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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 14372/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7267/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO, 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PISTOIA n.923/2019 depositata il 10/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Giudice di Pace di Pistoia, con la sentenza n. 16/2019, aveva accolto la domanda formulata da AnimaequinaOnlus di risoluzione del contratto di affidamento cavalli e condannato la convenuta, [OSCURATO:PERSONA], alla restituzione del pony Nerone e del pony Lady nonché del puledro Battista, nato dal loro accoppiamento, e di ogni altro puledro partorito da Lady, adducendo a fondamento della domanda la violazione del contratto di affidamento, il quale faceva divieto di accoppiare i cavalli ottenuti in affidamento e imponeva all’affidataria nel caso di accoppiamento fortuito di informare tempestivamente tramite mail l’associazione; il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 2015/2019, pubblicata in data 10 dicembre 2019 e notificata il 13 dicembre 2019, ha riformato la decisione del Giudice di Pace, accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed ha respinto, per l’effetto, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e quella di restituzione dei cavalli; segnatamente, il Tribunale ha escluso che la domanda di risoluzione per inadempimento e di restituzione potesse riguardare il cavallo Nerone e il puledro Battista: il primo, perché, per ammissione della Onlus, era castrato quando era stato affidato a [OSCURATO:PERSONA], perciò il puledro Battista era stato concepito prima dell’affidamento; il secondo, perché, essendo nato dopo l’affidamento, per esso non era stato stipulato alcun contratto di affidamento; quando ai puledri nati dall’accoppiamento di Lady con altri cavalli di [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, il giudice di prime cure aveva erroneamente pronunciato la risoluzione del contratto di affidamento perché per detti puledri non era stato stipulato alcun contratto; in ordine alla domanda di restituzione dei puledri nati dalla cavalla Lady, il Tribunale ha ritenuto che la riproduzione della cavalla non valesse di per sé a configurare l’uso dell’animale a fini riproduttivi, occorrendo la prova specifica – mancante nel caso di specie - che l’evento nascita fosse stato ricercato e voluto dall’affidataria allo scopo di sfruttare gli animali che le erano stati affidati per trarre utilità economiche o di altro tipo; in assenza di prova circa la non casualità dell’accoppiamento, all’affidataria poteva rimproverarsi esclusivamente la violazione dell’obbligo di tempestiva informazione dell’evento nascita e non anche quello di cessione gratuita ad Animaequina che non era stato dedotto in obbligazione; la violazione dell’obbligo di informazione non era risultato tale da integrare, però, i requisiti di cui all’art. 1455 cod.civ.; avvalendosi di nove motivi la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 923/2019 del Tribunale di Pistoia; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta «Violazione dell’art. 132 n. 4 cod.proc.civ. nonché 118 disp. att. cod.proc.civ. 111 comma 6 cost. e art. 6 CEDU in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., quanto alla anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante per essere la motivazione del tutto mancante in ordine all’interpretazione del contratto di affidamento inter partes sul punto dell’obbligo di non far riprodurre i cavalli»; premesso che il contratto escludeva che i cavalli affidati a [OSCURATO:PERSONA] potessero essere usati a scopi riproduttivi e che nel caso di accoppiamento casuale i puledri tramite esso avrebbero potuto essere ceduti gratuitamente alla Onlus per essere dati in adozione, salvo in ogni caso l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di mettere al corrente dell’evento la Onlus, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere interpretato il contratto ritenendo che «l’obbligo dell’affidataria risiedesse nel non sfruttare gli animali per ricavare utilità economiche dalla loro riproduzione e non nell’evitare che gli animali si riproducessero», senza dare contezza dei motivi per cui ha preferito tale interpretazione; va osservato che la interpretazione della volontà delle parti trasfusa nel contratto è attività riservato al giudice del merito che può essere censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione, quando (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) lamotivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto; va precisato, però, che tale censuranon può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differenteinterpretazione, perché quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; né è richiesto al giudice di dar di dar conto, nellamotivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto; ora, la ricorrente stessa lamenta con il motivo qui scrutinato che il Tribunale abbia preferito l’interpretazione del contratto data da [OSCURATO:PERSONA] disattendendo la propria, perciò, nonostante sia stato dedotto il vizio di motivazione, in concreto la censura si sostanzia in una critica all’esito dell’attività interpretativa posta in essere dal giudice a quo; il motivo, quindi, va rigettato; 2) con il secondo motivo, rubricato «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.», è denunciato l’omesso esame della decisività dell’obbligo di non far riprodurre i cavalli, contenuto nel contratto di affidamento; il motivo non può essere accolto, perché la mancata valutazione del contenuto di unaclausola contrattuale, al fine di desumerne la decisività, è una doglianza che «fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto l'interpretazione di unaclausola negoziale non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi» (Cass. 29/08/2019, n. 21779); 3) con il terzo motivo al Tribunale si rimprovera «Violazione di norma di diritto quanto ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall’art. 1362 e ss. cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. n. 3 cod.proc.civ.»; la ricorrente sostiene che il contratto di affidamento equino, una species del contratto di comodato di bene mobile, era stato stipulato con [OSCURATO:PERSONA], perché la stessa, essendo veterinaria nonché titolare del Centro ippico [OSCURATO:PERSONA], era stata ritenuta in grado di cooperare alla realizzazione delle finalità della Onlus che erano quelle di promuovere e salvaguardare gli equidi, garantendo a quelli destinati alla macellazione una sistemazione presso un adottante idoneo; ritiene, perciò, che le clausole del contratto avrebbero dovuto essere interpretate alla luce della causa concreta; di conseguenza, il divieto di far riprodurre i cavalli avrebbe dovuto essere considerato decisivo, mentre il Tribunale, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto l’obbligo di non utilizzare i cavalli a fini riproduttivi, ma non anche quello di vietare la riproduzione, non avrebbe tenuto conto né della causa concreta del concreto né del criterio con cui l’affidataria era stata scelta; tale motivo si sostanzia in un tentativo di censurare l’esito dell’attività interpretativa del contenuto contrattuale posta in essere dal Tribunale, sotto il profilo della violazione di legge; la ricorrente non ha soddisfatto l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9461); 4) con il quarto motivo è lamentata «Violazione di norma di diritto quanto agli artt. 1218 e 2697, 2° comma, cod.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. n. 3 cod.proc.civ.», per avere il Tribunale violato i principi di cui alla pronuncia n. 13533/2001 di questa Corte quanto alla distribuzione dell’onere della prova in caso di inadempimento, perché sarebbe spettato a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare, avendolo eccepito, che la nascita del puledro nel 2016 era frutto di un accoppiamento fortuito e non voluto; il motivo è infondato; la pronuncia n. 13533/01 (§ 5 e ss.), nel caso di obbligazioni negative, come quella per cui è causa, pone la prova dell'inadempimento sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento, perché «ai sensi dell'art. 1222 c.c., ogni fatto compiuto in violazione di obbligazioni di non fare costituisce di per sé inadempimento.

L'inadempimento di siffatte obbligazioni integra un fatto positivo e non già un fatto negativo come avviene per le obbligazioni di dare o di fare.

Comune presupposto dei rimedi previsti dall' art. 1453 c.c. è quindi un inadempimento costituito da un fatto positivo (l'esecuzione di una costruzione, lo svolgimento di una attività).

Non opera quindi, qualora il creditore agisca per l'adempimento, richiedendo l'eliminazione delle modificazioni della realtà materiale poste in essere in violazione dell'obbligo di non fare, ovvero la risoluzione o il risarcimento, nel caso di violazioni con effetti irreversibili, il principio della persistenza del diritto insoddisfatto, perché nel caso di obbligazioni negative il diritto nasce soddisfatto e ciò che viene in considerazione è la sua successiva violazione, ne' sussistono le esigenze pratiche determinate dalla difficoltà di fornire la prova di fatti negativi sulle quali si fonda il principio di riferibilità della prova, dal momento che l'inadempimento dell'obbligazione negativa ha natura di fatto positivo»; non può muoversi, pertanto, alcuna censura al giudice a quo per avere preteso dalla odierna ricorrente la prova dell’inadempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di non far riprodurre i cavalli che le erano stati affidati (Cass. 14/07/2022, n. 22244); 5) con il quinto motivo la sentenza del Tribunale è censurata per aver violato gli artt. 1453 e 1455 cod.civ., per non avere il giudice a quofatto discendere dalla condivisione delle foto del puledro nato nel 2016 postate sul profilo facebook del compagno di [OSCURATO:PERSONA], la prova della violazione da parte di quest’ultima del contratto di affidamento; il motivo non può accogliersi, perché sollecita questa Corte a porre in essere una non consentita attività di accertamento di una quaestio facti, alla quale, peraltro, la sentenza non fa cenno, incompatibile coi i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità; 6) con il sesto motivo viene imputato al giudice a quo un ennesimo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla nascita del puledro Surprise nel 2016, figlio della cavalla Lady e di un altro ponydi proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo non può essere accolto, perché non corrisponde al vero che la nascita dei puledri dalla cavalla Lady non sia stata presa in considerazione dal Tribunale (§ II.3); ciò che la ricorrente lamenta è il rilievo che alla nascita dei puledri è stato attribuito dalla sentenza impugnata che esula dal perimetro del vizio denunciato; 7) con il settimo motivo la ricorrente censura la sentenza del Tribunale per avere ammesso nuove prove, in violazione del divieto di cui all’art. 345 cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA], essendo rimasta contumace in primo grado, ad avviso della Onlus ricorrente, non avrebbe potuto, nel giudizio di appello, sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio, come quella della causalità del concepimento, né chiedere nuove prove tantomeno dedurre fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa avversaria; la censura non coglie nel segno; la contumacia integra un comportamentoprocessuale “neutro” cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiaratocontumace nel giudizio di primo grado, contestare le circostanze poste a fondamento della domanda, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, leeccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese edeccezioni in senso lato (Cass. 21/11/2014, n.24885); in particolare, l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema; pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda (Cass. 23/06/2009, n. 14263) 8) con l’ottavo motivo viene lamentato l’omesso esame del fatto che il puledro nato nel 2016 dalla cavalla Lady affidata a [OSCURATO:PERSONA] era stato intestato all’azienda agricola Ducci; anche senza considerare il mancato rispetto degli oneri di allegazione posti a carico di chi denuncia la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., va osservato che il Tribunale ha sottolineato che non c’era l’obbligo di cedere alla Onlus il puledro nato dall’accoppiamento dei cavalli affidati a [OSCURATO:PERSONA], perciò la questione difetta di decisività; 9) con il nono ed ultimo motivo la Onlus fa valere la violazione dell’art. 232 cod.proc.civ. e dell’art. 116 cod.proc.civ., per non avere il Tribunale attribuito alcun rilievo alla mancata risposta all’interpello da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo va rigettato, perché il Tribunale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, in quanto, premesso che l' art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente allamancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, ha riesaminato tutti gli altri elementi di prova; non merita pertanto alcuna censura, atteso che la sentenza deve ritenersi viziata solo qualora difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico- inferenziale prefigurata dallamancata risposta (Cass. 27/12/2021, n. 41643); 10) il ricorso va rigettato; 11) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 12) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.480,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7267/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO, 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PISTOIA n.923/2019 depositata il 10/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Giudice di Pace di Pistoia, con la sentenza n. 16/2019, aveva accolto la domanda formulata da AnimaequinaOnlus di risoluzione del contratto di affidamento cavalli e condannato la convenuta, [OSCURATO:PERSONA], alla restituzione del pony Nerone e del pony Lady nonché del puledro Battista, nato dal loro accoppiamento, e di ogni altro puledro partorito da Lady, adducendo a fondamento della domanda la violazione del contratto di affidamento, il quale faceva divieto di accoppiare i cavalli ottenuti in affidamento e imponeva all’affidataria nel caso di accoppiamento fortuito di informare tempestivamente tramite mail l’associazione; il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 2015/2019, pubblicata in data 10 dicembre 2019 e notificata il 13 dicembre 2019, ha riformato la decisione del Giudice di Pace, accogliendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed ha respinto, per l’effetto, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e quella di restituzione dei cavalli; segnatamente, il Tribunale ha escluso che la domanda di risoluzione per inadempimento e di restituzione potesse riguardare il cavallo Nerone e il puledro Battista: il primo, perché, per ammissione della Onlus, era castrato quando era stato affidato a [OSCURATO:PERSONA], perciò il puledro Battista era stato concepito prima dell’affidamento; il secondo, perché, essendo nato dopo l’affidamento, per esso non era stato stipulato alcun contratto di affidamento; quando ai puledri nati dall’accoppiamento di Lady con altri cavalli di [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, il giudice di prime cure aveva erroneamente pronunciato la risoluzione del contratto di affidamento perché per detti puledri non era stato stipulato alcun contratto; in ordine alla domanda di restituzione dei puledri nati dalla cavalla Lady, il Tribunale ha ritenuto che la riproduzione della cavalla non valesse di per sé a configurare l’uso dell’animale a fini riproduttivi, occorrendo la prova specifica – mancante nel caso di specie - che l’evento nascita fosse stato ricercato e voluto dall’affidataria allo scopo di sfruttare gli animali che le erano stati affidati per trarre utilità economiche o di altro tipo; in assenza di prova circa la non casualità dell’accoppiamento, all’affidataria poteva rimproverarsi esclusivamente la violazione dell’obbligo di tempestiva informazione dell’evento nascita e non anche quello di cessione gratuita ad Animaequina che non era stato dedotto in obbligazione; la violazione dell’obbligo di informazione non era risultato tale da integrare, però, i requisiti di cui all’art. 1455 cod.civ.; avvalendosi di nove motivi la [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 923/2019 del Tribunale di Pistoia; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta «Violazione dell’art. 132 n. 4 cod.proc.civ. nonché 118 disp. att. cod.proc.civ. 111 comma 6 cost. e art. 6 CEDU in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., quanto alla anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante per essere la motivazione del tutto mancante in ordine all’interpretazione del contratto di affidamento inter partes sul punto dell’obbligo di non far riprodurre i cavalli»; premesso che il contratto escludeva che i cavalli affidati a [OSCURATO:PERSONA] potessero essere usati a scopi riproduttivi e che nel caso di accoppiamento casuale i puledri tramite esso avrebbero potuto essere ceduti gratuitamente alla Onlus per essere dati in adozione, salvo in ogni caso l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di mettere al corrente dell’evento la Onlus, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere interpretato il contratto ritenendo che «l’obbligo dell’affidataria risiedesse nel non sfruttare gli animali per ricavare utilità economiche dalla loro riproduzione e non nell’evitare che gli animali si riproducessero», senza dare contezza dei motivi per cui ha preferito tale interpretazione; va osservato che la interpretazione della volontà delle parti trasfusa nel contratto è attività riservato al giudice del merito che può essere censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione, quando (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) lamotivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto; va precisato, però, che tale censuranon può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differenteinterpretazione, perché quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; né è richiesto al giudice di dar di dar conto, nellamotivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto; ora, la ricorrente stessa lamenta con il motivo qui scrutinato che il Tribunale abbia preferito l’interpretazione del contratto data da [OSCURATO:PERSONA] disattendendo la propria, perciò, nonostante sia stato dedotto il vizio di motivazione, in concreto la censura si sostanzia in una critica all’esito dell’attività interpretativa posta in essere dal giudice a quo; il motivo, quindi, va rigettato; 2) con il secondo motivo, rubricato «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.», è denunciato l’omesso esame della decisività dell’obbligo di non far riprodurre i cavalli, contenuto nel contratto di affidamento; il motivo non può essere accolto, perché la mancata valutazione del contenuto di unaclausola contrattuale, al fine di desumerne la decisività, è una doglianza che «fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto l'interpretazione di unaclausola negoziale non costituisce "fatto" decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi» (Cass. 29/08/2019, n. 21779); 3) con il terzo motivo al Tribunale si rimprovera «Violazione di norma di diritto quanto ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall’art. 1362 e ss. cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. n. 3 cod.proc.civ.»; la ricorrente sostiene che il contratto di affidamento equino, una species del contratto di comodato di bene mobile, era stato stipulato con [OSCURATO:PERSONA], perché la stessa, essendo veterinaria nonché titolare del Centro ippico [OSCURATO:PERSONA], era stata ritenuta in grado di cooperare alla realizzazione delle finalità della Onlus che erano quelle di promuovere e salvaguardare gli equidi, garantendo a quelli destinati alla macellazione una sistemazione presso un adottante idoneo; ritiene, perciò, che le clausole del contratto avrebbero dovuto essere interpretate alla luce della causa concreta; di conseguenza, il divieto di far riprodurre i cavalli avrebbe dovuto essere considerato decisivo, mentre il Tribunale, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto l’obbligo di non utilizzare i cavalli a fini riproduttivi, ma non anche quello di vietare la riproduzione, non avrebbe tenuto conto né della causa concreta del concreto né del criterio con cui l’affidataria era stata scelta; tale motivo si sostanzia in un tentativo di censurare l’esito dell’attività interpretativa del contenuto contrattuale posta in essere dal Tribunale, sotto il profilo della violazione di legge; la ricorrente non ha soddisfatto l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9461); 4) con il quarto motivo è lamentata «Violazione di norma di diritto quanto agli artt. 1218 e 2697, 2° comma, cod.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. n. 3 cod.proc.civ.», per avere il Tribunale violato i principi di cui alla pronuncia n. 13533/2001 di questa Corte quanto alla distribuzione dell’onere della prova in caso di inadempimento, perché sarebbe spettato a [OSCURATO:PERSONA] dimostrare, avendolo eccepito, che la nascita del puledro nel 2016 era frutto di un accoppiamento fortuito e non voluto; il motivo è infondato; la pronuncia n. 13533/01 (§ 5 e ss.), nel caso di obbligazioni negative, come quella per cui è causa, pone la prova dell'inadempimento sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento, perché «ai sensi dell'art. 1222 c.c., ogni fatto compiuto in violazione di obbligazioni di non fare costituisce di per sé inadempimento. L'inadempimento di siffatte obbligazioni integra un fatto positivo e non già un fatto negativo come avviene per le obbligazioni di dare o di fare. Comune presupposto dei rimedi previsti dall' art. 1453 c.c. è quindi un inadempimento costituito da un fatto positivo (l'esecuzione di una costruzione, lo svolgimento di una attività). Non opera quindi, qualora il creditore agisca per l'adempimento, richiedendo l'eliminazione delle modificazioni della realtà materiale poste in essere in violazione dell'obbligo di non fare, ovvero la risoluzione o il risarcimento, nel caso di violazioni con effetti irreversibili, il principio della persistenza del diritto insoddisfatto, perché nel caso di obbligazioni negative il diritto nasce soddisfatto e ciò che viene in considerazione è la sua successiva violazione, ne' sussistono le esigenze pratiche determinate dalla difficoltà di fornire la prova di fatti negativi sulle quali si fonda il principio di riferibilità della prova, dal momento che l'inadempimento dell'obbligazione negativa ha natura di fatto positivo»; non può muoversi, pertanto, alcuna censura al giudice a quo per avere preteso dalla odierna ricorrente la prova dell’inadempimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di non far riprodurre i cavalli che le erano stati affidati (Cass. 14/07/2022, n. 22244); 5) con il quinto motivo la sentenza del Tribunale è censurata per aver violato gli artt. 1453 e 1455 cod.civ., per non avere il giudice a quofatto discendere dalla condivisione delle foto del puledro nato nel 2016 postate sul profilo facebook del compagno di [OSCURATO:PERSONA], la prova della violazione da parte di quest’ultima del contratto di affidamento; il motivo non può accogliersi, perché sollecita questa Corte a porre in essere una non consentita attività di accertamento di una quaestio facti, alla quale, peraltro, la sentenza non fa cenno, incompatibile coi i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità; 6) con il sesto motivo viene imputato al giudice a quo un ennesimo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla nascita del puledro Surprise nel 2016, figlio della cavalla Lady e di un altro ponydi proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo non può essere accolto, perché non corrisponde al vero che la nascita dei puledri dalla cavalla Lady non sia stata presa in considerazione dal Tribunale (§ II.3); ciò che la ricorrente lamenta è il rilievo che alla nascita dei puledri è stato attribuito dalla sentenza impugnata che esula dal perimetro del vizio denunciato; 7) con il settimo motivo la ricorrente censura la sentenza del Tribunale per avere ammesso nuove prove, in violazione del divieto di cui all’art. 345 cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA], essendo rimasta contumace in primo grado, ad avviso della Onlus ricorrente, non avrebbe potuto, nel giudizio di appello, sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio, come quella della causalità del concepimento, né chiedere nuove prove tantomeno dedurre fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa avversaria; la censura non coglie nel segno; la contumacia integra un comportamentoprocessuale “neutro” cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiaratocontumace nel giudizio di primo grado, contestare le circostanze poste a fondamento della domanda, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, leeccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese edeccezioni in senso lato (Cass. 21/11/2014, n.24885); in particolare, l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema; pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda (Cass. 23/06/2009, n. 14263) 8) con l’ottavo motivo viene lamentato l’omesso esame del fatto che il puledro nato nel 2016 dalla cavalla Lady affidata a [OSCURATO:PERSONA] era stato intestato all’azienda agricola Ducci; anche senza considerare il mancato rispetto degli oneri di allegazione posti a carico di chi denuncia la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., va osservato che il Tribunale ha sottolineato che non c’era l’obbligo di cedere alla Onlus il puledro nato dall’accoppiamento dei cavalli affidati a [OSCURATO:PERSONA], perciò la questione difetta di decisività; 9) con il nono ed ultimo motivo la Onlus fa valere la violazione dell’art. 232 cod.proc.civ. e dell’art. 116 cod.proc.civ., per non avere il Tribunale attribuito alcun rilievo alla mancata risposta all’interpello da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il motivo va rigettato, perché il Tribunale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, in quanto, premesso che l' art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente allamancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, ha riesaminato tutti gli altri elementi di prova; non merita pertanto alcuna censura, atteso che la sentenza deve ritenersi viziata solo qualora difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico- inferenziale prefigurata dallamancata risposta (Cass. 27/12/2021, n. 41643); 10) il ricorso va rigettato; 11) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 12) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.480,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proces