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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08966/2026

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’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 3000 S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Guido LuigiBattagliese;-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Lombardia n. 2038/2015, depositata il 14 maggio 2015udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato ilCollegio il 9 aprile 20261. – L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] euro3000 s.r.l. in liquidazione l’avviso di accertamento n.R2D03TA00619 con il quale rideterminava il reddito di impresa aifini IRES in euro 15.134.256, il valore della produzione netta ai finiIRAP in euro 15 109.710, l’IVA a saldo della liquidazione annuale,calcolando una maggiore imposta dovuta pari ad euro 367.765 esanzioni per euro

6.616.376. A fondamento del recupero diimposta vi era una verifica fiscale condotta nei confronti dellasocietà e conclusasi con l’adozione del processo verbale diconstatazione del 28 aprile 2008.A seguito della notifica dell’atto impositivo, la societàpresentava istanza di accertamento con adesione ai sensi del d.Lgs. n. 218/1997, il cui procedimento amministrativo non andava abuon fine.La società, pertanto, impugnava l'avviso di accertamentodinanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano perl’annullamento dei seguenti rilievi, ad eccezione dei rilievi n. 2 aifini IRES e n. 2 ai fini IVA, non oggetto di impugnazione: ai finiIres, rilievo n. 1 - recupero a tassazione di costi non di competenzaex art. 109, comma 2, TUIR, per l'importo di euro 5.586, relativoal conto “immobili c/costruzione”; rilievo n. 3 - recupero atassazione di costi non di competenza ex art. 109, c, 2, TUIR, perl’importo di euro 85.468,50, relativo al conto “immobiliNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026costruzione"; rilievo n. 4 - recupero a tassazione di costi non dicompetenza ex art. 109, comma 2, TUIR, per l’importo, di euro10.000, relativo al Conto “Provvigioni ed oneri accessori”; rilievo n.5 - recupero a tassazione di costi per operazioni parzialmenteinesistenti ex art. 109, comma 1 e 5, TUIR per euro 1.177.115relativi al conto “Immobili c/costruzione”; rilievo n. 6 -sopravvenienza attiva art. 88 d.P.R. n. 917/1986 per euro515.000; rilievo n. 7 - sopravvenienza attiva art. 88 d.P.R. n.917/1986 per euro 6.504.108; rilievo n. 8 - sopravvenienza attivaart. 88 d.P.R. n. 917/1986 per euro 6.500.485; ai fini IVA: rilievon. 1 - omessa fatturazione di accanii incassati per euro 410.000con relativa IVA pari ad euro 82.000 relativa al conto “Caparre daterzi”; rilievo n. 3 - indebita detrazione di imposta pari ad euro235.423 relativa al conto “Immobili c/costruzione.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 400/21/10, depositata in data 30 novembre2010, la Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava ilricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, consentenza n. 2038/2015, depositata il 14 maggio 2015, dopo averdisposto una consulenza tecnica d'ufficio, ha parzialmente accoltol’appello, annullando l’avviso di accertamento sui rilievi n. 5,relativo ai costi di demolizione, n. 3 sull’indebita detrazionedell’IVA, n. 7 e 8 sulle sopravvenienze attive.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026La contribuente si è costituita con controricorso e ha propostoricorso incidentale affidato a due motivi che illustra con memoria.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato una requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Preliminarmente va esclusa l’inammissibilità del ricorsoprincipale per contraddittorietà tra il primo e il secondo motivo,vertendo invero tali censure su profili distinti.

Parimenti deveessere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'intero ricorso perdifetto di specificità e localizzazione, risultando la prospettazione infatto e in diritto idonea a far comprendere le questioni prospettate.2. – Con il primo motivo del ricorso principale si deducel’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

A seguitodell’atto di appello proposto dalla società, la Commissione tributariaregionale, con ordinanza del 15 gennaio 2014, disponeva losvolgimento di una CTU formulando il seguente quesito: «Dica ilCTU, previo esame della documentazione in atti, ed in speciedell'avviso di accertamento (...):

1. Se, previa ricostruzione dei daticontabili e di bilancio degli anni interessati costi ripresi a tassazione(di cui ai punti 1, 2, 4, e 9 della sentenza) siano stati"patrimonializzati":

2. Se, quanto alle sopravvenienze attive (di cuiai punti 6 e 7 della sentenza), vi siano costi inesistenti o se talisopravvenienze siano effettive, sulla base delle operazionidocumentate in atti.

Ricostruisca, a tal fine il CTU, ove possibile, irapporti di dare ed avere tra la società appellante [OSCURATO:SOCIETA]. e le società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].».Acquisita la relazione peritale, l’Agenzia delle entrate depositavauna memoria con la quale rivolgeva puntuali osservazioni criticheNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026alle considerazioni svolte dal consulente tecnico, il cui contenutoviene riportato nell'ambito della censura. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale, tuttavia, si sostiene, nonostante le puntuali contestazionidelle considerazioni svolte dal consulente d'ufficio motivava la suadecisione di accoglimento dei motivi di appello limitandosi ariprendere taluni brani della consulenza tecnica, senza nullaargomentare in ordine ai rilievi formulati dall’Agenzia nellamemoria depositata.2.1. – Il motivo è inammissibile.L'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.L. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012,consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile laconsulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi lacritica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensivecontro un elemento istruttorio (Cass. n. 6322/2023; Cass. n.8584/2022).Tale disposizione, peraltro, così come novellata, consente dicensurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito laconsulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico,sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che ilgiudice del merito abbia omesso di considerare (Cass. n.7716/2024; Cass. n. 18886/2023).Nel caso di specie, non si denuncia l'omesso esame di un fattostorico ma la diversa valutazione dei fatti operata dal giudice,richiedendosi, pertanto, a questa Suprema Corte una inammissibilerivalutazione del merito.3. – Con il secondo motivo del ricorso principale si contesta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 92TUIR (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

A seguito della sentenza diNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026primo grado, sfavorevole alle ragioni della società, quest’ultimaproponeva appello in relazione al quinto rilievo in materia diimposte dirette.

Esperita la consulenza tecnica, la Commissionetributaria regionale decideva il motivo di appello, accogliendolo conla seguente motivazione: «La ripresa a tassazione riguardante icosti di demolizione per euro 1.177.115,00, non può essereaccolta trattandosi di ripresa riguardante costi che non influenzanoil bilancio di esercizio, in quanto relativi a conti di statopatrimoniale.

Trattandosi, infatti, di costo operativo non dedottoperché patrimonializzato, non ha avuto influenza sulla formatonedella base imponibile ai fini Ires ed Irap dell'esercito 2005».

Anchein questo caso, secondo la ricorrente, la Commissione tributariaregionale si limita a riprendere quanto sostenuto nella consulenzaperitale senza esaminare le considerazioni svolte dall’Agenzia.

Sitratta di un profilo censurato nel primo motivo di ricorso.

In ognicaso, la sentenza sarebbe erronea in quanto, come emergerebbesia nel processo verbale di constatazione che nella motivazionedell'avviso di accertamento, tali fatture fanno riferimento a costirelativi a beni immobili, e, in quanto tali la parte li ha iscritti nelconto "immobili c/costruzione".

Essi sono stati sostenuti sulla basedelle fatture e della documentazione reperita in sede di verificafiscale, nell'anno 2005, a fronte dell'acquisto di un terrenoavvenuto nel 2004, rivenduto unitamente al nuovo fabbricato nel2005.

Tali costi, pertanto, avrebbero potuto – sostiene partericorrente - essere sospesi dalla contribuente solamente fino allacorrelativa produzione dei ricavi, avvenuta con la vendita delcomplesso immobiliare, ossia nel 2005.

Successivamente, non erapiù permessa la loro deduzione, poiché è ammissibile solounitamente ai relativi ricavi.

Sarebbe dunque erroneo quantosostenuto dal CTU, secondo cui essi sono stati sospesi, poichéNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026l'unico anno in cui avrebbero potuto essere dedotti in contabilitàera, per l'appunto, il 2005, in quanto in tale anno si sono realizzati iricavi relativi alla vendita del complesso immobiliare, cui sonocorrelati i costi.

In realtà, tali costi sono andati sebbenepatrimonializzati, sono andati a far parte del conto economico nellavoce delle "rimanenze finali" che rappresentano "rimanenze iniziali"dell'anno successivo e concorrono ugualmente a formare il redditoimponibile.

Su tale punto, a pag. 15 della relazione tecnica è lostesso CTU che conferma che i costi in discussione sono stati iscrittinel conto "rimanenze finali".

Contrariamente a quanto sostenutonella relazione peritale, però, viene fatto riferimento genericamentea prassi e a principi contabili OIC, senza, peraltro, indicarne gliestremi, mentre l'art. 92 TUIR prevede che le variazioni dellerimanenze finali, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono aformare il reddito dell'esercizio.

Una erronea valorizzazione dellegiacenze, quindi, comporta effetti distorsivi non solo sullecorrispondenti voci di conto economico (come sostenuto dallaparte, dal CTU e dalla sentenza), ma anche sulla determinazionedel reddito imponibile.3.1. – Il motivo è infondato.Preliminarmente sul punto va disattesa l’eccezione propostadalla controricorrente a pag. 12 del proprio atto, in forza dellaquale – diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata– il recupero in argomento (rilievo n. 5 per euro 1.177.115, relativoal conto “immobili c/costruzione”) deriverebbe non dalle variazionidelle rimanenze al 31.12.2005 ma da costi privi del requisito dellacertezza in quanto antieconomici (quantunque nell’avviso diaccertamento, impropriamente, si scriva in alcuni passaggi dioperazioni “parzialmente inesistenti”, peraltro in modo del tuttogenerico).Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026Dalla lettura dell’avviso di accertamento riprodotto a questaCorte e trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione si evinceinfatti che il recupero è stato formulato poiché a fronte di uncospicuo (euro 2.000.000 dapprima, poi a seguito di nota di creditoda ricevere, euro 1.700.000) importo “presunto” (così all’art. 2 delcontratto di appalto), l’Ufficio ha ritenuto incompleta ladocumentazione prodotta dalla contribuente in sede di verifica equindi disconosciuto i costi in argomento poiché difettosi quantoalla certezza, anche alla luce del confronto con altri rapporticontrattuali in essere tra la contribuente e la medesima [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che dalle informazioni ritraibili da listiniprezzi ufficiali (pagg. 5, 6, 7, spec. 8 dell’avviso di accertamento).A fronte di ciò, nel caso di specie, rileva la Corte che lapronuncia non affronta la questione della documentazione dei costirelativi ai lavori di demolizione di fabbricati (violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 109 TUIR sotto il profilo della certezza di talicosti), la cui omessa produzione ha indotto l'Agenzia delle entrate aritenere che gli stessi non fossero quantificabili in modo oggettivo,profilo ritenuto determinante dal giudice di prime cure.

Nellamotivazione, invero, si affronta un profilo diverso, riguardante ilfatto che si tratterebbe di un costo operativo, non dedotto inquanto patrimonializzato.

Né tale affermazione è censurata dalleparti con motivi di ricorso riguardanti l’esondazione della pronunciadi merito dal perimetro del giudizio, il travisamento dei fatti dicausa o degli elementi di prova.Quindi, va unicamente qui esaminata e decisa la correttezza omeno dell’affermazione resa dalla CTR (che ha recepito levalutazioni della CTU esperita nei gradi di merito) in ordine allairrilevanza o meno dei costi in argomento.

L’Ufficio sostiene inquesta sede l’erronea iscrizione degli stessi nelle rimanenze aNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026seguito della quale si è ottenuta la loro “patrimonializzazione” comeillustrato alle pagg. 15 e 16 della CTU ridetta, diligentementeprodotta a questa Corte dalla controricorrente.Dalla lettura di tale relazione si evince che tali costi (inseriticontabilmente nel conto 54200 insieme ad altri) sono stati“stornati” dal conto economico “con la tecnica contabile dirilevazione delle rimanenze di magazzino” (pag. 2 relazione CTU)quindi risultando patrimonializzati.Va ricordato che le imprese – come la contribuente – cheesercitano attività edile sostengono costi per l’edificazione degliimmobili (e il costo di demolizione in argomento è uno di tali costi);gli immobili ancora in costruzione o invenduti a fine esercizioassumono la veste di “immobili in costruzione” o “immobili merce”,sono valorizzati al costo e collocati in bilancio tra le “rimanenzefinali”.

Lo si evince in particolare dalla CTU in argomento (pag. 16)che nel ricostruire la posta de qua dà conto di come i costi “a fineesercizio (2005, n.d.r.) sono stati sospensi e iscritti nel conto“rimanenze finali immobili in costruzione” al netto dei costi riferitiagli immobili ceduti nel corso dell’esercizio 2005 di euro1.172.614,60 per un totale di euro 3.162.613,33”.È quindi chiaro che i costi in argomento siano stati, comeconclude il CTU “patrimonializzati nel contesto delle rimanenzefinali”.In diritto, va ricordato che la disciplina ordinaria dellerimanenze, contenuta nell’art. 92 TUIR, è volta ad annullarel’influenza sul bilancio dei costi sopportati in corso d’anno perelementi, quali beni-merce o servizi oggetto dell’attività tipicadell’impresa, che non determinano la produzione di ricavi nellostesso esercizio.

Si parla, in relazione alle rimanenze, di “costosospeso”, in considerazione della necessità di sterilizzare gli effettiNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026sul reddito d’impresa di tali costi fino a che non divenganoproduttivi di ricavi.Questa Corte ha chiarito che (in termini Cass.n. 11631/2023) l'allocazione in bilancio degli immobili-merce, cioèdestinati al mercato della compravendita e al cui scambio oproduzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazioneeconomica ad essi concretamente impressa, sicché tali beni,quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce"rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza cheassuma alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loroavvenuta ultimazione.

Solo l’intervenuta accettazione dell’operapluriennale con la liquidazione dei corrispettivi spettanti all’impresa,e solo tale circostanza, al pari della stipula dell’atto di acquisto per ibeni-merce, rende invece inderogabile il computo tra i ricavi dellespettanze dell’impresa, senza che sia più possibile conteggiaregiacenze o rimanenze di bilancio (in argomento, anche Cass. n.34410/2019).L’iscrizione in bilancio, quindi, è corretta – come rilevato dalCTU - alla luce dell’attività svolta dalla società contribuente e nederiva altrettanto correttamente la irrilevanza dei costi sia ai finidell’imposizione sul reddito sia quanto all’iva.Infatti, solo la mancata rilevazione del valore di tali opere trale rimanenze di fine anno determina, al pari della mancataiscrizione in tale categoria degli immobili-merce, la necessità diconsiderare il corrispondente valore quale ricavo, a prescinderedalla sua ultimazione, in analogia con la necessità di riferirsi, per gliimmobili-merce alla destinazione economica ad essi concretamenteimpressa (ancora Cass. n. 11631/2023).Anche l’iva relativa, poi, rattandosi di costi patrimonializzati,resta detraibile.Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026Pertanto, il motivo va rigettato.4. – Con il primo motivo del ricorso incidentale si prospetta lanullità della sentenza per vizio di motivazione; tale censura èformulata in riferimento al rilievo IRES n. 1 (recupero a tassazionedi costi non di competenza ex art. 109. c

2. TUIR per l’importo dieuro 5.586 relativo al conto “immobili c/costruzione 1”); IRES n. 3(recupero a tassazione di costi non dì competenza ex art 109,comma 2, TUIR per l’importo di euro 85.468,50 relativo al conto“immobili c/costruzione”); IRES n. 6 (sopravvenienza attiva art. 88d.P.R. n. 917/1986 per euro 515.000) e IVA n. 1 (omessafatturazione di acconti incassati per euro 410.000 con relativa IVApari ad euro 82.000 relativa al conto “caparre da terzi”).Sul rilievo IRES n. 1 si deduce che la decisione del giudice delmerito in ordine al rigetto dell’appello, per quanto riguarda questorilievo, apparirebbe apodittica e meramente assertiva, di alcunaconcreta argomentazione, nonché irriducibilmente contraddittoria,limitandosi a richiedere la prova della conclusione della prestazionesenza fornire argomentazioni concrete.

Sotto il profilo tecnico-contabile, si evidenzia come la patrimonializzazione nel conto“immobili c/costruzione” – suffragata dalla consulenza tecnica –non abbia inciso sulla formazione della base imponibile ai fini IRESe IRAP.

Di conseguenza, il periodo di competenza (2004 o 2005)risulterebbe irrilevante, perché in ogni caso il costo non è statodedotto.

Si sottolinea inoltre l’insufficienza della motivazione, che silimita all’identificazione dell’anno d’imposta senza considerare lareale deducibilità del costo.Sul rilievo IRES n. 3 trattasi della contestazione da partedell’Agenzia delle entrate del periodo di competenza relativo allafattura n 19/2005 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]dell’importo di euro 85.468,50 oltre IVA e che, a detta dell’Ufficio,Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026sarebbe di competenza dell’anno 2004, invece che dell’anno 2005data fattura, per cui l’A.F. ne disconosce la deducibilità nell’anno diimposta 2005 oggetto dell’accertamento.

Anche su questo punto lapronuncia sarebbe apodittica e meramente assertiva, priva di unaconcreta argomentazione.A valere per entrambi i rilievi, si deduce inoltre che la sentenzanon avrebbe tenuto conto, erroneamente applicando l’art. 109comma 2 TUIR, che l’imputazione di un costo a un esercizio diversoda quello di competenza ex art. 109, comma 2, TUIR, nellafattispecie non ha determinato alcun danno all’erario.

Seguendo latesi dell'Ufficio, il costo sarebbe comunque stato deducibile neglianni di imposta precedenti, anziché nell'anno 2005.Sul rilievo IRES n. 6, con cui l’Ufficio ha recuperato l’importocomplessivo 515.000, iscritto tra i debiti di bilancio della societànell’anno 2005 in ragione di caparre incassate da imprese terze aseguilo della stipulazione di promesse di vendita.

A detta dell’enteimpositore, tali somme sarebbero in realtà qualificabili comesopravvenienze attive, ex art. 88, comma 1, TUIR, trattandosi di“sopravvenute insussistenze di passività iscritte in bilancio inprecedenti esercizi”.

L’importo troppo elevato delle caparreconfermerebbe l’insussistenza delle stesse.

L'affermazione vienecensurata sotto una pluralità di profili (la sproporzionedell'ammontare delle caparre costituirebbe un mero indizio, nonuna presunzione grave precisa e concordante tale da fondare unaccertamento analitico-induttivo; nella pattuizione di una caparraconfirmatoria non esiste alcun limite o vincolo alla suadeterminazione essendo diritto potestativo di un qualsiasi soggettostabilire le condizioni economiche di un proprio contratto, col sololimite della accettazione di controparte; la stessa affermazione disproporzionalità è meramente assertiva e come tale apodittica, nonNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026avendo il giudicante dato conto né dei valori presi inconsiderazione, né dei criteri adottati per giungere al giudizio di(s)proporzionalità che necessita, per sua natura, di termini diparagoni del raffronto che sono nella specie mancanti)Sul rilievo IVA n. 1 l’Agenzia delle entrate ha contestatol’importo di euro 410.000,00, iscritto nel bilancio della società al31.12.2005 quale “caparra da terzi”, adducendo che in realtà nontrattasi di “caparre” ma di “acconti sul prezzo”, che avrebberodovuto essere assoggettati ad IVA del 20%, in quanto sommerestituite al promissario acquirente non essendosi pervenuti allavendita.

Sulla base di tale assunto l’ente impositore ha recuperato,a titolo di IVA, l’importo di euro

82.000.00. Il giudice ha rigettatol’appello, sostenendo la carenza di prova circa il carattere dicaparra confirmatoria.

La motivazione viene censurata perché nonvaluterebbe i documenti presentati (atto definitivo dicompravendita, visura camerale, dimostrazione dell’integralepagamento del prezzo e restituzione della caparra), néspiegherebbe perché le prove del contribuente non siano sufficienti,invertendo di fatto l’onere della prova senza fondamento e nonmotivando la scelta tra caparra e acconto.4.1. – Il motivo è inammissibile.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante oNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, la pronuncia – pur concisa nell’esame dellequestioni prospettate – non risulta lesiva del «minimocostituzionale» riguardo ai profili denunciati.

Sul rilievo IRES n. 1(Recupero a tassazione di costi non di competenza ex art. 109. c 2,TUIR per l’importo di euro 5.586 relativo al conto “immobilic/costruzione 1”), invero, si prospetta una censura riguardante ilmerito dei fatti accertati, avendo la Commissione tributariaregionale escluso che l'appellante avesse provato che laprestazione si era conclusa il 16 dicembre 2004, mentre risultanoinammissibili le censure riguardanti l'insufficienza o l'illogicità delladecisione.

Analoga richiesta di rivalutazione del merito riguarda gliulteriori profili di censura; il rilievo IRES n. 3 (Recupero atassazione di costi non dì competenza ex art 109. c. 2 TUIR perl’importo di euro 85.468,50 relativo al conto “immobilic/costruzione”), IRES n. 6 (sopravvenienza attiva art. 88 d.P.R n.917/1986 per euro 515.000) e IVA n. 1 (omessa fatturazione diacconti incassati per euro 410.000 con relativa IVA pari ad euro82.000 relativa al Conto “Caparre da terzi”), avendo i giudici delgravame esplicitato le ragioni in base alle quali tali ripresedovevano essere confermate, tenuto conto delle risultanzeistruttorie e del riparto dell'onere della prova.Va ricordato che in caso di contestazioni dell'Amministrazionededucibilità di costi e oneri è a carico del contribuente, dovendoegli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi,Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la suaconcreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perchéin correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass.n. 24880/2022).

Similmente accade per la detrazione dei costi intema di IVA (Cass. n. 13202/2025).In particolare, per l’importo di euro 85.468,50 relativo al conto“immobili c/costruzione”, con valutazione in fatto è stato esclusoche fossero stati forniti elementi atti a far ritenere tale costo dicompetenza di altro esercizio.

Analogamente, con c.d.

“doppiaconforme”, riguardo alle caparre, è stata rilevata la sproporzionedelle stesse rispetto al valore dei contratti, mentre per l'IVA è stataesclusa la prova del carattere di caparra confirmatoria degli accontiversati.5. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospettaun error in procedendo, consistente nella violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. sotto specie di violazione del ripartodell’onere della prova ex art. 2697 c.c. in riferimento ai rilievi IRESn. 1 (recupero a tassazione di costi non di competenza ex art. 109e 2 TUIR per l'importo di euro 5.586, relativo al conto “immobilic/costruzione"), IRES n. 3 (recupero a tassazione di costi non dicompetenza ex art. 109, comma 2, TUIR per l’importo di euro85.468.50, relativo al conto immobili c/costruzione, IRES n. 6(sopravvenienza attiva art. 88 d.P.R. n. 917/1986 per euro515.000) e IVA n. 1 (omessa fatturazione di acconti incassati pereuro 410.000 con relativa IVA pari ad euro 82.000 relativa al conto“caparre da terzi").

Nell’affrontare il merito della controversia, intutti i rilievi in esame, il giudice del gravame contesta all’appellantedi non avere provato il fatto contrario alle tesi dell’Ufficio.

Talestatuizione, secondo la contribuente, trascura di considerare chel’onere della prova circa la fondatezza della pretesa erariale gravaNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026sull’ente impositore quale attore sostanziale nel processo tributariomentre, nella fattispecie, dalla motivazione della sentenzaimpugnata si evincerebbe che il giudice del merito, in violazione didiritto, avrebbe invertito l’onere probatorio, pretendendo che fossela società a fornire le giustificazioni a contrario.5.1. – Il motivo è infondato.In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costisostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesain termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza ecorrelazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditorialesvolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato,ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e laloro concreta destinazione alla produzione (Cass. n. 2224/2021).Analogamente, in tema di IVA, la detrazione dei costi richiedeidenticamente la loro inerenza all'attività di impresa e il loroeffettivo sostenimento da parte della società contribuente (Cass. n.13202/2025), la cui prova, in caso di contestazionidell'[OSCURATO:PERSONA], è a carico del contribuente,dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e,quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi ela sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresaperché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé(Cass. n. 3747/2025).Alla luce della giurisprudenza richiamata, nella specie non vi èstata nessuna inversione dell'onere della prova essendo onere delcontribuente, come ha ritenuto la sentenza di appello, provarel'esistenza e la natura del costo.Va poi ribadito che in tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendaNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n.10927/2024).In tal senso, in sede di Legittimità, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito,a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 32505/2023;Cass. n. 9097/2017).6. – In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorsoincidentale vanno rigettati.

Le spese processuali sono compensatetra le parti.

P.Q.Mrigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensale spese di lite.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, di un importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 30 gennaio 2026, riconvocato il Collegio il 9 aprile2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 3000 S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Guido LuigiBattagliese;-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Lombardia n. 2038/2015, depositata il 14 maggio 2015udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato ilCollegio il 9 aprile 20261. – L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] euro3000 s.r.l. in liquidazione l’avviso di accertamento n.R2D03TA00619 con il quale rideterminava il reddito di impresa aifini IRES in euro 15.134.256, il valore della produzione netta ai finiIRAP in euro 15 109.710, l’IVA a saldo della liquidazione annuale,calcolando una maggiore imposta dovuta pari ad euro 367.765 esanzioni per euro 6.616.376. A fondamento del recupero diimposta vi era una verifica fiscale condotta nei confronti dellasocietà e conclusasi con l’adozione del processo verbale diconstatazione del 28 aprile 2008.A seguito della notifica dell’atto impositivo, la societàpresentava istanza di accertamento con adesione ai sensi del d.Lgs. n. 218/1997, il cui procedimento amministrativo non andava abuon fine.La società, pertanto, impugnava l'avviso di accertamentodinanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano perl’annullamento dei seguenti rilievi, ad eccezione dei rilievi n. 2 aifini IRES e n. 2 ai fini IVA, non oggetto di impugnazione: ai finiIres, rilievo n. 1 - recupero a tassazione di costi non di competenzaex art. 109, comma 2, TUIR, per l'importo di euro 5.586, relativoal conto “immobili c/costruzione”; rilievo n. 3 - recupero atassazione di costi non di competenza ex art. 109, c, 2, TUIR, perl’importo di euro 85.468,50, relativo al conto “immobiliNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026costruzione"; rilievo n. 4 - recupero a tassazione di costi non dicompetenza ex art. 109, comma 2, TUIR, per l’importo, di euro10.000, relativo al Conto “Provvigioni ed oneri accessori”; rilievo n.5 - recupero a tassazione di costi per operazioni parzialmenteinesistenti ex art. 109, comma 1 e 5, TUIR per euro 1.177.115relativi al conto “Immobili c/costruzione”; rilievo n. 6 -sopravvenienza attiva art. 88 d.P.R. n. 917/1986 per euro515.000; rilievo n. 7 - sopravvenienza attiva art. 88 d.P.R. n.917/1986 per euro 6.504.108; rilievo n. 8 - sopravvenienza attivaart. 88 d.P.R. n. 917/1986 per euro 6.500.485; ai fini IVA: rilievon. 1 - omessa fatturazione di accanii incassati per euro 410.000con relativa IVA pari ad euro 82.000 relativa al conto “Caparre daterzi”; rilievo n. 3 - indebita detrazione di imposta pari ad euro235.423 relativa al conto “Immobili c/costruzione.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 400/21/10, depositata in data 30 novembre2010, la Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava ilricorso.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto del gravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, consentenza n. 2038/2015, depositata il 14 maggio 2015, dopo averdisposto una consulenza tecnica d'ufficio, ha parzialmente accoltol’appello, annullando l’avviso di accertamento sui rilievi n. 5,relativo ai costi di demolizione, n. 3 sull’indebita detrazionedell’IVA, n. 7 e 8 sulle sopravvenienze attive.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026La contribuente si è costituita con controricorso e ha propostoricorso incidentale affidato a due motivi che illustra con memoria.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato una requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Preliminarmente va esclusa l’inammissibilità del ricorsoprincipale per contraddittorietà tra il primo e il secondo motivo,vertendo invero tali censure su profili distinti. Parimenti deveessere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'intero ricorso perdifetto di specificità e localizzazione, risultando la prospettazione infatto e in diritto idonea a far comprendere le questioni prospettate.2. – Con il primo motivo del ricorso principale si deducel’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). A seguitodell’atto di appello proposto dalla società, la Commissione tributariaregionale, con ordinanza del 15 gennaio 2014, disponeva losvolgimento di una CTU formulando il seguente quesito: «Dica ilCTU, previo esame della documentazione in atti, ed in speciedell'avviso di accertamento (...): 1. Se, previa ricostruzione dei daticontabili e di bilancio degli anni interessati costi ripresi a tassazione(di cui ai punti 1, 2, 4, e 9 della sentenza) siano stati"patrimonializzati": 2. Se, quanto alle sopravvenienze attive (di cuiai punti 6 e 7 della sentenza), vi siano costi inesistenti o se talisopravvenienze siano effettive, sulla base delle operazionidocumentate in atti. Ricostruisca, a tal fine il CTU, ove possibile, irapporti di dare ed avere tra la società appellante [OSCURATO:SOCIETA]. e le società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].».Acquisita la relazione peritale, l’Agenzia delle entrate depositavauna memoria con la quale rivolgeva puntuali osservazioni criticheNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026alle considerazioni svolte dal consulente tecnico, il cui contenutoviene riportato nell'ambito della censura. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale, tuttavia, si sostiene, nonostante le puntuali contestazionidelle considerazioni svolte dal consulente d'ufficio motivava la suadecisione di accoglimento dei motivi di appello limitandosi ariprendere taluni brani della consulenza tecnica, senza nullaargomentare in ordine ai rilievi formulati dall’Agenzia nellamemoria depositata.2.1. – Il motivo è inammissibile.L'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.L. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012,consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile laconsulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi lacritica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensivecontro un elemento istruttorio (Cass. n. 6322/2023; Cass. n.8584/2022).Tale disposizione, peraltro, così come novellata, consente dicensurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito laconsulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico,sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che ilgiudice del merito abbia omesso di considerare (Cass. n.7716/2024; Cass. n. 18886/2023).Nel caso di specie, non si denuncia l'omesso esame di un fattostorico ma la diversa valutazione dei fatti operata dal giudice,richiedendosi, pertanto, a questa Suprema Corte una inammissibilerivalutazione del merito.3. – Con il secondo motivo del ricorso principale si contesta laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 92TUIR (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). A seguito della sentenza diNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026primo grado, sfavorevole alle ragioni della società, quest’ultimaproponeva appello in relazione al quinto rilievo in materia diimposte dirette. Esperita la consulenza tecnica, la Commissionetributaria regionale decideva il motivo di appello, accogliendolo conla seguente motivazione: «La ripresa a tassazione riguardante icosti di demolizione per euro 1.177.115,00, non può essereaccolta trattandosi di ripresa riguardante costi che non influenzanoil bilancio di esercizio, in quanto relativi a conti di statopatrimoniale. Trattandosi, infatti, di costo operativo non dedottoperché patrimonializzato, non ha avuto influenza sulla formatonedella base imponibile ai fini Ires ed Irap dell'esercito 2005». Anchein questo caso, secondo la ricorrente, la Commissione tributariaregionale si limita a riprendere quanto sostenuto nella consulenzaperitale senza esaminare le considerazioni svolte dall’Agenzia. Sitratta di un profilo censurato nel primo motivo di ricorso. In ognicaso, la sentenza sarebbe erronea in quanto, come emergerebbesia nel processo verbale di constatazione che nella motivazionedell'avviso di accertamento, tali fatture fanno riferimento a costirelativi a beni immobili, e, in quanto tali la parte li ha iscritti nelconto "immobili c/costruzione". Essi sono stati sostenuti sulla basedelle fatture e della documentazione reperita in sede di verificafiscale, nell'anno 2005, a fronte dell'acquisto di un terrenoavvenuto nel 2004, rivenduto unitamente al nuovo fabbricato nel2005. Tali costi, pertanto, avrebbero potuto – sostiene partericorrente - essere sospesi dalla contribuente solamente fino allacorrelativa produzione dei ricavi, avvenuta con la vendita delcomplesso immobiliare, ossia nel 2005. Successivamente, non erapiù permessa la loro deduzione, poiché è ammissibile solounitamente ai relativi ricavi. Sarebbe dunque erroneo quantosostenuto dal CTU, secondo cui essi sono stati sospesi, poichéNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026l'unico anno in cui avrebbero potuto essere dedotti in contabilitàera, per l'appunto, il 2005, in quanto in tale anno si sono realizzati iricavi relativi alla vendita del complesso immobiliare, cui sonocorrelati i costi. In realtà, tali costi sono andati sebbenepatrimonializzati, sono andati a far parte del conto economico nellavoce delle "rimanenze finali" che rappresentano "rimanenze iniziali"dell'anno successivo e concorrono ugualmente a formare il redditoimponibile. Su tale punto, a pag. 15 della relazione tecnica è lostesso CTU che conferma che i costi in discussione sono stati iscrittinel conto "rimanenze finali". Contrariamente a quanto sostenutonella relazione peritale, però, viene fatto riferimento genericamentea prassi e a principi contabili OIC, senza, peraltro, indicarne gliestremi, mentre l'art. 92 TUIR prevede che le variazioni dellerimanenze finali, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono aformare il reddito dell'esercizio. Una erronea valorizzazione dellegiacenze, quindi, comporta effetti distorsivi non solo sullecorrispondenti voci di conto economico (come sostenuto dallaparte, dal CTU e dalla sentenza), ma anche sulla determinazionedel reddito imponibile.3.1. – Il motivo è infondato.Preliminarmente sul punto va disattesa l’eccezione propostadalla controricorrente a pag. 12 del proprio atto, in forza dellaquale – diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata– il recupero in argomento (rilievo n. 5 per euro 1.177.115, relativoal conto “immobili c/costruzione”) deriverebbe non dalle variazionidelle rimanenze al 31.12.2005 ma da costi privi del requisito dellacertezza in quanto antieconomici (quantunque nell’avviso diaccertamento, impropriamente, si scriva in alcuni passaggi dioperazioni “parzialmente inesistenti”, peraltro in modo del tuttogenerico).Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026Dalla lettura dell’avviso di accertamento riprodotto a questaCorte e trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione si evinceinfatti che il recupero è stato formulato poiché a fronte di uncospicuo (euro 2.000.000 dapprima, poi a seguito di nota di creditoda ricevere, euro 1.700.000) importo “presunto” (così all’art. 2 delcontratto di appalto), l’Ufficio ha ritenuto incompleta ladocumentazione prodotta dalla contribuente in sede di verifica equindi disconosciuto i costi in argomento poiché difettosi quantoalla certezza, anche alla luce del confronto con altri rapporticontrattuali in essere tra la contribuente e la medesima [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che dalle informazioni ritraibili da listiniprezzi ufficiali (pagg. 5, 6, 7, spec. 8 dell’avviso di accertamento).A fronte di ciò, nel caso di specie, rileva la Corte che lapronuncia non affronta la questione della documentazione dei costirelativi ai lavori di demolizione di fabbricati (violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 109 TUIR sotto il profilo della certezza di talicosti), la cui omessa produzione ha indotto l'Agenzia delle entrate aritenere che gli stessi non fossero quantificabili in modo oggettivo,profilo ritenuto determinante dal giudice di prime cure. Nellamotivazione, invero, si affronta un profilo diverso, riguardante ilfatto che si tratterebbe di un costo operativo, non dedotto inquanto patrimonializzato. Né tale affermazione è censurata dalleparti con motivi di ricorso riguardanti l’esondazione della pronunciadi merito dal perimetro del giudizio, il travisamento dei fatti dicausa o degli elementi di prova.Quindi, va unicamente qui esaminata e decisa la correttezza omeno dell’affermazione resa dalla CTR (che ha recepito levalutazioni della CTU esperita nei gradi di merito) in ordine allairrilevanza o meno dei costi in argomento. L’Ufficio sostiene inquesta sede l’erronea iscrizione degli stessi nelle rimanenze aNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026seguito della quale si è ottenuta la loro “patrimonializzazione” comeillustrato alle pagg. 15 e 16 della CTU ridetta, diligentementeprodotta a questa Corte dalla controricorrente.Dalla lettura di tale relazione si evince che tali costi (inseriticontabilmente nel conto 54200 insieme ad altri) sono stati“stornati” dal conto economico “con la tecnica contabile dirilevazione delle rimanenze di magazzino” (pag. 2 relazione CTU)quindi risultando patrimonializzati.Va ricordato che le imprese – come la contribuente – cheesercitano attività edile sostengono costi per l’edificazione degliimmobili (e il costo di demolizione in argomento è uno di tali costi);gli immobili ancora in costruzione o invenduti a fine esercizioassumono la veste di “immobili in costruzione” o “immobili merce”,sono valorizzati al costo e collocati in bilancio tra le “rimanenzefinali”. Lo si evince in particolare dalla CTU in argomento (pag. 16)che nel ricostruire la posta de qua dà conto di come i costi “a fineesercizio (2005, n.d.r.) sono stati sospensi e iscritti nel conto“rimanenze finali immobili in costruzione” al netto dei costi riferitiagli immobili ceduti nel corso dell’esercizio 2005 di euro1.172.614,60 per un totale di euro 3.162.613,33”.È quindi chiaro che i costi in argomento siano stati, comeconclude il CTU “patrimonializzati nel contesto delle rimanenzefinali”.In diritto, va ricordato che la disciplina ordinaria dellerimanenze, contenuta nell’art. 92 TUIR, è volta ad annullarel’influenza sul bilancio dei costi sopportati in corso d’anno perelementi, quali beni-merce o servizi oggetto dell’attività tipicadell’impresa, che non determinano la produzione di ricavi nellostesso esercizio. Si parla, in relazione alle rimanenze, di “costosospeso”, in considerazione della necessità di sterilizzare gli effettiNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026sul reddito d’impresa di tali costi fino a che non divenganoproduttivi di ricavi.Questa Corte ha chiarito che (in termini Cass.n. 11631/2023) l'allocazione in bilancio degli immobili-merce, cioèdestinati al mercato della compravendita e al cui scambio oproduzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazioneeconomica ad essi concretamente impressa, sicché tali beni,quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce"rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza cheassuma alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loroavvenuta ultimazione. Solo l’intervenuta accettazione dell’operapluriennale con la liquidazione dei corrispettivi spettanti all’impresa,e solo tale circostanza, al pari della stipula dell’atto di acquisto per ibeni-merce, rende invece inderogabile il computo tra i ricavi dellespettanze dell’impresa, senza che sia più possibile conteggiaregiacenze o rimanenze di bilancio (in argomento, anche Cass. n.34410/2019).L’iscrizione in bilancio, quindi, è corretta – come rilevato dalCTU - alla luce dell’attività svolta dalla società contribuente e nederiva altrettanto correttamente la irrilevanza dei costi sia ai finidell’imposizione sul reddito sia quanto all’iva.Infatti, solo la mancata rilevazione del valore di tali opere trale rimanenze di fine anno determina, al pari della mancataiscrizione in tale categoria degli immobili-merce, la necessità diconsiderare il corrispondente valore quale ricavo, a prescinderedalla sua ultimazione, in analogia con la necessità di riferirsi, per gliimmobili-merce alla destinazione economica ad essi concretamenteimpressa (ancora Cass. n. 11631/2023).Anche l’iva relativa, poi, rattandosi di costi patrimonializzati,resta detraibile.Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026Pertanto, il motivo va rigettato.4. – Con il primo motivo del ricorso incidentale si prospetta lanullità della sentenza per vizio di motivazione; tale censura èformulata in riferimento al rilievo IRES n. 1 (recupero a tassazionedi costi non di competenza ex art. 109. c 2. TUIR per l’importo dieuro 5.586 relativo al conto “immobili c/costruzione 1”); IRES n. 3(recupero a tassazione di costi non dì competenza ex art 109,comma 2, TUIR per l’importo di euro 85.468,50 relativo al conto“immobili c/costruzione”); IRES n. 6 (sopravvenienza attiva art. 88d.P.R. n. 917/1986 per euro 515.000) e IVA n. 1 (omessafatturazione di acconti incassati per euro 410.000 con relativa IVApari ad euro 82.000 relativa al conto “caparre da terzi”).Sul rilievo IRES n. 1 si deduce che la decisione del giudice delmerito in ordine al rigetto dell’appello, per quanto riguarda questorilievo, apparirebbe apodittica e meramente assertiva, di alcunaconcreta argomentazione, nonché irriducibilmente contraddittoria,limitandosi a richiedere la prova della conclusione della prestazionesenza fornire argomentazioni concrete. Sotto il profilo tecnico-contabile, si evidenzia come la patrimonializzazione nel conto“immobili c/costruzione” – suffragata dalla consulenza tecnica –non abbia inciso sulla formazione della base imponibile ai fini IRESe IRAP. Di conseguenza, il periodo di competenza (2004 o 2005)risulterebbe irrilevante, perché in ogni caso il costo non è statodedotto. Si sottolinea inoltre l’insufficienza della motivazione, che silimita all’identificazione dell’anno d’imposta senza considerare lareale deducibilità del costo.Sul rilievo IRES n. 3 trattasi della contestazione da partedell’Agenzia delle entrate del periodo di competenza relativo allafattura n 19/2005 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]dell’importo di euro 85.468,50 oltre IVA e che, a detta dell’Ufficio,Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026sarebbe di competenza dell’anno 2004, invece che dell’anno 2005data fattura, per cui l’A.F. ne disconosce la deducibilità nell’anno diimposta 2005 oggetto dell’accertamento. Anche su questo punto lapronuncia sarebbe apodittica e meramente assertiva, priva di unaconcreta argomentazione.A valere per entrambi i rilievi, si deduce inoltre che la sentenzanon avrebbe tenuto conto, erroneamente applicando l’art. 109comma 2 TUIR, che l’imputazione di un costo a un esercizio diversoda quello di competenza ex art. 109, comma 2, TUIR, nellafattispecie non ha determinato alcun danno all’erario. Seguendo latesi dell'Ufficio, il costo sarebbe comunque stato deducibile neglianni di imposta precedenti, anziché nell'anno 2005.Sul rilievo IRES n. 6, con cui l’Ufficio ha recuperato l’importocomplessivo 515.000, iscritto tra i debiti di bilancio della societànell’anno 2005 in ragione di caparre incassate da imprese terze aseguilo della stipulazione di promesse di vendita. A detta dell’enteimpositore, tali somme sarebbero in realtà qualificabili comesopravvenienze attive, ex art. 88, comma 1, TUIR, trattandosi di“sopravvenute insussistenze di passività iscritte in bilancio inprecedenti esercizi”. L’importo troppo elevato delle caparreconfermerebbe l’insussistenza delle stesse. L'affermazione vienecensurata sotto una pluralità di profili (la sproporzionedell'ammontare delle caparre costituirebbe un mero indizio, nonuna presunzione grave precisa e concordante tale da fondare unaccertamento analitico-induttivo; nella pattuizione di una caparraconfirmatoria non esiste alcun limite o vincolo alla suadeterminazione essendo diritto potestativo di un qualsiasi soggettostabilire le condizioni economiche di un proprio contratto, col sololimite della accettazione di controparte; la stessa affermazione disproporzionalità è meramente assertiva e come tale apodittica, nonNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026avendo il giudicante dato conto né dei valori presi inconsiderazione, né dei criteri adottati per giungere al giudizio di(s)proporzionalità che necessita, per sua natura, di termini diparagoni del raffronto che sono nella specie mancanti)Sul rilievo IVA n. 1 l’Agenzia delle entrate ha contestatol’importo di euro 410.000,00, iscritto nel bilancio della società al31.12.2005 quale “caparra da terzi”, adducendo che in realtà nontrattasi di “caparre” ma di “acconti sul prezzo”, che avrebberodovuto essere assoggettati ad IVA del 20%, in quanto sommerestituite al promissario acquirente non essendosi pervenuti allavendita. Sulla base di tale assunto l’ente impositore ha recuperato,a titolo di IVA, l’importo di euro 82.000.00. Il giudice ha rigettatol’appello, sostenendo la carenza di prova circa il carattere dicaparra confirmatoria. La motivazione viene censurata perché nonvaluterebbe i documenti presentati (atto definitivo dicompravendita, visura camerale, dimostrazione dell’integralepagamento del prezzo e restituzione della caparra), néspiegherebbe perché le prove del contribuente non siano sufficienti,invertendo di fatto l’onere della prova senza fondamento e nonmotivando la scelta tra caparra e acconto.4.1. – Il motivo è inammissibile.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.L. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante oNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, la pronuncia – pur concisa nell’esame dellequestioni prospettate – non risulta lesiva del «minimocostituzionale» riguardo ai profili denunciati. Sul rilievo IRES n. 1(Recupero a tassazione di costi non di competenza ex art. 109. c 2,TUIR per l’importo di euro 5.586 relativo al conto “immobilic/costruzione 1”), invero, si prospetta una censura riguardante ilmerito dei fatti accertati, avendo la Commissione tributariaregionale escluso che l'appellante avesse provato che laprestazione si era conclusa il 16 dicembre 2004, mentre risultanoinammissibili le censure riguardanti l'insufficienza o l'illogicità delladecisione. Analoga richiesta di rivalutazione del merito riguarda gliulteriori profili di censura; il rilievo IRES n. 3 (Recupero atassazione di costi non dì competenza ex art 109. c. 2 TUIR perl’importo di euro 85.468,50 relativo al conto “immobilic/costruzione”), IRES n. 6 (sopravvenienza attiva art. 88 d.P.R n.917/1986 per euro 515.000) e IVA n. 1 (omessa fatturazione diacconti incassati per euro 410.000 con relativa IVA pari ad euro82.000 relativa al Conto “Caparre da terzi”), avendo i giudici delgravame esplicitato le ragioni in base alle quali tali ripresedovevano essere confermate, tenuto conto delle risultanzeistruttorie e del riparto dell'onere della prova.Va ricordato che in caso di contestazioni dell'Amministrazionededucibilità di costi e oneri è a carico del contribuente, dovendoegli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi,Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la suaconcreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perchéin correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass.n. 24880/2022). Similmente accade per la detrazione dei costi intema di IVA (Cass. n. 13202/2025).In particolare, per l’importo di euro 85.468,50 relativo al conto“immobili c/costruzione”, con valutazione in fatto è stato esclusoche fossero stati forniti elementi atti a far ritenere tale costo dicompetenza di altro esercizio. Analogamente, con c.d. “doppiaconforme”, riguardo alle caparre, è stata rilevata la sproporzionedelle stesse rispetto al valore dei contratti, mentre per l'IVA è stataesclusa la prova del carattere di caparra confirmatoria degli accontiversati.5. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospettaun error in procedendo, consistente nella violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c. sotto specie di violazione del ripartodell’onere della prova ex art. 2697 c.c. in riferimento ai rilievi IRESn. 1 (recupero a tassazione di costi non di competenza ex art. 109e 2 TUIR per l'importo di euro 5.586, relativo al conto “immobilic/costruzione"), IRES n. 3 (recupero a tassazione di costi non dicompetenza ex art. 109, comma 2, TUIR per l’importo di euro85.468.50, relativo al conto immobili c/costruzione, IRES n. 6(sopravvenienza attiva art. 88 d.P.R. n. 917/1986 per euro515.000) e IVA n. 1 (omessa fatturazione di acconti incassati pereuro 410.000 con relativa IVA pari ad euro 82.000 relativa al conto“caparre da terzi"). Nell’affrontare il merito della controversia, intutti i rilievi in esame, il giudice del gravame contesta all’appellantedi non avere provato il fatto contrario alle tesi dell’Ufficio. Talestatuizione, secondo la contribuente, trascura di considerare chel’onere della prova circa la fondatezza della pretesa erariale gravaNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026sull’ente impositore quale attore sostanziale nel processo tributariomentre, nella fattispecie, dalla motivazione della sentenzaimpugnata si evincerebbe che il giudice del merito, in violazione didiritto, avrebbe invertito l’onere probatorio, pretendendo che fossela società a fornire le giustificazioni a contrario.5.1. – Il motivo è infondato.In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costisostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesain termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza ecorrelazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditorialesvolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato,ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e laloro concreta destinazione alla produzione (Cass. n. 2224/2021).Analogamente, in tema di IVA, la detrazione dei costi richiedeidenticamente la loro inerenza all'attività di impresa e il loroeffettivo sostenimento da parte della società contribuente (Cass. n.13202/2025), la cui prova, in caso di contestazionidell'[OSCURATO:PERSONA], è a carico del contribuente,dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e,quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi ela sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresaperché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé(Cass. n. 3747/2025).Alla luce della giurisprudenza richiamata, nella specie non vi èstata nessuna inversione dell'onere della prova essendo onere delcontribuente, come ha ritenuto la sentenza di appello, provarel'esistenza e la natura del costo.Va poi ribadito che in tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendaNumero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n.10927/2024).In tal senso, in sede di Legittimità, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito,a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 32505/2023;Cass. n. 9097/2017).6. – In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorsoincidentale vanno rigettati. Le spese processuali sono compensatetra le parti. P.Q.Mrigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensale spese di lite.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, di un importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 15311/2016Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 8966/2026Data pubblicazione 09/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 30 gennaio 2026, riconvocato il Collegio il 9 aprile2026.Il PresidenteRoberto Succio