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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22975/2026

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[OSCURATO:PERSONA], giusteprocure in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce;– controricorrente –avverso la sentenza n. 175/2025 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di GrossetoPasquale Landi e [OSCURATO:PERSONA]Urso, premettendo di avere eseguito pressoNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026l’immobile di proprietà dei convenuti, sito in [OSCURATO:PERSONA], unaserie di opere di ristrutturazione e completamento edilizio in prosecuzionedi lavori inizialmente affidati ad altra impresa, chiese condannarsi iconvenuti al pagamento della somma di euro 47.262,96, oltre accessori,quale saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite.L’attore dedusse che i convenuti, nell’anno 2011, gli avevanoaffidato l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento sito inlocalità [OSCURATO:PERSONA], già iniziati da [OSCURATO:PERSONA], e che avevaprovveduto sia al completamento delle opere preventivate, cheall’esecuzione di ulteriori lavori richiesti dai committenti, per unammontare complessivo di euro 83.526,96, del quale era stato corrispostoil solo acconto di euro 44.000,00.Costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Urso resistettero allepretese attoree, contestando in via principale l’esistenza di un rapportonegoziale con [OSCURATO:PERSONA], assumendo che i lavori erano statioriginariamente affidati a [OSCURATO:PERSONA] e che l’eventualeprosecuzione degli stessi da parte dell’attore doveva qualificarsi qualerapporto interno tra le due imprese; dedussero altresì di avere giàcorrisposto somme superiori al valore reale delle opere eseguite,proponendo domanda riconvenzionale di restituzione e di risarcimentodanni per vizi.Nel corso del giudizio di primo grado veniva autorizzata la chiamatain causa del geom. [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, il quale rimasecontumace, e la causa venne istruita mediante espletamento diconsulenza tecnica d’ufficio finalizzata all’accertamento della consistenza edel valore delle opere realizzate, nonché dell’esistenza dei vizi lamentatidai convenuti.Il Tribunale di Grosseto accolse parzialmente la domanda attorea e,pertanto, condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Urso, in solido tra loro, acorrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 44.000,00, oltreNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo altresì a loro carico lespese processuali e quelle di CTU.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 175/2025, pubblicatail 31/01/2025, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ursoe confermò integralmente la sentenza di primo grado, condannando gliappellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado.4.

Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare:- andava rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, risultandosufficientemente specifiche le censure articolate ai sensi dell’art. 342 cod.proc. civ.;- risultava provata l’esistenza di un rapporto negoziale diretto tra EmilioCoccoluto e i committenti, sulla base dei plurimi elementi documentaliacquisiti, e in particolare delle comunicazioni trasmesse dall’impresaappaltatrice alla committenza e dei pagamenti eseguiti in suo favore;- infondate erano le doglianze concernenti la mancata prova del credito, lacontestazione della CTU e l’imposizione delle spese di lite.5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Urso propongonoricorso per cassazione fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.6.

Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

I ricorrenti hanno chiestodecidersi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente è opportuno ricordare che non sussisteincompatibilità dell’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. a far parte del collegio, anche con funzione di relatore, siccomechiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 9611 del 10-4-2024, allaquale è sufficiente in questa sede rinviare.Numero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/20261 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 132cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., peravere la Corte territoriale reso una motivazione meramente apparente,limitandosi a una sostanziale riproduzione acritica della decisione di primogrado senza confrontarsi con le specifiche censure articolate nell’atto diappello in ordine alla inesistenza del rapporto negoziale diretto tra le partie alla carenza probatoria del credito azionato.La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recenteha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo,S.U. n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo aprioristico, che prescinda dall’effettivo e specificosindacato sul fatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purchéil giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni dellaconferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità dellequestioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primogrado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenzepossa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentreva cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderirealla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (conf., fra le tante, Cass. n.28139/2018; Sez. 6, n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333; 24677/2018).Qui la Corte di merito mostra piena conoscenza dei temi indiscussione e la condivisione dell’apprezzamento di primo grado risultasorretta da argomentazioni esplicite ben intellegibili: alle pagg. 3-5 dellasentenza vengono analiticamente sunteggiati i motivi d’appello e allepagg. 6-7 compiutamente spiegate le ragioni per le quali la Corte locale haritenuto sussistere il rapporto negoziale tra le parti in causa e stimare ilvalore delle opere.Numero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/20262 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 1655 e ss., 2697 e 2729 cod. civ., nonché dell’art.214 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto provata lasussistenza di un contratto di appalto intercorso direttamente con EmilioCoccoluto e la prova del relativo corrispettivo, sebbene mancasse unpreventivo sottoscritto nonché la dimostrazione dell’accettazione delprezzo e fossero stati espressamente contestati i documenti e i criteri dideterminazione del credito.La doglianza è inammissibile.La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nelgiudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamenteevidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dalgiudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo,essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivantedal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nelsenso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020).

Eancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340,05/02/2019).La sentenza impugnata, lungi dall’avere invertito l’onere probatorioe violato le norme in materia di responsabilità del debitore dellaprestazione, vizi e garanzia dell’opera, ha verificato non essere statopossibile accertare la sussistenza dei lamentati vizi non apparenti, nonNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026avendo inteso le committenti anticipare l’importante somma necessariaper esperire l’indagine tecnica di tipo invasivo.3 Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, consistenti nella mancata verifica dell’effettiva esecuzione, daparte della [OSCURATO:PERSONA], di numerose lavorazioni poste afondamento della domanda e nella mancata considerazione dellecontestazioni formulate in ordine all’assenza di prova documentale circa imateriali impiegati e i costi sostenuti.4 Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ancora, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame dellespecifiche censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio e della domandadi rinnovazione della stessa, avendo la Corte territoriale recepitoacriticamente le conclusioni del consulente senza verificare il previoaccertamento della riferibilità soggettiva delle opere alla ditta attrice edella correttezza dei criteri estimativi adottati.Entrambi i motivi, scrutinabili unitariamente, sono inammissibili perle medesime ragioni.In presenza di “doppia conforme”, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5,cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass.nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame nonricorre affatto.Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omessoesame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi inipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, aventecarattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diversoNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis,Cass. n. 18886/2023).Rigettato nel suo complesso il ricorso, le spese processuali seguono lasoccombenza e tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchédelle attività svolte, si liquidano siccome in dispositivoAlla reiezione del ricorso, in conformità della proposta di definizioneanticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art.96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti al pagamento infavore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme,stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr.

