vizio, così come tassativamentedisciplinate dal primo comma dell’art. 360 del codice di rito, il che sitraduce nella conseguenzialità logico-giuridica degli argomenti in terminidi censure rapportate alla decisione, ponendo la Corte, interprete deldiritto, nella condizione di comprendere i punti criticati della pronuncia eNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026gli aspetti delle questioni su cui poggiano le censure, senza costringerla adun inammissibile vaglio tra considerazioni tra loro inestricabilmenteframmiste e inammissibilmente prolisse, per giungere finalmente ad unaricostruzione autonoma non di sua competenza del processo e dellecritiche, la cui esposizione compiuta è invece affidata alla parte, non daultimo anche in funzione di consentire alla controparte di potersiadeguatamente difendere dalle stesse nel rispetto del principio delcontraddittorio (in tal senso Cass. n. 17698/14).Tale conclusione è anche pienamente conforme alla giurisprudenzasovranazionale, poiché contempera il fine legittimo di semplificare l’attivitàdel giudice di legittimità e quello di garantire al tempo stesso la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (pertutte, Cass. 8117/22).Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto:“Il ricorso in cassazione, caratterizzato da un elevato grado di tecnicalitàgiuridica, in quanto indirizzato ad una critica vincolata in termini dilegittimità, per rispondere ai precetti - ancor più stringenti nella loroindicazione testuale a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs n.149/22 - indicati dall’art. 366 cod. proc. civ., costituisce un autenticomodello legale in cui si devono selezionare i profili di fatto e di diritto,ponendo in luce le questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte inmaniera non condivisa, offrendo una rappresentazione concisa dell’interavicenda giudiziaria e le questioni giuridiche prospettate, caratterizzate dasinteticità e chiarezza e ordinate per motivi distinti in base alle tipologie divizio tassativamente disciplinate, il che si traduce nella conseguenzialitàlogico-giuridica degli argomenti in termini di censure rapportate alladecisione, anche in funzione di consentire alla controparte di potersiadeguatamente difendere dalle stesse nel rispetto del principio delNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026contraddittorio e di rispetto della giurisprudenza della Corte EDU.Pertanto, il ricorso stesso deve porre la Corte, interprete del diritto, nellacondizione di comprendere i punti criticati della pronuncia e gli aspettidelle questioni su cui poggiano le censure, senza costringerla ad uninammissibile vaglio tra considerazioni tra loro inestricabilmenteframmiste e inammissibilmente prolisse, né a giungere ad unaricostruzione autonoma, non di sua competenza, del processo e dellecritiche”.5.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio dispese in capo ai ricorrenti soccombenti, tra loro in solido, per l’evidenzadell’identità di posizione processuale e della comunanza dell’interesse, daliquidarsi non già in base al valore del bene reclamato, visto che essiconfigurano la domanda come volta a travolgere l’esecuzione nel suocomplesso per vizi suoi propri e, quindi, pretendendo di agire comefossero l’esecutato: e, tuttavia, neppure evincendosi, dalla farragine degliprendendo a base un valore tecnicamente indeterminabile.I medesimi ricorrenti devono peraltro essere altresì condannati alpagamento delle somme previste dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380-bis, terzo comma, stessocodice, essendo il ricorso deciso in senso conformemente alla proposta didefinizione accelerata quanto al profilo di inammissibilità: e, al riguardo,stima il Collegio opportuno parametrare la condanna ai sensi del commaterzo del richiamato art. 96 cod. proc. civ. allo stesso importo liquidatoper le spese del presente giudizio, nonché, per quella di cui al quartocomma della ripetuta norma, al massimo ivi previsto, per l’evidenzamanifesta di almeno una delle ragioni di definizione in rito già ipotizzatenella proposta e qui confermate.Numero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026Infine, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali perl’obbligo, in capo ai ricorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Condanna i ricorrenti, tra loro in solido:- al pagamento delle spese, che liquida: per [OSCURATO:SOCIETA], comerappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], in € 6.600,00, oltre al rimborsoforfettario nella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute edoltre ad € 200,00 per esborsi; per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, in € 5.100,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed oltre ad € 200,00 peresborsi;- al pagamento: in favore di [OSCURATO:SOCIETA], come rappresentata daMBCredit [OSCURATO:SOCIETA], della somma di € 6.600,00 ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.; della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, di € 5.100,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ.;- al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, dell’ulterioresomma di € 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo airicorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9.10.1961, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 4 Catania, ROSALIAINGRASCÌ, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALERIA(NGRGNN61R19C3511D);- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona delcuratore pro tempore, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA]., sedente in [OSCURATO:PERSONA], in persona della procuratricemandataria [OSCURATO:SOCIETA]., sedente a Milano, con avv.- controricorrente -Numero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026IFIS NPL, sedente a Venezia, MPS [OSCURATO:PERSONA] banca s.p.a.,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., Agenzia delle Entrate sede di Catania, tutte in persona deirispettivi legali rappresentanti; [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 1201/2024 resa dalla Corte d’appello di Catania,depositata il 12 luglio 2024, notificata il 15 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 18 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto del 29.5.1998 [OSCURATO:PERSONA] donava ad [OSCURATO:PERSONA] lanuda proprietà di alcuni beni. Nel 2011 prima e nel 2012 poi, detti benierano oggetto di due differenti atti di pignoramento immobiliare,rispettivamente, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diCREDITO [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], sempre sui medesimi beni, venivatrascritto un sequestro conservativo da parte della [OSCURATO:PERSONA] deld’accoglimento delle domande e la conversione del sequestro nelpignoramento immobiliare. Le procedure esecutive, pendenti presso ilTribunale di Catania, venivano poi riunite.2. Il 18 aprile 2017 veniva annotata la sentenza di annullamento delladonazione di cui sopra, senza che tale annotazione fosse stata precedutadalla trascrizione della domanda di annullamento. La decisione venivaconfermata dalla Corte d’appello. A seguito di ciò, nel 2017, RosaliaIngrascì (successivamente deceduta, dante causa degli odierni opponenti),ritenendosi proprietaria dei beni quale erede della donante, proposeopposizione di terzo alla procedura esecutiva. Con ordinanza del17.2.2021 il G.E dichiarava la nullità assoluta e insanabile, rilevataNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026d’ufficio, e ordinava la cancellazione dei pignoramenti. La curatela delprecedente ordinanza nella parte relativa al pignoramento n. 263/2015con specifico riferimento alle unità negoziali di cui alle lettere c) e d) dellacertificazione notarile. Seguivano altre iniziative degli eredi Ingrascì e, daultimo, l’opposizione proposta «ex artt. 615, 618, 619 e 700 cod. proc.civ.».Con ordinanza datata 29.6.2022, fatta oggetto di infruttuoso reclamo, ilG.E. concludeva la fase cautelare dell’opposizione.Con apposita citazione gli odierni ricorrenti introducevano il giudizio dimerito dell’opposizione da essi introdotta, di cui il Tribunale dichiaraval’inammissibilità “per quanto specificamente attiene al quomodo dellaprocedura esecutiva”, rigettando le ulteriori domande.Avverso tale sentenza le parti ricorrenti proponevano appello, ma la Corteterritoriale, con la sentenza qui impugnata, respingeva il gravame.Gli appellanti propongono ricorso in cassazione fondato su tredici gruppi dimotivi, mentre resistono a mezzo di controricorso il Fallimento e Revaleas.p.a.; le altre parti sono rimaste intimate.Con proposta di definizione accelerata del 28 gennaio 2025 era ipotizzatal’improcedibilità del ricorso per non essere stata depositata la copianotificata della sentenza e, comunque, la sua inammissibilità perviolazione dell’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ.La parte ricorrente ha però depositato tempestiva istanza di decisionedella controversia.Da ultimo, i ricorrenti e tutte le parti costituite hanno depositato memorieillustrative.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente va dato atto che la copia notificata della sentenzaimpugnata è presente in atti, resa visibile solo dopo la proposta diNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026definizione accelerata per evidenti anomalie del sistema, ricavabili siadalla data di inserimento sia dalla corrispondenza con la cancelleria e dagliaccertamenti eseguiti proprio a seguito della notifica della richiamataproposta di definizione accelerata.2. Il ricorso - articolato su una congerie di gruppi di motivi, dai qualipossono a fatica evincersi diverse decine di doglianze (verosimilmente,fino a trentanove) apparentemente autonome, disperse su centosei paginee precedute da una sintesi di non meno di dodici pagine - viola in modoconclamato ed evidente la disposizione di cui all’art. 366, primo comma,nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., come rilevato nella proposta di definizioneaccelerata della controversia.La disposizione richiamata, nel testo oggi vigente ed applicabile rationetemporis, prevede che, a pena di inammissibilità, il ricorso devecontenere: “… 3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenzialiall’illustrazione dei motivi di ricorso; 4) la chiara e sintetica esposizione deimotivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delledisposizioni su cui si fondano; … 6) la specifica indicazione, per ciascunodei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordicollettivi sui quali il motivo si fonda, e l’illustrazione del contenutorilevante degli stessi”.Va in proposito ricordato che, in tema di requisiti-forma del ricorso, esisteintanto un rapporto di complementarità tra il requisito della “esposizionesommaria dei fatti della causa”, di cui al n. 3, e quello della “esposizionedei motivi per i quali si chiede la cassazione”, di cui al n. 4 del citato art.366 c.p.c., essendo l’esposizione sommaria della vicenda sostanziale eprocessuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione deidati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendereintelligibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati cosìconsentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenzeNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti (Cass. n.16618/25).Già sotto questo profilo (n. 3 dell’indicata disposizione) il ricorso contrastainesorabilmente con le disposizioni dell’art. 366 cod. proc. civ. richiamate,laddove dissemina le proposizioni della sentenza impugnata fra i singolimotivi, dopo aver riportato invece le conclusioni (integrali) nella partedello svolgimento del processo, di guisa che non è già per tal via possibilecomprendere nel suo significato compiuto la decisione impugnata, neppurea prezzo di una ricostruzione della stessa attraverso l’isolamento dicommenti, motivi, e brani di giurisprudenza dalle parti della pronunciastessa, appunto sparpagliate per tutte le centosei pagine in cui il ricorsoconsiste.Sotto il profilo della sinteticità dei motivi poi (n. 4 dell’art. 366 cit.), varicordato che la disposizione è prevista al fine di evitare che - come nellaspecie - un’eccessiva e sovrabbondante esposizione implichi la lettura diuna imponente massa d’informazioni su fatti processuali e sostanzialiripetutamente illustrati ma irrilevanti ai fini della decisione, che rende indefinitiva impossibile un’idonea focalizzazione dei fatti davvero dirimenti,la quale era invece dovere della parte di puntualizzare adeguatamente.In altri termini, la tecnica utilizzata rende inesigibile - ed anche inattuabile- l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte,inaccettabilmente investita della ricerca e della selezione di ciò che haeffettiva potenzialità incidente ai fini del decidere nel perimetro vasto einammissibilmente indifferenziato delle censure ipotizzate.Allorché dunque siffatte caratteristiche ricorrono, conformemente allagiurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3385/16; 12641/17; 13312/18;4300/23; 33933/25) il difetto di sinteticità assume un livello patologico,che rende appunto l’atto non più conforme al requisito-forma previstodalla norma, tradendo lo stesso lo scopo di veicolare adeguatamente laNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026questione al giudice della legittimità e connotando l’atto, per tal via, diinammissibilità.Il difetto di chiarezza (necessaria invece anch’essa di cui al n. 4 dell’art.366 cod. proc. civ.) risulta altrettanto presente nella specie a livello anchequi patologico, pretendendosi dalla Corte di ricostruire e completare laconnessione logica tra motivi e difese in essi contenute, rispetto a quantocaoticamente e ripetutamente affastellato, in inestricabile coacervo, con leallegazioni assertive.Il ricorso, in effetti, si risolve nella specie in una contorta esposizione dellevicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprievalutazioni, intersecate da stralci degli atti processuali, e ancorariportando stralci della motivazione della sentenza impugnata, taloraanche parafrasata con parole proprie.A rendere ancor più inestricabile il groviglio di stralci, parafrasi,osservazioni, commenti, notazioni e simili si aggiunge anche la graficacaratterizzata da sottolineato, grassetto, puntato che caratterizza quasitutte le parole del ricorso, in modo da rendere vieppiù improduttivamentegravosa la lettura (su tale ultimo specifico punto, v. pure già Cass. Sez. U.30754/18, in motivazione).I ricorrenti, dunque, si dilungano oltre misura ritenendo di doverinformare la Corte di ogni minimo dettaglio, ma così finendo per rendereincomprensibile la vicenda processuale nelle sue distinte componenti delleragioni decisorie della pronuncia di merito gravata e delle singole especifiche censure contrapposte a ciascuna di quelle piuttostoche sovrapposte e mescolate tra loro e al riferimento della sequenzaprocessuale.Altrettanto, e a rendere definitivamente incomprensibile il ricorso in ognisua parte, vale considerare come i ricorrenti disseminano le censurespezzettandole tra i vari motivi, ognuno dei quali ne contiene di disparate,come plasticamente emerge dalla stessa indicazione effettuata daiNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026ricorrenti nel capitolo “sintesi dei motivi”, ognuno dei quali richiama a suavolta censure relative a quasi tutti gli altri, determinando così un’altra,fondamentale e irrimediabile violazione del precetto già richiamato di cuiall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.A titolo esemplificativo se ne riporta uno stralcio:«B - l’individuazione delle azioni esperibili dai ricorrenti: da p. 48 a p. 67. 1 - Con il Imotivo, a p. 49, - rubricato “estensione delle censure svolte con i primi tre motivi del presentericorso alle statuizioni concernenti la individuazione delle azioni esperibili dai ricorrenti e allastatuizione di cui al punto 5 della sentenza” si è dedotto che la Corte statuendo che “gliodierni appellanti non hanno titolo per opporsi ad atti della procedura esecutiva ex art. 617cpc. né per far valere, col rimedio di cui all’art. 630 cpc, l’omessa declaratoria di estinzioneex art. 567 cpc” ha accomunato tali domande ex art. 530 ed ex 617 c.p.c. e le ha deciso conun’unica motivazione: quella sopra criticata con i tre motivi di ricorso sin qui svolti. (…) -Con il II motivo, (…) si è lagnata la mancata pronuncia sui motivi di appello svolti alle pp da26 a 30 e il vizio di mancata corrispondenza tra ‘chiesto e pronunciato’. In assolvimento dellaregola di autosufficienza del ricorso, si sono riprodotti tali motivi di appello; (…) 3 - Con ilIII motivo, da p. 55 a p. 67 (…) si sono riprodotte e ribadite le censure formulate con ilmenzionato ricorso connesso iscritto al n. 3124/2024 r.g. di Codesta Suprema Corte. Laragione di tale riproduzione risiede nella circostanza che la Corte d’appello non ha formulatoproprie osservazioni e autonomi rilievi: sicché ai ricorrenti non resta che ritenere e ipotizzareche la Corte etnea abbia inteso fare proprie - senza, peraltro, dirlo - le argomentazioni svoltedal G. U. Ciò spiega anche il motivo per cui si sono lasciati fermi i riferimenti allamotivazione offerta dal G. U. nella sentenza di I grado, intendendo i ricorrenti criticare sullabase delle medesime considerazioni la statuizione finale della Corte d’appello in totoacriticamente recettiva della decisione di I grado. (…) Ivi si è dedotto: a) con il 1 motivo laviolazione degli artt. 112 e 183 c.p. c., censurando la statuizione con cui il G. U. ha dichiaratoche la allegazione della qualità di creditori titolati intervenuti nel proc. Es. effettuata dairicorrenti con la I^ memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c. sia irrilevante ai fini delladeterminazione della causa petendi e della legittimazione, stante che nel ricorso introduttivonon risultava indicata tale qualità di ‘parte dell’esecuzione’’; si è dedotto che il contenutodelle domande - petitum e causa petendi - va determinato tenendo conto dell’emendatio libelliprevista dall’art. 183 coma VI, n. 1 c.p.c. e che il Giudice deve pronunciarsi sulle domandeNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026quali risultanti anche dall’emendatio. b) con il II motivo, la violazione degli artt. 100 c.p.c. e24 e 111 cost.: si è osservato, sempre con riferimento all’assunzione della qualità di creditorititolati intervenuti e alla correlata legittimazione, che “la legittimazione deve essere accertatacon riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello delladomanda” (così, Cass. 8584/2022); c) con il III motivo, la violazione degli artt. 102, 615, 617e 619 c.p.c. e 24 e 111 cost.: si è censurata la statuizione con cui il G. U. ha dichiaratoinammissibili in quanto concernenti il quomodo “le contestazioni in merito alle ordinanze del10.3.2021, 17.2.2021 e del 28.2.2022…e le contestazioni in merito al potere di revoca ex art.487 c.p.c.”; si è dedotto - con richiamo a Cass. 23338/2022, 14282/2022 e 24550/2014 - chela ‘lesività dell’atto’ o la qualità di ‘interessato’ o di “destinatario degli effetti dell’atto” ol’avere “compiuto un atto presupposto, ad efficacia processuale” o un atto “di impulsoprocessuale” legittimano il terzo a opporsi agli atti esecutivi; d) con il IV motivo, la“violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 115, co. 1 c. p. c. 24 e 111 cost.: si è lagnatamotivazione inferiore al “minimo costituzionale” per illogicità e contraddittorietà per avere ilG.U., dapprima affermato che nel caso in cui venga meno la procedura esecutiva lalegittimazione a proporre dette contestazioni delle ordinanze si ‘riespande’ e subito doponegato tale legittimazione pur avendo dato atto che l’ordinanza del 17.2.2021 aveva fattovenir meno la procedura; si è lagnata altresì illogicità e irrilevanza della motivazione con cuiil G. U. ha giudicato irrilevante la lesione subita con l’ordinanza del 10.3.21 dirisottoposizone dei beni all’esecuzione; e) con il V motivo la violazione degli artt. 101, 102,110, 298, 300, 302, 303 e 304 c.p.c e 24 e 111 cost.: si è osservato che la legittimazione a‘contestare le ordinanze” suddette si fonda anche nella qualità di ‘parte processuale’subentrata nel giudizio oppositivo dell’8.5.2017 introdotto dalla de cuius: giudizio nel qualeera stata emessa l’ordinanza del 17.2.2021 dichiarativa della nullità dei pignoramenti sui benidi interesse dei ricorrenti e che risultava sospeso per interruzione a partire dal 23.2.21, sicchénessun atto poteva essere compiuto e l’ordinanza del 10.3.2021 violava tale precetto e ledevala posizione processuale dei ricorrenti; f) con il VI motivo, la violazione degli artt. 102, 615,617 e 619 c.p.c. e 24 e 111 cost.: si è dedotto che la legittimazione a contestare l’ordinanzadel 12.1-22 (di ‘prosecuzione delle operazioni di vendita’) e a eccepire la carenza di notifichee di previa fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. si fonda - in conformità agli insegnamentidi Cass. 23338/2022, 14282/2022 e 24550/2014 - sulla ‘lesività’ di tali atti e sulla qualità diloro ‘destinatarÌ rivestita dai ricorrenti. 4 - Con il IV motivo, a p. 67 - rubricato “violazioneNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’art. 618 comma 2, ultima parte, c.p.c.: in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” si sono dedottiil difetto di potestas iudicandi e l’incompetenza della Corte etnea a pronunciarsi - negandola -sul merito della legittimazione degli appellanti ad “opporsi ad atti della procedura esecutivaex art. 617 cpc, essendo tale cognizione sottratta ad Essa dall’art. 618, comma 2, c.p.c. alla cuistregua tali opposizioni sono “decise con sentenza non impugnabile”…», e così per inumerosi altri punti audacemente definiti “riassuntivi”.Tecnica questa, che unitamente al già censurato difetto di sinteticità,finisce per rendere incomprensibili