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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 06322/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4619/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I O 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappr esentat a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 2035/2020,depositata i l 03/08/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito anche solo SGV) e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche solo IGV) per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento – già accertato con sentenza, di condanna generica, passata in giudicato – dell ’ obbligo, assunto contrattualmente, di manlevare la stess a SGV da una fideiussione di lire 450.000.000, con conseguente deposito di pari importo costituito presso il Banco di Napoli ai fini del rilascio della garanzia.

Gli attori, oltre a chiedere la liquidazione, a titolo di danno emergente, della somma di euro 232.405,60 (pari al controvalore dell’anzidetto importo in lire), invocarono anche il risarcimento del danno da cessazione di attività, all’immagine e alla reputazione commerciale; pregiudizi, questi, da correlarsi alla mancata manleva della IGV e all’escussione della fideiussione, con compromissione del merito creditizio e la revoca di aperture di credito da parte di Istituti bancari, da cui un ulteriore significativo aggravamento della crisi aziendale fino alla cessazione della relativa attività. 1.1.- L ’ adito Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 186 terc.p.c. del giugno 2016, ingiunse a IGV l’immediato pagamento, a titolo di danno emergente, della somma di euro 232.405,60; quindi, disposta ed espletata c.t.u., con sentenza del novembre 2018, condannò la IGV: a) al pagamento della complessiva somma di euro 448.666,6 (di cui euro 232.405,60 per sorte capitale, già corrisposta in esecuzione dell’ordinanza ingiunzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali su tale somma dal 29 luglio 1999 al 29 luglio 2016, nonché interessi legali dal 30 luglio 2016 al soddisfo), a titolo di danno emergente; b) al pagamento dell’ulteriore somma di euro 289.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno (seppure determinatosi con il concorso colposo di SGV) per l’intervenuta cessazione di attività in conseguenza delle revoche degli affidamenti bancari in epoca prossima alla mancata manleva.

2. – Avverso tale decisione proponevano gravame sia la IGV (in via principale), che la SGV e il Marrosu (in via incidentale); la Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 3 agosto 2020, accoglieva parzialmente l’appello principale, respingendo la domanda di “risarcimento del danno ulteriore”, e rigettava l’appello incidentale.

2.1. – Il giudice di secondo grado, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) la domanda di risarcimento del danno per cessazione di attività (il cui accoglimento era censurato con l’appello principale della IGV) era da rigettare in quanto: a.1) il Tribunale aveva ritenuto “in via ipotetica e senza riscontri” che la mancata manleva avrebbe impedito a SGV di rimborsare il debito di lire 500 milioni verso il Banco di Sardegna, che “si sarebbe espress(o) negativamente su un progetto di scissione e questo avrebbe provocato una situazione di allarme nel sistema bancario tale da indurre le revoche degli affidamenti da parte di altre due Banche (Comit e Cariplo)”; a.2 ) non risultava, infatti, “alcun parere negativo espresso dal Banco di Sardegna sul progetto di scissione”, mentre risultava “documentalmente che i debiti verso le due Banche che (avevano) revocato gli affidamenti … erano ben più elevati (complessivamente oltre 1 miliardo di lire) rispetto alla somma di 450.000.000 non svincolata”; a.3) non vi era “alcuna prova che il mancato pagamento del debito del Banco di Sardegna (avesse) generato allarme nel sistema bancario, non risultando segnalazioni alla CR né altre prove idonee a dimostrare che le revoche di Comit e Cariplo (fossero) dipese dal mancato pagamento al Banco di Sardegna”; a.4) in base ai bilanci della SGV, relativi al periodo precedente la mancata manleva, la situazione finanziaria della società “era già critica e gli amministratori avevano sollecitato più volte i soci ad immettere nuova liquidità”, senza fare alcun riferimento, in sede di approvazione dei bilanci, “alla mancata manleva per spiegare la crisi”; a.5)la IGV aveva versato alla SGV, «nei mesi da febbraio ad aprile 1999 (e cioè nello stesso periodo in cui si è verificata la “mancata manleva”) la somma complessiva di oltre 2 miliardi di lire …, che ben avrebbero potuto coprire l’esposizione verso le Banche che (avevano) revocato gli affidamenti»; a.6 ) né l ’ argomento difensivo, percui con detti versamenti SGV aveva dovuto far fronte ad altre esposizioni debitorie, era favorevole alla società attrice, “posto che una situazione di indebitamento così rilevante potrebbe essere sintomo di una crisi finanziaria idonea in sé a determinarela cessazione dell’attività, senza efficacia causale della mancata disponibilità di 500.000.000 di lire”; b ) quanto all ’ appello incidentale: b.1) era infondata la doglianza che lamentava la mancata liquidazione degli interessi moratori “al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per l’intero periodo decorrente dal 29.7.1999”, giacché il credito era di natura risarcitoria e da liquidarsi “maggiorando l’importo originario di rivalutazione e interessi legali”, questi ultimi da calcolarsi al saggio legale, che sino al 10 dicembre 2014 era quello di cui all’art. 1284, primo comma, c.c., mentre dalla domanda giudiziale (14 aprile 2015) era quello di cui al quarto comma dello stesso art. 1284 c.c.,ossia pari “a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; b.2.) era fondata la censura di omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di “rimborso delle spese legali, sostenute in un separato giudizio di opposizione allo stato passivo della fallita [OSCURATO:PERSONA], nel quale SGV avrebbe agito, secondo la sua prospettazione, a tutela del diritto di credito di IGV”, ma tale domanda era inammissibile, in quanto “domanda nuova e non semplice emendatio”, essendo i fatti su cui si fondava “del tutto diversi da quelli sui quali è stata fondata la domanda risarcitoria formulata in citazione, domanda che, peraltro, per espressa ammissione della parte attrice, costituiva domanda di liquidazione di un credito risarcitorio già accertato in separato giudizio (nel quale in alcun modo si era discusso delle spese legali relative a un giudizio di opposizione allo stato passivo)”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, congiuntamente, la [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge “per motivazione apparente e illogica”, nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, “con riferimento alla negazionedel nesso di causalità tra la mancata manleva e il dissesto aziendale e con riferimento all’omesso esame della ctu”.

La Corte territoriale avrebbe adottato una motivazione illogica, non tenendo in alcun conto “le risultanze della CTU”, quale omissione che configura un fatto decisivo e controverso, così da non “spiegare le ragioni per le quali fosse sbagliato il convincimento del primo giudice che sui relativi esiti aveva basato la propria decisione” in ordine alla sussistenza del nesso di causalità “tra lamancata manleva e la revoca degli affidamenti” ed errando, altresì, nell’individuare “la posizione revocata” foriera di “allarme nel sistema bancario”, che non era nei confronti del Banco di Sardegna, ma piuttosto “relativa alla diversa banca Comit, intervenuto il 19 aprile 1999 per una esposizione di circa 463 milioni di lire, pressoché corrispondente alla somma da ottenere da parte di IGV”.

1.1. –Il motivo (il cui tenore sostanziale è tale da consentire uno scrutinio distinto per ciascun vizio dedotto) è in parte infondato e in parte inammissibile.

1.1.1. – E ’ inammissibile, prima ancora che infondata, la doglianza che denuncia l’apparenza ed illogicità della motivazione a supporto della decisione assunta dalla Corte territoriale, ossia una motivazione affetta da quelle anomalie (“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) che– risultanti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - la rend ono non conforme all’obbligo previsto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, dunque, illegittimamente adottata, poiché in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Le censure di parte ricorrente fanno ricorso, invece, proprio ad elementi esterni (consulenza tecnica di ufficio) alla stessa motivazione resa dal giudice di appello, così da mostrarsi costruite, piuttosto, come doglianze che veicolano (inammissibilmente) il vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Peraltro, le argomentazioni adottate dal giudice di appello a giustificazione della decisione (cfr. sintesi al §

2.1. dei “Fatti di causa”, cui si rinvia integralmente) sono affatto intelligibili e prive di insanabili contraddizioni intrinseche e, dunque, rispettose del c.d. minimo costituzionale della motivazione, che segna il perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato di legittimità al riguardo (Cass., S.U., n. 8053/2014).

1.1.2. – Quanto, poi, all ’ ulteriore doglianza, veicolata in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., essa è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte da ultimo consolidatasi (Cass.n. 12387/2020; Cass. n. 22056/2020; Cass. n. 8584/2022; Cass.n. 31511/2022).

Va, infatti, precisato che nel vizio di omesso esame denunciabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente.

I ricorrenti non danno contezza di “fatti storici”, decisivi, che, accertati dalla espletata c.t.u., non sarebbero stati poi esaminati dal giudice di appello, ma hanno costruito la censura facendo invece leva sulle considerazioni che il consulente di ufficio ha ritenuto di trarre da elementi fattuali (cfr. pp. 10 e 11 del ricorso, ove sono riportati degli stralci della c.t.u., dai quali si evince chiaramente il ragionamento per ipotesi del consulente d’ufficio) pur considerati dalla Corte territoriale (cfr. sintesi al §

2.1. dei “fatti di causa”, cui si rinvia integralmente), che quelle considerazioni, fatte proprie dal primo giudice, non ha condiviso, apprezzando diversamente gli stessi elementi di fatto.

Sicché, la critica mossa con il ricorso, nella sostanza, aggredisce la motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione delle risultanze probatorie, così da veicolare quel vizio motivazionale che, come detto, non è più deducibile in base alla vigente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

“violazione e falsa applicazione della disciplina sugli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002”, giacché la pretesa relativa al pagamento della somma dovuta da IGV (versata per il rilascio di una fideiussione finalizzata a garantire il corrispettivo di un appalto) riguarderebbe una transazione commerciale, dovendo essere qualificata non già come “danno emergente”, ma come “pretesa di restituzione” per l’“inadempimento di un ’ obbligazione di pagamento assunta attraverso il contratto di cui era causa”, tant’è che il giudice primo grado aveva emesso ordinanza ingiunzione sul presupposto della sussistenza di liquidità, certezza ed esigibilità, quali requisiti tipici dei crediti pecuniari derivanti da obbligazioni di pagamento.

2.1. –Il motivo è infondato.

La censura, sebbene non proprio chiaramente formulata, è comunque da intendersi come volta a conseguire, contrariamente a quanto deciso dal giudice di merito, l’applicazione degli interessi moratori sulla sorte capitale di euro 232.405,60 al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali non già dalla domanda giudiziale - come statuito nella sentenza impugnata in applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c. -, bensì dalla data di escussione della garanzia (29 luglio 1999), assumendo che la sorte capitale costituisca un debito di valuta dovuto per transazione commerciale.

La tesi di parte ricorrente è priva di consistenza, poiché l’anzidetto importo è risultato dovuto dalla IGV quale danno (emergente) conseguente ad illecito contrattuale, consistente nell’inadempimento negoziale che ha comportato la condanna generica della stessa IGV, per l’appunto, a risarcire il “danno conseguenza” (art. 1223 c.c.) che ha costituito l’oggetto del presente giudizio di liquidazione (art. 278 c.p.c.) intentato dalla SGV e dal Marrosu; oggetto che, dunque, non attiene ad una pretesa restitutoria, che avrebbe potuto derivare dalla risoluzione dell’accordo inter partes, quale rimedio che, invece, è stato escluso nel giudizio presupposto conclusosi, come detto, con la sola condanna generica al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio (cfr. p. 5 della sentenzadi appello).

Sicché, è corretta la decisione del giudice di appello che, in applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c. (disposizione introdotta dall’art. 17 del d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014, entrata in vigore il 10 dicembre 2014), per un verso, ha limitato l’operatività della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 (quanto al saggio degli interessi) ad epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale (atto di citazione del 16 aprile 2015), mentre, per altro verso, ha negato che detta disciplina potesse applicarsi in precedenza, non vertendosi in ipotesi di “transazioni commerciali” [ossia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del citato d.lgs., “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”] ed anzi essendo espressamente esclusa, dall’art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 231/2002, l’applicazione delle relative disposizioni ai “pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno (…)” (cfr. anche Cass. n. 7966/2020).

3. – Con il terzo mezzo è denunciata “violazione e falsa applicazione di legge” sia “per motivazione apparente ed illogica”, sia “con riferimento alla disciplina dell’art. 183 c.p.c.”, per aver la Corte territoriale “ritenuta inammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali” che la SGV aveva sostenuto per insinuarsi nel passivo della fallita [OSCURATO:PERSONA] “e così tutelare la posizione di IGV”.

La motivazione della sentenza impugnata, là dove assumeva che nel precedente giudizio, conclusosi con la condanna generica di IGV, “non si era discusso delle spese legali relative ad un giudizio di opposizione allo stato passivo”, era illogica, poiché “esso era già in corso” allorquando vennero intraprese le azioni contro la [OSCURATO:PERSONA] e “il credito derivante dalle relative spese poteva sorgere solo ad esito della loro definizione e non certo prima”.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 183 c.p.c., giacché la domanda di rimborso di dette spese era “senz’altro compresa tra le conseguenze ricollegabili al medesimo fatto costitutivo (l’inadempimento di IGV)” ed “è stata precisata a seguito della eccezione da parte di quest’ultima relativa alla asserita mancata insinuazione al passivo della fallita”.

3.1. –Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

3.1.1. - Quanto alla censura di “motivazione apparente ed illogica”, essa, per come prospettata, non coglie - e, quindi, non investe di specifica doglianza, come richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. - la complessiva ed effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale verte, essenzialmente, sulla accertata diversità dei fatti tra la pretesa di rimborso delle spese legali relative al giudizio di opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] e la domanda spiegata con l’atto di citazione, ossia quella di “risarcimento del danno derivante dal mancato svincolo della somma e il risarcimento del danno ulteriore derivante dalla cessazione dell’attività oltre al risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione” (cfr. p. 15 della sentenza di appello).

In tale contesto, il riferimento alla mancata discussione, nel “separato giudizio” nel quale era stato il “credito risarcitorio già accertato”, è soltanto ad abundantiam , rafforzativo di una giustificazione già di per sé idonea a sorreggere la decisione di inammissibilità della domanda per mutatio libelli.

3.1.2. - Quanto, poi, alla doglianza di violazione dell ’ art. 183 c.p.c., essendo dedotto un error in procedendo, l’esercizio del potere di esame diretto da parte di questa Corte degli atti del giudizio di merito presuppone, ai fini dell’ammissibilità del motivo, che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità dell’impugnazione e di localizzazione processuale, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (tra le molte, Cass. n. 23834/2019).

I ricorrenti, per contro, non forniscono una indicazione adeguata dell’intero contenuto della citazione di primo grado e, soprattutto, dell’opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a poche notazioni, insufficienti a dare contezza del perimetro della domanda (cfr. p. 6 del ricorso).

3.1.2.1. - In ogni caso, proprio in base alla pur scarne indicazioni di parte ricorrente, la censura si palesa priva di consistenza, giacché, rispetto ad una azione risarcitoria intentata per ottenere, in conseguenza dell’inadempimento contrattuale accertato a carico di IGV, determinate voci di danno (danno emergente per il versamento della somma di lire 450 milioni; danno da cessazione di attività aziendale, danno all’immagine e alla reputazione dell’impresa), la domanda di danno per esborsi, a titolo di spese processuali, in altro giudizio si presenta non già alternativa o incompatibile con quelle ritualmente proposte, bensì si viene ad aggiungere ad esse e, pertanto, si configura – alla lu ce della giurisprudenza di questa Corte consolidatasi in ordine alla portata dell’art. 183 c.p.c. (tra le altre, Cass., S.U., n. 12310/2015 e Cass., S.U., n. 22404/2018) –come domanda nuova inammissibile.

Va, difatti, rammentato che – come dalle pronunce poc ’ anzi richiamate è stato affermato e ribadito –che «la vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta ... nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività».

4. – Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrent i condannat i, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna i ricorrent i, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.290,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4619/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I O 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappr esentat a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 2035/2020,depositata i l 03/08/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito anche solo SGV) e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche solo IGV) per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento – già accertato con sentenza, di condanna generica, passata in giudicato – dell ’ obbligo, assunto contrattualmente, di manlevare la stess a SGV da una fideiussione di lire 450.000.000, con conseguente deposito di pari importo costituito presso il Banco di Napoli ai fini del rilascio della garanzia. Gli attori, oltre a chiedere la liquidazione, a titolo di danno emergente, della somma di euro 232.405,60 (pari al controvalore dell’anzidetto importo in lire), invocarono anche il risarcimento del danno da cessazione di attività, all’immagine e alla reputazione commerciale; pregiudizi, questi, da correlarsi alla mancata manleva della IGV e all’escussione della fideiussione, con compromissione del merito creditizio e la revoca di aperture di credito da parte di Istituti bancari, da cui un ulteriore significativo aggravamento della crisi aziendale fino alla cessazione della relativa attività. 1.1.- L ’ adito Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 186 terc.p.c. del giugno 2016, ingiunse a IGV l’immediato pagamento, a titolo di danno emergente, della somma di euro 232.405,60; quindi, disposta ed espletata c.t.u., con sentenza del novembre 2018, condannò la IGV: a) al pagamento della complessiva somma di euro 448.666,6 (di cui euro 232.405,60 per sorte capitale, già corrisposta in esecuzione dell’ordinanza ingiunzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali su tale somma dal 29 luglio 1999 al 29 luglio 2016, nonché interessi legali dal 30 luglio 2016 al soddisfo), a titolo di danno emergente; b) al pagamento dell’ulteriore somma di euro 289.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno (seppure determinatosi con il concorso colposo di SGV) per l’intervenuta cessazione di attività in conseguenza delle revoche degli affidamenti bancari in epoca prossima alla mancata manleva. 2. – Avverso tale decisione proponevano gravame sia la IGV (in via principale), che la SGV e il Marrosu (in via incidentale); la Corte di appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 3 agosto 2020, accoglieva parzialmente l’appello principale, respingendo la domanda di “risarcimento del danno ulteriore”, e rigettava l’appello incidentale. 2.1. – Il giudice di secondo grado, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) la domanda di risarcimento del danno per cessazione di attività (il cui accoglimento era censurato con l’appello principale della IGV) era da rigettare in quanto: a.1) il Tribunale aveva ritenuto “in via ipotetica e senza riscontri” che la mancata manleva avrebbe impedito a SGV di rimborsare il debito di lire 500 milioni verso il Banco di Sardegna, che “si sarebbe espress(o) negativamente su un progetto di scissione e questo avrebbe provocato una situazione di allarme nel sistema bancario tale da indurre le revoche degli affidamenti da parte di altre due Banche (Comit e Cariplo)”; a.2 ) non risultava, infatti, “alcun parere negativo espresso dal Banco di Sardegna sul progetto di scissione”, mentre risultava “documentalmente che i debiti verso le due Banche che (avevano) revocato gli affidamenti … erano ben più elevati (complessivamente oltre 1 miliardo di lire) rispetto alla somma di 450.000.000 non svincolata”; a.3) non vi era “alcuna prova che il mancato pagamento del debito del Banco di Sardegna (avesse) generato allarme nel sistema bancario, non risultando segnalazioni alla CR né altre prove idonee a dimostrare che le revoche di Comit e Cariplo (fossero) dipese dal mancato pagamento al Banco di Sardegna”; a.4) in base ai bilanci della SGV, relativi al periodo precedente la mancata manleva, la situazione finanziaria della società “era già critica e gli amministratori avevano sollecitato più volte i soci ad immettere nuova liquidità”, senza fare alcun riferimento, in sede di approvazione dei bilanci, “alla mancata manleva per spiegare la crisi”; a.5)la IGV aveva versato alla SGV, «nei mesi da febbraio ad aprile 1999 (e cioè nello stesso periodo in cui si è verificata la “mancata manleva”) la