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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28872/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31379/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Crediti, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difes o dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Comune di Boscoreale -intimato - Oggetto: Imu avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Campania n. 4026/03/21depositata il 6 maggio 2021 .

Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’oggettodella controversia è l’avviso di accertamenton. 412, notificato il 28 dicembre 2018,dalla CRESET – Crediti, [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi ricorrente), con cui il comune di Boscoreale (d’ora in poi intimato) ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione (d’ora in poi controricorrente) il versamento del complessivo importo di € 368.344,54 , comprensivo di sanzioni e interessi a titolo di maggiore imposta Imuper l’anno 2015.

La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo Iacp l’esenzione dell'IMU di cui all’art. 13 comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 della richiamata norma che prevede l'applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli IACP.

La CTP ha accolto il ricorso proposto dall’odiernocontroricorrente, mentre la CTR ha confermatola decisione di primo grado, per quello che ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - è infondata l’eccezione concernente la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, dal quale risultano chiaramente e sufficientemente individuati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa; - nel merito, tuttavia, gli immobili dell’IACP destinati alla locazione possono essere esenti dal pagamento dell’Imu, ex art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201 del 2011,se possiedono le caratteristiche degli alloggi sociali, indicate dal Ministero delle Infrastrutturecon il decreto 22 aprile 2008;- in ordine ai requisiti richiesti dal citato d.m., l’appellato Iacp ha documentato di avere presentato apposita dichiarazione al comune, attestando il possesso dei requisiti e tale dichiarazione non è stata contestata.

L’odierna ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi ; il controricorrentesi è costitui t o con controricorso e depositato memoria .

Il sostituto procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c .p.c. , in relazione all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 , convertitocon modificazioni dalla l. n. 214 del 2011 ; al d.m. del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; al d.l. n. 47 del 2014, convertito conmodificazioni, art. 10, comma 3, d e lla l. n. 80 del 2014 ; al d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla l. n. 124 del 2013.

Secondo l’interpretazione del la ricorrente gli immobili regolarmente assegnati dagli IAC P non godono in quanto tali dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, ma solo e soltanto se hanno le caratteristiche di alloggi sociali e, soprattutto, se dimostrano di averle.

Laddove, nel caso in esame, il giudice di appello si è contentato della dichiarazione prevista dalla legge, senz’altro inidonea allo scopo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c.; all’art.2697 c.c.; all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertitocon modificazioni dalla l. n. 214 del 2011; al d.m. del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; del d.l. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dall’art. 10, comma 3, della l. n. 80 del 2014; al d.l. n. 102 del 2013, art. 10, comma 3; al d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 bis , convertito con modificazioni dalla l. n. 124 del 2013.

Deduce di avere espressamente contestato che gli immobili del controricorrente avessero le caratteristiche degli alloggi sociali, mentre l’IACP non ha dimostrato che gli immobili in questione rientrino nella definizione di alloggi sociali.3.

I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati nei limiti di seguito precisati. [OSCURATO:PERSONA] di ribadire il principio di recente ri affermato in sede di legittimità, secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato(Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 –01, in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, n. 39799/2021 e Sez. 5, n. 37342/2021).

I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett. b) del d.l . 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale.

La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l. n. 102/2013 (conv. in l. n. 124 del 2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2015.

Sono, pertanto,esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli,istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008. 3.1.In questo contesto, la sentenza impugnata si è basata sulla dichiarazione che l’odierno controricorrente ha presentato, ai fini IMU, che attestava il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell’esenzione e ha calibrato la decisione sulla condotta di non contestazione della dichiarazione, nonché delle caratteristiche di alloggi sociali degli immobili in questione.

Ritiene il Collegio che,sulla base dell’interpretazione normativa fornita dal condiviso indirizzo di legittimità sopra richiamato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 –01 , cit . ), ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, occorre la puntuale dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal d.m. del 22 aprile 2008 ; quanto, poi, alla rilevanza del principio di vicinanza della prova su cui il controricorrente fa leva in memoria, si rinvia alle considerazioni espresse da Cass., Sez. 5, n. 27441/24.

Né si ritiene vi fosse un onere di specifica contestazione da parte dell’odierna ricorrente , la quale ha escluso in radice l’applicabilità dell’esenzione.

Nel processo tributario, difatti, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda(tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 22616/2024,Rv. 672256 - 01 ). 4.-D a quanto esp osto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria regionale della Campania , in diversa composizione, per l’accertamento in fatto della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all’esenzione nei termini sopra esposti.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31379/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Crediti, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difes o dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Comune di Boscoreale -intimato - Oggetto: Imu avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Campania n. 4026/03/21depositata il 6 maggio 2021 . Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’oggettodella controversia è l’avviso di accertamenton. 412, notificato il 28 dicembre 2018,dalla CRESET – Crediti, [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi ricorrente), con cui il comune di Boscoreale (d’ora in poi intimato) ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] autonomo case popolari della provincia di Napoli in liquidazione (d’ora in poi controricorrente) il versamento del complessivo importo di € 368.344,54 , comprensivo di sanzioni e interessi a titolo di maggiore imposta Imuper l’anno 2015. La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo Iacp l’esenzione dell'IMU di cui all’art. 13 comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 della richiamata norma che prevede l'applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli IACP. La CTP ha accolto il ricorso proposto dall’odiernocontroricorrente, mentre la CTR ha confermatola decisione di primo grado, per quello che ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - è infondata l’eccezione concernente la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, dal quale risultano chiaramente e sufficientemente individuati i presupposti di fatto e di diritto della pretesa; - nel merito, tuttavia, gli immobili dell’IACP destinati alla locazione possono essere esenti dal pagamento dell’Imu, ex art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201 del 2011,se possiedono le caratteristiche degli alloggi sociali, indicate dal Ministero delle Infrastrutturecon il decreto 22 aprile 2008;- in ordine ai requisiti richiesti dal citato d.m., l’appellato Iacp ha documentato di avere presentato apposita dichiarazione al comune, attestando il possesso dei requisiti e tale dichiarazione non è stata contestata. L’odierna ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi ; il controricorrentesi è costitui t o con controricorso e depositato memoria . Il sostituto procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c .p.c. , in relazione all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 , convertitocon modificazioni dalla l. n. 214 del 2011 ; al d.m. del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; al d.l. n. 47 del 2014, convertito conmodificazioni, art. 10, comma 3, d e lla l. n. 80 del 2014 ; al d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla l. n. 124 del 2013. Secondo l’interpretazione del la ricorrente gli immobili regolarmente assegnati dagli IAC P non godono in quanto tali dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, ma solo e soltanto se hanno le caratteristiche di alloggi sociali e, soprattutto, se dimostrano di averle. Laddove, nel caso in esame, il giudice di appello si è contentato della dichiarazione prevista dalla legge, senz’altro inidonea allo scopo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c.; all’art.2697 c.c.; all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertitocon modificazioni dalla l. n. 214 del 2011; al d.m. del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; del d.l. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dall’art. 10, comma 3, della l. n. 80 del 2014; al d.l. n. 102 del 2013, art. 10, comma 3; al d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 bis , convertito con modificazioni dalla l. n. 124 del 2013. Deduce di avere espressamente contestato che gli immobili del controricorrente avessero le caratteristiche degli alloggi sociali, mentre l’IACP non ha dimostrato che gli immobili in questione rientrino nella definizione di alloggi sociali.3. I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati nei limiti di seguito precisati. [OSCURATO:PERSONA] di ribadire il principio di recente ri affermato in sede di legittimità, secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato(Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 –01, in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, n. 39799/2021 e Sez. 5, n. 37342/2021). I precedenti ora richiamati hanno chiarito che l'art. 2, comma 2, lett. b) del d.l . 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale. La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l. n. 102/2013 (conv. in l. n. 124 del 2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2015. Sono, pertanto,esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli,istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008. 3.1.In questo contesto, la sentenza impugnata si è basata sulla dichiarazione che l’odierno controricorrente ha presentato, ai fini IMU, che attestava il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell’esenzione e ha calibrato la decisione sulla condotta di non contestazione della dichiarazione, nonché delle caratteristiche di alloggi sociali degli immobili in questione. Ritiene il Collegio che,sulla base dell’interpretazione normativa fornita dal condiviso indirizzo di legittimità sopra richiamato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 –01 , cit . ), ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, occorre la puntuale dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal d.m. del 22 aprile 2008 ; quanto, poi, alla rilevanza del principio di vicinanza della prova su cui il controricorrente fa leva in memoria, si rinvia alle considerazioni espresse da Cass., Sez. 5, n. 27441/24. Né si ritiene vi fosse un onere di specifica contestazione da parte dell’odierna ricorrente , la quale ha escluso in radice l’applicabilità dell’esenzione. Nel processo tributario, difatti, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda(tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 22616/2024,Rv. 672256 - 01 ). 4.-D a quanto esp osto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria regionale della Campania , in diversa composizione, per l’accertamento in fatto della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all’esenzione nei termini sopra esposti. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in di
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