CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6329/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] i, 63/65, presso [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – controricorrente in via incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , sezione staccata di SALERNO,n. 7831 / 2015 , depositata il 03 / 09 /201 5 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l ’Agenzia delle Entrate ricorr o no , rispettivamente in via principale ed incidentale, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto parzialmente l’appello spiegato dalla contribuenteavverso la sentenza di primo grado che aveva, a propria volta, accolto solo parzialmente il ricorso . La C.t.r., in particolare, rideterminava in misura inferiore , sia rispetto all’avviso di accertamento impugnato (REQ030200418) che rispetto a quanto accertato in primo grado, l a plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione societaria nella [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile r.l.,s ottoposta a tassazione ai fini i res ed irap per l’anno di imposta 2003. Entrambe leparti resistono con controricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nella qualità di socio privato, e lo Iacp di Salerno avevano costituito la [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di tutte le opere di edilizia residenziale pubblica deliberate,ripartendo la partecipazione per il 60 per cento alla prima e per il 40 per cento a l secondo. Con contratto del 2 gennaio 2003, la Ica cedeva ad una terza società, la [OSCURATO:SOCIETA], i contratti di appalto per l’esecuzione degli alloggi popolari, riservando per sé la sola quota del 7 per cento ; in data 22 dicembre 2003 la Ica cedevaanche la quota di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] per il corrispettivo di euro 1.440.000,00. 3. L’Ufficio –valendosi di una consulenza privata disposta dai soci della Ica,con la quale, nel 2002, il valore della società era stato stimato in euro 23.740.000,00 –rideterminava la plusvalenza realizzata con la cessione della partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] in euro 17.449.745,00, presumendo la sottostima del prezzo di cessione. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 4. La C.t.p., disposta consulenza tecnica di ufficio, rideterminava il valore della plusvalenza in euro 8.319.648,00. La C.t.r.,disposta nuova consulenza tecnica di ufficio, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva ulteriormente la plusvalenza, determinandolain euro 1.754.133,00 in conformità a quanto accertato dai consulenti,prestando integrale adesione alle loro conclusioni . 5. In data 10 luglio 2019 la società ricorrente ha depositato «istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 3 del d.l. 119/18, convertito dalla legge 36/2018».C on quest’ultima , dopo aver dedotto che l’Ufficio, in relazione all’avviso di accertamento impugnato,aveva emesso cartella di pagamento (05620090003803413000)per l’importo originario di euro 3.076.617,39, poi ridotto in ragione delle pronunce di merito,comunicava di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 148 del 2017convertito dalla legge n. 172 del 2017. Considerato che: 1.Preliminarmente va disattesa l’istanza di sospensione avanzata dalla contribuente. La documentazione prodotta a corredo della stessa, se pure confermal’accesso alla definizione di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 ed il pagamento della prima rata con riferimento alla cartella di pagamento indicata nell’istanza, non prova, in mancanza di qualsiasi riferimento, che quest’ultima sia stata emessa in ragi one del credito tributario di cui agli avvisi di accertamento oggetto del ricorso. 2. Con l’unico motivo di ricorso principale la Icas.r.l. denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Assume la ricorrente che il proprio consulente di parte aveva mosso specifiche critiche alla c.t.u.,con particolare riferimento alla risposta di cui al quesito n. 4 , disposto dalla C.t.r. in merito all’incidenza degli Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 oneri finanziari nella determinazione del valore della quota, e conseguentemente della plusvalenza oggetto di tassazione. Assume, in particolare, che i consulenti tecnici nominati dalla C.t.r., anziché tener conto degli oneri finanziari presenti nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA] (ovvero della società partecipata), avevano preso in considerazione quelli presenti nel bilancio della partecipantee che tanto si poneva in contrasto con i principi contabili nella determinazione del reddito netto. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Anche l’Ufficio c ensura la sentenza impugnata per aver recepito acriticamente le conclusioni dei consulenti di ufficio, senza tenere in alcun conto le considerazioni esposte nella memoria illustrativa . Assume, in particolare, che i consulenti tecnici nominati dalla C.t.r. avevano errato nel valutare la «durata gestionale residua» della società partecipata. 4. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono entrambi fondati. 4.1. Va premesso che per orientamento consolidato della Corte il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche; il giudice può, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; infatti l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem, dell'elaborato, implicare Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente(Cass. 16/03/2022, n. 8584, Cass. 14/02/2019, n. 4352). In questa prospettiva si è anche precisato che , ove il giudice di merito abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico che , a propria volta,nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del convincimento, senza c he il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili. I n tal caso,non può configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 8584 del 2022 cit.,Cass. 02/02/2015, n. 1815 ) . In fine, si è aggiunto chele critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico che, come detto, si risolvono in mere argomentazioni difensive, non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, primocomma cod.proc.civ., n. 5 (Cass. n. 8584 del 2022 cit., Cass. 09/01/2009, n. 282). 4.2. Nel regimeprevigente di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (ovvero il regime vigente prima delle modifiche di cui all’art. 54,comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134applicabile in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11 settembre 2012) si era evidenziato, tuttavia, che diversa eral'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio fosserostate avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori;in tal caso, infatti, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 , primo comma,n. 5 cod. proc. civ. , era tenuto a spiegare in maniera Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. 11/06/2018 n. 15147 ripresada Cass. 06/05/2021 11917) . In ogni caso, il ricorrente eratenuto ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invocava il controllo di logicità,al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del preteso difetto di motivazione, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si sarebbe risolta nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità ( Cass . 03/06/2016 n. 11482,Cass. 17/07/2014 n. 16368 ). 4.3. La più recente giurisprudenza dellaCorte ha rit enuto che detti ultimi assunti non siano conciliabili con il nuovo testo dell'art. 360 , primo comma, n. 5,cod. proc. civ., e con lo specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione inter partesin quanto a quest’ultimo non è riconduci bile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass.n. 8584 del 2022, cit., Cass. n. 18/10/2018 n.26305). Ciò non esclude, tuttavia, come pure chiarito dalla Corte, che resti sussumibile nel vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. la censura con cui si lamenti l’omesso esame di una precisa circostanza fattuale, mentre restano escluse le censure tecniche alla relazione peritale a cui il giudice del merito abbiaaderito. La Corte ha chiarito, pertanto, cheil ricorrente, non può limitarsi a dolersi del vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d'ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all'elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte; il ricorrente, invece, è tenuto ad individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (Cass. n. 8584 del 2022 cit.). 4.4. Va confermato, pertanto, che la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., non consente di censurare quale omesso esame di un fatto storico la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, ove la critica si risolva nell'esposizione di mere argomentazioni difensive (Cass. n. 84584 del 2022). Va precisato, tuttavia, il seguente principio di diritto: «L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con mod ificazioni dalla l egge n. 134 del 2012, consente di censurare , per omesso esame , la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica,ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva,che il giudice del merito abbia omesso di considerare». 4.5. Così chiariti i termini della questione, va rilevato che, nella fattispecie in esame, entrambe le parti avevano mosso critiche alla consulenza di ufficio assumendo che la medesima non avesse preso in considerazione due specifici fatti storici, determinanti ai fini della valutazione della plusvalenza, ovvero, quanto alla contribuente , gli oneri finanziari gravanti sulla partecipata e,quanto all’Ufficio, la durata gestionale residua come emergente dallo Statuto. 4.6. La sentenza impugnata ha omesso totalmente l’esame dei medesimi, non precisando nemmeno se gli stessi fossero stati presi in considerazione e valutati nella consulenza di ufficio. La C.t.r., infatti, si è limitata a prestare acritica adesione a quest’ultima senza fare alcun cenno alle circostanze fattuali indicate dalle parti e che queste ultime assumevano essere state totalmente ignorate dai consulenti. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 5. Ne consegue, in accoglimento del ricorsoprincipale e del ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impug