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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 14515/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19963-2022R.G. proposto da: A.R.C.A.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore rappresentat o e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenz a n. 79 /202 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, depositat a il 17/1/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 5 /20 24 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] A.R.C.A. [OSCURATO:PERSONA], ex

I. A.C.P. — [OSCURATO:PERSONA] di Bari, propone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n.51/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bari in parziale accoglimento del ricorso propost o avverso avvis o di accertamento IMU 201 4 emess o dal Comune di Trani (avendo la Commissione tributaria regionale disposto l'annullamento dell'atto impugnato unicamente nella parte in cui non riconosceva a tutti gli immobili assoggettatiall' imposta la detrazione per l'abitazione principale di € 200,00, alla luce del disposto di cui al l’ art. 13 comma 1 d.l. 2011/2011); il Comune resiste con controricorso; entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo di ricorso l’ente ricorrent e denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione del comma n. 2 dell’art. 13 D.L. n.201/2011, convertito dalla

I. n. 214/2011, con le modifiche apportatedall’art.1, comma n. 707 L. n. 147/2013» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente «negato agli alloggi in proprietà dell’...Agenzia, il diritto a fruire dell’esenzione dal pagamento dell’I.M.U. dell’anno 2014,previsto, ex IIcomma dell’art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, con le modifiche apportate dall’art.1, comma n. 707 L. n. 147/2013, per gli “alloggisociali” ex Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438» senza valutare la «sussistenza, in capo agli stessi , delle caratteristiche enucleate nel predetto decreto ministeriale» eritenendo la «inapplicabilità,alle unità abitative degli I.a.c.p., dell’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett.) D.Lgs n. 504/1992, richiamato dall’art. 9 D.Lgsn. 23 del 2011 che, a sua volta, viene richiamato dal comma n, 1, art. 13 D.L. n. 201/2011 per via dell’assenza della duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito»;

1.2. con il secondo motivo l’ente ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Commissione tributaria regionale «omesso di verificare, la sussistenza, in capo agli alloggi in proprietà dell’ ...

Agenzi a , dei requisiti degli alloggi sociali ex D.M. n. 32438/2008»;

1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate; 1.4.come recentemente precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6380 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in dirittova precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unitàimmobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008,pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. n n. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del 29/11/2021);

1.5. in tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del D.L. 102/2013 (conv.in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1°gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2014; 1.6.l’analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque , che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie;

1.7. il legislatore, infatti, all’art. 13, comma10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011cit.); 1.8.non è pertanto invocabile un ’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevedeche «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati»(cfr. Cass. n. 20135 /2019 , Cass n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013); 1.9.l'esenzione dal pagamento è prevista, invero, soloper gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali,cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008;

1.10. in particolare,è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie;

1.11. allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «a lloggi sociali » , così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica;

1.12. lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014,citata dall’ente ricorrente, ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200; 1.13.non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’esenzione in oggetto, sul rilievo che la«disposizione di natura speciale (comma 10del citato art. 13) rispetto a quella generale di cui al comma 2 ... prevede una imposizione specifica per gli immobili I.A.C.P., a prescindere dal fatto che questi possano o meno qualificarsicome alloggi sociali», e che «se illegislatore avesse voluto estendere l'esenzione totale in esame agli immobili degliI.A.C.P. lo avrebbe espressamente specificato, così come previsto per l'agevolazione (parziale) di cui al comma 10 più volte citato», essendo stato altresì omesso di verificare la sussistenza dei requisiti di «alloggio sociale» con riferimento ai fabbricati, di proprietà dell’ente ricorrente;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va pertantoaccolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversacomposizione, perché applichi i principi di diritto dianzi illustrati e d accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione «ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 24 giugno 2008 », secondo quanto richiesto dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19963-2022R.G. proposto da: A.R.C.A.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore rappresentat o e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenz a n. 79 /202 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, depositat a il 17/1/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 5 /20 24 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] A.R.C.A. [OSCURATO:PERSONA], ex I. A.C.P. — [OSCURATO:PERSONA] di Bari, propone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n.51/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bari in parziale accoglimento del ricorso propost o avverso avvis o di accertamento IMU 201 4 emess o dal Comune di Trani (avendo la Commissione tributaria regionale disposto l'annullamento dell'atto impugnato unicamente nella parte in cui non riconosceva a tutti gli immobili assoggettatiall' imposta la detrazione per l'abitazione principale di € 200,00, alla luce del disposto di cui al l’ art. 13 comma 1 d.l. 2011/2011); il Comune resiste con controricorso; entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso l’ente ricorrent e denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione del comma n. 2 dell’art. 13 D.L. n.201/2011, convertito dalla I. n. 214/2011, con le modifiche apportatedall’art.1, comma n. 707 L. n. 147/2013» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente «negato agli alloggi in proprietà dell’...Agenzia, il diritto a fruire dell’esenzione dal pagamento dell’I.M.U. dell’anno 2014,previsto, ex IIcomma dell’art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, con le modifiche apportate dall’art.1, comma n. 707 L. n. 147/2013, per gli “alloggisociali” ex Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438» senza valutare la «sussistenza, in capo agli stessi , delle caratteristiche enucleate nel predetto decreto ministeriale» eritenendo la «inapplicabilità,alle unità abitative degli I.a.c.p., dell’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett.) D.Lgs n. 504/1992, richiamato dall’art. 9 D.Lgsn. 23 del 2011 che, a sua volta, viene richiamato dal comma n, 1, art. 13 D.L. n. 201/2011 per via dell’assenza della duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito»; 1.2. con il secondo motivo l’ente ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Commissione tributaria regionale «omesso di verificare, la sussistenza, in capo agli alloggi in proprietà dell’ ... Agenzi a , dei requisiti degli alloggi sociali ex D.M. n. 32438/2008»; 1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate; 1.4.come recentemente precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6380 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in dirittova precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unitàimmobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008,pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. n n. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del 29/11/2021); 1.5. in tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del D.L. 102/2013 (conv.in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1°gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2014; 1.6.l’analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque , che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie; 1.7. il legislatore, infatti, all’art. 13, comma10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011cit.); 1.8.non è pertanto invocabile un ’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevedeche «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati»(cfr. Cass. n. 20135 /2019 , Cass n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013); 1.9.l'esenzione dal pagamento è prevista, invero, soloper gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali,cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008; 1.10. in particolare,è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie; 1.11. allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «a lloggi sociali » , così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica; 1.12. lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014,citata dall’ente ricorrente, ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200; 1.13.non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’esenzione in oggetto, sul rilievo che la«disposizione di natura speciale (comma 10del citato art. 13) rispetto a quella generale di cui al comma 2 ... prevede una imposizione specifica per gli immobili I.A.C.P., a prescindere dal fatto che questi possano o meno qualificarsicome alloggi sociali», e che «se illegislatore avesse voluto estendere l'esenzione totale in esame agli immobili degliI.A.C.P. lo avrebbe espressamente specificato, così come previsto per l'agevolazione (parziale) di cui al comma 10 più volte citato», essendo stato altresì omesso di verificare la sussistenza dei requisiti di «alloggio sociale» con riferimento ai fabbricati, di proprietà dell’ente ricorrente; 2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va pertantoaccolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversacomposizione, perché applichi i principi di diritto dianzi illustrati e d accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione «ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 146 del 24 giugno 2008 », secondo quanto richiesto dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legitt
Sentenza Cassazione n. 14515/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris