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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12226/2026

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troRoma [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado delLazio n. 2827/2024 depositata il 29/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale prende le mosse dagli avvisi diaccertamento IMU per l’omesso versamento dell’imposta dovuta inriferimento alle annualità 2016-2019 relativamente ad un appartamentosito in Roma che la contribuente impugnava innanzi al giudice tributario,assumendo il proprio diritto all’esenzione quale abitazione principale,perché essa costituiva la propria dimora abituale e, al contempo, lapropria residenza anagrafica.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, rigettava il ricorso,Numero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026sostenendo che la ricorrente non avesse provato il diritto all’esenzione inragione della mancata prova della residenza anagrafica nel periodo incontestazione.3.

Avverso siffatta pronuncia insorgeva la contribuente innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio che rigettava l’appelloritenendo che la ricorrente non avesse dimorato abitualmentenell’appartamento nel periodo in contestazione.4.

La contribuente impugna tale pronuncia innanzi alla Corte diCassazione, affidandosi a quattro motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste, depositando controricorso.6.

In prossimità dell’adunanza camerale la contribuente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di giudicato esternoproposta dalla difesa della ricorrente con la memoria ex art.380 bis c.p.c.sulla scorta della sentenza inter partes, in tema di TASI per gli anni dal2016 al 2019, della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio del18/3/2025, in difetto di deposito di attestazione ex art.124 disp. att. c.p.c.che ne certifichi il passaggio in giudicato (vedi Cass.6868/2022).

Né, indifetto di tale certificazione, vale ad esonerare la parte che eccepisce ilgiudicato esterno dalla prova del passaggio in giudicato, la mera noncontestazione di controparte che, solo nel caso in cui lo ammettaesplicitamente, esonera l’eccipiente dalla relativa prova (vediCass.36258/23), venendo comunque in discussione annualità diverseancorate a presupposti fattuali diversi.2.

Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. l’erroneità della sentenzaimpugnata in relazione agli artt.112 c.p.c. per omessa pronuncia suimotivi del ricorso di appello come precisati dalla memoria aggiuntiva indata 17 marzo 2024 e per il ritenuto (illogico) assorbimento, assumendoNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto assorbiti tali motiviin ragione dell’omessa prova della residenza anagrafica del nucleofamiliare della contribuente; in tal modo, secondo la ricorrente, la CGTavrebbe ritenuto assorbita illogicamente la questione della residenzaanagrafica della contribuente che, invece, precede quella residenzaanagrafica del proprio nucleo familiare.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

E’ orientamento consolidato di questa Corte che non ricorra il vizio diomessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendoviun'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo diimpugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente lareiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nelcaso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un puntoche si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (vedi Cass.04/06/2019, n. 1525).

Pertanto, la decisione implicita di una questionesussiste, quando questa risulti superata e travolta, benché nonespressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un'altraquestione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessarioantecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza2.3.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata nega il dirittoall’esenzione della contribuente non in considerazione della mancata provadella residenza anagrafica del nucleo familiare della contribuentenell’appartamento oggetto di accertamento, ma, piuttosto, perché in essola contribuente non aveva la propria dimora abituale, traendo il proprioconvincimento dalla diversa dichiarazione a fini TARI in cui la stessaaffermava inabitabilità di tale unità abitativa al fine dell’esenzione dasiffatto tributo.2.4.

L’accertata assenza del requisito della dimora abituale, ossia di unodi quelli che devono necessariamente sussistere per godere del dirittoall’esenzione IMU, fa sì che fosse divenuto superfluo l’esame, da parte delNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026giudice di appello, degli altri motivi di impugnazione concernenti laquestione della residenza anagrafica della contribuente nell’appartamentoin questione, negata dal primo giudice, perché, anche qualora tali motivifossero stati esaminati e ritenuti fondati, essi non avrebbero consentitol’accoglimento del ricorso originario della contribuente, per l’accertatodifetto dell’autonomo e concorrente requisito della dimora abituale.3.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole dell’erroneità dellasentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cpc. perviolazione e/o falsa applicazione dell’art.13, comma 2, d.l. 201/2011,convertito nella legge 22 dicembre n.214, alla luce della sentenza dellacorte costituzionale 13 ottobre 2022 n.209, assumendo che la CGT di 2°grado avesse fatto mal governo di siffatte disposizioni per aver ritenuto lanecessità di dimostrazione della dimora abituale e della residenzaanagrafica non solo della parte contribuente, ma anche del suo nucleofamiliare nella unità abitativa in discussione.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Questa Corte (v.Cass.n.24298 del 29/11/2016 nonché Cass. n.23745 del 28/10/2020) è ferma nel ritenere che il vizio della sentenzaprevisto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, apena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4,c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate maanche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili edesaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbanoritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie ocon l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità,diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suocompito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di dirittoindividuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singoleNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una criticadelle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questionigiuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntualicontestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diversesoluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazionedella sentenza impugnata. (Cass. 23233 del 2022).3.3.

