CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 29878/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11659/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 5061/2020depositata il 09/12/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla stima con cui il collegio peritale, ai sensi dell’art. 21 DPR 327/2001, aveva determinato in € 35,50/mq il valore delle particelle in catasto al foglio 70, nn. 72 (AA), 72 (AB), 88. 105 ed 89, espropriate in suo danno, nella misura di 1/36, con Decreto Presidenziale n. 68/2018 del 9.10.2018, sostenendo che le aree in questione fossero edificabili e che il corretto valore delle stesse fosse quello di € 175,75/mq., da aumentare del 10% ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 37, comma 2, DPR 327/2001, mentre la stima provvisoria offerta dall’espropriante era pari ad € 14,50/mq., ossia anche di molto inferiore a quella di seguito stabilita in via definitiva. Chiedeva che l’espropriante venisse condannata al pagamento dell’indennità di esproprio, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Con separato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. anche l’[OSCURATO:PERSONA] del Mare di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla medesima stima sostenendo che il corretto valore aree espropriate delle stesse fosse quello di € 14,50 stabilito in sede di stima provvisoria, trattandosi di aree agricole non edificabili. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procedimento proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Mare di [OSCURATO:PERSONA] veniva riunito a quello proposto dal Fichera, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d’ufficio e, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulle conclusioni formulate dalle parti, trattenuta in decisione. 2. Con ordinanza n.5061/2020, pubblicata il 9-12-2020 e notificata il 17-2-2020, la Corte d’appello di Catania, per quanto ora di interesse, determinava in €7.238.672, oltre maggiorazione del 10%, l’indennità spettante per l’espropriazione delle aree comprese nel decreto n. 68/2018 emesso dall’ [OSCURATO:PERSONA] del Mare di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ordinando all’ente espropriante di depositare presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti tale importo o la differenza tra tale importo e quello eventualmente già depositato allo stesso titolo, oltre gli interessi legali come precisato nella motivazione dell’ordinanza. La Corte d’appello rigettava la domanda volta al riconoscimento della rivalutazione monetaria e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] del Mare di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, ponendo le spese della consulenza tecnica d’ufficio definitivamente a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] del Mare di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso questa ordinanza l’[OSCURATO:PERSONA] del Mare di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per c assazione, affidato a quattro motivi e resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La parte ricorrente denuncia: i)con il primo motivo la violazione del Decreto n. 55/GAB del 30.04.2009 dell’Assessorato per l’Industria della Regione Sicilia e dei principi in tema di indennità di esproprio, in relazione all’art. 25 L.R. Sicilia 1/1984, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il citato art. 25 della normativa regionale, secondo cui “il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell’Assessore regionale per l’industria, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione dell’indennità di espropriazione”, che con il decreto assessoriale del 30.4.2009 era stato stabilito in 30€/mq. il valore medio dei suoli dell’agglomerato industriali di Augusta e che nella specie il valore massimo riconoscibile era pari a € 12/mq., in applicazione di coefficienti correttivi e di differenziazione; rimarca che la questione relativa all’obbligo di valutazione del prezzo dei terreni espropriati in base al citato decreto era stata sollevata dal C.T. di parte ricorrente nelle osservazioni critiche alla C.T.U. che trascrive nel ricorso (da pag.15 a pag. 17), e la risposta del C.T.U., secondo cui i valori attribuiti dal Decreto suddetto erano “valori politici di implementazione di tali zone industriali e non valori effettivi di mercato”, non era supportata da alcunché; ii) con il secondo motivo la violazione dell’art. 32 TUE, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando la mancata adozione dei corretti criteri valutativi nella determinazione della giusta indennità di espropriazione, con particolare riferimento ai requisiti specifici del bene espropriato dichiarato “legalmente edificabile”; deduce che è stato eluso il ragionevole legame con il valore di mercato del bene ablato, poiché l’area era stata erroneamente inclusa dal C.T.U. in zona D/2, mentre era situata in zona S del PRASI (Saline–paludi stagnanti); deduce che dal certificato di destinazione urbanistica alla data di esproprio risultava che sulle aree ablate esistevano misure di conservazione e protezione in base al DM 17.10.17 e al Piano di gestione della Provincia regionale di Siracusa, i terreni erano inedificabili e in ogni caso era stata errata la determinazione del loro valore, come rilevato dal C.T. dell’odierna ricorrente con le osservazioni critiche trascritte in ricorso; in particolare ricorre la violazione dell’art.32 del D.P.R. n. 327 in quanto la Corte territoriale ha attribuito edificabilità legale ad aree che, sebbene inserite nell’area “S” del PRASI di Siracusa, sono di fatto inutilizzabili a fini edificatori a causa della loro caratteristica morfologica naturale, dell’inserimento nel regime di protezione previsto dal D.M. 17 ottobre 2017 e dal Piano di gestione redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, nonché dell’inclusione nel sistema di protezione di cui all’art.4 comma 4 della Direttiva 147/2009 “Uccelli”; iii) con il terzo motivo l’omesso esame dei metodi di accertamento della esatta estensione del terreno oggetto di espropriazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in quanto la superficie era stata determinata dal C.T.U. sulla scorta dei dati catastali aggiornati su iniziativa dei proprietari espropriati; deduce la ricorrente che, quale Autorità espropriante, non possiede mezzi per potere effettuare misurazioni in acquitrini impaludati e il C.T.U. non avrebbe dovuto esimersi dal ricercare idonei strumenti di misurazione; a parere della ricorrente è illegittima la decisione della Corte di merito che, in mancanza di accertamenti inequivocabili ed effettuati in contraddittorio tra le parti interessate, stabilisce “la esatta consistenza dell’espropriato in mq 73.864” di un’area le cui nuove misurazioni siano state effettuate unilateralmente dai privati, senza essere verificate dal C.T.U. con criteri oggettivi; iv)con il quarto motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte di merito determinato l’indennità complessiva dovuta per tutte le aree comprese nel decreto di esproprio, anche per quelle le cui quote sono state oggetto di cessione volontaria da comproprietari, con ordine di deposito dell’intera somma; deduce che l’oggetto del contenzioso era quello di stabilire l’indennità di esproprio spettante a [OSCURATO:PERSONA], ed invece la Corte di Appello ha pronunciato oltre i limiti della domanda, determinando l’indennità spettante per tutte le aree comprese nel decreto, anche quelle le cui quote sono state cedute volontariamente e con atto pubblico dagli altri rispettivi comproprietari. 2. Il primo motivo, che riguarda la questione dell’interpretazione dell’art.25 L.R. Sicilia 1/1984, sull’assunto che la determinazione del valore dei beni di cui trattasi sarebbe stato demandato dalla Regione a un decreto assessoriale, intervenuto nell’aprile 2009, e che denuncia anche il vizio di omesso esame di fatto decisivo, è infondato e in parte inammissibile. 2.1. La doglianza è inammissibile nella parte in cui denuncia l’omesso esame di fatto decisivo riconducendolo, in realtà, alla valutazione dei beni, in tesi vincolata a quella effettuata con il citato decreto assessoriale del 2009. La censura, pertanto, non riguarda un fatto “storico- naturalistico”, ma un’allegazione di diritto, e quindi difensiva, effettuata dal consulente di parte dell’autorità ricorrente. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un precisofatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (Cass. 7716/2024). E’ stato inoltre precisato che nell’ambito della nozione di fatto storico, principale o secondario non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass.8584/2022; Cass.6322/2023). In ogni caso di quell’allegazione ha tenuto conto il C.T.U. nella risposta alle osservazioni critiche, confutandola, e di ciò si dà atto nel ricorso. 2.2. La censura è infondata nella parte riguardante la questione relativa all’applicazione dell’art.25 L.R. citato. Occorre premettere che la Corte territoriale ha affermato di condividere pienamente le conclusioni del C.T.U., senza, invero, menzionare espressamente la suddetta questione di diritto, ma la ricorrente ha affermato, con sufficiente specificità, che la stessa era stata sollevata dal C.T.P. in sede di osservazioni critiche alla C.T.U. e quindi non può ritenersi nuova, dato che non comporta anche accertamenti di fatto (Cass. 16347/2018). L’ art. 25 della L.R. Sicilia n. 1/1984 (Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia) prevede che “Il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione della indennità di espropriazione”. Orbene, la suddetta norma regionale non può essere interpretata nel senso invocato da parte ricorrente. In primo luogo va evidenziato il tenore letterale del citato art. 25, che, per l’appunto, prescrive di “tenere conto” della legislazione nazionale per la determinazione della indennità di espropriazione. A tale riguardo l’art.36 della L.R. Sicilia n.7/2002, ancor più specificamente, prevede: “Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni si applicano nell’ordinamento regionale contestualmente all’entrata in vigore della presente legge ovvero, se successive, con le decorrenze previste nel citato decreto”. Il suesposto quadro normativo regionale si pone in linea con i principi affermati dalla Corte Cost. con la sentenza n.120/2022 e, prima ancora, con la sentenza n.123/2021, afferente a leggi della Regione Sicilia, e con le altre pronunce del Giudice delle Leggi ivi richiamate. In particolare, per quello che ora interessa, va ribadito che il diritto all'indennizzo, radicato nell'art. 42, terzo comma, Cost. e da coordinare con l’art.1 Prot. Addiz. CEDU, configura la principale tutela sostanziale spettante al titolare della proprietà che subisca, nell'interesse generale, il sacrificio più gravoso, costituito dall'ablazione della situazione giuridica soggettiva. Capisaldi del rimedio, chiamato a garantire un ristoro congruo, serio e adeguato, sono la qualitas rei riferita al bene ablato e il parametro del suo valore di mercato. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il diritto di proprietà invoca una parità di trattamento a livello territoriale, in conformità al principio di eguaglianza, e manipolare la qualitas rei con una disciplina regionale vuol dire inficiare il presupposto stesso del pari diritto alla tutela indennitaria, pregiudicando in radice la pretesa a un rimedio non discriminatorio del diritto di proprietà. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa primaria, tra l’altro, in tema di espropriazione per pubblica utilità, per tutte le materie attribuite alla loro competenza «nel rispetto dei rispettivi statuti», e quindi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti precisato che la legislazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome «ancorché espressione della competenza primaria dell’ente autonomo, deve conformarsi esclusivamente ai principi che traggono supporto dal testo fondamentale e caratterizzano l’ordinamento giuridico dello Stato» (Corte Cost. 187/2014; Corte Cost.231/1984). 2.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in definitiva, l’interpretazione invocata dalla ricorrente non è rispettosa del dettato normativo regionale richiamato e, ove accolta, determinerebbe la recisione di ogni nesso con il valore di mercato dei beni, così alterando lo statuto della proprietà e introducendo irragionevoli disparità di trattamento sul territorio nazionale. Va aggiunto, da ultimo, che la stessa ricorrente dà atto che il CTU ha ritenuto i valori indicati nel decreto assessoriale n.55/2009 non rispondenti a quelli effettivi di mercatoe la Corte di merito, come si dirà, ha valutato corretti, con idonea motivazione, i criteri di calcolo utilizzati dall’ausiliario per determinare il valore dell’area. 3. Il secondo motivo è infondato e in parte inammissibile. 3.1. Quanto all’edificabilità legale, la Corte d’appello ha motivatamente espresso il proprio convincimento rilevando che il C.T.U. aveva accertato che “la destinazione urbanistica dell’area oggetto di esproprio … è subordinata a quanto prescritto nel P.R.A.S.I. e cioè nel [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio delle Aree di [OSCURATO:PERSONA] che, stante la sua valenza di piano sovra comprensoriale, la ha classificata quale zona “S” cioè come “area destinata alle attrezzature portuali, officine ed impianti”. Dal certificato di destinazione urbanistica emesso dal Comune di Augusta in data 31.1.2014 col prot. 5952 (che non risulta variato rispetto alla data di presentazione della relazione di ctu) si deduce che i terreni oggetto di esproprio, identificati catastalmente alle p.lle n. 72-88-89 e 105 del Foglio 70 del territorio di Augusta, ricadono tutti in zona D/2 regolamentata dall’art.22 delle N.T.A. che così prevede: aree già vincolate dal Piano di [OSCURATO:PERSONA] per le quali valgono le norme del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in sede di relativa legislazione settoriale”. Ha aggiunto che “nelle aree “S” portuali - a cui pertanto bisogna fare esplicito riferimento - valgono le prescrizioni dettate dalle N.T.A del P.R.A.S.I. per ultimo approvate con Decreto Assessoriale pubblicato sulla GURS n.42 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]” e che “si tratta di aree incluse in un piano per insediamenti industriali, ciò che ne implica l’acquisizione della prerogativa di edificabilità anche da parte dei privati (non diversamente dall’inserimento in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare p.e.e.p.) e ciò anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, dal momento che l’acquisto del carattere di edificabilità avviene in virtù della variante introdotta dal piano attuativo, che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo (cfr. Cass. n. 20391/17, 3459/17, 9891/07, 19128/06). Le norme urbanistiche, del resto, espressamente consentono che la realizzazione delle strutture ed infrastrutture, nonché degli edifici, avvenga anche ad opera dei privati purché in conformità alle previsioni di Piano ed a seguito dell’approvazione del relativo progetto da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio. Il consulente evidenzia altresì che in base all’art. 16 ln. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale) rientrano tra le operazioni portuali il “deposito” delle merci e le “prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali” per la cui esecuzione sono necessari realizzazioni edilizie di supporto quali depositi, magazzini, piazzali, sedi per ormeggiatori, sedi per attività cantieristica e così via. Deve quindi concludersi che – contrariamente a quanto sostenuto da ASPMSO – le aree espropriate consentono anche da parte dei privati che hanno la disponibilità delle stesse, quelle attività portuali che traducendosi in attività edilizia conferiscono all’area la qualità legale ed effettiva di edificabilità”. La Corte di merito si è attenuta ai principi affermati da questa Corte e richiamati nella stessa ordinanza impugnata. L'inclusione di un'area in un piano per insediamenti industriali - p.i.p. - ne implica l'acquisizione della prerogativa di edificabilità, non diversamente dall'inserimento in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare - p.e.e.p. - , anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo: infatti, l'acquisto del carattere di edificabilità avviene in virtù della variante introdotta dal piano attuativo, che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo (Cass. 3459/2017). Infatti, in tema di indennità di esproprio, la stima del valore del bene espropriato si fonda sul vincolo di destinazione derivante dal suo inserimento in una determinata zona - nella specie "industriale portuale ferroviaria"- e non anche su attività a carattere imprenditoriale serventi ad attività industriali, le quali sono inidonee a determinare una vocazione commerciale del bene (Cass.35120/2023). D’altronde, in considerazione della peculiare conformazione delle aree, che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, rientrano all’interno della zona destinata a servizi portuali, la Corte d’appello altrettanto correttamente ha richiamato l’ulteriore principio secondo cui la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (tra le tante Cass. 27960/2023). La Corte di merito ha pure confutato le deduzioni dell’odierna ricorrente concernenti le limitazioni all’edificabilità asseritamente derivanti da vincoli di carattere ambientale tra cui il piano di gestione “saline della [OSCURATO:PERSONA]” (approvato con DDG Arta n.303 del 12/4/2017), riportando nel testo dell’ordinanza ( pag. 5 e 6) le risposte del C.T.U., e ha concluso affermando la correttezza del valore delle aree calcolato dal C.T.U., tenendo conto della “concreta rilevanza e consistenza dei movimenti merci del porto di Augusta (costituente l’indice primario di valutazione del valore delle aree destinate alla sua operatività) e dalla sua comparazione col complessivo sistema portuale italiano”, utilizzando il criterio del valore di trasformazione mediante il metodo diretto dell’incidenza dell’area sul valore dell’opera realizzata (determinato in € 98/mq. pari, tenuto conto della superficie espropriata, ad un valore complessivo di € 7.238.672, mentre l’ammontare riferito alla sola quota di comproprietà di 1/36 di spettanza del Fichera è stato determinato in € 201.074,00). La censura è inammissibile nella parte in cui si risolve in una contestazione di accertamenti fattuali circa la conformazione delle aree (secondo la ricorrente “paludi stagnanti” su cui nulla sarebbe realizzabile). 4. Il terzo motivo è inammissibile. In ordine all’estensione dell’area, la censura denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, ma in realtà in base alle stesse deduzioni difensive della ricorrente il fatto (per l’appunto l’estensione delle aree) è stato esaminato, poiché la ricorrente si limita genericamente a lamentare che il C.T.U. si sarebbe basato su dati catastali aggiornati su iniziativa dei proprietari espropriati, richiamando a tal fine le deduzioni del proprio C.T.P., senza compiutamente indicare quali diverse risultanze fattuali non siano state, in tesi, esaminate. In altre parole la ricorrente non precisa quali sarebbero stati, a suo dire, i criteri violati e soprattutto come e perché era stata individuata una minore estensione in sede di liquidazione provvisoria e invece vi sarebbe stata successivamente un’impossibilità di individuazione corretta dell’estensione da parte dell’Autorità espropriante. A ciò va aggiunto, per quanto occorra, che le risultanze catastali in ogni caso hanno valenza di elemento probatorio sussidiario, da cui può desumersi una presunzione (Cass. 7567/2019). 5. Il quarto motivo è infondato e in parte inammissibile. 5.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in caso di espropriazione di bene indiviso, in sede di opposizione alla stima non è richiesta l'indicazione della quota di spettanza dell'opponente o, in caso di opposizione cumulativa, delle quote di rispettiva spettanza di ciascuno degli opponenti, poiché l'opposizione del singolo comproprietario contro la stima dell'indennità è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e quindi alla intera indennità anche a beneficio degli altri comproprietari non opponenti, non avendo l'obbligazione dell'espropriante ed il relativo credito dell'opponente natura parziaria e non essendo perciò configurabile la loro deduzione "pro quota" in giudizio (Cass. SU 10165/2003). Infatti, il giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa (Cass.15780/2019). Si è inoltre precisato che, in caso di espropriazione di bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario avverso la stima effettuata in via amministrativa è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e, quindi, dell'intera indennità, anche a beneficio dei comproprietari non opponenti, conseguendone, altresì, il diritto dell'opponente di domandare il deposito per l'intero di quest'ultima (o della differenza fra quest'ultima e quella che già sia stata eventualmente depositata). Con riferimento, tuttavia, all'ipotesi in cui la posizione di alcuni comproprietari sia stata già definita (nella specie, con accettazione dell'indennità provvisoria), non è configurabile il diritto del comproprietario opponente di chiedere che sia ordinato all'espropriante di depositare l'indennità per l'intero - anziché per la sola quota corrispondente alla quota di comproprietà dell'opponente stesso - atteso che ciò non sarebbe ragionevole, né conforme alla funzione di garanzia che presiede al deposito, risultando con certezza che più non esistono altri comproprietari aventi diritto (Cass.9172/2005). 5.2. La Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi, dopo aver richiamato l’orientamento di cui si è detto. La censura è inammissibile nella parte in cui riguarda le quote asseritamente oggetto di cessione volontaria poiché difetta di autosufficienza, in quanto la ricorrente non indica quando, come e dove ha allegato nel giudizio di merito che alcune quote del bene indiviso erano state oggetto di cessione volontaria e non v’è menzione di detta allegazione nell’ordinanza impugnata. 6. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della causa individuato con riferimento alla quota dell’indennità di esproprio di pertinenza del controricorrente, come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. 23535/2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 12.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel tes