S.U. n. 27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alpagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente alpagamento dell’ulteriore somma di € 6.500,00 in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché dellasomma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favoredella cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], giusteprocure in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce;– controricorrente –avverso la sentenza n. 175/2025 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di GrossetoPasquale Landi e [OSCURATO:PERSONA]Urso, premettendo di avere eseguito pressoNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026l’immobile di proprietà dei convenuti, sito in [OSCURATO:PERSONA], unaserie di opere di ristrutturazione e completamento edilizio in prosecuzionedi lavori inizialmente affidati ad altra impresa, chiese condannarsi iconvenuti al pagamento della somma di euro 47.262,96, oltre accessori,quale saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite.L’attore dedusse che i convenuti, nell’anno 2011, gli avevanoaffidato l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento sito inlocalità [OSCURATO:PERSONA], già iniziati da [OSCURATO:PERSONA], e che avevaprovveduto sia al completamento delle opere preventivate, cheall’esecuzione di ulteriori lavori richiesti dai committenti, per unammontare complessivo di euro 83.526,96, del quale era stato corrispostoil solo acconto di euro 44.000,00.Costituitisi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Urso resistettero allepretese attoree, contestando in via principale l’esistenza di un rapportonegoziale con [OSCURATO:PERSONA], assumendo che i lavori erano statioriginariamente affidati a [OSCURATO:PERSONA] e che l’eventualeprosecuzione degli stessi da parte dell’attore doveva qualificarsi qualerapporto interno tra le due imprese; dedussero altresì di avere giàcorrisposto somme superiori al valore reale delle opere eseguite,proponendo domanda riconvenzionale di restituzione e di risarcimentodanni per vizi.Nel corso del giudizio di primo grado veniva autorizzata la chiamatain causa del geom. [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, il quale rimasecontumace, e la causa venne istruita mediante espletamento diconsulenza tecnica d’ufficio finalizzata all’accertamento della consistenza edel valore delle opere realizzate, nonché dell’esistenza dei vizi lamentatidai convenuti.Il Tribunale di Grosseto accolse parzialmente la domanda attorea e,pertanto, condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Urso, in solido tra loro, acorrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 44.000,00, oltreNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo altresì a loro carico lespese processuali e quelle di CTU.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 175/2025, pubblicatail 31/01/2025, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ursoe confermò integralmente la sentenza di primo grado, condannando gliappellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado.4. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quelche qui possa rilevare:- andava rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, risultandosufficientemente specifiche le censure articolate ai sensi dell’art. 342 cod.proc. civ.;- risultava provata l’esistenza di un rapporto negoziale diretto tra EmilioCoccoluto e i committenti, sulla base dei plurimi elementi documentaliacquisiti, e in particolare delle comunicazioni trasmesse dall’impresaappaltatrice alla committenza e dei pagamenti eseguiti in suo favore;- infondate erano le doglianze concernenti la mancata prova del credito, lacontestazione della CTU e l’imposizione delle spese di lite.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Urso propongonoricorso per cassazione fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.6. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. I ricorrenti hanno chiestodecidersi il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente è opportuno ricordare che non sussisteincompatibilità dell’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. a far parte del collegio, anche con funzione di relatore, siccomechiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 9611 del 10-4-2024, allaquale è sufficiente in questa sede rinviare.Numero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/20261 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 132cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., peravere la Corte territoriale reso una motivazione meramente apparente,limitandosi a una sostanziale riproduzione acritica della decisione di primogrado senza confrontarsi con le specifiche censure articolate nell’atto diappello in ordine alla inesistenza del rapporto negoziale diretto tra le partie alla carenza probatoria del credito azionato.La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recenteha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo,S.U. n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo aprioristico, che prescinda dall’effettivo e specificosindacato sul fatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purchéil giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni dellaconferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità dellequestioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primogrado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenzepossa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentreva cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderirealla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (conf., fra le tante, Cass. n.28139/2018; Sez. 6, n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333; 24677/2018).Qui la Corte di merito mostra piena conoscenza dei temi indiscussione e la condivisione dell’apprezzamento di primo grado risultasorretta da argomentazioni esplicite ben intellegibili: alle pagg. 3-5 dellasentenza vengono analiticamente sunteggiati i motivi d’appello e allepagg. 6-7 compiutamente spiegate le ragioni per le quali la Corte locale haritenuto sussistere il rapporto negoziale tra le parti in causa e stimare ilvalore delle opere.Numero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/20262 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 1655 e ss., 2697 e 2729 cod. civ., nonché dell’art.214 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto provata lasussistenza di un contratto di appalto intercorso direttamente con EmilioCoccoluto e la prova del relativo corrispettivo, sebbene mancasse unpreventivo sottoscritto nonché la dimostrazione dell’accettazione delprezzo e fossero stati espressamente contestati i documenti e i criteri dideterminazione del credito.La doglianza è inammissibile.La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nelgiudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamenteevidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dalgiudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo,essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivantedal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nelsenso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). Eancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340,05/02/2019).La sentenza impugnata, lungi dall’avere invertito l’onere probatorioe violato le norme in materia di responsabilità del debitore dellaprestazione, vizi e garanzia dell’opera, ha verificato non essere statopossibile accertare la sussistenza dei lamentati vizi non apparenti, nonNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026avendo inteso le committenti anticipare l’importante somma necessariaper esperire l’indagine tecnica di tipo invasivo.3 Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, consistenti nella mancata verifica dell’effettiva esecuzione, daparte della [OSCURATO:PERSONA], di numerose lavorazioni poste afondamento della domanda e nella mancata considerazione dellecontestazioni formulate in ordine all’assenza di prova documentale circa imateriali impiegati e i costi sostenuti.4 Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ancora, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame dellespecifiche censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio e della domandadi rinnovazione della stessa, avendo la Corte territoriale recepitoacriticamente le conclusioni del consulente senza verificare il previoaccertamento della riferibilità soggettiva delle opere alla ditta attrice edella correttezza dei criteri estimativi adottati.Entrambi i motivi, scrutinabili unitariamente, sono inammissibili perle medesime ragioni.In presenza di “doppia conforme”, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5,cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass.nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame nonricorre affatto.Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omessoesame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi inipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, aventecarattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diversoNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026apprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis,Cass. n. 18886/2023).Rigettato nel suo complesso il ricorso, le spese processuali seguono lasoccombenza e tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchédelle attività svolte, si liquidano siccome in dispositivoAlla reiezione del ricorso, in conformità della proposta di definizioneanticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art.96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti al pagamento infavore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme,stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alpagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente alpagamento dell’ulteriore somma di € 6.500,00 in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché dellasomma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favoredella cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unNumero registro generale 7927/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 22975/2026Data pubblicazione 09/07/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 22975/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris