CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controComune di [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 6285/2021 depositata il 29/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27993/2021Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 15858/2026Data pubblicazione 23/05/20261. La CTR della Campania, con la sentenza n. 6285/2/2021 notificata amezzo PEC in data 4 agosto 2021, rigettava l'appello proposto dall'Istitutoautonomo delle case popolari della provincia di Salerno, confermando lasentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione da partedell’istituto contribuente avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2014limitatamente alle sanzioni, ritenute non dovute.2. I giudici d'appello osservavano che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - laquale aveva notificato l'avviso di accertamento de quo quale concessionariadel Comune di [OSCURATO:PERSONA] – era a ciò pienamente legittimata sullascorta del contratto concluso in data 6 maggio 2019 in epoca precedenteall'avviso impugnato, precisando che, ove si fosse ritenuto che dettocontratto non si era regolarmente perfezionato anteriormente alla notificadell'atto impositivo, andava considerato che, in forza dell’art. 32 del d.lgs.50/2016, era possibile l’esecuzione anticipata del contratto di appalto invirtù di ragioni di urgenza – nella specie ravvisabili in re ipsa – e che con lasuccessiva convenzione del 15 gennaio 2020, stabilendosi la sua efficaciadal 6 maggio 2019, l’ente impositore aveva ratificato, con effetti ex tunc,l'operato della concessionaria. Osservavano, ancora, che non sussistevaalcun difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e che la societàcontribuente non aveva comprovato il proprio diritto all'esenzione.3. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diquattro motivi, l’Istituto autonomo per le case popolari della provincia diSalerno.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.5. Con ordinanza interlocutoria in data 28 gennaio 2025 è stata dispostal’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di San MangoPiemonte che, a fronte della rituale notifica del ricorso, è rimasto intimato.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27993/2021Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 15858/2026Data pubblicazione 23/05/20261. Osserva il Collegio che, per ragioni di ordine logico, deve essereesaminato, il primo luogo, il quarto motivo di ricorso in forza del qual partericorrente ha lamentato, ai sensi dell’ art. 360, primo comma n. 3. c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, d.lgs. 504/1992 e 32, comma13, d.lgs. 50/2016 per avere i giudici di appello ritenuto legittimo l’avvisodi accertamento sebbene emesso da una società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,che all’epoca di emissione dell’avviso (13 giugno 2019) non risultava a ciòautorizzata sulla base di valida convenzione che era intervenuta solosuccessivamente.1.1. Tale censura non coglie nel segno1.2. Va premesso che la CTR, nel rigettare tale eccezione, ha rilevato cheera intervenuto inter partes un contratto digitale, in forza del quale eranostati conferiti pieni poteri alla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamento e lariscossione del tributo in questione, stipulato in data 6.5.2019, in dataprecedente all'avviso impugnato emesso in data 13.6.2019, con laconseguenza che risultava provata la legittimazione del concessionarioprecisando che, ad ogni modo, l'art. 32 del d.lgs. n. 50/16, in ogni caso,consente l'esecuzione anticipata del contratto di appalto in caso di urgenza,urgenza ravvisabile nella specie nell'esistenza di un fondato pericolo didecadenza dal potere accertativo di tributi da considerarsi in re ipsa, inragione delle gravi carenze in organico che avevano portato il Comune adassumere la delibera consiliare di esternalizzazione del servizio, versata inirrilevante la circostanza che la convenzione del 15.1.20, stabilendo la suaefficacia dal 6.5.2019 (data della stipula del contratto digitale su MEPA ),aveva comunque implicato la ratifica, con effetti ex tunc l'operato dellaConcessionaria.1.3. Orbene a fronte della ritenuta legittimazione del Concessionarioaffermata dai giudici territoriali sulla scorta della disamina della produzionedocumentale in atti, parte ricorrente, sotto il profilo di una asseritaNumero registro generale 27993/2021Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 15858/2026Data pubblicazione 23/05/2026violazione di legge, finisce per sollecitare una rivisitazione in fatto del profiloin esame, per di più contestando la sussistenza del presupposto(prettamente fattuale) dell’ “urgenza” riscontrato dalla CTR, apparendo ilmotivo, nel suo complesso, inammissibile.2. Va, quindi, osservato che con il primo motivo di ricorso l’Istitutoautonomo per le case popolari della provincia di Salerno ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata inquanto emessa in violazione o falsa applicazione degli artt. 36, co. 2, n. 4del d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 dellaCostituzione assumendo che la CTR aveva respinto l’appello sulla base diassunti che integravano un evidente caso di motivazione apparente,perplessa e fondata su norme non pertinenti.2.1. Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., illegittimità della sentenza per omessa valutazione didati decisivi riguardanti la natura di alloggi sociali degli appartamenti diproprietà dell’istituto.2.2. I suindicati motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono da ritenere fondati alla luce delle considerazioni appressoformulate.Deve premettersi che i giudici di appello dopo avere rilevato che: “LaSuprema Corte (Cass. S.U, n. 28160 del 26.11.2008; Cass. n. 13542 del 1.7 2016: Cass.n.14226 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ha precisato che l'esenzionedall'imposta, prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, "per essere riconosciuta esige la duplice condizionedell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore edell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttivedi reddito (art. 87, comma primo, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, cui il citato art. 7 rinvia)". È doveroso rimarcare che l'inapplicabilitàdella invocata esenzione viene fatta risiedere dalla Cassazione nella ragioneche le finalità di carattere sociale svolte per legge dagli Enti di ediliziaNumero registro generale 27993/2021Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 15858/2026Data pubblicazione 23/05/2026residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta, nelconcedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad uncanone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato allasituazione economica dell'assegnatario, sia un'attività di carattereeconomico ai sensi di legge”, hanno concluso nel senso che: “L'effettivoconcorso del requisito oggettivo e di quello soggettivo deve essere provatoalla parte che invochi l’esenzione trattandosi di dimostrazione deipresupposti per l'applicabilità della deroga alle regole generali dellaimposizione IMU degli immobili, prova che nella fattispecie non è statafornita da parte appellante su cui tale onere grava”.2.3. Lo IACP censura la sentenza impugnata rilevando come sia statotravisato l’oggetto del contendere, richiamandosi fonti normative del tuttoinconferenti e trascurandosi la questione centrale che i giudici di meritoavrebbero dovuto affrontare e cioè se la concessione di immobili ad usoabitazione principale da parte dello IACP a famiglie disagiate del Comune diSan [OSCURATO:PERSONA] possa sostanziare il carattere sociale, richiesto dall’art.13, secondo comma, lett. b) del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ai finidell’esclusione da imposta.2.4. Tanto osservato, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.L’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. nella l. n. 124 del2013 ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unitàimmobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992,prevedendo che solo le unità immobiliari appartenenti alle cooperativeedilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soggettiassegnatari sarebbero divenute esenti dall’IMU a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], inquanto equiparate ad abitazione principale. Al comma 4 è stato, poi,previsto che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per lecase popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunquedenominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93, d.P.R. n. 616 del 1977, sarebbero invece rimasti imponibili ai fini IMU,Numero registro generale 27993/2021Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 15858/2026Data pubblicazione 23/05/2026fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparatiall’abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1.1.2014. L’esenzionedall’imposta (prevista dall’art. 4 del d.l. n. 102 del 2013, conv. nella l. 124del 2013), a decorrere dal 1.1.2014, è applicabile nel caso di specie, aventead oggetto l’annualità d’imposta 2015.L’esame delle disposizioni in materia di IMU rivela come il legislatore hadisciplinato in modo autonomo e differenziato la condizione degli immobiliregolarmente assegnati dagli ex IACP rispetto a quella degli “alloggi sociali”.In particolare, all’art. 13, comma 10, del d.l. è stata prevista espressamenteun’agevolazione consistente in una detrazione di 200,00 euro per gli alloggiregolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, mentregli alloggi “sociali” sono esentati dal prelievo per espressa disposizione dilegge (art. 13, co. 2, lett. b, del citato d.l. 201 del 2011).2.5. Occorre chiarire in punto di diritto che l’analisi delle disposizioni inmateria di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tragli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, attesoche il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, hadisciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.Il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. haprevisto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione diEuro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi perle case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà dellegislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece,sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2,lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.).Non è, pertanto, invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi inlocazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla correttaNumero registro generale 27993/2021Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 15858/2026Data pubblicazione 23/05/2026applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale cheprevede che «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni oagevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggisicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazioneestensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamenteconsiderati» (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017, 4333/2016,2925/2013 e 5933/2013).L'esenzione dal pagamento è prevista, invero, solo per gli immobilispecificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati allalocazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministerodell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tuttigli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate neiparametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.Con particolare riferimento ai requisiti che tali immobili devono possedereper poter essere qualificati “alloggi sociali”, questa Corte (vedi Cass. n. 6380del 2024) ha, in particolare, evidenziato che è alloggio sociale l’unitàimmobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazionepermanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagioabitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in gradodi avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendoconfigurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di ediliziaresidenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati alsoddisfacimento delle esigenze primarie….l'alloggio sociale deve esseredunque «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto dellecaratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi disostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile,fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel casodi servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggiocon un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componentiNumero registro generale 27993/2021Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 15858/2026Data pubblicazione 23/05/2026del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vaniaccessori quali bagno e cucina»; … allo scopo di ravvisare il requisitooggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», cosìcome sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nellanozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicarel’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, puressendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati esoddisfare la medesima finalità pubblica.2.6. Ritiene, poi, il Collegio che, sulla base dell’interpretazione normativafornita dal condiviso indirizzo di legittimità (vedi ex multis Cass., Sez. 5, n.14511/2024; Cass. n.28872/2024), ai fini del riconoscimento del dirittoall’esenzione, occorre la puntuale dimostrazione della sussistenza dellecaratteristiche conformi a quelle previste dal d.m. del 22 aprile 2008.2.7. Occorre rilevare che i giudici di appello, nell’escludere il dirittoall’esenzione IMU in favore dello IACP, hanno fondamentalmenterichiamato, erroneamente, la previsione normativa di cui all’art. 7, comma1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 (prevista in materia di ICI) anziché quellaapplicabile al caso di specie di cui all’art. 1, comma 707, lett. b) della legge27.12.2013 n. 147 che ha apportato modificazione all'articolo 13 delcitato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 214 del 2011.Orbene continuando a formare oggetto del trattamento di favore ladetrazione di imposta prevista per gli «alloggi regolarmente assegnati dagliIstituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di ediliziaresidenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degliIACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma10, cit.) detta detrazione si pone in termini di incompatibilità con lariconosciuta esenzione prevista per gli enti non commerciali (vedi Cass., 27luglio 2023, n. 22954).Numero registro generale 27993/2021Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 15858/2026Data pubblicazione 23/05/20262.8. Ciò premesso riqualificato il primo motivo (che è pur sempre formulatoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) come violazionedell’art. 112 c.p.c. perché in buona sostanza si censura che il giudice delgravame avrebbe dissertato sull’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i) senzaprendere in esame l’eccezione fondata sull’esenzione – spettante sullascorta della normativa suindicata applicabile alla fattispecie in esame -pergli alloggi sociali in relazione alle connotazioni specifiche tanto degli alloggiassegnati quanto dei relativi canoni di locazione (non prendendo, peraltroin esame la legislazione regionale applicabile al caso di specie), il motivo èda ritenere fondato, apparendo, anche, ravvisabile la censura ex art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., quanto alla illegittimità della sentenza per omessavalutazione di dati decisivi riguardanti la natura di alloggi sociali degliappartamenti di proprietà dell’istituto.2.9. A fronte di affermazione teoriche ed al richiamo a principigiurisprudenziali riguardanti norme non rilevanti ai fini del decidere i giudicidi appello non hanno, invero, esaminato, come lamentato da partericorrente, il tema centrale relativa al diritto all’esenzione in ipotesi di alloggisociali di pertinenza dello IACP, questione solo “lambita”, omettendo diesaminare la sussistenza in concreto dei requisiti oggettivi per qualificaregli immobili di proprietà IACP quali alloggi sociali.Non è, dunque, conforme ai principi di diritto dianzi illustrati la sentenzaimpugnata, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’esenzione inoggetto, con considerazioni apodittiche e generiche senza soffermarsi inmodo adeguato sulla questione fondamentale relativa alla effettiva naturadegli immobili de quibus.3. I suddetti motivi vanno, dunque, accolti rimanendo assorbito il terzomotivo di ricorso in forza del quale parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, nonché del d.m. 22/04/2008assumendo che la sentenza era erronea in quanto i giudici di appelloNumero registro generale 27993/2021Numero sezionale 2728/2026Numero di raccolta generale 15858/2026Data pubblicazione 23/05/2026avevano ritenuto aprioristicamente non applicabile l’esenzione senzavalutare gli elementi offerti dalla parte contribuente volti a dimostrare la“destinazione sociale” degli appartamenti de quibus.4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolti il primo ed il secondomotivo, assorbito il terzo e rigettato il quarto, l’impugnata sentenza deveessere cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perchéapplichi i principi di diritto dianzi illustrati ed accerti, in relazione agliimmobili oggetto di causa, anche valutata la normativa regionale, se ricorrail requisito di destinazione ad “alloggi sociali” come definiti dal decreto delMinistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 146 del 24 giugno 2008, secondo quanto richiesto dall’art. 13,comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214del 2011, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del2013, ed a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo,inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])