Sotto tale aspetto, è palese che la prospettata violazione di leggedell’art.13 citato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.209del 2022, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenzaimpugnata, così come già enunciata trattando del primo motivo, perché ilgiudice di appello, nel negare il diritto all’esenzione, non ha affatto datorilievo alla residenza anagrafica del nucleo familiare della contribuente,quanto, piuttosto, all’assenza del requisito della dimora abituale dellacontribuente stessa nell’appartamento in questione, avendo accertato, conapprezzamento riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede dilegittimità, che la ricorrente non vi dimorasse abitualmente perché ellastessa ne aveva affermato l’inabitabilità per godere dell’esenzione dalpagamento della TARI.3.4.

Il che rende evidente l’inammissibilità del motivo anche sotto unulteriore profilo perché, in realtà, la prospettata violazione di legge miraanche a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, propriotale apprezzamento in fatto del giudice di secondo grado in punto difettodel requisito della dimora abituale, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento deifatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fattadal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idoneea dimostrare i fatti in discussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass.07/04/2017n. 9097).4.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenzaimpugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per violazionee/o falsa applicazione degli articoli 54 e 23 comma 3 d.lgs 546/92 circa ladecadenza della appellata dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio; violazionee/o falsa applicazione degli artt. 57 comma 2 d.lgs 546/92 e 345 comma 2cpc per inammissibilità delle stesse eccezioni in quanto nuove, sostenendoche il giudice di 2° grado avesse fatto malgoverno di tali disposizioni pernon aver ritenuto la decadenza dell’amministrazione appellata dalleeccezioni relative all’inagibilità dell’abitazione dell’appellante durante ilquadriennio dei lavori di ristrutturazione e, al contempo, per averle postea fondamento del rigetto dell’appello malgrado la loro inammissibilitàperché proposte per la prima volta nel giudizio di appello.4.1.

Il motivo è infondato.4.2.

Il processo tributario è caratterizzato dall' impugnazione di unapretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nelquale i fatti costitutivi della richiesta dell’amministrazione sono già statiallegati (vedi Cass.22616/2024).4.3.

La disciplina processuale del rito tributario ha, infatti, un oggettodelimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, odi riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono lacausa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invaliditàritualmente dedotte in giudizio; v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n.19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051;Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame èconnotato dal divieto di nova in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57),Numero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando unamodifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti edall'oggetto della pretesa impositiva (individuati nell'atto impugnato),ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così,integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione non rilevabiledi ufficio (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829;Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass.,26 marzo 2002, n. 4335).4.4.

La Corte ha, in particolare, statuito che il divieto posto dal D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546, art. 57, - alla cui stregua, nel giudizio di appello,non possono proporsi "nuove eccezioni che non siano rilevabili anched'ufficio" - riguarda le sole eccezioni in senso stretto, e non anche leeccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili; e cheper eccezioni in senso stretto debbono intendersi quelle attraverso le qualiil contribuente fa valere, con i motivi di ricorso, un fatto giuridico aventeefficacia modificativa, impeditiva od estintiva della pretesa fiscale, nonpotendo al contrario essere considerate tali - e non comportando pertantoil divieto di sollevare eccezioni nuove in appello, posto dall'art. 57, cit., -la deduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, omere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d'ufficio da parte delgiudice della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio,ovvero, specularmente, in quanto volte alla mera contestazione dellecensure mosse dal contribuente all'atto impugnato - con il ricorsointroduttivo - ed alle quali rimane quindi circoscritta la indagine rimessa algiudice (così Cass., 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., 5 dicembre 2014,n. 25756; v. altresì, ex plurimis, Cass., 3 aprile 2024, n. 8805; Cass., 3febbraio 2021, n. 2413; Cass., 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., 21marzo 2019, n. 8073; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 29Numero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026dicembre 2017, n. 31224; Cass., 22 settembre 2017, n. 22105).4.5.

Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, nei giudizi, come quelloche ci occupa, in cui il contribuente invoca il diritto all’esenzione IMU afronte dell’impugnato avviso di accertamento della relativa pretesaimpositiva, le difese dell’ente impositore che deducono l’assenza delrequisito della dimora abituale vanno qualificate come mere difese, inquanto mirano a negare la ricorrenza dei fatti costitutivi dell’agevolazione(presupposti dell’esenzione) e non introducono nuovi fatti impeditivi oestintivi, considerato che con l’avviso di accertamento i fatti checostituiscono il presupposto impositivo della pretesa tributaria sono giàcompresi nel thema decidendum.4.6.

Il che esclude che,nel caso di specie, il giudice di appello sia incorsonella violazione delle norme processuali indicate nel motivo proprio perchéle difese svolte in appello dall’amministrazione in punto difetto delrequisito di dimora abituale della contribuente non costituiscono eccezioniin senso proprio, soggette alla preclusioni di rito, ma mere argomentazionigiuridiche che non allargano il thema decidendum in quanto esse miranoesclusivamente a sollecitare l’esame da parte del giudice di merito degliargomenti rivolti a negare la sussistenza dei fatti costitutivi dedotti dallacontribuente a sostegno della propria richiesta di esenzione.5.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, infine, l’erroneità dellasentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. perviolazione e/o falsa applicazione dell’artt. 329 comma 2 cpc stante lamancata motivazione sul giudicato interno formatosi ai sensi dell’art.2909c.c. circa il mantenimento della dimora abituale durante i lavori diristrutturazione nonchè in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.cper travisamento della prova dello stesso fatto sostanziale.5.1.

Il motivo è, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile.5.2.

E’ infondato con riferimento alla pretesa violazione dell’art.329 2°comma c.p.c., tenuto conto che (vedi Cass.25608/21) il ricorso alla CorteNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026di Giustizia di 2° grado ha, al pari dell'appello, effetto devolutivo, con laconseguenza che il giudice del gravame risulta investito, sia purenell'ambito del capo di decisione oggetto di censura, del riesame di tuttele questioni da questo stesso capo implicate e, quindi, della rinnovazionedel relativo giudizio.

Pertanto, il giudice di secondo grado può rivalutare ifatti e i requisiti (anche di un’esenzione), restando comunque vincolato almedesimo rapporto, al medesimo petitum e alla stessa causa petendi.5.3.

Sicchè nessun giudicato interno si è formato sul requisito delladimora abituale come preteso dalla ricorrente, considerato che perl’effetto devolutivo dell’appello proposto dalla contribuente -che si eravista respingere il ricorso di primo grado per mancato riconoscimentodell’esenzione IMU per l’abitazione principale- era stata rimessa al giudicedi secondo grado la valutazione degli elementi costitutivi di siffattapretesa.5.4.

Il motivo è anche inammissibile rispetto al denunciato profilo ex art.360, primo comma, n.5., c.p.c. atteso che con esso la ricorrente si duoledel difettoso esame di elementi istruttori -ossia della documentazione dacui, in tesi, si dovrebbe trarre il convincimento della sussistenza delrequisito della dimora abituale- che, come chiarito da questa Corte, nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo censurabileai sensi del predetto profilo, qualora, come nel caso di specie, il requisitodella dimora abituale, seppur negato, è stato comunque preso inconsiderazione dal giudice di 2° grado, ancorchè la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze istruttorie, considerato che l’omessoesame di un fatto storico non può identificarsi con suo il difettoso esame(cfr. Cass.

SS.UU.8053/2014 nonchè Cass.

SS.UU. 9558/2018).6.

In definitiva il ricorso va rigettato.7.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vannoliquidate come in dispositivo.8.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 delNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/20262002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delComune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquidain Euro 3.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e accessori di legge; visto l'art. 13, comma 1 quater,D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/2/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troRoma [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado delLazio n. 2827/2024 depositata il 29/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mosse dagli avvisi diaccertamento IMU per l’omesso versamento dell’imposta dovuta inriferimento alle annualità 2016-2019 relativamente ad un appartamentosito in Roma che la contribuente impugnava innanzi al giudice tributario,assumendo il proprio diritto all’esenzione quale abitazione principale,perché essa costituiva la propria dimora abituale e, al contempo, lapropria residenza anagrafica.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, rigettava il ricorso,Numero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026sostenendo che la ricorrente non avesse provato il diritto all’esenzione inragione della mancata prova della residenza anagrafica nel periodo incontestazione.3. Avverso siffatta pronuncia insorgeva la contribuente innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio che rigettava l’appelloritenendo che la ricorrente non avesse dimorato abitualmentenell’appartamento nel periodo in contestazione.4. La contribuente impugna tale pronuncia innanzi alla Corte diCassazione, affidandosi a quattro motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste, depositando controricorso.6. In prossimità dell’adunanza camerale la contribuente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di giudicato esternoproposta dalla difesa della ricorrente con la memoria ex art.380 bis c.p.c.sulla scorta della sentenza inter partes, in tema di TASI per gli anni dal2016 al 2019, della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio del18/3/2025, in difetto di deposito di attestazione ex art.124 disp. att. c.p.c.che ne certifichi il passaggio in giudicato (vedi Cass.6868/2022). Né, indifetto di tale certificazione, vale ad esonerare la parte che eccepisce ilgiudicato esterno dalla prova del passaggio in giudicato, la mera noncontestazione di controparte che, solo nel caso in cui lo ammettaesplicitamente, esonera l’eccipiente dalla relativa prova (vediCass.36258/23), venendo comunque in discussione annualità diverseancorate a presupposti fattuali diversi.2. Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. l’erroneità della sentenzaimpugnata in relazione agli artt.112 c.p.c. per omessa pronuncia suimotivi del ricorso di appello come precisati dalla memoria aggiuntiva indata 17 marzo 2024 e per il ritenuto (illogico) assorbimento, assumendoNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto assorbiti tali motiviin ragione dell’omessa prova della residenza anagrafica del nucleofamiliare della contribuente; in tal modo, secondo la ricorrente, la CGTavrebbe ritenuto assorbita illogicamente la questione della residenzaanagrafica della contribuente che, invece, precede quella residenzaanagrafica del proprio nucleo familiare.2.1. Il motivo è infondato.2.2. E’ orientamento consolidato di questa Corte che non ricorra il vizio diomessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendoviun'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo diimpugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente lareiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nelcaso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un puntoche si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (vedi Cass.04/06/2019, n. 1525). Pertanto, la decisione implicita di una questionesussiste, quando questa risulti superata e travolta, benché nonespressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un'altraquestione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessarioantecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza2.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata nega il dirittoall’esenzione della contribuente non in considerazione della mancata provadella residenza anagrafica del nucleo familiare della contribuentenell’appartamento oggetto di accertamento, ma, piuttosto, perché in essola contribuente non aveva la propria dimora abituale, traendo il proprioconvincimento dalla diversa dichiarazione a fini TARI in cui la stessaaffermava inabitabilità di tale unità abitativa al fine dell’esenzione dasiffatto tributo.2.4. L’accertata assenza del requisito della dimora abituale, ossia di unodi quelli che devono necessariamente sussistere per godere del dirittoall’esenzione IMU, fa sì che fosse divenuto superfluo l’esame, da parte delNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026giudice di appello, degli altri motivi di impugnazione concernenti laquestione della residenza anagrafica della contribuente nell’appartamentoin questione, negata dal primo giudice, perché, anche qualora tali motivifossero stati esaminati e ritenuti fondati, essi non avrebbero consentitol’accoglimento del ricorso originario della contribuente, per l’accertatodifetto dell’autonomo e concorrente requisito della dimora abituale.3. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole dell’erroneità dellasentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cpc. perviolazione e/o falsa applicazione dell’art.13, comma 2, d.l. 201/2011,convertito nella legge 22 dicembre n.214, alla luce della sentenza dellacorte costituzionale 13 ottobre 2022 n.209, assumendo che la CGT di 2°grado avesse fatto mal governo di siffatte disposizioni per aver ritenuto lanecessità di dimostrazione della dimora abituale e della residenzaanagrafica non solo della parte contribuente, ma anche del suo nucleofamiliare nella unità abitativa in discussione.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Questa Corte (v.Cass.n.24298 del 29/11/2016 nonché Cass. n.23745 del 28/10/2020) è ferma nel ritenere che il vizio della sentenzaprevisto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, apena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4,c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate maanche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili edesaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbanoritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie ocon l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità,diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suocompito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di dirittoindividuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singoleNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una criticadelle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questionigiuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntualicontestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diversesoluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazionedella sentenza impugnata. (Cass. 23233 del 2022).3.3. Sotto tale aspetto, è palese che la prospettata violazione di leggedell’art.13 citato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.209del 2022, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenzaimpugnata, così come già enunciata trattando del primo motivo, perché ilgiudice di appello, nel negare il diritto all’esenzione, non ha affatto datorilievo alla residenza anagrafica del nucleo familiare della contribuente,quanto, piuttosto, all’assenza del requisito della dimora abituale dellacontribuente stessa nell’appartamento in questione, avendo accertato, conapprezzamento riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede dilegittimità, che la ricorrente non vi dimorasse abitualmente perché ellastessa ne aveva affermato l’inabitabilità per godere dell’esenzione dalpagamento della TARI.3.4. Il che rende evidente l’inammissibilità del motivo anche sotto unulteriore profilo perché, in realtà, la prospettata violazione di legge miraanche a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, propriotale apprezzamento in fatto del giudice di secondo grado in punto difettodel requisito della dimora abituale, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento deifatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fattadal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idoneea dimostrare i fatti in discussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass.07/04/2017n. 9097).4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenzaimpugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per violazionee/o falsa applicazione degli articoli 54 e 23 comma 3 d.lgs 546/92 circa ladecadenza della appellata dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio; violazionee/o falsa applicazione degli artt. 57 comma 2 d.lgs 546/92 e 345 comma 2cpc per inammissibilità delle stesse eccezioni in quanto nuove, sostenendoche il giudice di 2° grado avesse fatto malgoverno di tali disposizioni pernon aver ritenuto la decadenza dell’amministrazione appellata dalleeccezioni relative all’inagibilità dell’abitazione dell’appellante durante ilquadriennio dei lavori di ristrutturazione e, al contempo, per averle postea fondamento del rigetto dell’appello malgrado la loro inammissibilitàperché proposte per la prima volta nel giudizio di appello.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Il processo tributario è caratterizzato dall' impugnazione di unapretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nelquale i fatti costitutivi della richiesta dell’amministrazione sono già statiallegati (vedi Cass.22616/2024).4.3. La disciplina processuale del rito tributario ha, infatti, un oggettodelimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, odi riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono lacausa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invaliditàritualmente dedotte in giudizio; v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n.19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051;Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame èconnotato dal divieto di nova in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57),Numero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando unamodifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti edall'oggetto della pretesa impositiva (individuati nell'atto impugnato),ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così,integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione non rilevabiledi ufficio (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829;Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass.,26 marzo 2002, n. 4335).4.4. La Corte ha, in particolare, statuito che il divieto posto dal D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546, art. 57, - alla cui stregua, nel giudizio di appello,non possono proporsi "nuove eccezioni che non siano rilevabili anched'ufficio" - riguarda le sole eccezioni in senso stretto, e non anche leeccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili; e cheper eccezioni in senso stretto debbono intendersi quelle attraverso le qualiil contribuente fa valere, con i motivi di ricorso, un fatto giuridico aventeefficacia modificativa, impeditiva od estintiva della pretesa fiscale, nonpotendo al contrario essere considerate tali - e non comportando pertantoil divieto di sollevare eccezioni nuove in appello, posto dall'art. 57, cit., -la deduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, omere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d'ufficio da parte delgiudice della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio,ovvero, specularmente, in quanto volte alla mera contestazione dellecensure mosse dal contribuente all'atto impugnato - con il ricorsointroduttivo - ed alle quali rimane quindi circoscritta la indagine rimessa algiudice (così Cass., 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., 5 dicembre 2014,n. 25756; v. altresì, ex plurimis, Cass., 3 aprile 2024, n. 8805; Cass., 3febbraio 2021, n. 2413; Cass., 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., 21marzo 2019, n. 8073; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 29Numero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026dicembre 2017, n. 31224; Cass., 22 settembre 2017, n. 22105).4.5. Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, nei giudizi, come quelloche ci occupa, in cui il contribuente invoca il diritto all’esenzione IMU afronte dell’impugnato avviso di accertamento della relativa pretesaimpositiva, le difese dell’ente impositore che deducono l’assenza delrequisito della dimora abituale vanno qualificate come mere difese, inquanto mirano a negare la ricorrenza dei fatti costitutivi dell’agevolazione(presupposti dell’esenzione) e non introducono nuovi fatti impeditivi oestintivi, considerato che con l’avviso di accertamento i fatti checostituiscono il presupposto impositivo della pretesa tributaria sono giàcompresi nel thema decidendum.4.6. Il che esclude che,nel caso di specie, il giudice di appello sia incorsonella violazione delle norme processuali indicate nel motivo proprio perchéle difese svolte in appello dall’amministrazione in punto difetto delrequisito di dimora abituale della contribuente non costituiscono eccezioniin senso proprio, soggette alla preclusioni di rito, ma mere argomentazionigiuridiche che non allargano il thema decidendum in quanto esse miranoesclusivamente a sollecitare l’esame da parte del giudice di merito degliargomenti rivolti a negare la sussistenza dei fatti costitutivi dedotti dallacontribuente a sostegno della propria richiesta di esenzione.5. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, infine, l’erroneità dellasentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. perviolazione e/o falsa applicazione dell’artt. 329 comma 2 cpc stante lamancata motivazione sul giudicato interno formatosi ai sensi dell’art.2909c.c. circa il mantenimento della dimora abituale durante i lavori diristrutturazione nonchè in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.cper travisamento della prova dello stesso fatto sostanziale.5.1. Il motivo è, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile.5.2. E’ infondato con riferimento alla pretesa violazione dell’art.329 2°comma c.p.c., tenuto conto che (vedi Cass.25608/21) il ricorso alla CorteNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/2026di Giustizia di 2° grado ha, al pari dell'appello, effetto devolutivo, con laconseguenza che il giudice del gravame risulta investito, sia purenell'ambito del capo di decisione oggetto di censura, del riesame di tuttele questioni da questo stesso capo implicate e, quindi, della rinnovazionedel relativo giudizio. Pertanto, il giudice di secondo grado può rivalutare ifatti e i requisiti (anche di un’esenzione), restando comunque vincolato almedesimo rapporto, al medesimo petitum e alla stessa causa petendi.5.3. Sicchè nessun giudicato interno si è formato sul requisito delladimora abituale come preteso dalla ricorrente, considerato che perl’effetto devolutivo dell’appello proposto dalla contribuente -che si eravista respingere il ricorso di primo grado per mancato riconoscimentodell’esenzione IMU per l’abitazione principale- era stata rimessa al giudicedi secondo grado la valutazione degli elementi costitutivi di siffattapretesa.5.4. Il motivo è anche inammissibile rispetto al denunciato profilo ex art.360, primo comma, n.5., c.p.c. atteso che con esso la ricorrente si duoledel difettoso esame di elementi istruttori -ossia della documentazione dacui, in tesi, si dovrebbe trarre il convincimento della sussistenza delrequisito della dimora abituale- che, come chiarito da questa Corte, nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo censurabileai sensi del predetto profilo, qualora, come nel caso di specie, il requisitodella dimora abituale, seppur negato, è stato comunque preso inconsiderazione dal giudice di 2° grado, ancorchè la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze istruttorie, considerato che l’omessoesame di un fatto storico non può identificarsi con suo il difettoso esame(cfr. Cass. SS.UU.8053/2014 nonchè Cass. SS.UU. 9558/2018).6. In definitiva il ricorso va rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vannoliquidate come in dispositivo.8. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 delNumero registro generale 24075/2024Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 12226/2026Data pubblicazione 01/05/20262002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delComune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquidain Euro 3.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e accessori di legge; visto l'art. 13, comma 1 quater,D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/2/2026Il Presidente