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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10113/2026

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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso1155 ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA;Numero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026- intimato -avverso la sentenza n. 1138/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 07/12/2023 R.G.N. 1107/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso notificato il 25 gennaio 2011, GiuseppeSaladino ha esposto al Tribunale di Sciacca di esseretransitato dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, doverivestiva la qualifica di assistente capo, a quelli del Corpoforestale della Regione Siciliana, dove è stato inquadratocome [OSCURATO:PERSONA] nella categoria B, posizioneeconomica

4. Ritenendo che al suo caso non fossero applicabilile tabelle di equiparazione fissate nel decreto presidenziale del20 aprile 2007, ha chiesto al Tribunale di Sciaccal’inquadramento nel superiore livello C, posizione economicaC5 o, in subordine, C1.2.

Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 97/2013, haparzialmente accolto la domanda, disapplicando la tabella diequiparazione e inquadrando il ricorrente nella categoria C,posizione economica 5, dal luglio 2007.3.

L’[OSCURATO:PERSONA] regionale del territorio e dell’Ambiente,[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana haimpugnato la decisione di primo grado e la Corte d’appello diPalermo, con sentenza n. 1251/2015, lo ha accolto,integralmente rigettando l’originaria domanda.4.

Proposto ricorso per cassazione dal lavoratore, questaCorte, con ordinanza n. 23865/2022, ha cassato con rinvio laNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026sentenza di secondo grado.5.

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Palermo, consentenza n. 1138/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023, hanuovamente rigettato l’originaria domanda.6.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati damemoria.7.

L’[OSCURATO:PERSONA] regionale del territorio e dell’Ambiente,[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione o la falsa applicazione degli artt. 329, 416, terzocomma, 115 c.p.c.2.

Il motivo contiene al suo interno due distinte censure.3.

La prima riguarda il giudicato che, a dire del ricorrente,si sarebbe formato sull’accertamento compiuto dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, riguardante la equivalenza tra lemansioni svolte presso il CFS con la qualifica di AssistenteCapo e quelle previste dalla normativa regionale per idipendenti del CFR inquadrati come Guardia scelta forestale.La definitività dell’accertamento precludeva alla Corted’appello – secondo il ricorrente –di rimetterlo in discussionein sede di giudizio di rinvio.4.

Due gli argomenti addotti a sostegno delladefinitività dell’accertamento:anzitutto, l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato la sentenza diNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026primo grado sotto questo aspetto; inoltre, l’ordinanza dellaCorte di cassazione che ha annullato con rinvio la primasentenza d’appello si era limitata a censurarla per averapplicato tabelle di comparazione successive al passaggio, ma«aveva dato per acquisito definitivamente al giudizio dettacorrispondenza fra i due profili professionali».

Se così nonfosse, prosegue il ricorrente a pag. 19 del ricorso, laCassazione «non avrebbe indicato alla Corte di Appello in sededi riassunzione l’applicazione dei criteri dettati dalle superiorinorme che presupponevano di certo la piena corrispondenzafra i due profili professionali».5.

Questa prima doglianza è in parte inammissibile, inparte infondata.6.

L’inammissibilità attiene al fatto che il ricorrente,nell’affermare che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato lasentenza di primo grado in ordine all’accertamento dellaequiparazione, non riporta i brani dell’atto d’appello da cuidesumere una simile acquiescenza e non consente dunque alCollegio di apprezzarne la sussistenza.7.

Se poi lo sguardo si allarga ad altre parti del ricorso (inparticolare a pag. 9), in cui il ricorrente riproduce parte deimotivi d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], ci si avvede che,diversamente da quanto affermato, l’[OSCURATO:PERSONA] avevaimpugnato la sentenza del Tribunale di Sciacca non solo pernon aver applicato le tabelle allegate alla legge regionale n. 4del 2007, ma anche per aver riconosciuto a contropartel’inquadramento richiesto «per il solo fatto di essere transitatonei ruoli regionali a partire dalla data di entrata in vigore dellaNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026L.R. 9/06».

In altri termini, la critica mossa alla sentenza diprimo grado dall’[OSCURATO:PERSONA] era anche quella di averproceduto alla equiparazione in virtù di un automatismo nonricavabile neanche dalla legge regionale n. 9 del 2006.8.

Quanto poi all’ordinanza di rinvio di questa Corte n.23865/2022, non può condividersi la prospettazione che essaavesse dato per accertato l’inquadramento del dipendente giàcon la sentenza di primo grado e avesse demandato al giudicedel rinvio solo il compito di certificarlo.

Al contrario,nell’affermare che le tabelle allegate alla legge regionale del2007 erano inapplicabili al caso di specie, l’ordinanza haespressamente affermato che il passaggio dal ruolo statale aquello regionale «... non poteva che avvenire sulla base delladisciplina all’epoca vigente e le corrispondenze dovevanoessere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle diequiparazione, in relazione al contenuto professionale dellequalifiche dei due Corpi a confronto;

6.1. la l.r. n. 9 del 2006,infatti, non condiziona il passaggio all’adozione delle tabellemedesime né lo differisce ad un momento successivo, e dettaessa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, laconservazione del trattamento giuridico ed economico giàacquisito dal dipendente che aveva domandato iltrasferimento, dall’altro l’applicazione della disciplina valevoleper gli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], previaindividuazione del profilo professionale corrispondente; 6.2.quest’ultima valutazione poteva e doveva essere espressa inrelazione alle declaratorie dei profili nei rispettivi ordinamenti,sicché andavano valutati anche i criteri dettati dall’art. 5 dellaNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e dai decretipresidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai finidell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D».9.

Il tenore testuale dei brani riportati rende chiaro che innessun modo l’ordinanza di questa Corte aveva dato percorrettamente avvenuta la comparazione in base allanormativa previgente, ché altrimenti non si spiegherebbe ildettaglio con cui aveva invece illustrato i criteri che dovevanopresiedere a tale comparazione.10.

Nella seconda parte del primo motivo, il ricorrentelamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere laCorte territoriale considerato che l’identità tra le duequalifiche non era mai stata contestata in primo gradodall’[OSCURATO:PERSONA] e doveva dunque considerarsi pacifica.11.

Anche questa seconda doglianza è inammissibile, siaperché il ricorrente non riporta (né all’interno del motivo allepagg. 19-21, né nella parte narrativa alle pagg. 7-8) ipassaggi dell’atto di costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] dai qualidesumere la non contestazione, sia perché l’identità tra dueprofili professionali non è un fatto storico, ma una questionedi qualificazione giuridica rispetto alla quale non può operareil principio di non contestazione (Cass. n. 2844/2024 pertutte).12.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia la violazione e la mancata applicazione degli artt. 3del d.lgs. n. 201 del 1995, 3 della legge regionale Sicilia n. 24del 1972, 384, secondo comma, c.p.c., 5 della legge regionaleSicilia n. 10 del 2000 e dei decreti presidenziali collegati, 65 eNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/202677 della legge regionale Sicilia n. 16 del 1996.13.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., laviolazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché dell’allegato“Criteri per l’individuazione dei profili professionali a regime”di cui al decreto presidenziale n. 10 del 22 giugno 2001.14.

Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia in estremo subordine, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulle domandesubordinate proposte in primo grado e riproposte in appello.15.

In via prioritaria, va esaminato il secondo motivo.16.

Il nucleo della censura del ricorrente è che il giudice delrinvio non si sarebbe attenuto alle statuizioni contenutenell’ordinanza di questa Corte n. 23865/2022, omettendo dicompiere la comparazione tra la categoria rivestita daldipendente presso il CFS e quella rivendicata presso il CFRsecondo i criteri dettati dall’art. 5 della legge regionale n. 10del 2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 2001.17.

Di qui la violazione, tra l’altro, del principio didevoluzione di cui all’art. 384, secondo comma, c.p.c.18.

La doglianza è fondata.19.

La Corte territoriale ha preso atto delle statuizionicontenute nell’ordinanza di cassazione con rinvio – secondo lequali il personale transitato dal CFS al CFR non doveva essereinquadrato secondo i criteri di comparazione stabiliti dallelegge regionale n. 4 del 2007, in quanto successiva alpassaggio di ruolo del ricorrente, ma secondo quelli fissatidalla precedente legge regionale n. 9 del 2006, che a sua voltaNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026fa riferimento alla legge regionale n. 10 del 2000 e ai decretipresidenziali nn. 9 e 10 del 2001 – ma ha poi omesso dicompiere essa stessa la comparazione, come le era statodemandato.20.

Nel motivare il rigetto della domanda, la Corte d’appello,dopo aver esposto le argomentazioni del ricorrente,coincidenti con quella poste alla base dell’odierno ricorso percassazione, ha affermato che esse «si basano, tuttavia, su unpresupposto indimostrato, ossia quello della corrispondenzafra l’inquadramento e le mansioni proprie dell’Assistente capo,qualifica di provenienza, a quelle tipiche della Guardia sceltaforestale che ha apoditticamente affermato essereequivalenti, ed asserisce altresì, di avere sempre continuato asvolgere, dopo il transito al CFR, come tutti i dipendenti delCFS già inquadrati come Assistente capo, le medesimemansioni disimpegnate prima del passaggio» (pag. 8 dellasentenza impugnata).21.

Dopodiché, la Corte territoriale ha escluso che potesseroessere di ausilio, nel senso voluto dal ricorrente, sia l’art. 65della l.r. n.16 del 1996, il quale «si limita a declinaregenericamente le Attribuzioni del Corpo forestale dellaRegione», sia la tabella di cui all’art. 77 della stessa l.r. n. 16del 1996, «che regola l’equiparazione tra il CFR e il CFS ai solifini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile,emolumento che gli artt. 42 l.r. n. 41/1985 e 7 L.r. n.11/1988espleta le funzioni di polizia, recependo quella propriadell’indennità statale, di cui all'art. 2 l. n. 34/1984,Numero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026trattamento di carattere retributivo, fisso e continuativo»(pag. 8).22.

La sentenza impugnata ha quindi così concluso: «In altritermini, per consentire alla Corte di effettuare una valutazionedella asserita corrispondenza fra il profilo (o qualifica)professionale di provenienza e quello di destinazionenell’organico del CFR, coerente con le rispettive declaratorie,il Saladino avrebbe dovuto allegare, innanzi tutto, il contenutoe la natura dei compiti svolti quale Assistente capo,comparandoli, quindi, con la natura delle mansionicaratterizzanti il profilo della Guardia scelta del CFR espiegare, ancora, sulla scorta di quali elementi i primidovessero essere coincidenti con le seconde o sussumibilinella rivendicata categoria C, posizione economica C5 –ovvero C1, come da domanda subordinata - anche in terminidi autonomia di iniziativa e responsabilità̀ di risultati; né èstato allegato se ed in che misura l’inquadramento contestatoin categoria B, posizione economica B4, sia, anche in terminieconomici, deteriore rispetto a quello riconosciuto presso ilCFS».23.

In tal modo, la Corte d’appello di Palermo non ha fattocorretta applicazione di quanto le era stato demandatodall’ordinanza n. 23865/2022 e ha finito con l’addossare alricorrente un onere di dimostrare la comparabilità tra le duequalifiche che non gli spettava.24.

Va al riguardo ricordato che, nel pubblico impiegoprivatizzato, tanto al momento dell’assunzione e nel corso delrapporto di lavoro (art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), quantoNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026in sede di mobilità ex artt. 30 e 31 dello stesso d.lgs. n. 165del 2001, l’inquadramento del lavoratore va compiuto inastratto, senza che possano avere rilievo mansioni di fatto didiverso contenuto (v. già Cass. n. 5691/2007).

Con specificoriguardo alla mobilità, questa Corte ha di recente ribadito chele amministrazioni pubbliche operano, all’attodell’inquadramento del personale in mobilità e in assenza diun più specifico criterio previsto dalla legge o dallacontrattazione collettiva, l’equiparazione tra le aree funzionalie le posizioni economiche di inquadramento del personaleappartenente ai diversi comparti di contrattazione,confrontando i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro,sulla base, quindi, delle mansioni, delle responsabilità e deititoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionaliindicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali ecategorie (Cass. n. 19912/2025), dando continuità al principioper cui l'ente di destinazione deve procedereall'inquadramento del lavoratore sulla base della posizione dalmedesimo posseduta nell'ambito della precedente fase delrapporto, individuando la posizione ad essa maggiormentecorrispondente nel quadro della disciplina legale econtrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione(Cass. n. 6272/2019, n. 18416/2014).25.

Ne consegue che, in simili casi, sul lavoratore gravasoltanto l’onere di dimostrare la qualifica rivestita pressol’ente di provenienza e allegare la qualifica a suo direcorrispondente presso l’ente di destinazione, spettando poi algiudice operare la comparazione, utilizzando, se del caso, iNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026criteri fissati dalla legge o direttamente o tramite rinvio ad attiamministrativi generali successivi.26.

La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi,come declinati dall’ordinanza di rinvio.27.

La sentenza impugnata ha infatti considerato laricostruzione del ricorrente, riguardante i diversi passaggi diqualifica come succedutisi nel tempo in base alla legislazioneregionale e ai decreti del Presidente della Regione, allastregua di un infruttuoso tentativo di dimostrazione di unacircostanza di fatto, anziché come un supporto a unacomparazione che il giudice del rinvio era comunque chiamatoa compiere sulla base della normativa chiaramente indicatanell’ordinanza di cassazione con rinvio.28.

In senso contrario non vale richiamare – come fa ilcontroricorrente – le pronunce di questa Corte che, in casisovrapponibili, hanno confermato le sentenze d’appello erigettato le domande dei lavoratori (Cass nn. 6398, 6399,6401/2024).29.

Tale esito è dipeso dal fatto che il giudice d’appello inquei casi – a differenza dell’odierno – aveva «proceduto allavalutazione della correttezza dell’inquadramento delricorrente proprio sulla scorta della disciplina vigente almomento del realizzarsi delle condizioni per il passaggio,escludendo, invece, l’applicazione della L.R. n. 4/2007, inquanto disciplina sopravvenuta ... individuata correttamentela disciplina applicabile, la Corte territoriale ha proceduto allavalutazione nello specifico di quello che doveva essere ilcorretto inquadramento del ricorrente, peraltro ricorrendo aiNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026criteri desumibili dalle previsioni vigenti, operando, pertanto,una valutazione che non risulta censurabile – e comunque nonè stata adeguatamente censurata – nella presente sede»(pagg. 9-10 dell’ordinanza n. 6401/2024).30.

Come può osservarsi, si era dunque proceduto a unacomparazione in diritto, che i ricorrenti per cassazione nonavevano censurato adeguatamente, mentre nel casoall’esame tale comparazione è mancata del tutto, sulla basedell’erroneo presupposto che spettasse al lavoratore operarla,anche attraverso allegazioni riguardanti le mansioni di fattosvolte.31.

Il ricorso va in conclusione accolto in relazione alsecondo motivo, rigettato il primo motivo e assorbiti gli altrimotivi e la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Palermo indiversa composizione, che procederà anche a regolare lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo,rigettato il primo motivo e assorbiti gli altri motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Palermo in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso1155 ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA;Numero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026- intimato -avverso la sentenza n. 1138/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 07/12/2023 R.G.N. 1107/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso notificato il 25 gennaio 2011, GiuseppeSaladino ha esposto al Tribunale di Sciacca di esseretransitato dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, doverivestiva la qualifica di assistente capo, a quelli del Corpoforestale della Regione Siciliana, dove è stato inquadratocome [OSCURATO:PERSONA] nella categoria B, posizioneeconomica 4. Ritenendo che al suo caso non fossero applicabilile tabelle di equiparazione fissate nel decreto presidenziale del20 aprile 2007, ha chiesto al Tribunale di Sciaccal’inquadramento nel superiore livello C, posizione economicaC5 o, in subordine, C1.2. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 97/2013, haparzialmente accolto la domanda, disapplicando la tabella diequiparazione e inquadrando il ricorrente nella categoria C,posizione economica 5, dal luglio 2007.3. L’[OSCURATO:PERSONA] regionale del territorio e dell’Ambiente,[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana haimpugnato la decisione di primo grado e la Corte d’appello diPalermo, con sentenza n. 1251/2015, lo ha accolto,integralmente rigettando l’originaria domanda.4. Proposto ricorso per cassazione dal lavoratore, questaCorte, con ordinanza n. 23865/2022, ha cassato con rinvio laNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026sentenza di secondo grado.5. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Palermo, consentenza n. 1138/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023, hanuovamente rigettato l’originaria domanda.6. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati damemoria.7. L’[OSCURATO:PERSONA] regionale del territorio e dell’Ambiente,[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione o la falsa applicazione degli artt. 329, 416, terzocomma, 115 c.p.c.2. Il motivo contiene al suo interno due distinte censure.3. La prima riguarda il giudicato che, a dire del ricorrente,si sarebbe formato sull’accertamento compiuto dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, riguardante la equivalenza tra lemansioni svolte presso il CFS con la qualifica di AssistenteCapo e quelle previste dalla normativa regionale per idipendenti del CFR inquadrati come Guardia scelta forestale.La definitività dell’accertamento precludeva alla Corted’appello – secondo il ricorrente –di rimetterlo in discussionein sede di giudizio di rinvio.4. Due gli argomenti addotti a sostegno delladefinitività dell’accertamento:anzitutto, l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato la sentenza diNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026primo grado sotto questo aspetto; inoltre, l’ordinanza dellaCorte di cassazione che ha annullato con rinvio la primasentenza d’appello si era limitata a censurarla per averapplicato tabelle di comparazione successive al passaggio, ma«aveva dato per acquisito definitivamente al giudizio dettacorrispondenza fra i due profili professionali». Se così nonfosse, prosegue il ricorrente a pag. 19 del ricorso, laCassazione «non avrebbe indicato alla Corte di Appello in sededi riassunzione l’applicazione dei criteri dettati dalle superiorinorme che presupponevano di certo la piena corrispondenzafra i due profili professionali».5. Questa prima doglianza è in parte inammissibile, inparte infondata.6. L’inammissibilità attiene al fatto che il ricorrente,nell’affermare che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato lasentenza di primo grado in ordine all’accertamento dellaequiparazione, non riporta i brani dell’atto d’appello da cuidesumere una simile acquiescenza e non consente dunque alCollegio di apprezzarne la sussistenza.7. Se poi lo sguardo si allarga ad altre parti del ricorso (inparticolare a pag. 9), in cui il ricorrente riproduce parte deimotivi d’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], ci si avvede che,diversamente da quanto affermato, l’[OSCURATO:PERSONA] avevaimpugnato la sentenza del Tribunale di Sciacca non solo pernon aver applicato le tabelle allegate alla legge regionale n. 4del 2007, ma anche per aver riconosciuto a contropartel’inquadramento richiesto «per il solo fatto di essere transitatonei ruoli regionali a partire dalla data di entrata in vigore dellaNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026L.R. 9/06». In altri termini, la critica mossa alla sentenza diprimo grado dall’[OSCURATO:PERSONA] era anche quella di averproceduto alla equiparazione in virtù di un automatismo nonricavabile neanche dalla legge regionale n. 9 del 2006.8. Quanto poi all’ordinanza di rinvio di questa Corte n.23865/2022, non può condividersi la prospettazione che essaavesse dato per accertato l’inquadramento del dipendente giàcon la sentenza di primo grado e avesse demandato al giudicedel rinvio solo il compito di certificarlo. Al contrario,nell’affermare che le tabelle allegate alla legge regionale del2007 erano inapplicabili al caso di specie, l’ordinanza haespressamente affermato che il passaggio dal ruolo statale aquello regionale «... non poteva che avvenire sulla base delladisciplina all’epoca vigente e le corrispondenze dovevanoessere stabilite, a prescindere dall’adozione di tabelle diequiparazione, in relazione al contenuto professionale dellequalifiche dei due Corpi a confronto; 6.1. la l.r. n. 9 del 2006,infatti, non condiziona il passaggio all’adozione delle tabellemedesime né lo differisce ad un momento successivo, e dettaessa stessa i criteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, laconservazione del trattamento giuridico ed economico giàacquisito dal dipendente che aveva domandato iltrasferimento, dall’altro l’applicazione della disciplina valevoleper gli appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], previaindividuazione del profilo professionale corrispondente; 6.2.quest’ultima valutazione poteva e doveva essere espressa inrelazione alle declaratorie dei profili nei rispettivi ordinamenti,sicché andavano valutati anche i criteri dettati dall’art. 5 dellaNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e dai decretipresidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 ai finidell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D».9. Il tenore testuale dei brani riportati rende chiaro che innessun modo l’ordinanza di questa Corte aveva dato percorrettamente avvenuta la comparazione in base allanormativa previgente, ché altrimenti non si spiegherebbe ildettaglio con cui aveva invece illustrato i criteri che dovevanopresiedere a tale comparazione.10. Nella seconda parte del primo motivo, il ricorrentelamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere laCorte territoriale considerato che l’identità tra le duequalifiche non era mai stata contestata in primo gradodall’[OSCURATO:PERSONA] e doveva dunque considerarsi pacifica.11. Anche questa seconda doglianza è inammissibile, siaperché il ricorrente non riporta (né all’interno del motivo allepagg. 19-21, né nella parte narrativa alle pagg. 7-8) ipassaggi dell’atto di costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] dai qualidesumere la non contestazione, sia perché l’identità tra dueprofili professionali non è un fatto storico, ma una questionedi qualificazione giuridica rispetto alla quale non può operareil principio di non contestazione (Cass. n. 2844/2024 pertutte).12. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia la violazione e la mancata applicazione degli artt. 3del d.lgs. n. 201 del 1995, 3 della legge regionale Sicilia n. 24del 1972, 384, secondo comma, c.p.c., 5 della legge regionaleSicilia n. 10 del 2000 e dei decreti presidenziali collegati, 65 eNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/202677 della legge regionale Sicilia n. 16 del 1996.13. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., laviolazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché dell’allegato“Criteri per l’individuazione dei profili professionali a regime”di cui al decreto presidenziale n. 10 del 22 giugno 2001.14. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia in estremo subordine, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulle domandesubordinate proposte in primo grado e riproposte in appello.15. In via prioritaria, va esaminato il secondo motivo.16. Il nucleo della censura del ricorrente è che il giudice delrinvio non si sarebbe attenuto alle statuizioni contenutenell’ordinanza di questa Corte n. 23865/2022, omettendo dicompiere la comparazione tra la categoria rivestita daldipendente presso il CFS e quella rivendicata presso il CFRsecondo i criteri dettati dall’art. 5 della legge regionale n. 10del 2000 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 2001.17. Di qui la violazione, tra l’altro, del principio didevoluzione di cui all’art. 384, secondo comma, c.p.c.18. La doglianza è fondata.19. La Corte territoriale ha preso atto delle statuizionicontenute nell’ordinanza di cassazione con rinvio – secondo lequali il personale transitato dal CFS al CFR non doveva essereinquadrato secondo i criteri di comparazione stabiliti dallelegge regionale n. 4 del 2007, in quanto successiva alpassaggio di ruolo del ricorrente, ma secondo quelli fissatidalla precedente legge regionale n. 9 del 2006, che a sua voltaNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026fa riferimento alla legge regionale n. 10 del 2000 e ai decretipresidenziali nn. 9 e 10 del 2001 – ma ha poi omesso dicompiere essa stessa la comparazione, come le era statodemandato.20. Nel motivare il rigetto della domanda, la Corte d’appello,dopo aver esposto le argomentazioni del ricorrente,coincidenti con quella poste alla base dell’odierno ricorso percassazione, ha affermato che esse «si basano, tuttavia, su unpresupposto indimostrato, ossia quello della corrispondenzafra l’inquadramento e le mansioni proprie dell’Assistente capo,qualifica di provenienza, a quelle tipiche della Guardia sceltaforestale che ha apoditticamente affermato essereequivalenti, ed asserisce altresì, di avere sempre continuato asvolgere, dopo il transito al CFR, come tutti i dipendenti delCFS già inquadrati come Assistente capo, le medesimemansioni disimpegnate prima del passaggio» (pag. 8 dellasentenza impugnata).21. Dopodiché, la Corte territoriale ha escluso che potesseroessere di ausilio, nel senso voluto dal ricorrente, sia l’art. 65della l.r. n.16 del 1996, il quale «si limita a declinaregenericamente le Attribuzioni del Corpo forestale dellaRegione», sia la tabella di cui all’art. 77 della stessa l.r. n. 16del 1996, «che regola l’equiparazione tra il CFR e il CFS ai solifini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile,emolumento che gli artt. 42 l.r. n. 41/1985 e 7 L.r. n.11/1988espleta le funzioni di polizia, recependo quella propriadell’indennità statale, di cui all'art. 2 l. n. 34/1984,Numero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026trattamento di carattere retributivo, fisso e continuativo»(pag. 8).22. La sentenza impugnata ha quindi così concluso: «In altritermini, per consentire alla Corte di effettuare una valutazionedella asserita corrispondenza fra il profilo (o qualifica)professionale di provenienza e quello di destinazionenell’organico del CFR, coerente con le rispettive declaratorie,il Saladino avrebbe dovuto allegare, innanzi tutto, il contenutoe la natura dei compiti svolti quale Assistente capo,comparandoli, quindi, con la natura delle mansionicaratterizzanti il profilo della Guardia scelta del CFR espiegare, ancora, sulla scorta di quali elementi i primidovessero essere coincidenti con le seconde o sussumibilinella rivendicata categoria C, posizione economica C5 –ovvero C1, come da domanda subordinata - anche in terminidi autonomia di iniziativa e responsabilità̀ di risultati; né èstato allegato se ed in che misura l’inquadramento contestatoin categoria B, posizione economica B4, sia, anche in terminieconomici, deteriore rispetto a quello riconosciuto presso ilCFS».23. In tal modo, la Corte d’appello di Palermo non ha fattocorretta applicazione di quanto le era stato demandatodall’ordinanza n. 23865/2022 e ha finito con l’addossare alricorrente un onere di dimostrare la comparabilità tra le duequalifiche che non gli spettava.24. Va al riguardo ricordato che, nel pubblico impiegoprivatizzato, tanto al momento dell’assunzione e nel corso delrapporto di lavoro (art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), quantoNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026in sede di mobilità ex artt. 30 e 31 dello stesso d.lgs. n. 165del 2001, l’inquadramento del lavoratore va compiuto inastratto, senza che possano avere rilievo mansioni di fatto didiverso contenuto (v. già Cass. n. 5691/2007). Con specificoriguardo alla mobilità, questa Corte ha di recente ribadito chele amministrazioni pubbliche operano, all’attodell’inquadramento del personale in mobilità e in assenza diun più specifico criterio previsto dalla legge o dallacontrattazione collettiva, l’equiparazione tra le aree funzionalie le posizioni economiche di inquadramento del personaleappartenente ai diversi comparti di contrattazione,confrontando i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro,sulla base, quindi, delle mansioni, delle responsabilità e deititoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionaliindicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali ecategorie (Cass. n. 19912/2025), dando continuità al principioper cui l'ente di destinazione deve procedereall'inquadramento del lavoratore sulla base della posizione dalmedesimo posseduta nell'ambito della precedente fase delrapporto, individuando la posizione ad essa maggiormentecorrispondente nel quadro della disciplina legale econtrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione(Cass. n. 6272/2019, n. 18416/2014).25. Ne consegue che, in simili casi, sul lavoratore gravasoltanto l’onere di dimostrare la qualifica rivestita pressol’ente di provenienza e allegare la qualifica a suo direcorrispondente presso l’ente di destinazione, spettando poi algiudice operare la comparazione, utilizzando, se del caso, iNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026criteri fissati dalla legge o direttamente o tramite rinvio ad attiamministrativi generali successivi.26. La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi,come declinati dall’ordinanza di rinvio.27. La sentenza impugnata ha infatti considerato laricostruzione del ricorrente, riguardante i diversi passaggi diqualifica come succedutisi nel tempo in base alla legislazioneregionale e ai decreti del Presidente della Regione, allastregua di un infruttuoso tentativo di dimostrazione di unacircostanza di fatto, anziché come un supporto a unacomparazione che il giudice del rinvio era comunque chiamatoa compiere sulla base della normativa chiaramente indicatanell’ordinanza di cassazione con rinvio.28. In senso contrario non vale richiamare – come fa ilcontroricorrente – le pronunce di questa Corte che, in casisovrapponibili, hanno confermato le sentenze d’appello erigettato le domande dei lavoratori (Cass nn. 6398, 6399,6401/2024).29. Tale esito è dipeso dal fatto che il giudice d’appello inquei casi – a differenza dell’odierno – aveva «proceduto allavalutazione della correttezza dell’inquadramento delricorrente proprio sulla scorta della disciplina vigente almomento del realizzarsi delle condizioni per il passaggio,escludendo, invece, l’applicazione della L.R. n. 4/2007, inquanto disciplina sopravvenuta ... individuata correttamentela disciplina applicabile, la Corte territoriale ha proceduto allavalutazione nello specifico di quello che doveva essere ilcorretto inquadramento del ricorrente, peraltro ricorrendo aiNumero registro generale 13858/2024Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10113/2026Data pubblicazione 18/04/2026criteri desumibili dalle previsioni vigenti, operando, pertanto,una valutazione che non risulta censurabile – e comunque nonè stata adeguatamente censurata – nella presente sede»(pagg. 9-10 dell’ordinanza n. 6401/2024).30. Come può osservarsi, si era dunque proceduto a unacomparazione in diritto, che i ricorrenti per cassazione nonavevano censurato adeguatamente, mentre nel casoall’esame tale comparazione è mancata del tutto, sulla basedell’erroneo presupposto che spettasse al lavoratore operarla,anche attraverso allegazioni riguardanti le mansioni di fattosvolte.31. Il ricorso va in conclusione accolto in relazione alsecondo motivo, rigettato il primo motivo e assorbiti gli altrimotivi e la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Palermo indiversa composizione, che procederà anche a regolare lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo,rigettato il primo motivo e assorbiti gli altri motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Palermo in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo2026.La PresidenteIrene Tricomi
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