CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Chiappe riceveva il 12/3/2004 una cartella esattorialedell’importo di euro 1.053.996,54, nella qualità di responsabile insolido, derivante dall’iscrizione a ruolo delle somme dovute dalNumero registro generale 26920/2017Numero sezionale 5037/2026coniuge [OSCURATO:PERSONA] in forza di tre avvisi di accertamento ai fini IrpefNumero di raccolta generale 22214/2026e Ilor relativi agli anni d’imposta 1994, 1995 e 1996 e di tDraeta pautbtbili cdaziio ne 29/06/2026contestazione sanzioni. Il 19/2/2007 l’Agente per la Riscossioneinviava a [OSCURATO:PERSONA] anche un atto d’intimazione di pagamentorelativo agli importi chiesti con la cartella.2. La contribuente impugnava entrambi gli atti notificati. Riuniti iricorsi, con la sentenza n. 121/2014, la CTP di Genova li accoglievacon riferimento alla dichiarazione dei redditi per l’anno 1996 mentreli respingeva per le dichiarazioni degli anni 1994 e 1995. Il giudicerilevava che le dichiarazioni dei tre anni erano state presentate inmodo congiunto e pertanto i coniugi ne rispondevano in solido aisensi dell’art. 17, comma 5, legge n. 114 del 1997. Doveva peròescludersi la responsabilità della contribuente per l’anno 1996 inquanto risultava già legalmente ed effettivamente separata dalmarito.3. A seguito dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate edell’appello incidentale della contribuente, la CTR della Liguria, conla sentenza n. 1165/2016, annullava integralmente gli avvisi diaccertamento. Per il giudice di appello:- la responsabilità del coniuge per il pagamento delle imposteiscritte a ruolo, in presenza di dichiarazione congiunta, non venivameno qualora fosse cessata la convivenza matrimoniale perseparazione personale. Il regime di solidarietà dipendeva da unalibera scelta dei contribuenti;- restava salvo il diritto della contribuente di contestarel’obbligazione tributaria del coniuge, conosciuta solo tramite gli attinotificati dall’Agente per la riscossione. L’Amministrazione non si eradifesa rispetto ai “punti” dell’appello incidentale: a) nellemovimentazioni di denaro con l’estero il marito aveva sempre agitoquale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], cittadino non residente inItalia, in nome e per conto del quale aveva posto in essere alcuneoperazioni bancarie; b) altre movimentazioni costituivano prestiti di2 di 9Numero registro generale 26920/2017Numero sezionale 5037/2026amici e conoscenti in un periodo di difficoltà economica; c) iNumero di raccolta generale 22214/2026documenti bancari era stati acquisiti illegittimamentDea ta psuebbnliczaazio ne 29/06/2026autorizzazione e senza contraddittorio. Per il principio di noncontestazione previsto dall’art. 115 c.p.c., il comportamentoprocessuale dell’Amministrazione era dirimente.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivimentre sia la contribuente che l’Agenzia delle entrate – Riscossione,nonostante le notifiche dell’8-[OSCURATO:DATA_NASCITA], sono rimaste intimate.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La causa è stata instaurata nel 2004, a seguito del ricorsodella contribuente. La sentenza impugnata, non notificata, è statadepositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso notificato a mezzo postal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ricevuto il 10/11/2017, è tempestivo perché trovaapplicazione il termine lungo annuale dell’art. 327, primo comma,c.p.c., previsto antecedente alla legge n. 69 del 2009. Il terminesemestrale si applica ai giudizi instaurati a decorrere dal 4/7/2009.2. Con il primo motivo, rubricato «violazione degli artt. 111 Cost.,88, 115, 116, 167, 132, co. 2 nr. 4 e 416 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.,1, 18, 23, 36, co. 2 nr. 4, 53, 54, 56 e 61 del D.LGS. nr. 546/1992,17, co. 5 della legge n. 114/77 in relazione all’art. 360, co. 1, nr. 4c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta che la sentenzia sia affettada plurimi errori procedurali perché:- dalle controdeduzioni depositate nel procedimento di primogrado relativo all’impugnazione della cartella esattoriale da DanielaChiappe risulta che l’Amministrazione avesse preso posizionerispetto alla documentazione bancaria e agli elementi addotti dallacontribuente per superare la presunzione legale relativa agliaccertamenti bancari;- la qualità di appellante principale nel giudizio di secondo gradonon le imponeva, essendo risultata vittoriosa per due anni d’imposta3 di 9Numero registro generale 26920/2017Numero sezionale 5037/2026e soccombente con riferimento al terzo per un “vizio formale”, diNumero di raccolta generale 22214/2026riproporre tutte le difese, tanto più che a pag. 6 dell’atto dDia ta pupbbeliclalozio ne 29/06/2026aveva richiamato le difese svolte nel giudizio di primo grado;- l’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 sulle questioni e sulle eccezioninon riproposte fa riferimento all’appellato e non all’appellante. Deveconsiderarsi il principio d’indisponibilità della pretesadell’Amministrazione, che può essere oggetto di rinuncia solo neilimiti di esercizio dell’autotutela;- il giudice giunge a conclusioni opposte a quelle a cui sonopervenute la sentenza della CTP di Genova n. 633/2002 e la sentenzadella CTR della Liguria n. 128/2006, confermata con la sentenza dellaCorte di Cassazione n. 1099/2013, sui ricorsi del coniuge RenzoPrato, ancorché la documentazione depositata dalla moglie costituiva“una minima parte” di quella prodotta dal marito;- il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non idocumenti prodotti e l’Amministrazione aveva impostato le propriedifese in modo incompatibile con le allegazioni della contribuente; lanon imputabilità al coniuge delle somme movimentate, così come lanatura non reddituale delle stesse, costituivano fatti chel’Amministrazione non poteva conoscere.3. Il primo motivo è fondato.Il giudice non ha tenuto conto dei limiti applicativi del principio dinon contestazione e delle peculiarità del giudizio tributario.3.1 In primo luogo, il principio di non contestazione, ora previstodall’art. 115, secondo comma, c.p.c., ma che obbligava anche primadella sua introduzione a prendere posizione, in modo chiaro edanalitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propriadomanda (Cass. 26908/2020 e Cass. 19896/2015), postula unapuntuale allegazione (Cass. 20525/2020) e opera in relazione ai fattistorici: non si applica alla risoluzione di questioni di diritto (Cass.2844/2024), alle questioni processuali (Cass. 21403/2022) né aidocumenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata4 di 9Numero registro generale 26920/2017Numero sezionale 5037/2026Numero di raccolta generale 22214/2026contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e nonData pubblicazione 29/06/2026alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momentosuccessivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessaall'apprezzamento del giudice di merito (Cass. 17261/2025). Ilprincipio non risulta applicabile in difetto di specifica allegazione deifatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può esseredesunta dall'esame dei documenti prodotti, atteso che l'onere dicontestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti neglialle stesse e al giudice una verifica immediata, sulla base dellecontrapposte allegazioni e deduzioni (Cass. 8900/2025). Il principio,inoltre, prende in considerazione le sole circostanze conosciute oalmeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza,e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazioneai fatti che fuoriescono dalla sfera di controllo dell'interessato,soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chiintende avvalersene (Cass. 762/2026 e Cass. 13135/2025). Spettaa chi invoca il principio di non contestazione allegare che lacontroparte era a conoscenza della circostanza assunta comecontroversa, non essendo altrimenti configurabile a carico dellapredetta un onere di contestazione (Cass. 4681/2023).3.2 In secondo luogo, il principio regolatore del processo tributarioche, per quanto riguarda la sua introduzione, è di regola un processod'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazionefinanziaria, comporta come conseguenza che le ragioni poste a basedell'atto impositivo impugnato s’intendono acquisite al giudizio,senza che l'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante,abbia l'onere di riproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratteal dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontàmanifestata dalla stessa amministrazione (Cass. 8269/2025 e Cass.3191/2025). Questa Corte ha chiarito che nel processo tributario,nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di5 di 9Numero registro generale 26920/2017Numero sezionale 5037/2026non contestazione non implica a carico dell'AmministrazioneNumero di raccolta generale 22214/2026finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione propDoatsa tpiu bbldicazlio ne 29/06/2026contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quantocontestato mediante l'atto impositivo, in quanto in detto atto i fatticostitutivi della richiesta sono già stati allegati e l’atto costituisce nelsuo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto delgiudizio (Cass. 16894/2023 e Cass. 19806/2019). Nel processotributario il principio di non contestazione opera sul piano della provae non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancatapresa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non puòrestringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia statochiesto il rigetto dell'intera domanda, né può aggirare il principio disindacabilità limitata degli atti sottostanti adottatidall'Amministrazione finanziaria, autonomamente eobbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro iltermine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.22616/2024).3.3 Del principio di non contestazione il giudice di merito non hafatto buon governo. Il giudice di primo grado aveva ritenuto fondatala pretesa dell’Amministrazione con riferimento a due dei tre annid’imposta e aveva escluso la responsabilità solidale dellacontribuente per l’ultimo anno sulla base di una considerazioneritenuto applicabile la regola della solidarietà a tutti gli annid’imposta e quindi accoglibile la doglianza proposta con l’appelloprincipale dall’Amministrazione, la Corte regionale ha applicato ilprincipio di non contestazione a questioni giuridiche e facendoriferimento a fatti che, così come descritti nella motivazione dellasentenza, erano generici. Le eccezioni sull’illegittimitàdell’acquisizione giuridica e sulla violazione del contraddittoriopresupponevano la valutazione di questioni giuridiche mentre lariferibilità delle operazioni bancarie a un terzo non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9Numero registro generale 26920/2017Numero sezionale 5037/2026e l’esistenza con riferimento alle “altre movimentazioni bancarie” diNumero di raccolta generale 22214/2026mutui costituivano allegazioni difensive che avrebbero dovuDtoata e psubsbelicraezio ne 29/06/2026precisate e provate e rispetto alle quali, in ogni caso,l’Amministrazione finanziaria aveva preso posizione con gli avvisi diaccertamento e richiedendo l’applicazione della presunzione dell’art.32, primo comma, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973 sull’esito degliaccertamenti bancari.4. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 111 Cost., 88, 115, 116, 167 e 416 c.p.c.,2697, 2727, 2729 c.c., 32, co. 1 nn. 2 e 7 e 38 del D.P.R. nr.600/1973, 17, co. 5 della legge n. 114/77 e 34 del D.P.R. n. 601/73,in relazione all’art. 360, co. 1, nr. 3 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate,deduce, in subordine, che le affermazioni del giudice risultano affetteda errores in iudicando perché:- la contribuente era tenuta a provare l’insussistenza deimaggiori redditi accertati in capo al coniuge, alla luce degli esiti degliaccertamenti bancari;- al fine di vincere la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del1973, è ammesso il ricorso a presunzioni semplici ma le stessedevono essere sottoposte a verifica dal giudice, tenuto a individuareanaliticamente i fatti noti dai quali dedurre i fatti ignoti, correlandoogni indizio ai movimenti bancari contestati;- l’Amministrazione aveva preso specifica posizione rispetto alledifese della contribuente, con argomenti incompatibili rispetto aquelle difese, senza essere in grado di conoscere i fatti dedotti dallacontroparte.5. Il secondo motivo, dedotto in subordine (v. ricorso percassazione, pag. 24) rispetto al precedente, rimane assorbitodall’accoglimento del primo.6. Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, co. 1, nr. 5 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate7 di 9Numero registro generale 26920/2017Numero sezionale 5037/2026deduce che il giudice di appello non ha esaminato fatti decisivi,Numero di raccolta generale 22214/2026costituiti a) dai maggiori redditi non dichiarati da RenzoD aPtar paubtbolic aezio ne 29/06/2026induttivamente determinati dall’Ufficio; b) dalla responsabilità dellaconiuge ai sensi degli artt. 17 legge n. 114 del 1977 e 34 del d.P.R.n. 602 del 1973.7. Il terzo motivo è inammissibile.La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazionenovellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua «decisività». È stato anche precisato che deduzioniaventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono allasufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ovetrovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nellalegge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018). Non costituiscono “fatti”suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esamenon è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell’art.360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono “fatti storici” le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi8 di 9Numero registro generale 26920/2017Numero sezionale 5037/2026alternative (Cass. n. 10525/2022). Altrettanto inammissibile è unNumero di raccolta generale 22214/2026motivo di ricorso che evidenzi solo l’insufficiente motivaziDoanta epu,b bpliceazrio ne 29/06/2026non avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze dellafattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016). Parte ricorrentedenuncia l’omesso esame non di un preciso fatto storico madell’intera pretesa, già oggetto di un precedente giudizio, rispettoalla quale il giudice si è pronunciato, ritenendo applicabile il principiodi non contestazione: l’esistenza di redditi non dichiarati dal coniugedella ricorrente, determinati in via induttiva. L’omesso esame nonpuò riguardare una valutazione giuridica, quale la responsabilitàsolidale della ricorrente a seguito della dichiarazione congiunta conil coniuge.8. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, assorbitoil secondo e dichiarato inammissibile il terzo. La sentenza impugnatava cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Liguria, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, secondaparte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito ilsecondo e inammissibile il terzo; cassa la sentenza in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Liguria, affinché, in diversa composizione, proceda anuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 19/6/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro9 di 9