CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
attipresupposti, l’intervenuta decadenza, l'omessa indicazione delNumero registro generale 24033/2025Numero sezionale 5249/2026calcolo degli interessi e l’annullamento dei titoli per violazioneNumero di raccolta generale 23145/2026dell’art. 1, comma 537 s. legge n. 228 del 2012. Data pubblicazione 14/07/20262. Con sentenza n. 69/2023 la CGT di primo grado di Padovaaccoglieva il ricorso della contribuente. Dopo aver dato atto che perun errore procedurale l’Agenzia delle entrate – Riscossione non siera costituita (aveva depositato le controdeduzioni in altro fascicolopendente fra le medesime parti) e che la richiesta di rinvio dellatrattazione non era accoglibile, il giudice rilevava che l’assenza dicontrodeduzioni “inerenti alle affermazioni della ricorrente”,induceva ad accogliere il ricorso.3. Con sentenza n. 489/2025 la CGT di secondo grado del Venetorigettava l’appello dell’Agente per la riscossione, dopo l’interruzionedel giudizio e la sua riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione giudiziale. Per il giudice di appello:- la mancata costituzione era dipesa da un errore imputabileall’Amministrazione e la mancata tempestiva costituzione avevaimpedito la contestazione dei fatti posti dalla ricorrente afondamento del ricorso, comportando come conseguenza che queifatti dovevano ritenersi incontroversi;- che il deposito degli atti in appello costituiva “[…] un tentativo diporre rimedio alle conseguenze sfavorevoli della mancatacostituzione nei termini perentori del giudizio di primo grado edell’omesso assolvimento all’onere probatorio proprio della fase incui è prevista l’instaurazione del processo tributario”. Non potevaconsentirsi l’istaurazione ex novo del contraddittorio in sede digravame.4. L’Agenzia delle entrate - Riscossione ha proposto ricorsoaffidato a due motivi mentre la procedura, nonostante la notifica del24/11/2025 all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], è rimasta intimata.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.2 di 6Numero registro generale 24033/2025Numero sezionale 5249/2026RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 23145/20261. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «nullità della Dsaetan ptuebbnliczaazio ne 14/07/2026per violazione dell’art. 115 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate - Riscossione lamenta che lasentenza sia emessa in violazione del principio di non contestazione,applicabile solo nei confronti della parte costituita.2. Il primo motivo è manifestamente fondato.Per art. 115 c.p.c. «[s]alvi i casi previsti dalla legge, il giudice deveporre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti odal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestatidalla parte costituita». Nel processo tributario il principio di noncontestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova enon contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancatapresa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non puòrestringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia statochiesto il rigetto dell'intera domanda, né può aggirare il principio disindacabilità limitata degli atti sottostanti adottatidall'Amministrazione finanziaria, autonomamente eobbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro iltermine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.22616/2024). Non sussiste a carico dell'Amministrazione finanziaria,a fronte dei motivi d’impugnazione proposti, un onere di allegazioneulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato (Cass.16984/2023). Anche a prescindere dalle particolarità con cui ilprincipio di non contestazione è applicabile nel giudizio tributario,dalla stessa lettera dell’art. 115 c.p.c. risulta che il principio trovaapplicazione nei confronti della parte non costituita. Essendo ilgiudice di appello partito dal presupposto che l’Agente per lariscossione non si era regolarmente costituito nel giudizio di primogrado, e che quindi avrebbe dovuto considerarsi contumace (Cass.24485/2014 e Cass. 11044/2024), non avrebbe potuto fardiscendere delle conseguenze processuali dalla mancanza di una3 di 6Numero registro generale 24033/2025Numero sezionale 5249/2026“specifica contestazione” delle allegazioni della ricorrente. La nonNumero di raccolta generale 23145/2026negazione fondata sulla volontà della parte non può presumDaetar psuib bpliceazrio ne 14/07/2026il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (Cass.14372/2023).3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «violazione dell’art.58 del D.Lgs. 546/1992 e 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate– Riscossione deduce che il novellato art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992,anche per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delladisposizione transitoria dell’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 220 del2023, non si applica perché il giudizio di primo grado è statoinstaurato il 23/9/2022. La sentenza avrebbe dovuto considerareammissibile la produzione di nuovi documenti in appello.4. Anche il secondo motivo è fondato.Il giudice di appello ha dato un’interpretazione dell’art. 58 d.lgs.n. 546 del 1992 ratione temporis applicabile contrastante conprincipi giurisprudenziali consolidati, richiedendo ai fini dellaproduzione di documenti in appello –requisito non previsto dallanorma- che la parte non tentasse di porre rimedio alla mancatacostituzione nel giudizio di primo grado.4.1 È necessario fare riferimento all’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992nel testo precedente alla sua modifica a opera dell’art. 1, comma 1,lett. bb) del d.lgs. n. 2020 del 2023. La sentenza della Cortecostituzionale n. 36 del 2025 ha dichiarato costituzionalmenteillegittimo, per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., l’art. 4, comma2, del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui prescrive che ledisposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb), dello stesso d.lgs. n.220 del 2023 si applichino ai giudizi instaurati in secondo grado adecorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché aigiudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamenteall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. L’art. 4,comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 aveva disposto l’immediata4 di 6Numero registro generale 24033/2025Numero sezionale 5249/2026applicazione del nuovo art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, eNumero di raccolta generale 23145/2026segnatamente delle disposizioni «di cui all’articolo 1, coDmatam pubab lic1az,io ne 14/07/2026letter[a] […] bb)» del d.lgs. n. 220 del 2023, che hanno riscritto insenso più restrittivo la disciplina dei nova istruttori in appello dettatadal previgente art. 58, ai processi di primo e secondo grado e dicassazione incardinati a far data dal giorno successivo all’entrata invigore prevista per il 4/1/2024 del medesimo d.lgs. n. 220 del 2023.Posto che nella presente causa il ricorso di primo grado era statodepositato il 23/9/2022 e che la sentenza della CGT di primo gradoè stata pronunciata il 7/2/2023 (cfr. allegato 2.2 del ricorso percassazione: sentenza di primo grado), il giudizio era statosicuramente instaurato antecedentemente all’entrata in vigore indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] del d.lgs. n. 220 del 2023.4.2 L’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis applicabile,relativo alle nuove prove di appello nel processo tributario,prevedeva espressamente al secondo comma la facoltà di produrrenuovi documenti, ancorché preesistenti al giudizio di primo grado(Cass. 25577/2025), purché la produzione avvenisse, ai fini delrispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti,entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 d.lgs. cit. (Cass.10549/2025). La facoltà di produrre nuovi documenti era consentitaanche al di fuori degli stretti limiti previsti nel rito ordinario dall'art.345 c.p.c. (Cass. 18103/2021).5. In conclusione, entrambi i motivi del ricorso devono essereaccolti. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, secondaparte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 P.Q.M5 di 6Numero registro generale 24033/2025Numero sezionale 5249/2026Numero di raccolta generale 23145/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte diData pubblicazione 14/07/2026Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].la PresidenteAndreina Giudicepietro6 di 6