le critiche mosse alla sentenza,disseminate qua e là senza criterio, tra i vari “motivi” a loro voltaulteriormente disseminati addirittura di brani e financo di singole paroleestrapolate dalla decisione e commentate dai ricorrenti con altre, proprie.Insomma, le osservazioni che precedono rendono evidente un chiaropregiudizio all’adeguata intelligibilità delle questioni, tramite un’oscura eframmentata esposizione dei fatti di causa e ancor più confuse e oscurecensure mosse alla sentenza gravata, il tutto caratterizzato daun’esposizione irragionevolmente estesa, determinando allora la violazionedelle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ., assistitedalla sanzione di inammissibilità (Cass., 21/03/2019, n. 8009; Cass., Sez.U., 30/11/2021, n. 37552; a contrario, Cass. 23/12/2025, n. 33933)Come già in precedenza osservato da questa Corte, inoltre, lo stessoprincipio di specificità del ricorso per cassazione, stabilito, anch’esso apena di inammissibilità in caso di suo difetto, dall’art. 366, primo comma,n. 6, cod. proc. civ., è fissato al fine di porre il giudice di legittimità nellecondizioni di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto dellecensure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, ed allorarisulta, in un ricorso come quello descritto, anch’esso violato, proprio allaluce delle indicazioni della sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causaSucci ed altri c/Italia), che impone il richiamo essenziale, nell’osservanzadei criteri di sinteticità e chiarezza, degli atti e dei documenti nella parted’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarepiuttosto che pregiudicare lo scrutinio del giudice di legittimità e garantireNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte in uno aldiritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da noninciderne la sostanza (Cass. n. 8117/22).Infatti, nel ricorso di cui si tratta si cercherebbe invano il richiamopuntuale e soprattutto la descrizione chiara e sintetica, oltreché ordinata,dei documenti e degli atti necessari, i quali neppure sono individuabili inuna simile confusione.Può dunque concludersi, facendo riferimento anche all’ancora attualeprecetto stabilito dalla sentenza a Sez. U. n. 37552/21, che il ricorso incassazione, indubbiamente caratterizzato da un elevato grado ditecnicalità giuridica essendo indirizzato ad una critica vincolata in terminidi legittimità della pronuncia impugnata (solitamente resa in secondogrado), per rispondere ai precetti - ancor più stringenti nella loroindicazione testuale a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs n.149/22, ratione temporis applicabili alla fattispecie - indicati dall’art. 366cod. proc. civ., e la cui redazione non a caso è riservata solo ad avvocatiche abbiano superato un apposito esame di secondo grado od abbianomaturato un’ampia esperienza, costituisce un autentico modello legale incui si devono selezionare i profili di fatto e di diritto della vicendasottoposta a giudizio, ponendo in luce le questioni giuridiche prospettate enon risolte o risolte in maniera non condivisa, offrendo unarappresentazione concisa dell’intera vicenda giudiziaria e a quel puntodelle questioni giuridiche prospettate, caratterizzate da sinteticità echiarezza e ordinate per motivi rispondenti alle caratteristiche di criticavincolata e distinti in base alle tipologie di vizio, così come tassativamentedisciplinate dal primo comma dell’art. 360 del codice di rito, il che sitraduce nella conseguenzialità logico-giuridica degli argomenti in terminidi censure rapportate alla decisione, ponendo la Corte, interprete deldiritto, nella condizione di comprendere i punti criticati della pronuncia eNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026gli aspetti delle questioni su cui poggiano le censure, senza costringerla adun inammissibile vaglio tra considerazioni tra loro inestricabilmenteframmiste e inammissibilmente prolisse, per giungere finalmente ad unaricostruzione autonoma non di sua competenza del processo e dellecritiche, la cui esposizione compiuta è invece affidata alla parte, non daultimo anche in funzione di consentire alla controparte di potersiadeguatamente difendere dalle stesse nel rispetto del principio delcontraddittorio (in tal senso Cass. n. 17698/14).Tale conclusione è anche pienamente conforme alla giurisprudenzasovranazionale, poiché contempera il fine legittimo di semplificare l’attivitàdel giudice di legittimità e quello di garantire al tempo stesso la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (pertutte, Cass. 8117/22).Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto:“Il ricorso in cassazione, caratterizzato da un elevato grado di tecnicalitàgiuridica, in quanto indirizzato ad una critica vincolata in termini dilegittimità, per rispondere ai precetti - ancor più stringenti nella loroindicazione testuale a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs n.149/22 - indicati dall’art. 366 cod. proc. civ., costituisce un autenticomodello legale in cui si devono selezionare i profili di fatto e di diritto,ponendo in luce le questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte inmaniera non condivisa, offrendo una rappresentazione concisa dell’interavicenda giudiziaria e le questioni giuridiche prospettate, caratterizzate dasinteticità e chiarezza e ordinate per motivi distinti in base alle tipologie divizio tassativamente disciplinate, il che si traduce nella conseguenzialitàlogico-giuridica degli argomenti in termini di censure rapportate alladecisione, anche in funzione di consentire alla controparte di potersiadeguatamente difendere dalle stesse nel rispetto del principio delNumero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026contraddittorio e di rispetto della giurisprudenza della Corte EDU.Pertanto, il ricorso stesso deve porre la Corte, interprete del diritto, nellacondizione di comprendere i punti criticati della pronuncia e gli aspettidelle questioni su cui poggiano le censure, senza costringerla ad uninammissibile vaglio tra considerazioni tra loro inestricabilmenteframmiste e inammissibilmente prolisse, né a giungere ad unaricostruzione autonoma, non di sua competenza, del processo e dellecritiche”.5. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio dispese in capo ai ricorrenti soccombenti, tra loro in solido, per l’evidenzadell’identità di posizione processuale e della comunanza dell’interesse, daliquidarsi non già in base al valore del bene reclamato, visto che essiconfigurano la domanda come volta a travolgere l’esecuzione nel suocomplesso per vizi suoi propri e, quindi, pretendendo di agire comefossero l’esecutato: e, tuttavia, neppure evincendosi, dalla farragine degliprendendo a base un valore tecnicamente indeterminabile.I medesimi ricorrenti devono peraltro essere altresì condannati alpagamento delle somme previste dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380-bis, terzo comma, stessocodice, essendo il ricorso deciso in senso conformemente alla proposta didefinizione accelerata quanto al profilo di inammissibilità: e, al riguardo,stima il Collegio opportuno parametrare la condanna ai sensi del commaterzo del richiamato art. 96 cod. proc. civ. allo stesso importo liquidatoper le spese del presente giudizio, nonché, per quella di cui al quartocomma della ripetuta norma, al massimo ivi previsto, per l’evidenzamanifesta di almeno una delle ragioni di definizione in rito già ipotizzatenella proposta e qui confermate.Numero registro generale 20120/2024Numero sezionale 1065/2026Numero di raccolta generale 12969/2026Data pubblicazione 06/05/2026Infine, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali perl’obbligo, in capo ai ricorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Condanna i ricorrenti, tra loro in solido:- al pagamento delle spese, che liquida: per [OSCURATO:SOCIETA], comerappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], in € 6.600,00, oltre al rimborsoforfettario nella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute edoltre ad € 200,00 per esborsi; per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, in € 5.100,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed oltre ad € 200,00 peresborsi;- al pagamento: in favore di [OSCURATO:SOCIETA], come rappresentata daMBCredit [OSCURATO:SOCIETA], della somma di € 6.600,00 ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.; della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, di € 5.100,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ.;- al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, dell’ulterioresomma di € 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo airicorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])