CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 07594/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28392/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 73E31 L103G),rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo, n. 348/2017, depositata il 26/4/2017Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Al broker assicurativo [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato unavviso di accertamento, con cui per l’anno d’imposta 2009 il redditosintetico veniva determinato nella somma di euro 59.607,00, ai sensidell’art. 38, quarto comma e seguenti, d.P.R. n. 600 del 1973. Ilreddito dichiarato dal contribuente era pari a euro 13.164,00. Eranostate considerate spese per un’abitazione, combustibili ed energia,Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026per quattro automobili e per le rate di più mutui. L’avviso era statoNumero di raccolta generale 7594/2026preceduto dall’invito a fornire dati e informazioni in ordine Daa taq puubabnlictaozio ne 30/03/2026emerso dal controllo e dall’invito obbligatorio a comparire per l’avviodel procedimento di definizione dell’accertamento.2. Con la sentenza n. 60/2016 la CTP di Teramo rigettava il ricorsoosservando:- che l’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 era statorispettato perché l’invito a comparire era stato regolarmentecomunicato al contribuente e l’atto impositivo era stato notificato,tenendo conto del termine dilatorio di sessanta giorni;- che il contribuente non aveva provato di disporre nell’anno 2009 disomme per far fronte non solo agli affidamenti bancari ma anche alleproprie esigenze primarie.3. Con la sentenza n. 348/2017 la CTR dell’Abruzzo confermava ladecisione di primo grado, rilevando:- che era il contribuente a dover dimostrare che le spese accertatedall’Ufficio fossero avvenute utilizzando redditi esenti;- che il termine dilatorio di sessanta giorni deve essere rispettatounicamente nell’ipotesi di accertamenti eseguiti con accessi,ispezioni e verifiche presso la sede dell’attività;- che con l’avviso al contribuente erano stati indicati tutti glielementi utilizzati per la determinazione del reddito.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloil ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 42 d.p.r.600/1973, per aver considerato completo un atto di accertamento2 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026privo dei requisiti sostanziali previsti dalla norma a pena di nullità,Numero di raccolta generale 7594/2026ex art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.», il ricorrente lamDeantat paub bclihcaezio ne 30/03/2026l’avviso di accertamento manchi di elementi essenziali, quali ilconfronto fra reddito dichiarato e quello accertato e ladeterminazione dell’imponibile e delle aliquote.2. Il primo motivo è infondato.2.1 L’avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazionequando pone il contribuente nella condizione di conoscereesattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo petitum enella causa petendi, attraverso una fedele e chiara ricostruzionedegli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'attopossa esaurirsi nell'enunciazione di un’imposizione fiscale di per sé,il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale expost, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto eistruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i qualirendono, da un lato, trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.)e, dall'altro, pienamente controllabile l'operato della PubblicaAmministrazione (Cass. 30039/2018). La motivazione devepermettere al contribuente di capire la pretesa fiscale e di difendersi.Se non è necessario che contenga tutti i documenti a supporto dellapretesa, l'avviso di accertamento deve fornire gli elementi essenzialiper comprendere le ragioni dell'accertamento. L'Ufficio ha l’obbligodi illustrare chiaramente perché ritiene che il contribuente debbapagare una determinata somma, indicando i fatti e le norme su cuisi basa la pretesa (Cass. 28722/2025).2.2 Al fine di stabilire se l’avviso di accertamento consentisse alcontribuente di difendersi non si può prescindere dall’invito diaccertamento con adesione notificatogli, riportante larideterminazione del reddito ai sensi dell’art. 38, quarto commad.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorrente riconosce esplicitamente di averricevuto in data 22 ottobre 2014 l’invito a comparire ai finidell’instaurazione del contraddittorio obbligatorio (v. ricorso per3 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026cassazione, pag. 2) e l’invito riprodotto nel controricorso (v.Numero di raccolta generale 7594/2026controricorso, pag. 3-5) riporta tutte le spese utilizzatDea tap puebrb licalazio ne 30/03/2026determinazione del reddito sintetico e il confronto fra i redditidichiarati e quelli accertati dall’Ufficio (sono riprodotti i quadri RN eRV) nonché le aliquote applicabili per ciascun scaglione. Posto chetutte queste informazioni erano state portate a diretta conoscenzadel contribuente con un atto che aveva preceduto l’avviso, ilricorrente non può dolersi di non essere stato posto in condizioni didifendersi per non averle conosciute.3. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza permotivazione apparente e dunque inesistente, in violazione dell’art.36 d.lgs. n. 546792 e dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 4), c.p.c.», il ricorrente deduce che la sentenza di appellocontiene affermazioni apodittiche in quanto a) non chiarisce perchéla prova contraria non sarebbe stata fornita; b) non considera che ilgiudice di primo grado si era espresso su un “apparato documentaleridotto”; c) non consente di comprendere quali fossero leinformazioni portate a conoscenza del contribuente.4. Il secondo motivo è fondato.4.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella4 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 7594/2026«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èData pubblicazione 30/03/2026esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., nn. 8053/2014 e8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass., Sez. U., 22232/2016).4.2 Il canone del “minimo costituzionale” di motivazione non è statorispettato dal giudice di secondo grado quando ha esaminato laprova contraria offerta dal contribuente. Fermo il principio per cuisono riservati al giudice di merito la valutazione dei fatti el'apprezzamento delle risultanze istruttorie, la motivazione nonconsente una verifica nemmeno sull'estrinseca correttezza delgiudizio di fatto sotto il profilo della plausibilità del percorso che legala verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze(Cass. 16502/2017). La questione fondamentale concernente ilgiudizio sulle prove dirette a superare le presunzioni dell’Ufficio èstata risolta dal giudice regionale con una motivazione meramenteassertiva: “[…] sarebbe stato onere del contribuente quello didimostrare come le spese de quibus sarebbero state sostenute conredditi esenti. E di tale fatto il contribuente non ha fornito provaappagante”. L’enunciato non permette di apprezzare quali elementiabbiano indotto il giudice a ritenere che il contribuente non avessefornito la prova di redditi esenti oppure se la prova “non appagante”riguardasse le circostanze sintomatiche del possibile utilizzo di queiredditi per coprire le spese.5 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/20265. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 115 c.p.c. perNumero di raccolta generale 7594/2026essere stati considerati non provati fatti e circostanze allDeagtaa ptuib bdlicazlio ne 30/03/2026ricorrente e non contestati specificatamente dalla parte resistente,ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4), c.p.c.», il ricorrenteeccepisce che la sentenza di appello non ha considerato, come fattocerto, le “considerevoli disponibilità finanziarie, provenientidall’utilizzo di affidamenti bancari di varia natura”. Dal 2005 ilcontribuente aveva avuto “disponibilità monetarie” per oltre euro400.000,00, impiegate anche per mantenere i beni indice segnalatidall’Anagrafe tributaria, almeno sino all’autunno del 2009 quandol’incapacità di far fronte ai pagamenti lo aveva “definitivamentetravolto”.6. Il terzo motivo è infondato.6.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cuiesame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cuiesso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività».È stato anche precisato che deduzione avente ad oggetto lapersuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazionedelle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazioneed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del2012, conv., con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012 (Cass.11863/2018).6 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 7594/20266.2 Invece che prendere in considerazione un “fatto storico”, parteData pubblicazione 30/03/2026ricorrente richiama il principio di non contestazione con riferimentoalle allegate “considerevoli disponibilità finanziarie” derivanti daaffidamenti bancari. Il principio regolatore del processo tributarioche, per quanto riguarda la sua introduzione, è di regola un processod'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazionefinanziaria, comporta come conseguenza che le ragioni poste a basedell'atto impositivo impugnato s’intendono acquisite al giudizio,senza che l'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante,abbia l'onere di riproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratteal dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontàmanifestata dall'amministrazione stessa (Cass. 8269/2025).Nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio dinon contestazione non implica a carico dell'Amministrazionefinanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dalcontribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quantocontestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto attocostituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente,l'oggetto del giudizio (Cass. 19806/2019). Il principio opera sul pianodella prova e non contrasta, né supera, quello secondo cui lamancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente nonpuò restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se siastato chiesto il rigetto dell'intera domanda (Cass. 22616/2024). Ilcontribuente, tenuto a provare e non solo allegare le effettivedisponibilità finanziare nell’anno d’imposta oggettodell’accertamento, non richiama dei fatti precisi, intesi nella loroaccezione storico-fenomenica.7. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione art. 38 d.p.r. 600/73,quarto comma, per erronea individuazione del thema decidendum acarico del ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3,c.p.c.», il ricorrente eccepisce che la CTR “potrebbe aver consideratonecessaria” la prova non solo della disponibilità delle risorse non7 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026imponibili ma anche che proprio quelle risorse avessero alimentatoNumero di raccolta generale 7594/2026le spese, tenuto conto di come era stata motivata la decDiastaio pnubebl icdaziio ne 30/03/2026primo grado.8. Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del secondo perchéla lettura della decisione, come già evidenziato, non consente dicomprendere quale sia la ragione per cui il giudice di appello abbiaritenuto “non appagante” la prova contraria e in particolare se ilgiudice abbia inteso aderire a quell’indirizzo giurisprudenziale,oramai superato, che richiedeva una prova specifica delcollegamento fra le risorse finanziarie e le spese. L’art. 38, quartocomma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che il contribuente possafornire la prova contraria alla determinazione sintetica del redditodimostrando: «[…] che il relativo finanziamento è avvenuto conredditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, ocon redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di impostao, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della baseimponibile». Con riferimento all’accertamento sintetico del redditosulla base del testo dell’art. 38 cit., nel testo precedente allemodifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010, questa Corte haaffermato che il contribuente può dimostrare oltre che il maggiorreddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito intutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute allafonte a titolo di imposta, anche che, più in generale, il redditopresunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 20588/2015,Cass. 21142/2016 e 4838/2024). Dopo che a un orientamento piùrestrittivo che riteneva indispensabile la dimostrazione che le risorsedi natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate perl'acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggettodell'accertamento sintetico (Cass. 6813/2009 e Cass. 25014/2014)se ne era contrapposto altro, che reputava sufficiente la provalimitata alla sola disponibilità delle risorse, non accompagnata daquella del loro impiego (Cass. 6396/2014 e 6397/2014), è prevalsa8 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026una soluzione intermedia. Si è fatto in proposito riferimento (Cass.Numero di raccolta generale 7594/202611278/2022) a un progressivo percorso di mitigazione del cDoantat peunbbulictaozio ne 30/03/2026della prova contraria spettante al contribuente. Non occorre la provache le ulteriori entrate siano state utilizzate proprio per coprire dettespese ma non è nemmeno sufficiente dimostrare la meradisponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilitàeconomica, in quanto si ritiene che il contribuente sia onerato dellaprova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che detti ulterioriredditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate (Cass.1332/2016, Cass. 1510/2017, Cass. 18097/2018, Cass.16637/2020, Cass. 19082/2022, Cass. 16904/2023 e Cass.10310/2024). Le modifiche apportate all’art. 38, quarto, quinto esesto, d.P.R. n. 600 del 1973 dal d.l. n. 78 del 2010, con riferimentoalla prova contraria spettante al contribuente, confermano che essaabbia un contenuto ampio, comprendendo anche la prova che lespese accertate dall'ufficio accertatore siano state sostenute graziea redditi di anni precedenti. L’eliminazione dell’inciso contenuto nelsesto comma dell’art. 38 cit., secondo cui l'entità dei redditi e ladurata del loro possesso debbano risultare da idoneadocumentazione, appare in linea con l’orientamentogiurisprudenziale oramai consolidato e non compatibile con unirrigidimento dei limiti della prova contraria.9. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, assorbito ilquarto e rigettati i restanti. La sentenza impugnata va cassata inrelazione motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopraillustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte,c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 7594/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 30/03/2026SEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAccertamentoGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. Art. 38, commi4-7, d.P.R. n.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere600 del 1973LUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28392/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 73E31 L103G),rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo, n. 348/2017, depositata il 26/4/2017Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Al broker assicurativo [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato unavviso di accertamento, con cui per l’anno d’imposta 2009 il redditosintetico veniva determinato nella somma di euro 59.607,00, ai sensidell’art. 38, quarto comma e seguenti, d.P.R. n. 600 del 1973. Ilreddito dichiarato dal contribuente era pari a euro 13.164,00. Eranostate considerate spese per un’abitazione, combustibili ed energia,Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026per quattro automobili e per le rate di più mutui. L’avviso era statoNumero di raccolta generale 7594/2026preceduto dall’invito a fornire dati e informazioni in ordine Daa taq puubabnlictaozio ne 30/03/2026emerso dal controllo e dall’invito obbligatorio a comparire per l’avviodel procedimento di definizione dell’accertamento.2. Con la sentenza n. 60/2016 la CTP di Teramo rigettava il ricorsoosservando:- che l’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 era statorispettato perché l’invito a comparire era stato regolarmentecomunicato al contribuente e l’atto impositivo era stato notificato,tenendo conto del termine dilatorio di sessanta giorni;- che il contribuente non aveva provato di disporre nell’anno 2009 disomme per far fronte non solo agli affidamenti bancari ma anche alleproprie esigenze primarie.3. Con la sentenza n. 348/2017 la CTR dell’Abruzzo confermava ladecisione di primo grado, rilevando:- che era il contribuente a dover dimostrare che le spese accertatedall’Ufficio fossero avvenute utilizzando redditi esenti;- che il termine dilatorio di sessanta giorni deve essere rispettatounicamente nell’ipotesi di accertamenti eseguiti con accessi,ispezioni e verifiche presso la sede dell’attività;- che con l’avviso al contribuente erano stati indicati tutti glielementi utilizzati per la determinazione del reddito.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloil ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 42 d.p.r.600/1973, per aver considerato completo un atto di accertamento2 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026privo dei requisiti sostanziali previsti dalla norma a pena di nullità,Numero di raccolta generale 7594/2026ex art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.», il ricorrente lamDeantat paub bclihcaezio ne 30/03/2026l’avviso di accertamento manchi di elementi essenziali, quali ilconfronto fra reddito dichiarato e quello accertato e ladeterminazione dell’imponibile e delle aliquote.2. Il primo motivo è infondato.2.1 L’avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazionequando pone il contribuente nella condizione di conoscereesattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo petitum enella causa petendi, attraverso una fedele e chiara ricostruzionedegli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'attopossa esaurirsi nell'enunciazione di un’imposizione fiscale di per sé,il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale expost, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto eistruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i qualirendono, da un lato, trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.)e, dall'altro, pienamente controllabile l'operato della PubblicaAmministrazione (Cass. 30039/2018). La motivazione devepermettere al contribuente di capire la pretesa fiscale e di difendersi.Se non è necessario che contenga tutti i documenti a supporto dellapretesa, l'avviso di accertamento deve fornire gli elementi essenzialiper comprendere le ragioni dell'accertamento. L'Ufficio ha l’obbligodi illustrare chiaramente perché ritiene che il contribuente debbapagare una determinata somma, indicando i fatti e le norme su cuisi basa la pretesa (Cass. 28722/2025).2.2 Al fine di stabilire se l’avviso di accertamento consentisse alcontribuente di difendersi non si può prescindere dall’invito diaccertamento con adesione notificatogli, riportante larideterminazione del reddito ai sensi dell’art. 38, quarto commad.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorrente riconosce esplicitamente di averricevuto in data 22 ottobre 2014 l’invito a comparire ai finidell’instaurazione del contraddittorio obbligatorio (v. ricorso per3 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026cassazione, pag. 2) e l’invito riprodotto nel controricorso (v.Numero di raccolta generale 7594/2026controricorso, pag. 3-5) riporta tutte le spese utilizzatDea tap puebrb licalazio ne 30/03/2026determinazione del reddito sintetico e il confronto fra i redditidichiarati e quelli accertati dall’Ufficio (sono riprodotti i quadri RN eRV) nonché le aliquote applicabili per ciascun scaglione. Posto chetutte queste informazioni erano state portate a diretta conoscenzadel contribuente con un atto che aveva preceduto l’avviso, ilricorrente non può dolersi di non essere stato posto in condizioni didifendersi per non averle conosciute.3. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza permotivazione apparente e dunque inesistente, in violazione dell’art.36 d.lgs. n. 546792 e dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 4), c.p.c.», il ricorrente deduce che la sentenza di appellocontiene affermazioni apodittiche in quanto a) non chiarisce perchéla prova contraria non sarebbe stata fornita; b) non considera che ilgiudice di primo grado si era espresso su un “apparato documentaleridotto”; c) non consente di comprendere quali fossero leinformazioni portate a conoscenza del contribuente.4. Il secondo motivo è fondato.4.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella4 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 7594/2026«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èData pubblicazione 30/03/2026esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass., Sez. U., nn. 8053/2014 e8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass., Sez. U., 22232/2016).4.2 Il canone del “minimo costituzionale” di motivazione non è statorispettato dal giudice di secondo grado quando ha esaminato laprova contraria offerta dal contribuente. Fermo il principio per cuisono riservati al giudice di merito la valutazione dei fatti el'apprezzamento delle risultanze istruttorie, la motivazione nonconsente una verifica nemmeno sull'estrinseca correttezza delgiudizio di fatto sotto il profilo della plausibilità del percorso che legala verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze(Cass. 16502/2017). La questione fondamentale concernente ilgiudizio sulle prove dirette a superare le presunzioni dell’Ufficio èstata risolta dal giudice regionale con una motivazione meramenteassertiva: “[…] sarebbe stato onere del contribuente quello didimostrare come le spese de quibus sarebbero state sostenute conredditi esenti. E di tale fatto il contribuente non ha fornito provaappagante”. L’enunciato non permette di apprezzare quali elementiabbiano indotto il giudice a ritenere che il contribuente non avessefornito la prova di redditi esenti oppure se la prova “non appagante”riguardasse le circostanze sintomatiche del possibile utilizzo di queiredditi per coprire le spese.5 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/20265. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione dell’art. 115 c.p.c. perNumero di raccolta generale 7594/2026essere stati considerati non provati fatti e circostanze allDeagtaa ptuib bdlicazlio ne 30/03/2026ricorrente e non contestati specificatamente dalla parte resistente,ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4), c.p.c.», il ricorrenteeccepisce che la sentenza di appello non ha considerato, come fattocerto, le “considerevoli disponibilità finanziarie, provenientidall’utilizzo di affidamenti bancari di varia natura”. Dal 2005 ilcontribuente aveva avuto “disponibilità monetarie” per oltre euro400.000,00, impiegate anche per mantenere i beni indice segnalatidall’Anagrafe tributaria, almeno sino all’autunno del 2009 quandol’incapacità di far fronte ai pagamenti lo aveva “definitivamentetravolto”.6. Il terzo motivo è infondato.6.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cuiesame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cuiesso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività».È stato anche precisato che deduzione avente ad oggetto lapersuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazionedelle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazioneed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del2012, conv., con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012 (Cass.11863/2018).6 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 7594/20266.2 Invece che prendere in considerazione un “fatto storico”, parteData pubblicazione 30/03/2026ricorrente richiama il principio di non contestazione con riferimentoalle allegate “considerevoli disponibilità finanziarie” derivanti daaffidamenti bancari. Il principio regolatore del processo tributarioche, per quanto riguarda la sua introduzione, è di regola un processod'impugnazione degli atti autoritativi dell'amministrazionefinanziaria, comporta come conseguenza che le ragioni poste a basedell'atto impositivo impugnato s’intendono acquisite al giudizio,senza che l'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante,abbia l'onere di riproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratteal dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontàmanifestata dall'amministrazione stessa (Cass. 8269/2025).Nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio dinon contestazione non implica a carico dell'Amministrazionefinanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dalcontribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quantocontestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto attocostituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente,l'oggetto del giudizio (Cass. 19806/2019). Il principio opera sul pianodella prova e non contrasta, né supera, quello secondo cui lamancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente nonpuò restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se siastato chiesto il rigetto dell'intera domanda (Cass. 22616/2024). Ilcontribuente, tenuto a provare e non solo allegare le effettivedisponibilità finanziare nell’anno d’imposta oggettodell’accertamento, non richiama dei fatti precisi, intesi nella loroaccezione storico-fenomenica.7. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione art. 38 d.p.r. 600/73,quarto comma, per erronea individuazione del thema decidendum acarico del ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3,c.p.c.», il ricorrente eccepisce che la CTR “potrebbe aver consideratonecessaria” la prova non solo della disponibilità delle risorse non7 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026imponibili ma anche che proprio quelle risorse avessero alimentatoNumero di raccolta generale 7594/2026le spese, tenuto conto di come era stata motivata la decDiastaio pnubebl icdaziio ne 30/03/2026primo grado.8. Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del secondo perchéla lettura della decisione, come già evidenziato, non consente dicomprendere quale sia la ragione per cui il giudice di appello abbiaritenuto “non appagante” la prova contraria e in particolare se ilgiudice abbia inteso aderire a quell’indirizzo giurisprudenziale,oramai superato, che richiedeva una prova specifica delcollegamento fra le risorse finanziarie e le spese. L’art. 38, quartocomma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che il contribuente possafornire la prova contraria alla determinazione sintetica del redditodimostrando: «[…] che il relativo finanziamento è avvenuto conredditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, ocon redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di impostao, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della baseimponibile». Con riferimento all’accertamento sintetico del redditosulla base del testo dell’art. 38 cit., nel testo precedente allemodifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010, questa Corte haaffermato che il contribuente può dimostrare oltre che il maggiorreddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito intutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute allafonte a titolo di imposta, anche che, più in generale, il redditopresunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 20588/2015,Cass. 21142/2016 e 4838/2024). Dopo che a un orientamento piùrestrittivo che riteneva indispensabile la dimostrazione che le risorsedi natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate perl'acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggettodell'accertamento sintetico (Cass. 6813/2009 e Cass. 25014/2014)se ne era contrapposto altro, che reputava sufficiente la provalimitata alla sola disponibilità delle risorse, non accompagnata daquella del loro impiego (Cass. 6396/2014 e 6397/2014), è prevalsa8 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026una soluzione intermedia. Si è fatto in proposito riferimento (Cass.Numero di raccolta generale 7594/202611278/2022) a un progressivo percorso di mitigazione del cDoantat peunbbulictaozio ne 30/03/2026della prova contraria spettante al contribuente. Non occorre la provache le ulteriori entrate siano state utilizzate proprio per coprire dettespese ma non è nemmeno sufficiente dimostrare la meradisponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilitàeconomica, in quanto si ritiene che il contribuente sia onerato dellaprova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che detti ulterioriredditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate (Cass.1332/2016, Cass. 1510/2017, Cass. 18097/2018, Cass.16637/2020, Cass. 19082/2022, Cass. 16904/2023 e Cass.10310/2024). Le modifiche apportate all’art. 38, quarto, quinto esesto, d.P.R. n. 600 del 1973 dal d.l. n. 78 del 2010, con riferimentoalla prova contraria spettante al contribuente, confermano che essaabbia un contenuto ampio, comprendendo anche la prova che lespese accertate dall'ufficio accertatore siano state sostenute graziea redditi di anni precedenti. L’eliminazione dell’inciso contenuto nelsesto comma dell’art. 38 cit., secondo cui l'entità dei redditi e ladurata del loro possesso debbano risultare da idoneadocumentazione, appare in linea con l’orientamentogiurisprudenziale oramai consolidato e non compatibile con unirrigidimento dei limiti della prova contraria.9. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, assorbito ilquarto e rigettati i restanti. La sentenza impugnata va cassata inrelazione motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopraillustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte,c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M9 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 7594/2026La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il quarto eData pubblicazione 30/03/2026rigettati i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzoaffinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimitàtra le parti.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano10 di 10P.Q.M9 di 10Numero registro generale 28392/2017Numero sezionale 2098/2026Numero di raccolta generale 7594/2026La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il quarto eData pubblicazione 30/03/2026rigettati i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzoaffinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimitàtra le parti.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano10 di 10