somma complessiva di oltre 2 miliardi di lire …, che ben avrebbero potuto coprire l’esposizione verso le Banche che (avevano) revocato gli affidamenti»; a.6 ) né l ’ argomento difensivo, percui con detti versamenti SGV aveva dovuto far fronte ad altre esposizioni debitorie, era favorevole alla società attrice, “posto che una situazione di indebitamento così rilevante potrebbe essere sintomo di una crisi finanziaria idonea in sé a determinarela cessazione dell’attività, senza efficacia causale della mancata disponibilità di 500.000.000 di lire”; b ) quanto all ’ appello incidentale: b.1) era infondata la doglianza che lamentava la mancata liquidazione degli interessi moratori “al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per l’intero periodo decorrente dal 29.7.1999”, giacché il credito era di natura risarcitoria e da liquidarsi “maggiorando l’importo originario di rivalutazione e interessi legali”, questi ultimi da calcolarsi al saggio legale, che sino al 10 dicembre 2014 era quello di cui all’art. 1284, primo comma, c.c., mentre dalla domanda giudiziale (14 aprile 2015) era quello di cui al quarto comma dello stesso art. 1284 c.c.,ossia pari “a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; b.2.) era fondata la censura di omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di “rimborso delle spese legali, sostenute in un separato giudizio di opposizione allo stato passivo della fallita [OSCURATO:PERSONA], nel quale SGV avrebbe agito, secondo la sua prospettazione, a tutela del diritto di credito di IGV”, ma tale domanda era inammissibile, in quanto “domanda nuova e non semplice emendatio”, essendo i fatti su cui si fondava “del tutto diversi da quelli sui quali è stata fondata la domanda risarcitoria formulata in citazione, domanda che, peraltro, per espressa ammissione della parte attrice, costituiva domanda di liquidazione di un credito risarcitorio già accertato in separato giudizio (nel quale in alcun modo si era discusso delle spese legali relative a un giudizio di opposizione allo stato passivo)”. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, congiuntamente, la [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge “per motivazione apparente e illogica”, nonché dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, “con riferimento alla negazionedel nesso di causalità tra la mancata manleva e il dissesto aziendale e con riferimento all’omesso esame della ctu”. La Corte territoriale avrebbe adottato una motivazione illogica, non tenendo in alcun conto “le risultanze della CTU”, quale omissione che configura un fatto decisivo e controverso, così da non “spiegare le ragioni per le quali fosse sbagliato il convincimento del primo giudice che sui relativi esiti aveva basato la propria decisione” in ordine alla sussistenza del nesso di causalità “tra lamancata manleva e la revoca degli affidamenti” ed errando, altresì, nell’individuare “la posizione revocata” foriera di “allarme nel sistema bancario”, che non era nei confronti del Banco di Sardegna, ma piuttosto “relativa alla diversa banca Comit, intervenuto il 19 aprile 1999 per una esposizione di circa 463 milioni di lire, pressoché corrispondente alla somma da ottenere da parte di IGV”. 1.1. –Il motivo (il cui tenore sostanziale è tale da consentire uno scrutinio distinto per ciascun vizio dedotto) è in parte infondato e in parte inammissibile. 1.1.1. – E ’ inammissibile, prima ancora che infondata, la doglianza che denuncia l’apparenza ed illogicità della motivazione a supporto della decisione assunta dalla Corte territoriale, ossia una motivazione affetta da quelle anomalie (“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) che– risultanti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - la rend ono non conforme all’obbligo previsto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, dunque, illegittimamente adottata, poiché in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Le censure di parte ricorrente fanno ricorso, invece, proprio ad elementi esterni (consulenza tecnica di ufficio) alla stessa motivazione resa dal giudice di appello, così da mostrarsi costruite, piuttosto, come doglianze che veicolano (inammissibilmente) il vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Peraltro, le argomentazioni adottate dal giudice di appello a giustificazione della decisione (cfr. sintesi al § 2.1. dei “Fatti di causa”, cui si rinvia integralmente) sono affatto intelligibili e prive di insanabili contraddizioni intrinseche e, dunque, rispettose del c.d. minimo costituzionale della motivazione, che segna il perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato di legittimità al riguardo (Cass., S.U., n. 8053/2014). 1.1.2. – Quanto, poi, all ’ ulteriore doglianza, veicolata in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., essa è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte da ultimo consolidatasi (Cass.n. 12387/2020; Cass. n. 22056/2020; Cass. n. 8584/2022; Cass.n. 31511/2022). Va, infatti, precisato che nel vizio di omesso esame denunciabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente. I ricorrenti non danno contezza di “fatti storici”, decisivi, che, accertati dalla espletata c.t.u., non sarebbero stati poi esaminati dal giudice di appello, ma hanno costruito la censura facendo invece leva sulle considerazioni che il consulente di ufficio ha ritenuto di trarre da elementi fattuali (cfr. pp. 10 e 11 del ricorso, ove sono riportati degli stralci della c.t.u., dai quali si evince chiaramente il ragionamento per ipotesi del consulente d’ufficio) pur considerati dalla Corte territoriale (cfr. sintesi al § 2.1. dei “fatti di causa”, cui si rinvia integralmente), che quelle considerazioni, fatte proprie dal primo giudice, non ha condiviso, apprezzando diversamente gli stessi elementi di fatto. Sicché, la critica mossa con il ricorso, nella sostanza, aggredisce la motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione delle risultanze probatorie, così da veicolare quel vizio motivazionale che, come detto, non è più deducibile in base alla vigente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. 2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “violazione e falsa applicazione della disciplina sugli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002”, giacché la pretesa relativa al pagamento della somma dovuta da IGV (versata per il rilascio di una fideiussione finalizzata a garantire il corrispettivo di un appalto) riguarderebbe una transazione commerciale, dovendo essere qualificata non già come “danno emergente”, ma come “pretesa di restituzione” per l’“inadempimento di un ’ obbligazione di pagamento assunta attraverso il contratto di cui era causa”, tant’è che il giudice primo grado aveva emesso ordinanza ingiunzione sul presupposto della sussistenza di liquidità, certezza ed esigibilità, quali requisiti tipici dei crediti pecuniari derivanti da obbligazioni di pagamento. 2.1. –Il motivo è infondato. La censura, sebbene non proprio chiaramente formulata, è comunque da intendersi come volta a conseguire, contrariamente a quanto deciso dal giudice di merito, l’applicazione degli interessi moratori sulla sorte capitale di euro 232.405,60 al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali non già dalla domanda giudiziale - come statuito nella sentenza impugnata in applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c. -, bensì dalla data di escussione della garanzia (29 luglio 1999), assumendo che la sorte capitale costituisca un debito di valuta dovuto per transazione commerciale. La tesi di parte ricorrente è priva di consistenza, poiché l’anzidetto importo è risultato dovuto dalla IGV quale danno (emergente) conseguente ad illecito contrattuale, consistente nell’inadempimento negoziale che ha comportato la condanna generica della stessa IGV, per l’appunto, a risarcire il “danno conseguenza” (art. 1223 c.c.) che ha costituito l’oggetto del presente giudizio di liquidazione (art. 278 c.p.c.) intentato dalla SGV e dal Marrosu; oggetto che, dunque, non attiene ad una pretesa restitutoria, che avrebbe potuto derivare dalla risoluzione dell’accordo inter partes, quale rimedio che, invece, è stato escluso nel giudizio presupposto conclusosi, come detto, con la sola condanna generica al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio (cfr. p. 5 della sentenzadi appello). Sicché, è corretta la decisione del giudice di appello che, in applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c. (disposizione introdotta dall’art. 17 del d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014, entrata in vigore il 10 dicembre 2014), per un verso, ha limitato l’operatività della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 (quanto al saggio degli interessi) ad epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale (atto di citazione del 16 aprile 2015), mentre, per altro verso, ha negato che detta disciplina potesse applicarsi in precedenza, non vertendosi in ipotesi di “transazioni commerciali” [ossia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del citato d.lgs., “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”] ed anzi essendo espressamente esclusa, dall’art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 231/2002, l’applicazione delle relative disposizioni ai “pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno (…)” (cfr. anche Cass. n. 7966/2020). 3. – Con il terzo mezzo è denunciata “violazione e falsa applicazione di legge” sia “per motivazione apparente ed illogica”, sia “con riferimento alla disciplina dell’art. 183 c.p.c.”, per aver la Corte territoriale “ritenuta inammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali” che la SGV aveva sostenuto per insinuarsi nel passivo della fallita [OSCURATO:PERSONA] “e così tutelare la posizione di IGV”. La motivazione della sentenza impugnata, là dove assumeva che nel precedente giudizio, conclusosi con la condanna generica di IGV, “non si era discusso delle spese legali relative ad un giudizio di opposizione allo stato passivo”, era illogica, poiché “esso era già in corso” allorquando vennero intraprese le azioni contro la [OSCURATO:PERSONA] e “il credito derivante dalle relative spese poteva sorgere solo ad esito della loro definizione e non certo prima”. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 183 c.p.c., giacché la domanda di rimborso di dette spese era “senz’altro compresa tra le conseguenze ricollegabili al medesimo fatto costitutivo (l’inadempimento di IGV)” ed “è stata precisata a seguito della eccezione da parte di quest’ultima relativa alla asserita mancata insinuazione al passivo della fallita”. 3.1. –Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. 3.1.1. - Quanto alla censura di “motivazione apparente ed illogica”, essa, per come prospettata, non coglie - e, quindi, non investe di specifica doglianza, come richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. - la complessiva ed effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale verte, essenzialmente, sulla accertata diversità dei fatti tra la pretesa di rimborso delle spese legali relative al giudizio di opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] e la domanda spiegata con l’atto di citazione, ossia quella di “risarcimento del danno derivante dal mancato svincolo della somma e il risarcimento del danno ulteriore derivante dalla cessazione dell’attività oltre al risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione” (cfr. p. 15 della sentenza di appello). In tale contesto, il riferimento alla mancata discussione, nel “separato giudizio” nel quale era stato il “credito risarcitorio già accertato”, è soltanto ad abundantiam , rafforzativo di una giustificazione già di per sé idonea a sorreggere la decisione di inammissibilità della domanda per mutatio libelli. 3.1.2. - Quanto, poi, alla doglianza di violazione dell ’ art. 183 c.p.c., essendo dedotto un error in procedendo, l’esercizio del potere di esame diretto da parte di questa Corte degli atti del giudizio di merito presuppone, ai fini dell’ammissibilità del motivo, che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità dell’impugnazione e di localizzazione processuale, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (tra le molte, Cass. n. 23834/2019). I ricorrenti, per contro, non forniscono una indicazione adeguata dell’intero contenuto della citazione di primo grado e, soprattutto, dell’opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a poche notazioni, insufficienti a dare contezza del perimetro della domanda (cfr. p. 6 del ricorso). 3.1.2.1. - In ogni caso, proprio in base alla pur scarne indicazioni di parte ricorrente, la censura si palesa priva di consistenza, giacché, rispetto ad una azione risarcitoria intentata per ottenere, in conseguenza dell’inadempimento contrattuale accertato a carico di IGV, determinate voci di danno (danno emergente per il versamento della somma di lire 450 milioni; danno da cessazione di attività aziendale, danno all’immagine e alla reputazione dell’impresa), la domanda di danno per esborsi, a titolo di spese processuali, in altro giudizio si presenta non già alternativa o incompatibile con quelle ritualmente proposte, bensì si viene ad aggiungere ad esse e, pertanto, si configura – alla lu ce della giurisprudenza di questa Corte consolidatasi in ordine alla portata dell’art. 183 c.p.c. (tra le altre, Cass., S.U., n. 12310/2015 e Cass., S.U., n. 22404/2018) –come domanda nuova inammissibile. Va, difatti, rammentato che – come dalle pronunce poc ’ anzi richiamate è stato affermato e ribadito –che «la vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta ... nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività». 4. – Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrent i condannat i, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna i ricorrent i, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.290,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà