CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Popolari dellaProvincia di Bari, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amatulli;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II [OSCURATO:PERSONA] n.565/2025 depositata il 17/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia con lasentenza n. 565/2/2025, depositata in data 17/02/2025, in riforma dellasentenza di primo grado accoglieva l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11233/2025Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 15867/2026Data pubblicazione 23/05/2026Centrale ex IACP della provincia di Salerno avverso l’avviso di accertamentoin materia di IMU, annualità 2014, emesso dal Comune di Gravina in Puglia.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi illustrati con successiva memoria, il Comune di Gravina in Puglia.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva il Collegio che, per ragioni di ordine logico, va, in primo lugoesaminato il terzo motivo di ricorso in forza del quale il Comune ricorrentededuce, ex art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c., nullità della sentenza perdifetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 36 del d.lgs.546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6. Cost, in relazioneai presupposti dell’esenzione d’imposta prevista dall’art. 13 comma 2 lett.b) del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, n. 3 lett.b) della legge n. 147/2013, assumendo che la sentenza impugnata era daritenere nulla in quanto priva di una logica e coerente motivazione circa lapresunta riconducibilità degli immobili accertati alla categoria degli “alloggisociali”, come definiti dal d.m. 22 aprile 2008.1.1. Tale motivo è infondato.Va rammentato che per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del2016. I medesimi concetti giuridici sono stati espressi da Cass. Sez. U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). [OSCURATO:PERSONA]. Sez. U.Numero registro generale 11233/2025Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 15867/2026Data pubblicazione 23/05/202627/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n.33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità èdenunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione». Orbene la natura di tali argomentazioniesclude, pervero, che si possa ravvisare una motivazione assente oapparente della sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero,la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, vaapprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienzein cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratiodecidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazionifra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (ex multis: Cass., 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., 15 aprile2021, n. 9975).Nel caso in esame risulta evidente che il decisum raggiunge la soglia delminimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentatoadeguatamente (ancorché con considerazioni non condivisibili in diritto) laloro decisione, tenendo conto delle deduzioni ed allegazioni delle parti,pervenendo alla conclusione che, nel caso specifico, sussisteva la prova deldiritto all’esenzione trattandosi di alloggi sociali, risultando evidente che laparte ricorrente, in realtà, si duole dell’omessa valutazione di circostanzecomprovanti, a suo dire, la legittimità dell’atto impositivo de quo.Numero registro generale 11233/2025Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 15867/2026Data pubblicazione 23/05/2026Giova, del resto, ricordare che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di dirittoposti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati,ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., ex multis, Cass., 2febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., 25 giugno 2020, n. 12652;Cass., 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., 17 maggio 2013, n. 12123).Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve, allora, ritenersi la sussistenzadi una motivazione nel suo complesso certamente intellegibile, laddove ilmotivo di impugnazione intende far impropriamente transitare, sotto ilsuddetto profilo, le ragioni di una non condivisione della sentenzaimpugnata.2. Va, quindi, rilevato che con il primo motivo di ricorso l’ente impositorelamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsaapplicazione di legge con riferimento agli artt. 13, comma 2, lett. b) del d.l.n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, n. 3 lett. b) della l.n. 147/2013 in relazione all’art. 21 l.r. Puglia n. 10/2014. Deduce che,erroneamente, i giudici territoriali avevano ritenuto applicabile l'esenzioned'imposta come prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del2011 come modificato dall’art. 1, comma 707, n. 3 lett. b) l. n. 147/2013,sulla base di una mera presunzione di conformità degli alloggi a quantoprevisto dalla normativa regionale di riferimento senza tuttavia verificare seil canone di locazione versato dagli assegnatari avesse o meno caratteremeramente simbolico ovvero fosse, in ogni caso, remunerativo del capitaleinvestito, con conseguente esclusione di una condizione di applicabilitàdell’invocata esenzione d’imposta.2.1. Con il secondo motivo il Comune lamenta, ex art. 360, primo comman. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione aiNumero registro generale 11233/2025Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 15867/2026Data pubblicazione 23/05/2026presupposti dell’esenzione d’imposta prevista dall’art. 13 comma 2 lett. b)del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, n. 3 lett. b)della legge n. 147/2013, con riferimento alla definizione di “alloggio sociale”di cui al decreto 22 aprile 2008 del Ministro delle Infrastrutture assumendoche, erroneamente, i giudici di secondo grado avevano ritenuto operante lapresunzione che tutte le unità immobiliari oggetto di imposizione avesseroi requisiti dell’alloggio sociale, come definito dal d.m. 22 aprile 2008,essendo le stesse, in tesi, conformi a quanto previsto dalla normativaregionale di riferimento.Deduce che secondo quanto ritenuto dalla la CGT-2 esisterebbe unapresunzione iuris tantum secondo cui: a) gli alloggi dello IACP sarebberogestiti in conformità alla legge e, quindi, regolarmente assegnati; b)graverebbe sull'ente impositore l'onere di fornire la prova contraria; c) inassenza di tale prova, troverebbe applicazione la norma agevolativa (vale adire, la detrazione fiscale) non avendo i giudici di appello valutato chel’onere di provare i presupposti dell’esenzione d’imposta ricade, sempre edin ogni caso, sull’ente che la invoca, a prescindere dalla modalità diassegnazione degli immobili, e senza che possa operare alcun automatismoe/o presunzione in favore dello stesso ente proprietario, in particolare circala conformità degli immobili alle caratteristiche e requisiti previsti quantoagli “alloggi sociale” dal d.m. 22 aprile 2008.2.2. Tali motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi,sono da ritenere fondati per le ragioni appresso specificate.2.3. Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (in termini: Cass., 8marzo 2024, n. 6380; Cass. 23 maggio 2024, n. 14511; Cass. n.30484/2024; Cass. n. 14515/2024), è stato messo in risalto che:- l'art. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, conmodificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, nel differenziare, per laprima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8,comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (unità immobiliariNumero registro generale 11233/2025Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 15867/2026Data pubblicazione 23/05/2026appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adabitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmenteassegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari) prevedendo soltantoche le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dall’1 luglio2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, alsuccessivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istitutiautonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ininvece, imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, comedefiniti dal d.m. 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparatiall'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dall’1 gennaio 2014(Cass., 29 novembre 2021, n. 37342; Cass., 14 dicembre 2021, n. 39799);- in tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, previstadall'art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2014(disposizione applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualitàd’imposta 2014);- l’analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non èconfigurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagliex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito delmedesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente edifferentemente le due fattispecie;- il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,ha espressamente previsto un’agevolazione consistente in una detrazionedi € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti diedilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque,evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP daquelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressaNumero registro generale 11233/2025Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 15867/2026Data pubblicazione 23/05/2026disposizione di legge (art. 13, comma 2, lett. b, del citato d.l. 6 dicembre2011, n. 201);- non è, dunque, invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi inlocazione e gli alloggi sociali, essendo preclusa, inevitabilmente, dallacorretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale,il quale prevede che, in detta materia, le norme contemplanti esenzioni oagevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art 14 disp. prel.cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico oall'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dallestesse espressamente considerati (Cass. 7 maggio 2008, n. 11106; Cass.,7 marzo 2013, n. 2925; Cass., 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., 21 giugno2017, n. 15407; Cass., Sez. 16 maggio 2019, n. 13145; Cass., 29 ottobre2020, n. 23877; Cass., 17 giugno 2021, n. 15301; Cass., 24 novembre2022, n. 34690);- in particolare, è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad usoresidenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione diinteresse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiarisvantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione dialloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elementoessenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insiemedei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie;- allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi,distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente,dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la qualeè possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gliimmobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazionedestinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti asoddisfare la medesima finalità pubblica;- sulla base dell’interpretazione normativa fornita dal condiviso indirizzo dilegittimità (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024; Cass. n.28872/2024), ai fini delNumero registro generale 11233/2025Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 15867/2026Data pubblicazione 23/05/2026riconoscimento del diritto all’esenzione, occorre la puntuale dimostrazionedella sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal d.m.del 22 aprile 2008;- lo stesso Ministero delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3giugno 2014 ha, peraltro, precisato che gli alloggi regolarmente assegnatidagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e,quindi, di esenzione soltanto nel caso in cui anche tali alloggi sianoriconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decretointerministeriale, mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegarenell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli Istituti inquestione, si applica la detrazione di € 200,00.2.4. L'esenzione dal pagamento è, quindi, prevista solo per gli immobilispecificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati allalocazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministerodell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tuttigli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate neiparametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.È definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenzialein locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nellasalvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individuie nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere allalocazione di alloggi nel libero mercato.Tale d.m. prevede che l'alloggio sociale deve essere: "adeguato, salubre,sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n.457" e "deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale edi risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetichealternative", stabilendo, altresì, che spetta alle Regioni, in concertazionecon le Anci regionali: definire il canone di locazione dell'alloggio sociale inrelazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, allaNumero registro generale 11233/2025Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 15867/2026Data pubblicazione 23/05/2026composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio; fissarei requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla proprietà;stabilire modalità e criteri per la determinazione del prezzo di vendita.2.5. Ai fini in esame si impone, quindi, anche una verifica della legislazioneregionale pertinente tanto in punto di criteri di definizione degli alloggisociali quanto con riferimento alle procedure di assegnazione.E, in tale senso, va richiamata la l. regione Puglia, 7 aprile 2014, n. 10, ilcui art. 1, comma 1-bis, vigente ratione temporis dispone nei seguentitermini: “Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientrano nelladefinizione di alloggi sociali prevista nel Decreto del Ministero delleInfrastrutture 22 aprile 2008, n. 32438 (Definizione di alloggio sociale ai finidell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degliarticoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea)”Occorrerà, allora, verificare come la Regione Puglia, in forza della proprianormativa, ha articolato, in concreto, le procedure volte alla assegnazionedegli alloggi ed alla determinazione dei relativi canoni e ciò ai fini diidentificare le competenze comunali nelle procedure di assegnazione di dettialloggi.2.6. La Corte di merito ha basato la sua decisione riferendosiprevalentemente alla natura giuridica dell’Agenzia appellante, oggicontroricorrente e fondando il proprio ragionamento su di un criterio di tipopresuntivo, senza, tuttavia accertare se, nel caso specifico, gli alloggi inquestione rivestissero i requisiti per integrare la fattispecie di “alloggiosociale” nell’accezione suindicata, con il conseguente diritto all’invocataesenzione.Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, infatti, in tema di IMU,la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomiper le case popolari (IACP), prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non è incompatibile conl'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b), del d.l. medesimo, comeNumero registro generale 11233/2025Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 15867/2026Data pubblicazione 23/05/2026modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, per i fabbricatidi civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. 22aprile 2008, poiché i due regimi agevolativi possono coesistere, dovendoessere accertata, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, lasussistenza dei rispettivi presupposti applicativi (Cass. Sez. 5, 23/10/2024,n. 27529, Rv. 672729 – 01), con la precisazione che occorra la puntualedimostrazione della sussistenza delle caratteristiche conformi a quellepreviste dal d.m. 22 aprile 2008, non essendo invocabile, sul punto,neppure il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (vedi Cass.11198/2025 che richiama a sua volta Cass. n. 22616/2024).2.7. Deve, altresì, condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui l’oneredi provare l’appartenenza delle unità immobiliari alla categoria degli “alloggisociali” spetta all’Agenzia che invoca l’esenzione (vedi, da ultimo, Cass. n.11198/2025; Cass. n. 11188/2025; Cass. n. 11186/2025; Cass. n.11198/2025; Cass. n. 10223/2025; Cass. n. 10222/2025; Cass. n.10221/2025; Cass. n. 10220/2025; Cass. n. 9432/2025; Cass. n.6854/2025; Cass. n. 3824/2025; Cass. n. 14511/2024).Si è, in particolare, rimarcato come l’esenzione fiscale de qua non èapplicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP, ma solo a quelli per i qualiil contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova inconcreto la presenza delle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo iparametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, non sussistendo alcunainversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza ebuona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, inragione della circostanza che non tutti gli alloggi assegnati dagli IACPrientrano in detta categoria (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).2.8. Deve, allora, ritenersi che non è, dunque, conforme ai principi di dirittodianzi illustrati la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto ildiritto l’applicabilità dell’esenzione in oggetto, con considerazioniapodittiche, generiche e di tipo presuntivo (anche connesse alla condottaNumero registro generale 11233/2025Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 15867/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell’ente impositore) senza soffermarsi in modo adeguato sulla questionerelativa alla effettiva natura degli immobili de quibus.3. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, disatteso il terzo motivo diricorso, accolti il primo ed il secondo, l’impugnata sentenza va cassata conrinvio della causa per nuovo esame alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché applichi iprincipi di diritto dianzi illustrati ed accerti se, in relazione agli immobilioggetto di causa, valutata anche la legislazione regionale vigente, ricorra ilrequisito di destinazione ad “alloggi sociali” come definiti dal decreto d.m.22 aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 24 giugno2008, secondo quanto richiesto dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n.201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, nel testo novellatodall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, ed a cui resta demandataanche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])