CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02844/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A suiricorsi riuniti n n. 10379/19 e 11358/19 propost i : il primo da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA] M I NISTRI , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesoex lege dall'Avvocatura dello Stato ; -controricorrente - il secondo da -) [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesoex lege dall'Avvocatura dello Stato ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIMMINO Oggetto:specializzandi CLAUDIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocatiAngelo Centola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], DELL’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diNapoli 3 ottobre 2018 n. 4391 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei ministriesponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Il Tribunale di Napoli con sentenza 16.3.2012 n. 3240 accolse tutte le domande e liquidò agli attori il danno nella misura di euro 11.103,82 per ciascunanno del corso di specializzazione. La sentenza fu appellata in via principale dalla Presidenza del Consiglio, ed in via incidentale dagli attori. La prima contestò la spettanza del risarcimento a quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982; i secondi si dolsero della sottostima del danno da mora. 3. Con sentenza 3.10.2018 n. 4391 la Corte d’appello di Napoli(per quanto ancora rilevain questa sede): -) rigettò la domanda di quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982; -) ridusse proporzionalmente il risarcimento dovuto a quanti si erano iscritti nel 1982; -) rigettò l’eccezione di “non equipollenza” tra la specializzazione conseguita dagli attori e quelle previste dalle Direttive comunitarie (e quindi confermò sulpunto la sentenza di primo grado) con riferimento ai seguenti attori: --) [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in medicina legale e delle assicurazioni); --) [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso); --) [OSCURATO:PERSONA] (specializzato in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso); --) [OSCURATO:PERSONA] (specializzata in chirurgia dellamano). La Corte d’appello ritenne che “gli appellati hanno allegato gli specifici criteri di equivalenza [tra la specializzazione conseguita e quelle elencate dalle Direttive, n.d.e.], non contestati dalla controparte”;-) ritenne corretta la liquidazione del danno da mora. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione condue separati ricorsi. Il primo è stato proposto unitariamente da [OSCURATO:PERSONA], G iuseppe Costanzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S antaniello ; il secondo dalla Presidenza del Consiglio (il cui ricorso va quindi qualificato come incidentale). 5. Con ordinanza interlocutoria 26 luglio 2022 n. 10379 questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso principale e rilevata la pendenza dell’altro ricorso avverso la medesima sentenza, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la decisione unitaria di tutte le impugnazioni ex art. 335 c.p.c.. La trattazione dei due ricorsi è stata fissata nell’odierna adunanza camerale. I ricorrenti incidentali hanno depositato due memorie: l’unaa sostegno del proprio ricorso principale (r.g. 10379/19), l’altra per contrastare il ricorso della Presidenza del Consiglio(r.g. 11358/19). [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si dà atto che con separata ordinanza pronunciata all’esito dell’odierna adunanza camerale è stata disposta, ex art., 335 c.p.c. la riunione al ricorso principale del ricorso n. 11358/19, in quanto propost o avverso la medesima sentenzaimpugnata in via principale. 2. Il ricorso principale. Con l’unico motivodel ricorso principale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S antaniello (questi ultimi due nella veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA], originario attore) impugnano la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato in toto le rispettive domande, sul presupposto che non spettialcun risarcimento a quanti si siano iscritti alle scuole di specializzazioneprima del 1982. 2.1. Il motivo è fondato.Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso principale. La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima. Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. 3. Il primo motivo del ricorso incidentale (Presidenza del Consiglio). Col primo motivo la Presidenza del Consiglio dei ministri impugna la sentenza d'appello nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, seppur formalmente unitario, contiene due censure. 3.1. Con una prima censura (illustrata per seconda, a pagina 11 del ricorso, ma da esaminare per prima ex art. 276 c.p.c.) l 'amministrazione ricorrente impugnala statuizione con cui la Corte d'appello ha ritenuto “non contestata” la circostanza dell’equipollenza di fatto tra le specializzazion i conseguit e dai quattro medici sopra indicati, e le specializzazioni previste dalle direttive comunitarie 75/362 e 75/363. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio deduce, in contrario , di avere contestato la suddetta circostanza “nell'atto d'appello e nella comparsa conclusionale”. 3.1.1. La censura è fondata. Il risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva attuazione della direttiva 75/362 spetta a chi: a) alleghi e dimostri che la specializzazione conseguita coincide nominalmente con una di quelle previste dalla direttiva comunitaria (ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 12102 del 22.6.2020); b) oppure alleghi e dimostri che la specializzazione conseguita, nonostante la non coincidenza nominale, per il contenuto degli insegnamenti, per l’impegno orario, per le caratteristiche cliniche, era di fatto sostanzialmente equipollente ad una delle specializzazioni elencate dalla direttiva comunitaria ai comuni ad almeno due Stati membri. In tale seconda ipotesi, tuttavia, è onere dell’attore allegare sin dall’atto introduttivo del giudizio la sussistenza di tale equipollenza di fatto ( ex plurimis , Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 2020). 3.1.2. Da questa distinzione consegue, sul piano processuale, che: a) la coincidenzanominale fra la specializzazione conseguita e quelle di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362 costituisce una questione di diritto, come tale rilevabile ex officio dal giudice a prescindere da qualsiasi contestazione della parte convenuta; b) la coincidenzasostanziale fra la specializzazione conseguita e quelle di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362costituisce anche, preliminarmente, una questione di fatto, che, dunque, come tale è soggetta agli oneri allegazione dele circostanze fattuali idonee ed alla loro prova da parte dell’attore.3.1.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero diritto ad essere risarciti del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie, nonostante le specializzazioni da essi conseguite non fossero nominalmente coincidenti con quelle elencate dalle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, sul presupposto che la Presidenza del Consiglio non avesse contestato “i criteri di equivalenza”invocati dai quattro attori sopra indicata. Questi “criteri di equivalenza” non contestati, secondo la Corte d’appello, andrebbero ravvisati: -) con riferimento alla specializzazione in chirurgia d’urgenza, nelle previsioni del d.m. 30.1.1998; -) con riferimento alla specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, nelle previsioni del d.m. 31.10.1991, punto 2; del d.m. 30.10.1993 e del d.m. 30.1.1998; -) con riferimento alla specializzazione in chirurgia della mano, nelle previsioni del d.m. 30.1.1998. 3.1.4. Questa valutazione non è conforme a diritto. Il principio di non contestazione può sopperire alla mancanza di prova d’un fatto, ma non può essere utilizzato per risolvere questioni di diritto. In materia di risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 75/362 e successive modificazioni, pertanto, quel principio potrebbe venire in rilievo solo quando ricorrano due condizioni: a) l’attore, pur avendo conseguito una specializzazione non prevista dalla Direttiva suddetta, alleghi sin dall’atto introduttivo in modo analitico del giudizio che la durata delle lezioni frequentate, le materie di insegnamento, le esercitazioni pratiche svolte, coincidano esattamente con materie, insegnamenti ed esercitazioni previste per una delle specializzazioni contemplate dalla Direttiva; b) il convenuto non contesti in modo analitico la suddetta allegazione. Nel caso di specie, tuttavia, il presupposto sub(a) non si è mai verificato, con la conseguenza che nessun onere di specifica contestazione poteva dirsi sorto a carico dell’Amministrazione.La Corte d’appello, per contro, lungi dal rilevare se vi fosse stata da un lato allegazione di fatti materiali, e dall’altro indefensio rispetto ad essi, ha rigettato il gravame della Presidenza del Consiglioritenendo non contestati “i criteri” con cui valutare l’equivalenza tra la specializzazione conseguita dagli attori e quelle previste dal Diritto comunitario, ed ha ravvisato tali criteri “non contestati” nelle previsioni di alcuni provvedimentiregolamentari. Tale giudizio, come accennato, fu erroneo per tre motivi: sia perché un criterio di giudizio non può formare oggetto di “non contestazione”; sia perché lo stabilire se talune specializzazioni previste dal diritto comunitario siano o meno conformi a previsioni del diritto nazionale è questione di diritto, e non di fatto (come tale prospettabile per la prima volta in appello); sia perché le fonti regolamentari richiamate dalla Corte d’appello nulla hanno a che vedere col problema qui in esame. 3.1.5. In primo luogo tutti e tre i regolamenti richiamati dalla Corte d’appello (dd.mm. 31.10.1991, 30.10.1993, 30.1.1998) sono stati emanati successivamente al momento in cui i dottori Ammendola, Fico, Maturo e Penza si iscrissero alle rispettive scuole di specializzazione (ovvero gli anni 1990, 1988, 1986 e 1982). È pertanto giuridicamente insostenibile che un certo corso di specializzazione debba ritenersi equipollente a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all’epoca in cui quel corso venne iniziato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 75/363 (come modificata dalla Direttiva 82/76), non gli si potrebbe però rimproverare a titolo di “illecito comunitario” di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria(Sez. 3, Ordinanza n. 4575 del 11/02/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39826 del 14/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 9190 del 19/05/2020). 3.1.6. Per quanto concerne poi il d.m. 30 gennaio 1998 (in Suppl. ordinario n. 25, alla Gazz. Uff. n. 37, del 14 febbraio), si tratta di uno dei decreti coi quali periodicamente il Ministero della S alute stabilisce l’equivalenza delle specializzazioni previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Pertanto la circostanza che nel suddetto d.m. una certa specializzazione sia equiparata, al fine della nomina a dirigente sanitario, ad altra specializzazione che risulti compresa fra quelle previste dal diritto comunitario, non vuol dire affatto che l’una e l’altra specializzazione siano “equipollenti” per i fini di cui all’art. 7 della Direttiva 362/75/CEE, come già ritenuto da questa Corte ( ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 17/01/2019). 3.2. Con una seconda censura la Presidenza del Consiglio sostiene che le specializzazioni conseguite dai quattro medici sopra indicati non sono contemplate dalle Direttive 75/362 e 75/363, e di conseguenza il fatto di averle conseguite senza essere stati remunerati durante il ciclo di studi non costituisce un danno risarcibile. 3.2.1. Tale censura resta assorbita dall’accoglimento della prima censura. 4. Il secondo motivo del ricorso incidentale (Presidenza del Consiglio). Col secondo motivo la Presidenza del Consiglioimpugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato la liquidazione del danno in misura pari ad euro 11.104 (rectius, 11.103,82) per ciascun anno di corso. Anche tale motivo si articolain due censure. 4.1. Con una prima censura la ricorrentesostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la stima del danno, per come compiuta dal Tribunale, non era stata impugnata con l’appello. Con una seconda censura sostiene che l’importo liquidato dal Tribunale , previsto dall’art. 6 d. lgs. 257/91, non si applica a quanti hanno iniziato la scuola di specializzazione prima di tale data, cui invece è dovuto il risarcimento nella diversa misura prevista dalla l. 370/99, ovvero euro 6.713,93 per ciascun anno di corso.4.2. La prima censura è fondata, sicché la seconda ne resta assorbita. La Corte d’appello, nell’esaminare il quarto motivo di gravame (pp. 11 e 23 della sentenza impugnata) ha ritenuto che avverso la liquidazione del danno per come compiuta dal Tribunale non fosse stato proposto uno “specifico motivo di gravame”. Tale affermazione è tuttavia smentita dall’esame degli atti, dalquale emerge che la Presidenza del Consiglio con l’atto d’appello contestò (p. 13 dell’atto d’appello) l’applicabilità dei criteri previsti dal d. lgs. 257/91 per la liquidazione del danno. Tale contestazione era di per sé sufficiente per imporre alla Corte d’appello di valutare se il criterio adottato dal Tribunale fosse corretto: e se l’avesse fatto, avrebbe dovuto rilevare che quel criterio corretto non era alla luce della giurisprudenza di que s ta Corte (ormai consolidatasi alla data della pronuncia della sentenza d’appello),secondo cui il risarcimento dovuto a quanti si iscrissero alle scuole di specializzazione prima del 1991 va liquidato di norma nella misura prevista dall’art. 11 della citata l. 370/99(ex permultis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41076 del 21/12/2021, Rv. 663493 -01; Sez. U - , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 -02). La seconda censura, come anticipato,resta assorbita. 5. Il terzo motivo del ricorso incidentale (Presidenza del Consiglio). Il terzo motivo investe la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA]. Deduce l'amministrazione ricorrente che la domanda di questi è stata accolta in violazione del giudicato esterno. Giuseppe C afarella aveva infatti già proposto una domanda di risarcimento del danno, rigettata dal tribunale di Roma con sentenza 8 agosto 2011 n. 16630, non impugnata. 5.1. Il motivo è inammissibilealla luce del principio per cui“la questione della violazione del giudicato esterno, derivante dalla mancata proposizione dell'appello incidentale in un diverso giudizio, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ove tale fatto, già verificatosi nel momento in cuiè andato in decisione il giudizio di merito la cui pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione, non sia stato tempestivamente sottoposto all'esame del giudice di merito” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26916 del 20/09/2023, Rv. 668760 -01). Nel caso di specie il giudicato si sarebbe formato nel 2012 (un anno dopo la sentenza di primo grado non impugnata, assumendo che si applichi il termine annuale ex 327 c.p.c.), mentre la sentenza qui impugnata è stata trattenuta in decisione sei anni dopo. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il ricorsoprincipale; (-) accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale; rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale; (-) cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, comunque in diversa composizione, cui