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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 23338/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19210/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], èrappresentata e difes a –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Corfinio n. 23, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata – Avverso la sentenza n. 1 023 /201 7 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 29 giugno2017. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In una procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Como in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. , con l’intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione emise provvedimento di esclusione dall’esperimento di vendita dell’offerente [OSCURATO:PERSONA] (figlia degli esecutati) poiché quest’ultima, in precedente asta, si era aggiudicata l’immobile staggito «omettendo di corrispondere il saldo prezzo».

Svolto il tentativo di vendita, il bene venne aggiudicato alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. per il prezzo di euro 66.000, interamente versato nel termine all’uopo fissato.

2. Avverso il provvedimento di esclusione [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., accolta dalla sentenza in epigrafe, la quale, in giudizio svolto in contraddittorio con i creditori (procedente ed intervenuti) e con i debitori esecutati, ha dichiarato «il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a partecipare all’asta giudiziaria per la vendita dell’immobile» e, per conseguenza,revocato «gli effetti dell’aggiudicazione a favore della [OSCURATO:SOCIETA].».

3. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tremotivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge attività nel grado la intimata [OSCURATO:SOCIETA]..

4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che in grado di legittimità non sono stati evocati i debitori esecutat i nonché i creditori intervenuti nella procedura espropriativa, litisconsorti necessari nell’incidentale giudizio di opposizione agli atti esecutivi (quanto alla posizione del debitore, cfr. Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13533; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316; circa i creditori, vedi Cass. 28/03/2022, n. 9877; Cass. 12/06/2020, n. 11268; Cass. 02/12/2014, n. 25427; Cass. 05/09/2011, n. 18810; Cass. 24/02/2011, n. 4503; Cass.09/09/1998, n. 8928).

Ritiene tuttavia il Collegio di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio in questa sede, stante la infondatezza del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti (come nel caso, non risultando effettuata la notificazione del ricorso a parti necessarie ), la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106). r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo, per violazione o falsa applicazione dell’art.617 cod. proc. civ., parte ricorrente assume che non poteva essere opposto il provvedimento del giudice dell’esecuzione di esclusione dell’offerente dalla gara, nemmeno qualificabile co me « atto esecutivo», dovendo l opposizione agli atti esecutivi essere rivolta avverso il decreto di decadenza dalla precedente aggiudicazione oppure avverso il decreto di trasferimento, peraltro non più revocabile in ragione della definitiva esecuzione dello stesso.

2.1. La doglianza è destituita di fondamento.

Il perimetro oggettivo dell’opposizione agli atti esecutivi è stato tracciato, con ampia e diffusa argomentazione, da un recente arresto del giudice della nomofilachia (Cass. 05/05/2022, n. 14282).

Con tale pronuncia (cui in questa sede si intende dare continuità ed alla quale si rimanda anche per il richiamo agli ulteriori precedenti sul tema), questa Corte, esclusi i provvedimenti che abbiano finalità di mera direzione del processo o di interlocuzione con le parti processuali oppure con gli ausiliari, altrimenti definibili come « atti preparatori», in quanto «privi di autonoma rilevanza come momento dell’azione esecutiva», ha ritenuto impugnabili con il rimedio ex art.617 cod. proc. civ. (o per vizi propri o per nullità derivate, cioè a dire per vizi propaga ti da atti pregressi ) i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che abbiano una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo, ovvero un ’ astratta potenzialità lesiva per coloro chene vengano a subire gli effetti.

Più in dettaglio, si è puntualizzato che «il discrimine tra atto suscettibile di opposizione exart. 617 cod. proc. civ. e provvedimento inoppugnabile è segnato dalla produzione di un pregiudizio, il che significa che l’ammissibilità del rimedio dipende dalla lesività (quantomeno potenziale) dell’atto, costituita dalla sua idoneità ad incidere nellasfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti […] r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in definitiva, può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l’atto del processo esecutivo che abbia una potenzialità lesiva per la parte opponente, vale a dire l’atto esecutivo, che si assume viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti» (così, testualmente, la citata Cass. n. 14282 del 2022).

Sotto il profilo oggettivo, in conclusione, non residua dubbio sulla opponibilità ex art. 617 cod. proc. civ. del provvedimento del giudice dell’esecuzione di esclusione di un offerente dalla partecipazione ad un esperimento di vendita, siccome, quale ne sia la ragione giustificativa (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’offerta per vizi formali), con tutta evidenza immediatamente lesivo del diritto dell’offerente estromesso a concorrere per l’aggiudicazione del bene staggito.

2.2. Del pari, alcuna perplessità sussiste circa la legittimazione dell’offerente escluso ad adoperare il descritto strumento di tutela.

In più occasioni, questa Corte ha già affermato il principio per cui nell’espropriazione forzata immobiliare, l’offerente non aggiudicatario è abilitato alla proposizione di opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, poiché terzo destinatario degli atti della procedura, interessato al regolare svolgimento di essa e, segnatamente, alla rimozione di atti (asseritamente non conformi alla legge) dai quali può subire pregiudizio (così Cass. 18/11/2014, n. 24550; sulla legittimazione del partecipante all’esperimento d’asta, v.

Cass 13/03/2009, n. 6186; quanto all’offerente in aumento di sesto, cfr. Cass. 10/09/1993, n. 9474).

Nel contesto della vendita forzata, gli offerenti sono portatori di interessi che «si pongono su un piano giuridico sostanziale, ma non conferiscono a detti soggetti la qualità di parte processuale, neppure r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in senso lato, se non dal momento in cui si manifesti un conflitto con altri soggetti della vendita forzata», cioè a dire quando la titolarità della posizione soggettiva dell’offerente sia messa in discussione, per l’insorgenza di un contrasto con altri partecipanti alle operazioni di vendita, la cui risoluzione richieda l’intervento regolatore del giudice dell’esecuzione (Cass., Sez.

U, 11/04/2012, n. 5701).

D’altro canto, per consolidata lettura ermeneutica del giudice della nomofilachia, ferma la necessaria ricorrenza dell’illustrato requisito del pregiudizio generato dall’atto esecutivo, l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. è m ezzo esperibile (al pari – ma stavolta per esplicita opzione di ius positum –del reclamo avverso gli atti del professionista delegato alle operazioni di vendita) non soltanto dalle parti del procedimento esecutivo, ma anche dagli «interessati»: categoria che, nella enunciata sincretistica nozione, ricomprende tutti i soggetti che, a vario titolo o in diversa maniera, assumono un ruolo effettivo e concreto (e non meramente ipotetico ed eventuale) nel procedimento esecutivo, in quanto siano destinatari degli effetti di atti o provvedimenti (ad esempio: il terzo nei cui confronti sia pronunciato ordine di liberazione: Cass. 28/03/2022, n. 9877) oppure perché abbiano compiuto un atto, ad efficacia o di rilievo processuale, che costituisca l’immediato presupposto o l’impulso per il necessario esercizio di potestà giurisdizionale od ordinatoria ad opera del giudice dell’esecuzione o degli organi dell’ufficio esecutivo.

E, nella specie, l’avvenuta presentazione di un atto con cui si manifestava inequivoca la volontà di partecipare alla vendita giudiziaria, sul quale il giudice dell’esecuzione si è pronunciato, connota di effettività e concretezza il ruolo dell’offerente, che trasmoda da semplice potenziale interessato all’esperimento in astratto a legittimo aspirante partecipe del subprocedimento in cui questo pur sempre si articola. r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il secondo mezzo contesta l’assunto, contenuto nella gravata sentenza, secondo cui «aver depositato il saldo in ritardo di un giorno è un aspetto esclusivamente e meramente formale, superabile in omaggio ad un principio di economia processuale»: affermazione, ad avviso del ricorrente, contrastante con la disposizione dell’art. 587 del codice di rito e con la natura perentoria del termine per il versamento del saldo prezzo, da cui discende, in caso di decadenza, l’impossibilità di «far rivivere unaprecedente aggiudicazione».

3.1. Il motivo è inammissibile per evidente difetto di rilevanza della censura.

La contestazione concerne infatti un’affermazione, isolatamente considerata,priva di decisività nel percorso motivazionale svolto dalla sentenza, sia perché la sua espunzione dal provvedimento impugnato non mina la compiutezza e la concludenza del ragionamento, sia perché non tradotta in alcuna statuizione, quale la revoca della precedente dichiarazione di decadenza oppure la reviviscenza della pregressa aggiudicazione dell’immobile.

Il fulcro del convincimento del giudice territoriale risiede invece nel seguente brano della motivazione: «è convinzione dello scrivente che l’attrice a seguito del comportamento tenuto nella prima asta non abbia maturato alcuna indegnità sanzionabile […] non esiste un divieto previsto dalle norme ed appare del tutto ingiustificato ed illegittimo affermare che» dal pagamento del saldo prezzo in ritardo nel precedente esperimento dipenda «la decadenza del diritto a partecipare alle successive aste».

Argomentazione non soltanto non attinta criticamente, ma in iure corretta ed ineccepibile.

È appena il caso di rammentare, per dovere nomofilattico, che l’omesso (o tardivo, siccome dovuto in un termine perentorio: Cass.10/12/2019, n. 32136; Cass. 29/05/2015, n. 11171) versamento del r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] saldo prezzo genera, a carico dell’aggiudicatario inadempiente, un triplice ordine di conseguenze negative, due sempre ricorrenti ed una meramente eventuale: la decadenza dall’aggiudicazione; la perdita della cauzione,a titolo di multa (art. 587 cod. proc. civ.) ; l’emissione in suo danno di un decreto del giudice dell’esecuzione (art. 177 disp. att. cod. proc. civ.) al pagamento «della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita», per la sola ipotesi in cui, negli esperimenti di vendita successivi a quelli rispetto al quale è stata pronunciata la decadenza, il bene sia aggiudicato per un prezzo inferiore a quello offerto dall’aggiudicatario inadempiente.

In difetto di espressa previsione normativa ad hoc, dall’omesso o tardivo versamento del saldo prezzo non deriva per l’aggiudicatario inadempiente alcun ostacolo alla formulazione di offerte (ed alla partecipazione alla gara) in successivi esperimenti di vendita compiuti anche nel medesimo procedimento espropriativo: e tanto in coerenza con la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle norme, poste dal codice processuale (artt. 571, 579 cod. proc. civ.) o da disposizioni sostanziali (artt. 323, 378, 1471 cod. civ.), che sanciscono divieti di offrire o acquistare in vendita forzata, poiché in linea di principio comportanti limitazione alla generale libertà negoziale riconosciuta ad ogni individuo (così Cass. 13/02/2019, n. 4149).

4. Con il terzo motivo, per violazione dell’art. 579 cod. proc. civ., si deduce l’esistenza, asseverata da plurimi elementi presuntivi acquisiti nel corso del giudizio, di un accordo di interposizione fittizia tra l’offerente e i debitori esecutati (suoi genitori), volto ad eludere il divieto di acquisto posto dalla citata norma a carico di questi ultimi.

A tacer della grave carenza dell’esposizione del fatto processuale, inosservante del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il motivo è comunque r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile, siccome volto a sollecitare un (non consen tito in sede di legittimità) nuovo apprezzamento sulla valenza asseverativa di alcune emergenze istruttorie, finalizzat o ad una (del pari non consentita) di fferente ricostruzione dell’andamento fattuale della vicenda controversa.

5. Le spese del grado seguono la soccombenza.

6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19210/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], èrappresentata e difes a –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Corfinio n. 23, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata – Avverso la sentenza n. 1 023 /201 7 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 29 giugno2017. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In una procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Como in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. , con l’intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione emise provvedimento di esclusione dall’esperimento di vendita dell’offerente [OSCURATO:PERSONA] (figlia degli esecutati) poiché quest’ultima, in precedente asta, si era aggiudicata l’immobile staggito «omettendo di corrispondere il saldo prezzo». Svolto il tentativo di vendita, il bene venne aggiudicato alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. per il prezzo di euro 66.000, interamente versato nel termine all’uopo fissato. 2. Avverso il provvedimento di esclusione [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., accolta dalla sentenza in epigrafe, la quale, in giudizio svolto in contraddittorio con i creditori (procedente ed intervenuti) e con i debitori esecutati, ha dichiarato «il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a partecipare all’asta giudiziaria per la vendita dell’immobile» e, per conseguenza,revocato «gli effetti dell’aggiudicazione a favore della [OSCURATO:SOCIETA].». 3. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tremotivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge attività nel grado la intimata [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che in grado di legittimità non sono stati evocati i debitori esecutat i nonché i creditori intervenuti nella procedura espropriativa, litisconsorti necessari nell’incidentale giudizio di opposizione agli atti esecutivi (quanto alla posizione del debitore, cfr. Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13533; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316; circa i creditori, vedi Cass. 28/03/2022, n. 9877; Cass. 12/06/2020, n. 11268; Cass. 02/12/2014, n. 25427; Cass. 05/09/2011, n. 18810; Cass. 24/02/2011, n. 4503; Cass.09/09/1998, n. 8928). Ritiene tuttavia il Collegio di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio in questa sede, stante la infondatezza del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti (come nel caso, non risultando effettuata la notificazione del ricorso a parti necessarie ), la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106). r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo, per violazione o falsa applicazione dell’art.617 cod. proc. civ., parte ricorrente assume che non poteva essere opposto il provvedimento del giudice dell’esecuzione di esclusione dell’offerente dalla gara, nemmeno qualificabile co me « atto esecutivo», dovendo l opposizione agli atti esecutivi essere rivolta avverso il decreto di decadenza dalla precedente aggiudicazione oppure avverso il decreto di trasferimento, peraltro non più revocabile in ragione della definitiva esecuzione dello stesso. 2.1. La doglianza è destituita di fondamento. Il perimetro oggettivo dell’opposizione agli atti esecutivi è stato tracciato, con ampia e diffusa argomentazione, da un recente arresto del giudice della nomofilachia (Cass. 05/05/2022, n. 14282). Con tale pronuncia (cui in questa sede si intende dare continuità ed alla quale si rimanda anche per il richiamo agli ulteriori precedenti sul tema), questa Corte, esclusi i provvedimenti che abbiano finalità di mera direzione del processo o di interlocuzione con le parti processuali oppure con gli ausiliari, altrimenti definibili come « atti preparatori», in quanto «privi di autonoma rilevanza come momento dell’azione esecutiva», ha ritenuto impugnabili con il rimedio ex art.617 cod. proc. civ. (o per vizi propri o per nullità derivate, cioè a dire per vizi propaga ti da atti pregressi ) i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che abbiano una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo, ovvero un ’ astratta potenzialità lesiva per coloro chene vengano a subire gli effetti. Più in dettaglio, si è puntualizzato che «il discrimine tra atto suscettibile di opposizione exart. 617 cod. proc. civ. e provvedimento inoppugnabile è segnato dalla produzione di un pregiudizio, il che significa che l’ammissibilità del rimedio dipende dalla lesività (quantomeno potenziale) dell’atto, costituita dalla sua idoneità ad incidere nellasfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti […] r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in definitiva, può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l’atto del processo esecutivo che abbia una potenzialità lesiva per la parte opponente, vale a dire l’atto esecutivo, che si assume viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti» (così, testualmente, la citata Cass. n. 14282 del 2022). Sotto il profilo oggettivo, in conclusione, non residua dubbio sulla opponibilità ex art. 617 cod. proc. civ. del provvedimento del giudice dell’esecuzione di esclusione di un offerente dalla partecipazione ad un esperimento di vendita, siccome, quale ne sia la ragione giustificativa (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’offerta per vizi formali), con tutta evidenza immediatamente lesivo del diritto dell’offerente estromesso a concorrere per l’aggiudicazione del bene staggito. 2.2. Del pari, alcuna perplessità sussiste circa la legittimazione dell’offerente escluso ad adoperare il descritto strumento di tutela. In più occasioni, questa Corte ha già affermato il principio per cui nell’espropriazione forzata immobiliare, l’offerente non aggiudicatario è abilitato alla proposizione di opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, poiché terzo destinatario degli atti della procedura, interessato al regolare svolgimento di essa e, segnatamente, alla rimozione di atti (asseritamente non conformi alla legge) dai quali può subire pregiudizio (così Cass. 18/11/2014, n. 24550; sulla legittimazione del partecipante all’esperimento d’asta, v. Cass 13/03/2009, n. 6186; quanto all’offerente in aumento di sesto, cfr. Cass. 10/09/1993, n. 9474). Nel contesto della vendita forzata, gli offerenti sono portatori di interessi che «si pongono su un piano giuridico sostanziale, ma non conferiscono a detti soggetti la qualità di parte processuale, neppure r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in senso lato, se non dal momento in cui si manifesti un conflitto con altri soggetti della vendita forzata», cioè a dire quando la titolarità della posizione soggettiva dell’offerente sia messa in discussione, per l’insorgenza di un contrasto con altri partecipanti alle operazioni di vendita, la cui risoluzione richieda l’intervento regolatore del giudice dell’esecuzione (Cass., Sez. U, 11/04/2012, n. 5701). D’altro canto, per consolidata lettura ermeneutica del giudice della nomofilachia, ferma la necessaria ricorrenza dell’illustrato requisito del pregiudizio generato dall’atto esecutivo, l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. è m ezzo esperibile (al pari – ma stavolta per esplicita opzione di ius positum –del reclamo avverso gli atti del professionista delegato alle operazioni di vendita) non soltanto dalle parti del procedimento esecutivo, ma anche dagli «interessati»: categoria che, nella enunciata sincretistica nozione, ricomprende tutti i soggetti che, a vario titolo o in diversa maniera, assumono un ruolo effettivo e concreto (e non meramente ipotetico ed eventuale) nel procedimento esecutivo, in quanto siano destinatari degli effetti di atti o provvedimenti (ad esempio: il terzo nei cui confronti sia pronunciato ordine di liberazione: Cass. 28/03/2022, n. 9877) oppure perché abbiano compiuto un atto, ad efficacia o di rilievo processuale, che costituisca l’immediato presupposto o l’impulso per il necessario esercizio di potestà giurisdizionale od ordinatoria ad opera del giudice dell’esecuzione o degli organi dell’ufficio esecutivo. E, nella specie, l’avvenuta presentazione di un atto con cui si manifestava inequivoca la volontà di partecipare alla vendita giudiziaria, sul quale il giudice dell’esecuzione si è pronunciato, connota di effettività e concretezza il ruolo dell’offerente, che trasmoda da semplice potenziale interessato all’esperimento in astratto a legittimo aspirante partecipe del subprocedimento in cui questo pur sempre si articola. r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il secondo mezzo contesta l’assunto, contenuto nella gravata sentenza, secondo cui «aver depositato il saldo in ritardo di un giorno è un aspetto esclusivamente e meramente formale, superabile in omaggio ad un principio di economia processuale»: affermazione, ad avviso del ricorrente, contrastante con la disposizione dell’art. 587 del codice di rito e con la natura perentoria del termine per il versamento del saldo prezzo, da cui discende, in caso di decadenza, l’impossibilità di «far rivivere unaprecedente aggiudicazione». 3.1. Il motivo è inammissibile per evidente difetto di rilevanza della censura. La contestazione concerne infatti un’affermazione, isolatamente considerata,priva di decisività nel percorso motivazionale svolto dalla sentenza, sia perché la sua espunzione dal provvedimento impugnato non mina la compiutezza e la concludenza del ragionamento, sia perché non tradotta in alcuna statuizione, quale la revoca della precedente dichiarazione di decadenza oppure la reviviscenza della pregressa aggiudicazione dell’immobile. Il fulcro del convincimento del giudice territoriale risiede invece nel seguente brano della motivazione: «è convinzione dello scrivente che l’attrice a seguito del comportamento tenuto nella prima asta non abbia maturato alcuna indegnità sanzionabile […] non esiste un divieto previsto dalle norme ed appare del tutto ingiustificato ed illegittimo affermare che» dal pagamento del saldo prezzo in ritardo nel precedente esperimento dipenda «la decadenza del diritto a partecipare alle successive aste». Argomentazione non soltanto non attinta criticamente, ma in iure corretta ed ineccepibile. È appena il caso di rammentare, per dovere nomofilattico, che l’omesso (o tardivo, siccome dovuto in un termine perentorio: Cass.10/12/2019, n. 32136; Cass. 29/05/2015, n. 11171) versamento del r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] saldo prezzo genera, a carico dell’aggiudicatario inadempiente, un triplice ordine di conseguenze negative, due sempre ricorrenti ed una meramente eventuale: la decadenza dall’aggiudicazione; la perdita della cauzione,a titolo di multa (art. 587 cod. proc. civ.) ; l’emissione in suo danno di un decreto del giudice dell’esecuzione (art. 177 disp. att. cod. proc. civ.) al pagamento «della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita», per la sola ipotesi in cui, negli esperimenti di vendita successivi a quelli rispetto al quale è stata pronunciata la decadenza, il bene sia aggiudicato per un prezzo inferiore a quello offerto dall’aggiudicatario inadempiente. In difetto di espressa previsione normativa ad hoc, dall’omesso o tardivo versamento del saldo prezzo non deriva per l’aggiudicatario inadempiente alcun ostacolo alla formulazione di offerte (ed alla partecipazione alla gara) in successivi esperimenti di vendita compiuti anche nel medesimo procedimento espropriativo: e tanto in coerenza con la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle norme, poste dal codice processuale (artt. 571, 579 cod. proc. civ.) o da disposizioni sostanziali (artt. 323, 378, 1471 cod. civ.), che sanciscono divieti di offrire o acquistare in vendita forzata, poiché in linea di principio comportanti limitazione alla generale libertà negoziale riconosciuta ad ogni individuo (così Cass. 13/02/2019, n. 4149). 4. Con il terzo motivo, per violazione dell’art. 579 cod. proc. civ., si deduce l’esistenza, asseverata da plurimi elementi presuntivi acquisiti nel corso del giudizio, di un accordo di interposizione fittizia tra l’offerente e i debitori esecutati (suoi genitori), volto ad eludere il divieto di acquisto posto dalla citata norma a carico di questi ultimi. A tacer della grave carenza dell’esposizione del fatto processuale, inosservante del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il motivo è comunque r.g. n. 19210/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile, siccome volto a sollecitare un (non consen tito in sede di legittimità) nuovo apprezzamento sulla valenza asseverativa di alcune emergenze istruttorie, finalizzat o ad una (del pari non consentita) di fferente ricostruzione dell’andamento fattuale della vicenda controversa. 5. Le spese del grado seguono la soccombenza. 6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteri