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CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11443/2026

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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA] ED1156 [OSCURATO:PERSONA]; in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –Numero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026avverso la sentenza n. 1151/2023 della CORTEData pubblicazione 28/04/2026D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/12/2023R.G.N. 1110/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto al Tribunale diSciacca di essere transitato dai ruoli del Corpo forestaledello Stato, dove rivestiva la qualifica di operatorescelto, a quelli del Corpo forestale della RegioneSiciliana, dove è stato inquadrato come Operatore sceltoRitenendo che al suo caso non fossero applicabili letabelle di equiparazione fissate nel decreto presidenzialedel 20 aprile 2007, ha chiesto al Tribunale di Sciaccal’inquadramento nel superiore livello C, posizioneeconomica C1.2.

Il Tribunale di Sciacca ha parzialmente accolto ladomanda, disapplicando la tabella di equiparazione einquadrando il ricorrente nella categoria C, posizioneeconomica 1, dal luglio 2007.3.

L’Assessorato regionale del territorio edell’Ambiente, [OSCURATO:PERSONA] della RegioneSiciliana ha impugnato la decisione di primo grado e laCorte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1250/2015,lo ha accolto, integralmente rigettando l’originariadomanda.4.

Proposto ricorso per cassazione dal lavoratore,Numero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026questa Corte, con ordinanza n. 23863/2022 (indicataData pubblicazione 28/04/2026nella sentenza di appello con il numero sezionale1924/2022), ha cassato con rinvio la sentenza disecondo grado.5.

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Palermo,con sentenza n. 1151/2023, ha nuovamente rigettatol’originaria domanda.6.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a quattro motivi,illustrati da memoria.7.

L’Assessorato regionale del territorio edell’Ambiente, [OSCURATO:PERSONA] della RegioneSiciliana e Assessorato per le risorse agricole edalimentari della Regione siciliana, resiste concontroricorso all’impugnazione della sentenza n.1151/2023 del 20 dicembre 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt.416, terzo comma, 115 c.p.c., 111 Cost.2.

Lamenta che la Corte territoriale non haconsiderato che la dedotta identità delle mansioni traoperatore scelto del CFS e agente tecnico forestale delCFR non era mai stata contestata in primo gradodall’Assessorato e doveva dunque considerarsi pacifica.3.

La doglianza va disattesa perché l’identità tra dueprofili professionali non è un fatto storico, ma unaquestione di qualificazione giuridica rispetto alla qualeNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026non può operare il principio di non contestazioneData pubblicazione 28/04/2026(Cass. n. 2844/2024 per tutte).4.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 31d. lgs. n. 201/1995, violazione e mancata applicazionedegli artt. 16 e 66 della l.r. 23 marzo 1971 n. 7 e dell’art.25. l.r. 21 agosto 1984 n. 52, violazione e mancataapplicazione del principio iura novit curia, violazione efalsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. econseguente mancata applicazione dell’art. 5 della leggeregionale 15 maggio 2000 n. 10 e dei decretipresidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai finidell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D especificatamente dell’art. 1 del decreto presidenziale n.9 tabella “A”, dell’art. 13 dell’ordinamento professionaledel personale della Regione Siciliana e degli enti di cuiall'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 contenuto neld.p. n. 10 del 22 giugno 2001, violazione e falsaapplicazione dell’art. 65 della l.r. n.16 del 6/04/1996,violazione e falsa applicazione della tabella di cui all’art.77 della l.r. 6 aprile 1996, n.16 “Riordino dellalegislazione in materia forestale e di tutela dellavegetazione vigente all’anno 2001” (equiparazioni traCorpo Forestale della Regione e [OSCURATO:PERSONA] delloStato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensilepensionabile).

Sostiene che la Corte di Appello diPalermo ha ignorato in concreto i pacifici principigiuridici ed i criteri che questa Corte in sede rescindenteaveva imposto di tenere in considerazione ai fini dellaNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026Data pubblicazione 28/04/2026decisione, ritenendo di non essere in grado di operareuna valutazione della corrispondenza secondo i criteriindicati, fra il profilo ed il contenuto professionale dellaqualifica di operatore scelto rivestita dal ricorrente nelCFS ed il profilo ed il contenuto professionale dellaqualifica di agente tecnico forestale del CFR, permancata indicazione del contenuto e della natura deicompiti svolti quale operatore scelto, comparandoli,quindi, con la natura delle mansioni caratterizzanti ilprofilo dell’agente tecnico forestale del CFR, mancataspiegazione di quali elementi dovessero esseresussumibili nella rivendicata categoria C, posizioneeconomica C1, mancata valorizzazione del livelloprevisto dalla normativa previgente, titolo di studio eanzianità di servizio in relazione alle declaratorie deiprofili nei rispettivi ordinamenti con valutazione anchedei criteri dettati dall’art. 5 della legge regionale 15maggio 2000 n. 10 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10del 22 giugno 2001 ai fini dell’inquadramento nellecategorie A, B, C e D, mentre la Corte di Appello avrebbedovuto e potuto individuare la suddetta corrispondenza,anche in applicazione del principio iura novit curia, inquanto la posizione ed il contenuto del profiloprofessionale della figura degli operatori del Corpoidentificati dall’art. 31 d. lgs n. 201/1995, e in quanto laposizione ed il contenuto del profilo professionale dellafigura dell’agente tecnico risultavano identificabili allaluce del dettato dell’art. 16 (Attribuzioni dell'agenteNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026tecnico) della l.r. 23 marzo 1971, n. 7, del successivoData pubblicazione 28/04/2026art. 66 (Inquadramento nelle qualifiche di agentetecnico e commesso) della medesima legge, e dell’art.25 l.r. 21 agosto 1984 n. 52, e tenere in considerazioneai fini di detta individuazione il dettato dell’art.65 dellal.r. n. 16 del 6/04/1996 e il dettato della tabella di cuiall’art. 77 della l.r. 6 aprile 1996, n.16.5.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., violazione degli art. 3, 36 e 97 Cost. e violazionedel cd. criterio funzionale e del principio di parità ditrattamento.

Sostiene che l’impugnata sentenza, aseguito della mancata applicazione dei criteri fissatidall’ordinanza di rinvio, da cui è scaturita l’omissione diogni valutazione della valorizzazione del livello previstodalla normativa previgente, del titolo di studioposseduto dal ricorrente e dell’anzianità di serviziomaturata dallo stesso, risulta emessa anche inviolazione del cd. criterio funzionale e del cd. principiodi parità di trattamento, con conseguente violazionedelle norme costituzionali indicate.6.

Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia in estremo subordine, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulledomande subordinate proposte in primo grado eriproposte in appello.7.

In via prioritaria, va esaminato il secondo motivo.8.

Il nucleo della censura del ricorrente è che ilgiudice del rinvio non si sarebbe attenuto alle statuizioniNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026contenute nell’ordinanza di questa Corte n.Data pubblicazione 28/04/202623863/2022, omettendo di compiere la comparazionetra la categoria rivestita dal dipendente presso il CFS equella rivendicata presso il CFR secondo i criteri dettatidall’art. 5 della legge regionale n. 10 del 2000 e daidecreti presidenziali nn. 9 e 10 del 2001.9.

Di qui la violazione, tra l’altro, del principio didevoluzione di cui all’art. 384, secondo comma, c.p.c.10.

La doglianza è fondata.11.

La Corte territoriale ha preso atto delle statuizionicontenute nell’ordinanza di cassazione con rinvio –secondo le quali il personale transitato dal CFS al CFRnon doveva essere inquadrato secondo i criteri dicomparazione stabiliti dalle legge regionale n. 4 del2007, in quanto successiva al passaggio di ruolo delricorrente, ma secondo quelli fissati dalla precedentelegge regionale n. 9 del 2006, che a sua volta fariferimento alla legge regionale n. 10 del 2000 e aidecreti presidenziali nn. 9 e 10 del 2001 – ma ha poiomesso di compiere essa stessa la comparazione, comele era stato demandato.12.

Nel motivare il rigetto della domanda, la Corted’appello, dopo aver esposto le argomentazioni delricorrente, coincidenti con quella poste alla basedell’odierno ricorso per cassazione, ha affermato cheesse «si basano, tuttavia, su un presuppostoindimostrato, ossia quello della corrispondenza fral’inquadramento e le mansioni proprie dell’Operatorescelto qualifica di provenienza, a quelle tipiche di AgenteNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026tecnico forestale che ha apoditticamente affermatoData pubblicazione 28/04/2026essere equivalenti, ed asserisce altresì, di avere semprecontinuato a svolgere, dopo il transito al CFR, come tuttii dipendenti del CFS già inquadrati come A Agentetecnico forestale, le medesime mansioni disimpegnateprima del passaggio» (pag. 9 della sentenzaimpugnata).13.

Dopodiché, la Corte territoriale ha escluso chepotessero essere di ausilio, nel senso voluto dalricorrente, sia l’art. 65 della l.r. n.16 del 1996, il quale«si limita a declinare genericamente le Attribuzioni delCorpo forestale della Regione», sia la tabella di cuiall’art. 77 della stessa l.r. n. 16 del 1996, «che regolal’equiparazione tra il CFR e il CFS ai soli finidell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile»,emolumento che gli artt. 42 l.r. n. 41/1985 e 7 L.r.n.11/1988 attribuiscono al personale del ruolo del Corpodelle foreste che espleta le funzioni di polizia,«recependo quella propria dell’indennità statale, di cuiall'art. 2 l. n. 34/1984, trattamento di carattereretributivo, fisso e continuativo» (pag. 8).14.

La sentenza impugnata ha quindi così concluso:«In altri termini, per consentire alla Corte di effettuareuna valutazione della asserita corrispondenza fra ilprofilo (o qualifica) professionale di provenienza e quellodi destinazione nell’organico del CFR, coerente con lerispettive declaratorie, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutoallegare, innanzi tutto, il contenuto e la natura deicompiti svolti quale Operatore scelto, comparandoli,Numero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026quindi, con la natura delle mansioni caratterizzanti ilData pubblicazione 28/04/2026profilo di Agente tecnico forestale del CFR e spiegare,ancora, sulla scorta di quali elementi i primi dovesseroessere coincidenti con le seconde o sussumibili nellarivendicata categoria C, posizione economica C1; né èstato allegato se ed in che misura l’inquadramentocontestato in categoria B, posizione economica B2, sia,anche in termini economici, deteriore rispetto a quelloriconosciuto presso il CFS».15.

In tal modo, la Corte d’appello di Palermo non hafatto corretta applicazione di quanto le era statodemandato dall’ordinanza n. 23863/2022 e ha finito conl’addossare al ricorrente un onere di dimostrare lacomparabilità tra le due qualifiche che non gli spettava.16.

Va al riguardo ricordato che, nel pubblico impiegoprivatizzato, tanto al momento dell’assunzione e nelcorso del rapporto di lavoro (art. 52 del d.lgs. n. 165 del2001), quanto in sede di mobilità ex artt. 30 e 31 dellostesso d.lgs. n. 165 del 2001, l’inquadramento dellavoratore va compiuto in astratto, senza che possanoavere rilievo mansioni di fatto di diverso contenuto (v.già Cass. n. 5691/2007).17.

Con specifico riguardo alla mobilità, questa Corteha di recente ribadito che le amministrazioni pubblicheoperano, all’atto dell’inquadramento del personale inmobilità e in assenza di un più specifico criterio previstodalla legge o dalla contrattazione collettiva,l’equiparazione tra le aree funzionali e le posizionieconomiche di inquadramento del personaleNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026Data pubblicazione 28/04/2026appartenente ai diversi comparti di contrattazione,confrontando i pertinenti contratti collettivi nazionali dilavoro, sulla base, quindi, delle mansioni, delleresponsabilità e dei titoli di accesso relativi allequalifiche ed ai profili professionali indicati nelledeclaratorie delle medesime aree funzionali e categorie(Cass. n. 19912/2025), dando continuità al principio percui l'ente di destinazione deve procedereall'inquadramento del lavoratore sulla base dellaposizione dal medesimo posseduta nell'ambito dellaprecedente fase del rapporto, individuando la posizionead essa maggiormente corrispondente nel quadro delladisciplina legale e contrattuale applicabilenell'amministrazione di destinazione (Cass. n.6272/2019, n. 18416/2014).18.

Ne consegue che, in simili casi, sul lavoratoregrava soltanto l’onere di dimostrare la qualifica rivestitapresso l’ente di provenienza e allegare la qualifica a suodire corrispondente presso l’ente di destinazione,spettando poi al giudice operare la comparazione,utilizzando, se del caso, i criteri fissati dalla legge odirettamente o tramite rinvio ad atti amministrativigenerali successivi.19.

La Corte territoriale non si è attenuta a questiprincipi, come declinati dall’ordinanza di rinvio.20.

La sentenza impugnata ha infatti considerato laricostruzione del ricorrente, riguardante i diversipassaggi di qualifica come succedutisi nel tempo in basealla legislazione regionale e ai decreti del PresidenteNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026Data pubblicazione 28/04/2026della Regione, alla stregua di un infruttuoso tentativo didimostrazione di una circostanza di fatto, anziché comeun supporto a una comparazione che il giudice del rinvioera comunque chiamato a compiere sulla base dellanormativa chiaramente indicata nell’ordinanza dicassazione con rinvio.21.

In senso contrario non vale richiamare – come fail controricorrente – le pronunce di questa Corte che, incasi sovrapponibili, hanno confermato le sentenzed’appello e rigettato le domande dei lavoratori (Cass nn.6398, 6399, 6401/2024).22.

Tale esito è dipeso dal fatto che il giudice d’appelloin quei casi – a differenza dell’odierno – aveva«proceduto alla valutazione della correttezzadell’inquadramento del ricorrente proprio sulla scortadella disciplina vigente al momento del realizzarsi dellecondizioni per il passaggio, escludendo, invece,l’applicazione della L.R. n. 4/2007, in quanto disciplinasopravvenuta ... individuata correttamente la disciplinaapplicabile, la Corte territoriale ha proceduto allavalutazione nello specifico di quello che doveva essere ilcorretto inquadramento del ricorrente, peraltroricorrendo ai criteri desumibili dalle previsioni vigenti,operando, pertanto, una valutazione che non risultacensurabile – e comunque non è stata adeguatamentecensurata – nella presente sede» (pagg. 9-10dell’ordinanza n. 6401/2024).23.

Come può osservarsi, si era dunque proceduto auna comparazione in diritto, che i ricorrenti perNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026Data pubblicazione 28/04/2026cassazione non avevano censurato adeguatamente,mentre nel caso all’esame tale comparazione è mancatadel tutto, sulla base dell’erroneo presupposto chespettasse al lavoratore operarla, anche attraversoallegazioni riguardanti le mansioni di fatto svolte.24.

Il ricorso va in conclusione accolto in relazione alsecondo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altrimotivi e la sentenza impugnata va cassata con rinvioalla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione,che procederà anche a regolare le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al secondomotivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermoin diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5marzo 2026Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA] ED1156 [OSCURATO:PERSONA]; in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –Numero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026avverso la sentenza n. 1151/2023 della CORTEData pubblicazione 28/04/2026D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/12/2023R.G.N. 1110/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto al Tribunale diSciacca di essere transitato dai ruoli del Corpo forestaledello Stato, dove rivestiva la qualifica di operatorescelto, a quelli del Corpo forestale della RegioneSiciliana, dove è stato inquadrato come Operatore sceltoRitenendo che al suo caso non fossero applicabili letabelle di equiparazione fissate nel decreto presidenzialedel 20 aprile 2007, ha chiesto al Tribunale di Sciaccal’inquadramento nel superiore livello C, posizioneeconomica C1.2. Il Tribunale di Sciacca ha parzialmente accolto ladomanda, disapplicando la tabella di equiparazione einquadrando il ricorrente nella categoria C, posizioneeconomica 1, dal luglio 2007.3. L’Assessorato regionale del territorio edell’Ambiente, [OSCURATO:PERSONA] della RegioneSiciliana ha impugnato la decisione di primo grado e laCorte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1250/2015,lo ha accolto, integralmente rigettando l’originariadomanda.4. Proposto ricorso per cassazione dal lavoratore,Numero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026questa Corte, con ordinanza n. 23863/2022 (indicataData pubblicazione 28/04/2026nella sentenza di appello con il numero sezionale1924/2022), ha cassato con rinvio la sentenza disecondo grado.5. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Palermo,con sentenza n. 1151/2023, ha nuovamente rigettatol’originaria domanda.6. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a quattro motivi,illustrati da memoria.7. L’Assessorato regionale del territorio edell’Ambiente, [OSCURATO:PERSONA] della RegioneSiciliana e Assessorato per le risorse agricole edalimentari della Regione siciliana, resiste concontroricorso all’impugnazione della sentenza n.1151/2023 del 20 dicembre 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt.416, terzo comma, 115 c.p.c., 111 Cost.2. Lamenta che la Corte territoriale non haconsiderato che la dedotta identità delle mansioni traoperatore scelto del CFS e agente tecnico forestale delCFR non era mai stata contestata in primo gradodall’Assessorato e doveva dunque considerarsi pacifica.3. La doglianza va disattesa perché l’identità tra dueprofili professionali non è un fatto storico, ma unaquestione di qualificazione giuridica rispetto alla qualeNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026non può operare il principio di non contestazioneData pubblicazione 28/04/2026(Cass. n. 2844/2024 per tutte).4. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 31d. lgs. n. 201/1995, violazione e mancata applicazionedegli artt. 16 e 66 della l.r. 23 marzo 1971 n. 7 e dell’art.25. l.r. 21 agosto 1984 n. 52, violazione e mancataapplicazione del principio iura novit curia, violazione efalsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. econseguente mancata applicazione dell’art. 5 della leggeregionale 15 maggio 2000 n. 10 e dei decretipresidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai finidell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D especificatamente dell’art. 1 del decreto presidenziale n.9 tabella “A”, dell’art. 13 dell’ordinamento professionaledel personale della Regione Siciliana e degli enti di cuiall'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 contenuto neld.p. n. 10 del 22 giugno 2001, violazione e falsaapplicazione dell’art. 65 della l.r. n.16 del 6/04/1996,violazione e falsa applicazione della tabella di cui all’art.77 della l.r. 6 aprile 1996, n.16 “Riordino dellalegislazione in materia forestale e di tutela dellavegetazione vigente all’anno 2001” (equiparazioni traCorpo Forestale della Regione e [OSCURATO:PERSONA] delloStato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensilepensionabile). Sostiene che la Corte di Appello diPalermo ha ignorato in concreto i pacifici principigiuridici ed i criteri che questa Corte in sede rescindenteaveva imposto di tenere in considerazione ai fini dellaNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026Data pubblicazione 28/04/2026decisione, ritenendo di non essere in grado di operareuna valutazione della corrispondenza secondo i criteriindicati, fra il profilo ed il contenuto professionale dellaqualifica di operatore scelto rivestita dal ricorrente nelCFS ed il profilo ed il contenuto professionale dellaqualifica di agente tecnico forestale del CFR, permancata indicazione del contenuto e della natura deicompiti svolti quale operatore scelto, comparandoli,quindi, con la natura delle mansioni caratterizzanti ilprofilo dell’agente tecnico forestale del CFR, mancataspiegazione di quali elementi dovessero esseresussumibili nella rivendicata categoria C, posizioneeconomica C1, mancata valorizzazione del livelloprevisto dalla normativa previgente, titolo di studio eanzianità di servizio in relazione alle declaratorie deiprofili nei rispettivi ordinamenti con valutazione anchedei criteri dettati dall’art. 5 della legge regionale 15maggio 2000 n. 10 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10del 22 giugno 2001 ai fini dell’inquadramento nellecategorie A, B, C e D, mentre la Corte di Appello avrebbedovuto e potuto individuare la suddetta corrispondenza,anche in applicazione del principio iura novit curia, inquanto la posizione ed il contenuto del profiloprofessionale della figura degli operatori del Corpoidentificati dall’art. 31 d. lgs n. 201/1995, e in quanto laposizione ed il contenuto del profilo professionale dellafigura dell’agente tecnico risultavano identificabili allaluce del dettato dell’art. 16 (Attribuzioni dell'agenteNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026tecnico) della l.r. 23 marzo 1971, n. 7, del successivoData pubblicazione 28/04/2026art. 66 (Inquadramento nelle qualifiche di agentetecnico e commesso) della medesima legge, e dell’art.25 l.r. 21 agosto 1984 n. 52, e tenere in considerazioneai fini di detta individuazione il dettato dell’art.65 dellal.r. n. 16 del 6/04/1996 e il dettato della tabella di cuiall’art. 77 della l.r. 6 aprile 1996, n.16.5. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., violazione degli art. 3, 36 e 97 Cost. e violazionedel cd. criterio funzionale e del principio di parità ditrattamento. Sostiene che l’impugnata sentenza, aseguito della mancata applicazione dei criteri fissatidall’ordinanza di rinvio, da cui è scaturita l’omissione diogni valutazione della valorizzazione del livello previstodalla normativa previgente, del titolo di studioposseduto dal ricorrente e dell’anzianità di serviziomaturata dallo stesso, risulta emessa anche inviolazione del cd. criterio funzionale e del cd. principiodi parità di trattamento, con conseguente violazionedelle norme costituzionali indicate.6. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia in estremo subordine, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulledomande subordinate proposte in primo grado eriproposte in appello.7. In via prioritaria, va esaminato il secondo motivo.8. Il nucleo della censura del ricorrente è che ilgiudice del rinvio non si sarebbe attenuto alle statuizioniNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026contenute nell’ordinanza di questa Corte n.Data pubblicazione 28/04/202623863/2022, omettendo di compiere la comparazionetra la categoria rivestita dal dipendente presso il CFS equella rivendicata presso il CFR secondo i criteri dettatidall’art. 5 della legge regionale n. 10 del 2000 e daidecreti presidenziali nn. 9 e 10 del 2001.9. Di qui la violazione, tra l’altro, del principio didevoluzione di cui all’art. 384, secondo comma, c.p.c.10. La doglianza è fondata.11. La Corte territoriale ha preso atto delle statuizionicontenute nell’ordinanza di cassazione con rinvio –secondo le quali il personale transitato dal CFS al CFRnon doveva essere inquadrato secondo i criteri dicomparazione stabiliti dalle legge regionale n. 4 del2007, in quanto successiva al passaggio di ruolo delricorrente, ma secondo quelli fissati dalla precedentelegge regionale n. 9 del 2006, che a sua volta fariferimento alla legge regionale n. 10 del 2000 e aidecreti presidenziali nn. 9 e 10 del 2001 – ma ha poiomesso di compiere essa stessa la comparazione, comele era stato demandato.12. Nel motivare il rigetto della domanda, la Corted’appello, dopo aver esposto le argomentazioni delricorrente, coincidenti con quella poste alla basedell’odierno ricorso per cassazione, ha affermato cheesse «si basano, tuttavia, su un presuppostoindimostrato, ossia quello della corrispondenza fral’inquadramento e le mansioni proprie dell’Operatorescelto qualifica di provenienza, a quelle tipiche di AgenteNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026tecnico forestale che ha apoditticamente affermatoData pubblicazione 28/04/2026essere equivalenti, ed asserisce altresì, di avere semprecontinuato a svolgere, dopo il transito al CFR, come tuttii dipendenti del CFS già inquadrati come A Agentetecnico forestale, le medesime mansioni disimpegnateprima del passaggio» (pag. 9 della sentenzaimpugnata).13. Dopodiché, la Corte territoriale ha escluso chepotessero essere di ausilio, nel senso voluto dalricorrente, sia l’art. 65 della l.r. n.16 del 1996, il quale«si limita a declinare genericamente le Attribuzioni delCorpo forestale della Regione», sia la tabella di cuiall’art. 77 della stessa l.r. n. 16 del 1996, «che regolal’equiparazione tra il CFR e il CFS ai soli finidell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile»,emolumento che gli artt. 42 l.r. n. 41/1985 e 7 L.r.n.11/1988 attribuiscono al personale del ruolo del Corpodelle foreste che espleta le funzioni di polizia,«recependo quella propria dell’indennità statale, di cuiall'art. 2 l. n. 34/1984, trattamento di carattereretributivo, fisso e continuativo» (pag. 8).14. La sentenza impugnata ha quindi così concluso:«In altri termini, per consentire alla Corte di effettuareuna valutazione della asserita corrispondenza fra ilprofilo (o qualifica) professionale di provenienza e quellodi destinazione nell’organico del CFR, coerente con lerispettive declaratorie, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutoallegare, innanzi tutto, il contenuto e la natura deicompiti svolti quale Operatore scelto, comparandoli,Numero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026quindi, con la natura delle mansioni caratterizzanti ilData pubblicazione 28/04/2026profilo di Agente tecnico forestale del CFR e spiegare,ancora, sulla scorta di quali elementi i primi dovesseroessere coincidenti con le seconde o sussumibili nellarivendicata categoria C, posizione economica C1; né èstato allegato se ed in che misura l’inquadramentocontestato in categoria B, posizione economica B2, sia,anche in termini economici, deteriore rispetto a quelloriconosciuto presso il CFS».15. In tal modo, la Corte d’appello di Palermo non hafatto corretta applicazione di quanto le era statodemandato dall’ordinanza n. 23863/2022 e ha finito conl’addossare al ricorrente un onere di dimostrare lacomparabilità tra le due qualifiche che non gli spettava.16. Va al riguardo ricordato che, nel pubblico impiegoprivatizzato, tanto al momento dell’assunzione e nelcorso del rapporto di lavoro (art. 52 del d.lgs. n. 165 del2001), quanto in sede di mobilità ex artt. 30 e 31 dellostesso d.lgs. n. 165 del 2001, l’inquadramento dellavoratore va compiuto in astratto, senza che possanoavere rilievo mansioni di fatto di diverso contenuto (v.già Cass. n. 5691/2007).17. Con specifico riguardo alla mobilità, questa Corteha di recente ribadito che le amministrazioni pubblicheoperano, all’atto dell’inquadramento del personale inmobilità e in assenza di un più specifico criterio previstodalla legge o dalla contrattazione collettiva,l’equiparazione tra le aree funzionali e le posizionieconomiche di inquadramento del personaleNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026Data pubblicazione 28/04/2026appartenente ai diversi comparti di contrattazione,confrontando i pertinenti contratti collettivi nazionali dilavoro, sulla base, quindi, delle mansioni, delleresponsabilità e dei titoli di accesso relativi allequalifiche ed ai profili professionali indicati nelledeclaratorie delle medesime aree funzionali e categorie(Cass. n. 19912/2025), dando continuità al principio percui l'ente di destinazione deve procedereall'inquadramento del lavoratore sulla base dellaposizione dal medesimo posseduta nell'ambito dellaprecedente fase del rapporto, individuando la posizionead essa maggiormente corrispondente nel quadro delladisciplina legale e contrattuale applicabilenell'amministrazione di destinazione (Cass. n.6272/2019, n. 18416/2014).18. Ne consegue che, in simili casi, sul lavoratoregrava soltanto l’onere di dimostrare la qualifica rivestitapresso l’ente di provenienza e allegare la qualifica a suodire corrispondente presso l’ente di destinazione,spettando poi al giudice operare la comparazione,utilizzando, se del caso, i criteri fissati dalla legge odirettamente o tramite rinvio ad atti amministrativigenerali successivi.19. La Corte territoriale non si è attenuta a questiprincipi, come declinati dall’ordinanza di rinvio.20. La sentenza impugnata ha infatti considerato laricostruzione del ricorrente, riguardante i diversipassaggi di qualifica come succedutisi nel tempo in basealla legislazione regionale e ai decreti del PresidenteNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026Data pubblicazione 28/04/2026della Regione, alla stregua di un infruttuoso tentativo didimostrazione di una circostanza di fatto, anziché comeun supporto a una comparazione che il giudice del rinvioera comunque chiamato a compiere sulla base dellanormativa chiaramente indicata nell’ordinanza dicassazione con rinvio.21. In senso contrario non vale richiamare – come fail controricorrente – le pronunce di questa Corte che, incasi sovrapponibili, hanno confermato le sentenzed’appello e rigettato le domande dei lavoratori (Cass nn.6398, 6399, 6401/2024).22. Tale esito è dipeso dal fatto che il giudice d’appelloin quei casi – a differenza dell’odierno – aveva«proceduto alla valutazione della correttezzadell’inquadramento del ricorrente proprio sulla scortadella disciplina vigente al momento del realizzarsi dellecondizioni per il passaggio, escludendo, invece,l’applicazione della L.R. n. 4/2007, in quanto disciplinasopravvenuta ... individuata correttamente la disciplinaapplicabile, la Corte territoriale ha proceduto allavalutazione nello specifico di quello che doveva essere ilcorretto inquadramento del ricorrente, peraltroricorrendo ai criteri desumibili dalle previsioni vigenti,operando, pertanto, una valutazione che non risultacensurabile – e comunque non è stata adeguatamentecensurata – nella presente sede» (pagg. 9-10dell’ordinanza n. 6401/2024).23. Come può osservarsi, si era dunque proceduto auna comparazione in diritto, che i ricorrenti perNumero registro generale 14319/2024Numero sezionale 1156/2026Numero di raccolta generale 11443/2026Data pubblicazione 28/04/2026cassazione non avevano censurato adeguatamente,mentre nel caso all’esame tale comparazione è mancatadel tutto, sulla base dell’erroneo presupposto chespettasse al lavoratore operarla, anche attraversoallegazioni riguardanti le mansioni di fatto svolte.24. Il ricorso va in conclusione accolto in relazione alsecondo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altrimotivi e la sentenza impugnata va cassata con rinvioalla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione,che procederà anche a regolare le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al secondomotivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermoin diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5marzo 2026Il PresidenteIrene Tricomi