CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 12204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20990/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA , CORSO D'ITALIA, 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 369/2016depositata il 16/06/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione del 2001 il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (aperto il 21 / 10 / 1996) convenne in giudizio Sicilcassa s . p . a . in Liquidazione coatta amministrativa (dal 0 5 /0 9 / 1997) per la revoca, ai sensi dell'art. 67,comma 2 legge fall. , di due versamen ti per complessive lire 461.793.644, effettuati sul conto corrente della società nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, limitandosi a chiedere la dichiarazione di opponibilità della pronuncia alla procedura di LCA, sul presupposto che, «per effetto dell'art. 83, comma 3 , d . l gs. 385/1993 ( TUB ) e degli artt. 51 e 52 legge fall., il tribunale che ha dichiarato il fallimento dell'attore in revocatoria deve limitarsi a pronunciare la revoca dei pagamenti, spettando poi agli organi della liquidazione coatta amministrativa e al tribunale del luogo dove ha sede la banca in liquidazione coatta amministrativa le pronunzie di pagamento conseguenziali alla revoca, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo». 1.1. – La convenuta Sicilcassa in LCA invocò preliminar mente la declaratoria di improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB e, in subordine, l'inammissibilità o il rigetto della domanda. 1.2. – Nel 2009 i l T ribunale di Barcellona P ozzo di Gotto respinse le eccezioni della convenuta e dichiarò che i pagamenti in questione erano soggetti a revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2,legge fall. , avendo natura solutoria. 1.3. – Sicilcassa in LCA propose appello lamentando: i ) che il tribunale aveva applicato le norme in materia di LCA ordinaria, ex art. 194 e ss. legge fall, in luogo di quelle dettate per le banche dagli artt. 80 e 83 TUB, ai sensi delle quali la domanda era improcedibile; ii) che la domanda proposta, di natura costitutiva, era stata erroneamente qualificata dal tribunale come di mero accertamento, essendo solo un espediente quello di chiedere la mera declaratoria di revocabilità, per sottrarsi alla sanzione di improcedibilità; iii) che anche le domande di accertamento e/o costitutive strumentali a quelle di condanna dovevano dichiararsi improponibili; iv) che i pagamenti eseguiti non avevano natura solutoria, e comunquenon sussisteva la scientia decoctionis. 1.4. –La Corte d'appello di Messina ha accolto i motivi sub i ), ii) e iii), con assorbimento del iv), ed ha dichiarato improponibile la domanda ai sensi dell’art. 83TUB ( applicabile ratione temporis ), ai sensi del quale non può essere promossa o proseguita alcuna azione contro la banca in LCA,salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, co mma 3, TUB, mentre sulle azioni civili di qualsiasi natura è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale, senza che rilevi l’art. 95, c o mma 3 , l egge fall., trattandosi di LCA aperta prima dell’instaurazione del giudizio. 1.5. –Avverso detta decisione il Fallimento propone tre motivi di ricorso per cassazione , illustrat i da m emoria, cui Sicilcassa ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 83 TUB e degli artt. 24, 51 e 52 l egge fall. , in base ai quali la c orte d'appello avrebbe dovuto dichiarare proponibile nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa l'azione revocatoria ex art. 67 legge fall., pronunciando la revoca e la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti, sia pure senza con danna alla restituzione , essendo concepibile un’azione revocatoria con natura di mero accertamento, ed essendo l’art. 83 TUB,applicabile alle sole azioni di condanna. 2.1. –Il motivo è infondato. 2.2. – E’ noto che , con una prima pronuncia del 2018, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio in base al quale «è inammissibile l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, esperita nei confronti di un fallimento, trattandosi di un'azione costitutiva che modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente ed operando il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori» (Cass. Sez. U, 30416/2018). 2.3. – Sollecitato nuovamente a pronunciarsi sul tema , il massimo organo nomofilattico ha confermato nel 2020 quell’indirizzo, peraltro frutto di un insegnamento già consolidato e validato da due precedenti sentenze delle stesse Sezioni unite (n. 5443 del 1996 e n. 437 de l 2000 ) ed ha affermat o i seguenti principi di diritto: i) oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione; ii) il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse dei creditori dell'alienante, soltanto per il suo valore; iii) ove l'azione costitutiva non sia stata dai creditori dell'alienante introdotta prima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione) - non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché giustappunto si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente; iv) in questo caso i creditori dell'alienante (e per essi il curatore fallimentare ove l'alienante sia fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva. 2.4. – Di questa evoluzione del formante giurisprudenziale , successiva alla proposizione del ricorso, il ricorrente dà atto in memoria, senza offrire alcun argomento per escludere che esso sia applicabile, come ritiene il Collegio, anche nei rapporti tra procedura di fallimento e procedura di liquidazione coatta amministrativa, stante la comunanza alle due procedure concorsuali dei principi sottesi alla decisione delle Sezioni unite. 3. – Il secondo mezzo prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c., in quanto la motivazione sarebbe del tutto assente o meramente apparente. 3.1. –La censura è infondata. 3.2. – Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del cd. "minimo costituzionale", nel senso che «l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza" – nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"» (Cass. Sez.U, 8053/2014;Cass. Sez.U, 22232/2016; Cass. 13977/2019). 3.3. –Nessuno dei gravi vizi sopra indicati inficia , al punto da renderlanulla, la motivazione della sentenza impugnat a , la quale è sicuramente sintetica, ma nella sua essenzialità supera il vaglio di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 8584/2022, 6322/2023). 3.4.– Cero è che, d opo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non è più consentito censurare in sede di legittimità l’insufficienza né la contraddittorietà della motivazione (Cass. 7090/2022, 22598/2018 , 23940/2017 ; cfr. Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020). 4. –Il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, sull’assunto che la corte territoriale avrebbe dovuto rigettare l’appello di Sicilcassa in LCA e condannarla alle spese. 4.1. – Si tratta di censura in ammissibile perché si risolve nel portato dell’accoglimento dei motivi precedenti, dalla cui infondatezza resta perciò assorbita. 5. – Segue il rigetto del ricorso , con compensazione delle spese, a fronte del sopravvenuto orientamento delle Sezioni unite. 6. – S i dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu