CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09693/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oBoico Francesco-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 265/2020 depositata il15/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Goriziaacquistato dalla stessa un’auto offrendo in permuta l’autovettura BMW120d targata [OSCURATO:TARGA] intestata a sua madre [OSCURATO:PERSONA], valutataNumero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026concordemente in euro 3.500,00, garantendo che il numero di chilometripercorsi dal mezzo corrispondesse a quanto risultava dal contachilometri eche quest’ultimo non fosse stato manomesso, nonché impegnandosi apagare il bollo scaduto e a fornire alla concessionaria la seconda chiavedel mezzo.La società attrice, considerato che il contachilometri era risultatomanomesso, che i chilometri percorsi erano molti di più di quelli risultantidalla strumentazione di bordo e che il venditore si era reso inadempienteanche alle altre obbligazioni assunte, ha domandato pronunciarsi larisoluzione parziale del contratto del 09.06.2017 per vendita di aliud proalio, nonché condannarsi il convenuto al pagamento di euro 3.500,00, alrimborso del bollo auto pagato dall’attrice, al ritiro del veicolo, alpagamento di euro 50,00 al giorno per il deposito del mezzo in caso diritardo e a ulteriori euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.Il convenuto non si è costituito in giudizio.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di pace ha rigettato le domandedell’attrice.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., nella contumacia dipubblicata il 15.09.2020, ha rigettato l’appello.Nella motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - la proprietaria del mezzo ceduto, [OSCURATO:PERSONA], eraestranea al contratto per cui è causa, sicché non era necessario integrareil contraddittorio nei suoi confronti; - l’alterazione del dato relativo alchilometraggio dell’auto era imputabile non già al venditore convenuto,bensì al precedente proprietario [OSCURATO:PERSONA], il quale avevasostituito il contachilometri, come emergeva dagli atti del procedimentopenale svolto sui medesimi fatti; - in senso contrario non valevano né idati del libretto di circolazione, né la tardiva pubblicità al P.R.A.dell’acquisto di [OSCURATO:PERSONA]; - essendo configurabile una vendita aNumero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026catena, l’acquirente avrebbe potuto esercitare l’azione di responsabilitàextracontrattuale nei confronti dell’autore della manomissione delcontachilometri; - quanto alla domanda di rimborso del bollo auto scaduto,soggetto passivo del tributo era la precedente proprietaria del mezzo,mentre non risultava provato alcun obbligo in tal senso in capo al cedente.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza inquestione sulla scorta di sei motivi.una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione falsa applicazione degliartt. 1453 e 1218 c.c. – sull’imputabilità dell’inadempimento allacontroparte e sulla presunzione di colpa.A dire della ricorrente, deve ritenersi erronea l’affermazione del Tribunalesecondo cui la domanda di risoluzione del contratto era infondata inquanto dalla stessa documentazione prodotta dall’appellante emergevache il vizio lamentato dall’acquirente era imputabile ad un soggettodiverso. In tal modo il giudice del merito aveva invertito l’onere dellaprova da fornirsi da parte del convenuto, sussistendo invece unapresunzione di colpa a suo carico ex art. 1218 c.c. ed essendo rimasto ilmedesimo contumace. Quest’ultimo era responsabile anche di non avercontrollato la correttezza del chilometraggio dell’auto prima della cessione,nonché di non aver consegnato all’acquirente la seconda chiave delmezzo. Infine, anche qualora si fosse ritenuto non imputabile al venditorel’inadempimento, comunque il contratto avrebbe dovuto essere risolto perimpossibilità della prestazione dovuta dal venditore.Numero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dilegge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 c.c. – sulla violazione del divieto di doppia presunzione.Secondo la ricorrente, il giudice del merito aveva fondato la conclusionedella non imputabilità al venditore dell’inadempimento contrattuale su unadoppia presunzione, vietata dall’ordinamento. In realtà, invece, esistevanoindizi gravi, precisi e concordanti in senso contrario.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto relativi alla provadell’imputabilità dell’inadempimento del cedente, sono infondati.Deve premettersi, al riguardo, che la domanda di risoluzione del contrattonon si fonda sulla sussistenza di vizi – e quindi sulle norme in tema digaranzia per vizi della cosa venduta – bensì sulla qualificazione del beneceduto come aliud pro alio, il che dà luogo all'azione contrattuale dirisoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.La qualificazione in questione è stata effettuata dalla parte in atto dicitazione, è stata recepita nella sentenza di primo grado ed è stataconfermata in grado di appello.Pertanto, non sono pertinenti i richiami della ricorrente alle norme in temadi responsabilità per vizi della cosa venduta.Sotto altro collegato profilo, all’azione generale in esame, si è affermatoche, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive exart. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità,ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, ilquale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzionedi colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostantel'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguiretempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili (cfr.: Cass.n. 27702/2024).Come osservato nella motivazione del precedente giurisprudenziale sopracitato, in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. èNumero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fattodell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante laprova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile laprestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causadell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa diesonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che laprestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrarela propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuoverel'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (Cass. n.11717/2002).In concreto, deve rilevarsi che nei gradi di merito è emersa la notevoledifferenza tra il chilometraggio garantito dal venditore e quello realedell’auto, e dunque il fatto oggettivo dell’inadempimento.Quanto alla prova della non imputabilità dell’inadempimento al convenuto,essa è stata ricavata, nel giudizio di appello, dalle risultanze delladocumentazione relativa al procedimento penale svoltosi sui medesimifatti oggetto di causa, documentazione da cui emergeva che il precedenteproprietario del mezzo [OSCURATO:PERSONA] aveva sostituito ilcontachilometri dell’autovettura.Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, da talesostituzione è stata ricavata, come conseguenza, la responsabilità delsoggetto in questione per l’alterazione del dato relativo al chilometraggio eda quest’ultima circostanza è stata tratta come ulteriore conseguenzal’ignoranza di detta alterazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, deve osservarsi, in primo luogo, che, diversamente da quantoaffermato nel ricorso, a pag. 10, la contumacia del convenuto non puòinterpretarsi come mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dalmomento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non puòNumero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio(cfr.: Cass. n. 14372/2023; Cass. n. 461/2015; Cass. n. 14623/2009).In secondo luogo, deve rilevarsi che la rituale acquisizione al processo diun mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice,sia a favore, sia contro la parte che ne abbia chiesto l'ammissione,venendo in rilievo il principio dell'inscindibilità del contenuto deldocumento, alla cui stregua chi lo esibisce in giudizio non può selezionarneil contenuto per affermare i fatti favorevoli, espungendo quelli a sécontrari (cfr.: Cass. n. 19820/2023; Cass. n. 1985/1967).Pertanto, non viola le disposizioni in tema di onere della prova il giudiceche utilizzi il documento prodotto da una parte anche in senso alla stessasfavorevole.In terzo luogo, va osservato che nel sistema processuale non esiste ildivieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertatoin via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idoneaa fondare l'accertamento del fatto ignoto (cfr.: Cass. n. 19993/2025;Cass. n. 14788/2024).Pertanto, il percorso logico della decisione impugnata sul punto relativoalla non imputabilità al convenuto dell’inadempimento non viola le normeindicate nella rubrica dei due motivi in esame.Per il resto, le critiche della parte riguardo alla ricostruzione dei fatticontenuta nella sentenza impugnata si risolvono in una sostanzialerichiesta di revisione delle valutazioni effettuate dal giudice del merito, ilche, tuttavia, è precluso in questa sede.Infine, sulle doglianze della parte deve osservarsi che la risoluzione delcontratto per essere divenuta impossibile la prestazione dovutadall’alienante, invocata nel ricorso, è fattispecie del tutto differente daquella della risoluzione per inadempimento e che la questione relativa allaNumero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026mancata consegna della seconda chiave del mezzo ceduto è eccentricarispetto alla vendita di aliud pro alio, fatta valere in causa dalla parte.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione e falsaapplicazione degli artt. 1470 e 1490 c.c. e seg. – sulla falsa applicazionedella disciplina della “vendita a catena” richiamata dal giudice delgravame.In particolare, il Tribunale aveva errato nell’affermare che, vertendosi intema di vendita a catena, l’acquirente avrebbe potuto far valere laresponsabilità extracontrattuale del proprietario precedente responsabiledella manomissione del contachilometri. La responsabilità fatta valere ingiudizio era infatti quella contrattuale nei confronti del venditore diretto,né sussisteva alcuna prova del fatto che il dante causa di quest’ultimoaveva effettivamente manomesso il contachilometri.Il motivo è inammissibile.Nella sentenza impugnata, il giudice del merito ha fondato la decisione dirigetto delle domande dell’attrice sulla non imputabilitàdell’inadempimento al venditore.Le ulteriori considerazioni formulate in tema di possibilità per l’acquirentefinale di esperire l’azione extracontrattuale nei confronti di un precedenteproprietario del mezzo, vertendosi in tema di vendita a catena, esulanodalla decisione e risultano effettuate solo ad abundantiam, visto chel’azione proposta è quella contrattuale nei confronti del venditore diretto.Ora, le affermazioni ad abundantiam, le quali non hanno efficaciadeterminante sulla decisione, non possono condurre, anche se inesatte,all'annullamento della sentenza (cfr.: Cass. n. 804/1972), né sulle stessepuò formarsi il giudicato (cfr.: Cass. n. 802/1972); le argomentazioniultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata sualtre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali,non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (cfr.: Cass. n.Numero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/202610420/2005) sicché è inammissibile il motivo di ricorso cheeventualmente le censuri (cfr.: Cass. n. 24591/2005; Cass. n. 7074/2006;Cass. n. 19588/2010; Cass. n. 23635/2010; Cass. n. 8755/2018; Cass. n.18429/2022).3. Il terzo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza ex art.360 co. 1 n. 4 c.p.c. – violazione dell’art. 132 c.p.c. per mancanzaassoluta di argomentazione in merito al rigetto delle istanze istruttorie.In particolare, le istanze istruttorie della ricorrente, aventi ad oggetto laprova per interrogatorio formale e la consulenza tecnica d’ufficio, nonerano state prese in considerazione né dal giudice di primo grado né daquello di appello, dinanzi al quale esse erano state reiterate;l’interrogatorio formale avrebbe consentito di accertare definitivamentel’inadempimento del venditore in ordine alla conoscenza dell’alterazionedel chilometraggio dell’auto ed alla mancata consegna della secondachiave del mezzo e la consulenza tecnica d’ufficio avrebbe permesso dicomprendere quale fosse l’effettivo chilometraggio dell’auto e quali fosserostati i motivi e le modalità della manomissione del contachilometri.Il motivo è infondato.In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020).In particolare, in tema di valutazione delle prove, specialmente di quelledocumentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modocomprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorsologico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta,dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramenteNumero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr.:Cass. n. 14762/2019).In definitiva, il giudice, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quellodi indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (cfr.: Cass. n. 16056/2016; Cass. n.17097/2010).In concreto, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge ilpercorso logico compiuto dal giudice del merito per giungere alla suadecisione.In particolare, quanto alle istanze istruttorie, dall’esame della stessa sievince chiaramente che, una volta esclusa l’imputabilitàdell’inadempimento al convenuto sulla scorta delle produzioni documentaliin atti, le altre prove offerte dalla parte sono state ritenute superflue.4. Il quarto motivo è rubricato come segue: omesso esame di un fattodecisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. – sull’errata interpretazione dellerisultanze emergenti dal procedimento penale e della condotta dicontroparte.In particolare, il Tribunale avrebbe travisato del tutto le risultanzeistruttorie del procedimento penale svoltosi in relazione ai fatti oggetto dicausa, visto che in tale sede non era stata acquisita alcuna prova dellamanomissione del chilometraggio da parte del precedente proprietario;comunque il venditore non aveva adempiuto alle ulteriori obbligazioni asuo carico (consegna della seconda chiave, consegna di un libretto dicircolazione completo, collaborazione nell’accertamento dei fatti).Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026In presenza di “doppia conforme”, sulla base dell’art. 348 ter, co. 5, cod.proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass.nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame nonricorre affatto.Peraltro, a volere prescindere da ogni altra considerazione, l’omessoesame non sarebbe stato, in ogni caso, qui supponibile, non vertendosi inipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale, aventecarattere di decisività, bensì di rivendicazione di un diversoapprezzamento del complesso delle emergenze di causa (cfr., ex multis,Cass. n. 18886/2023).La censura risulta proposta ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., occorreosservare che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n.4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statoNumero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n.8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass.n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).In altra occasione (cfr.: Cass. n. 22218/2023), è stato anche precisato checostituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n.5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono,viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui allarichiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni odeduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); glielementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine difatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.Al contrario, nel caso di specie, la parte, più che indicare specifici fattistorici decisivi il cui esame sia stato omesso dal Tribunale, ha rilevato ilpreteso travisamento delle risultanze del procedimento penale.Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c.,postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazionedella prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenutooggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, icontenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di potertrarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nelNumero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbestata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata suicontenuti informativi che risultano oggettivamente dal materialeprobatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamentedesunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità delladecisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assolutacertezza (cfr.: Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 20737/2025).Nella specie, l’errore che si assume compiuto dal giudice del meritoriguarda non già il contenuto oggettivo delle prove acquisite, bensì la lorovalutazione sotto il profilo presuntivo, sicché il vizio in questione nonrisulta configurabile.Infine, gli altri elementi evidenziati dalla parte (mancata consegna dellaseconda chiave, mancata consegna di un libretto di circolazione completo,mancata collaborazione nell’accertamento dei fatti) non sono tali dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficaciaprobatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato,onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n.9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n.14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n.21223/2018).5. Il sesto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degliartt. 1470, 1478 e seg. c.c. – falsa applicazione della disciplina dellavendita di cosa altrui in relazione al mancato rimborso del pagamento delbollo auto.A dire della ricorrente, era erronea la motivazione a supporto del rigettodella domanda di condanna del convenuto al rimborso del bollo autoscaduto, visto che, sebbene l’autovettura venduta fosse di proprietà di unterzo, l’obbligazione di rimborso era stata assunta dal venditore, secondola disciplina in tema di vendita di cosa altrui.Numero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il motivo è infondato.L’art. 1478 c.c. in tema di vendita di cosa altrui pone a carico delvenditore l’obbligo di procurarne l'acquisto al compratore e non riguardal’obbligazione di cui la parte lamenta l’inadempimento.Ciò premesso, deve poi escludersi che il mancato pagamento del bollopossa essere qualificato come vizio del mezzo acquistato, posto che dettacircostanza non riguarda affatto le caratteristiche intrinseche del bene.Inoltre, poiché la scadenza del termine per il pagamento del bollo era giàintervenuta alla data dell’acquisto, la ricorrente, in quanto non proprietariaalla data della scadenza stessa, non era tenuta al relativo pagamento,gravando invece tale obbligo in capo alla precedente proprietaria.Pertanto, al fine di poter invocare il diritto al risarcimento, la societàavrebbe dovuto allegare e provare non già il mero pagamento del bollo,cui essa non era tenuta, bensì un pregiudizio ulteriore eventualmentederivante dall’inadempimento dell’obbligazione tributaria.La motivazione della sentenza impugnata risulta dunque corretta.6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va, nel suo complesso, rigettato.Nulla va disposto sulle spese, non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 7906/2021Numero sezionale 608/2026Numero di raccolta generale 9693/2026Data pubblicazione 15/04/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso