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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22616/2024

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11105 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentat i edifesi dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , elettiva- mentedomiciliati in Roma, alla Via dei Pontefici n. 3 presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:IVA, IRAP – preavvisoiscrizione ipo- tecaria- fondo patrimo- niale– principio di diritto nonché [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante p.t. , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nueleVirgintino, elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in RomaVia [OSCURATO:PERSONA], 1; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia n. 2568/13/15 , depositata il 2 . 12 . 1 5 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori .

Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia venivarigettato sia l’appello principale proposto da i coniugi [OSCURATO:PERSONA] sia l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n. 2298/7/14 .

Con tale decisione veniva rigett at o i l ricors o introduttivoproposto da i contribuenti avente ad oggetto il pre avviso diiscrizione ipotecaria per II.DD. e IVA su un bene facente parte d el fondopatrimoniale in relazione a d un credito portato da cartelle di pagamentogià divenute definitive .

Icontribuenti evocavano in primo e in secondo grado sia l’Agenzia chel’agente della riscossione chiedendo la declaratoria della nullità dell’iscrizioneipotecaria e, per l’effetto, di disporre la cancellazione della trascrizione di legge con esonero del conservatore dei registri immobiliareda ogni responsabilità e rifusione delle spese di lite, da distrarsi.

L’appello incidentale dell’Agenzia mirava a ribadire che la contestazione dei coniug i ri guardava direttamente ed esclusiva- mente l’agente della riscossione e ribadiva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione finanziaria, sul presup- postoche tutte le contestazioni dedotte in giudizio fossero relative adattività di ri s cossione e non di competenza del titolare del credito fiscale.

L’appellatoagente della riscossione in via pregiudiziale ribadiva l’ec- cezionedi difetto di giurisdizione parziale in favore dell’AGO, per es- sereparte dei crediti alla base dell a comunicazione di iscrizione di natura non tributaria .

Il giudice d’appello riteneva superabile ogni ogniquestione pregiudiziale e preliminare e , nel merito , accertava la legittimitàdell’operato dell’Amministrazione finanziaria e dell’agente dellariscossione.

Avverso la sentenza d’appello propon gono ricorso per C assazione i contribuenti,affidato a tre motivi , cui replicano con distinti controri- corsil’agente della r iscossione e l’Agenzia delle Entrate .

Consideratoche: 1.Col primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ., viene prospettata la nullità del la sentenza impu- gnataper vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.. 1.1.Il secondo motivo , in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.167 e 170 cod. civ., dell’art. 77 d.P.R. n.602/73, nonché del principio di non contestazione sancito dall’art.115 cod. proc. civ. ed applicabile alprocesso tributario. 2.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessilogicamente. 2.1.La prima censura fa riferimento alla questione della non conte- stazioneda parte dell’Agenzia in ordine all’affermazione dei ricorrenti circa la non afferenza ai bisogni familiari dei debiti fiscali a fonda- mentodell’iscrizione ipotecaria e della conoscenza da parte del cre- ditoredi ciò.Ilgiudice di prime cure, riporta lo stesso ricorso, ha negato la ricor- renza de gli effetti discendenti dalla non contestazione della estra- neità ai bisogni famigliari dei debiti tributari, affermando che « L’Agenzia,per quanto in maniera generica, ha contestato la fonda- tezzadelle eccezioni del ricorrente tra le quali era compresa quella relativaalla natura non famigliare dei debiti tributari » .

Tale capo di sentenza è stato oggetto d ell’ appello dei coniugi , per essersi l’Agenzia in realtà difesa in primo grado solo eccependo il propriodifetto di legittimazione passiva .

Inoltre, essendo l’Ammini- strazione titolare del credito fiscale, sarebbe stato l’unico soggetto legittimatoa contestare la prospettazione di parte .

Secondo i ricor- renti, in ultima analisi , la sentenza qui impugnata sarebbe viziata peromessa pronunzia nella misura in cui non si sarebbe espressa in meritoad un motivo di gravame autonomamente apprezzabile, con conseguentenullità della pronuncia. 2.2.La seconda censura investe il capo della sentenza d’appello in cui il giudice ha accertato che « idebiti tributari iscritti a ruolo, per cuiil concessionario ha notificato il provvedimento di iscrizione ipo- tecaria,sono afferenti all’attività lavorativa svolta dal contribuente, edè ragionevole ritenere che i relativi proventi siano stati devoluti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, salvo prova contraria non fornita dal contribuente » .

I ricorrenti censurano da un lato la falsaapplicazione da parte della CTR circa l’identificazione del debito tributarioriveniente da attività professionale, nella parte in cui il giu- dice ha ritenuto dimostrato che i proventi da attività professionale fosserodiretti al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Dall’altro, la- mentanonuovamente, come già nel primo motivo, il fatto che l’unico soggettolegittimato a contraddire in ordine all’inerenza o meno del debito fiscale posto a base dell’iscrizione ipotecaria ai bisogni della famigliaè l’Agenzia delle Entrate e deducono che quest’ultima non avrebbetempestivamente contestato alcunché per smentire la pro- spettazione contenuta nel ricorso introduttivo , secondo la quale « i debiti fiscali alla base della contestata iniziativa non hanno alcuna relazione con i bisogni della famiglia ed il creditore ne era a cono- scenza » (cfr.p.15 ricorso). 3.I due motivi , connessi, sono di trattazione congiunta e non pos- sono trovare ingresso perché affetti da concorrenti profili di inam- missibilitàe di infondat ezza . 3.1.Sotto un primo profilo, secondo il Collegio l’interpretazione del principiodi non contestazione propugnata da i ricorrenti non è condi- visibilein diritto .

Èopportuna una breve ricostruzione sistemica a chiarimento .

I l pro- cessotributario è caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fi- scale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati .

Entro questoperimetro, per condivisibile interpretazione giurisprudenziale (cfr.Cass.

Sez. 5 , n. 16984 del 14/06/2023 ) il principio di non con- testazionedi cui all’art.115 cod. proc. civ. non implica a carico dell'Amministrazionefinanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto conte- statonell'atto impugnato che, nel caso in esame , è la comunicazione diavvenuta iscrizione ipotecaria . 3.2.Il principio di non contestazione nel processo tributario , questo Collegio ritiene di dover ulteriormente precisare , non può neppure operarecon riferimento a gli atti sottostanti l’atto impositivo autono- mamente e obbligatoriamente impugnabili ex art. 21 del d. lgs. n. 546del 1992 , quali sono le cartelle di pagamento, divenuti definitivi perchéanteriormente notificati al contribuente e da questi non tem- pestivamenteimpugnati in giudizio .

Ragionarediversamente comporterebbe un aggiramento del deld. lgs. n. 546del 1992 3.3.Inoltre, t raendo argomenti dalla giurisprudenza della Corte, in particolaredalle decisioni nn. 334707/2022 e 9732/2016, va speci- ficato nella presente fattispecie il principio secondo il quale la non contestazionedi cui all’art.115 cod. proc. civ. opera sul piano della provae non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la man- catapresa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringereil thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiestoil rigetto dell'intera domanda. 3.4.Alla luce di quanto precede viene affermato il seguente principio didiritto: « Nel processo tributario, il principio di non contesta- zione di cui all’art.115 cod. proc. civ. opera sul piano della provae non contrasta, né supera, il diverso principio per cui lamancata presa di posizione sul tema introdotto dal contri- buentenon può restringere il thema decidendum ai soli mo- tivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera do- manda, né può aggirare il 21del d. lgs. n. 546 del 1992 . » .

3.5. La decisione impugnata è conforme al principio di diritto sud- detto.

Premesso che i l gi udice di prim e cure con una motivazione integralmente condivisa da l giudice di appello non ha applicato al- cunapresunzione iuris tantum di destinazione dei proventi profes- sionaliai bisogni familiari, ma ha dichiarato che il ricorrente non ha provatola natura non famigliare dei debiti che hanno portato all’iscri- zioneipotecaria, il merito della questione è perimetrato dal fatto che sono ormai definitive le cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecariaqui impugnata .

L’ an e il quantum del credito fiscale por- tatoda tali atti definitivi e alla base dell’iscrizione ipotecaria non pos- sono essere revocat i in dubbio nel presente processo , neanche in forzadel principio di non contestazione .3.6.Inoltre, sotto un concorrente profilo di infondatezza, il Collegio osservache n ell’atto di controdeduzioni in replica al ricorso introdut- tivo l ’ Agenzia delle Entrate ha preso posizione in ordine a tutte le questioniintrodotte dai ricorrenti in questo giudizio nel momento in cui,costituendosi nel processo di primo grado , ha chiesto in via pre- liminarel’estromissione dal giudizio e « inogni caso il rigetto del ri- corso » .

In appello, l’Agenzia delle Entrate ha eccepito, tra l’altro, ancheche gli appellanti principali non hanno prodotto documenta- zionecomprovante la non identificazione dei debiti tributari con i bi- sognidella famiglia .

Perciò non sussiste neppure la denunciata non contestazione. 4.Il terzo motivo , ex art.360 comma 1 cod. proc. civ. n.3 , lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt.26 e 77 d.P.R. n.602 del 1973,dell’art.60 d.

P .

R . n.600 del 1973 e degli artt.139 e 160 cod. proc. civ., nonché dell’art.7 L. n.890 del 1982 come modificato ai sensidell’art.36, comma 2 - quater D.L. n.248 del 2007 convertito in Legge n.31/2008, quanto alla statuizione della CTR in ordine alla validità della notifica delle cartelle sottostanti il preavviso di iscri- zioneipotecaria impugnato. 5.Il terzo motivo è inammissibile, per più concorrenti ragioni.

5.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la censura, benché riporti il pertinente capodella sentenza d’appello, non impugna la ratio espressa dal giu- dicee concorrente con quella oggetto di censura, che è la statuizione dimera irregolarità della notifica per mancata spedizione di racco- mandata informativa .

La CTR ha formulato sulla medesima que- stionegiudica della notificazione un’ulteriore ratio , affermando il rag- giungimentodello scopo dell a notific a delle cartelle sottostanti l’av- visodi iscrizione ipotecaria la quale , di per sé , è idonea a supportare ildispositivo della sentenza impugnata.

5.2. Inoltre, la doglianza non si confronta con la consolidata giuri- sprudenzadella Corte (Cass. Sez. 6 - 5 , n. 12083 del 13/06/2016 ) , secondola quale i n tema di riscossione delle imposte, qualora la no- tificadella cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto,da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postaleordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.

In appli- cazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della car- tellasull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal por- tiere,occorresse, a norma dell'art. 139 c od . p roc . c iv ., l'invio di una secondaraccomandata.

Sitratta di una giurisprudenza cui merita data continuità (cfr. ad es.

Sez.6 - 5 , n. 28872 del 12/11/2018) perché in tale forma "sempli- ficata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte co- stituzionalenella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicisticasvolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimentodella vita finanziaria dello Stato.

5.3. Infine, la parte del terzo motivo che attiene all’asserita viola- zione dell’art.77, comma 1 - bis, d.P.R. n.630/1973 sviluppata alle pagine20 e 21 di ricorso è inammissibile poiché introduce una que- stione nuova, di cui la sentenza impugnata non fa menzione e che nonrisulta neppure sulla base del ricorso essere stata sollevata tem- pestivamentein primo grado e riproposta in appello . 6.Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell’Agenzia in e uro 2 . 9 00,00 per compensi, oltre a sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11105 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentat i edifesi dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , elettiva- mentedomiciliati in Roma, alla Via dei Pontefici n. 3 presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:IVA, IRAP – preavvisoiscrizione ipo- tecaria- fondo patrimo- niale– principio di diritto nonché [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante p.t. , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nueleVirgintino, elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in RomaVia [OSCURATO:PERSONA], 1; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia n. 2568/13/15 , depositata il 2 . 12 . 1 5 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori . Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia venivarigettato sia l’appello principale proposto da i coniugi [OSCURATO:PERSONA] sia l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n. 2298/7/14 . Con tale decisione veniva rigett at o i l ricors o introduttivoproposto da i contribuenti avente ad oggetto il pre avviso diiscrizione ipotecaria per II.DD. e IVA su un bene facente parte d el fondopatrimoniale in relazione a d un credito portato da cartelle di pagamentogià divenute definitive . Icontribuenti evocavano in primo e in secondo grado sia l’Agenzia chel’agente della riscossione chiedendo la declaratoria della nullità dell’iscrizioneipotecaria e, per l’effetto, di disporre la cancellazione della trascrizione di legge con esonero del conservatore dei registri immobiliareda ogni responsabilità e rifusione delle spese di lite, da distrarsi. L’appello incidentale dell’Agenzia mirava a ribadire che la contestazione dei coniug i ri guardava direttamente ed esclusiva- mente l’agente della riscossione e ribadiva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione finanziaria, sul presup- postoche tutte le contestazioni dedotte in giudizio fossero relative adattività di ri s cossione e non di competenza del titolare del credito fiscale. L’appellatoagente della riscossione in via pregiudiziale ribadiva l’ec- cezionedi difetto di giurisdizione parziale in favore dell’AGO, per es- sereparte dei crediti alla base dell a comunicazione di iscrizione di natura non tributaria . Il giudice d’appello riteneva superabile ogni ogniquestione pregiudiziale e preliminare e , nel merito , accertava la legittimitàdell’operato dell’Amministrazione finanziaria e dell’agente dellariscossione. Avverso la sentenza d’appello propon gono ricorso per C assazione i contribuenti,affidato a tre motivi , cui replicano con distinti controri- corsil’agente della r iscossione e l’Agenzia delle Entrate . Consideratoche: 1.Col primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ., viene prospettata la nullità del la sentenza impu- gnataper vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.. 1.1.Il secondo motivo , in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.167 e 170 cod. civ., dell’art. 77 d.P.R. n.602/73, nonché del principio di non contestazione sancito dall’art.115 cod. proc. civ. ed applicabile alprocesso tributario. 2.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessilogicamente. 2.1.La prima censura fa riferimento alla questione della non conte- stazioneda parte dell’Agenzia in ordine all’affermazione dei ricorrenti circa la non afferenza ai bisogni familiari dei debiti fiscali a fonda- mentodell’iscrizione ipotecaria e della conoscenza da parte del cre- ditoredi ciò.Ilgiudice di prime cure, riporta lo stesso ricorso, ha negato la ricor- renza de gli effetti discendenti dalla non contestazione della estra- neità ai bisogni famigliari dei debiti tributari, affermando che « L’Agenzia,per quanto in maniera generica, ha contestato la fonda- tezzadelle eccezioni del ricorrente tra le quali era compresa quella relativaalla natura non famigliare dei debiti tributari » . Tale capo di sentenza è stato oggetto d ell’ appello dei coniugi , per essersi l’Agenzia in realtà difesa in primo grado solo eccependo il propriodifetto di legittimazione passiva . Inoltre, essendo l’Ammini- strazione titolare del credito fiscale, sarebbe stato l’unico soggetto legittimatoa contestare la prospettazione di parte . Secondo i ricor- renti, in ultima analisi , la sentenza qui impugnata sarebbe viziata peromessa pronunzia nella misura in cui non si sarebbe espressa in meritoad un motivo di gravame autonomamente apprezzabile, con conseguentenullità della pronuncia. 2.2.La seconda censura investe il capo della sentenza d’appello in cui il giudice ha accertato che « idebiti tributari iscritti a ruolo, per cuiil concessionario ha notificato il provvedimento di iscrizione ipo- tecaria,sono afferenti all’attività lavorativa svolta dal contribuente, edè ragionevole ritenere che i relativi proventi siano stati devoluti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, salvo prova contraria non fornita dal contribuente » . I ricorrenti censurano da un lato la falsaapplicazione da parte della CTR circa l’identificazione del debito tributarioriveniente da attività professionale, nella parte in cui il giu- dice ha ritenuto dimostrato che i proventi da attività professionale fosserodiretti al soddisfacimento dei bisogni familiari. Dall’altro, la- mentanonuovamente, come già nel primo motivo, il fatto che l’unico soggettolegittimato a contraddire in ordine all’inerenza o meno del debito fiscale posto a base dell’iscrizione ipotecaria ai bisogni della famigliaè l’Agenzia delle Entrate e deducono che quest’ultima non avrebbetempestivamente contestato alcunché per smentire la pro- spettazione contenuta nel ricorso introduttivo , secondo la quale « i debiti fiscali alla base della contestata iniziativa non hanno alcuna relazione con i bisogni della famiglia ed il creditore ne era a cono- scenza » (cfr.p.15 ricorso). 3.I due motivi , connessi, sono di trattazione congiunta e non pos- sono trovare ingresso perché affetti da concorrenti profili di inam- missibilitàe di infondat ezza . 3.1.Sotto un primo profilo, secondo il Collegio l’interpretazione del principiodi non contestazione propugnata da i ricorrenti non è condi- visibilein diritto . Èopportuna una breve ricostruzione sistemica a chiarimento . I l pro- cessotributario è caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fi- scale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati . Entro questoperimetro, per condivisibile interpretazione giurisprudenziale (cfr.Cass. Sez. 5 , n. 16984 del 14/06/2023 ) il principio di non con- testazionedi cui all’art.115 cod. proc. civ. non implica a carico dell'Amministrazionefinanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto conte- statonell'atto impugnato che, nel caso in esame , è la comunicazione diavvenuta iscrizione ipotecaria . 3.2.Il principio di non contestazione nel processo tributario , questo Collegio ritiene di dover ulteriormente precisare , non può neppure operarecon riferimento a gli atti sottostanti l’atto impositivo autono- mamente e obbligatoriamente impugnabili ex art. 21 del d. lgs. n. 546del 1992 , quali sono le cartelle di pagamento, divenuti definitivi perchéanteriormente notificati al contribuente e da questi non tem- pestivamenteimpugnati in giudizio . Ragionarediversamente comporterebbe un aggiramento del deld. lgs. n. 546del 1992 3.3.Inoltre, t raendo argomenti dalla giurisprudenza della Corte, in particolaredalle decisioni nn. 334707/2022 e 9732/2016, va speci- ficato nella presente fattispecie il principio secondo il quale la non contestazionedi cui all’art.115 cod. proc. civ. opera sul piano della provae non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la man- catapresa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringereil thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiestoil rigetto dell'intera domanda. 3.4.Alla luce di quanto precede viene affermato il seguente principio didiritto: « Nel processo tributario, il principio di non contesta- zione di cui all’art.115 cod. proc. civ. opera sul piano della provae non contrasta, né supera, il diverso principio per cui lamancata presa di posizione sul tema introdotto dal contri- buentenon può restringere il thema decidendum ai soli mo- tivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera do- manda, né può aggirare il 21del d. lgs. n. 546 del 1992 . » . 3.5. La decisione impugnata è conforme al principio di diritto sud- detto. Premesso che i l gi udice di prim e cure con una motivazione integralmente condivisa da l giudice di appello non ha applicato al- cunapresunzione iuris tantum di destinazione dei proventi profes- sionaliai bisogni familiari, ma ha dichiarato che il ricorrente non ha provatola natura non famigliare dei debiti che hanno portato all’iscri- zioneipotecaria, il merito della questione è perimetrato dal fatto che sono ormai definitive le cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecariaqui impugnata . L’ an e il quantum del credito fiscale por- tatoda tali atti definitivi e alla base dell’iscrizione ipotecaria non pos- sono essere revocat i in dubbio nel presente processo , neanche in forzadel principio di non contestazione .3.6.Inoltre, sotto un concorrente profilo di infondatezza, il Collegio osservache n ell’atto di controdeduzioni in replica al ricorso introdut- tivo l ’ Agenzia delle Entrate ha preso posizione in ordine a tutte le questioniintrodotte dai ricorrenti in questo giudizio nel momento in cui,costituendosi nel processo di primo grado , ha chiesto in via pre- liminarel’estromissione dal giudizio e « inogni caso il rigetto del ri- corso » . In appello, l’Agenzia delle Entrate ha eccepito, tra l’altro, ancheche gli appellanti principali non hanno prodotto documenta- zionecomprovante la non identificazione dei debiti tributari con i bi- sognidella famiglia . Perciò non sussiste neppure la denunciata non contestazione. 4.Il terzo motivo , ex art.360 comma 1 cod. proc. civ. n.3 , lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt.26 e 77 d.P.R. n.602 del 1973,dell’art.60 d. P . R . n.600 del 1973 e degli artt.139 e 160 cod. proc. civ., nonché dell’art.7 L. n.890 del 1982 come modificato ai sensidell’art.36, comma 2 - quater D.L. n.248 del 2007 convertito in Legge n.31/2008, quanto alla statuizione della CTR in ordine alla validità della notifica delle cartelle sottostanti il preavviso di iscri- zioneipotecaria impugnato. 5.Il terzo motivo è inammissibile, per più concorrenti ragioni. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la censura, benché riporti il pertinente capodella sentenza d’appello, non impugna la ratio espressa dal giu- dicee concorrente con quella oggetto di censura, che è la statuizione dimera irregolarità della notifica per mancata spedizione di racco- mandata informativa . La CTR ha formulato sulla medesima que- stionegiudica della notificazione un’ulteriore ratio , affermando il rag- giungimentodello scopo dell a notific a delle cartelle sottostanti l’av- visodi iscrizione ipotecaria la quale , di per sé , è idonea a supportare ildispositivo della sentenza impugnata. 5.2. Inoltre, la doglianza non si confronta con la consolidata giuri- sprudenzadella Corte (Cass. Sez. 6 - 5 , n. 12083 del 13/06/2016 ) , secondola quale i n tema di riscossione delle imposte, qualora la no- tificadella cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto,da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postaleordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In appli- cazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della car- tellasull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal por- tiere,occorresse, a norma dell'art. 139 c od . p roc . c iv ., l'invio di una secondaraccomandata. Sitratta di una giurisprudenza cui merita data continuità (cfr. ad es. Sez.6 - 5 , n. 28872 del 12/11/2018) perché in tale forma "sempli- ficata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte co- stituzionalenella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicisticasvolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimentodella vita finanziaria dello Stato. 5.3. Infine, la parte del terzo motivo che attiene all’asserita viola- zione dell’art.77, comma 1 - bis, d.P.R. n.630/1973 sviluppata alle pagine20 e 21 di ricorso è inammissibile poiché introduce una que- stione nuova, di cui la sentenza impugnata non fa menzione e che nonrisulta neppure sulla base del ricorso essere stata sollevata tem- pestivamentein primo grado e riproposta in appello . 6.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell’Agenzia in e uro 2 . 9 00,00 per compensi, oltre a sp